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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Torino, sentenza 09/04/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Torino |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 440/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti in data 22.3.2024 per atto del dott. notaio in Roma, con domicilio eletto in Torino Per_1 al civico 9 di Via Arcivescovado, presso la sede provinciale dell'ufficio distrettuale dell'Istituto
Appellante
CONTRO
(p. IVA e c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rolando, presso il cui studio, in Torino, al civico 18 di Via Duca degli Abruzzi, ha eletto domicilio come da procura in atti
Appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 28.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la ha Controparte_1 convenuto l avanti il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro per Pt_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1564 del 20.22.2023 notificatole
1 il 5.12.2023, a mezzo del quale le era stato intimato il pagamento della somma di €
71.956,00, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, del D. Lgs. 276/2003, per contributi previdenziali indicati come omessi dalla Società Cooperativa l'Ancora nel periodo 1.1.2009-30.11.2012.
A sostegno dell'opposizione la società opponente ha sollevato le eccezioni di:
-inammissibilità e/o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo l'impossibilità, ai sensi del D. Lgs. 46/99, di azionare in via monitoria il recupero dei crediti previdenziali, tutelabili solamente mediante avviso di addebito;
-decadenza dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo il 5.12.2023, oltre il termine biennale dalla cessazione dei contratti stipulati con la;
Parte_2
-prescrizione della pretesa contributiva, perché tra la notifica del p.v. di accertamento per responsabilità solidale del 10.5.2013 e la prima diffida ricevuta l'8.10.2019 erano decorsi più di cinque anni;
-inammissibilità dell'azione promossa dall' per violazione dei principi di buona Pt_1
fede e correttezza;
-omessa notifica alla società opponente del p.v. di accertamento indirizzato all'obbligato principale e quindi inutilizzabile per azionare la pretesa in via monitoria;
-nullità del p.v. di accertamento perché emesso in violazione dell'art. 33 L. 183/2010;
-inapplicabilità e inopponibilità alla società ricorrente dell'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, valendo detto regime solo nei riguardi dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e non nei riguardi dei soci lavoratori della cooperativa.
Da ultimo ha eccepito che l non aveva assolto all'onere della prova in ordine alla Pt_1 sussistenza e all'ammontare del credito, a fronte della genericità ed indeterminatezza del verbale ispettivo.
Ciò premesso la ha chiesto al giudice: di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 633 c.p.c.; di accertare e dichiarare la decadenza ex art. 29, comma 2, del D, lgs. 276/2003; di accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, della L. 335/1995; di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dall' . Per ciascuna delle conclusioni Pt_1
assunte ha chiesto al giudice di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere le pretese dell' . Da ultimo ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare nullo, Pt_1
invalido e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. e di disporne la revoca. Ha inoltre avanzato, in via subordinata,
2 ulteriori conclusioni dirette a ottenere la reiezione delle pretese azionate dall' e Pt_1
alla declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo la reiezione Pt_1
del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, con sentenza in data 17 aprile 2024
(n.1026/2024), in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto n, 1564/2023 del Tribunale di Torino, notificato alla società ricorrente il 5.12.2023; ha condannato l al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 4.250,00, oltre al 15% per spese Pt_1
forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato.
Avverso la sentenza l ha interposto appello, al quale ha resistito la Pt_1 [...]
Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha preliminarmente vagliato e respinto le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società in base agli argomenti Controparte_1
di seguito sintetizzati.
Ha ritenuto proponibile in via monitoria la pretesa azionata dall' CP_2 all'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali- in forza dell'allegazione dei verbali di accertamento ispettivo, dovendo gli stessi essere qualificati alla stregua di prove scritte idonee, ex art. 633 c.p.c., ai fini dell'emissione dell'ingiunzione.
Ha osservato che il ricorso al procedimento monitorio, ai fini del recupero contributivo, costituisca solo degli strumenti che l ha facoltà di utilizzare, in via alternativa, Pt_1 ben potendo l'Ente previdenziale agire, anche dopo il D.L. 78/2010, nelle forme ordinarie, così come anche più volte affermato in sede di legittimità.
Il non utilizzo, da parte dell' , di uno dei meccanismi legali di riscossione del credito Pt_1 contributivo non vale a configurare la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria del credito medesimo.
In ordine all'eccepita decadenza, ha osservato che il termine biennale indicato dall'art. 29, comma 2, del D. lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetta alla sola prescrizione (Cass. 23788/21; Id. 37985/21).
3 Ha rigettato l'eccezione di nullità del p.v. di accertamento per responsabilità solidale sollevata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 183/2010 perché il presente giudizio concerne solo la cognizione in merito alla sussistenza del credito contributivo azionato in via monitoria e non costituisce impugnativa di atto amministrativo. Il giudice è solo chiamato ad accertare la sussistenza o meno degli obblighi contributivi omessi oggetto della pretesa dell' . Pt_1
Nel merito, ha rilevato che, a prescindere dalla valutazione dell'eccepita prescrizione del diritto dell' a far valere il proprio credito, la domanda azionata in via monitoria Pt_1
non potesse essere accolta e ciò con assorbimento di ogni altra eccezione proposta.
Ha osservato che, in base ai documenti prodotti, risultava chiaro che l aveva Pt_1
agito basandosi sugli esiti del p.v. di accertamento per responsabilità solidale VG00 n.
22011/S2 del 10.5.2013 (doc. 3 opponente) e su quelli del p.v. unico di accertamento e notifica VG 22011 del 25.3.2013 (doc. 1 monit.).
Dal primo dei verbali suddetti era emerso che la aveva Controparte_1 affidato alla , con sede in S. Gillio (TO) lo svolgimento dei servizi Parte_2 infermieristici e ausiliari e che i soci-lavoratori occupati nell'appalto erano tutti infermieri professionali e OSS;
-che la maggioranza di detti soci-lavoratori riceveva una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali di cui al CCNL delle cooperative sociali;
- che, in luogo della maggiorazione dovuta per lavoro straordinario, notturno, festivo, detti soci percepivano rimborso chilometrico per trasferta Italia;
-che di tale rimborso non erano versate le ritenute fiscali, né i contributi previdenziali;
-che i suddetti soci lavoratori risiedevano nella struttura ove operavano, oppure nel luogo ove era ubicata la struttura e che, pertanto, i rimborsi chilometrici da loro percepiti corrispondevano alle differenze tra la retribuzione erogata e quella prevista dal CCNL e alle ore di lavoro straordinario, notturno, festivo;
-che il p.v. di accertamento della responsabilità solidale contiene una tabella riepilogativa degli importi imponibili retributivi omessi e delle sanzioni, pari alla somma di € 81.763,61 (di cui € 71.995,61 a titolo di contributi ed €
9.808,00 a titolo di somme aggiuntive); nella tabella sono anche presenti, per ciascuno degli anni considerati (dal 2009 al 2012) i lavoratori in questione, indicati nell'elenco di quelli che avrebbero operato per . Controparte_1
Il Tribunale, a fronte delle esposte premesse, ha applicato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21898/2010 e altre), per la quale, versandosi in ambito di eccezione diretta a ridurre l'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intende fruire del beneficio provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero
4 (o alla detrazione) di volta in volta invocata. Quindi grava in capo al datore di lavoro che intenda accedere ai benefici contributivi per le trasferte o il rimborso delle spese di viaggio allegare e provare la causa dell'esonero (Cass. 18160/18; Id. 16579/18; Id.
16639/14; Id. 2419/12).
Ha rilevato, tuttavia, come detto onere assertivo e probatorio gravante sul datore di lavoro non possa sorgere se l'ente previdenziale non abbia previamente provveduto a individuare in modo specifico la pretesa contributiva (cfr. Corte App. Torino 164/2022).
In sintesi, il Tribunale afferma che l deve allegare in modo puntuale che un Pt_1
determinato lavoratore, in un determinato mese, abbia ricevuto una determinata somma di denaro a titolo di rimborso spese o di indennità di trasferta in assenza dei presupposti.
Il Tribunale ha ritenuto che l abbia omesso di individuare l'oggetto della pretesa Pt_1
contributiva, limitandosi a riportare le generiche contestazioni contenute nel p.v. di accertamento e ad allegare circostanze di fatto del tutto generiche;
ha conseguentemente ritenuto l'inammissibilità dei capi di prova indicati nella memoria dell' , perché generici e, in parte, valutativi. Pt_1
Ha escluso, infine, che indicazioni più specifiche possano essere ricavate dal p.v. unico di accertamento e notificazione VG n. 22022 del 25.3.2013, redatto in via conclusiva degli accertamenti ispettivi iniziati il 5.12.2012 nei riguardi della Parte_2
.
[...]
Ha richiamato e riportato integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., altra sentenza dello stesso Tribunale di Torino (n. 301 del 2023), passata in giudicato, avente ad oggetto un verbale di accertamento per responsabilità solidale nei riguardi di un diverso committente anche se basato sugli stessi accertamenti svolti nei riguardi della . Parte_2
Ha conclusivamente affermato che l'allegazione generica e riassuntiva dell'importo dei contributi richiesti (alla società per il periodo 1.1.2019- Controparte_1
30.11.2012, con riferimento ai lavoratori ivi indicati ma senza indicazione dei titoli della pretesa, assume portata ostativa ai fini della disamina, da parte del giudice, dei singoli addebiti e non consente di esperire attività istruttoria atta a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Di qui l'infondatezza della pretesa e la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. I motivi di doglianza.
5 L' ha proposto appello avverso la sentenza di cui sopra censurandola sotto tre Pt_1
profili.
Con il primo, l lamenta che il primo giudice è incorso in errore nel Controparte_3 valutare i mezzi istruttori offerti in produzione dall'appellante; il materiale offerto in produzione sarebbe stato utilizzato eseguendo una ricostruzione del tutto parziale: il p.v. 10.5.2013 -diversamente da quanto apprezzato dal giudice- contiene l'identificazione dei lavoratori che hanno fruito illegittimamente del rimborso chilometrico (si vedano le tabelle con i nominativi e gli importi relativi ai contributi omessi, indicati mese per mese e su base annua, nonché, a pagina 4, la determinazione delle somme mediante l'esecuzione dell'operazione di applicazione dell'aliquota del 36%).
Con il secondo motivo l lamenta che il giudice abbia omesso di eseguire la Pt_1
lettura, in combinato disposto dei p.v. 31.7.2012 (per il periodo 1.1.2011-28.2.2012 sui rimborsi chilometrici e per il lavoro non regolarizzato) e 25.3.2013 (per il periodo
1.1.2008-30.11.2012).
L'istituto lamenta inoltre che, per la parte indagata nel p.v. 25.3.2013, il Tribunale non abbia considerato la pronuncia della Cassazione n. 37951 del 2021 che aveva avallato quanto accertato con il suddetto processo verbale e che non abbia tenuto in conto la conferma da parte della Cassazione della sentenza n. 865/2014, emessa dal Tribunale di Torino, concernente proprio l'addebito emerso dall'accertamento ispettivo del
31.7.2012.
Con il terzo motivo, l intende avvalersi del giudicato riflesso relativo Pt_1 all'accertamento definitivo dei fatti, affermandone la sussistenza qualora, come nella specie, l'accertamento contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento e il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto per il quale è intervenuto il giudicato.
Ad avviso dell' , la società opponente avrebbe sostanzialmente contestato le Pt_1
determinazioni assunte dai giudici con le citate pronunce, limitandosi a ritenere che l'ente, nella determinazione degli importi addossati al responsabile solidale e riportati nel suddetto p.v. del 9.5.2013, non avesse utilizzato criteri esaustivi e corretti nell'assolvimento dell'onere probatorio di cui era gravato, senza invece eccepire alcunché sulle circostanze soggettive sostenibili in sede di giudizio di opposizione
(contestando che i lavoratori indicati in quel verbale avessero svolto attività presso quella struttura).
6 3. Disamina dei motivi.
I tre motivi dedotti dall' , siccome logicamente connessi, possono essere Pt_1
esaminati in via congiunta.
In relazione alla portata pregiudiziale della questione, deve essere esaminato previamente il terzo motivo – quello cioè della dedotta efficacia riflessa del giudicato della sentenza di legittimità indicata dall' , nella decisione della causa tra l'Istituto Pt_1
Pa revidenza e la . Parte_2
Come è noto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale
«Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento1».
Si deve notare come costituisca orientamento prevalente del Supremo Collegio il principio secondo cui il giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio (cfr., in tal senso, già Cass. n. 1237 del 1963; tra le più recenti, nello stesso senso, Cass. nn.
5377 e 29301 del 2023).
Il Supremo Collegio2 ha precisato che «la suddetta relazione di dipendenza o subordinazione dovrebbe essere intesa in senso strettamente giuridico, ossia in presenza di una fattispecie costitutiva di un diritto che includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che è stata oggetto di un precedente giudizio inter alios passato in giudicato (cfr. Cass. nn. 15599 del 2019 e 29301 del 2023, entrambe sulla scorta di un'affermazione contenute in parte motiva di Cass. SU, n. 6523 del 2008), ditalché, in difetto di una siffatta relazione, il terzo non solo non potrebbe essere pregiudicato dal
7 giudicato inter alios, ma nemmeno potrebbe porlo a fondamento di una sua propria pretesa
(cfr., tra le tante, Cass. 24558 del 2015)».
Che il giudicato riflesso non possa riverberare in senso negativo sul terzo è stato, del pari affermato dalla Cassazione con la sentenza in esame, nei seguenti passaggi motivazionali: «È nondimeno vero che talune pronunce di questa Corte non hanno mancato di affermare che l'autonomia dei rapporti non impedirebbe al terzo estraneo di invocare il giudicato formatosi inter alios allorché possa derivarne un beneficio a suo favore (così già Cass. n. 11213 del 2007 e, più di recente, Cass. nn. 18325 del 2019,
12969 del 2022, nell'ambito di riconsiderazione critica della teoria dell'efficacia riflessa del giudicato ispirata da un obiter dictum di Cass. S.U. n. 24707 del 2015): fermo restando che, in questo caso, il giudicato non opererebbe ipso iure, ma richiederebbe che il terzo manifesti l'intenzione di far proprio l'accertamento precorso inter alios (ciò che peraltro ben potrebbe ravvisarsi nell'averne eccepito la sussistenza: così da ult. Cass. n. 2462 del
2024, in motivazione), soccorrerebbe al riguardo la valenza di principio generale dell'art.
1306 c.c., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis, per modo che la sentenza, pur non avendo di norma effetto contro terzi che sono rimasti estranei al processo, ben potrebbe essere opposta da costoro a chi ne è stato parte, se ad essi favorevole. Tale ultimo orientamento, peraltro, è stato fatto implicitamente proprio da una pronuncia di questa Sezione Lavoro, in cui si è ammesso che l , pur Pt_1
non essendo stato parte della controversia con cui un lavoratore aveva chiesto nei confronti del datore di lavoro di dichiararsi l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, potesse nondimeno avvalersi del giudicato che aveva accertato tale illegittimità per richiedere al datore di lavoro i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente spettanti ai lavoratori (Cass. n. 2137 del 2014): si tratta, infatti, di una conclusione che, benché prima facie in contrasto con la riconosciuta autonomia del rapporto contributivo (e del rapporto previdenziale) rispetto al rapporto di lavoro, che di norma esclude qualunque efficacia riflessa nei riguardi degli enti previdenziali di un giudicato intervenuto tra datore di lavoro
e lavoratore (si vedano, ad es., Cass. nn. 9239 del 1987, 11622 del 1995, 4142 del 2001
e innumerevoli successive conformi), risulta pienamente coerente sia con il principio dell'efficacia soggettiva secundum eventum litis, che informa la disciplina dell'art. 1306, comma 2°, c.c., sia con la ratio dell'art. 2909 c.c., che è quella di tutelare il terzo estraneo al processo dagli effetti pregiudizievoli del giudicato e non certo chi è stato parte del giudizio nel quale il giudicato è intervenuto. A tale orientamento, senz'altro da preferirsi in ragione delle motivazioni di ordine costituzionale e squisitamente processuale evidenziate
8 da Cass. nn. 18325 del 2019 e 12969 del 2022, cit., intende il Collegio assicurare continuità (…)».
Di conseguenza, proprio in ragione del fatto che il creditore può utilmente agire nei riguardi di uno solo dei coobbligati per ottenerne la condanna alla prestazione dovuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2306 cod. civ., non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non può avere effetto nei riguardi dei debitori altri (cioè dei terzi, qual è la nel caso Controparte_1
in esame) che non hanno preso parte al giudizio3.
I rilievi svolti sul piano giuridico possono già essere ritenuti sufficienti a qualificare l'infondatezza del motivo.
In ogni caso, a corroborare tale conclusione, giova il rilievo di irrilevanza del giudicato sui fatti prodromici alla causa già esplicitato da altra sentenza di merito, a sua volta passata in giudicato, intervenuta sul punto (cfr. Trib. Torino, sent. 1836/2024, doc.3, prod. società appellata).
Con tale sentenza il Tribunale ha accertato in fatto l'insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa dell' . Pt_1
In tal caso, trattandosi di sentenza favorevole, la società appellata può invocarne l'efficacia di giudicato riflesso, in quanto a sé favorevole.
In detta pronuncia il Tribunale ha evidenziato che il p.v. di accertamento n. 21025 del
31.7.2012, notificato alla – verbale – che ha dato origine alla Parte_2 pretesa dell'Istituto di previdenza in quel procedimento era diverso (per periodo di accertamento e contenuto delle contestazioni riguardanti anche le prestazioni di lavoro in nero) e anteriore rispetto al verbale di accertamento notificato alla Parte_2
, sul quale è stato radicato il presente procedimento.
[...]
In quella pronuncia, relativa a un caso sovrapponibile a quello in esame concernente identico verbale di accertamento e relativo verbale di accertamento per responsabilità solidale nei riguardi di altra struttura assoggettata a quell'accertamento (cfr.
[...]
, il giudice ha rilevato che: «Gli addebiti nei confronti di Controparte_4 [...]
relativi ai dipendenti della appaltatrice sono conseguenza Controparte_4 CP_5 dell'accertamento ispettivo ivi effettuato … , dell'analisi della documentazione prodotta, delle dichiarazioni raccolte e dei conseguenti rilievi contenuti nel verbale di contestazione alla cooperativa n. 22.011 del 25.3.2013; nonostante nei due verbali di Pt_2
9 accertamento n. 21025 del 31.7.2012 e n. 22.01 del 25.3.3013 alla società cooperativa
sia stata contestata l'erogazione ai soci lavoratori, addetti ai servizi infermieristici Pt_2
e ausiliari presso alcune case di riposo e di cura, private e non, tra cui la Controparte_4
di somme a titolo di rimborso chilometrico e/o di trasferta in realtà volte a integrare la retribuzione prevista dal CCNL e la retribuzione maggiorata con le percentuali per le prestazioni rese per lavoro notturno/festivo/straordinario, solo nel verbale del 25.3.2013 è stato effettuato il recupero contributivo per i lavoratori che hanno operato presso la casa di cura dall'1.1.2009 al 31.12.2012; Controparte_4 ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di giudicato fatta valere dall'ente previdenziale convenuto, secondo cui le sentenze n. 865/14 del Tribunale di Torino, n. 261/15 della
Corte di Appello di Torino e n. 37951/21 della Corte di Cassazione, ne giudizio di opposizione all'avviso di addebito n. 41020120009430582000 avente ad oggetto l'importo di € 802.125,14, addebitato alla società cooperativa appaltatrice con il verbale di accertamento n. 21025 del 3.7.12, avrebbero definitivamente confermato anche i fatti accertati con verbale di accertamento n. 22.01 del 25.3.2013 e il relativo verbale di accertamento per responsabilità solidale del 10.5.2013, ovverosia gli importi erogati a titolo di rimborso chilometrico/trasferta ai dipendenti della società ncora Parte_2
operanti, in qualità di infermieri e di OSS, presso la casa di cura della società opponente, corrisponderebbero alla differenza tra la paga erogata e quella prevista dal CCNL nonché al compenso per ore di lavoro straordinario/notturno/festivo; il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall , non consente di ritenere definitivamente accertati i fatti posti a base Pt_1 della pretesa contributiva (…)».
Nel merito, gli altri motivi di doglianza sollevati non sono fondati e devono essere disattesi.
Giova premettere che la pretesa contributiva è stata azionata in via monitoria dall' Pt_1
nei riguardi del committente, nella veste di responsabile solidale ex art. 29, comma 2,
D. lgs. 276/2003.
Così come rilevato dal Tribunale - trattandosi di un'azione esperita nei riguardi di un soggetto totalmente estraneo al rapporto intercorso tra la Parte_2
(società appaltatrice) e i soci lavoratori dipendenti -, l avrebbe dovuto Pt_1 previamente assolvere l'onere probatorio di cui è gravato, per far valere in giudizio la pretesa relativa al credito contributivo vantato.
In termini più chiari, l avrebbe dovuto preliminarmente allegare e provare in Pt_1
giudizio che il credito contributivo azionato in via monitoria sussisteva nella misura
10 indicata in ricorso;
-che detto credito era sorto in base all'attività svolta da ciascun lavoratore per la prestazione di servizio resa nell'ambito del solo appalto intercorso tra il suo datore di lavoro e la società , ossia per l'appalto per lo Controparte_1
svolgimento dei servizi infermieristici e ausiliari presso la sede operativa di San Gillio.
Diversamente da quanto opinato dall'Istituto, la documentazione offerta in produzione per adempiere l'onere probatorio, concerne una serie di crediti che, pur inerendo ai rapporti di lavoro tra i soci e la , ma che riguardano appalti Parte_2
diversi.
Dal verbale di accertamento di responsabilità solidale emerge quanto segue.
La società opponente affidò alla ncora i servizi infermieristici e ausiliari Parte_2 presso la sua sede operativa in San Gillio, al civico 1 di Via Balbo;
nell'ambito di tale appalto i lavoratori oggetto dell'accertamento avevano operato in qualità di infermieri, infermieri professionali e operatori soci sanitari (OSS); nel LUL della società appaltatrice e nelle buste paga si poteva apprezzare l'erogazione di “una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali di cui al CCNL delle cooperative sociali”; in luogo della maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario/notturno/festivo dal contratto collettivo, i soci lavoratori percepivano un rimborso chilometrico e/o la trasferta Italia, non soggettivi a ritenute fiscali, né agli obblighi previdenziali.
Secondo le indicazioni degli ispettori, il suddetto rimborso chilometrico corrisponderebbe alla retribuzione netta concordata per le ore di lavoro svolte e sarebbe stato corrisposto anche ai lavoratori privi di automobile o residenti nella struttura ove operavano, ovvero nella stessa località di ubicazione della struttura o in zone limitrofe alla struttura medesima;
per contro, tali voci retributive non sarebbero state erogate a lavoratori che si recavano al lavoro con il proprio mezzo in strutture lontane dalla loro abitazione o che utilizzavano il loro mezzo per accompagnare i pazienti alle visite presso ospedali o centri medici. I soci lavoratori, nonostante i rari spostamenti da una casa di riposo all'altra, percepivano sempre la retribuzione concordata, comprensiva di rimborso chilometrico/trasferta Italia, oltre a una maggiorazione di euro 0,50 per le ore di lavoro festivo/notturno; i rimborsi chilometrici non erano riscontrati e variavano da lavoratore a lavoratore.
I verbalizzanti, ritenendo accertata l'equivalenza degli importi corrisposti a titolo di rimborso chilometrico/trasferta Italia alla differenza tra la paga erogata e quella prevista dal CCNL, nonché alle ore di lavoro straordinario/notturno/festivo, avevano quindi assoggettato a contribuzione previdenziale, mese per mese, dette somme.
11 Il verbale di accertamento per responsabilità solidale notificato alla
[...] contiene una tabella che indica i nominativi dei soci lavoratori e Controparte_1
gli imponibili omessi nel periodo compreso tra il gennaio 2009 e il novembre 2012 e una tabella riepilogativa, alla quale, a fianco dell'imponibile annuo, sono riportati i contributi omessi e le relative sanzioni per un totale di euro 81.763,61 (arr. euro
81764,00), di cui euro 71.995,61 ed euro 9.808,00 per sanzioni.
Come rilevato dal Tribunale, riportandone i principi, in presenza di norme che prevedono l'esonero totale o parziale del datore di lavoro dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente a indennità di trasferta e rimborsi spese,
l'azione del contribuente “si fonda sul contrapporre al diritto dell di pretendere i Pt_1
contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo” e, pertanto, deve essere applicato il principio generale secondo cui “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata”(cfr. Cass. 5173/2006; Id. 16351/2007, Id. 499/2009; Id. 21898/2010).
Anche più di recente il Supremo Collegio ha ribadito il principio per il quale “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (cfr. Cass. 10.7.2018, n. 18160; Id.
19.8.2024, n. 22923).
Richiamando l'orientamento espresso da questa Corte territoriale con la sentenza n.
164/2022, detto onere assertivo e probatorio a carico del datore di lavoro che rivendichi l'esonero dal versamento dei contributi sulle somme erogate ai dipendenti non può sorgere se, prima, l non provvede a individuare in modo specifico la sua pretesa Pt_1 contributiva. Si richiede, quindi, che l alleghi in modo puntuale che a un Pt_1
determinato lavoratore, in un determinato mese, sia stata erogata una determinata somma a titolo di rimborso spese o a titolo di indennità di trasferta senza che ne sussistessero i presupposti, in quanto solo in tal caso il datore di lavoro, ovvero (come nella specie) l'obbligato in solido avrà l'onere di dimostrare l'effettuazione della trasferta o del viaggio con mezzo proprio da parte del singolo lavoratore, in ciascuno
12 dei periodi suddetti, fornendo la documentazione relativa alla destinazione, ai chilometri percorsi, al mezzo utilizzato per soddisfare quelle finalità.
Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, ha correttamente Pt_1 rilevato l'omissione, da parte dell'Istituto, dell'oggetto della propria pretesa contributiva azionata in via monitoria, essendosi limitato a riportare le contestazioni contenute nel p.v. di accertamento e ad allegare circostanze di fatto tutte connotate da evidente genericità; infatti, l'articolato probatorio è strutturato come segue: capo 1: “La cooperativa ha provveduto all'invio dei lavoratori indicati nei verbali di accertamento presso le varie strutture residenziali”; capo 2: “I lavoratori in questione hanno svolto le medesime mansioni del personale assunto direttamente dalle varie strutture ed hanno operato indistintamente nei vari reparti, unitamente ai dipendenti o di sostituzione di questi”; capo 3: “Gli straordinari e il lavoro supplementare svolto dai dipendenti della cooperativa veniva retribuito con somme di denaro imputate alle voci trasferta Italia o rimborso km”; capo 4 “In realtà i lavoratori della cooperativa hanno sempre svolto il proprio lavoro presso i reparti delle strutture loro assegnate come sedi lavorative nel contratto senza che sia dunque giustificabile l'erogazione di somme a titolo di trasferte e/o rimborsi chilometrici”; capo 5 “non sono state rinvenute dagli ispettori pezze giustificative di alcun genere”.
Alla luce di detti elementi non può sostenersi che l abbia offerto attendibili e Pt_1
verificabili principi di prova in ordine al fatto che il debito contributivo azionato in via monitoria derivasse da lavorazioni riferibili all'appalto in esame;
né può ritenersi che abbia prodotto idonea documentazione atta a consentire verifiche sulla correttezza dei calcoli eseguiti per la determinazione delle somme relative al debito di cui si tratta.
Giova ricordare che la presente controversia si inserisce in un gruppo di cause originate (per effetto dell'opposizione ai verbali di accertamento di responsabilità solidale) dal verbale ispettivo n. 22011 del 25.3.2013 posto alla base della richiesta dell'ingiunzione.
Le cause in questione, come la presente, sono state decise nel senso di ritenere inammissibili le istanze di prova per testi, in relazione al fatto che i capi di prova dedotti erano generici (non essendo indicati in essi i singoli lavoratori interessati, né i periodi di lavoro, né i termini utili a individuare gli importi attribuiti a titolo di trasferta e/o rimborsi chilometrici per ognuno dei lavoratori.
Generici e valutativi sono indubbiamente i capi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolato di prova proposto dall' in primo grado, non essendo nel primo individuati i lavoratori e le Pt_1
13 strutture residenziali di assegnazione e invio, né essendo gli altri conducenti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio specifico richiesto in questo giudizio
Il capo 3, ad es., è circoscritto all'indicazione dell'espletamento di lavoro straordinario e supplementare e allo svolgimento dello stesso da parte dei dipendenti della
Cooperativa, ma non ne specifica i tempi e i modi di svolgimento ed esso si chiude con l'indicazione della retribuzione di tali prestazioni con somme imputate alle voci
“trasferta Italia” o “rimborso chilometrico”, senza precisare a quale delle due debba farsi riferimento per ciascun socio-lavoratore.
Il primo giudice ha osservato che i capi di prova da 7 a 13 sono null'altro che la copia delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 865/2014, conclusioni che, quindi, non possono costituire circostanze demandabili a prova per testi, il capo 13 bis riguarda il deposito delle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate agli ispettori, anch'esse non demandabili a prove orali.
Anche la reiezione dell'istanza dell'istituto, in ordine agli ulteriori capi di prova [a) 14 e b)15] risulta pienamente giustificata dal primo giudice, il quale ha come essi corrispondano alla riproposizione delle conclusioni degli ispettori, prive dell'indicazione dei contributi evasi per ogni singolo lavoratore e della specificazione del titolo delle contribuzioni pretese – ossia se si tratti di contributi dovuti sulle maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario, o per la mancata applicazione del minimale contributivo, ovvero per altro diverso titolo .
Da ultimo ha ritenuto inammissibile il capo 16, perché valutativo.
Nel ricorso in appello l ha in parte riprodotto (rif. ai capi 1-6) l'articolato Pt_1
probatorio della comparsa di primo grado e in parte indicato altri capi di prova (fino al n. 10), senza, tuttavia, scalfire gli argomenti addotti dal primo Giudice a giustificazione della reiezione delle istanze istruttorie.
A tutto quanto esposto, devono aggiungersi gli ulteriori rilievi svolti nell'impugnata sentenza, per i quali nessuna indicazione specifica era emersa dal verbale di accertamento della responsabilità solidale dal quale non risultano esplicitati i titoli della contribuzione richiesta, né l'imputazione degli importi percepiti dai lavoratori alle voci rimborso chilometrico o indennità di trasferta.
Tali carenze sono state evidenziate anche per quanto attiene al verbale unico di accertamento e notificazione VG00 n. 22011 del 25.3.2013.
In definitiva, in assenza dell'offerta e prova -da parte dell' di analitici elementi Pt_1 idonei ad assolvere l'onere della prova di cui l è gravato, deve ritenersi integrata Pt_1
14 una condizione ostativa diretta alla configurazione e determinazione del debito contributivo oggetto dell'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, azionata in via monitoria.
Pertanto, anche i motivi di doglianza sopra esaminati devono ritenersi infondati in base alle esposte argomentazioni, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza e, quindi, anche di quelle relative all'appello incidentale condizionato.
4. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' nella misura Pt_1
liquidata come da dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura e portata delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale;
Condanna l a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro Pt_1
8.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 23.4.2020, n. 8108. 2 Cfr. Cass. 20.1.2025, n. 1328. 3 Cfr. anche Cass. 17.11.2016, n. 23422.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI TORINO
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Dott.ssa Clotilde Fierro Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Consigliere Rel.
Dott.ssa Silvia Casarino Consigliere
S E N T E N Z A
Nella causa di lavoro iscritta al n. 440/2024 R.G.L. promossa da:
(c.f. ), con sede in Parte_1 P.IVA_1
Roma, in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Tommaso Parisi, giusta procura generale alle liti in data 22.3.2024 per atto del dott. notaio in Roma, con domicilio eletto in Torino Per_1 al civico 9 di Via Arcivescovado, presso la sede provinciale dell'ufficio distrettuale dell'Istituto
Appellante
CONTRO
(p. IVA e c.f. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Rolando, presso il cui studio, in Torino, al civico 18 di Via Duca degli Abruzzi, ha eletto domicilio come da procura in atti
Appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso depositato il 18.9.2024.
Per l'appellata: come da memoria depositata il 28.1.2025.
Fatti di causa
Con ricorso ritualmente depositato e notificato la ha Controparte_1 convenuto l avanti il Tribunale di Torino in funzione di giudice del lavoro per Pt_1
proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1564 del 20.22.2023 notificatole
1 il 5.12.2023, a mezzo del quale le era stato intimato il pagamento della somma di €
71.956,00, a titolo di responsabilità solidale ex art. 29, co. 2, del D. Lgs. 276/2003, per contributi previdenziali indicati come omessi dalla Società Cooperativa l'Ancora nel periodo 1.1.2009-30.11.2012.
A sostegno dell'opposizione la società opponente ha sollevato le eccezioni di:
-inammissibilità e/o nullità del ricorso per decreto ingiuntivo, sostenendo l'impossibilità, ai sensi del D. Lgs. 46/99, di azionare in via monitoria il recupero dei crediti previdenziali, tutelabili solamente mediante avviso di addebito;
-decadenza dalla responsabilità solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, a fronte della notifica del decreto ingiuntivo il 5.12.2023, oltre il termine biennale dalla cessazione dei contratti stipulati con la;
Parte_2
-prescrizione della pretesa contributiva, perché tra la notifica del p.v. di accertamento per responsabilità solidale del 10.5.2013 e la prima diffida ricevuta l'8.10.2019 erano decorsi più di cinque anni;
-inammissibilità dell'azione promossa dall' per violazione dei principi di buona Pt_1
fede e correttezza;
-omessa notifica alla società opponente del p.v. di accertamento indirizzato all'obbligato principale e quindi inutilizzabile per azionare la pretesa in via monitoria;
-nullità del p.v. di accertamento perché emesso in violazione dell'art. 33 L. 183/2010;
-inapplicabilità e inopponibilità alla società ricorrente dell'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, valendo detto regime solo nei riguardi dei lavoratori dipendenti dell'appaltatore e non nei riguardi dei soci lavoratori della cooperativa.
Da ultimo ha eccepito che l non aveva assolto all'onere della prova in ordine alla Pt_1 sussistenza e all'ammontare del credito, a fronte della genericità ed indeterminatezza del verbale ispettivo.
Ciò premesso la ha chiesto al giudice: di accertare e Controparte_1 dichiarare l'inammissibilità del ricorso ex art. 633 c.p.c.; di accertare e dichiarare la decadenza ex art. 29, comma 2, del D, lgs. 276/2003; di accertare e dichiarare la prescrizione del credito ex art. 3, comma 9, della L. 335/1995; di accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa dall' . Per ciascuna delle conclusioni Pt_1
assunte ha chiesto al giudice di revocare il decreto ingiuntivo opposto e di respingere le pretese dell' . Da ultimo ha concluso chiedendo di accertare e dichiarare nullo, Pt_1
invalido e privo di ogni effetto il decreto ingiuntivo opposto per carenza di prova scritta ex art. 633 c.p.c. e di disporne la revoca. Ha inoltre avanzato, in via subordinata,
2 ulteriori conclusioni dirette a ottenere la reiezione delle pretese azionate dall' e Pt_1
alla declaratoria di nullità, invalidità, inefficacia del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto con vittoria di spese di lite.
L' ha resistito contestando ogni deduzione avversaria e chiedendo la reiezione Pt_1
del ricorso, con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Fallito il tentativo di conciliazione, il Tribunale, con sentenza in data 17 aprile 2024
(n.1026/2024), in accoglimento dell'opposizione, ha revocato il decreto n, 1564/2023 del Tribunale di Torino, notificato alla società ricorrente il 5.12.2023; ha condannato l al rimborso delle spese di lite, liquidate in € 4.250,00, oltre al 15% per spese Pt_1
forfettarie, IVA, CPA e contributo unificato.
Avverso la sentenza l ha interposto appello, al quale ha resistito la Pt_1 [...]
Controparte_1
All'udienza del 9 aprile 2025 la causa è stata discussa oralmente e decisa come da dispositivo.
Ragioni della decisione
1. La sentenza impugnata.
Il Tribunale ha preliminarmente vagliato e respinto le eccezioni preliminari e pregiudiziali sollevate dalla società in base agli argomenti Controparte_1
di seguito sintetizzati.
Ha ritenuto proponibile in via monitoria la pretesa azionata dall' CP_2 all'omesso versamento di contributi previdenziali e assistenziali- in forza dell'allegazione dei verbali di accertamento ispettivo, dovendo gli stessi essere qualificati alla stregua di prove scritte idonee, ex art. 633 c.p.c., ai fini dell'emissione dell'ingiunzione.
Ha osservato che il ricorso al procedimento monitorio, ai fini del recupero contributivo, costituisca solo degli strumenti che l ha facoltà di utilizzare, in via alternativa, Pt_1 ben potendo l'Ente previdenziale agire, anche dopo il D.L. 78/2010, nelle forme ordinarie, così come anche più volte affermato in sede di legittimità.
Il non utilizzo, da parte dell' , di uno dei meccanismi legali di riscossione del credito Pt_1 contributivo non vale a configurare la decadenza dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria del credito medesimo.
In ordine all'eccepita decadenza, ha osservato che il termine biennale indicato dall'art. 29, comma 2, del D. lgs. 276/2003 non è applicabile all'azione promossa dagli enti previdenziali, soggetta alla sola prescrizione (Cass. 23788/21; Id. 37985/21).
3 Ha rigettato l'eccezione di nullità del p.v. di accertamento per responsabilità solidale sollevata ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 183/2010 perché il presente giudizio concerne solo la cognizione in merito alla sussistenza del credito contributivo azionato in via monitoria e non costituisce impugnativa di atto amministrativo. Il giudice è solo chiamato ad accertare la sussistenza o meno degli obblighi contributivi omessi oggetto della pretesa dell' . Pt_1
Nel merito, ha rilevato che, a prescindere dalla valutazione dell'eccepita prescrizione del diritto dell' a far valere il proprio credito, la domanda azionata in via monitoria Pt_1
non potesse essere accolta e ciò con assorbimento di ogni altra eccezione proposta.
Ha osservato che, in base ai documenti prodotti, risultava chiaro che l aveva Pt_1
agito basandosi sugli esiti del p.v. di accertamento per responsabilità solidale VG00 n.
22011/S2 del 10.5.2013 (doc. 3 opponente) e su quelli del p.v. unico di accertamento e notifica VG 22011 del 25.3.2013 (doc. 1 monit.).
Dal primo dei verbali suddetti era emerso che la aveva Controparte_1 affidato alla , con sede in S. Gillio (TO) lo svolgimento dei servizi Parte_2 infermieristici e ausiliari e che i soci-lavoratori occupati nell'appalto erano tutti infermieri professionali e OSS;
-che la maggioranza di detti soci-lavoratori riceveva una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali di cui al CCNL delle cooperative sociali;
- che, in luogo della maggiorazione dovuta per lavoro straordinario, notturno, festivo, detti soci percepivano rimborso chilometrico per trasferta Italia;
-che di tale rimborso non erano versate le ritenute fiscali, né i contributi previdenziali;
-che i suddetti soci lavoratori risiedevano nella struttura ove operavano, oppure nel luogo ove era ubicata la struttura e che, pertanto, i rimborsi chilometrici da loro percepiti corrispondevano alle differenze tra la retribuzione erogata e quella prevista dal CCNL e alle ore di lavoro straordinario, notturno, festivo;
-che il p.v. di accertamento della responsabilità solidale contiene una tabella riepilogativa degli importi imponibili retributivi omessi e delle sanzioni, pari alla somma di € 81.763,61 (di cui € 71.995,61 a titolo di contributi ed €
9.808,00 a titolo di somme aggiuntive); nella tabella sono anche presenti, per ciascuno degli anni considerati (dal 2009 al 2012) i lavoratori in questione, indicati nell'elenco di quelli che avrebbero operato per . Controparte_1
Il Tribunale, a fronte delle esposte premesse, ha applicato la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 21898/2010 e altre), per la quale, versandosi in ambito di eccezione diretta a ridurre l'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intende fruire del beneficio provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero
4 (o alla detrazione) di volta in volta invocata. Quindi grava in capo al datore di lavoro che intenda accedere ai benefici contributivi per le trasferte o il rimborso delle spese di viaggio allegare e provare la causa dell'esonero (Cass. 18160/18; Id. 16579/18; Id.
16639/14; Id. 2419/12).
Ha rilevato, tuttavia, come detto onere assertivo e probatorio gravante sul datore di lavoro non possa sorgere se l'ente previdenziale non abbia previamente provveduto a individuare in modo specifico la pretesa contributiva (cfr. Corte App. Torino 164/2022).
In sintesi, il Tribunale afferma che l deve allegare in modo puntuale che un Pt_1
determinato lavoratore, in un determinato mese, abbia ricevuto una determinata somma di denaro a titolo di rimborso spese o di indennità di trasferta in assenza dei presupposti.
Il Tribunale ha ritenuto che l abbia omesso di individuare l'oggetto della pretesa Pt_1
contributiva, limitandosi a riportare le generiche contestazioni contenute nel p.v. di accertamento e ad allegare circostanze di fatto del tutto generiche;
ha conseguentemente ritenuto l'inammissibilità dei capi di prova indicati nella memoria dell' , perché generici e, in parte, valutativi. Pt_1
Ha escluso, infine, che indicazioni più specifiche possano essere ricavate dal p.v. unico di accertamento e notificazione VG n. 22022 del 25.3.2013, redatto in via conclusiva degli accertamenti ispettivi iniziati il 5.12.2012 nei riguardi della Parte_2
.
[...]
Ha richiamato e riportato integralmente, ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c., altra sentenza dello stesso Tribunale di Torino (n. 301 del 2023), passata in giudicato, avente ad oggetto un verbale di accertamento per responsabilità solidale nei riguardi di un diverso committente anche se basato sugli stessi accertamenti svolti nei riguardi della . Parte_2
Ha conclusivamente affermato che l'allegazione generica e riassuntiva dell'importo dei contributi richiesti (alla società per il periodo 1.1.2019- Controparte_1
30.11.2012, con riferimento ai lavoratori ivi indicati ma senza indicazione dei titoli della pretesa, assume portata ostativa ai fini della disamina, da parte del giudice, dei singoli addebiti e non consente di esperire attività istruttoria atta a provare i fatti costitutivi dell'obbligo contributivo.
Di qui l'infondatezza della pretesa e la pronuncia di revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. I motivi di doglianza.
5 L' ha proposto appello avverso la sentenza di cui sopra censurandola sotto tre Pt_1
profili.
Con il primo, l lamenta che il primo giudice è incorso in errore nel Controparte_3 valutare i mezzi istruttori offerti in produzione dall'appellante; il materiale offerto in produzione sarebbe stato utilizzato eseguendo una ricostruzione del tutto parziale: il p.v. 10.5.2013 -diversamente da quanto apprezzato dal giudice- contiene l'identificazione dei lavoratori che hanno fruito illegittimamente del rimborso chilometrico (si vedano le tabelle con i nominativi e gli importi relativi ai contributi omessi, indicati mese per mese e su base annua, nonché, a pagina 4, la determinazione delle somme mediante l'esecuzione dell'operazione di applicazione dell'aliquota del 36%).
Con il secondo motivo l lamenta che il giudice abbia omesso di eseguire la Pt_1
lettura, in combinato disposto dei p.v. 31.7.2012 (per il periodo 1.1.2011-28.2.2012 sui rimborsi chilometrici e per il lavoro non regolarizzato) e 25.3.2013 (per il periodo
1.1.2008-30.11.2012).
L'istituto lamenta inoltre che, per la parte indagata nel p.v. 25.3.2013, il Tribunale non abbia considerato la pronuncia della Cassazione n. 37951 del 2021 che aveva avallato quanto accertato con il suddetto processo verbale e che non abbia tenuto in conto la conferma da parte della Cassazione della sentenza n. 865/2014, emessa dal Tribunale di Torino, concernente proprio l'addebito emerso dall'accertamento ispettivo del
31.7.2012.
Con il terzo motivo, l intende avvalersi del giudicato riflesso relativo Pt_1 all'accertamento definitivo dei fatti, affermandone la sussistenza qualora, come nella specie, l'accertamento contenga l'affermazione di una verità che non ammetta la possibilità di un diverso accertamento e il terzo non vanti un proprio diritto autonomo rispetto al rapporto per il quale è intervenuto il giudicato.
Ad avviso dell' , la società opponente avrebbe sostanzialmente contestato le Pt_1
determinazioni assunte dai giudici con le citate pronunce, limitandosi a ritenere che l'ente, nella determinazione degli importi addossati al responsabile solidale e riportati nel suddetto p.v. del 9.5.2013, non avesse utilizzato criteri esaustivi e corretti nell'assolvimento dell'onere probatorio di cui era gravato, senza invece eccepire alcunché sulle circostanze soggettive sostenibili in sede di giudizio di opposizione
(contestando che i lavoratori indicati in quel verbale avessero svolto attività presso quella struttura).
6 3. Disamina dei motivi.
I tre motivi dedotti dall' , siccome logicamente connessi, possono essere Pt_1
esaminati in via congiunta.
In relazione alla portata pregiudiziale della questione, deve essere esaminato previamente il terzo motivo – quello cioè della dedotta efficacia riflessa del giudicato della sentenza di legittimità indicata dall' , nella decisione della causa tra l'Istituto Pt_1
Pa revidenza e la . Parte_2
Come è noto, la Corte di Cassazione ha affermato il principio per il quale
«Il giudicato formatosi in un determinato giudizio può spiegare "efficacia riflessa" nei confronti di soggetti rimasti estranei al rapporto processuale a condizione che: a) i terzi non siano titolari di un diritto autonomo, scaturente da un distinto rapporto giuridico o costituito su un rapporto diverso da quello dedotto nel primo giudizio;
b) i terzi non possano risentire un "pregiudizio giuridico" dalla precedente decisione;
c) l'efficacia riflessa riguardi soltanto l'affermazione di una situazione giuridica che non ammette la possibilità di un diverso accertamento1».
Si deve notare come costituisca orientamento prevalente del Supremo Collegio il principio secondo cui il giudicato, oltre ad avere un'efficacia diretta tra le parti, ne possiede una riflessa, nel senso che la sentenza, come affermazione oggettiva di verità che non ammette un diverso accertamento, può produrre conseguenze giuridiche nei confronti di terzi rimasti estranei al processo allorché questi ultimi siano titolari di una situazione giuridica dipendente o subordinata a quella che ha formato oggetto dell'accertamento giudiziale e il terzo non vanti un diritto autonomo rispetto a quello su cui il giudicato è intervenuto e non possa quindi risentirne pregiudizio (cfr., in tal senso, già Cass. n. 1237 del 1963; tra le più recenti, nello stesso senso, Cass. nn.
5377 e 29301 del 2023).
Il Supremo Collegio2 ha precisato che «la suddetta relazione di dipendenza o subordinazione dovrebbe essere intesa in senso strettamente giuridico, ossia in presenza di una fattispecie costitutiva di un diritto che includa tra i suoi elementi essenziali una situazione giuridica che è stata oggetto di un precedente giudizio inter alios passato in giudicato (cfr. Cass. nn. 15599 del 2019 e 29301 del 2023, entrambe sulla scorta di un'affermazione contenute in parte motiva di Cass. SU, n. 6523 del 2008), ditalché, in difetto di una siffatta relazione, il terzo non solo non potrebbe essere pregiudicato dal
7 giudicato inter alios, ma nemmeno potrebbe porlo a fondamento di una sua propria pretesa
(cfr., tra le tante, Cass. 24558 del 2015)».
Che il giudicato riflesso non possa riverberare in senso negativo sul terzo è stato, del pari affermato dalla Cassazione con la sentenza in esame, nei seguenti passaggi motivazionali: «È nondimeno vero che talune pronunce di questa Corte non hanno mancato di affermare che l'autonomia dei rapporti non impedirebbe al terzo estraneo di invocare il giudicato formatosi inter alios allorché possa derivarne un beneficio a suo favore (così già Cass. n. 11213 del 2007 e, più di recente, Cass. nn. 18325 del 2019,
12969 del 2022, nell'ambito di riconsiderazione critica della teoria dell'efficacia riflessa del giudicato ispirata da un obiter dictum di Cass. S.U. n. 24707 del 2015): fermo restando che, in questo caso, il giudicato non opererebbe ipso iure, ma richiederebbe che il terzo manifesti l'intenzione di far proprio l'accertamento precorso inter alios (ciò che peraltro ben potrebbe ravvisarsi nell'averne eccepito la sussistenza: così da ult. Cass. n. 2462 del
2024, in motivazione), soccorrerebbe al riguardo la valenza di principio generale dell'art.
1306 c.c., secondo cui gli effetti della pronuncia (o del giudicato) operano secundum eventum litis, per modo che la sentenza, pur non avendo di norma effetto contro terzi che sono rimasti estranei al processo, ben potrebbe essere opposta da costoro a chi ne è stato parte, se ad essi favorevole. Tale ultimo orientamento, peraltro, è stato fatto implicitamente proprio da una pronuncia di questa Sezione Lavoro, in cui si è ammesso che l , pur Pt_1
non essendo stato parte della controversia con cui un lavoratore aveva chiesto nei confronti del datore di lavoro di dichiararsi l'illegittimità del collocamento in cassa integrazione guadagni e la condanna al pagamento delle relative differenze retributive, potesse nondimeno avvalersi del giudicato che aveva accertato tale illegittimità per richiedere al datore di lavoro i contributi dovuti sulle retribuzioni effettivamente spettanti ai lavoratori (Cass. n. 2137 del 2014): si tratta, infatti, di una conclusione che, benché prima facie in contrasto con la riconosciuta autonomia del rapporto contributivo (e del rapporto previdenziale) rispetto al rapporto di lavoro, che di norma esclude qualunque efficacia riflessa nei riguardi degli enti previdenziali di un giudicato intervenuto tra datore di lavoro
e lavoratore (si vedano, ad es., Cass. nn. 9239 del 1987, 11622 del 1995, 4142 del 2001
e innumerevoli successive conformi), risulta pienamente coerente sia con il principio dell'efficacia soggettiva secundum eventum litis, che informa la disciplina dell'art. 1306, comma 2°, c.c., sia con la ratio dell'art. 2909 c.c., che è quella di tutelare il terzo estraneo al processo dagli effetti pregiudizievoli del giudicato e non certo chi è stato parte del giudizio nel quale il giudicato è intervenuto. A tale orientamento, senz'altro da preferirsi in ragione delle motivazioni di ordine costituzionale e squisitamente processuale evidenziate
8 da Cass. nn. 18325 del 2019 e 12969 del 2022, cit., intende il Collegio assicurare continuità (…)».
Di conseguenza, proprio in ragione del fatto che il creditore può utilmente agire nei riguardi di uno solo dei coobbligati per ottenerne la condanna alla prestazione dovuta, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 2909 e 2306 cod. civ., non ricorre alcuna ipotesi di litisconsorzio necessario e la relativa sentenza non può avere effetto nei riguardi dei debitori altri (cioè dei terzi, qual è la nel caso Controparte_1
in esame) che non hanno preso parte al giudizio3.
I rilievi svolti sul piano giuridico possono già essere ritenuti sufficienti a qualificare l'infondatezza del motivo.
In ogni caso, a corroborare tale conclusione, giova il rilievo di irrilevanza del giudicato sui fatti prodromici alla causa già esplicitato da altra sentenza di merito, a sua volta passata in giudicato, intervenuta sul punto (cfr. Trib. Torino, sent. 1836/2024, doc.3, prod. società appellata).
Con tale sentenza il Tribunale ha accertato in fatto l'insussistenza dei presupposti fondanti la pretesa dell' . Pt_1
In tal caso, trattandosi di sentenza favorevole, la società appellata può invocarne l'efficacia di giudicato riflesso, in quanto a sé favorevole.
In detta pronuncia il Tribunale ha evidenziato che il p.v. di accertamento n. 21025 del
31.7.2012, notificato alla – verbale – che ha dato origine alla Parte_2 pretesa dell'Istituto di previdenza in quel procedimento era diverso (per periodo di accertamento e contenuto delle contestazioni riguardanti anche le prestazioni di lavoro in nero) e anteriore rispetto al verbale di accertamento notificato alla Parte_2
, sul quale è stato radicato il presente procedimento.
[...]
In quella pronuncia, relativa a un caso sovrapponibile a quello in esame concernente identico verbale di accertamento e relativo verbale di accertamento per responsabilità solidale nei riguardi di altra struttura assoggettata a quell'accertamento (cfr.
[...]
, il giudice ha rilevato che: «Gli addebiti nei confronti di Controparte_4 [...]
relativi ai dipendenti della appaltatrice sono conseguenza Controparte_4 CP_5 dell'accertamento ispettivo ivi effettuato … , dell'analisi della documentazione prodotta, delle dichiarazioni raccolte e dei conseguenti rilievi contenuti nel verbale di contestazione alla cooperativa n. 22.011 del 25.3.2013; nonostante nei due verbali di Pt_2
9 accertamento n. 21025 del 31.7.2012 e n. 22.01 del 25.3.3013 alla società cooperativa
sia stata contestata l'erogazione ai soci lavoratori, addetti ai servizi infermieristici Pt_2
e ausiliari presso alcune case di riposo e di cura, private e non, tra cui la Controparte_4
di somme a titolo di rimborso chilometrico e/o di trasferta in realtà volte a integrare la retribuzione prevista dal CCNL e la retribuzione maggiorata con le percentuali per le prestazioni rese per lavoro notturno/festivo/straordinario, solo nel verbale del 25.3.2013 è stato effettuato il recupero contributivo per i lavoratori che hanno operato presso la casa di cura dall'1.1.2009 al 31.12.2012; Controparte_4 ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di giudicato fatta valere dall'ente previdenziale convenuto, secondo cui le sentenze n. 865/14 del Tribunale di Torino, n. 261/15 della
Corte di Appello di Torino e n. 37951/21 della Corte di Cassazione, ne giudizio di opposizione all'avviso di addebito n. 41020120009430582000 avente ad oggetto l'importo di € 802.125,14, addebitato alla società cooperativa appaltatrice con il verbale di accertamento n. 21025 del 3.7.12, avrebbero definitivamente confermato anche i fatti accertati con verbale di accertamento n. 22.01 del 25.3.2013 e il relativo verbale di accertamento per responsabilità solidale del 10.5.2013, ovverosia gli importi erogati a titolo di rimborso chilometrico/trasferta ai dipendenti della società ncora Parte_2
operanti, in qualità di infermieri e di OSS, presso la casa di cura della società opponente, corrisponderebbero alla differenza tra la paga erogata e quella prevista dal CCNL nonché al compenso per ore di lavoro straordinario/notturno/festivo; il passaggio in giudicato delle sentenze sopra richiamate, dunque, diversamente da quanto sostenuto dall , non consente di ritenere definitivamente accertati i fatti posti a base Pt_1 della pretesa contributiva (…)».
Nel merito, gli altri motivi di doglianza sollevati non sono fondati e devono essere disattesi.
Giova premettere che la pretesa contributiva è stata azionata in via monitoria dall' Pt_1
nei riguardi del committente, nella veste di responsabile solidale ex art. 29, comma 2,
D. lgs. 276/2003.
Così come rilevato dal Tribunale - trattandosi di un'azione esperita nei riguardi di un soggetto totalmente estraneo al rapporto intercorso tra la Parte_2
(società appaltatrice) e i soci lavoratori dipendenti -, l avrebbe dovuto Pt_1 previamente assolvere l'onere probatorio di cui è gravato, per far valere in giudizio la pretesa relativa al credito contributivo vantato.
In termini più chiari, l avrebbe dovuto preliminarmente allegare e provare in Pt_1
giudizio che il credito contributivo azionato in via monitoria sussisteva nella misura
10 indicata in ricorso;
-che detto credito era sorto in base all'attività svolta da ciascun lavoratore per la prestazione di servizio resa nell'ambito del solo appalto intercorso tra il suo datore di lavoro e la società , ossia per l'appalto per lo Controparte_1
svolgimento dei servizi infermieristici e ausiliari presso la sede operativa di San Gillio.
Diversamente da quanto opinato dall'Istituto, la documentazione offerta in produzione per adempiere l'onere probatorio, concerne una serie di crediti che, pur inerendo ai rapporti di lavoro tra i soci e la , ma che riguardano appalti Parte_2
diversi.
Dal verbale di accertamento di responsabilità solidale emerge quanto segue.
La società opponente affidò alla ncora i servizi infermieristici e ausiliari Parte_2 presso la sua sede operativa in San Gillio, al civico 1 di Via Balbo;
nell'ambito di tale appalto i lavoratori oggetto dell'accertamento avevano operato in qualità di infermieri, infermieri professionali e operatori soci sanitari (OSS); nel LUL della società appaltatrice e nelle buste paga si poteva apprezzare l'erogazione di “una retribuzione inferiore ai minimi contrattuali di cui al CCNL delle cooperative sociali”; in luogo della maggiorazione stabilita per il lavoro straordinario/notturno/festivo dal contratto collettivo, i soci lavoratori percepivano un rimborso chilometrico e/o la trasferta Italia, non soggettivi a ritenute fiscali, né agli obblighi previdenziali.
Secondo le indicazioni degli ispettori, il suddetto rimborso chilometrico corrisponderebbe alla retribuzione netta concordata per le ore di lavoro svolte e sarebbe stato corrisposto anche ai lavoratori privi di automobile o residenti nella struttura ove operavano, ovvero nella stessa località di ubicazione della struttura o in zone limitrofe alla struttura medesima;
per contro, tali voci retributive non sarebbero state erogate a lavoratori che si recavano al lavoro con il proprio mezzo in strutture lontane dalla loro abitazione o che utilizzavano il loro mezzo per accompagnare i pazienti alle visite presso ospedali o centri medici. I soci lavoratori, nonostante i rari spostamenti da una casa di riposo all'altra, percepivano sempre la retribuzione concordata, comprensiva di rimborso chilometrico/trasferta Italia, oltre a una maggiorazione di euro 0,50 per le ore di lavoro festivo/notturno; i rimborsi chilometrici non erano riscontrati e variavano da lavoratore a lavoratore.
I verbalizzanti, ritenendo accertata l'equivalenza degli importi corrisposti a titolo di rimborso chilometrico/trasferta Italia alla differenza tra la paga erogata e quella prevista dal CCNL, nonché alle ore di lavoro straordinario/notturno/festivo, avevano quindi assoggettato a contribuzione previdenziale, mese per mese, dette somme.
11 Il verbale di accertamento per responsabilità solidale notificato alla
[...] contiene una tabella che indica i nominativi dei soci lavoratori e Controparte_1
gli imponibili omessi nel periodo compreso tra il gennaio 2009 e il novembre 2012 e una tabella riepilogativa, alla quale, a fianco dell'imponibile annuo, sono riportati i contributi omessi e le relative sanzioni per un totale di euro 81.763,61 (arr. euro
81764,00), di cui euro 71.995,61 ed euro 9.808,00 per sanzioni.
Come rilevato dal Tribunale, riportandone i principi, in presenza di norme che prevedono l'esonero totale o parziale del datore di lavoro dal versamento di contributi assistenziali e previdenziali relativamente a indennità di trasferta e rimborsi spese,
l'azione del contribuente “si fonda sul contrapporre al diritto dell di pretendere i Pt_1
contributi (o di pretenderne il versamento in misura intera) il (contro)diritto del datore di lavoro opponente all'applicazione di un beneficio comportante la insussistenza (o la riduzione) del debito contributivo” e, pertanto, deve essere applicato il principio generale secondo cui “laddove si versi in situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, grava sul soggetto che intenda beneficiarne l'onere di provare il possesso dei requisiti che, per legge, danno diritto all'esonero (o alla detrazione) di volta in volta invocata”(cfr. Cass. 5173/2006; Id. 16351/2007, Id. 499/2009; Id. 21898/2010).
Anche più di recente il Supremo Collegio ha ribadito il principio per il quale “in tema di sgravi contributivi, che costituiscono una situazione di eccezione in senso riduttivo dell'obbligo contributivo, spetta al datore di lavoro, che pretenda di usufruire di quelli previsti per il caso di trasferta dei dipendenti o di rimborso per spese di viaggio, dimostrare il possesso dei requisiti legittimanti l'esonero” (cfr. Cass. 10.7.2018, n. 18160; Id.
19.8.2024, n. 22923).
Richiamando l'orientamento espresso da questa Corte territoriale con la sentenza n.
164/2022, detto onere assertivo e probatorio a carico del datore di lavoro che rivendichi l'esonero dal versamento dei contributi sulle somme erogate ai dipendenti non può sorgere se, prima, l non provvede a individuare in modo specifico la sua pretesa Pt_1 contributiva. Si richiede, quindi, che l alleghi in modo puntuale che a un Pt_1
determinato lavoratore, in un determinato mese, sia stata erogata una determinata somma a titolo di rimborso spese o a titolo di indennità di trasferta senza che ne sussistessero i presupposti, in quanto solo in tal caso il datore di lavoro, ovvero (come nella specie) l'obbligato in solido avrà l'onere di dimostrare l'effettuazione della trasferta o del viaggio con mezzo proprio da parte del singolo lavoratore, in ciascuno
12 dei periodi suddetti, fornendo la documentazione relativa alla destinazione, ai chilometri percorsi, al mezzo utilizzato per soddisfare quelle finalità.
Il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto dall' appellante, ha correttamente Pt_1 rilevato l'omissione, da parte dell'Istituto, dell'oggetto della propria pretesa contributiva azionata in via monitoria, essendosi limitato a riportare le contestazioni contenute nel p.v. di accertamento e ad allegare circostanze di fatto tutte connotate da evidente genericità; infatti, l'articolato probatorio è strutturato come segue: capo 1: “La cooperativa ha provveduto all'invio dei lavoratori indicati nei verbali di accertamento presso le varie strutture residenziali”; capo 2: “I lavoratori in questione hanno svolto le medesime mansioni del personale assunto direttamente dalle varie strutture ed hanno operato indistintamente nei vari reparti, unitamente ai dipendenti o di sostituzione di questi”; capo 3: “Gli straordinari e il lavoro supplementare svolto dai dipendenti della cooperativa veniva retribuito con somme di denaro imputate alle voci trasferta Italia o rimborso km”; capo 4 “In realtà i lavoratori della cooperativa hanno sempre svolto il proprio lavoro presso i reparti delle strutture loro assegnate come sedi lavorative nel contratto senza che sia dunque giustificabile l'erogazione di somme a titolo di trasferte e/o rimborsi chilometrici”; capo 5 “non sono state rinvenute dagli ispettori pezze giustificative di alcun genere”.
Alla luce di detti elementi non può sostenersi che l abbia offerto attendibili e Pt_1
verificabili principi di prova in ordine al fatto che il debito contributivo azionato in via monitoria derivasse da lavorazioni riferibili all'appalto in esame;
né può ritenersi che abbia prodotto idonea documentazione atta a consentire verifiche sulla correttezza dei calcoli eseguiti per la determinazione delle somme relative al debito di cui si tratta.
Giova ricordare che la presente controversia si inserisce in un gruppo di cause originate (per effetto dell'opposizione ai verbali di accertamento di responsabilità solidale) dal verbale ispettivo n. 22011 del 25.3.2013 posto alla base della richiesta dell'ingiunzione.
Le cause in questione, come la presente, sono state decise nel senso di ritenere inammissibili le istanze di prova per testi, in relazione al fatto che i capi di prova dedotti erano generici (non essendo indicati in essi i singoli lavoratori interessati, né i periodi di lavoro, né i termini utili a individuare gli importi attribuiti a titolo di trasferta e/o rimborsi chilometrici per ognuno dei lavoratori.
Generici e valutativi sono indubbiamente i capi 1, 3, 4, 5 e 6 dell'articolato di prova proposto dall' in primo grado, non essendo nel primo individuati i lavoratori e le Pt_1
13 strutture residenziali di assegnazione e invio, né essendo gli altri conducenti ai fini dell'assolvimento dell'onere probatorio specifico richiesto in questo giudizio
Il capo 3, ad es., è circoscritto all'indicazione dell'espletamento di lavoro straordinario e supplementare e allo svolgimento dello stesso da parte dei dipendenti della
Cooperativa, ma non ne specifica i tempi e i modi di svolgimento ed esso si chiude con l'indicazione della retribuzione di tali prestazioni con somme imputate alle voci
“trasferta Italia” o “rimborso chilometrico”, senza precisare a quale delle due debba farsi riferimento per ciascun socio-lavoratore.
Il primo giudice ha osservato che i capi di prova da 7 a 13 sono null'altro che la copia delle conclusioni raggiunte dal Tribunale di Torino con la sentenza n. 865/2014, conclusioni che, quindi, non possono costituire circostanze demandabili a prova per testi, il capo 13 bis riguarda il deposito delle dichiarazioni dei lavoratori rilasciate agli ispettori, anch'esse non demandabili a prove orali.
Anche la reiezione dell'istanza dell'istituto, in ordine agli ulteriori capi di prova [a) 14 e b)15] risulta pienamente giustificata dal primo giudice, il quale ha come essi corrispondano alla riproposizione delle conclusioni degli ispettori, prive dell'indicazione dei contributi evasi per ogni singolo lavoratore e della specificazione del titolo delle contribuzioni pretese – ossia se si tratti di contributi dovuti sulle maggiorazioni per lavoro supplementare o straordinario, o per la mancata applicazione del minimale contributivo, ovvero per altro diverso titolo .
Da ultimo ha ritenuto inammissibile il capo 16, perché valutativo.
Nel ricorso in appello l ha in parte riprodotto (rif. ai capi 1-6) l'articolato Pt_1
probatorio della comparsa di primo grado e in parte indicato altri capi di prova (fino al n. 10), senza, tuttavia, scalfire gli argomenti addotti dal primo Giudice a giustificazione della reiezione delle istanze istruttorie.
A tutto quanto esposto, devono aggiungersi gli ulteriori rilievi svolti nell'impugnata sentenza, per i quali nessuna indicazione specifica era emersa dal verbale di accertamento della responsabilità solidale dal quale non risultano esplicitati i titoli della contribuzione richiesta, né l'imputazione degli importi percepiti dai lavoratori alle voci rimborso chilometrico o indennità di trasferta.
Tali carenze sono state evidenziate anche per quanto attiene al verbale unico di accertamento e notificazione VG00 n. 22011 del 25.3.2013.
In definitiva, in assenza dell'offerta e prova -da parte dell' di analitici elementi Pt_1 idonei ad assolvere l'onere della prova di cui l è gravato, deve ritenersi integrata Pt_1
14 una condizione ostativa diretta alla configurazione e determinazione del debito contributivo oggetto dell'obbligazione solidale ex art. 29 D. Lgs. 276/2003, azionata in via monitoria.
Pertanto, anche i motivi di doglianza sopra esaminati devono ritenersi infondati in base alle esposte argomentazioni, con assorbimento di ogni ulteriore doglianza e, quindi, anche di quelle relative all'appello incidentale condizionato.
4. Le spese.
Le spese seguono la soccombenza e fanno quindi carico all' nella misura Pt_1
liquidata come da dispositivo in applicazione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e della natura e portata delle questioni trattate.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante e degli appellanti incidentali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.,
Respinge l'appello principale;
Condanna l a rimborsare all'appellata le spese del grado liquidate in euro Pt_1
8.000,00 oltre rimborso forfettario, iva e cpa;
dichiara la sussistenza delle condizioni per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione
Così deciso all'udienza del 9 aprile 2025
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Maurizio Alzetta Dott.ssa Clotilde Fierro
15 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. 23.4.2020, n. 8108. 2 Cfr. Cass. 20.1.2025, n. 1328. 3 Cfr. anche Cass. 17.11.2016, n. 23422.