Ordinanza cautelare 8 maggio 2024
Rigetto
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 25/02/2025, n. 1616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1616 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01616/2025REG.PROV.COLL.
N. 03014/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3014 del 2024, proposto dalla società
“EL RE di AL IT & C. S.a.s.”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avv.ti NIcola Scarciolla e Sara Vocale e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Roseto degli Abruzzi (TE), in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall’avv. Michele Pagliaricci e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo, L’Aquila, Sezione Prima, n. 488/2023 del 20 ottobre 2023, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. 345/2016.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista l’istanza di sospensione dell’esecutività della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Viste la memoria di costituzione e difensiva e la documentazione del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE);
Vista l’ordinanza n. 1704/2024 dell’8 maggio 2024, con cui è stata respinta l’istanza cautelare;
Vista la memoria finale dell’appellante;
Viste le istanze delle parti di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2025 il Cons. Pietro De Berardinis e viste le conclusioni delle parti costituite, come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
1. Con l’appello in epigrafe la EL RE di AL IT & C. S.a.s. (d’ora in avanti: EL RE o Società) ha impugnato la sentenza del T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, Sez. I, n. 488/2023 del 20 ottobre 2023, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
1.1. La sentenza appellata ha respinto il ricorso proposto dalla stessa EL RE contro le ordinanze del Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) n. 5 del 30 giugno 2016 e n. 7 del 26 luglio 2016, recanti rispettivamente l’ordine di sospensione dei lavori di realizzazione di un alaggio con attività di balneazione riservata ai fruitori dello stesso e l’ordine di demolizione del predetto manufatto in corso di costruzione sul litorale, in località Cologna Spiaggia.
2. In sintesi l’adito Tribunale, dopo aver richiamato i noti insegnamenti in tema di c.d. provvedimento plurimotivato, ha osservato come nel caso di specie il provvedimento di demolizione fosse sostenuto da un’articolata e plurima motivazione, da cui emergeva:
a) la non conformità dello stato dei luoghi ai grafici allegati al permesso di costruire rilasciato alla Società e alla relativa autorizzazione paesaggistica, sotto il profilo della profondità della concessione demaniale fino alla fascia di battigia, pari a circa mt. 8,60, invece della misura (mt. 20,10) riportata nel permesso di costruire, con conseguente venir meno dei parametri di Piano necessari per effettuare la costruzione;
b) la difformità del manufatto autorizzato rispetto alle prescrizioni impartite, essendo stata realizzata, invece di una struttura prefabbricata in legno amovibile, non ancorata al terreno, del tipo casa mobile o chiosco su ruote, senza rampe, balconate o tettoie, una struttura poggiata attraverso pedane in legno su travi in acciaio apposte su cubi di cemento;
c) la mancata designazione dell’impresa, la mancata acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva, la mancata produzione della notifica preliminare, in assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento.
2.1. Il T.A.R. ha inoltre sottolineato le irregolarità accertate dagli agenti di Polizia Municipale e dagli ufficiali dell’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi all’esito del sopralluogo del 28 giugno 2016, tra cui quella relativa alla consistenza del limite demaniale, ovvero alla dimensione trasversale della concessione di alaggio sulla quale doveva sorgere la struttura accessoria (mt. 13,60, invece dei mt. 22,10 dichiarati negli allegati alla richiesta di permesso di costruire). Da tale sopralluogo scaturiva l’ordine di sospensione dei lavori, a fronte del quale la EL RE avanzava istanza di ripascimento ‘morbido’, al fine – a suo dire – della ricostituzione della linea di costa che sarebbe stata erosa dalle mareggiate dei giorni 16/17 giugno 2016. Senonché, una volta autorizzato e eseguito l’intervento, la P.A. procedeva a un nuovo sopralluogo in data 19 luglio 2016, nel quale veniva accertata la mancata esecuzione del richiesto ripascimento ‘morbido’, concretizzatosi, di fatto, non già nella ricostituzione della linea di costa e della profondità media di questa, ma nella creazione di paratie di inerte sabbioso (tipo rampe) a ridosso della costruzione realizzata e nell’estensione della spiaggia soltanto per la parte prospiciente il manufatto. Osserva il Tribunale che tale elemento, cioè la persistente difformità dello stato di fatto dei luoghi rispetto a quanto riportato negli elaborati allegati all’istanza di permesso di costruire, ha indotto il Comune ad ordinare la demolizione del manufatto.
2.2. La sentenza ha aggiunto che l’Agenzia del Demanio di SC (interpellata dall’Ufficio Locale Marittimo di Roseto degli Abruzzi) aveva già rilevato la linea di costa nel maggio del 2016 e che da tali rilievi emergevano una morfologia e un’estensione della linea di costa pari a quelle accertate nel sopralluogo del 28 giugno 2016, senza alcuna incidenza, pertanto, delle mareggiate del 16/17 giugno 2016, che non avevano comportato nessuna modifica dello stato dei luoghi: di tal ché, in definitiva, è stata confermata la non veridicità e la non corrispondenza al reale della rappresentazione dello stato dei luoghi allegata alla domanda di permesso di costruire, circostanza di per sé idonea a giustificare il ritiro dell’atto da parte della P.A. in autotutela.
2.3. Per quanto riguarda poi la difformità del manufatto realizzato rispetto a quello assentito, il T.A.R. ha richiamato le prescrizioni impartite alla Società nel permesso di costruire, relative all’esecuzione di una struttura prefabbricata in legno amovibile, non ancorata al terreno, del tipo “casa o chiosco mobile”, su ruote, senza rampe, balconate o tettoie di alcun tipo, autorizzata per la stagione balneare 2016 (da rimuovere a fine stagione): all’esito del sopralluogo è stata accertata la realizzazione, invece, di un manufatto poggiato, tramite pedana di legno con spessore di cm. 31, su travi in acciaio aventi altezza di cm. 27, apposte su cubi di cemento di dimensione di cm. 45 X cm. 45, poggiati a loro volta su pali infissi nell’arenile dal diametro di circa cm. 60. È stata, altresì, accertata un’altezza al limite dell’acqua e dal piano di campagna in prossimità della stessa di mt. 1 e altrettanto interrato. Ne segue – evidenzia il primo giudice – che la EL RE ha un manufatto che viola le prescrizioni impartite con il permesso di costruire, poiché, pur trattandosi di struttura appoggiata al suolo, è diversa rispetto alla tipologia “casa o chiosco mobile” su ruote e, oltretutto, è idonea a modificare lo stato dei luoghi, in ragione dei pali infissi nel terreno e della presenza dei cubi di cemento di notevoli dimensioni. Di qui, in conclusione, l’infondatezza del ricorso per tutte le ragioni esposte.
3. Nel gravame la Società – dopo aver preliminarmente rilevato la persistente presenza della struttura in loco dovuta, a suo dire, alla condotta illegittima del Comune di Roseto degli Abruzzi, che avrebbe omesso di provvedere al ripristino della strada di accesso dalla via pubblica all’area in concessione onde consentire alla Società stessa di provvedere alla rimozione del manufatto, nonché al successivo sequestro della medesima, che renderebbe impossibile la rimozione – contesta l’ iter argomentativo e le statuizioni della sentenza appellata, deducendo i seguenti motivi:
I) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge, violazione e falsa applicazione dell’art. 31 del d.P.R. n. 380/2001; violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti, travisamento ed errata valutazione dei presupposti, irrazionalità e carenza o comunque contraddittoria motivazione, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza; sproporzione della misura; violazione del principio di ragionevolezza/logicità e sviamento;
II) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge; asserito omesso ripascimento dell’arenile da parte della ricorrente/appellante; violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti, travisamento ed errata valutazione dei presupposti, irrazionalità e carenza o comunque contraddittoria motivazione, nonché per travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza; sproporzione della misura; violazione del principio di ragionevolezza/logicità e sviamento.
III) error in iudicando : erroneità della sentenza per intrinseca illogicità della motivazione; violazione di legge; asserita difformità della struttura rispetto al permesso di costruire; violazione di legge e/o eccesso di potere per insufficiente, irrazionale e contraddittoria motivazione; eccesso di potere per carenza dei presupposti e/o travisamento dei fatti, travisamento ed errata valutazione dei presupposti, irrazionalità e carenza o comunque contraddittoria motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria ed irragionevolezza; sproporzione della misura; violazione del principio di ragionevolezza/logicità e sviamento;
IV) error in iudicando : violazione e falsa applicazione dell’art. 6 della l. n. 241/1990; violazione del giusto procedimento e del principio della massima partecipazione; eccesso di potere per illogicità e perplessità manifesta dell’azione amministrativa, irrazionalità e carente o comunque contraddittoria motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, carenza di istruttoria e irragionevolezza, nonché per sviamento.
3.1. In sintesi, con il primo motivo di appello la Società sostiene anzitutto di avere effettuato i lavori di ripascimento ‘morbido’ dell’arenile, autorizzati in data 7 luglio 2016 dal Comune. Lamenta poi che eventuali difformità nella rappresentazione dello stato dei luoghi potrebbero rilevare ai fini del venir meno dei presupposti per il rilascio del permesso di costruire, ma non dimostrerebbero la sussistenza di un abuso edilizio, poiché il manufatto sarebbe stato realizzato in conformità al citato titolo edilizio: varrebbero, perciò, ai fini della revoca del permesso di costruire, ma non dell’adozione dell’ordine di demolizione. Non corrisponderebbe al vero che l’Agenzia del Demanio di SC abbia rilevato, alla data del 22 aprile 2016, una morfologia e un’estensione della linea di costa pari a quella accertata nel verbale di sopralluogo del 28 giugno 2016, la modifica dell’area circostante il manufatto dovendo attribuirsi non all’appellante, ma agli eventi atmosferici (le mareggiate); in questo senso deporrebbe anche la perizia di parte redatta il 22 luglio 2016, a firma del geom. Bacchetta, che attesterebbe il ripascimento dell’arenile e il ripristino della fascia di profondità media della concessione demaniale in corrispondenza del manufatto, con il corollario della conformità dei lavori eseguiti rispetto a quelli assentiti anche con riguardo alle distanze minime. Sulla base di tali elementi la demolizione sarebbe, perciò, misura sproporzionata e irragionevole, tale da generare una lesione del legittimo affidamento della Società circa la regolarità del provvedimento ampliativo ottenuto (il permesso di costruire). A tutto voler concedere, nel caso di specie sarebbe rinvenibile una difformità parziale e non totale e quindi si applicherebbe non l’art. 31, ma l’art. 34 del d.P.R. n. 380/2001, con conseguente irrogazione della sanzione pecuniaria e non della demolizione.
3.2. Con il secondo motivo di gravame l’appellante insiste sull’esecuzione, da parte sua, dei lavori di ripascimento ‘morbido’ dell’arenile, invocando ancora la perizia di parte del 22 luglio 2016: le rampe (menzionate anche dal T.A.R.) altro non sarebbero che passerelle, peraltro obbligatorie per consentire l’accesso ai disabili ai sensi della l. n. 13/1989. Sul punto – lamenta la Società – la sentenza di prime cure avrebbe acriticamente recepito quanto asserito dal Comune, senza procedere ad un accertamento giudiziale del fatto storico “depurato” degli interessi della parte pubblica, così incorrendo nel vizio di denegata giustizia e di motivazione apparente, poiché non spiegherebbe le ragioni per cui avrebbe dato preferenza alla rappresentazione dei fatti operata dalla parte pubblica rispetto a quella operata dalla parte privata, sebbene questa fosse supportata da una perizia giurata di un tecnico specializzato. A favore del privato deporrebbe anche il rilascio il 25 maggio 2016 dell’autorizzazione paesaggistica da parte dello stesso Comune, poiché questo presupporrebbe una valutazione attenta dello stato dei luoghi ad opera degli uffici comunali.
3.3. Ancora, con il terzo motivo l’appellante lamenta che il Comune, e con esso il T.A.R., avrebbero valutato erroneamente la prescrizione impartita dalla Soprintendenza per le Belle Arti e il Paesaggio dell’Abruzzo con nota del 12 maggio 2016, riprodotta dal permesso di costruire, poiché il manufatto realizzato sarebbe amovibile e non ancorato al terreno, ma solo “poggiato”: esso, dunque, sarebbe conforme alla citata prescrizione, come confermerebbe la perizia di parte, da cui si ricaverebbe che il manufatto stesso non è infisso nel terreno, ma appoggiato su travi infisse a profondità moderata e per l’effetto facilmente amovibili. Secondo la perizia, la costruzione sarebbe stata realizzata con criteri costruttivi tali da consentirne la rimozione al termine della stagione estiva, perché il sistema di travi su cui poggia renderebbe il manufatto sollevabile in blocco e facilmente rimovibile. Sul punto la ditta interpellata dal perito avrebbe dichiarato che la rimozione del manufatto ligneo sarebbe eseguibile in un solo giorno. Anche per questo verso il T.A.R. avrebbe acriticamente recepito la ricostruzione della parte pubblica, senza effettuare alcun accertamento giudiziale e senza motivare la preferenza per tale ricostruzione, rispetto a quella offerta dal privato, pur assistita da una perizia.
3.3.1. Per altro verso, la Società contesta le motivazioni dell’ordine di demolizione aventi a oggetto l’omessa designazione della ditta incaricata dei lavori, la mancata acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva e la mancata notifica preliminare ai sensi del d.lgs. n. 276/2003, del d.lgs. n. 81/2008 e del d.lgs. n. 106/2009, in assenza del Piano di sicurezza e di coordinamento, ribattendo che: a) l’impresa incaricata di realizzare il manufatto sarebbe stata da essa regolarmente designata (si tratterebbe della “ DI GN & … di NI e BE D’IO ”, con sede in Teramo, la quale avrebbe provveduto a rilasciare regolare DURC ); b) la EL RE avrebbe provveduto alla notifica preliminare, come sarebbe comprovato per tabulas dalla nota inviata il 24 giugno 2016 per il tramite del Coordinatore della Sicurezza (ing. Domenico Di Basilio), che avrebbe notificato alla A.S.L. e alla Direzione Provinciale del Lavoro di Teramo l’apertura del cantiere e l’avvio dei lavori con specifica indicazione anche dell’impresa esecutrice dei lavori; c) la Società, unitamente alla ditta esecutrice dei lavori, avrebbe regolarmente provveduto all’adozione del Piano Operativo della Sicurezza ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.
3.4. Con il quarto ed ultimo motivo di gravame la EL RE ha, infine, censurato l’ordinanza di demolizione perché per completare in sede istruttoria gli elementi valutativi la P.A. avrebbe dovuto richiedere ulteriori integrazioni notiziali e documentali ex art. 6 della l. n. 241/1990, nell’ottica della tutela della buona fede ed affidamento dei soggetti direttamente coinvolti nell’esercizio dell’attività amministrativa: in particolare, il Comune avrebbe dovuto richiedere ulteriori chiarimenti alla Società prima di adottare l’ordine di demolizione impugnato, così consentendole un’effettiva partecipazione procedimentale.
3.5. L’appellante ha poi reiterato la domanda di risarcimento del danno ingiusto sofferto a causa del comportamento del Comune, già formulata in primo grado.
4. Si è costituito in giudizio il Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) con memoria di costituzione e difensiva eccependo, in via preliminare, l’inammissibilità e/o improcedibilità dell’appello per carenza di interesse in relazione alla pretesa di merito avanzata, poiché la ricorrente non avrebbe manifestato alcun interesse al mantenimento del bene della vita oggetto di ricorso, atteso che il manufatto avrebbe dovuto essere utilizzato per la sola stagione estiva 2016: ciò, tenuto anche conto della revoca – emessa nel 2017 e rimasta inoppugnata – della licenza suppletiva del 23 giugno 2016 rilasciata alla Società (che le consentiva lo svolgimento delle attività accessorie e collaterali all’alaggio dei natanti), di tal ché l’appellante non avrebbe più interesse alla conservazione di un bene strumentale a un’attività non più esercitabile. Nel merito, ha poi eccepito l’infondatezza dei motivi di appello, concludendo per la reiezione dello stesso, ivi compresa la domanda risarcitoria.
4.1. L’istanza cautelare formulata dall’appellante è stata respinta con ordinanza n. 1704/2024 dell’8 maggio 2024, in quanto non assistita dal prescritto fumus boni iuris .
4.2. In vista dell’udienza di merito l’appellante ha depositato una memoria conclusiva, insistendo per l’accoglimento del gravame.
4.3. Le parti hanno rispettivamente presentato istanza di passaggio della causa in decisione sulla base degli scritti difensivi.
4.4. All’udienza pubblica del 14 gennaio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.
5. In via preliminare va respinta l’eccezione di carenza di interesse sollevata dalla difesa comunale, giacché residua indubbiamente in capo alla Società odierna appellante un interesse di tipo risarcitorio, pur se limitato, seguendo la prospettazione del Comune, alla sola stagione estiva del 2016. Residua, altresì, in capo alla Società l’interesse a non vedersi addossate le conseguenze negative della mancata esecuzione dell’ordine di demolizione del manufatto, nonché un interesse almeno morale a non essere qualificata come soggetto che ha fornito una falsa rappresentazione della realtà ed ha realizzato un manufatto non conforme a legge.
5.1. Tanto premesso, si può prescindere dalla questione dell’intervenuto esaurimento dell’efficacia dell’ordinanza di sospensione dei lavori (che ai sensi dell’art. 27, comma 3, del d.P.R. n. 380/2001 conserva efficacia per quarantacinque giorni) e dai conseguenti riflessi sulla procedibilità in parte qua dell’impugnazione, attesa la complessiva infondatezza nel merito dell’appello.
5.2. Infatti, come già osservato dal T.A.R., nel caso di specie ci si trova innanzi a un provvedimento (l’ordine di demolizione del manufatto in legno, assentito con il permesso di costruire n. 122/2016) plurimotivato, cioè fondato su una pluralità di motivazioni distinte e autonome, ciascuna delle quali è di per sé sola idonea a sorreggerlo, cosicché la legittimità anche di una soltanto di esse è sufficiente a supportare l’intero provvedimento e dunque non assumono alcun rilievo le ulteriori censure volte a contestare gli ulteriori profili motivazionali, poiché l’eventuale illegittimità di tali altre motivazioni non può comunque portare all’annullamento del provvedimento (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. III, 3 dicembre 2024, n. 9674; Sez. VII, 2 dicembre 2024, n. 9645; id. 23 febbraio 2024, n. 1836; id., 18 settembre 2023, n. 8398; Sez. II, 25 novembre 2024, n. 9448; Sez. VI, 12 novembre 2024, n. 9045; id., 3 gennaio 2023, n. 63; Sez. IV, 1° ottobre 2024, n. 7884; id., 16 novembre 2023, n. 9849; Sez. V, 2 settembre 2024, n. 7340; id., 17 settembre 2019, n. 6190).
5.3. Orbene, nella vicenda in esame la motivazione dell’ordine di demolizione basata sulla violazione della prescrizione impartita dalla Soprintendenza e riprodotta dal permesso di costruire, che imponeva al privato di realizzare una struttura prefabbricata in legno amovibile, non ancorata al terreno, del tipo “casa o chiosco mobile” su ruote, senza rampe, balconate o tettoie di alcun genere, si rivela del tutto legittima. Essa è, invero, immune dalle censure dedotte dal ricorrente e riproposte con il terzo motivo di appello, che si rivelano destituite di fondamento.
5.4. Non può dubitarsi, infatti, che il manufatto ligneo in corso di realizzazione sia difforme rispetto a quello assentito, essendo pacifico e incontestato tra le parti che esso poggia tramite una pedana in legno su travi in acciaio apposte su cubi di cemento poggianti a loro volta su pali infissi nell’arenile con altezza al limite dell’acqua e del piano di campagna di mt. 1 e interrati per una profondità di mt. 1, come dichiarato dalla stessa parte privata presente al sopralluogo del 28 giugno 2016 (v. il verbale di detto sopralluogo). Dunque, non si tratta di un manufatto amovibile e non ancorato al terreno, quale invece avrebbe dovuto essere in base al permesso di costruire.
5.4.1. L’appellante invoca sul punto la perizia di parte del 22 luglio 2016 a firma del geom. Bacchetta, versata in atti in primo grado, ma la lettura di tale documento non ne conforta le doglianze, poiché vi si legge che il manufatto “ non risulta “infisso” nel terreno, bensì esclusivamente appoggiato su travi infisse a profondità moderata e, pertanto, facilmente rimovibili ”: in altre parole, la perizia conferma che almeno una parte del manufatto è ancorata al terreno, in difformità dalla prescrizione impartita dalla Soprintendenza e recepita dal permesso di costruire.
5.4.2. Al riguardo giova aggiungere che è priva di fondamento la tesi dell’appellante secondo cui sarebbe il Comune a non consentirle di eseguire l’ordinanza di demolizione, avendo eliminato la stradina che dalla via pubblica consentiva l’accesso all’area dove sorge il manufatto, poiché – come giustamente obietta la difesa comunale – quest’ultimo non è da portare via, ma da demolire (inclusa la rimozione dei pali infissi nel terreno) e tale operazione va fatta sul posto. Nemmeno vale invocare il sequestro dell’area, essendo sempre possibile per l’interessata chiederne il dissequestro al fine di poter ottemperare all’ordine di demolizione.
5.4.3. Altrettanto infondata è poi la doglianza mossa avverso la sentenza appellata, per avere questa privilegiato la ricostruzione dei fatti effettuata dalla parte pubblica, anziché quella offerta dalla parte privata e assistita dalla già ricordata perizia giurata. Infatti la sentenza si è basata sulle risultanze dei verbali di sopralluogo del 28 giugno 2016 e del 19 luglio 2016, i quali, com’è noto, sono assistiti da certezza legale privilegiata in quanto atti pubblici ex art. 2700 c.c., per contrastare la quale la Società avrebbe dovuto esperire vittoriosamente il giudizio di falso mediante proposizione della querela di falso avverso i verbali stessi (cfr., ex multis , C.d.S., Sez. VII, 6 novembre 2024, n. 8862; Sez. VI, 17 ottobre 2022, n. 8811; id., 4 aprile 2022, n. 2441; id., 28 maggio 2019, n. 3510; Sez. II, 6 luglio 2021, n. 6797; Sez. IV, 1° luglio 2019, n. 4472; id., 5 ottobre 2018, n. 5738): ma dagli atti non emerge che la suddetta querela sia stata proposta.
6. Quanto finora detto, con il dimostrare la legittimità della motivazione dell’ordine di demolizione fondata sulla difformità del manufatto realizzato in concreto da quello assentito, è di per sé sufficiente all’integrale reiezione dell’appello, a nulla rilevando in contrario quanto osservato dall’appellante in ordine alla designazione dell’impresa incaricata dei lavori, all’effettuazione da parte sua della previa notifica dell’avvio dei lavori e all’adozione del Piano Operativo della Sicurezza.
6.1. Invero, a fronte di tale difformità e della conseguente doverosità dell’ordine di demolizione, non vi era alcun obbligo per il Comune di far precedere il suddetto ordine dalla comunicazione ex art. 7 della l. n. 241/1990, essendo la demolizione un atto dovuto conseguente all’accertamento del carattere abusivo delle opere edilizie, che costituisce per costante giurisprudenza una misura sanzionatoria a valle di un procedimento di natura vincolata ordinato dal Legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge (cfr., ex plurimis , C.d.S., Sez. VI, 5 luglio 2024, n. 5968; Sez. VII, 23 febbraio 2023, n. 1880). Essendo un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, e cioè l’abuso, di cui la parte ricorrente è ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella sua sfera di controllo (C.d.S., Sez. VI, 30 giugno 2023, n. 6399) e del resto nel caso di specie dall’effettuazione del primo sopralluogo del 28 giugno 2016 vi è stata una cospicua interlocuzione procedimentale tra la P.A. e la Società, sicché non si può certo parlare dell’adozione di un atto “a sorpresa”. Comunque, l’ordine di demolizione è stato preceduto da un secondo sopralluogo, in data 19 luglio 2016, cosicché neppure può ravvisarsi il deficit istruttorio lamentato dal privato, che peraltro non ha dato indicazioni in ordine al contenuto della (ulteriore) collaborazione procedimentale che avrebbe potuto utilmente offrire (C.d.S., Sez. VI, n. 6399/2023, cit.). Se ne evince la complessiva infondatezza anche del quarto motivo di gravame, volto a lamentare la presunta, ma invero insussistente, violazione delle garanzie partecipative della parte privata.
6.2. Ad NT , risulta legittima e immune dalle censure dell’appellante anche la motivazione della sentenza di prime cure basata sulla mancata corrispondenza della rappresentazione dei luoghi contenuta negli elaborati allegati alla domanda di permesso di costruire rispetto all’effettivo stato dei luoghi, come accertato dall’Amministrazione.
6.3. Invero, la documentazione fotografica versata in atti (v. in particolare le foto allegate al verbale del 19 luglio 2016) dimostra con chiarezza che il ripascimento della spiaggia è stato eseguito solo in prossimità del manufatto in legno. Tale parziale attività non può aver avuto altro scopo che quello di creare in tale area, artificiosamente, una distanza dalla linea dell’acqua, mentre in origine il manufatto era posto a ridosso di detta linea. Dunque, il problema della profondità della concessione demaniale (per come rappresentata erroneamente nell’istanza di permesso di costruire) e della distanza dalla battigia, già rilevato nel primo sopralluogo del 28 giugno 2016, anteriore al ripascimento, che aveva comportato l’ordine di sospensione dei lavori, permane anche dopo il secondo sopralluogo, posteriore al ripascimento, e rende legittimo l’ordine di demolizione, sia per l’inosservanza delle norme di Piano sulle distanze, sia per l’infedele rappresentazione dello stato dei luoghi. Ne consegue l’infondatezza anche del primo e del secondo motivo di appello.
6.4. L’infondatezza delle doglianze della Società appellante determina l’infondatezza, altresì, della domanda risarcitoria da essa ripresentata nel gravame.
7. In conclusione, l’appello è nel suo complesso infondato e deve perciò essere respinto, dovendo la sentenza appellata essere confermata.
8. Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza e sono liquidate a carico della Società e in favore del Comune appellato nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rifondere al Comune appellato le spese del giudizio di appello, che liquida in via forfettaria in € 4.000,00 (quattromila/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2025, con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Pietro De Berardinis, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro De Berardinis | Claudio Contessa |
IL SEGRETARIO