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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/12/2025, n. 2729 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2729 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 9283/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.R.V.G. 9283/25 sul ricorso svolto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 6.8.2025;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c. DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del 22.7.2025, confermato nelle note scritte del
7.11.25, e, segnatamente: “a) La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre risiedendo con quest'ultima nella casa familiare sita in Roma alla Via Taranto n. 95 . La madre si impegna a comunicare al padre ogni variazione di residenza. b) Disporre l'affido esclusivo delle minore Per_1 alla madre SI. , la quale soprattutto per le decisioni di Parte_1 maggiore interesse, si impegna sin da ora a tenere costantemente informato il padre cui spetterà in ogni caso il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia senza alcun pregiudizio al principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. c) Il padre potrà tenere con sé la minore ogni volta lo desideri, previa comunicazione alla madre almeno
7 giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore stessa.
Stante la tenera età della minore i pernotti con il padre saranno graduali e concordati di volta in volta tra i genitori. Sarà cura della SI.ra , laddove la Parte_1 stessa si rechi in Svezia con la minore, a darne avviso al padre con congruo anticipo al fine di organizzare gli incontri con la minore in Svezia, mentre le Spese di viaggio della minore per recarsi unitamente al padre in Svezia saranno a carico di quest'ultimo. d) Stante le condizioni economiche dei ricorrenti, le parti concordano che nulla sarà dovuto a titolo di contributo nel mantenimento della minore, provvedendo i genitori al mantenimento diretto quando la figlia sarà presso ciascuno, ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno. Ogni qualvolta uno dei ricorrenti si troverà ad anticipare le spese straordinarie avrà diritto alla restituzione, nella misura suindicata del 50% previa esibizione del documento comprovante l'esborso ed il corrispettivo dovrà essere versato in una delle seguenti modalità: in contanti, con il rilascio di quietanza scritta, in alternativa, versando la somma dovuta sul conto corrente del genitore che ha anticipato integralmente la somma. Con riferimento all'individuazione delle spese di straordinaria amministrazione, le parti così stabiliscono: a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) connotate dal carattere dell'urgenza; b) i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. E prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) sanitarie non urgenti;
b) odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche;
c) farmaceutiche;
d) psicoterapiche ivi compresi i relativi ticket non coperti da S.S.N. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore;
c) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazione scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) abbonamento al trasporto pubblico;
e) mensa asilo/scuola compreso eventuale tempo pieno;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. e) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO
ACCORDO: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno, e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spesa per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in regime di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il
PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stages sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Resta inteso che le scelte di maggior interesse per i figli dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.”;
- nulla sulle spese
Roma 26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
Dott.ssa Marta Ienzi Presidente
Dott.ssa Filomena Albano Giudice
Dott.ssa Simona Rossi Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella procedura iscritta al n.R.V.G. 9283/25 sul ricorso svolto da Parte_1
e ;
[...] Parte_2
letti gli atti ed i documenti allegati;
lette le condizioni concordate dalle parti ed il visto del P.M. del 6.8.2025;
ritenutane l'equità e congruità;
rilevato che non vi è luogo a provvedere sulle spese trattandosi di domanda congiunta;
visto l'art.473-bis .51 c.p.c. DISPONE
in conformità a quanto indicato nel ricorso congiunto del 22.7.2025, confermato nelle note scritte del
7.11.25, e, segnatamente: “a) La minore sarà collocata prevalentemente presso la madre risiedendo con quest'ultima nella casa familiare sita in Roma alla Via Taranto n. 95 . La madre si impegna a comunicare al padre ogni variazione di residenza. b) Disporre l'affido esclusivo delle minore Per_1 alla madre SI. , la quale soprattutto per le decisioni di Parte_1 maggiore interesse, si impegna sin da ora a tenere costantemente informato il padre cui spetterà in ogni caso il diritto ed il dovere di vigilare sulla istruzione ed educazione della figlia senza alcun pregiudizio al principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita della figlia idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione. c) Il padre potrà tenere con sé la minore ogni volta lo desideri, previa comunicazione alla madre almeno
7 giorni prima, compatibilmente con gli impegni scolastici e ludico-ricreativi della minore stessa.
Stante la tenera età della minore i pernotti con il padre saranno graduali e concordati di volta in volta tra i genitori. Sarà cura della SI.ra , laddove la Parte_1 stessa si rechi in Svezia con la minore, a darne avviso al padre con congruo anticipo al fine di organizzare gli incontri con la minore in Svezia, mentre le Spese di viaggio della minore per recarsi unitamente al padre in Svezia saranno a carico di quest'ultimo. d) Stante le condizioni economiche dei ricorrenti, le parti concordano che nulla sarà dovuto a titolo di contributo nel mantenimento della minore, provvedendo i genitori al mantenimento diretto quando la figlia sarà presso ciascuno, ad eccezione delle spese straordinarie che saranno ripartite in ragione del 50% ciascuno. Ogni qualvolta uno dei ricorrenti si troverà ad anticipare le spese straordinarie avrà diritto alla restituzione, nella misura suindicata del 50% previa esibizione del documento comprovante l'esborso ed il corrispettivo dovrà essere versato in una delle seguenti modalità: in contanti, con il rilascio di quietanza scritta, in alternativa, versando la somma dovuta sul conto corrente del genitore che ha anticipato integralmente la somma. Con riferimento all'individuazione delle spese di straordinaria amministrazione, le parti così stabiliscono: a) spese mediche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) connotate dal carattere dell'urgenza; b) i trattamenti sanitari, gli esami e le visite specialistiche non coperti dal S.S.N. E prescritti dal pediatra di libera scelta e/o dal medico di base, con i relativi ticket sanitari, oftalmiche, farmaceutiche, ove prescritte;
b) spese mediche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) sanitarie non urgenti;
b) odontoiatriche, ortodontiche e oculistiche;
c) farmaceutiche;
d) psicoterapiche ivi compresi i relativi ticket non coperti da S.S.N. Le spese mediche dovranno essere comprovate dalla relativa prescrizione medica e dalla documentazione fiscale (ricevuta o scontrino) con l'indicazione del codice fiscale del minore;
c) spese scolastiche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse e assicurazione scolastiche imposte da istituti ed università pubbliche, b) libri di testo e materiale di corredo scolastico indicati ad inizio anno e riferiti al corso di studi seguito, anche nel caso di scuola privata;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) abbonamento al trasporto pubblico;
e) mensa asilo/scuola compreso eventuale tempo pieno;
d) spese scolastiche (da documentare) che richiedono il PREVENTIVO ACCORDO: a) tasse scolastiche, rette ed assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e università pubbliche, dopo il primo anno fuori corso;
c) corsi di specializzazione e master, d) gite scolastiche con pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria. e) spese extrascolastiche (da documentare) che NON richiedono il PREVENTIVO
ACCORDO: a) un corso per attività extrascolastica (sportiva o di istruzione) all'anno, e relativi accessori;
b) pre-scuola e doposcuola se necessitati da esigenze lavorative del genitore collocatario;
c) spesa per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli, in regime di preesistenti rapporti affettivi con i medesimi animali;
d) spese di manutenzione, bollo ed assicurazione relative a mezzi di locomozione acquistati in accordo;
e) spese per la patente di guida;
f) spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il
PREVENTIVO ACCORDO: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento, ulteriori rispetto al corso annuale;
b) spese di custodia (baby-sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia di minore infradodicenne e/o del genitore collocatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite;
c) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
d) centro ricreativo estivo e di gruppo estivo;
e) soggiorno estivo, di studio, sportivo, stages sportivi;
f) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
g) spese per l'organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Resta inteso che le scelte di maggior interesse per i figli dovranno essere condivise tra i genitori, mentre le spese relative a scelte già effettuate ed attività in corso non necessitano di nuova concertazione.”;
- nulla sulle spese
Roma 26.11.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Simona Rossi Dott.ssa Marta Ienzi