Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 23/04/2025, n. 597 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 597 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 49/2021
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
I n N o m e d e l P o p o l o I t a l i a n o
La Corte di Appello di Bari
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Emma Manzionna -Presidente
2) Dott.ssa Paola Barracchia -Consigliere
3) Dott.ssa Maristella Sardone -Consigliere rel. ha emesso la seguente
Sentenza nella causa civile in grado di appello, iscritta sotto il numero d'ordine 49 dell'anno 2021 del Ruolo
Generale degli affari contenziosi civili, avverso la sentenza n. 1905/2020 emessa dal Tribunale di
Trani, in composizione monocratica, pubblicata in data 02.12.2020; tra
, in persona del Direttore Generale p.t., rappresentata e difesa, in virtù di mandato in atti, Pt_1
dall'avv. Alessandro Laera, elettivamente domiciliata presso il suo studio in Noci alla via Le
Lamie n. 10
APPELLANTE
CONTRO
, , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5
, , ciascuno in qualità di coerede (figlio) di Controparte_6 Controparte_7 CP_8
tutti rappresentati e difesi, congiuntamente e/o disgiuntamente, giusta Persona_1 procura in atti, dagli avv.ti Olinto R, Valentini e Paola M. Losappio, presso i quali sono elettivamente domiciliati, in Bari, alla via Melo da Bari, n. 195 (c/o avv. Gianluca Clary),
APPELLATI
CONCLUSIONI: All'udienza collegiale del 23.10.2024, svolta mediante trattazione scritta, la causa, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti con le note scritte inviate telematicamente che ivi devono ritenersi integralmente riportate, è stata riservata in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO
1
Tribunale di Trani, la , in persona del Direttore Generale p.t., per sentir accogliere le Pt_1
seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della Controparte_9
e, per essa, della , in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] Controparte_10
per tutti i danni patiti dalla sig.ra in conseguenza dell'intervento del 25.05.2002; 2) Persona_1
Part per l'effetto, condannare la suddetta al risarcimento in favore della sig.ra del danno biologico Per_1
nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino al soddisfo;
del danno morale nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
del danno esistenziale alla vita di relazione, in via equitativa, nella misura che sarà ritenuta di giustizia all'esito della presente causa, oltre rivalutazione monetaria dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
del danno patrimoniale nella misura di € 1.313,46 per esborsi già sostenuti, nonché nella misura ritenuta di giustizia per gli esborsi che saranno sostenuti in futuro per la cura delle gravi affezioni residuate a seguito dei fatti innanzi esposti, oltre interessi dal dì dell'evento sino all'effettivo soddisfo;
di ogni altro danno, nessuno escluso, che sarà accertato in corso di causa, a titolo di responsabilità contrattuale, ovvero, in via subordinata e/o alternativa, a titolo di responsabilità extracontrattuale;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze del presente giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatali”.
A fondamento della domanda deduceva che: -il 23 maggio 2002, all'età di 67 anni, a seguito di una caduta accidentale, riportava una frattura pertrocanterica del femore sinistro;
-ricoverata presso il reparto di ortopedia dell'ospedale di , il 25 maggio 2002 veniva sottoposta ad CP_9
intervento chirurgico di riduzione e sintesi della frattura con chiodo di gomma;
- durante il trattamento, nell'applicazione della vite di infissione distale del chiodo, si procurava una frattura diafisaria del femore sinistro, che veniva fissata con dei nastri di putti;
-in conseguenza di questo primo intervento, non recuperava la capacità di deambulazione ed aveva dolore all'arto operato, perciò veniva sottoposta a ripetuti ricoveri, presso il medesimo Presidio ospedaliero, dal 26 luglio al 1 agosto 2002, dal 17 settembre al 18 settembre 2002, dal 19 ottobre al 30 ottobre 2002, dal 2 novembre al 9 dicembre 2002, con ulteriore intervento il 20 novembre 2002 per “rinnovo sintesi con chiodo gomma lungo, ovvero sostituzione del chiodo endomidollare per mobilizzazione del precedente”; - dimessa il 9 dicembre 2002, subiva nuovi ricoveri dal 7 all'8 gennaio 2003 e dal 28 Aprile al 13 maggio 2003, con diagnosi di “esiti frattura femore sinistro e blocco protesi ginocchio sinistro"; -il 4 novembre 2003 veniva ricoverata per iperpiressia, dolore intenso all'arto e comparsa di fistola secernente in regione laterale, ossia comparsa di processo infiammatorio osteomielitico;
-a causa di ciò subiva un ulteriore intervento per la rimozione dei chiodi, dei cerchiaggi metallici, toilette del focolaio osteomielitico e nuova sintesi con placca di Broadbone, cerchiaggio con tirante e
2 lavaggio;
-nonostante ciò, la frattura del femore andava in pseudo artrosi;
quindi, in data 20 settembre 2004, veniva trasferita con diagnosi di pseudo artrosi infetta del femore sinistro presso il reparto di ortopedia del di Bari, dove le veniva applicato un fissatore esterno, CP_11
successivamente modificato il 31/10/2005; -presso il reparto di ortopedia del Controparte_12
veniva sottoposta, in data 17/02/2006, ad intervento di rimozione del fissatore esterno, con prescrizione di tutore con rialzo per l'arto inferiore sinistro che, a causa dei ripetuti interventi, presentava un notevole accorciamento;
-nel 2007 risultava ancora in trattamento presso il reparto di ortopedia di per persistente secrezione sieropurulenta;
-a causa dell'errore CP_9
terapeutico commesso dagli ortopedici dell'ospedale di nell'intervento di riduzione e CP_9
sintesi della frattura con chiodo di gomma del 25 maggio 2002, per l'erronea applicazione di un chiodo più voluminoso del canale midollare, era stata provocata all'attrice una frattura iatrogena della diafisi femorale, che aveva reso necessario un secondo intervento, poi complicatosi con un'infezione, causa della pseudo artrosi;
-a causa dell'errore iniziale dei sanitari dell'ospedale di
, era residuato un danno biologico del 30%, oltre alla invalidità temporanea ed alle CP_9
ulteriori voci di danno, coma da conclusioni sopra riportate.
Si costituiva in giudizio la , che contestava gli avversi assunti e rassegnava le seguenti Pt_1
conclusioni: “In rito: 1) autorizzare la chiamata in causa della , in persona del suo Direttore Pt_2
Generale pro tempore, per essere dalla stessa manlevata da tutti gli effetti pregiudizievoli che potrebbero rinvenire da un'eventuale pronuncia di condanna emessa in suo danno, anche in ordine alle spese legali sostenute ed anticipate per la propria difesa e, pertanto, fissare nuova udienza per consentirne la citazione;
In via pregiudiziale e preliminare: 2) dichiarare inammissibile la domanda proposta contro l' per Pt_1
carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, con rigetto della predetta per difetto, in capo all' , Pt_1
della titolarità sostanziale dell'obbligazione dedotta in giudizio, stante la competenza esclusiva della Pt_2
e, per l'effetto, disporne l'estromissione del presente giudizio per le motivazioni di cui in narrativa.
[...]
Nel merito: 3) In via principale rigettare integralmente la domanda attrice per le motivazioni dedotte in premessa. 4) In via subordinata nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attrice, ove venga accertata la responsabilità dei sanitari del P.O. di nella determinazione dell'evento lesivo e nella CP_9
produzione dei danni lamentati, dichiarare la unica responsabile e, per l'effetto condannare la Pt_2
stessa all'integrale risarcimento dei danni, tenendo quindi indenne l' da qualsivoglia risarcimento. Pt_1
Con vittoria di spese e onorari di causa da distrarsi in favore del sottoscritto difensore che si dichiara anticipatario”.
Ritualmente chiamata in causa, si costituiva la , che chiedeva il rigetto della domanda Pt_2
nei suoi confronti e, in ogni caso, chiedeva di chiamare in causa la compagnia , Controparte_13
al fine di essere manlevata in caso di condanna, in virtù di polizza assicurativa.
Si costituiva la che eccepiva l'inoperatività della polizza. Controparte_13
3 La causa veniva istruita con CTU.
Con sentenza n. 1905/2020, pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 02.12.2020, il
Tribunale di Trani, in composizione monocratica, così provvedeva: “1. accoglie la domanda proposta da con atto di citazione del 20.3.2014 per quanto di ragione e per l'effetto, accertata la Persona_1
responsabilità contrattuale della convenuta in persona del legale rappresentante p.t., la condanna al Pt_1
pagamento in favore di della somma di € 312.676,9 oltre interessi come in motivazione, Persona_1
a titolo di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale;
2. dichiara il difetto di titolarità passiva del lato passivo della situazione giuridica dedotta in giudizio nei confronti di;
3. condanna l' Pt_2 Pt_1
[... in persona del legale rappresentante p.t. alla rifusione in favore di e per essa dei Persona_1
difensori antistatari delle spese di lite che liquida in € 487,00 per esborsi ed € 12.678,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso nella misura del 15% cpa ed iva come e se per legge dovuti;
4. condanna l' Pt_1
in persona del direttore generale p.t. alla rifusione in favore di in persona del direttore generale Pt_2
p.t. delle spese di lite del presente giudizio che liquida in € 5.000,00 per compenso di avvocato, oltre rimborso forfetario nella misura del 15%, cpa ed iva come e se per legge dovuti;
5. compensa le spese di lite nei rapporti fra ASL BT e la terza chiamata 6. pone definitivamente le spese della ctu Controparte_13
nella misura liquidata con decreto del 12.4.2019, definitivamente a carico dell in persona del Pt_1
Direttore Generale p.t.” .
Avverso detta sentenza, con atto di citazione notificato il 4 gennaio 2021, proponeva appello la
, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:“1) in via pregiudiziale e cautelare, Pt_1
sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) in via pregiudiziale e preliminare rispetto al merito: riformare integralmente per i motivi esposti al punto A del presente atto di appello l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di
Trani n. 1905/2020 nella controversia avente R.G. n. 2164/2014 emessa in data 02/12/2020 e per l'effetto dichiarare inammissibile la domanda proposta nel giudizio di primo grado nei confronti dell' per Pt_1
carenza di legittimazione passiva di quest'ultima, con rigetto della predetta per difetto, in capo all' , Pt_1
della titolarità sostanziale dell'obbligazione dedotta nel predetto giudizio, stante la competenza esclusiva della;
3) nel merito, in via principale, riformare integralmente per i motivi esposti ai punti B e Pt_2
C del presente atto di appello l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Trani n. 1905/2020 nella controversia avente R.G. n. 2164/2014 emessa in data 02/12/2020 per l'effetto dichiarare l'assenza del nesso di causa tra le lesioni subite dalla sig.ra e l'operato dei sanitari del P.O. di Persona_1 CP_9
che in data 25/05/2002 effettuarono l'intervento chirurgico e per l'effetto dichiarare che alcuna somma è dovuta all'appellata a titolo di risarcimento danni fisici nella sentenza di primo grado;
4)nel merito ed in via subordinata, nella denegata quanto improbabile ipotesi in cui la Ecc.ma Corte di Appello di Bari dovesse confermare il nesso di causa tra l'operato dei sanitari dell'Ospedale di e i danni fisici lamentati CP_9
dalla sig.ra per le motivazioni esposte ai punti D, E, ed F del presente atto di appello, Persona_1
4 riformare, comunque, anche parzialmente l'impugnata sentenza emessa dal Tribunale di Trani n.
1905/2020 nella controversia avente R.G. n. 2164/2014 emessa in data 02/12/2020, riducendo sensibilmente gli importi riconosciuti nella predetta sentenza e, comunque, dichiarare la unica Pt_2
responsabile per i fatti lamentati dalla sig.ra e, per l'effetto condannare la stessa all'integrale Per_1
risarcimento dei danni riconosciuti, tenendo quindi indenne l' da qualsivoglia risarcimento. Con Pt_1
vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio. Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
Si costituivano in giudizio , , Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4
, , , eredi di
[...] CP_5 Controparte_6 Controparte_7 CP_8 Per_1
deceduta nel corso del giudizio di primo grado, che contestavano la fondatezza
[...]
dell'appello, istando per l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “1) Accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della e, per essa, della Controparte_9 Controparte_10
, in persona del legale rappresentante pro tempore, per tutti i danni patiti dalla sig.ra
[...] Per_1
Part
in conseguenza dell'intervento del 25.05.2002; 2) per l'effetto, condannare la suddetta al
[...]
risarcimento, in favore della sig.ra di tutti i danni subiti dalla stessa con gli accessori nella misura Per_1
sopra indicata o in quella ritenuta di giustizia;
3) in ogni caso, con vittoria di spese e di competenze del doppio grado di giudizio e con distrazione in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari.
In via condizionata ed in estremo subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale del presente appello, si aderisce alle conclusioni rassegnate dalla appellante nei confronti della . Pt_2
La costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e, in via subordinata, Pt_2
riproponeva la domanda di garanzia nei confronti di che, a sua volta, Controparte_13
costituitasi in giudizio, reiterava le eccezioni sollevate in primo grado.
Rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, con sentenza n. 459/2023 del 21.03.2023 questa Corte così provvedeva: “A) definitivamente pronunciando:
1. rigetta l'appello riguardante la legittimazione passiva, e per l'effetto condanna l' a rifondere all' ed alle Pt_1 Pt_2
le spese del presente giudizio di appello, che liquida, per ciascuna parte, in € 7.500,00 Controparte_13
per compensi, oltre a IVA, C.A.P. e rimborso forfettario del 15 %;
2. dichiara l' tenuta a versare Pt_1
un ulteriore importo per contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
B) non definitivamente pronunciando: 1) conferma la dichiarazione di integrale responsabilità dell' Pt_1
[...
per i fatti di causa;
2) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla quantificazione del danno;
spese al definitivo”.
La Corte riteneva infondati i primi tre motivi di gravame, aventi ad oggetto le doglianze relative alla legittimazione e titolarità passiva della ed alla responsabilità dei sanitari Pt_1
5 dell' , per le lesioni subite dalla in conseguenza dell'intervento Controparte_14 Per_1
chirurgico al quale veniva sottoposta il 25 maggio 2002.
In relazione al quarto motivo, con il quale l'appellante lamentava la “Spropositata quantificazione del risarcimento del danno biologico e della sua personalizzazione riconosciuto in sentenza in favore della sig.ra ” [censurando la sentenza nella parte in cui Persona_1
ha riconosciuto un danno biologico, riconducibile alla malpractice medica, pari al 30% - senza tener conto del già presente quadro menomativo di cui la era già affetta al 25.5.2002 Per_1
(pregressa protesi del ginocchio, frattura pertrocanterica del femore sinistro) - e una personalizzazione del danno pari al 10%, senza fornire alcuna prova al riguardo], la Corte osservava che <la doglianza non sia privo di pregio e che tale profilo vada approfondito poich effettivamente nella relazione peritale il ctu determinazione del danno biologico eziologicamente riconducibile alla malpratice medica dei sanitari dell giuridica si limitava cp_9>ad osservare che “la invalidità permanente residua, da valutarsi come “danno biologico” e consistente in un grave accorciamento dell'arto inferiore sinistro con rigidità del ginocchio e ipostenia completa dell'intero arto, insufficiente anche a funzionare da pilastro per la deambulazione, possiamo valutarla nella misura del
30% come “maggior danno da malpractice sanitaria” rispetto ad un esito di frattura intertrocanterica di collo femore trattata idoneamente”..omissis…Il CTU in primo grado non ha indicato a quale barème abbia fatto riferimento per determinare il grado di invalidità permanente, né ha specificato in che modo le menomazioni preesistenti abbiano inciso sulla complessiva invalidità permanente, essendosi invece limitato ad indicare “il maggior danno da malpractice sanitaria”>>.
Quindi, richiamati i principi espressi dalla S.C. in materia di calcolo del danno c.d. differenziale, questa Corte disponeva la riconvocazione del CTU, per fornire i chiarimenti sollecitati dalle osservazioni del CTP dell'appellante, al fine di specificare alla determinazione del grado di invalidità permanente e il barème cui ha fatto riferimento, ma anche, sul piano del criterio di giudizio, procedendo con l'accertamento controfattuale: e cioè ipotizzando quale sarebbe potuta essere la condizione di salute della vittima, al momento della liquidazione, se l'illecito non ci fosse stato…omissis… e, in particolare, quale percentuale di invalidità sarebbe residuata alla se la Per_1
frattura petrocanterica al femore fosse stata trattata correttamente, tenuto anche conto della preesistente protesi al ginocchio sinistro>>.
In relazione al quinto motivo, con il quale l'appellante, richiamando le osservazioni del proprio
CTP, censurava la sentenza “nella parte in cui ha riconosciuto un risarcimento da inabilità temporanea parziale per ben 2730 giorni, pari a 7 anni, al 75%”, la Corte riteneva necessario riconvocare il CTU, per chiarire i punti oggetto di puntuale contestazione da parte dell'appellante.
6 La Corte riteneva inoltre fondato il sesto motivo di gravame, con il quale si censurava la “Errata quantificazione del danno totale valutato unicamente sull'età della danneggiata al momento del sinistro e non già al momento della stabilizzazione dei postumi invalidanti”, osservando che, come condivisibilmente sostenuto dalla Suprema Corte, <<“in tema di danno biologico, la cui liquidazione deve tenere conto della lesione dell'integrità psicofisica del soggetto sotto il duplice aspetto dell'invalidità temporanea e di quella permanente, quest'ultima è suscettibile di valutazione soltanto dal momento in cui, dopo il decorso e la cessazione della malattia, l'individuo non abbia riacquistato la sua completa validità con relativa stabilizzazione dei postumi, con la conseguenza che il danno biologico di natura permanente deve essere determinato soltanto dalla cessazione di quello temporaneo, giacchè altrimenti la contemporanea liquidazione di entrambe le componenti comporterebbe la duplicazione dello stesso danno (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3414 del 07/03/2003; id. Sez. L, Sentenza n. 11704 del
30/07/2003; id. Sez. 3, Sentenza n. 3806 del 25/02/2004; id. Sez. 3, Sentenza n. 15223 del 19/07/2005; id.
Sez. 3, Sentenza n. 26897 del 19/12/2014). Se dunque è possibile legittimamente procedere a liquidare entrambe le voci di danno temporaneo e permanente in quanto il danno biologico può avere ad oggetto tanto l'invalidità temporanea (allorchè la malattia risulti ancora in atto), quanto l'inabilità permanente (qualora, per converso, la malattia sia guarita, ma con postumi permanenti, residuati alla lesione), non appare dubitabile che tale liquidazione debba rispondere al criterio diacronico e non a quello sincronico, iniziando l'uno soltanto al termine dell'altro, diversamente venendo a duplicarsi il risarcimento di un medesimo danno, criterio questo che risponde al principio per cui, nella liquidazione del danno biologico permanente, occorre fare riferimento all'età della vittima non al momento del sinistro, ma a quello di cessazione dell'invalidità temporanea, perchè solo a partire da tale momento, con il consolidamento dei postumi, quel danno può dirsi venuto ad esistenza (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10303 del 21/06/2012; id. Sez. 3 -,
Sentenza n. 3121 del 07/02/2017)” (così, Cass. civ. III, 7.11.2019 n. 28614; negli stessi termini, da ultimo
2022, n. 27380, cit.)>> e che, dunque, il danno biologico da invalidità permanente va calcolato tenendo conto dell'età della danneggiata all'epoca della stabilizzazione dei postumi.
Pertanto, con ordinanza emessa il 15.3.2023, la Corte disponeva la riconvocazione del CTU dott.
già nominato in primo grado. Persona_2
Attesa l'indisponibilità del predetto CTU ad espletare l'incarico, con ordinanza del 14.2.2024 veniva nominato in sua sostituzione il dott. , al fine di quantificare il danno biologico Persona_3
permanente e temporaneo patito da in misura differenziale rispetto alle Persona_1
conseguenze invalidanti che sarebbero comunque conseguite alla patologia da cui era affetta, indicando il barème di riferimento e metodo seguiti, secondo i seguenti criteri: “indichi la misura percentuale della complessiva invalidità permanente riportata dalla specificando altresì quale sia Per_1
la quota differenziale rispetto al danno biologico che la stessa avrebbe comunque sofferto anche in presenza
7 di un intervento sanitario conforme alle leges artis, e tenuto conto della preesistente protesi al ginocchio sinistro (oltre che della frattura pertrocanterica del femore sinistro)”.
Espletata e depositata la CTU integrativa, a seguito di trattazione scritta ex art 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata per la decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all' art. 190
c.p.c..
Le questioni decise con la sentenza, parziale e non definitiva, n. 459/2023 di questa Corte non possono più essere messe in discussione in questa sede.
Non resta, pertanto, che procedere alla quantificazione del danno (iure hereditatis) non patrimoniale differenziale iatrogeno, in favore degli eredi di secondo i Persona_1
principi ed i criteri enunciati nella propria sentenza, n. 459/2023, sulla scorta delle risultanze della disposta CTU integrativa, che ha risposto in modo esauriente e completo ai quesiti posti dalla
Corte.
Nella relazione depositata il 2.8.2024 il CTU ha evidenziato che “la paziente era stata sottoposta ad intervento di artroprotesi di ginocchio sinistro nel 1999 ed al momento del primo ricovero fu segnalata una flessione del ginocchio possibile fino a 120°; sulla base dei valori tabellari previsti dalle Linee guida SIMLA per la valutazione del danno alla persona in ambito civilistico e dalla Guida alla valutazione medico-legale dell'invalidità permanente, è possibile pertanto considerare – in ragione anche del deficit articolare all'epoca documentato – un valore di danno biologico preesistente del 15% (vedi esiti di protesizzazione del ginocchio non complicata e con recupero dell'autonomia deambulatoria in rapporto al tipo di protesi, all'età e ad una ripresa media della mobilità, cioè alla ripresa dell'escursione articolare da quasi completa a media, valori
D.B. 15-20%). - la paziente ebbe a riportare una frattura pertrocanterica del femore sinistro, con necessità di trattamento chirurgico. Per tale tipologia di lesione è possibile prevedere degli esiti menomativi non inferiori al 5-6%, considerando che le suddette Linee Guida indicano, per analogia, valori tabellari compresi tra il 5 ed il 7% per esiti dolorosi di frattura diafisaria di femore con persistenza di mezzi di sintesi e sfumata ripercussione funzionale. Trattandosi nel caso di specie di frattura femorale pertrocanterica - e non diafisaria, è possibile ritenere che anche all'esito di un intervento chirurgico privo di complicanze e conforme alle leges artis, sarebbe in ogni caso residuato nella sig.ra un quadro menomativo complessivo Per_1
quantificabile in un danno biologico non inferiore al 20%.... la paziente fu successivamente sottoposta ad una lunga serie di ricoveri periodici fino al mese di febbraio 2006, allorquando fu sottoposta ad intervento di rimozione del fissatore esterno femore + toilette chirurgica e drenaggio focolaio osteomielitico. Le evidenze documentali consentono di ritenere che il quadro clinico fosse ormai sostanzialmente stabilizzato a partire dal mese di febbraio 2006, allorquando fu peraltro segnalato in cartella clinica deambulazione con doppio appoggio, portatrice di rialzo sinistro di 8 cm. A seguito di tale ultimo ricovero, la documentazione risulta
“silente” per circa 3 anni, ossia fino al successivo ricovero del febbraio 2009 con diagnosi di ingresso artroprotesi infetta ginocchio sin, in assenza tuttavia di elementi che depongano per una continuità
8 fenomenologica adeguatamente supportata da evidenze documentali. Al fine, quindi, di rispondere al quesito relativo alla misura percentuale della complessiva invalidità permanente riportata dalla Per_1
devono pertanto considerarsi i seguenti elementi:- all'esito dei numerosi ricoveri ospedalieri e degli interventi chirurgici effettuati la paziente risultava essere affetta da un grave accorciamento dell'arto inferiore sinistro, nonché portatrice di un rialzo sinistro di 8 cm (“accorciamento arto inferiore tra 2 e 8 cm, valori tabellari fino a 15% max”); - l'evoluzione del quadro in pseudoartrosi infetta del femore sinistro, sulla base delle suddette Linee Guida, indica valori di danno biologico compresi nel range 15-20% (esiti in pseudoartrosi di frattura diafisaria del femore, valori 15-20%);- dovendosi procedere ad una valutazione della funzionalità complessiva dell'arto inferiore sinistro e delle eventuali ripercussioni sulla deambulazione, deve segnalarsi come la capacità deambulatoria autonoma della paziente, seppur con evidenti criticità, fosse tuttavia ancora conservata, come riportato negli esami obiettivi delle cartelle cliniche precedentemente citate (deambulazione con doppio appoggio nel febbraio 2006, deambulazione autonoma possibile con zoppia a sinistra nel febbraio 2009)”.
Sulla scorta delle dette considerazioni, il CTU ha quindi rassegnato le seguenti conclusioni: “il quadro menomativo descritto finora consente di quantificare l'invalidità permanente complessiva riportata dalla nella misura del 35%, potendo considerare che, con criterio puramente Per_1
analogico, i valori tabellari proposti dalle già citate linee guida per l'anchilosi dell'anca in posizione sfavorevole – con severe ripercussioni sulla capacità deambulatoria – prevedono un valore minimo di danno biologico del 35%. Il danno iatrogeno differenziale può pertanto quantificarsi nella misura di 15 punti percentuali, ricompresi nel delta 20 35%. A detto quadro menomativo, per quanto finora esplicitato, è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 380 (corrispondenti ai giorni di ricovero) e di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 985. È possibile ritenere che anche all'esito di un intervento chirurgico privo di complicanze e conforme alle leges artis, tenuto conto della preesistente protesi al ginocchio sinistro, sarebbe in ogni caso residuato nella sig.ra un quadro menomativo Per_1
complessivo quantificabile in un danno biologico non inferiore al 20%”.
Le conclusioni del CTU, che questa Corte condivide e fa proprie in quanto frutto di esame completo delle risultanze processuali ed esenti da vizi logici e di metodo, sono state confermate anche a seguito delle osservazioni mosse dal CTP degli appellati, alle quali il CTU ha puntualmente ed esaustivamente risposto, evidenziando che “L'utilizzo delle tabelle, come comunemente condiviso dalla comunità Medico Legale e dalle Società Scientifiche su tutto il territorio nazionale, non avviene su base discrezionale o “su richiesta”, bensì in considerazione dello specifico ambito in cui vengono applicate. Pertanto, nel caso di specie, dovendosi procedere ad una quantificazione del danno in tema di responsabilità professionale sanitaria in ambito civile, non vi sono ragioni per utilizzare le tabelle
, quest'ultime comunemente utilizzate in altri ambiti, quali ad esempio la valutazione del danno da CP_15
infortuni sul lavoro e malattie professionali, o in alcune polizze infortuni quando specificamente indicato.
9 Si ribadisce pertanto che per il caso di specie sono state utilizzate le tabelle raccomandate ed elaborate dalla principale società scientifica italiana in ambito medico legale, ossia la Società Italiana di Medicina Legale e delle Assicurazioni (SIMLA), ed indicate nelle “Linee guida per la valutazione medico legale del danno alla persona in ambito civilistico” ed. Giuffrè.- In merito alla valutazione della preesistente menomazione da artroprotesi di ginocchio, deve precisarsi che il “range of motion” completo del ginocchio prevede valori massimi di flessione fino a circa 140°, come da immagine allegata….omissis…Si precisa per altro che proprio in ragione del lieve deficit articolare desumibile dalla documentazione sanitaria (flessione del ginocchio possibile fino a 120°), la voce tabellare utilizzata per la quantificazione è stata quella con i valori minimi indicati dalle suddette Linee Guida, ossia “Protesi di ginocchio, classe I, con pressoché assenza di dolore, lievi deficit articolari in flessione lieve ipotrofia muscolare, D.B 15%.” L'esame colturale eseguito nel corso del ricovero del 2009, a distanza di oltre 3 anni dall'ultimo ricovero, evidenziò la presenza di un differente agente infettivo (staphylococcus epidermidis) rispetto a quello isolato nel corso delle precedenti degenze. Dovendo pertanto rispettare la criteriologia medico legale in merito all'accertamento del nesso di causalità (criteri cronologico, della continuità fenomenica ecc.), è pertanto possibile ritenere che si trattò di un evento infettivo nuovo – poiché, lo si ribadisce, in presenza di un agente infettivo differente rispetto a quello isolato e trattato oltre 3 anni prima -, in assenza di evidenze documentali che ne consentano la correlazione causale con il precedente quadro infettivo. In merito deve peraltro segnalarsi come la durata media di una protesi di ginocchio impiantata circa 25 anni fa fosse stimabile approssimativamente in una decina d'anni; considerando che, nel caso di specie, l'intervento di artroprotesi fu effettuato nel 1999, è altamente probabile che la suddetta protesi avrebbe - in ogni caso- necessitato di una revisione chirurgica in tempi brevi. Si rammenta che i motivi principali che conducono alla revisione della protesi di ginocchio comprendono la mobilizzazione asettica, le infezioni periprotesiche, la progressione dell'artrosi e l'usura della protesi stessa.- L'invalidità permanente complessiva deve essere quantificata alla stabilizzazione del quadro clinico, sulla base degli elementi ricavabili dalla documentazione medica in atti e dalle obiettività rilevate e riportate all'interno delle cartelle cliniche. Risulta per altro evidente come al fine del presente accertamento non ci si possa basare esclusivamente ed in maniera acritica su un esame obiettivo effettuato dal precedente CTU nel 2018, con paziente di anni 83, sostanzialmente allettata ed in barella, a distanza di oltre 10 anni dagli eventi oggetto del presente accertamento. Si ribadisce pertanto che all'esito della stabilizzazione del quadro clinico – come già precedentemente motivato - è possibile ritenere come la capacità deambulatoria autonoma della paziente, seppur con evidenti criticità, fosse tuttavia ancora parzialmente conservata, come riportato negli esami obiettivi delle cartelle cliniche precedentemente citate
(deambulazione con doppio appoggio nel febbraio 2006, deambulazione autonoma possibile con zoppia a sinistra nel febbraio 2009)”.
L'accertamento operato dal ctu dott. non contrasta con le statuizioni riportate nella sentenza Per_3
non definitiva di questa Corte, non impugnata, e su cui si è pertanto formato il giudicato, come
10 eccepito negli scritti conclusionali dagli appellati, avendo il perito risposto puntualmente ai quesiti postigli. Il CTU, come in precedenza evidenziato, aveva l'incarico di rideterminare il danno biologico da inabilità temporanea e da invalidità permanente, sulla base, e tenuto conto, delle menomazioni concorrenti della tra le quali rientrava “la protesi al ginocchio Per_1
sinistro”. Il CTU ha inoltre esaurientemente spiegato perché ha ritenuto che la stabilizzazione dei postumi può ritenersi avvenuta nel febbraio 2006, con conseguente ridimensionamento del periodo di inabilità temporanea parziale.
In definitiva, il CTU, anche all'esito delle osservazioni mosse, ha concluso che “Il quadro menomativo complessivo descritto consente di quantificare l'invalidità permanente riportata dalla Per_1
nella misura del 35%. Il danno iatrogeno differenziale può pertanto quantificarsi nella misura di 15 punti percentuali, ricompresi nel delta 20 35%. A detto quadro menomativo, per quanto finora esplicitato, è conseguito un periodo di inabilità temporanea totale di giorni 380 (corrispondenti ai giorni di ricovero) e di inabilità temporanea parziale al 75% di giorni 985. È possibile ritenere che anche all'esito di un intervento chirurgico privo di complicanze e conforme alle leges artis, tenuto conto della preesistente protesi al ginocchio sinistro, sarebbe in ogni caso residuato nella sig.ra un quadro menomativo Per_1
complessivo quantificabile in un danno biologico non inferiore al 20%”.
Pertanto, considerata l'età della danneggiata al momento sinistro, anni 67, in base ai valori aggiornati delle Tabelle di Milano ed. 2024, il danno da inabilita temporanea va così calcolato:
ITT giorni 380 x € 115,00 = € 43.700,00
ITP al 75% giorni 985 x € 86,25=€ 84.956,25
Per un totale, a titolo di inabilità temporanea, di € 128.656,25.
Tenuto conto che il danno da inabilità temporanea durava complessivamente 1365 giorni, equivalenti a 3 anni e 7 mesi, consegue che, allorché si aveva una stabilizzazione dei postumi, la aveva 71 anni. Pertanto, il danno c.d. differenziale iatrogeno, da invalidità permanente, Per_1
deve essere calcolato con riferimento ad un soggetto di 71 anni.
Ai fini della liquidazione del danno biologico cd. differenziale, il giudice deve stimare in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertirla in denaro;
stimare in punti percentuali l'invalidità teoricamente preesistente all'illecito e convertirla in denaro;
e sottrarre il secondo importo dal primo. Per i giudici di legittimità, tuttavia, resta salva la possibilità per il giudice di ricorrere all'equità correttiva quando l'applicazione rigida del calcolo conduce, per effetto della progressività delle tabelle, a risultati manifestamente iniqui per eccesso o per difetto
(Cassazione civile sez. III, 11/11/2019, n.28986, sulle modalità di risarcimento del danno da aggravamento o "differenziale"; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 26/07/2024, n. 20894).
Sicché, in base ai criteri della causalità giuridica, ex art. 1223 c.c., andrà sottratta dalla percentuale complessiva del danno (nella specie, accertata dal CTU nella misura del 35%), interamente ascritta
11 all'agente sul piano della causalità materiale, la percentuale di danno non imputabile all'errore medico (nella specie, del 20%), poiché, stante la progressione geometrica e non aritmetica del punto tabellare di invalidità, il risultato di tale operazione risulterà inevitabilmente superiore a quello relativo allo stesso valore percentuale (15%) ove calcolato dal punto 0 al punto 15, come accadrebbe in caso di frazionamento della causalità materiale.
Tenuto conto che il danno biologico complessivo da invalidità permanente residuato alla era pari al 35%, e che il danno non imputabile all'errore medico era pari al 20%, discende Per_1
che, in ossequio ai principi suesposti, facendo applicazione delle Tabelle del Tribunale di Milano ed. 2024, il danno iatrogeno (danno biologico differenziale), per un soggetto di 71 anni, ammonta ad € 78.014,00 [€ 127.541,00 (D.B. per I.P. al 35%) - € 49.527,00 (D.B. per I.P. al 20%)].
Nessuna somma può invece essere riconosciuta a titolo di personalizzazione.
Il primo giudice ha riconosciuto un aumento del 10% di maggiorazione sul danno biologico, a titolo di personalizzazione della liquidazione, “in considerazione della intensità e della durata della sofferenza e dei riflessi sulla qualità della vita, quali possono ricavarsi dalla consulenza tecnica d'ufficio espletata (che ha ipotizzato un danno scarsamente emendabile) che le lesioni prodotte hanno comportato nel caso concreto”, senza ulteriori specificazioni.
Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio va riconosciuta, nella considerazione della tipicità e della ordinarietà della lesione subita, non avendo la difesa degli appellati allegato (prima ancora che dimostrato) specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella risarcitoria.
Come insegna la Suprema Corte, in tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, la misura "standard" del risarcimento prevista dalla legge o dal criterio equitativo uniforme adottato negli uffici giudiziari di merito può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato), mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età non giustificano alcuna
"personalizzazione" in aumento (Cass. 5865\2021).
In definitiva, a titolo di danno non patrimoniale, va liquidata la complessiva somma di €
206.670,25. Su detta somma – calcolata all'attualità – devono essere riconosciuti gli interessi, nella misura legale, sulla somma devalutata al momento del fatto e successivamente rivalutata anno per anno a decorrere dalla data del fatto sino all'attualità (cfr. Cassazione civile, sez. un.,
17/02/1995, n. 1712; Cass. civ. n. 12140 del 14/06/2016 e n. 3173 del 18/02/2016).
Dalla data della sentenza, poiché il debito di valore si trasforma con la liquidazione in debito di valuta, sono dovuti sull'importo liquidato solo gli interessi legali, sino al soddisfo.
12 Da quanto innanzi esposto consegue che, in parziale riforma della sentenza di primo grado,
l'appellante va condannata al pagamento, a titolo risarcitorio, della somma sopra indicata, che va ad aggiungersi a quella, già liquidata dal primo giudice, di € 1.313,00 oltre interessi come riconosciuti dal Tribunale, a titolo di danno patrimoniale per esborsi sostenuti.
Quanto alle spese di lite, trova applicazione nella fattispecie il principio in base al quale "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione" (cfr. Cass. Civ.
Sez. 3, Ordinanza n. 9064 del 12/04/2018; Cass. Civ. Sez. L, sentenza n. 11423 del 01/06/2016).
Nel caso di specie, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, attesa la soccombenza prevalente della e l'accoglimento solo parziale dell'appello, le spese di lite del doppio Pt_1
Part grado vanno compensate in ragione di 1/3 e poste a carico della in ragione dei 2/3 e determinate, nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum”, come rideterminato nel presente giudizio (cfr. Cass. S.U. sentenza
11.09.2007, n. 19014; da ultimo, Cassazione civile sez. III, 22/03/2022, n.9237), in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornato con DM 147/2002, in base al decisum, tenuto conto della attività difensiva svolta, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Le spese della CTU integrativa espletata nel presente grado, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico della , in virtù del principio della soccombenza. Pt_1
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla , in persona del Direttore Generale p.t., avverso la sentenza n. 1905/2020 Pt_1
emessa dal Tribunale di Trani in composizione monocratica, in data 02.12.2020, così provvede:
1) accoglie l'appello per quanto di ragione e, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la , in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento, in favore di Pt_1 [...]
, , , CP_1 Controparte_2 Controparte_3 CP_4 CP_5 CP_6
, , in qualità di eredi di , a titolo di
[...] Controparte_7 CP_8 Persona_1
risarcimento del danno non patrimoniale iure hereditatis, della somma di € 206.670,25, oltre interessi legali sulla somma inizialmente devalutata alla data del sinistro (come specificato in parte motiva) e di anno in anno rivalutata secondo gli indici Istat, nonché interessi legali dalla pubblicazione della presente sentenza al saldo sulla somma così ottenuta;
13 2) compensa in ragione di 1/3 le spese di lite e condanna la alla rifusione, in favore degli Pt_1
appellati, dei residui 2/3, che liquida, nella misura già ridotta:
a) per il primo grado di giudizio in € 324,67 per esborsi ed € 9.402,00 per compensi professionali;
b) per il presente grado di appello in € 11.246,00 per compensi professionali, il tutto oltre rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, I.V.A. e C.A.P. come per legge, con distrazione in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari;
3) pone le spese della CTU espletata nel presente giudizio definitivamente a carico della;
Pt_1
4) conferma nel resto la sentenza appellata.
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025
Il Consigliere Relatore
Dott.ssa Maristella Sardone
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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