Sentenza 27 settembre 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 27/09/2003, n. 14397 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14397 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2003 |
Testo completo
ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Aula A REP UB BL I CA I TALI In nome del Popolo Italiano 1 4 397 / 03 LA CORTE SUPREMA DI ogg.lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.3890/01Dr. Vincenzo Trezza " Mario Putaturo Donati Viscido Consigliere REL " Donato Figurelli 11 Rep. 29183 บ SC Maiorano " Cron. "1 Alessandro De Renzis "1 Ud.14/3/2003 ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da IA EL RG, elett.dom.in Roma,via Cassiodoro n.19,presso lo studio dell'avv.Arturo Alfieri che lo rappresenta e difende, per ості моprocura speciale a margine del ricorso;
E DA ULTI MO D'UFFICIO CANCELERIA CORTE CASSAZIONE RICORRENTE
CONTRO
S.p.a. AZIENDE CHIMICHE RIUNITE ANGELINI FRANCESCO - ACRAF, in persona del legale rappresentante pro-tempore,elett.dom. in Roma, via Cicerone n.49,presso lo studio avv.Antoniodell'avv. Bernardini, rappresentata e difesa dagli Bernardini e Renato Cola, per procura speciale in calce al controricorso;
1554 1 CONTRORICORRENTE per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Ancona in data 9 ottobre 2000,n. 1000 (R.G.N.868/1998); udita, nella pubblica udienza tenutasi il giorno 14/3/2003,la relazione della causa svolta dal Cons.Dr.Mario Putaturo Donati Viscido;
Udito L'AJU. BER Nardini udito il Pubblico Ministero, nella persona del Sost. Proc. Gen.Dr.Antonio Gialanella che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO MI NE conveniva davanti al Pretore del lavoro di Ancona la s.p.a. Aziende Chimiche Riunite NG SC - ACRAF e, deducendo che, assunto con contratto di formazione e lavoro, aveva riportato lesioni personali in data 16 maggio 1991 nel compimento al buio delle operazioni di scarico di bobine da un autocarro e che l'infortunio occorso gli aveva causato l'inabilità per molti mesi e menomazioni permanenti alla integrità fisica,ne chiedeva la condanna al risarcimento dei danni subiti. Pretore, all'esito Nella resistenza della convenuta, il dell'istruttoria,con sentenza del 18 gennaio 1997, rigettava il ricorso e la decisione, su gravame del NE, veniva confermata, con sentenza del 9 ottobre 2000, dal Tribunale locale. Il NE ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi, cui ha resistito con controricorso la società ACRAF. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo, denunciandosi omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto apoditticamente la responsabilità esclusiva dell'infortunato, avendo accertato che questi era inciampato con l'arto negli interstizi di un piano irregolare rotolando incautamente a ritroso una bobina in pieno dissenso con i consigli datigli da un compagno di lavoro. Sennonchè il giudice d'appello non ha sufficientemente certezza, tale da escludere il nesso spiegato con giudizio di eziologico,le ragioni per le quali il lavoratore, qualora avesse spinto in avanti il materiale scaricato, avrebbe evitato di cadere negli spazi di un piano di appoggio disomogeneo, e perciò pericoloso. Tanto più che le operazioni di trascinamento a ritroso, oltre che essere avvenute in condizioni di penombra, avevano lasciato al NE un ampio campo visivo con la possibilità di ispezione di quel pianale, sul quale era già inciampato prima le caratteristichedell'incidente.Oltretutto dell'autocarro, invece di essere esaminate sotto il profilo della sua omologazione alla circolazione, avrebbero dovuto essere valutate nel profilo della incidenza sulla scelta della tecnica di scarico relativamente all'aggravamento della immanente condizione di rischio del lavoratore. Con il secondo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto, d‚dell'art.28 DPR 27 aprile 1955, n.547, nonché omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria M 3 motivazione,si sensi dell'art.360, nn. (3 e ) 5, c.p.c.,si censura l'impugnata sentenza per avere escluso che il lavoratore avesse operato in condizioni di buio pesto, senza accertare la non osservanza da parte della datrice di lavoro dell'obbligo di cui al citato art.28 di illuminazione degli ambienti, dei posti di lavoro artificiale, in modo dae dei passaggi con luce naturale ° assicurare una sufficiente visibilità e, dall'altro, l'incidenza causale della violazione della detta norma rispetto all'infortunio occorso al dipendente, il quale avrebbe avuto,in presenza di una adeguata illuminazione, la visione completa del luogo di lavoro e dei suoi pericoli. Con il terzo motivo, denunciandosi violazione e falsa applicazione di norme di diritto e, in particolare, degli c.c., ai sensi dell'art.360 n.3 c.p.c.,si artt.2043,2087,1223 censura l'impugnata sentenza per avere ritenuto interrotto il nesso causale tra la condotta della società-datrice di lavoro e l'infortunio, stante l'abnormità ed eccezionalità del comportamento del NE il quale non si era attenuto al consiglio del Pesaresi, suo compagno di lavoro, nella scelta del modo di scarico delle bobine, ponendosi in condizione di non vedere esattamente il piano di appoggio,di inciampare con l'arto in uno spazio ivi esistente e di riportare il trauma dell'arto sinistro. Ma il giudice d'appello non ha oggettivamente valutato, ai fini dell'esonero della responsabilità della datrice di lavoro, se la condotta del danneggiato avesse rivestito i caratteri, richiesti dalla giurisprudenza, della abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute, come pure della atipicità ed eccezionalità,sì da essersi posta quale causa esclusiva dell'evento. Né ha considerato che il datore di lavoro, anche se consapevole della pericolosità del pianale per la presenza di vuoti, aveva dato genericamentespazi disposizione, tramite il sovraordinato Moroni, di procedere allo scarico delle bobine, omettendo, tra l'altro, di verificare la sufficienza ed idoneità delle istruzioni in concreto date da altro lavoratore a rimuovere le situazioni di rischio. I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente per connessione delle censure,vanno rigettati perché infondati. Le norme dettate in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, tese ad impedire l'insorgenza di situazioni pericolose, sono dirette a tutelare il lavoratore non solo degli incidenti disattenzione, ma anche da quelli ascrivibiliderivanti dalla sua ad imperizia,negligenza ed imprudenza dello stesso:ne consegue che il datore di lavoro è sempre responsabile dell'infortunio occorso al lavoratore,sia quando ometta di adottare le idonee misure protettive,sia quando non accerti e vigili che di queste misure venga fatto effettivamente uso da parte del dipendente, non potendo attribuirsi alcun effetto esimente per l'imprenditore, che abbia provocato un infortunio sul lavoro per violazione delle relative prescrizioni colpa del all'eventuale concorso di 1 lavoratore. Infatti, la condotta del dipendente può comportare l'esonero totale del datore di lavoro da responsabilità solo 5 quando essa presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute,come pure dell'atipicità ed eccezionalità, così da porsi come causa esclusiva dell'evento (cfr.,tra le tante, Cass., 21 maggio 2002, n.7454;19 agosto 1996, n.7636). principi sono stati esattamente applicati dalla Siffatti la quale sentenza impugnata, che ha accertato che:secondo il rapporto Usl in atti, l'infortunio era occorso alle 10,15 circa di una giornata piovosa del mese di maggio del 1991, in occasione dello scarico da della società di bobine in ovatta, previoun autocarro posizionamento in orizzontale di quelle trasportate verticalmente e rotolamento delle stesse fino all'apertura posteriore, ove vi era altro allo stivaggio;
in particolare, il personale addetto NE, addetto alla prima operazioni fase delle sull'automezzo, munito di paratie laterali fisse e copertura telonata inamovibile, aveva dato causa esclusiva con il proprio comportamento all'infortunio, spingendo, da un lato, a ritroso le bobine su un primo strato delle stesse, che non formava un piano omogeneo per la forma cilindrica,e contribuendo, dall'altro, con il corpo, ad ostruire l'apertura posteriore dell'autocarro da cui proveniva la luce esterna;
il dipendente, non vedendo esattamente dove metteva i piedi, aveva così infilato una gamba in uno spazio vuoto per cui la bobina trascinata, nel rotolare sull'arto bloccato, gli aveva procurato le lamentate lesioni;
né lo stesso si dell'esperienza di altro episodio era avvalso in concreto sia ma senza conseguenze dannose, sia occorsogli con uguali modalità 6 of delle raccomandazioni di un compagno di lavoro, il quale lo aveva delle pericolose modalità scelte per lo svolgimento avvertito dell'incarico ricevuto dal reparto;
a prescindere dalla capo circostanza che la violazione da parte datoriale della normativa in materia infortunistica era stata esclusa dal rapporto del funzionario tecnico dell'area impiantistico-antinfortunistica il quale era stato anche incaricato dal PM dell'allora USL 12 di effettuare apposite indagini nel corso del procedimento penale iniziato su denuncia dell'interessato ma conclusosi con l'archiviazione - la società-datrice di lavoro era comunque esonerata da responsabilità per avere la condotta del danneggiato presentato in concreto i caratteri dell'esorbitanza, atipicità ed eccezionalità, rispetto procedimento lavorativo edal alle direttive ricevute, così da porsi come causa esclusiva dell'evento. Né si ravvisano i prospettati vizi di motivazione per avere il Tribunale escluso la responsabilità della datrice di lavoro pur avendo il dipendente operato lo scarico delle bobine in condizioni di oscurità.Ed invero, diversamente da quanto denunciato, il giudice d'appello ha accertato che l'incidente è occorso di prima mattina (ore 10,15 circa) di un giorno di maggio, ancorchè piovoso,e,quindi condizioni di sufficiente visibilità per la luce naturale in proveniente dall'apertura posteriore dell'autocarro,e che alla sua diminuzione aveva dato esclusivamente causa il dipendente il quale, nel rotolare a ritroso il carico, aveva ostruito con il proprio corpo la parte posteriore. 7 M Né tanto meno il Tribunale ha in modo insufficiente valutato se la condotta del danneggiato avesse rivestito i caratteri richiesti dalla giurisprudenza, ai fini dell'esonero della responsabilità della società, essendo al contrario la sussistenza di tali requisiti dalla ricostruzione nel profiloconfermata fattuale dell'intera vicenda. In definitiva, il giudizio espresso, congruamente motivato ed esente da censure nel profilo logico e giuridico,è incensurabile canto, le censure proposte 0 involgonoin questa sede. D'altro profili non decisivi della controversia finiscono per sollecitare un riesame delle risultanze di fatto che è in questa sede inammissibile. Il ricorso deve perciò essere rigettato. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso;
compensa le spese. Roma, 14 marzo 2003. Home Puth Downs end. Il Consigliere est. Il Presidente Vincenzo Tressa 3 3 0 1 5 A CANCELLIERE I . S . D S T , A R N O T A ' L , 3 Depositato in Cancelleria L L A 7 L S - O E E B 8 P - D I S 1 I JO N 27 SET. 2003, D I 1 S N A N G E T E S S O G O I G A P A E D M L I E O , T A O A T I D R L R T L I E S E T I D G D N E O E R S E 8