Art. 1. Articolo unico.
La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168 , di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.
La facolta' concessa al Ministro per la difesa con la legge 4 marzo 1958, n. 168 , di variare con suo decreto, in relazione alle disponibilita' finanziarie della Cassa ufficiali dell'Esercito, le misure dell'assegno speciale per gli ufficiali cessati dal servizio a partire dal 1 gennaio 1946 e' estesa al caso degli ufficiali dell'esercito cessati dal servizio anteriormente a detta data.