Ordinanza collegiale 8 gennaio 2020
Ordinanza collegiale 15 maggio 2020
Ordinanza collegiale 29 maggio 2020
Sentenza 24 febbraio 2021
Decreto collegiale 26 marzo 2021
Rigetto
Sentenza 7 dicembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, decreto collegiale 26/03/2021, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/03/2021
N. 01950/2009 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato il presente
DECRETO COLLEGIALE
sul ricorso numero di registro generale 1950 del 2009, proposto da
Agricola Moceniga Pesca Sas di CE OR & C., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Daniele Toffanin, con domicilio eletto presso lo studio Maurizio TT in Venezia, Dorsosuro 3488/L;
contro
Provincia di VI, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Carla Bernecoli, Licia Paparella, Antonio Sartori, Eliana Varvara, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Sartori in Venezia, San Polo, 2988;
per l'annullamento
per il risarcimento dei danni ex art. 2043 cod. civ. in relazione all'esito del giudizio giurisdizionale amministrativo conclusosi con sentenza del Consiglio di Stato n. 2034/2005 in data 17/12/2004, favorevole alla Società attrice, che ha prodotto l'annullamento di atti illegittimamente adottati dall'Amministrazione Provinciale, nonchè per le spese sostenute per le difese attuate;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
RILEVATO che:
- con ordinanza n. 22/2020 questa Sezione ha ritenuto di disporre C.T.U., ai sensi dell’art. 66 c.p.a., per verificare se e in che misura le conseguenze dannose dedotte da parte ricorrente potessero ritenersi provate e considerate conseguenza dei provvedimenti e degli atti posti in essere dalla Provincia di VI (annullati dalla pronuncia del Consiglio di Stato n. 2034 del 2005) e, in caso di positivo accertamento, perché fossero quantificati i danni subìti;
- con la medesima ordinanza veniva nominato C.T.U. il dott. Nerio De Bortoli e liquidato in suo favore un anticipo sul proprio compenso di € 2.000,00, il cui pagamento era posto carico della parte ricorrente;
CONSIDERATO che:
- la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo avviene mediante l'utilizzo del sistema dei parametri introdotto dal d.m. 20 luglio 2012, n. 140 e non più in base al sistema tariffario di cui al d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352 e successive modificazioni (da ultimo d.m. 30 maggio 2002), trattandosi di un sistema transitoriamente tenuto in vita dall'art. 275, T.U. 30 maggio 2002, n. 115, ma superato dall’art. 9, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, che ha abrogato non solo il sistema delle tariffe professionali ma anche tutte le disposizioni vigenti che ad esse rinviavano, fornendo, al contempo, la base normativa per l'emanazione del regolamento n. 140 del 2012 (Cons. Stato, Sez. III, 13 giugno 2018, n. 3644);
- il sistema dei parametri non è vincolante per il giudice, assumendo solo un valore orientativo (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 13 giugno 2018, n. 3644; Cons. St., sez. III, 13 aprile 2018, n. 2232) ed è suscettivo di applicazione analogica ai casi non espressamente regolati;
RITENUTO che:
- in ragione del valore della causa, della tipologia di attività espletata e della complessità dell’incarico svolto sia equo liquidare al verificatore un compenso complessivo (comprensivo di quanto già liquidato a titolo di acconto) pari ad euro 6.000,00, oltre IVA ed oneri accessori come per legge;
Ritenuto, altresì, di dover porre a carico di entrambe le parti per quote uguali il compenso come sopra liquidato, in quanto le spese giudiziali di causa sono state compensate e, secondo condivisibile orientamento giurisprudenziale, “la CTU, in quanto strumento di ausilio al giudice nella valutazione degli elementi che comportino specifiche conoscenze, deve ritenersi resa nell'interesse generale della giustizia e, quindi, correlativamente nell'interesse comune delle parti” (Consiglio di Stato sez. V, 23/06/2011, n.3807);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), liquida in favore del C.T.U., dott. Nerio De Bortoli, il compenso di complessivi € 6.000,00, comprensivi dell’anticipo sul compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Marco Rinaldi, Primo Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO