Sentenza 17 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 17/04/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 7863/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , nata in [...] Parte_1 C.F._1
(Nigeria), il 06/10/1980, residente in [...]2,
e
, C.F. , nato a [...], il Parte_2 C.F._2
18/06/1980, residente in [...]6,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Paolo Ghiara (C.F.
), che li rappresenta e li difende come da procura in atti C.F._3
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dell'08/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio celebrato in Genova in data 26/02/2015, che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del medesimo comune così come
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Rilevato che, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento UE n. 1259/2010, i coniugi possono designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio purché si tratti, alternativamente, della legge del paese di residenza attuale dei coniugi, del paese dell'ultima residenza comune, dello Stato di cui almeno uno dei due coniugi è cittadino ovvero la legge del foro adito;
Rilevato inoltre che ai sensi dell'art. 31 della Legge n. 218/1995, lo scioglimento del matrimonio è regolato dalla legge nazionale comune dei coniugi al momento della proposizione della domanda o, in mancanza, dalla legge dello Stato nel quale la vita matrimoniale risulta prevalentemente localizzata e laddove la separazione personale e lo scioglimento del matrimonio non fossero previsti dalla legge straniera applicabile sono regolati dalla legge italiana;
Rilevato che, nella specie, entrambi i coniugi sono cittadini nigeriani residenti in Italia e nell'adire questa Autorità Giudiziaria hanno dichiarato di volersi divorziare ai sensi della legge nazionale comune della Nigeria, il Matrimonial Causes Act;
Ritenuto pertanto che sussiste la giurisdizione del giudice italiano in base all'art 3 co. 1 lett.
a) del Regolamento CE n 2201/2003 del 27 novembre 2003, che recita: “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova la residenza abituale dei coniugi” tenuto conto della pronuncia della
Corte di Giustizia 29 Novembre 2007 causa C-68/07 che sul punto ha precisato” Il regolamento n. 2201/2003 si applica anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli stati membri in conformità dei criteri di competenza previsti al detto regolamento, criteri che si fondano sul principio che deve esistere un nesso di collegamento tra l'interessato e lo Stato membro che esercita la competenza.”
Ritenuta altresì la competenza territoriale di questo Tribunale ai sensi dell'art. 4 n. 1 della
Legge n. 898/1970, applicabile per effetto dell'art. 12 della Legge n. 218/1995, che stabilisce che “la domanda congiunta può essere proposta al Tribunale del luogo di
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 residenza o di domicilio dell'uno o dell'altro coniuge”;
Ritenuto che, nella specie, possa applicarsi la legge nigeriana, quale legge nazionale comune dei coniugi, in forza del valido accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi del
Regolamento Roma III, come sopraindicato;
Rilevato che l'ordinamento nigeriano prevede l'istituto dello scioglimento del matrimonio diretto senza richiedere la pronuncia precedente di separazione;
Rilevato più in dettaglio che il Matrimonial Causes Act prevede all'art 15 co. 1) che
“ognuna delle parti di un matrimonio può presentare al tribunale ricorso ai sensi della presente legge per ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio sulla base della irrimediabile rottura del matrimonio stesso;
Rilevato che il secondo comma dell'articolo richiamato elenca le circostanze che devono sussistere perché il matrimonio venga considerato irrimediabilmente compromesso e in particolare il punto e) che recita: “le parti del matrimonio abbiano vissuto separatamente per un periodo continuativo di almeno due anni immediatamente precedenti la presentazione del ricorso ed il resistente con si opponga”.
Ritenuto che detta disciplina non sembra essere in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico;
Rilevato che dai certificati storici di residenza delle parti vivono separate da oltre due anni e non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostruzione della comunione coniugale, sicché risulta soddisfatta la condizione richiesta dalla norma applicabile;
Rilevato che dall'unione coniugale è nato in data [...] il figlio che, dopo Persona_1
l'interruzione della convivenza dei genitori, è rimasto a vivere con la madre;
Ritenuto che le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, possono essere integralmente recepite non essendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico oltre che aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che, stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio del medesimo difensore non vi è luogo a stabilire sulle spese della presente procedura;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto in GENOVA il 26/02/2015 dai Signori
e Parte_1 Parte_3
[...]
Le seguenti condizioni concordate tra le parti:
1) I coniugi rinunciano a reciproche richieste relative al mantenimento.
2) Il Signor corrisponderà alla Signora l'importo mensile di € 150,00 a Pt_2 Pt_1
titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio maggiorenne ma non Persona_1
ancora economicamente autosufficiente, da rivalutare in base agli indici Istat come per legge, oltre al 50% delle spese straordinarie da individuarsi secondo il documento di orientamento di cui al verbale di riunione della Sezione IV del Tribunale di Genova del
15/09/2016.
3) I coniugi si concedono reciproco assenso al rilascio e rinnovo del passaporto e degli altri documenti di espatrio.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2015, Numero 77, Parte I, Serie, Uff. 1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese della presente procedura.
Manda al competente Cancelliere di questo Tribunale di curare gli adempimenti di cui all'art. 10 della menzionata legge n. 898/1970 come novellata.
Genova, lì 11/04/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4