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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 03/04/2025, n. 350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 350 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2910/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione di 1° grado tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3 con l'avv. SCOPA LUCA
PARTE RICORRENTE
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. FERRINI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: petizione di eredità nei confronti di istituto bancario
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito:
1) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) Persona_1
in data 15/05/2022 mettendoli a disposizione di , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi legittimi: Parte_3
Deposito titoli cointestato con il sig. numero 17409808 Parte_1
[...] = 10.387,81 euro di cui al 50% = 5.194,00
[...] = 74.675,90 euro di cui al 50% = 37.337,95
[...] = 2 quote di valore 0,0001 ciascuna di cui al 50%=0,0000 Euro per un totale di spettanza eredi di 42.531,95 euro;
pagina 1 di 5 2) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) Persona_1
in data 15/05/2022 mettendoli a disposizione degli aventi diritto , Parte_1
e, quali eredi legittimi: cassetta di sicurezza Parte_2 Parte_3
numero rapporto 302503 numero cassetta 120;
3) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni, contenuti CP_1 nella cassetta di sicurezza numero rapporto 3205 , numero cassetta 120, facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) in data 15/05/2022, Persona_1
mettendoli a disposizione degli aventi diritto , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi legittimi: Parte_3 monete varie per un valore complessivo di € 1.230,91 di cui al 50% = 615,45 euro
4) Accertare e dichiarare che la convenuta ha ingiustamente ed Controparte_1
illegittimamente mantenuto il blocco su cassetta di sicurezza (numero rapporti 302503) e titoli di investimento numero 17409808 anche dopo la consegna dell'attestazione della dichiarazione di successione dell'Agenzia delle Entrate di NO avvenuta in data 31/08/2023 e, di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti ed in particolare dal sig. , Parte_2
per le sofferenze psico-fisiche patite in seguito all'illegittimo diniego opposto dalla Banca convenuta alla richiesta di sblocco dei beni rientranti nella successione della sig.ra
[...]
ivi giacenti, come indicato nel certificato medico del Dott. e Persona_1 Persona_2 quantificabile in via forfettaria in complessivi € 9.500.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali ai sensi di legge.
Parte convenuta:
Respingersi nel miglioro modo, perché soggette a decadenza e prescrizione, nonché per infondatezza e per le ragioni esposte le domande tutte proposte dai ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
In via subordinata: determinarsi l'attribuzione dei rapporti già intestati alla de cuius
[...]
presso agli aventi diritto, con liberazione della medesima Persona_1 Controparte_1 CP_1
da ogni onere ed obbligazione al riguardo.
In ogni caso, si chiede la rifusione delle spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e
pagina 2 di 5 accessori di Legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
La defunta , rispettivamente moglie del sig. e madre Persona_1 Parte_1
dei sig.ri e , intratteneva vari rapporti con la resistente Parte_2 Parte_3
. In questo giudizio i predetti superstiti chiedono la liquidazione del deposito Controparte_1
titoli della defunta, l'accesso alla cassetta di sicurezza, la consegna dei beni ivi custoditi e il risarcimento del danno subito in conseguenza del rifiuto illegittimo della banca.
La banca si oppone alla domanda eccependo, tra l'altro, che i ricorrenti fatto dichiarazioni contraddittorie in ordine alla successione e che non hanno fornito la documentazione necessaria, in particolare il testamento. Volendo qualificare le sue difesa, essa contesta, in sostanza, il difetto di legittimazione attiva.
2
La prima parte della domanda attorea, relativa al deposito titoli al deposito nella cassetta di sicurezza, va qualificata come petizione di eredità ai sensi dell'art. 533 c.c. e a tal fine è necessaria la prova della qualità di erede.
Va dato atto, in via preliminare, che i ricorrenti non hanno fornito, né in sede stragiudiziale, né in questo giudizio, un certificato di eredità di cui all'art. 13 regio decreto n. 499/1929, che “ad ogni effetto fa presumere la qualità di erede” (art. 21).
Ora, nulla esclude che la prova della qualità di erede venga fornita anche in altro modo, ma ciò non è accaduto nel presente giudizio.
3
I ricorrenti hanno esposto ed anche documentato quanto segue:
Essi hanno reso in un primo momento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo cui la de cuius hereditate agitur non ha lasciato disposizioni di testamento e che loro sono gli eredi legittimi (26/05/22).
In data 28/07/22 i ricorrenti hanno rinvenuto nella cassa di sicurezza un testamento pubblico che avrebbe “predisposto una differente ripartizione dei beni rispetto alla legittima”.
In considerazione del fatto che il testamento prevedeva una disposizione circa un finanziamento a un figlio, ormai superato, i ricorrenti decidevano il giorno dopo 29/07/2022 presso lo Studio del
Notaio Dott. di ripartire i beni della defunta non secondo il testamento ma Persona_3
pagina 3 di 5 secondo legittima come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/05/2022 (doc.2). Nella scrittura privata redatta nell'occasione, i ricorrenti davano atto, tra l'altro, che il testamento
“contiene fatti privati esclusivamente nostri (di noi 3 sottoscritti) ampiamente superati” e che
“tali fatti non si intendono pubblicare per questioni di privacy”.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.d. 17/01/2023 i ricorrenti dichiaravano “di non essersi avvalsi di qualsivoglia disposizione testamentaria, di aver ripartito la successione come da legittima ai sensi della precedente dichiarazione di successione …, di essere gli unici eredi e di aver liberato la da qualsiasi responsabilità verso terzi”. Controparte_1
4
Il Giudice osserva che ricorrenti non hanno prodotto la scheda testamentaria, neanche con oscuramento delle parti che ritengono lesive della loro privacy.
Se è vero che i coeredi possono rinunciare a far valere il testamento con accordo inter partes (v.
Cass. 12685/2014), nei confronti dei terzi è, tuttavia, necessario che diano prova della loro qualità di erede. Se è pacifica l'esistenza di un testamento, la prova della qualità di erede non può prescindere dal testamento stesso, poiché il testamento potrebbe, in ipotesi, contenere anche l'istituzione di eredi diversi da quelli legittimi e la pretermissione degli stessi.
L'esistenza del testamento costituisce circostanza che inficia il valore indiziario della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Pertanto, la convenuta può ben opporsi alla petizione di eredità, qualora l'asserito erede non esibisca un certificato di eredità, o, in alternativa, il testamento che regola la successione.
La domanda attorea è quindi infondata.
5
La seconda domanda, quella di risarcimento, è parimenti infondata, poiché in assenza della prova della qualità di erede, il rifiuto da parte della banca doveva ritenersi legittimo. Difetta, pertanto,
l'elemento dell'ingiustizia del danno lamentato (v. art. 2043 c.c.).
6
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., posto che la banca ha manifestato poca collaborazione ed ha insistito a singhiozzo in dei formalismi nuovi discutibili (v. ad es. doc. 11 e ss dei ricorrenti nonché memoria della resistente del
23/01/24). Appare degno di nota che dalla documentazione prodotta non risulta che la banca abbia mai chiesto, in via stragiudiziale, la copia del testamento (v. doc. 3 banca, in cui se ne pagina 4 di 5 chiede solo “la registrazione”). Dalle ordinanze del 7/12/23, 23/01/24 e 06/02/24 e dalle relative memorie delle parti emerge che nonostante il particolare impegno del giudice, i legali non erano capaci di instaurare un dialogo proficuo. In capo alla banca non si è potuto constatare una sincera volontà di comporre bonariamente la lite. Infine, non si può non menzionare la sua difesa assurda secondo cui i ricorrenti non avrebbero nemmeno accettata l'eredità; parimenti infondata era la pretesa della banca che l'accordo tra i ricorrenti del 29/07/2022 dovesse essere autenticato da un notaio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande dei ricorrenti,
2. dichiara compensate le spese di lite.
02/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di NO - Bozen
Prima Sezione Civile
N.R.G. 2910/2023 in persona del Giudice monocratico Alex Tarneller pronuncia la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato di cognizione di 1° grado tra:
(c.f. ) Parte_1 C.F._1
(c.f. ) Parte_2 C.F._2
(c.f. ) Parte_3 C.F._3 con l'avv. SCOPA LUCA
PARTE RICORRENTE
C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
con l'avv. FERRINI GIOVANNI
PARTE RESISTENTE
Oggetto: petizione di eredità nei confronti di istituto bancario
Conclusioni
Parte attrice:
Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa:
Nel merito:
1) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) Persona_1
in data 15/05/2022 mettendoli a disposizione di , Parte_1 Parte_2
e , quali eredi legittimi: Parte_3
Deposito titoli cointestato con il sig. numero 17409808 Parte_1
[...] = 10.387,81 euro di cui al 50% = 5.194,00
[...] = 74.675,90 euro di cui al 50% = 37.337,95
[...] = 2 quote di valore 0,0001 ciascuna di cui al 50%=0,0000 Euro per un totale di spettanza eredi di 42.531,95 euro;
pagina 1 di 5 2) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni Controparte_1 facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) Persona_1
in data 15/05/2022 mettendoli a disposizione degli aventi diritto , Parte_1
e, quali eredi legittimi: cassetta di sicurezza Parte_2 Parte_3
numero rapporto 302503 numero cassetta 120;
3) Ordinare alla convenuta lo sblocco immediato dei seguenti beni, contenuti CP_1 nella cassetta di sicurezza numero rapporto 3205 , numero cassetta 120, facenti parte dell'asse ereditario della sig.ra deceduta a NO (BZ) in data 15/05/2022, Persona_1
mettendoli a disposizione degli aventi diritto , e Parte_1 Parte_2
, quali eredi legittimi: Parte_3 monete varie per un valore complessivo di € 1.230,91 di cui al 50% = 615,45 euro
4) Accertare e dichiarare che la convenuta ha ingiustamente ed Controparte_1
illegittimamente mantenuto il blocco su cassetta di sicurezza (numero rapporti 302503) e titoli di investimento numero 17409808 anche dopo la consegna dell'attestazione della dichiarazione di successione dell'Agenzia delle Entrate di NO avvenuta in data 31/08/2023 e, di conseguenza, condannare la convenuta al risarcimento del danno Controparte_1
patrimoniale e non patrimoniale subito dai ricorrenti ed in particolare dal sig. , Parte_2
per le sofferenze psico-fisiche patite in seguito all'illegittimo diniego opposto dalla Banca convenuta alla richiesta di sblocco dei beni rientranti nella successione della sig.ra
[...]
ivi giacenti, come indicato nel certificato medico del Dott. e Persona_1 Persona_2 quantificabile in via forfettaria in complessivi € 9.500.
Con vittoria di spese ed onorari del presente giudizio, oltre Iva, cpa e spese generali ai sensi di legge.
Parte convenuta:
Respingersi nel miglioro modo, perché soggette a decadenza e prescrizione, nonché per infondatezza e per le ragioni esposte le domande tutte proposte dai ricorrenti nei confronti di
Controparte_1
In via subordinata: determinarsi l'attribuzione dei rapporti già intestati alla de cuius
[...]
presso agli aventi diritto, con liberazione della medesima Persona_1 Controparte_1 CP_1
da ogni onere ed obbligazione al riguardo.
In ogni caso, si chiede la rifusione delle spese del giudizio comprensive di contributo forfetario e
pagina 2 di 5 accessori di Legge.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1
La defunta , rispettivamente moglie del sig. e madre Persona_1 Parte_1
dei sig.ri e , intratteneva vari rapporti con la resistente Parte_2 Parte_3
. In questo giudizio i predetti superstiti chiedono la liquidazione del deposito Controparte_1
titoli della defunta, l'accesso alla cassetta di sicurezza, la consegna dei beni ivi custoditi e il risarcimento del danno subito in conseguenza del rifiuto illegittimo della banca.
La banca si oppone alla domanda eccependo, tra l'altro, che i ricorrenti fatto dichiarazioni contraddittorie in ordine alla successione e che non hanno fornito la documentazione necessaria, in particolare il testamento. Volendo qualificare le sue difesa, essa contesta, in sostanza, il difetto di legittimazione attiva.
2
La prima parte della domanda attorea, relativa al deposito titoli al deposito nella cassetta di sicurezza, va qualificata come petizione di eredità ai sensi dell'art. 533 c.c. e a tal fine è necessaria la prova della qualità di erede.
Va dato atto, in via preliminare, che i ricorrenti non hanno fornito, né in sede stragiudiziale, né in questo giudizio, un certificato di eredità di cui all'art. 13 regio decreto n. 499/1929, che “ad ogni effetto fa presumere la qualità di erede” (art. 21).
Ora, nulla esclude che la prova della qualità di erede venga fornita anche in altro modo, ma ciò non è accaduto nel presente giudizio.
3
I ricorrenti hanno esposto ed anche documentato quanto segue:
Essi hanno reso in un primo momento una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà secondo cui la de cuius hereditate agitur non ha lasciato disposizioni di testamento e che loro sono gli eredi legittimi (26/05/22).
In data 28/07/22 i ricorrenti hanno rinvenuto nella cassa di sicurezza un testamento pubblico che avrebbe “predisposto una differente ripartizione dei beni rispetto alla legittima”.
In considerazione del fatto che il testamento prevedeva una disposizione circa un finanziamento a un figlio, ormai superato, i ricorrenti decidevano il giorno dopo 29/07/2022 presso lo Studio del
Notaio Dott. di ripartire i beni della defunta non secondo il testamento ma Persona_3
pagina 3 di 5 secondo legittima come da dichiarazione sostitutiva di atto notorio del 26/05/2022 (doc.2). Nella scrittura privata redatta nell'occasione, i ricorrenti davano atto, tra l'altro, che il testamento
“contiene fatti privati esclusivamente nostri (di noi 3 sottoscritti) ampiamente superati” e che
“tali fatti non si intendono pubblicare per questioni di privacy”.
Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.d. 17/01/2023 i ricorrenti dichiaravano “di non essersi avvalsi di qualsivoglia disposizione testamentaria, di aver ripartito la successione come da legittima ai sensi della precedente dichiarazione di successione …, di essere gli unici eredi e di aver liberato la da qualsiasi responsabilità verso terzi”. Controparte_1
4
Il Giudice osserva che ricorrenti non hanno prodotto la scheda testamentaria, neanche con oscuramento delle parti che ritengono lesive della loro privacy.
Se è vero che i coeredi possono rinunciare a far valere il testamento con accordo inter partes (v.
Cass. 12685/2014), nei confronti dei terzi è, tuttavia, necessario che diano prova della loro qualità di erede. Se è pacifica l'esistenza di un testamento, la prova della qualità di erede non può prescindere dal testamento stesso, poiché il testamento potrebbe, in ipotesi, contenere anche l'istituzione di eredi diversi da quelli legittimi e la pretermissione degli stessi.
L'esistenza del testamento costituisce circostanza che inficia il valore indiziario della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà.
Pertanto, la convenuta può ben opporsi alla petizione di eredità, qualora l'asserito erede non esibisca un certificato di eredità, o, in alternativa, il testamento che regola la successione.
La domanda attorea è quindi infondata.
5
La seconda domanda, quella di risarcimento, è parimenti infondata, poiché in assenza della prova della qualità di erede, il rifiuto da parte della banca doveva ritenersi legittimo. Difetta, pertanto,
l'elemento dell'ingiustizia del danno lamentato (v. art. 2043 c.c.).
6
Sussistono gravi ed eccezionali motivi per compensare le spese ai sensi dell'art. 92 c.p.c., posto che la banca ha manifestato poca collaborazione ed ha insistito a singhiozzo in dei formalismi nuovi discutibili (v. ad es. doc. 11 e ss dei ricorrenti nonché memoria della resistente del
23/01/24). Appare degno di nota che dalla documentazione prodotta non risulta che la banca abbia mai chiesto, in via stragiudiziale, la copia del testamento (v. doc. 3 banca, in cui se ne pagina 4 di 5 chiede solo “la registrazione”). Dalle ordinanze del 7/12/23, 23/01/24 e 06/02/24 e dalle relative memorie delle parti emerge che nonostante il particolare impegno del giudice, i legali non erano capaci di instaurare un dialogo proficuo. In capo alla banca non si è potuto constatare una sincera volontà di comporre bonariamente la lite. Infine, non si può non menzionare la sua difesa assurda secondo cui i ricorrenti non avrebbero nemmeno accettata l'eredità; parimenti infondata era la pretesa della banca che l'accordo tra i ricorrenti del 29/07/2022 dovesse essere autenticato da un notaio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande dei ricorrenti,
2. dichiara compensate le spese di lite.
02/04/2025
Il Giudice
Alex Tarneller firma digitale pagina 5 di 5