Articolo 6 della Legge 20 settembre 1980, n. 576
Articolo 5Articolo 7
Versione
12 ottobre 1980
Art. 6. Norme comuni alle pensioni di inabilita' e di invalidita'

Le modalita' per l'accertamento della inabilita' e dell'invalidita' sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il ministro di grazia e giustizia.
In caso di infortunio,le pensioni di inabilita' e invalidita' non sono concesse,o,se concesse,sono revocate qualora il danno sia stato risarcito ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta; sono invece proporzionalmente ridotte nel caso che il risarcimento sia inferiore.
A tali effetti non si tiene conto del risarcimento derivante da assicurazione per infortuni stipulata dall'iscritto.
In caso di inabilita' o invalidita' dovute ad infortunio la cassa e' surrogata nel diritto al risarcimento ai sensi e nei limiti dell' articolo 1916 del codice civile ,in concorso con l'assicuratore di cui al comma precedente ove questi abbia diritto alla surroga.
Entrata in vigore il 12 ottobre 1980
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