Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 30/06/2025, n. 483 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 483 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MACERATA
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 1707\2022 R.G. avente ad oggetto:
Responsabilità professionale, e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
MARCOLINI ALESSANDRO, come da procura in atti;
-Attrice-
E
) rapp.to e difeso dall' CP_1 C.F._2
avv.to GIUSTOZZI SANDRO, come da procura in atti;
-Convenuto-
NONCHE'
) Controparte_2 P.IVA_1
rapp.ta e difesa dall'avv. NASCIMBENI GIANCARLO;
), non costituita Controparte_3 P.IVA_2
-terzi chiamati in causa- conclusioni delle parti: come da note scritte depositate per l'udienza di precisazione delle conclusioni del 27.2.2025, di seguito trascritte:
Per parte attrice: “(…) rigettare tutte le eccezioni e domande avanzate dal convenuto e dalla terza chiamata, anche in via preliminare, poiché infondate in fatto e in diritto e comunque non provate;
nel merito: accertare e dichiarare l'inadempienza e responsabilità del Dott.
[...]
a causa dei suoi negligenti e imprudenti trattamenti sanitari e CP_1
cure praticate su come esposto in narrativa, e in relazione Parte_1 ai pregiudizi occorsi all'attrice e alle lesioni e danni dalla medesima patiti, riconducibili al comportamento errato, colposo commissivo e omissivo del convenuto, e comunque alla responsabilità contrattuale nonché alla violazione della lex artis e degli obblighi contrattualmente assunti dal medico, e per l'effetto condannare il Dott. alla CP_1 restituzione in favore dell'attrice degli onorari a costui corrisposti, nonché al risarcimento, in favore di unitamente alla Parte_1 compagnia-terza chiamata in causa nei confronti della quale il convenuto ha formulato domanda di garanzia/manleva qualora emergano responsabilità e/o obblighi a carico di quest'ultima, in solido tra loro, di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti e subendi, ivi compresi il danno morale e il danno esistenziale come indicato dall'attrice, comprensivi delle spese sostenute per le cure e delle spese successive da sostenere, come da relazioni tecniche in atti, quantificati nella misura complessiva di € 91.626,40, per le causali esposte in narrativa, o comunque in quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge anche sulla somma rivalutata, oltre al risarcimento da quantificarsi in corso di causa ed eventualmente da liquidarsi anche in via equitativa, del danno futuro e da perdita di chance, del danno psichico, estetico, e da mancanza del consenso informato, sempre oltre interessi e rivalutazione ex lege, oltre al rimborso spese di € 61,00 per l'avvio della procedura di mediazione, ed oltre al rimborso del compenso attoreo per la procedura di mediazione da liquidarsi in base al DM 55/2014 valori medi, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria, oltre al rimborso in favore dell'attrice della spesa di € 305,00 Iva inclusa per la fattura n. 311/23 emessa dal Dr. per la redazione delle CP_4
Note tecniche del 16.08.2023 sopra trascritte;
-stante la mancata partecipazione delle terze chiamate alla fase di mediazione ,in atti, ci si rimette alla decisione dell'Ill.mo Giudice adito sulla eventuale condanna delle chiamate in causa al risarcimento del relativo danno in favore dell'attrice, da liquidarsi quindi anche d'ufficio in via equitativa.Il tutto, per ogni posta, sempre oltre interessi dovuti ex lege e rivalutazione monetaria, e comunque sempre con vittoria di compenso di causa e spese di lite”. Parte attrice, insiste altresì per l'ammissione di tutte le proprie prove richieste e non ammesse, così come indicate nelle proprie memorie istruttorie in atti.
Per parte convenuta: “(…) preso atto che il dott. ha agito CP_1 nell'assoluto rispetto dell'arte medica, applicando al caso concreto le migliori soluzioni e terapie, nonché gli opportuni trattamenti, rigettare
2 Nr. 1707\2022 R.G.
tutte le domande di parte attrice, poiché infondate sia in fatto che in diritto e non provate. In subordine, qualora il Tribunale accerti una qualche responsabilità dell'odierno attore, dichiarare il caso trattato dal professionista di particolare difficoltà, per cui il convenuto non risponde di eventuali danni, poiché ha agito con diligenza e perizia ed in assenza di colpa grave, ovvero dolo. In via ulteriormente subordinata, Voglia il Tribunale accertare che il trattamento posto in essere dal dott. CP_1
è stato interrotto per volontà della parte attrice e che le cure
[...] successive alla revoca dell'incarico, peraltro non condivise dal convenuto ed errate, hanno impedito il concludersi dell'iter terapeutico posto in essere dal concludente, per cui quest'ultimo è immune da censure, con il conseguente rigetto della domanda di parte attrice. In ogni caso, vanno respinte le domande della , poiché non provate e totalmente Pt_1 contestate, sia riguardo al danno patrimoniale che a quello non patrimoniale, poiché gli importi richiesti, oltre che non dovuti sono, in ogni caso, eccessivi, esorbitanti e completamente svincolati dal caso concreto. Nella mera ipotesi di accertamento di civile responsabilità da parte del convenuto, Voglia il Tribunale disporre che gli eventuali danni siano risarciti alla parte attrice direttamente dalla Controparte_5
e dalla le quali dovranno, quindi, tenere
[...] Controparte_3 indenne il concludente da qualsiasi pregiudizio economico. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio da distrarsi a favore di questo avvocato che sin da ora dichiara di essere antistatario”. Parte convenuta, in via istruttoria, rinnova l'istanza di ammissione delle prove orali richieste nella seconda memoria ex art.183, comma VI, cpc.
“ (…)dichiarare Controparte_2
l'inoperatività della garanzia di copertura del rischio assicurativo della (polizza n.2106.32.300320) per Controparte_6 mancato/ritardato pagamento del relativo premio, così come descritto in narrativa, che comporta l'inefficacia e quindi il rigetto della chiamata in garanzia/manleva operata dal dott. nei confronti della
CP_1 con l'atto notificato a mezzo pec Controparte_6 il 25/3/2023 con vittoria di spese e compensi professionali di assistenza e difesa in giudizio da porsi a carico del chiamante dott. ;
CP_1 rigettare la domanda risarcitoria attrice rivolta al dott.
CP_1 perché infondata in fatto e diritto per i motivi esposti in atti dalle parti convenute e dichiarare conseguentemente inefficace e priva di effetti la chiamata in giudizio/manleva del dott. nei confronti della
CP_1
con vittoria di spese e Controparte_6 compenso professionale di assistenza e difesa in giudizio;
nella denegata ipotesi che il Tribunale adito ritenesse sussistente la responsabilità del
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convenuto Dott. per i fatti denunciati, come pure CP_1
l'operatività della polizza assicurativa di copertura del rischio a favore del convenuto, ridurre il quantum risarcitorio entro i limiti corrispondenti all'accertamento a mezzo CTU medico-legale dei postumi residuati all'attrice sia di natura permanente e sia di natura temporanea;
ritenere in questo caso impegnata la a Controparte_6 garantire e manlevare l'assicurato Dott. entro i soli limiti CP_1 delle condizioni della polizza in vigore all'epoca del fatto con l'applicazione delle franchigie/riduzioni previste contrattualmente;
con compensazione delle spese e compenso professionale di assistenza e difesa in giudizio”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si omette lo svolgimento del processo che, se del caso, sarà richiamato dove necessario o opportuno per una migliore comprensione della ratio decidendi (art. 132 cpc come mod. dall'art. 45 co. 17° L. 69/09).
La controversia viene definita sulla base delle ragioni che di seguito si espongono dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli argomenti, difese, domande, eccezioni e conclusioni che, sebbene non espressamente menzionati, sono logicamente incompatibili con la presente decisione.
La ha chiesto di accertare e dichiarare la responsabilità del dott. Pt_1 per i danni arrecati alla salute della medesima attrice nel CP_1 periodo intercorrente dal 2011 al 2019, anni durante i quali l'attrice si è avvalsa dell'attività professionale del dott. stante l'iniziale CP_1 quadro clinico della che prevedeva “problematiche dento- Pt_1 scheletriche, ortopediche ed ortodontiche sul piano trasversale, sagittale, verticale, di spazio interdentale e di asimmetria facciale classificando di fatto il caso della sig.na come un “caso complesso”, come Parte_1 accertato dalla C.T.U. collegiale.
L'attrice deduce di essersi rivolta al dott. nel 2011 per curare una CP_1 malocclusione di seconda classe;
che, all'esito della relativa terapia ortodontica somministrata dal convenuto, ha subito un danno alla propria salute consistente nella perdita dei denti nn. 1.3 (canino) e 1.4 (primo premolare) superiori destri, oltre la persistenza della malocclusione di seconda classe;
ciò premesso ha concluso per la condanna dell'odierno convenuto al pagamento in suo favore della somma complessiva di euro
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91.626,40 o comunque di quella maggiore o minore somma che sarà accertata e ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi nella misura di legge anche sulla somma rivalutata, oltre al risarcimento da quantificarsi in corso di causa ed eventualmente da liquidarsi anche in via equitativa, del danno futuro e da perdita di chance, del danno psichico, estetico, e da mancanza del consenso informato, sempre oltre interessi e rivalutazione ex lege, oltre al rimborso spese di euro 61,00 per l'avvio della procedura di mediazione.
Orbene, la circostanza che la sia stata una paziente del dott. Pt_1 dal 2011 al 2019 risulta pacifico tra le parti, così come i vari CP_1 interventi odontotecnici come da documentazione medica prodotta in giudizio.
Il rapporto tra la e il dott. è, pertanto, di natura Pt_1 CP_1 contrattuale e la relativa responsabilità da inadempimento del professionista rientra nella fattispecie di cui all'art. 1218 c.c.
Sul punto va osservato che la responsabilità contrattuale, disciplinata dall'articolo 1218 c.c., prevede che l'obbligato risarcisca il danno derivante dall'inadempimento o dall'adempimento inesatto di un obbligo contrattuale.
Spetta all'attore che intende ottenere il risarcimento dei danni, l'onere di dimostrare il nesso causale tra la condotta colposa dell'inadempiente e il pregiudizio subito.
Tale prova può essere articolata attraverso una pluralità di mezzi probatori, inclusi quelli presuntivi, purché siano gravi, precisi e concordanti.
Al contrario, al debitore inadempiente è attribuito l'onere di fornire la prova, qualora contestata e solo dopo che l'attore abbia dimostrato condotta e nesso causale, dell'avvenuto adempimento ovvero dell'impossibilità sopravvenuta per causa a lui non imputabile, di adempiere correttamente all'obbligazione contrattuale.
Ciò posto, i cc.tt.uu. hanno accertato che: “Dall'incrocio dei dati anamnestici, dalla documentazione clinica prodotta dal curante, dalla
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rilettura delle radiografie, dal materiale iconografico effettuato e dall'esame obiettivo risultano rispettati tutti i criteri di adeguatezza lesiva, topografico, cronologico e di continuità fenomenica per il nesso di causa tra il quadro delle lesioni lamentate dalla sig.na e la Parte_1
“condotta professionale” del dott. per la perdita dei due CP_1 elementi dentari 13 e 14. L'aver eseguito una terapia ortodontica di sostituzione dell'elemento dentario 1.2 (agenesia) mediante spostamento mesiale di più di un centimetro del canino (1.3) distopico in trans- posizione con il 1.4 senza uno studio diagnostico radiografico 3D che avrebbe fatto meglio comprendere, anatomia radicolare e corticali ossee mascellari non trova riscontro con le raccomandazioni ministeriali del 2017 per il trattamento di casi clinici complessi come questo.
Meccaniche ortodontiche, tempi, forze di applicazioni delle stesse, gestioni delle complicanze infettive con rinuncia ad eseguire specifiche radiografie, uso di laser a bassa frequenza (in data 5.12.2016) e l'assenza di prescrizioni farmacologiche per la zona mascellare anteriore destra, mal descritte nel diario clinico agli atti, hanno determinato l'ingente perdita ossea bi-corticale di 1,3 cm documentata e l'indicazione assoluta alla avulsione dei due elementi dentari 13 e 14 ed al successivo intervento di rigenerazione ossea con materiare eterologo (Bi-Oss) e membrana riassorbibile (Bio-Gade).
In ultimo i c.t.u. hanno accertato che da quanto è presente in documentazione clinica depositata dal convenuto, tutta la terapia ortodontica fissa multibracket (MBT) durata cinque anni dal 2013 al 2018 è stata eseguita con l'uso esclusivo di un solo arco in Ni-Ti di 0,16 mm di diametro di converso alle più elementari indicazioni di ogni tecnica ortodontica esistente.”
Sussiste, pertanto, un nesso causale tra la condotta negligente e imprudente del dott. tra l'errato approccio diagnostico e CP_1 terapeutico, e i danni riscontrati dai cc.tt.uu.
Passando al quantum del danno risarcibile, il quadro clinico della Pt_1 presentava sin dall'inizio una situazione complessa e particolare, come accertato dai medesimi cc.tt.uu., i quali non hanno condiviso le valutazioni di danno come formulate da parte attrice evidenziando che
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“all'inizio dei trattamenti il quadro clinico prevedeva una seconda classe dento-scheletrica severa per retrusione mandibolare, una vestibolo posizione degli incisivi superiori, con severo morso profondo di 13 mm in più rispetto alla normalità e più di 6 mm di over jet rispetto alla norma.
Inoltre era presente la trasposizione degli elementi dentali 13 (canino mascellare destro) e 14 (primo premolare mascellare destro), l'inclusione ossea parziale vestibolare dell'elemento dentario 13, l'agenesia dei due incisivi laterali mascellari (12 e 22), le linee inter-incisive non coincidenti con discreta deviazione mandibolare destra ed alterazione del piano occlusale pro-inclinato (basculante) a sinistra. Un quadro clinico questo della ricorrente già compromesso inizialmente nella valutazione di un danno estetico singolarmente derivante dalla condotta professionale del convenuto responsabile solo per la perdita biologica (ed estetica) dei due elementi dentali 13 e 14” (v. C.T.U., pagg. 32-33).
Si ritengono condivisibili le conclusioni indicate dai cc.tt.uu. in punto di quantificazione del danno risarcibile all'odierna danneggiata.
Orbene, quanto al danno biologico permanente, si ritiene congrua la misura pari al 3%.
Sempre in adesione a quanto accertato dai consulenti tecnici, va altresì riconosciuta una inabilità temporanea al 100% per sei giorni, una al 75% per quindici giorni, una al 25 % per ventotto giorni e infine una al 10% per cinquanta giorni.
In considerazione del fatto che la lesione permanente riportata dalla
RA rientra nel novero delle c.d. microlesioni, trova applicate le tabelle del Tribunale di Milano, tenuto conto dell'età del ricorrente all'epoca dell'evento dannoso causato dal dott. (13 anni) -vale a CP_1 dire, nel momento in cui veniva “posizionata la meccanica ortodontica distallizzante “Distal One” per consentire lo spostamento (distallizzare) del premolare mascellare destro (14) rispetto al canino (13)” (v. perizia cc.tt.uu., pag. 29)- si ottiene l'importo finale di euro 8.888,75 (di cui euro 5.525,00 a titolo di risarcimento del danno permanente ed euro 3.363,75 a titolo di risarcimento per invalidità temporanea, quest'ultimo calcolato - assumendo il valore base in euro 115,00/giorno- come segue: euro 690,00 per il periodo di inabilità al 100%, euro 1.293,75 per il periodo di inabilità
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al 75%, euro 805,00 per il periodo di inabilità al 25 % e infine euro 575,00 per il periodo di inabilità al 10%).
Quanto alla personalizzazione del danno, si ritiene di non operare alcun incremento in tal senso, atteso che difetta qualsivoglia allegazione circa la peculiare incidenza nel caso di specie dell'errore medico su specifiche attività relazionali della o interessi, mancando anche l'allegazione Pt_1
e considerando che la normale incidenza è già oggetto di valutazione e liquidazione nell'omnicomprensività tipica garantita dalle tabelle milanesi.
Alla predetta somma di euro 8.888,75, riconosciuta a titolo di danno biologico, dovranno aggiungersi i danni patrimoniali per i costi sostenuti per gli interventi resisi necessari per la cura e guarigione del danno riportato dalla . Pt_1
Quanto alle spese sostenute per il trattamento dei due denti, parte attrice ha depositato con il doc. 8 le relative fatture/ricevute, per un totale di euro 2.077,41. Sul punto, si ritiene di liquidare in favore dell'attrice la minore somma riconosciuta dai cc.tt.uu., i quali hanno ritenuta congrua la spesa complessiva di euro 1.453,00 (“spese riconducibili alle avulsioni del 13 e 14”).
Per quanto riguarda invece le spese presso lo studio del dott. che CP_1 parte attrice quantifica in euro 4.495,43, si ritiene di liquidare in favore della la minore somma di euro 2.297,00 così come indicato dai Pt_1 cc.tt.uu. (compenso complessivo del dott. decurtato del 50%) in CP_1 quanto il trattamento sanitario posto in essere dal dott. ha CP_1 condotto ad un miglioramento del quadro clinico iniziale della , Pt_1 mantenendo una malocclusione di secondo grado da severa a moderata.
Alla somma finale di euro 12.638,75, liquidata al valore attuale, dovranno poi essere aggiunti gli interessi compensativi nella misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c. da calcolare su detta somma devalutata al momento del fatto lesivo (aprile 2016), e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo (Cass. S.U. 17 febbraio 1995 n.
1712) a decorrere da aprile 2016 sino alla pubblicazione della sentenza.
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Dalla pubblicazione della sentenza sino al saldo, sulla somma così determinata decorreranno poi gli interessi di mora in misura legale ex art. 1284, comma 1°, c.c.
Sui danni e i costi da sostenersi per ulteriori possibili futuri interventi i cc.tt.uu. indicano la somma complessiva di euro 17.400,00 per “costi odontoiatrici implanto-protesici per il 1.3 ed il 1.4 + n. 1 rinnovo di due impianti + n. 5 rinnovi protesici di due corone”, somma che si ritiene di riconoscere alla . Pt_1
Al risarcimento di detto danno è tenuto unicamente il dott. CP_1 quale responsabile contrattualmente per inadempimento nei confronti della . Pt_1
Va rilevato che il convenuto, nella propria comparsa di costituzione, ha chiesto la chiamata in giudizio della compagnia Controparte_6
e di (parte convenuta deduce di aver
[...] Controparte_3 sottoscritto dal 2010 una polizza assicurativa per la propria attività professionale con la tramite la al Controparte_6 Controparte_3 fine di essere manlevato della responsabilità addebitatagli. Detta istanza è stata accolta all'esito dell'udienza del 18.1.2023.
Si ritiene corretta la chiamata in manleva delle compagnie assicurative, stante il contratto in essere tra l'odierno professionista convenuto e le compagnie assicurative chiamate in garanzia, la cui esistenza è stata provata con la produzione documentale effettuata da parte convenuta con la propria comparsa, nonché dalla circostanza che detto rapporto assicurativa risulta pacifico tra le odierne parti contrattuali.
Difatti, come sostiene parte convenuta, la polizza in oggetto prevede la scadenza del pagamento da effettuarsi entro il 31.1 di ogni anno (mentre la scadenza dell'efficacia della medesima polizza viene individuata nella data del 31.12 di ogni anno), di tal che, il pagamento effettuato dalla convenuta nella data del 15.2.2021, vale a dire, nel rispetto del periodo di tolleranza ex art. 1901 secondo comma c.c., va considerato come non tardivo.
Pertanto, considerato che il fatto dannoso è avvenuto nel periodo di validità della suddetta polizza, che la relativa richiesta di risarcimento del
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danno è stata inoltrata dall'attrice al convenuto in data 9.2.2021 (ricevuta l'11.2.2021) e il pagamento della polizza durante il periodo di tollerabilità come sopra indicato e rilevata altresì l'applicabilità della polizza assicurativa 2106.32.300320, pos. Assicurativa Controparte_3
(RC019962), si ritiene che la compagnia Controparte_6
e sono tenute a tenere indenne
[...] Controparte_3
l'assicurato, dott. , nei limiti del massimale e tenuto conto CP_1 della franchigia, da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti in relazione al risarcimento dei danni riconosciuti in favore dell'attrice con la presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono poste integralmente a carico del dott. come esplicitato da Cass. Sez. Unite, Sentenza n. CP_1
32061 del 31/10/2022 (Rv. 666063 - 01) “In tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, comma 2, c.p.c.”.
Per la quantificazione si muove dallo scaglione del decisum (da euro
26.001,00 a 52.000,00 euro), dovendo farsi applicazione dei parametri ex D.M. 55/2014, valori minimi, come modificati nel 2022.
Oltre agli esborsi relativi al contributo e alla marca, vanno riconosciute anche le spese per il consulente tecnico di parte, atteso che anche tale esborso è stato debitamente documentato (v. doc. 9).
Difatti, come ben chiarito da Cass. civ. Sez. 3 - , Ordinanza n. 26729 del
15/10/2024 (Rv. 672532 - 01) “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue.”.
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Ritenuto che la consulenza tecnica d'ufficio è un atto compiuto nell'interesse generale di giustizia e, dunque, nell'interesse comune delle parti, trattandosi di un ausilio fornito al giudice da un collaboratore esterno e non di un mezzo di prova in senso proprio, le spese della C.T.U. collegiale vanno poste in via definitiva a carico solidale dell'attore, del convenuto e delle compagnie assicurative.
P. Q. M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando cosi provvede:
accoglie, per quanto di ragione, le domande attoree e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di della CP_1 Parte_1 somma di euro 30.038,75, il tutto oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi nei termini indicati in motivazione;
Pone le spese della C.T.U., nella misura già liquidata in corso di causa, a carico solidale dell'attrice, del convenuto e delle due società chiamate in causa;
Condanna , e CP_1 Controparte_6 [...] al pagamento in favore dell'attrice delle spese di lite che si CP_3 liquidano in euro 786,00 per spese ed euro 2.540,00 per compensi oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge.
in accoglimento della domanda di garanzia avanzata dal convenuto dott.
condanna e CP_1 Controparte_6 [...]
in solido tra loro, a tenere indenne, nei limiti del massimale e CP_3 tenuto conto della franchigia, l'assicurato da ogni conseguenza patrimoniale derivante nei suoi confronti in relazione alla condanna al risarcimento dei predetti danni, come riconosciuti con la presente sentenza;
Così deciso in Macerata, il 30/06/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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