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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 16/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1836/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di VITERBO nella persona del giudice RI SA NC, ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 1836 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, vertente tra
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Antonella Parte_1 C.F._1
Fiore Melacrinis, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via T. Carletti n. 35, presso lo studio del difensore,
- TT
e
Controparte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio
[...] P.IVA_1 dell'avv. Domenico Cancilla Midossi, elettivamente domiciliato in Viterbo, alla via Papa Giovanni
XXI n. 23, presso lo studio, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
- Convenuto
Oggetto: responsabilità contrattuale
Conclusioni: le parti hanno concluso riportandosi, rispettivamente, alle conclusioni di cui all'atto di citazione ed alla comparsa di costituzione.
pagina 1 di 5
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio l' Parte_1 Controparte_1
(nel prosieguo, anche « o « ) per sentirlo condannare, previo
[...] CP_1 CP_2 accertamento dell'inadempimento dello stesso, alla restituzione dell'importo di 6.000,00 euro, nonché al risarcimento del danno quantificato in 16.000,00 euro, ovvero nella maggior o minor somma da liquidarsi in via equitativa.
A fondamento della domanda, il ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della Pt_1 [...]
dapprima a tempo indeterminato, per due mesi all'anno, dal 10 novembre 2019 al 6 gennaio CP_3
2020, poi, a tempo determinato part-time, dal 9 gennaio 2020 al 4 febbraio 2020, e, successivamente, a tempo determinato, dal 5 febbraio 2020 al 3 giugno 2020. L'attore ha aggiunto di essersi recato presso l' di Viterbo, ove una dipendente dell'Istituto lo aveva assistito nell'inoltro all' della CP_1 CP_4 domanda volta ad ottenere l'erogazione della NASPI. Il ha evidenziato, altresì, che nel gennaio Pt_1
2021 gli era stato riferito di un problema con la domanda inoltrata all' CP_4
A seguito di chiarimenti, detto Ente aveva comunicato la sospensione della NASPI, stante l'omessa dichiarazione del reddito annuo maturato durante lo svolgimento dell'attività lavorativa nel 2020.
L'attore, infine, ha rappresentato di aver dovuto restituire all' l'importo di 6.000,00 euro, CP_4 percepito a titolo di NASPI sino al gennaio 2021, ritenendo responsabile l' per il tramite CP_1 dell'inadempimento della dipendente, la quale non avrebbe tempestivamente allegato alla domanda del
2020 la dichiarazione di reddito presunto.
2. Non si è costituito in giudizio l' Controparte_1
( - sede legale di Viterbo, mentre si è costituito in giudizio l CP_1 [...]
– sede legale di Roma, alla via San Giovanni in Laterano Controparte_1 CP_1
n. 152 (di seguito “ ”), chiedendo il rigetto delle domande attoree. CP_1
Detto Istituto, premesso che la mediazione era stata espletata nei propri confronti e di essere dotato di legittimazione passiva, ha dedotto che, mentre nella domanda presentata all' nel gennaio CP_4
2021 il aveva dichiarato di svolgere un lavoro subordinato, nonché il reddito percepito, nella Pt_1 domanda presentata all' nel 2020 aveva dichiarato di non svolgere attività lavorativa in CP_1 forma subordinata, per cui non sarebbe stata necessaria la dichiarazione inerente al reddito presunto.
3. Scambiate le memorie ex art. 171ter c.p.c. ed espletata la prova testimoniale, all'udienza di discussione del 6 novembre 2025 le parti hanno rassegnato le conclusioni nei termini sopra indicati e la pagina 2 di 5 causa è stata trattenuta in decisione, con riserva del deposito della presente sentenza ai sensi dell'art. 281sexies, comma 3, c.p.c.
4. Le domande attoree devono essere rigettate.
Preliminarmente, come pure precisato dai giudici di legittimità (cfr. Cass., sez. III, 11 dicembre
2023, n. 34475), è opportuno rammentare che la legge n. 152 del 2001, all'art. 7, attribuisce agli Istituti di patronato e di assistenza sociale l'esercizio di attività di informazione, di assistenza e di tutela, anche con poteri di rappresentanza, a favore, tra gli altri, dei lavoratori dipendenti e autonomi, detti Istituti assumendo, quindi, nei confronti dei propri assistiti, una responsabilità contrattuale. Segnatamente, il mandato conferito dagli assistiti abilita i suddetti Istituti a compiere tutti gli atti necessari per il conseguimento delle prestazioni, nonché attribuisce ad essi un pieno potere di rappresentanza, sicché, in considerazione alla specifica natura dell'attività esercitata, la diligenza richiesta agli Istituti di patronato, nell'adempimento del mandato, deve essere valutata ai sensi dell'art. 1176, comma 2, c.c.
(così Cass., n. 34475 del 2023 cit., ivi ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
Posta la qualificazione del rapporto tra l'Istituto di patronato e i propri assistiti nei termini anzidetti,
è opportuno richiamare l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova dei fatti impeditivi, modificativi ed estintivi dell'altrui pretesa (Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 16324; Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533). Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione, ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento, gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento, perché l'eccezione si fonda sull'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione, al quale il debitore di quest'ultima dovrà contrapporre la prova del fatto estintivo costituito dall'esatto adempimento (Cass., sez. VI, 16 giugno 2021, n. 16324; Cass., sez. II, 21 maggio 2019. n. 13685;
Cass., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533). Eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento – che non richiede formule sacramentali (Cass., sez. III, 29 settembre 1999, n. 10764) - ai sensi dell'art. 1460 cod. civ. In tal caso, tuttavia, risultano invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare
l'altrui inadempimento, mentre il creditore dovrà dimostrare il proprio corretto adempimento (Cass., pagina 3 di 5 sez. VI, 16 giugno 2021, n. 16324; Cass., sez. II, 21 maggio 2019, n. 13685; Cass., sez. un., 30 ottobre
2001, n. 13533).
Tanto premesso, nel caso di specie, si osserva che parte attrice – posto il conferimento di apposito mandato all' affinché curasse l'inoltro della domanda di NASPI del 2020 all' - non CP_1 CP_4 ha atteso alla puntuale allegazione dell'inadempimento asseritamente addebitabile all' CP_1 convenuto, risultando, di contro, che il si era recato presso gli uffici del patronato in data 10 Pt_1 giugno 2020 e, alla presenza dell'operatore, aveva fornito le risposte al questionario allegato alla domanda per ottenere la NASPI, dichiarando di non svolgere attività lavorativa subordinata, mentre invece avrebbe dovuto dichiarare di aver avuto un contratto a tempo indeterminato stagionale dal 10 novembre 2019 al 6 gennaio 2020 (un “contratto a tempo indeterminato ciclico verticale”). Trattasi della circostanza per la quale l' si è poi determinato a revocare il beneficio inizialmente accordato CP_4 al come desumibile dalla documentazione in atti, in quanto totalmente indebito per mancata Pt_1 allegazione dei redditi presunti del contratto a tempo indeterminato in corso nell'anno 2020, comunicati dallo stesso all'Istituto di patronato soltanto successivamente all'accoglimento della domanda Pt_1 da parte dell'Ente previdenziale (con l'invio di una comunicazione relativa ad un rapporto di lavoro subordinato, non dichiarato nella domanda, così come il reddito presunto maturato in forza di tale rapporto).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono la domanda di risarcimento del danno formulata dall'attore deve, pertanto, essere rigettata, come pure la domanda di restituzione dell'importo di
6.000,00 euro (che, peraltro, avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dell' , titolare, dal lato CP_4 passivo, dell'obbligazione restitutoria).
Le considerazioni che precedono sono volte anche a giustificare il mancato accoglimento delle ulteriori richieste istruttorie per cui parte attrice ha insistito in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto aventi ad oggetto fatti irrilevanti ai fini del decidere.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo i parametri cui al D.M. 55/2024 (aggiornato al D.M. 147/2022) in applicazione dei valori medi fatta eccezione per la fase decisionale, liquidata secondo i valori minimi, tenuto conto dell'attività processuale effettivamente svolta e della contenuta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1836 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni ulteriore domanda, istanza ed eccezione ritenuta disattesa ed assorbita, così provvede: pagina 4 di 5 - rigetta le domande attoree;
- condanna a rifondere all' Parte_1 Controparte_1
, in persona del l.r.p.t., le spese di giudizio che si liquidano nella complessiva somma di
[...]
4.227,00 euro, per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Viterbo, 13 novembre 2025
Il giudice
RI SA NC
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