Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 23/01/2025, n. 38 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 38 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
888 /2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Roberta Poirè ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 888/2023 R .G. tra
, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Angonese e Carlo Maria Parte_1
Cavinato presso il cui studio ha eletto domicilio come da delega in atti
RICORRENTE
CONTRO con gli avvocati Andrea e Gianbattista Manerba presso il cui studio ha eletto Controparte_1 domicilio
E
rappresentata e difesa dagli avvocati Francesco Furlan, Benedetto Fratello, Controparte_2
Gabriele Mirabile con domicilio eletto presso lo studio del primo
RESISTENTI
Oggetto: contratto di lavoro a tempo determinato
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Il ricorrente ha concluso con l'agenzia di somministrazione 3 contratti a CP_1 termine -dal 15 al 22 luglio 2022 prorogato al 31 agosto, dall'1 al 23 settembre, dal 26 al 31 ottobre prorogato al 30 novembre 2022- sempre per lavorare con l'utilizzatore . CP_2
Lamentata l'inefficienza dei veicoli messi a disposizione da per lo svolgimento delle CP_2 mansioni (giro di raccolta dei rifiuti urbani), ha esposto che il 28 novembre 2022, a ridosso della scadenza della proroga del terzo contratto, una impiegata di lo aveva CP_1
Il ricorrente ritiene che la comunicazione dell'impiegata di cui sopra abbia integrato un illegittimo licenziamento orale;
ritiene altresì che i contratti a termine siccome succedutisi avevano costituito un abusivo ricorso al contratto a termine ed ha pertanto rassegnato le seguenti conclusioni: ”annullare il licenziamento..ad nutum in data 28/11722 o comunque accertarne la illegittimità; conseguentemente IN VIA PRINCIPALE accertata la illegittimità del licenziamento ad nutum intimato in data 28.11.2022..perchè illegittimo, stante l'impossibilità di costituire in capo all'Utilizzatore un rapporto di lavoro a tempo indeterminato condannarsi parte datoriale in solido tra loro al pagamento di una somma pari a 15 mensilità e commisurate all'ultima retribuzione globale di fatti;
IN VIA SUBORDINATA: accertato e dichiarato in ogni caso la violazione di norme imperative riguardanti l'assunzione o l'impiego di lavoratori come in narrativa esposte, stante la reiterazione di contratti a termine (e relative proroghe) a cui è stato illegittimamente sottoposto il sig. condannarsi parte datoriale, in Pt_1 solido tra loro, al pagamento ex lege 183 del 2010 art. 32 comma 5, di una indennità omnicompresiva….tra 2, 5 ed…12 mensilità…; IN VIA ULTERIORMENTE SUBORDINATA: dichiararsi risolto il rapporto di lavoro dalla data del licenziamento, condannarsi il datore di lavoro al pagamento di una indennità risarcitoria determinata tra un minimo di due ed un massimo di dodici dell'ultima retribuzione globale di fatto…”.
e si sono costituiti argomentando sulle ragioni per le quali il CP_1 CP_2 ricorso doveva essere rigettato.
La causa non ha richiesto trattazione orale.
2. Va innanzi tutto precisato che, così come più volte sottolineato da entrambi i resistenti, il datore di lavoro di è stato solo mentre è stata Pt_1 CP_1 CP_2
l'utilizzatrice delle prestazioni di in ragione del contratto di somministrazione intercorso Pt_1 tra e l'agenzia di somministrazione . CP_2 CP_1
Conseguendo a ciò che è estranea al ritenuto licenziamento orale, tale CP_2 licenziamento (rispetto al quale, in quanto orale, non si porrebbero problemi di decadenza)
non è in ogni caso ravvisabile neanche rimanendo alle allegazioni attoree;
ed infatti il rapporto di lavoro (tra ed ) si è concluso, conformemente alle intercorse pattuizioni, al Pt_1 CP_1
30 novembre (cfr. busta paga novembre 22) , i due giorni di ferie sono stati pagati (ib.), la scorrettezza (ma anche illegittimità) in ipotesi ravvisabile (astrattamente, chè il ricorrente non ha in merito dedotto alcunchè) nell'imposizione di due giorni di ferie non potrebbe mai, in ogni caso (e all'evidenza) , trasformare l'atto impositivo di ferie in un licenziamento.
Anche per quanto concerne i contratti a tempo determinato il contratto di lavoro è intercorso con (e non con ) e, ai sensi dell'art. 34 D.Lgs 81/15, “in caso di CP_1 CP_2 assunzione a tempo determinato il rapporto di lavoro tra somministratore e lavoratore è soggetto alla disciplina di cui al capo III, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli 21, comma 2, 23 e 24…..Il termine inizialmente posto al contratto di lavoro può in ogni caso essere prorogato, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore”; ex art. 28 co 1 D.Lgs 81/15, ancora, la loro impugnazione va effettuata entro 180 giorni dalla cessazione del rapporto.
Nessuna impugnazione è stata, anteriormente alla presente iniziativa giudiziale del luglio
2023 (e quindi dopo sei mesi anche dalla conclusione dell'ultimo rapporto) proposta nei confronti del datore di lavoro essendo così maturata la decadenza. CP_1
Non vi è invece decadenza dei confronti di (è agli atti l'impugnazione del contratto a CP_2 termine di gennaio 2023) che non è, però, il giusto contraddittore in quanto mero utilizzatore di prestazioni procurate mediante contratto a termine con il somministratore . CP_1
Peraltro una volta acclarato che l'intervallo minimo di 10 giorni tra un contratto e l'altro non si applica anche alla somministrazione a tempo determinato ( la regola in esame è dettata dall'art. 21 co 2 che, ex art.34, non si estende alla somministrazione) non rimane nessuna altra censura sufficientemente specifica da analizzare.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando
Rigetta il ricorso
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese sostenute dai resistenti che liquida in
€3000,00 oltre oneri di legge per ciascuno di essi.
Treviso, 23/1/25