TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 04/04/2025, n. 1929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1929 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NI
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Lidia Greco Presidente
dott. ssa Sonia Di Gesu Giudice
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera Giudice rel./est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 8924/2024 R.G., avente ad oggetto domanda di divorzio
PROMOSSA DA
nato a [...] l'[...], C.F. , Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Carmelina Giorgina CARUSO, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
, nata a [...] l'[...], C.F. , Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Rosario GAROZZO, presso il cui studio è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero, che ha espresso parere favorevole. Posta in decisione in esito all'udienza di comparizione personale del 29/01/2025, sulle concordi conclusioni delle parti, come precisate a tale udienza (con la sola richiesta della pronuncia di divorzio).
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato telematicamente il 29/08/2024, ha chiesto a questo Parte_1
Tribunale pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con
[...]
in data 10/05/2003, matrimonio dal quale è nata a [...], il [...], la figlia CP_1 Per_1
[...
, ormai maggiorenne ed asseritamente indipendente dal punto di vista economico.
Il ricorrente ha dedotto che con sentenza n. 4057/2009, passata in giudicato in data 01/10/2018, il
Tribunale di Catania, Prima Sezione Civile, aveva pronunciato la separazione giudiziale dei coniugi e che da allora, non essendosi mai riconciliato dalla con la moglie, era decorso il periodo previsto dalla legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, ed ha quindi chiesto di ritenere non più dovuto il contributo di mantenimento per la figlia Persona_2
[...
, posto a suo carico in sede di separazione, essendo la ragazza economicamente autosufficiente,
in quanto inseritasi nel mondo del lavoro e non più impegnata in alcun percorso formativo e/o di studio.
Con comparsa di costituzione e risposta del 28/01/2025, si è costituita che, senza Controparte_1
opporsi alla pronuncia di divorzio, ha rappresentato che le parti avevano raggiunto un accordo.
All'udienza di comparizione del 29/01/2025, sentiti congiuntamente i coniugi, personalmente comparsi, e preso atto della volontà di non riconciliarsi, ha rimesso la causa in decisione, non essendovi altre domande su cui statuire, essendo pacifico che la figlia aveva ormai raggiunto Per_1
l'indipendenza economica, in quanto assunta con contratto di lavoro (a tempo determinato) ultimo rinnovato, pur se sempre a tempo determinato (come dichiarato dalla stessa ragazza, giovane,
comparsa all'udienza unitamente ai suoi genitori).
Tanto premesso, deve affermarsi nel merito la sussistenza di tutte le condizioni poste dall'art. 3 n. la proponibilità e l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Lo stato di separazione sussistente tra i coniugi per il prescritto periodo di dodici mesi risulta,
infatti, dimostrato dalla prodotta copia della sentenza n. 4057/2009 resa dal Tribunale di Catania
il 21/07/2009 e depositata in Cancelleria il 25/07/2009.
L'impossibilità della ricostituzione della comunione materiale e spirituale tra le parti può, inoltre,
fondatamente presumersi in considerazione del periodo trascorso e delle ragioni addotte a sostegno della domanda oggi in esame, tutti sintomi inequivoci della definitiva ed irreversibile frattura del consorzio coniugale.
Va, pertanto, pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio che unisce le odierne controparti, senza altre statuizioni, per come concordemente chiesto dalle parti.
In considerazione della natura e dell'esito della causa le spese tra le parti vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 8924/2024 R.G.:
pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a RE (CT) il 10/05/2003 tra nato a [...] l'[...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
NI (CT) l'11/07/1979, alle condizioni di cui in motivazione, cioè senza ulteriori statuizioni;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di RE (CT) di procedere all'annotazione della presente sentenza (Registro degli Atti di Matrimonio dello Stato Civile del Comune di RE, al n.
11, parte 2, serie A, anno 2003);
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14.3.2025.
Il Giudice rel./est. Il Presidente
dott.ssa Eleonora N.V. Guarnera dott.ssa Lidia Greco 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 lett. b) della L. 1/12/1970, n. 898, così come modificata dalla legge n. 55 del 6 maggio 2015, per