Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 20/03/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
558 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Serena Chimichi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 558 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto (la separazione personale e) lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 31/08/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
rappresentati e difesi rispettivamente dall' avv. ROMAGNOLI ANDREA e dall' avv. NANNINI ENRICO;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 11/03/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi lo scioglimento del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici tra gli stessi;
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- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di scioglimento del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio celebrato in FORLI' in data 31/08/2002 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - CP_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - CP_2
; C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di FORLI' al n. 81 parte I anno 2002; dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
11/03/2024, che integralmente si riportano:
1. la casa coniugale, in comproprietà, viene assegnata in via esclusiva alla Sig.ra che continuerà ivi a vivere e risiedere unitamente alla prole, ancora non CP_2
economicamente autosufficiente, e qui ella continuerà a risiedere unitamente agli stessi fino al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli e loro trasferimento altrove;
2. si trasferirà momentaneamente presso l'altra abitazione in CP_1
comproprietà tra i coniugi, sita in Lido di Savio (RA), Viale Romagna n. 486, abitazione che gli viene assegnata in via esclusiva, sino al momento della vendita
2 della stessa;
infatti i coniugi sono in accordo – e lo dichiarano contestualmente alla presente – di voler porre in vendita l'abitazione di Lido di Savio il prima possibile ad un prezzo medio di mercato che verrà concordato dalle parti, con l'ausilio di agenzie immobiliari che verranno all'uopo contattate (per poi dividere al 50 % tra loro la cifra netta ricavata dalla compravendita);
3. ognuno dei coniugi dà inoltre sin da ora assenso reciproco in relazione ad ogni autorizzazione amministrativa e di polizia comunque collegata all'espatrio per motivi di turismo e lavoro ed al rilascio dei necessari documenti;
4. i coniugi concordano che manterrà la residenza anagrafica presso CP_1
la casa famigliare per un tempo non superiore al 31 dicembre 2024;
5. continuerà a percepire integralmente l'assegno unico relativo alla CP_2
prole;
6. come detto, la figlia minore , oramai maggiorenne, viene affidata Per_1
congiuntamente ad entrambi i genitori con residenza stabile presso la madre, con possibilità per il padre di vederla e tenerla con sé ogni volta che ne avranno desiderio;
7. in considerazione delle rispettive capacità reddituali, i coniugi si dichiarano autosufficienti ed economicamente indipendenti, senza necessità di contribuzione al mantenimento da parte dell'altro coniuge;
8. il verserà alla moglie, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario CP_1
dei figli, la somma mensile di € 400,00 PER OGNI FIGLIO, oltre alla rivalutazione medio tempore maturata della data di omologa della separazione in avanti, e comunque rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 15 di ogni mese mediante bonifico bancario sul conto corrente di Tale CP_2
contributo verrà riconosciuto dal alla moglie solo per i mesi in cui i figli CP_1
vivranno con ella. In caso di trasferimento della prole in altra abitazione per periodi superiori ai 6 giorni consecutivi (come vacanze studio, trasferimenti per istruzione universitaria, periodi di villeggiatura estiva) detto contributo verrà ridotto in
3 maniera proporzionale (a mero titolo esemplificativo, laddove i figli dovessero assentarsi dalla casa famigliare per 15 giorni consecutivi, il contributo per quel mese di riferimento verrà ridotto del 50 per cento);
9. Quando i figli si trasferiranno invece in villeggiatura presso l'abitazione di Lido di
Savio, dichiara di non necessitare di contributo alcuno da parte della CP_1
moglie;
10. le spese straordinarie, come previste dall'art. 15 del Protocollo del Tribunale di
Forlì, (quali spese mediche, sanitarie, odontoiatriche, farmaceutiche, psicoterapeutiche: tali spese dovranno essere comprovate da prescrizione medica e da codice fiscale sullo scontrino;
spese scolastiche quali rette, tasse di iscrizione, libri di testo e corredo di inizio anno scolastico, mensa, scuola bus o altro mezzo di trasporto, gite scolastiche e viaggi di istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella sede universitaria;
spese per attività sportive, artistiche, ricreative e di svago, spese di equipaggiamento relative a dette attività) saranno per il 70% a carico di e per il 30% a carico di La parte rimborserà, il mese CP_1 CP_2
successivo, la propria quota a chi avrà anticipato la spesa, a fronte dell'esibizione della relativa documentazione giustificativa;
tali spese dovranno essere preventivamente concordate, ove necessario, secondo quanto disposto dal Protocollo del Tribunale di Forlì che le parti dichiarano di conoscere e integralmente richiamare nei presenti accordi;
11. i coniugi si impegnano, in ogni caso, a consultarsi reciprocamente prima di prendere decisioni di particolare importanza nell'interesse dei figli;
12. tutte le spese relative alle utenze (tassa rifiuti compresa), di cui alla casa famigliare – utenze che sono e rimarranno intestate a – verranno CP_1
integralmente sostenute da che si occuperà di domiciliarle sul CP_2
proprio conto corrente, senza quindi possibilità di ripetizione nemmeno pro quota nei confronti dell'altro coniuge;
4 13. tutte le spese relative alle utenze (tassa rifiuti, spese condominiali, ordinarie e straordinarie, ed IMU comprese) di cui alla abitazione sita in Lido di Savio – utenze che sono e rimarranno intestate a – verranno integralmente sostenute CP_2
dal marito che si occuperà quindi di domiciliarle sul proprio conto corrente, senza quindi possibilità di ripetizione nemmeno pro quota nei confronti dell'altro coniuge;
14. le spese legali relative al presente giudizio vengono integralmente compensate tra le parti.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di FORLI' per quanto di competenza.
Forlì, 16/03/2025 Il Presidente
Massimo Di Patria
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