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Sentenza 1 agosto 2025
Sentenza 1 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/08/2025, n. 4033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4033 |
| Data del deposito : | 1 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2607/2022 (al quale è riunito quello n.
2975/2022) del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.
2585/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, il
28.12.2021 e pendenti
TRA
.f.: ), con sede legale in Bologna alla via Parte_1 P.IVA_1
Guido Reni n. 2/2, costituitasi in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi Raia (c.f.: ; C.F._1
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 2607/2022 R.G.
E
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio del 30.7.2020 (rep. n. Persona_1
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 1 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 6393, racc. n. 4123), dall'Avv. Eduardo Martucci (c.f.: ) e in virtù C.F._2 di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio Persona_1 dell'8.7.2021 (rep. n. 7167, racc. n. 4610) dall'Avv. Adele De Paula (c.f.:
; C.F._3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROCESSO N. 2975/2022 R.G.
NONCHÉ
(c.f.: ) con sede in Roma, alla via Controparte_3 P.IVA_3
Curtatone n. 3, costituitasi in persona del Procuratore speciale dr. Controparte_4
(procura per notaio del 10.3.2022; rep. n. 17793, racc. n. 8685), quale Persona_2 mandataria di (c.f.: ), con sede in Milano, Parte_2 P.IVA_4 alla via S. Prospero n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Adiutrice Barretta (c.f.:
e in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio C.F._4 [...] del 4.11.2021 (rep. n. 16298 e racc. n. 8243), dagli Avv.ti Filippo Pingue Persona_2
(c.f.: ) e Massimino Lo Conte (c.f.: ); C.F._5 C.F._6
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 2975/2022 R.G.
NONCHÈ
(c.f.: ) con sede legale in Milano, alla Controparte_5 P.IVA_5 via Statuto n. 13, costituitasi in persona del Dr. dichiaratosi Controparte_6 amministratore unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Luigi Raia (c.f.:
; C.F._1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 28.11.2018, la deduceva: Controparte_5
- di essere cessionaria dei crediti del Parte_3
- che tali crediti erano relativi a prestazioni sanitarie afferenti alle branche di
“patologia clinica/laboratorio” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 9.8.2012 e il 14.3.2017), “radiodiagnostica” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 9.7.2012 e il
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 2 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 14.3.2017) e “medicina nucleare” (per cui, invece, aveva stipulato un contratto il
9.8.2012), erogate dal Centro in favore degli assistiti del nei mesi di febbraio, CP_7 marzo e aprile 2012, novembre e dicembre dell'anno 2013 nonché aprile del 2017;
- di essere creditrice nei confronti della di € 1.184.774,91, oltre Controparte_2
“interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D.lgs. n. 231/2002
(come espressamente pattuiti dalle parti)” e che tale importo era la somma dei saldi relativi alle seguenti fatture: 1) n. 4074 ARAD del 28-2-2010; 2) n. 4075 ARAD/2 del
28-2-2010; 3) n. 6366 ARAD del 31-3-2010; 4) n. 8397 ARAD del 30-4-2010; 5) n. 8398
ARAD/2 del 30-4-2010; 6) n. 13509 ALAB del 30-11-2013; 7) n. 15013 ALAB del 31-
12-2013; 8) n. 25 E NUC del 30-4-2017. Cont Con decreto ingiuntivo n. 314/2019, emesso il 4.3.2019 e notificato all' il
27.3.2019, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma Controparte_2 richiesta, “con gli interessi convenzionali” e oltre le spese della procedura monitoria da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_2 citazione notificato il 6.5.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, attesa l'assoluta inefficacia della cessione di credito;
- erano state già sollevate contestazioni specifiche alle singole fatture come risultava dalla nota del Dirigente del Servizio Gestione Economico Finanziaria dell'
[...]
recante n. 54468 dell'8.4.2019 e dalla nota del Dirigente del DS n. 56 _2 recante n. prot. 60941 del 18.4.2019, consistenti: nel parziale o totale pagamento, nella loro emissione per più volte con lo stesso codice tariffario, nell'essere relative a prestazioni rese in assenza di delibera di accreditamento oppure non previste nella convenzione di branca ovvero extra budget;
- infondatezza della domanda accessoria di interessi al tasso di cui al d.lgs.
231/2002;
- carenza probatoria dei crediti richiesti in via monitoria alla luce dell'irrilevanza delle fatture quali prove documentali non idonee a fornire “la certezza dell'effettuazione delle prestazioni”.
Concludeva chiedendo: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 3 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva, con comparsa depositata l'8.10.2019, la che Controparte_5 resisteva all'avversa opposizione deducendo:
- la legittimità della cessione del credito in quanto risultante da contratto stipulato tra le parti, autenticato da notaio e regolarmente notificata alla debitrice ceduta, non Cont rilevando all'uopo la preventiva adesione dell' “atteso che trattasi di un contratto
“non di durata”, bensì ad esecuzione istantanea”;
- che il credito era certo, documentato e non contestato, alla luce della produzione Cont dei contratti stipulati dal Centro con la (branca Patologia Clinica:
9.8.2012 e
14.3.2017; :
9.7.2012 e 14.3.2017; : Controparte_8 Controparte_9
9.8.2012, nonché decreti di accreditamento n. 102 del 17.9.2014, n. 61 del 29.5.2015 e n.
62 del 30.6.2016);
- che il superamento del tetto di spesa era stato eccepito genericamente senza Cont indicare la data dello sforamento e, comunque, non era stato dimostrato dall'
- che per alcune fatture erano intervenuti pagamenti parziali, sicché il credito residuo andava così precisato: per la fattura n. 4075/ARAD/2 del 28.2.2010 risultavano impagati € 42.614,53; per la fattura n. 4074/ARAD del 28.2.2010, il credito residuo era pari ad € 55.806,06; per la fattura n. 6366/ARAD del 31.03.2010, il credito residuo era di
€ 65.423,76; per la fattura n. 8397/ARAD del 30.4.2010 il credito residuo era pari ad €
37.966,17; per la fattura n. 8398/ARAD/2 del 30.4.2010 il credito residuo era di €
37.966,17; per le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013 e n. 15013/ALAB del
31.12.2013 era dovuto l'intero importo delle stesse, ossia, rispettivamente, € 241.374,68 ed € 76.523,64; quanto alla fattura n. 25E/NUC del 30.4.2017 di importo pari ad €
648.544,07, deduceva che il Centro era dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di medicina nucleare;
- che l'opponente non aveva fornito nessuna documentazione a supporto delle eccezioni sollevate, né aveva fornito la prova di aver notificato le note di debito o di credito al Centro cedente, né il superamento del tetto di spesa;
- che erano dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/02, come espressamente previsto dall'art. 7 dei contratti sottoscritti;
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 4 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Cont
- in via subordinata, qualora fossero state ritenute fondate le deduzioni dell' gli importi richiesti erano dovuti quanto meno ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 1.184.774,91, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 314/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata, per la somma di € 1.184.774,91 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare
l' in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore della Società della somma di € Controparte_5
1.184.774,91, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al CP_10 punto 4) della comparsa di costituzione e risposta. 5) Condannare l , Controparte_2 in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito
Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 6) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 7) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 8) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Con la sentenza n. 2585/2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva Cont parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' al pagamento nei confronti della del complessivo importo di € Controparte_5
141.356,07 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 “con decorrenza dalle scadenze previste all'art. 7 del contratto del 2010”; infine, compensava le spese integralmente “tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione con riferimento alla gran parte della somma ingiunta”.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 5 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Osservava in particolare che:
- la cessione dei crediti in favore dell'opposta era valida efficace ed opponibile Cont alla in quanto “il contratto di cessione del credito in favore della società opposta prevede che le cessioni rientrino in operazioni di cartolarizzazione e non risultano contestate le ordinarie formalità di comunicazione, nonché quelle specifiche previste dall'art. 4 L. 130/1999, ed in particolare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in esame”; tuttavia, dalla disamina della tabella A allegata al contratto di cessione emergeva che le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del
31.12.2013 e n. 25/E NUC del 30.4.2017 non erano ricomprese nell'elenco, né la parte opposta aveva prodotto un prospetto successivo alla stipula del contratto in cui tali fatture erano riportate quali crediti aggiuntivi (considerato che il contratto di cessione prevedeva anche la possibilità di cedere crediti cd. aggiuntivi, ossia erroneamente non indicati nell'allegato A), pertanto la non era legittimata ad agire per ottenere il Controparte_5 pagamento di tali crediti;
- per le fatture n. 4075 e n. 4074 ARAD era intervenuto il pagamento CP_11 totale, mentre per le fatture n. 6366 ARAD e n. 8397 ARAD era intervenuto un pagamento parziale, sicché gli importi ancora dovuti ammontavano ad € 65.423,73 per la n. 6366 ARAD e ad € 37.966,17 per la fattura n. 8397 ARAD;
in ordine a quest'ultima Cont era infondata la contestazione dell' fondata sulla motivazione “stesso codice tariffario più volte”; infatti, “sulla base di quanto emerge dalla nota prot. 719 MB del
26-7-2010 prodotta dall'opponente non è dato comprendere quali siano gli importi contestati di cui alla fattura n. 8397 ARAD oggetto di causa e quelli invece relativi alla fattura n. 9245 ARAD non oggetto del presente giudizio. Deve in ogni caso escludersi che le contestazioni concernano l'intero credito residuo, dal momento che, come si è detto, Part la nota prot. 719 comprensiva anche di contestazioni alla fattura n. 9245 ARAD, quantifica in € 35.180.50 gli importi oggetto di contestazione. In un quadro di tal fatta, non può ritenersi assolto l'onere, incombente sulla parte eccipiente, di fornire la prova Cont dei fatti posti a base dell'eccezione, posto che l' non ha allegato e dimostrato quali siano gli importi non dovuti”;
- era generica la contestazione relativa alla fattura n. 8398 ARAD, in quanto dalla Cont lettura della nota prot. 717 MB richiamata dall' non si evincevano quali fossero le ragioni poste alla base delle contestazioni;
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 6 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Cont
- con riguardo, invece, all'eccepito superamento del tetto di spesa l' on aveva fornito sufficienti elementi a sostegno dell'eccezione proposta;
in particolare non aveva prodotto “il verbale del Tavolo Tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica del rispetto del tetto di spesa per la macroarea di riferimento in relazione all'anno 2010”, inoltre non aveva dato prova di aver elaborato e comunicato le previsioni in ordine alla data presumibile di esaurimento del tetto di spesa in relazione alla branca di radiodiagnostica per l'anno 2010;
- erano applicabili al caso di specie gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n.
231/02 come previsto dall'art. 7 del contratto;
- l'importo di € 141.356,07 oggetto della condanna risultava dalla somma degli importi ancora da versare in relazione alle fatture n. 8398 ARAD (€ 37.966,17), n. 6366
ARAD (€ 65.423,73) e n. 8397 ARAD (€ 37.966,17).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.6.2022 (iscritto al n. 2607/2022 r.g.), deducendo in via preliminare la propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria dei crediti di cui alle fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.4.2017, in virtù di contratto di cessione crediti stipulato il 20.6.2019 con la
[...]
notificato tramite posta elettronica certificata all' il Controparte_5 CP_10
3.7.2019, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
29.6.2019. Ha quindi formulato tre motivi di impugnazione:
- con il primo, la società ha rappresentato che i crediti oggetto delle fatture n.
13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del
30.4.2017 erano stati regolarmente ceduti alla Il Tribunale aveva CP_5 CP_5 infatti preso in considerazione solo il contratto del 5/12/2017 tra la e la Parte_3 [...]
sennonché erano stati depositati anche altri contratti di cessione che Controparte_5 facevano riferimento ai crediti riportati nelle richiamate fatture: il contratto del
24.11.2017 con il quale la veva ceduto i predetti crediti alla Pt_3 Parte_5
(notificato tramite posta elettronica certificata all' il 27.11.2017 e pubblicato CP_10
Cont in Gazzetta Ufficiale il 2.12.2017) ed il contratto dell'8.3.2018 (notificato all' il
16.3.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.3.2018) con il quale la Pt_5 [...] aveva ceduto i medesimi crediti alla era dunque dovuto Pt_1 Controparte_5
l'importo complessivo di € 966.442,39 oggetto delle richiamate fatture;
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 a 20 Parte_1 Controparte_12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
- con il secondo motivo, ha lamentato la mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alle difese spiegate dalla 1705 sulla questione del superamento del CP_5
Cont tetto di spesa e sulle ulteriori contestazioni sollevate dall' n ordine ai crediti oggetto delle fatture n. 13509/2013 n. 15013/2013 e n. 25/2017 ; ha altresì Pt_6 Pt_6 CP_13 sostenuto l'irrilevanza ai fini del giudizio de quo della documentazione depositata Cont dall' per il carattere meramente interno. Con riguardo alle contestazioni ai crediti riportati nelle fatture ha rilevato che: per le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013 e n.
15013/ALAB del 31.12.2013 ha agito per l'intero importo in quanto negli interventi effettuati dalla in procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Torre Pt_3
Annunziata, le somme assegnate erano state imputate esclusivamente agli interessi moratori e mai alla sorta capitale;
lo sforamento del tetto di spesa non era stato provato, Cont non avendo l' “allegato alcuna comunicazione del superamento del tetto di spesa al centro Cedente resuntivamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R”; Pt_3 Parte_7 per la fattura n. 25E/NUC del 30.4.2017 ha dedotto che il Centro cedente era dotato di convenzione e accreditamento per l'erogazione di prestazioni relative alla branca di
Medicina Nucleare, in virtù del contratto stipulato il 3.5.2016, nonché del Decreto di accreditamento n. 79 del 21.7.2016;
- con il terzo motivo, invece, ha dedotto l'omessa pronuncia in merito alla domanda di indebito arricchimento, formulata subordinatamente.
Pertanto, ha così concluso: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare parzialmente la sentenza n°
2585/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia BLASI, limitatamente alle fatture n° 13509/ALAB del 30.11.2013, n° 15013/ALAB del 31.12.2013
e n° 25/E/NUC del 30.04.2017, per un totale pari ad € 966.442,39. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n°
314/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore della Società ella somma pari ad Parte_1
€ 966.442,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 8 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha altresì proposto appello la nella qualità di mandataria Controparte_3 della con atto di citazione notificato il 27.6.2022 (giudizio iscritto Parte_2 al n. 2975/2022 r.g.), deducendo, in via preliminare, che la mandante è cessionaria Pt_2 pro quota del diritto di credito azionato giudizialmente dalla e Controparte_5 segnatamente dei crediti al netto delle somme di cui alle fatture n. 13509/ALAB del
30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.4.2017. L'unica censura mossa alla sentenza di prime cure è inerente alla quantificazione del credito riconosciuto alla in primo grado in quanto i presunti pagamenti eccepiti CP_5
Cont dall' non erano stati adeguatamente dimostrati. Ha poi precisato quali sono gli importi residui di cui richiede il pagamento, tenuto conto dei versamenti parziali: n.
4075/ARAD del 28.2.2010 per € 42.614,53; n. 4074/ARAD del 28.2.2010 per €
55.806,06; n. 6366/ARAD del 31.3.2010 per € 65.423,76; n. 8397/ARAD del 30.4.2010 per € 37.966,17; n. 8398/ARAD/2 per € 37.966,17.
Ha quindi così concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata la sentenza n. 2585/2021 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata a definizione della causa civile iscritta al N. RGAC 2904/2019, pubblicata in data 28.12.2021 e non notificata, e per l'effetto condannare la _2
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in
[...] favore della della somma di € 218.332,52 (pari alla somma Parte_2 oggetto di cessione in favore dell'esponente) oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Cont L' si è costituita in entrambi i processi. Nel primo, con una comparsa depositata il 25.1.2023 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso da
in quanto non conforme ai dettami del codice di rito ed in particolare Parte_1 alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.; 2. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Società – in Parte_1
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 9 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla con ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Confermare, Controparte_5 pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 314/2019, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
4. Per l'effetto, in considerazione della palese infondatezza dell'atto di appello, condannare le parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel giudizio iscritto al n. 2975/2022 r.g. si è costituita con una comparsa depositata l'8.11.2022 con cui ha proposto altresì appello incidentale articolato in due motivi:
- con il primo motivo ha contestato l'errata valutazione del Tribunale circa la validità ed efficacia delle cessioni dei crediti, deducendo che, trattandosi di contratti di durata che costituirebbero una concessione di pubblico servizio, sarebbe necessaria l'accettazione da parte della P.A. in base agli artt. 70 del R.D. n. 2440/1923, 117 del
Codice dei Contratti Pubblici e 117, comma 4 bis del D.L. 34/2020;
- con il secondo si è doluta dell'errata valutazione del giudice in ordine alla questione del superamento del tetto di spesa e della relativa dimostrazione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in accoglimento delle esposte difese in sede di comparsa di costituzione della , dichiarare la carenza Controparte_2 di legittimazione attiva dell'appellante e, prima, della in ogni Controparte_5 caso, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_8
, quale mandataria di in quanto infondato in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
2. In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della parte appellante, accogliere integralmente l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla e, Controparte_2 contestualmente, riformare – nella parte che condanna la - l'impugnata Controparte_2 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice dr.ssa
Silvia Blasi n. 2585/2021, con declaratoria di infondatezza, nel merito, dell'intera domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società - Controparte_5 cessionaria dell'appellante in via principale - con ulteriore, conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo 314/2019, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla ed introduttiva del primo grado di giudizio;
3. Per l'effetto, Controparte_2
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 10 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 31.1.2023 la Corte ha disposto la riunione del giudizio n.
2975/2022 r.g. a quello recante n. 2607/2022 r.g. ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_5
In data 24.7.2023 si è costituita la che ha aderito ai motivi Controparte_5 di gravame esperiti dalla e ha così concluso: “1) In via principale e nel Parte_1 merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare la sentenza n° 2585/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia
BLASI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 314/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore delle Società cessionarie
e della somma pari ad € 1.184.774,91, Parte_1 Parte_2 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del
Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, con concessione dei termini ordinari ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont 1. Vanno preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall' di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto dalla Parte_1
infatti, le doglianze introdotte risultano comprensibili in ordine all'individuazione
[...]
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 11 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che sotto il profilo logico occorre Cont esaminare prima il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall' giacché, ove lo stesso fosse fondato, l'esclusione dell'efficacia della cessione renderebbe superfluo l'esame degli altri due appelli.
Il motivo è infondato e la pronuncia del Tribunale sul punto è corretta.
La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5561/2020) ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) non sono soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Dello stesso avviso, con riguardo alle cessioni di crediti verso aziende sanitarie e, più in generale, verso amministrazioni non statali, è anche la S.C. secondo la quale:
“L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cass. 30658/2017; nello stesso senso, cfr. Cass. 32788/2019).
Dunque, alla luce di quanto esposto, le cessioni intervenute sono valide efficaci Cont ed opponibili all'
3. Può quindi essere esaminato il primo motivo di appello formulato dalla
[...] in ordine all'inclusione dei crediti oggetto delle fatture n. 13509/ALAB del Parte_1
30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.04.2017 tra quelli ceduti.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come ha esposto l'appellante in primo grado la Parte_1 CP_5 ha depositato, oltre al contratto di cessione del 5/12/2017, preso in
[...] considerazione dal Tribunale, due contratti di cessione: il primo, del 24.11.2017, con cui
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 12 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ la edeva alla tra gli altri i crediti oggetto delle fatture suddette Pt_3 Parte_5
Cont (comunicato all' il 27.11.2017 con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il
2.12.2017) il secondo, dell' 8.3.2018 che ha trasferito i detti crediti dalla alla Parte_5
(notificato tramite PEC all' il 16.3.2018 e pubblicato in Controparte_5 CP_10
Gazzetta Ufficiale il 15.3.2018).
Orbene, dalla disamina di tale documentazione emerge che tra gli allegati alle cessioni suddette figurano anche le fatture nn. 13509/ALAB del 30.11.2013, n.
15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/e/NUC del 30.04.2017, sicché la Controparte_5 era legittimata ad agire per il pagamento di tali crediti.
[...]
4. Ciò posto occorre a questo punto esaminare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito atteso che il Tribunale non vi ha provveduto, avendo escluso la legittimazione ad agire della Controparte_5
Per le due prime fatture, la n. 13509 del 30.11.2013 (€ 241.376,68) e la n. Pt_6
15013 del 31.12.2013 (€ 76.525,64), è stato provato il fatto costitutivo del credito Pt_6 attraverso il deposito del contratto stipulato per l'esercizio 2013 relativo alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica/laboratorio.
Per la n. 25/E/NUC del 30.4.2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nel
2017 per la branca di medicina nucleare, non è stato depositato nessun contratto relativo a quell'anno (quelli prodotti riguardano infatti gli anni 2012 e 2015). A tal proposito, come più volte osservato da questa Corte, col conforto della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Parte_9
ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento
[...]
Cont e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 13 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. È da escludere che in assenza di contratto possa essere riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni di medicina nucleare rese nel 2017 indicate nella fattura n. 25/E/NUC del 30.4.2017.
5. Occorre infine verificare, anche alla luce del secondo motivo di appello incidentale, se per i crediti oggetto delle fatture nn. 13509 del 30.11.2013 (€ Pt_6
241.376,68) e la n. 15013 del 31.12.2013 (€ 76.525,64) sia ravvisabile la Pt_6 circostanza impeditiva del superamento del tetto di spesa.
Al riguardo non può che condividersi quanto già osservato dal Tribunale.
L'ente sanitario si limita ad affermare che tali importi non possono essere liquidati in considerazione del superamento del tetto di spesa, senza però aggiungere ulteriori circostanze. Cont A giudizio di questa Corte, l' vrebbe dovuto quanto meno allegare la data di sforamento a consuntivo e di comunicazione di quella presunta onde consentire di applicare la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del contratto sottoscritto. Cont Al contrario, dalla documentazione prodotta dall' la relazione della ragioneria recante n. prot. 54468/2019 con allegati, l'integrazione alla predetta relazione e la relazione del direttore del DS 56 con allegati) non si evince nulla di quanto detto sopra.
Orbene, secondo l'art. 5 comma 3 del contratto (rubricato “criteri di Cont remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Cont dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 14 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Nel caso di specie nulla viene dedotto in ordine alle date di sforamento del tetto di spesa né viene prodotto il provvedimento di applicazione della regressione tariffaria. Cont Pertanto, anche il secondo motivo di appello incidentale formulato dall' è infondato.
6. In definitiva, in aggiunta a quanto già riconosciuto dal Tribunale, devono ritenersi dovuti alla gli importi delle due fatture n. 13509 Controparte_5 Pt_6 del 30.11.2013 e n. 15013 del 31.12.2013, per un ammontare complessivo di Pt_6 ulteriori € 317.898,32, oltre interessi al tasso e secondo le scadenze previste dall'art. 7 del contratto di patologia clinica per il 2013.
7.1 Va esaminato infine il terzo motivo di appello della onde Parte_1 verificare se i rimanenti importi (cioè quelli relativi alle prestazioni di medicina nucleare) possano essere riconosciuti almeno a titolo di indebito arricchimento. Sebbene effettivamente il Tribunale non abbia esaminato la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata il motivo di appello è infondato sotto molteplici profili.
Occorre innanzi tutto richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041
c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal e a carico di quest'ultimo. Ed infatti le Parte_9 prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso Cont che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 15 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ (cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È pur vero che nel caso di specie il vizio riscontrato è la mancanza del contratto e non il superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in mancanza di contratto che, già solo per tale Cont ragione, sono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini, le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
7.2 A tali considerazioni, valide anche nei confronti dei centri accreditati, deve aggiungersi che l'azione ex art. 2041 c.c. non potrebbe mai essere promossa dalla cessionaria del credito. Ed infatti, l'inesistenza del credito contrattuale per le prestazioni in questione esclude anche la possibilità di esercizio da parte della cessionaria dell'azione di indebito arricchimento che, al più – e sempre previa verifica dei relativi presupposti – poteva essere esercitata dal centro che ha effettuato la cessione.
Infatti, il credito ipoteticamente ceduto all'odierna appellata è quello di natura contrattuale relativo alle prestazioni di medicina nucleare rese nel 2017 che, come tale, per quanto appena esposto, non esiste;
l'azione di indebito arricchimento non può quindi ritenersi spettante alla cessionaria, sia perché il credito al quale la stessa ipoteticamente accedeva non esiste, sia perché anche ove fosse esistito non poteva rientrare tra “gli altri
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. 3 Sud +altri Pag. 16 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ accessori” che si trasferiscono con la cessione menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali.
Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione (cfr. ex multis, Cass.
16383/2006); tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, sarebbe quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale.
7.3 Infine, neppure potrebbe sostenersi che la cessionaria abbia diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 2041 c.c. iure proprio, avendo subito, senza alcun vantaggio,
l'impoverimento per effetto del contratto di cessione pro soluto che ha comportato un esborso in favore del accreditato o comunque del precedente cedente, a fronte del quale Cont vi sarebbe stato un arricchimento dell' che ha beneficiato delle prestazioni senza pagare alcunché.
In proposito va innanzi tutto osservato che l'azione di indebito arricchimento non
è stata formulata in questi termini, avendo ad oggetto, invece, l'impoverimento dovuto all'esecuzione delle prestazioni da parte del centro accreditato. In ogni caso, secondo la giurisprudenza dominante, è necessario che arricchimento ed impoverimento siano
“correlativi” cioè determinati da un unico fatto generativo (Cass. 12700/2007; Cass.
18878/2015), mentre in base a tale ricostruzione questi due elementi sarebbero riconducibili a fatti differenti, giacché l'impoverimento della cessionaria deriverebbe dal Cont contratto di cessione, mentre l'arricchimento dell' dalle prestazioni svolte dal centro accreditato.
8. È altresì infondato l'unico motivo dell'appello esperito dall' Parte_2
a mezzo della mandataria con cui contesta il parziale
[...] Controparte_3 riconoscimento del credito da parte del Giudice di prime cure eccependo che i pagamenti parziali non sarebbero stati adeguatamente provati. Il Tribunale in primo grado ha ritenuto Cont sussistenti i pagamenti dedotti dall' in quanto dimostrati dai mandati di pagamento emessi in favore della cedente allegati alla Relazione della Ragioneria prodotta Pt_3 dalla parte opponente: per cui le fatture n. 4074 e n. 4075 ARAD erano state pagate integralmente, mentre le fatture n. 6366 ARAD e n. 8397 ARAD erano state liquidate parzialmente.
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 17 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ A fronte di tali allegazioni, e della documentazione prodotta l' non avrebbe Pt_2 dovuto limitarsi a rilevare che i pagamenti non erano sufficientemente dimostrati, ma avrebbe dovuto negarli, affermando che ai mandati di pagamento non aveva fatto seguito l'effettivo accredito delle somme. In altri termini soltanto a seguito della specifica Cont contestazione, l' avrebbe avuto l'onere di dimostrare che i pagamenti erano stati effettivamente ricevuti dall'originaria creditrice.
9. Per tutto quanto esposto, l'appello della va parzialmente Parte_1 accolto, mentre vanno rigettati quello proposto dalla e quello Parte_2
Cont proposto in via incidentale dall' Pertanto, in parziale riforma della gravata decisione, quest'ultima, va condannata, in aggiunta all'importo già indicato nella sentenza di primo grado (€ 141.356,07, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle scadenze previste all'art. 7 del contratto del 2010) al pagamento, in favore della
[...]
di ulteriori € 317.898,32, oltre interessi moratori al tasso e con le Controparte_5 decorrenze di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto per l'anno 2013 tra la Parte_3
(originaria cedente dei crediti de quibus) e la . CP_10
La condanna va emessa nei in favore della parte originaria, cioè della CP_5
(art. 111 comma 1° c.p.c.), ma naturalmente produce effetti anche nei confronti
[...] dei successori a titolo particolare (art. 111 comma 4° c.p.c.).
10. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello della , Parte_1
Cont l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto dalla
, va condannata al pagamento delle spese del solo grado di appello – in quanto la Pt_1 predetta società non è stata parte del giudizio di primo grado - da determinarsi in base al Cont decisum. La a altresì condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi nei confronti della data la sua adesione all'appello della , sempre Controparte_5 Parte_1 da determinarsi in base al decisum.
Occorre tuttavia osservare che, nel giudizio di appello, sia la Parte_1 che la sono state difese dal medesimo avvocato, sicché può essere Controparte_5 riconosciuto un solo compenso;
la riduzione di cui al 4° comma dell'art. 4 d.m. 55/2014
e l'aumento previsto dal 2° comma per il difensore che assiste due parti aventi la medesima posizione processuale si elidono a vicenda.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 18 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2
e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.800,00
fase introduttiva: € 1.200,00
fase istruttoria: € 5.250,00
fase decisoria: € 3.100,00 giudizio di appello fase di studio: € 2.200,00
fase introduttiva: € 1.350,00
fase istruttoria: € 2.950,00
fase decisoria: € 3.800,00
Vanno invece compensate integralmente le spese tra la e la Controparte_2 in ragione della reciproca soccombenza, derivante dal rigetto di Parte_2 entrambi gli appelli.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , a titolo Parte_2 Controparte_2 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2585/2021, pubblicata il 28.12.2021 così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto dalla rigetta quelli Parte_1 proposti dalla e dall' e, per l'effetto, in parziale Pt_2 Parte_2 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in aggiunta Controparte_2 all'importo già indicato nella sentenza di primo grado, in favore della Controparte_5
dell'ulteriore importo di € 317.898,32, oltre interessi al tasso e con le decorrenze
[...]
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 19 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ previste dall'art. 7 del contratto sottoscritto per il 2013 per la branca di patologia clinica tra la (originaria cedente dei crediti de quibus) e la;
Parte_3 CP_10
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
e della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_5
2.556,00 per spese vive, € 10.300,00 per compenso professionale, € 1.545,00 per spese generali di rappresentanza e difesa (da suddividersi in parti eguali, con eccezione dell'importo per spese vive, spettante esclusivamente alla con Parte_1 attribuzione al difensore, Avv. Luigi Raia, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93
c.p.c.;
3. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_5 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 11.350 per compenso
[...] professionale ed € 1.684,27 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Luigi Raia, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
4. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la
[...]
e la;
Parte_2 Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della
[...]
e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a Parte_2 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 20 a 20 Parte_1 Controparte_12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis) riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Giovanni Galasso - Consigliere relatore - ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2607/2022 (al quale è riunito quello n.
2975/2022) del ruolo generale degli affari civili contenziosi, avverso la sentenza n.
2585/2021, pronunziata dal Tribunale di Torre Annunziata, Seconda sezione civile, il
28.12.2021 e pendenti
TRA
.f.: ), con sede legale in Bologna alla via Parte_1 P.IVA_1
Guido Reni n. 2/2, costituitasi in persona dell'Amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura posta in calce all'atto di appello, dall'Avv. Luigi Raia (c.f.: ; C.F._1
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 2607/2022 R.G.
E
(c.f. ), con Controparte_1 P.IVA_2 sede legale in Torre del Greco alla via Marconi n. 66, costituitasi in persona del Direttore
Generale e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio del 30.7.2020 (rep. n. Persona_1
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 1 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 6393, racc. n. 4123), dall'Avv. Eduardo Martucci (c.f.: ) e in virtù C.F._2 di procura generale alle liti con firma autenticata per notaio Persona_1 dell'8.7.2021 (rep. n. 7167, racc. n. 4610) dall'Avv. Adele De Paula (c.f.:
; C.F._3
APPELLATA E APPELLANTE INCIDENTALE NEL PROCESSO N. 2975/2022 R.G.
NONCHÉ
(c.f.: ) con sede in Roma, alla via Controparte_3 P.IVA_3
Curtatone n. 3, costituitasi in persona del Procuratore speciale dr. Controparte_4
(procura per notaio del 10.3.2022; rep. n. 17793, racc. n. 8685), quale Persona_2 mandataria di (c.f.: ), con sede in Milano, Parte_2 P.IVA_4 alla via S. Prospero n. 4, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Adiutrice Barretta (c.f.:
e in virtù di procura generale alle liti a rogito del notaio C.F._4 [...] del 4.11.2021 (rep. n. 16298 e racc. n. 8243), dagli Avv.ti Filippo Pingue Persona_2
(c.f.: ) e Massimino Lo Conte (c.f.: ); C.F._5 C.F._6
APPELLANTE NEL PROCESSO N. 2975/2022 R.G.
NONCHÈ
(c.f.: ) con sede legale in Milano, alla Controparte_5 P.IVA_5 via Statuto n. 13, costituitasi in persona del Dr. dichiaratosi Controparte_6 amministratore unico, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui all'art. 83 comma 3° c.p.c., dall'Avv. Luigi Raia (c.f.:
; C.F._1
APPELLATA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso per decreto ingiuntivo depositato presso il Tribunale di Torre
Annunziata il 28.11.2018, la deduceva: Controparte_5
- di essere cessionaria dei crediti del Parte_3
- che tali crediti erano relativi a prestazioni sanitarie afferenti alle branche di
“patologia clinica/laboratorio” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 9.8.2012 e il 14.3.2017), “radiodiagnostica” (per cui aveva stipulato un contratto ai sensi dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 9.7.2012 e il
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 2 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ 14.3.2017) e “medicina nucleare” (per cui, invece, aveva stipulato un contratto il
9.8.2012), erogate dal Centro in favore degli assistiti del nei mesi di febbraio, CP_7 marzo e aprile 2012, novembre e dicembre dell'anno 2013 nonché aprile del 2017;
- di essere creditrice nei confronti della di € 1.184.774,91, oltre Controparte_2
“interessi moratori maturandi da calcolarsi in base ai tassi di mora ex D.lgs. n. 231/2002
(come espressamente pattuiti dalle parti)” e che tale importo era la somma dei saldi relativi alle seguenti fatture: 1) n. 4074 ARAD del 28-2-2010; 2) n. 4075 ARAD/2 del
28-2-2010; 3) n. 6366 ARAD del 31-3-2010; 4) n. 8397 ARAD del 30-4-2010; 5) n. 8398
ARAD/2 del 30-4-2010; 6) n. 13509 ALAB del 30-11-2013; 7) n. 15013 ALAB del 31-
12-2013; 8) n. 25 E NUC del 30-4-2017. Cont Con decreto ingiuntivo n. 314/2019, emesso il 4.3.2019 e notificato all' il
27.3.2019, il Tribunale ingiungeva alla il pagamento della somma Controparte_2 richiesta, “con gli interessi convenzionali” e oltre le spese della procedura monitoria da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Proponeva opposizione avverso il predetto decreto l' , con atto di Controparte_2 citazione notificato il 6.5.2019, chiedendone la revoca per i seguenti motivi:
- carenza di legittimazione attiva della ricorrente in via monitoria, attesa l'assoluta inefficacia della cessione di credito;
- erano state già sollevate contestazioni specifiche alle singole fatture come risultava dalla nota del Dirigente del Servizio Gestione Economico Finanziaria dell'
[...]
recante n. 54468 dell'8.4.2019 e dalla nota del Dirigente del DS n. 56 _2 recante n. prot. 60941 del 18.4.2019, consistenti: nel parziale o totale pagamento, nella loro emissione per più volte con lo stesso codice tariffario, nell'essere relative a prestazioni rese in assenza di delibera di accreditamento oppure non previste nella convenzione di branca ovvero extra budget;
- infondatezza della domanda accessoria di interessi al tasso di cui al d.lgs.
231/2002;
- carenza probatoria dei crediti richiesti in via monitoria alla luce dell'irrilevanza delle fatture quali prove documentali non idonee a fornire “la certezza dell'effettuazione delle prestazioni”.
Concludeva chiedendo: “
1. In accoglimento del presente atto di citazione, revocare l'opposto provvedimento monitorio, in quanto carente degli elementi di
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 3 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ certezza, liquidità ed esigibilità del credito che ne forma l'oggetto sostanziale, nonché infondato nel merito;
2. Per l'effetto, condannare la parte opposta al pagamento di diritti, spese ed onorari di giudizio”.
Si costituiva, con comparsa depositata l'8.10.2019, la che Controparte_5 resisteva all'avversa opposizione deducendo:
- la legittimità della cessione del credito in quanto risultante da contratto stipulato tra le parti, autenticato da notaio e regolarmente notificata alla debitrice ceduta, non Cont rilevando all'uopo la preventiva adesione dell' “atteso che trattasi di un contratto
“non di durata”, bensì ad esecuzione istantanea”;
- che il credito era certo, documentato e non contestato, alla luce della produzione Cont dei contratti stipulati dal Centro con la (branca Patologia Clinica:
9.8.2012 e
14.3.2017; :
9.7.2012 e 14.3.2017; : Controparte_8 Controparte_9
9.8.2012, nonché decreti di accreditamento n. 102 del 17.9.2014, n. 61 del 29.5.2015 e n.
62 del 30.6.2016);
- che il superamento del tetto di spesa era stato eccepito genericamente senza Cont indicare la data dello sforamento e, comunque, non era stato dimostrato dall'
- che per alcune fatture erano intervenuti pagamenti parziali, sicché il credito residuo andava così precisato: per la fattura n. 4075/ARAD/2 del 28.2.2010 risultavano impagati € 42.614,53; per la fattura n. 4074/ARAD del 28.2.2010, il credito residuo era pari ad € 55.806,06; per la fattura n. 6366/ARAD del 31.03.2010, il credito residuo era di
€ 65.423,76; per la fattura n. 8397/ARAD del 30.4.2010 il credito residuo era pari ad €
37.966,17; per la fattura n. 8398/ARAD/2 del 30.4.2010 il credito residuo era di €
37.966,17; per le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013 e n. 15013/ALAB del
31.12.2013 era dovuto l'intero importo delle stesse, ossia, rispettivamente, € 241.374,68 ed € 76.523,64; quanto alla fattura n. 25E/NUC del 30.4.2017 di importo pari ad €
648.544,07, deduceva che il Centro era dotato di convenzione e/o accreditamento per le prestazioni afferenti alla branca di medicina nucleare;
- che l'opponente non aveva fornito nessuna documentazione a supporto delle eccezioni sollevate, né aveva fornito la prova di aver notificato le note di debito o di credito al Centro cedente, né il superamento del tetto di spesa;
- che erano dovuti gli interessi moratori ai sensi del d.lgs. n. 231/02, come espressamente previsto dall'art. 7 dei contratti sottoscritti;
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 4 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Cont
- in via subordinata, qualora fossero state ritenute fondate le deduzioni dell' gli importi richiesti erano dovuti quanto meno ai sensi dell'art. 2041 c.c..
Pertanto, così concludeva: “in via preliminare: 1) Concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto per la somma di € 1.184.774,91, non essendo
l'opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione ex art. 648 c.p.c., oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. Nel merito: 2) Rigettare l'opposizione, in quanto improponibile, inammissibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto
e, per l'effetto, confermare il Decreto Ingiuntivo n. 314/2019 del Tribunale di Torre
Annunziata, per la somma di € 1.184.774,91 oltre accessori. 3) Per l'effetto, condannare
l' in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al Controparte_2 pagamento, in favore della Società della somma di € Controparte_5
1.184.774,91, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 4) In subordine, accertare e dichiarare l'indebito arricchimento da parte dell' , per i motivi esposti al CP_10 punto 4) della comparsa di costituzione e risposta. 5) Condannare l , Controparte_2 in persona del Commissario Straordinario pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti dall'opposta ai sensi dell'art. 96 c.p.c., il tutto nella misura in cui l'adito
Giudicante vorrà valutare anche facendo ricorso al potere equitativo, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del fatto al soddisfo. 6) Condannare parte soccombente al pagamento di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, con diretta attribuzione in favore del procuratore antistatario. 7) Munire la sentenza di clausola di provvisoria esecutorietà, come per legge. 8) Emettere ogni altro provvedimento di giustizia”.
Con la sentenza n. 2585/2021, il Tribunale di Torre Annunziata accoglieva Cont parzialmente l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' al pagamento nei confronti della del complessivo importo di € Controparte_5
141.356,07 oltre interessi ex d.lgs. n. 231/02 “con decorrenza dalle scadenze previste all'art. 7 del contratto del 2010”; infine, compensava le spese integralmente “tenuto conto dell'accoglimento dell'opposizione con riferimento alla gran parte della somma ingiunta”.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 5 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Osservava in particolare che:
- la cessione dei crediti in favore dell'opposta era valida efficace ed opponibile Cont alla in quanto “il contratto di cessione del credito in favore della società opposta prevede che le cessioni rientrino in operazioni di cartolarizzazione e non risultano contestate le ordinarie formalità di comunicazione, nonché quelle specifiche previste dall'art. 4 L. 130/1999, ed in particolare la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della cessione in esame”; tuttavia, dalla disamina della tabella A allegata al contratto di cessione emergeva che le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del
31.12.2013 e n. 25/E NUC del 30.4.2017 non erano ricomprese nell'elenco, né la parte opposta aveva prodotto un prospetto successivo alla stipula del contratto in cui tali fatture erano riportate quali crediti aggiuntivi (considerato che il contratto di cessione prevedeva anche la possibilità di cedere crediti cd. aggiuntivi, ossia erroneamente non indicati nell'allegato A), pertanto la non era legittimata ad agire per ottenere il Controparte_5 pagamento di tali crediti;
- per le fatture n. 4075 e n. 4074 ARAD era intervenuto il pagamento CP_11 totale, mentre per le fatture n. 6366 ARAD e n. 8397 ARAD era intervenuto un pagamento parziale, sicché gli importi ancora dovuti ammontavano ad € 65.423,73 per la n. 6366 ARAD e ad € 37.966,17 per la fattura n. 8397 ARAD;
in ordine a quest'ultima Cont era infondata la contestazione dell' fondata sulla motivazione “stesso codice tariffario più volte”; infatti, “sulla base di quanto emerge dalla nota prot. 719 MB del
26-7-2010 prodotta dall'opponente non è dato comprendere quali siano gli importi contestati di cui alla fattura n. 8397 ARAD oggetto di causa e quelli invece relativi alla fattura n. 9245 ARAD non oggetto del presente giudizio. Deve in ogni caso escludersi che le contestazioni concernano l'intero credito residuo, dal momento che, come si è detto, Part la nota prot. 719 comprensiva anche di contestazioni alla fattura n. 9245 ARAD, quantifica in € 35.180.50 gli importi oggetto di contestazione. In un quadro di tal fatta, non può ritenersi assolto l'onere, incombente sulla parte eccipiente, di fornire la prova Cont dei fatti posti a base dell'eccezione, posto che l' non ha allegato e dimostrato quali siano gli importi non dovuti”;
- era generica la contestazione relativa alla fattura n. 8398 ARAD, in quanto dalla Cont lettura della nota prot. 717 MB richiamata dall' non si evincevano quali fossero le ragioni poste alla base delle contestazioni;
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 6 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Cont
- con riguardo, invece, all'eccepito superamento del tetto di spesa l' on aveva fornito sufficienti elementi a sostegno dell'eccezione proposta;
in particolare non aveva prodotto “il verbale del Tavolo Tecnico attestante i limiti di spesa annuale applicabili alle singole strutture per la verifica del rispetto del tetto di spesa per la macroarea di riferimento in relazione all'anno 2010”, inoltre non aveva dato prova di aver elaborato e comunicato le previsioni in ordine alla data presumibile di esaurimento del tetto di spesa in relazione alla branca di radiodiagnostica per l'anno 2010;
- erano applicabili al caso di specie gli interessi moratori al tasso di cui al d.lgs. n.
231/02 come previsto dall'art. 7 del contratto;
- l'importo di € 141.356,07 oggetto della condanna risultava dalla somma degli importi ancora da versare in relazione alle fatture n. 8398 ARAD (€ 37.966,17), n. 6366
ARAD (€ 65.423,73) e n. 8397 ARAD (€ 37.966,17).
Avverso tale sentenza ha proposto appello la con atto di Parte_1 citazione notificato il 13.6.2022 (iscritto al n. 2607/2022 r.g.), deducendo in via preliminare la propria legittimazione ad agire in quanto cessionaria dei crediti di cui alle fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.4.2017, in virtù di contratto di cessione crediti stipulato il 20.6.2019 con la
[...]
notificato tramite posta elettronica certificata all' il Controparte_5 CP_10
3.7.2019, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il
29.6.2019. Ha quindi formulato tre motivi di impugnazione:
- con il primo, la società ha rappresentato che i crediti oggetto delle fatture n.
13509/ALAB del 30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del
30.4.2017 erano stati regolarmente ceduti alla Il Tribunale aveva CP_5 CP_5 infatti preso in considerazione solo il contratto del 5/12/2017 tra la e la Parte_3 [...]
sennonché erano stati depositati anche altri contratti di cessione che Controparte_5 facevano riferimento ai crediti riportati nelle richiamate fatture: il contratto del
24.11.2017 con il quale la veva ceduto i predetti crediti alla Pt_3 Parte_5
(notificato tramite posta elettronica certificata all' il 27.11.2017 e pubblicato CP_10
Cont in Gazzetta Ufficiale il 2.12.2017) ed il contratto dell'8.3.2018 (notificato all' il
16.3.2018 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 15.3.2018) con il quale la Pt_5 [...] aveva ceduto i medesimi crediti alla era dunque dovuto Pt_1 Controparte_5
l'importo complessivo di € 966.442,39 oggetto delle richiamate fatture;
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 7 a 20 Parte_1 Controparte_12 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________
- con il secondo motivo, ha lamentato la mancata pronuncia da parte del Tribunale in ordine alle difese spiegate dalla 1705 sulla questione del superamento del CP_5
Cont tetto di spesa e sulle ulteriori contestazioni sollevate dall' n ordine ai crediti oggetto delle fatture n. 13509/2013 n. 15013/2013 e n. 25/2017 ; ha altresì Pt_6 Pt_6 CP_13 sostenuto l'irrilevanza ai fini del giudizio de quo della documentazione depositata Cont dall' per il carattere meramente interno. Con riguardo alle contestazioni ai crediti riportati nelle fatture ha rilevato che: per le fatture n. 13509/ALAB del 30.11.2013 e n.
15013/ALAB del 31.12.2013 ha agito per l'intero importo in quanto negli interventi effettuati dalla in procedure esecutive pendenti innanzi al Tribunale di Torre Pt_3
Annunziata, le somme assegnate erano state imputate esclusivamente agli interessi moratori e mai alla sorta capitale;
lo sforamento del tetto di spesa non era stato provato, Cont non avendo l' “allegato alcuna comunicazione del superamento del tetto di spesa al centro Cedente resuntivamente a mezzo PEC e/o Raccomandata A/R”; Pt_3 Parte_7 per la fattura n. 25E/NUC del 30.4.2017 ha dedotto che il Centro cedente era dotato di convenzione e accreditamento per l'erogazione di prestazioni relative alla branca di
Medicina Nucleare, in virtù del contratto stipulato il 3.5.2016, nonché del Decreto di accreditamento n. 79 del 21.7.2016;
- con il terzo motivo, invece, ha dedotto l'omessa pronuncia in merito alla domanda di indebito arricchimento, formulata subordinatamente.
Pertanto, ha così concluso: “1) In via principale e nel merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare parzialmente la sentenza n°
2585/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia BLASI, limitatamente alle fatture n° 13509/ALAB del 30.11.2013, n° 15013/ALAB del 31.12.2013
e n° 25/E/NUC del 30.04.2017, per un totale pari ad € 966.442,39. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n°
314/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Direttore Generale pro Controparte_2 tempore, al pagamento, in favore della Società ella somma pari ad Parte_1
€ 966.442,39, oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 8 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ appellata, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario”.
Ha altresì proposto appello la nella qualità di mandataria Controparte_3 della con atto di citazione notificato il 27.6.2022 (giudizio iscritto Parte_2 al n. 2975/2022 r.g.), deducendo, in via preliminare, che la mandante è cessionaria Pt_2 pro quota del diritto di credito azionato giudizialmente dalla e Controparte_5 segnatamente dei crediti al netto delle somme di cui alle fatture n. 13509/ALAB del
30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.4.2017. L'unica censura mossa alla sentenza di prime cure è inerente alla quantificazione del credito riconosciuto alla in primo grado in quanto i presunti pagamenti eccepiti CP_5
Cont dall' non erano stati adeguatamente dimostrati. Ha poi precisato quali sono gli importi residui di cui richiede il pagamento, tenuto conto dei versamenti parziali: n.
4075/ARAD del 28.2.2010 per € 42.614,53; n. 4074/ARAD del 28.2.2010 per €
55.806,06; n. 6366/ARAD del 31.3.2010 per € 65.423,76; n. 8397/ARAD del 30.4.2010 per € 37.966,17; n. 8398/ARAD/2 per € 37.966,17.
Ha quindi così concluso: “Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata la sentenza n. 2585/2021 resa dal Tribunale di
Torre Annunziata a definizione della causa civile iscritta al N. RGAC 2904/2019, pubblicata in data 28.12.2021 e non notificata, e per l'effetto condannare la _2
, in persona del Direttore Generale e legale rapp.te pro tempore, al pagamento, in
[...] favore della della somma di € 218.332,52 (pari alla somma Parte_2 oggetto di cessione in favore dell'esponente) oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del
D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio”. Cont L' si è costituita in entrambi i processi. Nel primo, con una comparsa depositata il 25.1.2023 ha rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. In via preliminare e principale, dichiarare l'inammissibilità dell'atto di citazione in appello promosso da
in quanto non conforme ai dettami del codice di rito ed in particolare Parte_1 alla previsione di cui all'art. 348 bis c.p.c.; 2. In via subordinata e gradata, nel merito, rigettato integralmente l'atto di appello proposto dalla Società – in Parte_1
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 9 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ persona del legale rappresentante pro tempore – confermare la sentenza di decisione del primo grado di giudizio, con declaratoria di infondatezza nel merito della domanda avanzata dalla con ricorso per decreto ingiuntivo;
3. Confermare, Controparte_5 pertanto, la revoca del decreto ingiuntivo n. 314/2019, oggetto del giudizio di opposizione in primo grado;
4. Per l'effetto, in considerazione della palese infondatezza dell'atto di appello, condannare le parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Nel giudizio iscritto al n. 2975/2022 r.g. si è costituita con una comparsa depositata l'8.11.2022 con cui ha proposto altresì appello incidentale articolato in due motivi:
- con il primo motivo ha contestato l'errata valutazione del Tribunale circa la validità ed efficacia delle cessioni dei crediti, deducendo che, trattandosi di contratti di durata che costituirebbero una concessione di pubblico servizio, sarebbe necessaria l'accettazione da parte della P.A. in base agli artt. 70 del R.D. n. 2440/1923, 117 del
Codice dei Contratti Pubblici e 117, comma 4 bis del D.L. 34/2020;
- con il secondo si è doluta dell'errata valutazione del giudice in ordine alla questione del superamento del tetto di spesa e della relativa dimostrazione.
Ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “
1. in accoglimento delle esposte difese in sede di comparsa di costituzione della , dichiarare la carenza Controparte_2 di legittimazione attiva dell'appellante e, prima, della in ogni Controparte_5 caso, rigettare integralmente l'atto di appello proposto dalla Parte_8
, quale mandataria di in quanto infondato in fatto e in diritto;
[...] Parte_2
2. In caso di mancato accoglimento dell'eccezione preliminare di carenza di legittimazione attiva della parte appellante, accogliere integralmente l'appello incidentale ritualmente e tempestivamente proposto dalla e, Controparte_2 contestualmente, riformare – nella parte che condanna la - l'impugnata Controparte_2 sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, Sezione Seconda Civile, Giudice dr.ssa
Silvia Blasi n. 2585/2021, con declaratoria di infondatezza, nel merito, dell'intera domanda proposta con ricorso in via monitoria dalla società - Controparte_5 cessionaria dell'appellante in via principale - con ulteriore, conseguente conferma della revoca del decreto ingiuntivo 314/2019, oggetto dell'azione in opposizione proposta dalla ed introduttiva del primo grado di giudizio;
3. Per l'effetto, Controparte_2
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 10 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ condannare la parte appellante al pagamento di spese ed onorari del doppio grado di giudizio”.
Alla prima udienza del 31.1.2023 la Corte ha disposto la riunione del giudizio n.
2975/2022 r.g. a quello recante n. 2607/2022 r.g. ed ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti della Controparte_5
In data 24.7.2023 si è costituita la che ha aderito ai motivi Controparte_5 di gravame esperiti dalla e ha così concluso: “1) In via principale e nel Parte_1 merito, accogliere, per i motivi innanzi esposti, il presente gravame e riformare la sentenza n° 2585/2021, resa dal Tribunale di Torre Annunziata – G.U. Dott.ssa Silvia
BLASI. 2) Per l'effetto, rigettare l'opposizione, in quanto inammissibile, improponibile, improcedibile, illegittima ed infondata, in fatto ed in diritto e, previa conferma del decreto ingiuntivo n° 314/2019 emesso dal Tribunale di Torre Annunziata, tenuto conto dell'infondatezza dell'opposizione, condannare l' , in persona del Controparte_2
Direttore Generale pro tempore, al pagamento, in favore delle Società cessionarie
e della somma pari ad € 1.184.774,91, Parte_1 Parte_2 oltre interessi moratori ex artt. 4 e 5 del D.Lgs. n. 231/2002 dalla maturazione dei singoli crediti sino all'effettivo soddisfo, nonché interessi anatocistici di cui all'art. 1283 c.c. sugli interessi scaduti e a scadere. 3) Condannare l'odierna appellata, in persona del
Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese, diritti ed onorari, tanto del giudizio di primo grado che del giudizio di appello, oltre accessori come per legge, con diretta attribuzione in favore al sottoscritto procuratore antistatario. 4) In via estremamente gradata, in caso di conferma, compensare le spese di entrambi i giudizi”.
All'udienza del 18.3.2025, le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi ai propri scritti e la Corte ha introitato il processo in decisione, con concessione dei termini ordinari ai sensi dell'art. 190 secondo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE Cont 1. Vanno preliminarmente rigettata l'eccezione formulata dall' di inammissibilità, ai sensi dell'art. 342 c.p.c., dell'appello proposto dalla Parte_1
infatti, le doglianze introdotte risultano comprensibili in ordine all'individuazione
[...]
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 11 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ delle parti del provvedimento da appellare, delle modifiche richieste e delle circostanze da cui deriva la violazione di legge, come si evince dall'esposizione che precede.
2. Passando all'esame del merito, va rilevato che sotto il profilo logico occorre Cont esaminare prima il primo motivo dell'appello incidentale proposto dall' giacché, ove lo stesso fosse fondato, l'esclusione dell'efficacia della cessione renderebbe superfluo l'esame degli altri due appelli.
Il motivo è infondato e la pronuncia del Tribunale sul punto è corretta.
La recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 5561/2020) ha definitivamente confermato che le cessioni di crediti sanitari, vantati verso le aziende sanitarie locali, avvenute nel quadro della legge n. 130 del 30 aprile 1999 (legge sulla cartolarizzazione) non sono soggette all'accettazione del debitore ceduto e al requisito di forma dell'atto pubblico o della scrittura autenticata.
Dello stesso avviso, con riguardo alle cessioni di crediti verso aziende sanitarie e, più in generale, verso amministrazioni non statali, è anche la S.C. secondo la quale:
“L'art. 69 del r.d. n. 2440 del 1923 - che richiede, per l'efficacia della cessione del credito di un privato nei confronti della P.A., che detta cessione risulti da atto pubblico o da scrittura privata autenticata da notaio e che il relativo atto sia notificato nelle forme di legge - è norma eccezionale che riguarda la sola amministrazione statale ed è pertanto insuscettibile di applicazione analogica o estensiva con riguardo ad amministrazioni diverse, sicché esso non si applica neppure nei confronti delle aziende sanitarie locali che, sin dalla loro istituzione, sono enti pubblici estranei al novero delle amministrazioni statali.” (Cass. 30658/2017; nello stesso senso, cfr. Cass. 32788/2019).
Dunque, alla luce di quanto esposto, le cessioni intervenute sono valide efficaci Cont ed opponibili all'
3. Può quindi essere esaminato il primo motivo di appello formulato dalla
[...] in ordine all'inclusione dei crediti oggetto delle fatture n. 13509/ALAB del Parte_1
30.11.2013, n. 15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/E/NUC del 30.04.2017 tra quelli ceduti.
Il motivo è fondato e deve essere accolto.
Come ha esposto l'appellante in primo grado la Parte_1 CP_5 ha depositato, oltre al contratto di cessione del 5/12/2017, preso in
[...] considerazione dal Tribunale, due contratti di cessione: il primo, del 24.11.2017, con cui
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 12 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ la edeva alla tra gli altri i crediti oggetto delle fatture suddette Pt_3 Parte_5
Cont (comunicato all' il 27.11.2017 con successiva pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il
2.12.2017) il secondo, dell' 8.3.2018 che ha trasferito i detti crediti dalla alla Parte_5
(notificato tramite PEC all' il 16.3.2018 e pubblicato in Controparte_5 CP_10
Gazzetta Ufficiale il 15.3.2018).
Orbene, dalla disamina di tale documentazione emerge che tra gli allegati alle cessioni suddette figurano anche le fatture nn. 13509/ALAB del 30.11.2013, n.
15013/ALAB del 31.12.2013 e n. 25/e/NUC del 30.04.2017, sicché la Controparte_5 era legittimata ad agire per il pagamento di tali crediti.
[...]
4. Ciò posto occorre a questo punto esaminare l'esistenza dei fatti costitutivi del credito atteso che il Tribunale non vi ha provveduto, avendo escluso la legittimazione ad agire della Controparte_5
Per le due prime fatture, la n. 13509 del 30.11.2013 (€ 241.376,68) e la n. Pt_6
15013 del 31.12.2013 (€ 76.525,64), è stato provato il fatto costitutivo del credito Pt_6 attraverso il deposito del contratto stipulato per l'esercizio 2013 relativo alle prestazioni sanitarie afferenti alla branca di patologia clinica/laboratorio.
Per la n. 25/E/NUC del 30.4.2017, riguardante le prestazioni sanitarie erogate nel
2017 per la branca di medicina nucleare, non è stato depositato nessun contratto relativo a quell'anno (quelli prodotti riguardano infatti gli anni 2012 e 2015). A tal proposito, come più volte osservato da questa Corte, col conforto della giurisprudenza della Suprema
Corte (cfr. ex multis Cass.: 1740/2011, 17711/2014 e 23657/2015), il soggetto titolare di una struttura sanitaria che chiede la condanna di un'azienda sanitaria locale a pagargli i corrispettivi delle prestazioni sanitarie erogate per conto ed a carico del Parte_9
ha l'onere di produrre in giudizio, oltre ai documenti attestanti l'accreditamento
[...]
Cont e l'effettivo svolgimento delle prestazioni, anche i contratti stipulati con l' per disciplinare i rapporti di natura lato sensu concessoria derivanti dall'accreditamento.
La stipulazione dei contratti è infatti assolutamente necessaria e, secondo i principi generali dell'ordinamento in tema di contratti con le pubbliche amministrazioni, deve avvenire per iscritto, con indicazione degli elementi fondamentali del rapporto, a pena di nullità (Cass. 59/2001; Cass. 19638/2005; Cass. 8950/2006), sicché la prova della loro esistenza e del loro contenuto può essere data soltanto (fatto salvo l'eccezionale caso di cui agli artt. 2725 e 2724 n. 3 c.c.) mediante la produzione dei documenti che li
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 13 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ rappresentano direttamente e non anche per mezzo di presunzioni. È da escludere che in assenza di contratto possa essere riconosciuto il diritto al pagamento delle prestazioni di medicina nucleare rese nel 2017 indicate nella fattura n. 25/E/NUC del 30.4.2017.
5. Occorre infine verificare, anche alla luce del secondo motivo di appello incidentale, se per i crediti oggetto delle fatture nn. 13509 del 30.11.2013 (€ Pt_6
241.376,68) e la n. 15013 del 31.12.2013 (€ 76.525,64) sia ravvisabile la Pt_6 circostanza impeditiva del superamento del tetto di spesa.
Al riguardo non può che condividersi quanto già osservato dal Tribunale.
L'ente sanitario si limita ad affermare che tali importi non possono essere liquidati in considerazione del superamento del tetto di spesa, senza però aggiungere ulteriori circostanze. Cont A giudizio di questa Corte, l' vrebbe dovuto quanto meno allegare la data di sforamento a consuntivo e di comunicazione di quella presunta onde consentire di applicare la disciplina contenuta nell'art. 5, comma 3, lett. a) e b) del contratto sottoscritto. Cont Al contrario, dalla documentazione prodotta dall' la relazione della ragioneria recante n. prot. 54468/2019 con allegati, l'integrazione alla predetta relazione e la relazione del direttore del DS 56 con allegati) non si evince nulla di quanto detto sopra.
Orbene, secondo l'art. 5 comma 3 del contratto (rubricato “criteri di Cont remunerazione delle prestazioni”), l' deve comunicare a ciascun centro privato “la percentuale consuntiva di consumo dei limiti di spesa” e “la data consuntiva di raggiungimento di dette percentuali di consumo”.
Sono poi stabilite due soluzioni per le prestazioni rese dopo il superamento del tetto di spesa: nell'ipotesi contemplata dal punto a), ovvero qualora l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo prima della data prevista nell'ultima Cont comunicazione (preventiva) effettuata dall' per le prestazioni rese occorre riportare la spesa sanitaria nei limiti invalicabili del tetto attraverso la c.d. regressione tariffaria unica con la quale i compensi dovuti ai centri per le prestazioni rese vengono ridotti, per ciascun centro, in proporzione al contributo fornito per il superamento del tetto di branca;
nell'ipotesi contemplata dal punto b), ovvero quando l'esaurimento del limite di spesa si sia verificato a consuntivo in una data successiva rispetto alla data prevista (e comunicata) Cont dall' di esaurimento del limite di spesa, nulla è dovuto per le prestazioni rese dopo la data del superamento del tetto di spesa.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 14 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ Nel caso di specie nulla viene dedotto in ordine alle date di sforamento del tetto di spesa né viene prodotto il provvedimento di applicazione della regressione tariffaria. Cont Pertanto, anche il secondo motivo di appello incidentale formulato dall' è infondato.
6. In definitiva, in aggiunta a quanto già riconosciuto dal Tribunale, devono ritenersi dovuti alla gli importi delle due fatture n. 13509 Controparte_5 Pt_6 del 30.11.2013 e n. 15013 del 31.12.2013, per un ammontare complessivo di Pt_6 ulteriori € 317.898,32, oltre interessi al tasso e secondo le scadenze previste dall'art. 7 del contratto di patologia clinica per il 2013.
7.1 Va esaminato infine il terzo motivo di appello della onde Parte_1 verificare se i rimanenti importi (cioè quelli relativi alle prestazioni di medicina nucleare) possano essere riconosciuti almeno a titolo di indebito arricchimento. Sebbene effettivamente il Tribunale non abbia esaminato la domanda ex art. 2041 c.c. proposta in via subordinata il motivo di appello è infondato sotto molteplici profili.
Occorre innanzi tutto richiamare i principi elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità che negano la compatibilità dell'azione di cui all'art. 2041
c.c. con la normativa che disciplina i rapporti tra le aziende sanitarie locali e i titolari di strutture sanitarie accreditate ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal e a carico di quest'ultimo. Ed infatti le Parte_9 prestazioni svolte al di fuori del tetto di spesa costituiscono un arricchimento imposto che, come tale, non dà luogo all'indennizzo di cui all'art. 2041 c.c.; e ciò sempre ammesso Cont che l' possa trarre vantaggio da prestazioni che non vengono rese direttamente in suo favore, circostanza in realtà assai dubbia.
Sul punto va osservato che il servizio sanitario, a partire dal d. lgs. 30 dicembre
1992, n. 502 (il principio della pianificazione preventiva è stato poi confermato dall'art. 1, comma 32, legge n. 662/96 e dall'art. 32, comma 8, legge n. 449/97), si fonda sul principio della necessaria programmazione, il quale comporta l'adozione di un piano annuale preventivo per le aziende ospedaliere (art. 6, comma 5, legge n. 724/94) e per tutti i soggetti, pubblici e privati, accreditati (art. 2, comma 8, legge n. 549/95). La necessità di una valutazione da parte della Regione “degli elementi relativi al fabbisogno assistenziale, al volume della attività erogabile, alla programmazione di settore, al possesso dei requisiti da parte delle strutture private ed agli oneri finanziari sostenibili”
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 15 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ (cfr. Cons. St., Sez. III, 30/07/2018, n. 4642) costituisce, dunque, l'adempimento di un preciso ed ineludibile obbligo da parte dell'amministrazione che esclude la possibilità che quest'ultima possa ritenersi avvantaggiata da prestazioni rese in favore dei suoi assistiti al di fuori dei limiti di spesa fissati in base alla disciplina richiamata. In altri termini,
“l'arricchimento che la P.A. consegue dall'esecuzione delle prestazioni "extra budget" assume un carattere "imposto" che preclude l'esperibilità nei suoi confronti dell'azione di ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.” (cfr. Cass. 13884/2020; nello stesso senso, Cass. 36654/2021; Cass. 25514/2024).
È pur vero che nel caso di specie il vizio riscontrato è la mancanza del contratto e non il superamento del tetto di spesa, ma, quanto agli effetti, la situazione è sostanzialmente la stessa. Se infatti non può riconoscersi il compenso per le prestazioni rese, pur in presenza di contratto, ma oltre il limite di spesa, a maggior ragione non può riconoscersi quello per le prestazioni rese in mancanza di contratto che, già solo per tale Cont ragione, sono al di fuori del limite di spesa. È infatti con il contratto che l' fissa nei confronti del centro accreditato il limite di spesa per la macroarea o addirittura per la struttura stessa, sicché non può esservi dubbio alcuno che, mancando il contratto, tutte le prestazioni rese sono prive della necessaria copertura economica. In altri termini, le prestazioni rese in assenza di contratto sono al di fuori del tetto di spesa e, come tali, prestazioni imposte che non possono dar luogo all'accoglimento della domanda di indebito arricchimento per le ragioni appena richiamate.
7.2 A tali considerazioni, valide anche nei confronti dei centri accreditati, deve aggiungersi che l'azione ex art. 2041 c.c. non potrebbe mai essere promossa dalla cessionaria del credito. Ed infatti, l'inesistenza del credito contrattuale per le prestazioni in questione esclude anche la possibilità di esercizio da parte della cessionaria dell'azione di indebito arricchimento che, al più – e sempre previa verifica dei relativi presupposti – poteva essere esercitata dal centro che ha effettuato la cessione.
Infatti, il credito ipoteticamente ceduto all'odierna appellata è quello di natura contrattuale relativo alle prestazioni di medicina nucleare rese nel 2017 che, come tale, per quanto appena esposto, non esiste;
l'azione di indebito arricchimento non può quindi ritenersi spettante alla cessionaria, sia perché il credito al quale la stessa ipoteticamente accedeva non esiste, sia perché anche ove fosse esistito non poteva rientrare tra “gli altri
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. 3 Sud +altri Pag. 16 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ accessori” che si trasferiscono con la cessione menzionati dall'art. 1263 c.c. unitamente ai privilegi ed alle garanzie personali.
Non vi è dubbio, infatti, che con la cessione del credito passano al cessionario anche tutte le azioni dirette ad ottenerne la realizzazione (cfr. ex multis, Cass.
16383/2006); tuttavia si tratta delle azioni poste a tutela del credito oggetto di cessione che, nel caso di specie, sarebbe quello di natura contrattuale, mentre l'azione di indebito arricchimento ha ad oggetto un credito differente, di natura indennitaria, che non può ritenersi trasferito unitamente a quello contrattuale.
7.3 Infine, neppure potrebbe sostenersi che la cessionaria abbia diritto ad ottenere l'indennizzo ex art. 2041 c.c. iure proprio, avendo subito, senza alcun vantaggio,
l'impoverimento per effetto del contratto di cessione pro soluto che ha comportato un esborso in favore del accreditato o comunque del precedente cedente, a fronte del quale Cont vi sarebbe stato un arricchimento dell' che ha beneficiato delle prestazioni senza pagare alcunché.
In proposito va innanzi tutto osservato che l'azione di indebito arricchimento non
è stata formulata in questi termini, avendo ad oggetto, invece, l'impoverimento dovuto all'esecuzione delle prestazioni da parte del centro accreditato. In ogni caso, secondo la giurisprudenza dominante, è necessario che arricchimento ed impoverimento siano
“correlativi” cioè determinati da un unico fatto generativo (Cass. 12700/2007; Cass.
18878/2015), mentre in base a tale ricostruzione questi due elementi sarebbero riconducibili a fatti differenti, giacché l'impoverimento della cessionaria deriverebbe dal Cont contratto di cessione, mentre l'arricchimento dell' dalle prestazioni svolte dal centro accreditato.
8. È altresì infondato l'unico motivo dell'appello esperito dall' Parte_2
a mezzo della mandataria con cui contesta il parziale
[...] Controparte_3 riconoscimento del credito da parte del Giudice di prime cure eccependo che i pagamenti parziali non sarebbero stati adeguatamente provati. Il Tribunale in primo grado ha ritenuto Cont sussistenti i pagamenti dedotti dall' in quanto dimostrati dai mandati di pagamento emessi in favore della cedente allegati alla Relazione della Ragioneria prodotta Pt_3 dalla parte opponente: per cui le fatture n. 4074 e n. 4075 ARAD erano state pagate integralmente, mentre le fatture n. 6366 ARAD e n. 8397 ARAD erano state liquidate parzialmente.
Co N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 17 a 20 Parte_1 _2 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ A fronte di tali allegazioni, e della documentazione prodotta l' non avrebbe Pt_2 dovuto limitarsi a rilevare che i pagamenti non erano sufficientemente dimostrati, ma avrebbe dovuto negarli, affermando che ai mandati di pagamento non aveva fatto seguito l'effettivo accredito delle somme. In altri termini soltanto a seguito della specifica Cont contestazione, l' avrebbe avuto l'onere di dimostrare che i pagamenti erano stati effettivamente ricevuti dall'originaria creditrice.
9. Per tutto quanto esposto, l'appello della va parzialmente Parte_1 accolto, mentre vanno rigettati quello proposto dalla e quello Parte_2
Cont proposto in via incidentale dall' Pertanto, in parziale riforma della gravata decisione, quest'ultima, va condannata, in aggiunta all'importo già indicato nella sentenza di primo grado (€ 141.356,07, oltre interessi di cui al d.lgs. n. 231/02, con decorrenza dalle scadenze previste all'art. 7 del contratto del 2010) al pagamento, in favore della
[...]
di ulteriori € 317.898,32, oltre interessi moratori al tasso e con le Controparte_5 decorrenze di cui all'art. 7 del contratto sottoscritto per l'anno 2013 tra la Parte_3
(originaria cedente dei crediti de quibus) e la . CP_10
La condanna va emessa nei in favore della parte originaria, cioè della CP_5
(art. 111 comma 1° c.p.c.), ma naturalmente produce effetti anche nei confronti
[...] dei successori a titolo particolare (art. 111 comma 4° c.p.c.).
10. In considerazione dell'accoglimento parziale dell'appello della , Parte_1
Cont l' comunque soccombente, sia pure per un importo minore di quello richiesto dalla
, va condannata al pagamento delle spese del solo grado di appello – in quanto la Pt_1 predetta società non è stata parte del giudizio di primo grado - da determinarsi in base al Cont decisum. La a altresì condannata a rifondere le spese di entrambi i gradi nei confronti della data la sua adesione all'appello della , sempre Controparte_5 Parte_1 da determinarsi in base al decisum.
Occorre tuttavia osservare che, nel giudizio di appello, sia la Parte_1 che la sono state difese dal medesimo avvocato, sicché può essere Controparte_5 riconosciuto un solo compenso;
la riduzione di cui al 4° comma dell'art. 4 d.m. 55/2014
e l'aumento previsto dal 2° comma per il difensore che assiste due parti aventi la medesima posizione processuale si elidono a vicenda.
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 18 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ I compensi vanno dunque liquidati – in base ai parametri contenuti nelle tabelle 2
e 12 allegate al d.m. Giustizia n. 55/2014 (come modificata dal d.m. 147/2022) per le controversie di valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 nei seguenti importi: giudizio di primo grado fase di studio: € 1.800,00
fase introduttiva: € 1.200,00
fase istruttoria: € 5.250,00
fase decisoria: € 3.100,00 giudizio di appello fase di studio: € 2.200,00
fase introduttiva: € 1.350,00
fase istruttoria: € 2.950,00
fase decisoria: € 3.800,00
Vanno invece compensate integralmente le spese tra la e la Controparte_2 in ragione della reciproca soccombenza, derivante dal rigetto di Parte_2 entrambi gli appelli.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale , a titolo Parte_2 Controparte_2 di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sugli appelli riuniti proposti avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 2585/2021, pubblicata il 28.12.2021 così provvede:
1. accoglie parzialmente l'appello proposto dalla rigetta quelli Parte_1 proposti dalla e dall' e, per l'effetto, in parziale Pt_2 Parte_2 Controparte_2 riforma della sentenza impugnata, condanna l' al pagamento, in aggiunta Controparte_2 all'importo già indicato nella sentenza di primo grado, in favore della Controparte_5
dell'ulteriore importo di € 317.898,32, oltre interessi al tasso e con le decorrenze
[...]
Controparte_ N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. +altri Pag. 19 a 20 Parte_1 CORTE D'APPELLO DI NAPOLI QUINTA SEZIONE CIVILE (già Prima sezione civile bis) __________________________________________________________________________________________________________ previste dall'art. 7 del contratto sottoscritto per il 2013 per la branca di patologia clinica tra la (originaria cedente dei crediti de quibus) e la;
Parte_3 CP_10
2. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Parte_1
e della delle spese del presente grado di giudizio che liquida in € Controparte_5
2.556,00 per spese vive, € 10.300,00 per compenso professionale, € 1.545,00 per spese generali di rappresentanza e difesa (da suddividersi in parti eguali, con eccezione dell'importo per spese vive, spettante esclusivamente alla con Parte_1 attribuzione al difensore, Avv. Luigi Raia, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93
c.p.c.;
3. condanna la al pagamento, in favore della Controparte_2 Controparte_5 delle spese del giudizio di primo grado che liquida in € 11.350 per compenso
[...] professionale ed € 1.684,27 per spese generali di rappresentanza e difesa, con attribuzione al difensore, Avv. Luigi Raia, per dichiarazione di anticipo fattane ex art. 93 c.p.c.;
4. Compensa integralmente le spese del presente grado di giudizio tra la
[...]
e la;
Parte_2 Controparte_2
5. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte della
[...]
e dell'appellante incidentale di un ulteriore importo a Parte_2 Controparte_2 titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per i rispettivi appelli.
Così deciso in Napoli, il 22 luglio 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. Giovanni Galasso Dr.ssa Caterina Molfino
N. 2607/2022 R.G.A.C.C. c. Pag. 20 a 20 Parte_1 Controparte_12