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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 31/01/2025, n. 838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 838 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
n. 11503/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11503/2022 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NA A FALTICENI (ROMANIA) IL 14/05/1968 (CF: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Salvatore Russo
RICORRENTE
CONTRO
NATO AD ADRANO (CT) IL 29/10/1950 (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sanfilippo Dario RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta, con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, e la causa è stata posta in decisione il 23.4.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 14/08/1997, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1997, parte
II, serie C, atto n. 136.
Dalla coppia sono nate le figlie il 22/09/1997; il 18/06/2000 e , il Per_1 Per_2 Per_3
17/09/2007.
Con ricorso depositato il 12/09/2022, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio; ha esposto che il Tribunale per i Minorenni di Catania, con decreto del 05/12/2019 ha dichiarato il resistente, riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , affidata esclusivamente alla madre;
la Per_3
ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in seno al giudizio di separazione definito consensualmente, con previsione di un assegno mensile di € 750,00 per il mantenimento delle tre figlie (€ 250,00 ciascuna), ed il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Catania;
ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio 9.1.2023 , il quale ha aderito alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha chiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile e la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in favore delle tre figlie, anche in considerazione della maggiore età e dell'autonomia raggiunta dalla figlia Per_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale il 10 gennaio 2023 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 25/10/2023, il G.I. ha disposto la revoca della contribuzione per la figlia Per_1
esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con note scritte per l'udienza c.d. “cartolare”, formulando le seguenti richieste: “- Ritenuta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulla figlia , come da Per_3
decreto in atti, affidare in via esclusiva la stessa alla madre, rimettendo gli eventuali incontri con il padre esclusivamente alla richiesta ed al gradimento della figlia (oggi di anni 16), per come stabilito e motivato nel prefato decreto;
- stabilire in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie e Per_2
(euro 250,00 cadauna), oltre adeguamento ISTAT, nonché la compartecipazione al 50% Per_3
delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Catania;
- stabilire in favore della SI.ra un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, oltre Parte_1
adeguamento ISTAT, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente.
Con compensazione delle spese di lite.”
La causa è stata posta in decisione il 23/04/2024, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, previa trasmissione al PM.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
15/01/2020 nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 436/2020 del
24.01.2020.
Deve, inoltre, ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della figlia minore (come già Per_3
delineate nel decreto del 05/12/2019 del Tribunale per i Minorenni di Catania, e nella sentenza di separazione), e della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2 ____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11503/2022, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 14/08/1997 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania Controparte_1
dell'anno 1997, parte II, serie C, atto n. 136;
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, e disciplina gli Per_3
incontri con il padre come in parte motiva;
3) onera di versare quale contributo per il mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_2
, complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuna), rivalutabili annualmente secondo gli Per_3
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) onera di versare un assegno divorzile in favore di di € 250,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 26/01/2024;
5) spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Massimo Escher Presidente
Dott.ssa Sonia Di Gesu Giudice
Dott.ssa Rossella Vittorini Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 11503/2022 avente ad oggetto scioglimento del matrimonio
PROMOSSA DA
NA A FALTICENI (ROMANIA) IL 14/05/1968 (CF: ) rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Salvatore Russo
RICORRENTE
CONTRO
NATO AD ADRANO (CT) IL 29/10/1950 (CF: ), Controparte_1 C.F._2
rappresentato e difeso dall'avv. Sanfilippo Dario RESISTENTE
Con l'intervento del pubblico ministero.
CONCLUSIONI: le parti concludevano come da note di trattazione scritta, con cui hanno precisato congiuntamente le conclusioni, e la causa è stata posta in decisione il 23.4.2024 senza termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio in Catania il 14/08/1997, trascritto Parte_1 Controparte_1
nel registro degli atti di matrimonio dello stato civile del Comune di Catania, dell'anno 1997, parte
II, serie C, atto n. 136.
Dalla coppia sono nate le figlie il 22/09/1997; il 18/06/2000 e , il Per_1 Per_2 Per_3
17/09/2007.
Con ricorso depositato il 12/09/2022, ha chiesto la pronuncia dello scioglimento del Parte_1
matrimonio; ha esposto che il Tribunale per i Minorenni di Catania, con decreto del 05/12/2019 ha dichiarato il resistente, riconosciuto colpevole del reato di maltrattamenti in famiglia, decaduto dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore , affidata esclusivamente alla madre;
la Per_3
ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in seno al giudizio di separazione definito consensualmente, con previsione di un assegno mensile di € 750,00 per il mantenimento delle tre figlie (€ 250,00 ciascuna), ed il 50% delle spese straordinarie secondo le linee guida del
Tribunale di Catania;
ha chiesto il riconoscimento di un assegno divorzile di € 250,00 mensili.
Si è costituito in giudizio 9.1.2023 , il quale ha aderito alla richiesta di Controparte_1
scioglimento del matrimonio avanzata dalla ricorrente, ma ha chiesto il rigetto della richiesta di assegno divorzile e la riduzione dell'importo dell'assegno di mantenimento dovuto in favore delle tre figlie, anche in considerazione della maggiore età e dell'autonomia raggiunta dalla figlia Per_1
Le parti sono comparse personalmente innanzi al Presidente del Tribunale il 10 gennaio 2023 per il tentativo di conciliazione, che ha avuto esito negativo, e la causa è transitata dinnanzi al Giudice istruttore per la trattazione delle ulteriori domande.
All'udienza del 25/10/2023, il G.I. ha disposto la revoca della contribuzione per la figlia Per_1
esaurita l'istruttoria, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni con note scritte per l'udienza c.d. “cartolare”, formulando le seguenti richieste: “- Ritenuta la decadenza dalla responsabilità genitoriale del padre sulla figlia , come da Per_3
decreto in atti, affidare in via esclusiva la stessa alla madre, rimettendo gli eventuali incontri con il padre esclusivamente alla richiesta ed al gradimento della figlia (oggi di anni 16), per come stabilito e motivato nel prefato decreto;
- stabilire in € 500,00 mensili l'assegno di mantenimento dovuto dal padre per le figlie e Per_2
(euro 250,00 cadauna), oltre adeguamento ISTAT, nonché la compartecipazione al 50% Per_3
delle spese straordinarie secondo le linee guida del Tribunale di Catania;
- stabilire in favore della SI.ra un assegno divorzile di euro 250,00 mensili, oltre Parte_1
adeguamento ISTAT, con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente.
Con compensazione delle spese di lite.”
La causa è stata posta in decisione il 23/04/2024, sulla scorta delle conclusioni formulate congiuntamente dalle parti, senza assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per rinuncia delle parti, previa trasmissione al PM.
____
La domanda delle parti, finalizzata alla pronuncia di scioglimento del matrimonio, va accolta.
Va innanzi tutto evidenziato che sono stati rispettati termini e condizioni previsti dall'art. 3, n. 2 lett. b), L. n. 898/1970 come modificato dall'art. 1 L. 6 maggio 2015 n. 55, per farsi luogo alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti, posto che è decorso più di un anno dal giorno in cui le parti comparvero innanzi al Presidente di questo Tribunale in data
15/01/2020 nella procedura di separazione giudiziale definita con sentenza n. 436/2020 del
24.01.2020.
Deve, inoltre, ritenersi che da quello stesso giorno i coniugi abbiano ininterrottamente vissuto separati, non emergendo, dagli atti, alcuna indicazione contraria. Tale stato di cose è inoltre sintomatico del fatto che tra le parti è pure cessata la comunione spirituale e materiale dei coniugi, e che non è realisticamente prevedibile che la stessa possa ricostituirsi (art. 1 L. 898 cit.).
L'accordo raggiunto dalle parti può essere accolto in quanto le condizioni in esso contenute appaiono congrue ed idonee a tutelare gli interessi della figlia minore (come già Per_3
delineate nel decreto del 05/12/2019 del Tribunale per i Minorenni di Catania, e nella sentenza di separazione), e della figlia , maggiorenne ma non economicamente indipendente. Per_2 ____
In mancanza di una parte soccombente, stante la definizione congiunta della controversia, le spese del giudizio vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa n. RG 11503/2022, così statuisce:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Catania il 14/08/1997 tra e Parte_1
trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Catania Controparte_1
dell'anno 1997, parte II, serie C, atto n. 136;
2) conferma l'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, e disciplina gli Per_3
incontri con il padre come in parte motiva;
3) onera di versare quale contributo per il mantenimento delle figlie e Controparte_1 Per_2
, complessivi € 500,00 mensili (€ 250,00 ciascuna), rivalutabili annualmente secondo gli Per_3
indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
4) onera di versare un assegno divorzile in favore di di € 250,00 Controparte_1 Parte_1
mensili, rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza dal 26/01/2024;
5) spese compensate.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del luogo ove venne trascritto il matrimonio di procedere alla annotazione della presente sentenza allorché la stessa diventerà definitiva.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 24/01/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Dr. Rossella Vittorini Dr. Massimo Escher