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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 28/01/2025, n. 153 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 153 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 586/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli ConIGliere dott. Valentina Rascioni ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 586 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Rocco Nocito per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, assistito dall'amministratore di sostegno avv. Federica Vichi e CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eva Ragaini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 6 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 353 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di conIGlio tenutasi in data 09.04.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione (…) in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza voglia: a) modificare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto per la figlia minore
corrisposto dal IG. , attualmente di € 537,00 Persona_1 CP_1 aumentarlo nella percentuale massima prevista dalla legge da aggiornarsi secondo ISTAT, o nella diversa misura che l'Ill.mo Collegio riterrà congrua, a far data della domanda di primo grado;
b) stabilire e modificare la ripartizione delle spese straordinarie, includendo il compenso per la collaboratrice Babysitter e disponendo che le stesse siano poste all' 80% a carico del Sig. e al 20% a carico CP_1 della IG.ra , stante il netto divario tra le entrate economiche del Parte_1
e quelle della IG.ra , che allo stato non gode più del reddito di CP_1 Parte_1 nza ed è tuttora dis c) disporre che il IG. versi alla IG.ra la quota dell'indennità CP_1 Parte_1
INAIL percepita dal p la figlia al 5% dell'importo del Persona_1 rateo mensile di rendita, ai sensi dell'art. 77 del DPR 1124/1965 o in quella diversa misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse decidere. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari“
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, cosi giudicare;
pagina 2 di 6 IN VIA PRINCIPALE;
rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in Parte_1
IN SUBORDINE;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda contenere l'aumento tenendo conto delle precarie condizioni di salute del IG. e dell'età della minore. CP_1
Con vitt ese e competenze professionali.”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte in parziale accoglimento delle istante formulate dall'attuale parte reclamante, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali e alla normativa in materia;
chiede il rigetto del reclamo. “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni previste nel decreto con cui in data 01.03.2022 il medesimo
Tribunale, recependo l'accordo intervenuto tra i genitori, ha affidato in via esclusiva alla madre la minore nata in data [...] dalla relazione Per_1 intrattenuta more uxorio tra la e ed ha posto a carico Parte_1 CP_1 del padre l'obbligo di versare ogni mese la somma pari ad euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della bambina, concorrendo altresì per il 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie per la minore;
la ricorrente ha dedotto di non fruire più del c.d. reddito di cittadinanza né di altri sussidi ed ha chiesto che l'assegno per la bambina venga incrementato sino ad euro 1.000,00 mensili, che il padre contribuisca alle spese straordinarie in misura pari all'80% e che le venga direttamente versata la quota d'indennità supplementare prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.1124/1965.
Costituendosi in giudizio con l'assistenza del proprio amministratore di sostegno, il ha contestato che la situazione delle parti sia mutata rispetto all'epoca CP_1
pagina 3 di 6 dell'accordo ed ha comunque ribadito la congruità dell'assegno rispetto alle proprie risorse ed alle eIGenze della minore.
Con sentenza pronunciata in data 09.04.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Pesaro ha rideterminato nella quota pari al 60% il concorso del padre nelle spese straordinarie della minore, confermando nel resto le condizioni già concordate.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , ribadendo di essere Parte_1 ancora disoccupata e di non percepire più alcun sussidio ed insistendo pertanto nelle richieste già avanzate ai primi giudici.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento appellato.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui i primi giudici hanno escluso che si siano realizzate circostanze nuove, tali da giustificare un incremento del contributo già posto a carico del per il mantenimento della figlia minore;
l'appellante ribadisce CP_1 invece di aver perso qualsiasi sussidio pubblico e di occuparsi in via esclusiva della bambina, non riuscendo per tale motivo a reperire alcuno stabile inserimento lavorativo.
Tale motivo dev'essere disatteso.
Risulta infatti non contestato che la risultava già disoccupata nel Parte_1 momento in cui sono state sottoscritte e poi recepite le condizioni in forza delle quali il padre della piccola aga un assegno mensile d'importo Per_1 pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento della bambina.
pagina 4 di 6 Poco rileva il fatto che l'odierna appellante non fruisca più del c.d. reddito di cittadinanza e non abbia i requisiti per ricevere il c.d. reddito d'inclusione, tenuto conto che la minore è stata inserita a tempo pieno in un asilo nido e poi nella scuola dell'infanzia e che pertanto la madre, dopo aver frequentato un corso regionale per estetista, potrebbe svolgere un'adeguata attività lavorativa.
Come già evidenziato dai primi giudici, del resto, il contributo posto a carico del padre (pari oggi ad euro 537,00 in forza della rivalutazione intervenuta) risulta più che adeguato a fronteggiare le concrete eIGenze di una bambina di tre anni e quattro mesi, anche tenendo conto delle buone risorse di cui dispone il padre.
2. Con il secondo motivo, la censura la sentenza nel capo in cui i Parte_1 primi giudici hanno incrementato la quota di spese straordinarie posta a carico del solo sino al 60%, chiedendo invece che sia rideterminata CP_1 nella misura pari all'80%.
Tale richiesta non è stata sostanzialmente contestata dall'appellato e risulta comunque meritevole d'accoglimento.
In considerazione delle non modeste risorse di cui dispone il e della CP_1 dedotta necessità di fare ricorso ad una baby sitter per consentire alla
[...]
di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, pertanto, sussistono Pt_1
i presupposti per porre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la bambina (secondo le modalità previste nel protocollo concordato anche da questa Corte) per l'80% a carico del padre e per la residua quota a carico della madre.
3. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda volta ad ottenere che le venga direttamente versato l'incremento previsto dall'art. 77 del T.U.
n. 1124/1965, ribadendo che tale quota aggiuntiva (pari al 5% della rendita
INAIL) viene ricevuta dal in quanto padre della piccola CP_1 Per_1
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
pagina 5 di 6 Come infatti previsto dall'ultimo comma dell'art. 77 del citato Testo Unico e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'incremento previsto dalla citata disposizione è “parte integrante della rendita liquidata all'infortunato”, ha natura indennitaria e non può essere equiparata agli assegni familiari
(leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n.898 del 06.02.1985), né può essere oggi assimilato all'assegno unico per i figli.
Non sussiste quindi alcuna ragione per ordinare che sia direttamente versato all'odierna appellante, seppure affidataria in via esclusiva della figlia minore.
4. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della materia trattata, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 353 pronunciata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 all'esito della camera di conIGlio tenutasi in data 09.04.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata,
PONE le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore
[...] per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre. Per_1
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 22 gennaio 2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Guido Federico Presidente dott. Maria Ida Ercoli ConIGliere dott. Valentina Rascioni ConIGliere relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in II grado iscritta al N° 586 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da
, rappresentata e difesa dall'avv. Aldo Rocco Nocito per Parte_1 procura in calce al ricorso in appello
- Appellante -
CONTRO
, assistito dall'amministratore di sostegno avv. Federica Vichi e CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. Eva Ragaini per procura in calce alla comparsa di costituzione in appello
- Appellato –
pagina 1 di 6 NONCHE' NEI CONFRONTI DI
PROCURA GENERALE della REPUBBLICA di ANCONA in persona del
Procuratore pro tempore
-Intervenuta -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 353 pronunciata dal Tribunale di
Pesaro all'esito della camera di conIGlio tenutasi in data 09.04.2024
Sulle CONCLUSIONI
Per l'appellante:
“L'Ecc.ma Corte d'Appello di Ancona, disattesa e respinta ogni contraria istanza ed eccezione (…) in accoglimento del presente gravame ed in riforma dell'impugnata sentenza voglia: a) modificare l'importo dell'assegno di mantenimento previsto per la figlia minore
corrisposto dal IG. , attualmente di € 537,00 Persona_1 CP_1 aumentarlo nella percentuale massima prevista dalla legge da aggiornarsi secondo ISTAT, o nella diversa misura che l'Ill.mo Collegio riterrà congrua, a far data della domanda di primo grado;
b) stabilire e modificare la ripartizione delle spese straordinarie, includendo il compenso per la collaboratrice Babysitter e disponendo che le stesse siano poste all' 80% a carico del Sig. e al 20% a carico CP_1 della IG.ra , stante il netto divario tra le entrate economiche del Parte_1
e quelle della IG.ra , che allo stato non gode più del reddito di CP_1 Parte_1 nza ed è tuttora dis c) disporre che il IG. versi alla IG.ra la quota dell'indennità CP_1 Parte_1
INAIL percepita dal p la figlia al 5% dell'importo del Persona_1 rateo mensile di rendita, ai sensi dell'art. 77 del DPR 1124/1965 o in quella diversa misura che l'Ecc.ma Corte adita dovesse decidere. Il tutto con vittoria di spese, funzioni ed onorari“
Per l'appellato:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di appello adita, ogni contraria istanza, eccezione, difesa e conclusione disattesa, previe tutte le declaratorie del caso, cosi giudicare;
pagina 2 di 6 IN VIA PRINCIPALE;
rigettare integralmente l'appello proposto dalla IG.ra
[...]
in quanto infondata in fatto e in diritto per le ragioni di cui in Parte_1
IN SUBORDINE;
nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda contenere l'aumento tenendo conto delle precarie condizioni di salute del IG. e dell'età della minore. CP_1
Con vitt ese e competenze professionali.”
Per la Procura intervenuta:
“Considerato che il provvedimento impugnato, adeguatamente motivato in ordine alle determinazione assunte in parziale accoglimento delle istante formulate dall'attuale parte reclamante, appare immune dalle censure avanzate, legittimamente adottato in aderenza alle emergenze processuali e alla normativa in materia;
chiede il rigetto del reclamo. “
FATTI DI CAUSA
si è rivolta al Tribunale di Pesaro al fine di ottenere la modifica Parte_1 delle condizioni previste nel decreto con cui in data 01.03.2022 il medesimo
Tribunale, recependo l'accordo intervenuto tra i genitori, ha affidato in via esclusiva alla madre la minore nata in data [...] dalla relazione Per_1 intrattenuta more uxorio tra la e ed ha posto a carico Parte_1 CP_1 del padre l'obbligo di versare ogni mese la somma pari ad euro 500,00 a titolo di concorso nel mantenimento della bambina, concorrendo altresì per il 50% alle spese straordinarie che si rendano necessarie per la minore;
la ricorrente ha dedotto di non fruire più del c.d. reddito di cittadinanza né di altri sussidi ed ha chiesto che l'assegno per la bambina venga incrementato sino ad euro 1.000,00 mensili, che il padre contribuisca alle spese straordinarie in misura pari all'80% e che le venga direttamente versata la quota d'indennità supplementare prevista dall'art. 77 del D.P.R. n.1124/1965.
Costituendosi in giudizio con l'assistenza del proprio amministratore di sostegno, il ha contestato che la situazione delle parti sia mutata rispetto all'epoca CP_1
pagina 3 di 6 dell'accordo ed ha comunque ribadito la congruità dell'assegno rispetto alle proprie risorse ed alle eIGenze della minore.
Con sentenza pronunciata in data 09.04.2024 ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c., il
Tribunale di Pesaro ha rideterminato nella quota pari al 60% il concorso del padre nelle spese straordinarie della minore, confermando nel resto le condizioni già concordate.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la , ribadendo di essere Parte_1 ancora disoccupata e di non percepire più alcun sussidio ed insistendo pertanto nelle richieste già avanzate ai primi giudici.
Costituendosi nel presente grado di giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame e la conferma del provvedimento appellato.
Intervenendo nel presente procedimento, anche la Procura Generale ha chiesto la conferma della pronuncia di primo grado.
La presente causa è stata infine trattenuta in decisione in data 11.12.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo d'appello, la censura la sentenza nel capo Parte_1 in cui i primi giudici hanno escluso che si siano realizzate circostanze nuove, tali da giustificare un incremento del contributo già posto a carico del per il mantenimento della figlia minore;
l'appellante ribadisce CP_1 invece di aver perso qualsiasi sussidio pubblico e di occuparsi in via esclusiva della bambina, non riuscendo per tale motivo a reperire alcuno stabile inserimento lavorativo.
Tale motivo dev'essere disatteso.
Risulta infatti non contestato che la risultava già disoccupata nel Parte_1 momento in cui sono state sottoscritte e poi recepite le condizioni in forza delle quali il padre della piccola aga un assegno mensile d'importo Per_1 pari ad euro 500,00 quale concorso nel mantenimento della bambina.
pagina 4 di 6 Poco rileva il fatto che l'odierna appellante non fruisca più del c.d. reddito di cittadinanza e non abbia i requisiti per ricevere il c.d. reddito d'inclusione, tenuto conto che la minore è stata inserita a tempo pieno in un asilo nido e poi nella scuola dell'infanzia e che pertanto la madre, dopo aver frequentato un corso regionale per estetista, potrebbe svolgere un'adeguata attività lavorativa.
Come già evidenziato dai primi giudici, del resto, il contributo posto a carico del padre (pari oggi ad euro 537,00 in forza della rivalutazione intervenuta) risulta più che adeguato a fronteggiare le concrete eIGenze di una bambina di tre anni e quattro mesi, anche tenendo conto delle buone risorse di cui dispone il padre.
2. Con il secondo motivo, la censura la sentenza nel capo in cui i Parte_1 primi giudici hanno incrementato la quota di spese straordinarie posta a carico del solo sino al 60%, chiedendo invece che sia rideterminata CP_1 nella misura pari all'80%.
Tale richiesta non è stata sostanzialmente contestata dall'appellato e risulta comunque meritevole d'accoglimento.
In considerazione delle non modeste risorse di cui dispone il e della CP_1 dedotta necessità di fare ricorso ad una baby sitter per consentire alla
[...]
di inserirsi stabilmente nel mondo del lavoro, pertanto, sussistono Pt_1
i presupposti per porre le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la bambina (secondo le modalità previste nel protocollo concordato anche da questa Corte) per l'80% a carico del padre e per la residua quota a carico della madre.
3. Con il terzo ed ultimo motivo d'appello, la censura la sentenza Parte_1 nel capo in cui i primi giudici hanno rigettato la domanda volta ad ottenere che le venga direttamente versato l'incremento previsto dall'art. 77 del T.U.
n. 1124/1965, ribadendo che tale quota aggiuntiva (pari al 5% della rendita
INAIL) viene ricevuta dal in quanto padre della piccola CP_1 Per_1
L'impugnazione dev'essere rigettata anche sotto tale profilo.
pagina 5 di 6 Come infatti previsto dall'ultimo comma dell'art. 77 del citato Testo Unico e chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, l'incremento previsto dalla citata disposizione è “parte integrante della rendita liquidata all'infortunato”, ha natura indennitaria e non può essere equiparata agli assegni familiari
(leggasi ad esempio Cass. Sez. L, sentenza n.898 del 06.02.1985), né può essere oggi assimilato all'assegno unico per i figli.
Non sussiste quindi alcuna ragione per ordinare che sia direttamente versato all'odierna appellante, seppure affidataria in via esclusiva della figlia minore.
4. Tenuto conto della parziale reciproca soccombenza e della materia trattata, sussistono da ultimo i presupposti per compensare integralmente anche le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
avverso la sentenza n. 353 pronunciata dal Tribunale di Pesaro Parte_1 all'esito della camera di conIGlio tenutasi in data 09.04.2024, cosí dispone:
In parziale riforma della pronuncia gravata,
PONE le spese straordinarie che si renderanno necessarie per la minore
[...] per l'80% a carico del padre e per il 20% a carico della madre. Per_1
CONFERMA nel resto la sentenza appellata.
COMPENSA integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Ancona, nella camera di conIGlio del 22 gennaio 2024
Il ConIGliere estensore Il Presidente dott. Valentina Rascioni dott. Guido Federico
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