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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 3014 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3014 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 44749/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44749 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 25529/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Ficani;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso esclusivo laboratorio a Parte_1 CP_1
dell'unità immobiliare sita in Trezzano Rosa, via Milano 7, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati
al foglio 5 – mapp. 270 – sub. 704, in forza del contratto del 01/03/2021 registrato all'ufficio territoriale di Milano 2, il 25/03/2021, per un canone annuo di € 3.000,00, oltre € 60,00 per acconto spese per consumo acqua e pulizia fossa biologica, salvo conguaglio e aggiornamento ISTAT da versare in 12 rate mensili anticipate di pari importo, che il conduttore aveva omesso il pagamento degli oneri accessori dovuti dal 01/03/2021 al 28/02/2022 per € 60,00, e dei canoni di locazione dal
01/03/2022 al 30/06/2024 per € 7.020,00 oltre oneri accessori per € 120,00, per un importo complessivo di € 7.200,00, intimava lo sfratto per morosità, convenendo il conduttore davanti a questo pagina 1 di 3 giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa all'udienza del 12.12.2024 il giudice, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, in quanto il soggetto risultava irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
all'esito della notifica dell'ordinanza provvisoria di rilascio, restava contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 01/03/2021 registrato all'ufficio territoriale di Milano 2, il 25/03/2021 concedeva in locazione ad uso esclusivo Parte_1
laboratorio a l'unità immobiliare sita in Trezzano Rosa, via Milano 7, piano terreno, CP_1
censita al Catasto Fabbricati al foglio 5 – mapp. 270 – sub. 704 per un canone annuo di € 3.000,00,
oltre € 60,00 per acconto spese per consumo acqua e pulizia fossa biologica, salvo conguaglio e aggiornamento ISTAT da versare in 12 rate mensili anticipate di pari importo.
Tanto premesso, dev'essere essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, in quanto la morosità interessa un arco temporale rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione degli oneri accessori dovuti dal 01/03/2021 al 28/02/2022 per €
60,00, e dei canoni di locazione dal 01/03/2022 al 30/06/2024 per € 7.020,00 oltre oneri accessori per €
120,00, per un importo complessivo di € 9.880,00 in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio, nonché quello determinato convenzionalmente all'art. 5 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 9.880,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagina 2 di 3 pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria, oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 9.05.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 9.05.2025
- Condanna al pagamento di € 9.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati CP_1
all'attualità ed oneri accessori per come richiesti oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 225,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale ordinario di Milano, tredicesima sezione civile, in composizione monocratica, in persona del dott. Antonio Sammarro, ha pronunciato all'udienza del 09.04.2025, all'esito della discussione orale, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 44749 del R.G.A.C. dell'anno 2024, già n. 25529/2024, e vertente
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' avv. Giovanni Ficani;
Parte_1 C.F._1
ATTORE
E
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTO CONTUMACE
Oggetto: risoluzione per morosità.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
, premesso che aveva concesso in locazione ad uso esclusivo laboratorio a Parte_1 CP_1
dell'unità immobiliare sita in Trezzano Rosa, via Milano 7, piano terreno, censita al Catasto Fabbricati
al foglio 5 – mapp. 270 – sub. 704, in forza del contratto del 01/03/2021 registrato all'ufficio territoriale di Milano 2, il 25/03/2021, per un canone annuo di € 3.000,00, oltre € 60,00 per acconto spese per consumo acqua e pulizia fossa biologica, salvo conguaglio e aggiornamento ISTAT da versare in 12 rate mensili anticipate di pari importo, che il conduttore aveva omesso il pagamento degli oneri accessori dovuti dal 01/03/2021 al 28/02/2022 per € 60,00, e dei canoni di locazione dal
01/03/2022 al 30/06/2024 per € 7.020,00 oltre oneri accessori per € 120,00, per un importo complessivo di € 7.200,00, intimava lo sfratto per morosità, convenendo il conduttore davanti a questo pagina 1 di 3 giudice per la relativa convalida e l'emissione del decreto ingiuntivo per i canoni scaduti e a scadere sino al rilascio.
non si presentava all'udienza di convalida né si costituiva in giudizio. CP_1
Con ordinanza resa all'udienza del 12.12.2024 il giudice, rilevato che la notifica non era andata a buon fine, in quanto il soggetto risultava irreperibile, disponeva il mutamento del rito assegnando termine per la notifica dell'atto introduttivo e verbale contenete il provvedimento.
all'esito della notifica dell'ordinanza provvisoria di rilascio, restava contumace. CP_1
Preliminarmente, deve ritenersi accertata l'esistenza del rapporto di locazione per cui è causa, atteso che dalla documentazione prodotta si evince che con contratto del 01/03/2021 registrato all'ufficio territoriale di Milano 2, il 25/03/2021 concedeva in locazione ad uso esclusivo Parte_1
laboratorio a l'unità immobiliare sita in Trezzano Rosa, via Milano 7, piano terreno, CP_1
censita al Catasto Fabbricati al foglio 5 – mapp. 270 – sub. 704 per un canone annuo di € 3.000,00,
oltre € 60,00 per acconto spese per consumo acqua e pulizia fossa biologica, salvo conguaglio e aggiornamento ISTAT da versare in 12 rate mensili anticipate di pari importo.
Tanto premesso, dev'essere essere accolta la domanda di risoluzione del contratto per inadempimento del conduttore, in quanto la morosità interessa un arco temporale rilevante, essendo accertata la mancata corresponsione degli oneri accessori dovuti dal 01/03/2021 al 28/02/2022 per €
60,00, e dei canoni di locazione dal 01/03/2022 al 30/06/2024 per € 7.020,00 oltre oneri accessori per €
120,00, per un importo complessivo di € 9.880,00 in difetto di prova del pagamento da parte del conduttore, gravato dal relativo onere, che non si è presentato né si è costituito in giudizio, mostrando disinteresse per la controversia, per cui supera il parametro predeterminato legalmente dal disposto normativo di cui all'art. 5 della legge n. 392/78 che, pur non applicabile alle locazioni destinate, come nel caso di specie, ad uso non abitativo, costituisce un criterio ispiratore ed orientativo del giudizio, nonché quello determinato convenzionalmente all'art. 5 che preclude ogni valutazione discrezionale da parte del giudice in ordine all'importanza dell'inadempimento.
In base a tali considerazioni, deve dichiararsi la risoluzione del contratto ed il convenuto dev'essere condannato di pagamento di € 9.880,00 oltre interessi come per legge, per la mancata corresponsione dei canoni azionati all'attualità, dovendosi ritenere che la domanda di condanna al pagina 2 di 3 pagamento dei canoni relativi anche alle mensilità maturate successivamente fino alla riconsegna del bene locato sia implicitamente contenuta in quella originaria, oltre interessi sino al soddisfo.
Tenuto conto che non sono state allegate né dimostrate situazioni valutabili ai sensi dell'art. 56 L.
392/78, atte a confrontare le condizioni delle parti, e considerato che il rilascio è riconducibile al perdurante inadempimento del convenuto, la data di esecuzione dev'essere fissata per il 9.05.2025.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra difesa, deduzione ed eccezione, così
provvede:
- Dichiara la risoluzione del contratto di locazione per morosità del conduttore;
- Ordina, di conseguenza, il rilascio dell'immobile per cui è causa libero di persone e cose, e fissa per l'esecuzione la data del 9.05.2025
- Condanna al pagamento di € 9.880,00 a titolo di canoni di locazione maturati CP_1
all'attualità ed oneri accessori per come richiesti oltre interessi al soddisfo, nonché al rimborso delle spese di lite che liquida in € 225,50 per esborsi ed € 2.500,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Milano, 09 aprile 2025
Il giudice
Antonio Sammarro
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