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Sentenza 15 gennaio 2025
Sentenza 15 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 15/01/2025, n. 55 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 55 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7809/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.11.2024, assunto in decisione in data 7.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Federica Consonni e Elena Giusti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Meda
(MB), via Parini n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato EN Agosta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cesano Maderno (MB),
Corso Roma n. 27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
pronunciare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_2 Parte_1
.
[...]
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. I figli EN, di anni 14, e , di anni 11, vengono Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica.
Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute dei figli e su qualsiasi altra necessità ed esigenza degli stessi, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, sia in assenza dell'altro genitore che rispetto alla propria famiglia di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e i figli e con le rispettive famiglie di origine.
3. Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figli.
I genitori stabiliscono modalità e tempi del diritto di visita e frequentazione padre-figli, come segue:
a) il padre avrà ogni e ampio diritto di visita e frequentazione dei figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e alle esigenze dei minori;
ad ogni modo,
- finchè il padre sarà ospite presso i genitori, vedrà i figli due giorni alla settimana, trattenendosi con i figli presso la casa coniugale, dall'uscita dal lavoro, indicativamente tra le 18:15 e le 18:30, fino all'ora di cena;
altresì, terrà con sé i figli, anche presso la casa coniugale, o il sabato o la domenica, o la mattina o il pomeriggio, previ accordi con la madre;
- quando il padre si trasferirà nella casa di proprietà, trascorrerà con i figli due sere infrasettimanali, di cui una il venerdì, prelevando i figli dalla casa coniugale, indicativamente tra le ore 18:15 e le ore 18:30, cenando con loro e riportandoli presso la casa materna alle 21:00; il padre trascorrerà con i figli i fine settimana in alternanza con la madre, dal venerdì sera, verso le ore 18:15-18:30 fino alla domenica alle ore 21:00; in caso di trasferte di lavoro, il signor ne darà pronta comunicazione alla signora concordando con Pt_1 Pt_2 quest'ultima altro giorno da trascorrere con i figli.
b) quanto alle festività natalizie e pasquali, i minori EN e trascorreranno il giorno di Per_1
Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania e Pasqua/Lunedì dell'Angelo, alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre, invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori, nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori.
pagina 2 di 9 Qualora la madre desideri trascorrere una settimana di vacanza con i figli nel periodo natalizio, ne darà comunicazione, con congruo anticipo, al signor concordando con quest'ultimo il periodo in rispetto Pt_1 al criterio di alternanza nei giorni di festività indicati, e fornirà al padre il luogo di villeggiatura prescelto, con facoltà del padre di raggiungere i figli. (atteso che i costi della permanenza del padre nella località di villeggiatura prescelta dalla signora saranno a carico dello stesso, e atteso che le modesta disponibilità Pt_2 economica del signor , specie in relazione a spese e finanziamenti nell'interesse dei figli, di cui si dice Pt_1 nel proseguo, e al mutuo che prossimamente contrarrà, non gli permettono di sostenere il medesimo stile di vita della signora quest'ultimo valuterà i costi e conseguentemente comunicherà alla signora Pt_2
e potrà o meno raggiungere i figli). Pt_2
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, come per le vacanze pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo dei genitori.
In riferimento alle vacanze natalizie del corrente anno, fermo restando quanto sopra indicato,
- i figli trascorreranno sia il giorno di Natale sia il giorno di Santo Stefano con la madre e si recheranno con la madre a Livigno dal 21 al 28 dicembre 2024.
- i figli trascorreranno il giorno di Capodanno ed il giorno dell'Epifania, dalle ore 11 alle ore 16, con il padre.
Ad ogni modo il padre prenderà contatto con la signora er concordare altri giorni da trascorrere con Pt_2
i figli durante le vacanze natalizie.
c) Quanto al Carnevale e ai cosiddetti “ponti” (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno), i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, accordandosi di volta in volta;
d) con riferimento al periodo estivo, i figli EN e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordarsi di anno in anno entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le settimane di vacanza il diritto di visita verrà sospeso, mentre per il restante periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita paterno infrasettimanale, come indicato nel sopra esteso punto a);
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'indirizzo del luogo di vacanza in cui si recheranno con i figli.
In ogni caso, in ordine a quanto concordato nel presente punto 3., resta salva la possibilità per i signori Pt_2
e di accordarsi diversamente, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, Pt_1 nonché delle esigenze lavorative degli stessi.
4. Il signor ha ogni e più ampia facoltà di chiamare/videochiamare i figli. Pt_1
5. Sul mantenimento dei figli.
Spese ordinarie. Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
EN e , la somma mensile complessiva di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario, da versare sul conto corrente intestato esclusivamente alla pagina 3 di 9 signora entro il giorno 15 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno, a decorrere dal mese di dicembre Pt_2
2024.
Il mantenimento periodico nell'interesse dei figli includerà le voci di spesa definite 'ordinarie' nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di
Monza (DOC. 4).
Spese straordinarie. Le spese straordinarie dei figli, EN e , elencate secondo le linee guida Per_1 poste dal Tribunale di Monza (vedasi doc. 4) e qui di seguito riportate, saranno sostenute nella misura del
60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre.In ordine alle spese preventivate antecedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso,seguiranno detta divisione concorsuale (60%/40%) le spese dentistiche della figlia EN;
invece, ogni spesa afferente il quadriciclo (minicar) (a titolo CP_1 esemplificativo e non esaustivo, il rateo mensile della locazione finanziaria, l'assicurazione e le spese di manutenzione) e ogni spesa afferente il ciclomotore saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi. CP_2
Quanto al il quadriciclo (minicar) My AMI Tonic ulteriormente si precisa che posto che le spese sono sostenute da entrambe le parti, i coniugi valuteranno congiuntamente se esercitare o meno l'opzione del riscatto del mezzo, di cui al citato contratto di finanziamento. Nel caso di congiunta decisione di riscattare il mezzo, la rata finale a riscatto verrà sostenuta al 60% dalla signora al 40% dal signor e nella Pt_2 Pt_1 medesima misura saranno sostenute, da tale momento in poi, tutte le spese per la microcar e per lo scooter.
Nel caso in cui i coniugi decidessero congiuntamente di vendere la microcar e/o lo scooter, il ricavato andrà ai figli nella misura del 50% ciascuno, da accreditare sui rispettivi con correnti.
A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso pagina 4 di 9 strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistic0he o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative, religiose e scolastiche dei figli dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni dieci dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
6. Benefici fiscali. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% in capo alla signora
Pt_2
7. Casa coniugale, rilascio e beni presenti in essa. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale entro Pt_1 il 23 novembre 2024, con contestuale consegna di n. 2 mazzi di chiavi in possesso del sig. , prelevando Pt_1
i propri effetti personali e quanto strettamente necessario, attesa la provvisoria e temporanea sistemazione pagina 5 di 9 presso i genitori. Non appena entrerà in possesso della propria abitazione, il signor asporterà dalla Pt_1 casa coniugale la dote nuziale regalatagli dai propri genitori, ogni ulteriore oggetto di proprietà del signor rimasto nella casa coniugale, e, previo accordo con la signora suppellettili, tessili e regali di Pt_1 Pt_2 nozze;
il signor rinuncia a prelevare mobili e complementi di arredo che, seppur congiuntamente Pt_1 acquistati dai coniugi, rimangono nella disponibilità della signora Pt_2
Il giorno del rilascio, la signora onsegnerà al sig. un assegno circolare intestato allo stesso di Pt_2 Pt_1 importo pari ad euro 19.000,00 giusto verbale allegato a quietanza delle reciproche obbligazioni.
8. Utenze casa coniugale. La signora si impegna a procedere alla voltura della fornitura di corrente Pt_2 elettrica , con passaggio di intestazione dal signor alla signora entro il corrente mese di CP_3 Pt_1 Pt_2 novembre 2024. Eventuali spese di voltura sono a carico della signora I coniugi dichiarano che i costi Pt_2 di consumo afferenti alle utenze domestiche sono appoggiati sul conto corrente comune alimentato da entrambi i coniugi, in ordine al quale si rimanda al successivo punto 9.
9. Situazione patrimoniale dei coniugi. Il saldo presente sul conto corrente cointestato ai coniugi, in essere presso Banca Mediolanum, avente numero 1171402, verrà equamente tra di essi diviso e quindi estinto entro il 31.12.2024. Fino alla chiusura di detto conto corrente, i coniugi si impegnano a non effettuare alcuna operazione sul predetto conto corrente.
In riferimento ai fondi comuni a lungo termine in essere presso banca Mediolanum, intestati ai coniugi, come segue, gli stessi si impegnano a non utilizzare quanto ivi giacente, se non per esigenze dei figli che previamente i coniugi congiuntamente concorderanno;
detti fondi potranno essere movimentati, sempre previo congiunto accordo trai i coniugi, solo per convenienza finanziaria e verranno intestati ai rispettivi figli al compimento della loro maggiore età. In particolare, trattasi dei seguenti fondi comuni:
- n. 9263245 (riferito ai risparmi di ) intestati alla sig.ra (primo intestatario) e al sig. Per_1 Pt_2 Pt_1
(secondo intestatario)
- n. 8852187 (riferito ai risparmi di EN) intestati al sig. (primo intestatario) e alla sig.ra Pt_1 Pt_2
(secondo intestatario).
In riferimento ai libretti intestati ai minori si indicano intestati alla minore : Persona_2
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069420,
- libretto postale numero 34839494; intestato al minore : Persona_3
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069609
10. Detrazioni fiscali. Le spese sostenute nell'interesse dei figli minori verranno detratte dai genitori secondo la divisione pattuita al sopra esteso punto 5. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese dagli stessi sostenuti, in costanza di matrimonio, così come previsto per legge, senza alcun diritto di rivalsa.
In ragione di ciò, la signora ontinuerà a portare integralmente in detrazione le spese del mutuo della Pt_2 pagina 6 di 9 propria abitazione, mentre il signor continuerà a portare integralmente in detrazione le spese Pt_1 sostenute per costruzione per la casa coniugale.
11. Nessun importo verrà previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
12. Sull'animale domestico. I coniugi si accordano affinché l'animale di affezione, di proprietà della signora resti collocata presso la casa coniugale, con spese di alimentazione, toelettatura, assicurazione, visite Pt_2 veterinarie, farmaci, e ogni altra necessità di cura dell'animale, a carico della signora Pt_2
13. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico e di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti 7., 8. 9. e 10., cui verrà dato corso successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso.
14. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 7 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati EN, in data 19.11.2009 e , in data 20.9.2013; Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 7.1.2025, con le modalità di cui all'articolo 473bis.51 c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (EN, 19.11.2009 e , 20.9.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27.11.2024 da Parte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025.
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 9 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Carmen Arcellaschi Presidente
Dott.ssa Caterina Caniato Giudice
Dott.ssa Claudia Bonomi Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
26.11.2024, assunto in decisione in data 7.1.2025 e vertente tra
(c.f. ) nato a [...] il [...], con gli avvocati Parte_1 C.F._1
Federica Consonni e Elena Giusti ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima sito in Meda
(MB), via Parini n. 8;
e tra
(c.f. ), nata a [...] il [...], con Parte_2 C.F._2
l'Avvocato EN Agosta ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Cesano Maderno (MB),
Corso Roma n. 27;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO
LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI
pronunciare la separazione personale dei coniugi, signora e signor Parte_2 Parte_1
.
[...]
1. I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto.
2. Sull'esercizio della responsabilità genitoriale. I figli EN, di anni 14, e , di anni 11, vengono Per_1 affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre nella casa coniugale, anche ai fini della residenza anagrafica.
Pertanto, i genitori dovranno congiuntamente prendere qualsivoglia decisione relativa all'educazione, all'istruzione, alla formazione e alla salute dei figli e su qualsiasi altra necessità ed esigenza degli stessi, tenendo conto delle naturali capacità ed inclinazioni, dell'indole e del carattere.
I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un atteggiamento di rispetto e reciproco riconoscimento del ruolo genitoriale e di serena comunicazione tra loro, sia in assenza dell'altro genitore che rispetto alla propria famiglia di origine, al fine di garantire un rapporto equilibrato e sereno tra essi e i figli e con le rispettive famiglie di origine.
3. Sui diritti di visita e sulla frequentazione genitori-figli.
I genitori stabiliscono modalità e tempi del diritto di visita e frequentazione padre-figli, come segue:
a) il padre avrà ogni e ampio diritto di visita e frequentazione dei figli, compatibilmente ai propri impegni di lavoro e alle esigenze dei minori;
ad ogni modo,
- finchè il padre sarà ospite presso i genitori, vedrà i figli due giorni alla settimana, trattenendosi con i figli presso la casa coniugale, dall'uscita dal lavoro, indicativamente tra le 18:15 e le 18:30, fino all'ora di cena;
altresì, terrà con sé i figli, anche presso la casa coniugale, o il sabato o la domenica, o la mattina o il pomeriggio, previ accordi con la madre;
- quando il padre si trasferirà nella casa di proprietà, trascorrerà con i figli due sere infrasettimanali, di cui una il venerdì, prelevando i figli dalla casa coniugale, indicativamente tra le ore 18:15 e le ore 18:30, cenando con loro e riportandoli presso la casa materna alle 21:00; il padre trascorrerà con i figli i fine settimana in alternanza con la madre, dal venerdì sera, verso le ore 18:15-18:30 fino alla domenica alle ore 21:00; in caso di trasferte di lavoro, il signor ne darà pronta comunicazione alla signora concordando con Pt_1 Pt_2 quest'ultima altro giorno da trascorrere con i figli.
b) quanto alle festività natalizie e pasquali, i minori EN e trascorreranno il giorno di Per_1
Natale/Santo Stefano, Capodanno/Epifania e Pasqua/Lunedì dell'Angelo, alternativamente, l'uno con la madre e l'altro con il padre, invertendo le date negli anni a venire, previo accordo dei genitori, nel rispetto del criterio dell'alternanza tra i genitori.
pagina 2 di 9 Qualora la madre desideri trascorrere una settimana di vacanza con i figli nel periodo natalizio, ne darà comunicazione, con congruo anticipo, al signor concordando con quest'ultimo il periodo in rispetto Pt_1 al criterio di alternanza nei giorni di festività indicati, e fornirà al padre il luogo di villeggiatura prescelto, con facoltà del padre di raggiungere i figli. (atteso che i costi della permanenza del padre nella località di villeggiatura prescelta dalla signora saranno a carico dello stesso, e atteso che le modesta disponibilità Pt_2 economica del signor , specie in relazione a spese e finanziamenti nell'interesse dei figli, di cui si dice Pt_1 nel proseguo, e al mutuo che prossimamente contrarrà, non gli permettono di sostenere il medesimo stile di vita della signora quest'ultimo valuterà i costi e conseguentemente comunicherà alla signora Pt_2
e potrà o meno raggiungere i figli). Pt_2
Per il restante periodo delle vacanze scolastiche natalizie, come per le vacanze pasquali, verrà mantenuto il diritto di visita settimanale, salvo diverso accordo dei genitori.
In riferimento alle vacanze natalizie del corrente anno, fermo restando quanto sopra indicato,
- i figli trascorreranno sia il giorno di Natale sia il giorno di Santo Stefano con la madre e si recheranno con la madre a Livigno dal 21 al 28 dicembre 2024.
- i figli trascorreranno il giorno di Capodanno ed il giorno dell'Epifania, dalle ore 11 alle ore 16, con il padre.
Ad ogni modo il padre prenderà contatto con la signora er concordare altri giorni da trascorrere con Pt_2
i figli durante le vacanze natalizie.
c) Quanto al Carnevale e ai cosiddetti “ponti” (primo novembre, 8 dicembre, 25 aprile, primo maggio, 2 giugno), i genitori avranno cura di mantenere un'equa alternanza tra di loro, nel rispetto delle esigenze dei figli e degli impegni lavorativi di entrambi i genitori, accordandosi di volta in volta;
d) con riferimento al periodo estivo, i figli EN e trascorreranno con ciascun genitore due Per_1 settimane, anche non consecutive, di vacanza, da concordarsi di anno in anno entro il 30 aprile di ogni anno.
Durante le settimane di vacanza il diritto di visita verrà sospeso, mentre per il restante periodo estivo verrà mantenuto il diritto di visita paterno infrasettimanale, come indicato nel sopra esteso punto a);
I genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'indirizzo del luogo di vacanza in cui si recheranno con i figli.
In ogni caso, in ordine a quanto concordato nel presente punto 3., resta salva la possibilità per i signori Pt_2
e di accordarsi diversamente, di volta in volta, nel rispetto delle esigenze e della volontà dei figli, Pt_1 nonché delle esigenze lavorative degli stessi.
4. Il signor ha ogni e più ampia facoltà di chiamare/videochiamare i figli. Pt_1
5. Sul mantenimento dei figli.
Spese ordinarie. Il signor verserà alla moglie, a titolo di contributo al mantenimento dei figli, Pt_1
EN e , la somma mensile complessiva di euro 500,00 (€ 250,00 per ciascun figlio), oltre Per_1 rivalutazione ISTAT, a mezzo bonifico bancario, da versare sul conto corrente intestato esclusivamente alla pagina 3 di 9 signora entro il giorno 15 di ogni mese, e così per 12 mesi all'anno, a decorrere dal mese di dicembre Pt_2
2024.
Il mantenimento periodico nell'interesse dei figli includerà le voci di spesa definite 'ordinarie' nelle linee guida concernenti le spese per i figli stilate dal Tribunale di Monza in concerto con l'Ordine degli Avvocati di
Monza (DOC. 4).
Spese straordinarie. Le spese straordinarie dei figli, EN e , elencate secondo le linee guida Per_1 poste dal Tribunale di Monza (vedasi doc. 4) e qui di seguito riportate, saranno sostenute nella misura del
60% in capo alla madre e del 40% in capo al padre.In ordine alle spese preventivate antecedentemente alla sottoscrizione del presente ricorso,seguiranno detta divisione concorsuale (60%/40%) le spese dentistiche della figlia EN;
invece, ogni spesa afferente il quadriciclo (minicar) (a titolo CP_1 esemplificativo e non esaustivo, il rateo mensile della locazione finanziaria, l'assicurazione e le spese di manutenzione) e ogni spesa afferente il ciclomotore saranno sostenute al 50% da ciascuno dei coniugi. CP_2
Quanto al il quadriciclo (minicar) My AMI Tonic ulteriormente si precisa che posto che le spese sono sostenute da entrambe le parti, i coniugi valuteranno congiuntamente se esercitare o meno l'opzione del riscatto del mezzo, di cui al citato contratto di finanziamento. Nel caso di congiunta decisione di riscattare il mezzo, la rata finale a riscatto verrà sostenuta al 60% dalla signora al 40% dal signor e nella Pt_2 Pt_1 medesima misura saranno sostenute, da tale momento in poi, tutte le spese per la microcar e per lo scooter.
Nel caso in cui i coniugi decidessero congiuntamente di vendere la microcar e/o lo scooter, il ricavato andrà ai figli nella misura del 50% ciascuno, da accreditare sui rispettivi con correnti.
A) Spese straordinarie erogabili senza preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche:
a) ticket dovuti in relazione a farmaci richiedenti prescrizione medica con esclusione dei farmaci da banco, esami diagnostici non invasivi, visite specialistiche prescritte dal medico curante ed eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
b) spese per acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad esempio occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative, ecc.) se prescritte dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
c) spese per accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche non erogabili dal
Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (ad esempio fisioterapia); d) visite mediche urgenti;
- Spese scolastiche e di istruzione: a) iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
b) libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
c) per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
d) corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
e) partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
f) frequentazione di centri estivi gestiti da ente pubblico (ad esempio Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (ad esempio oratori); B) Spese straordinarie per le quali è necessario il preventivo accordo dei genitori: - Spese mediche: a) esami diagnostici, trattamenti sanitari ovvero visite specialistiche presso pagina 4 di 9 strutture private non convenzionate, salvo urgenze;
b) cure dentistic0he o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato, c) interventi chirurgici, accertamenti e trattamenti invasivi, anche se eseguiti presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
d) farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
- Altre spese: a) gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
b) iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati;
c) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (ad esempio, lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
d) iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
e) iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
f) viaggi e vacanze trascorse senza i genitori, g) acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione).
Qualunque altra voce di spesa straordinaria, che non sia sopra espressamente indicata, ma che attenga le attività sportive, ricreative, ludiche, formative, religiose e scolastiche dei figli dovrà essere preventivamente concordata per iscritto tra le parti, documentata e fra essi divisa nella misura sopra esposta, salvo diverso accordo tra le parti.
Sempre a norma di quanto stabilito dal citato Protocollo del Tribunale di Monza, riguardo a tutte le spese straordinarie che richiedano l'espressione di preventivo consenso dei genitori, la richiesta di consenso dovrà essere inoltrata da un genitore all'altro in forma scritta, anche a mezzo di comunicazione telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), in modo che sia ricevuta dal destinatario con un anticipo di almeno quindici giorni, salvo urgenze, rispetto al momento in cui dovrà essere compiuta l'attività dalla quale derivi la spesa, avendo cura di quantificare espressamente in essa gli oneri previsti per detta attività.
Entro giorni dieci dalla ricezione della comunicazione, il genitore dovrà manifestare il proprio eventuale dissenso, specificandone i motivi;
in mancanza, il silenzio verrà inteso come assenso e la spesa si intenderà, quindi, approvata ad ogni effetto.
Nel medesimo termine, e qualora lo ritenga, l'altro genitore potrà produrre eventuali diversi preventivi a parità di condizioni. In ogni caso le spese straordinarie sostenute andranno tutte documentate e trasmesse direttamente all'altro genitore entro il giorno 30 di ogni mese (il 28 per il mese di febbraio), così da permettere a chi dovrà adempiere di farlo immediatamente all'inizio del mese successivo. Diversamente, le spese comunicate in ritardo verranno pagate nel mese successivo a quello di competenza.
6. Benefici fiscali. L'assegno unico verrà richiesto e percepito nella misura del 100% in capo alla signora
Pt_2
7. Casa coniugale, rilascio e beni presenti in essa. Il signor si impegna a lasciare la casa coniugale entro Pt_1 il 23 novembre 2024, con contestuale consegna di n. 2 mazzi di chiavi in possesso del sig. , prelevando Pt_1
i propri effetti personali e quanto strettamente necessario, attesa la provvisoria e temporanea sistemazione pagina 5 di 9 presso i genitori. Non appena entrerà in possesso della propria abitazione, il signor asporterà dalla Pt_1 casa coniugale la dote nuziale regalatagli dai propri genitori, ogni ulteriore oggetto di proprietà del signor rimasto nella casa coniugale, e, previo accordo con la signora suppellettili, tessili e regali di Pt_1 Pt_2 nozze;
il signor rinuncia a prelevare mobili e complementi di arredo che, seppur congiuntamente Pt_1 acquistati dai coniugi, rimangono nella disponibilità della signora Pt_2
Il giorno del rilascio, la signora onsegnerà al sig. un assegno circolare intestato allo stesso di Pt_2 Pt_1 importo pari ad euro 19.000,00 giusto verbale allegato a quietanza delle reciproche obbligazioni.
8. Utenze casa coniugale. La signora si impegna a procedere alla voltura della fornitura di corrente Pt_2 elettrica , con passaggio di intestazione dal signor alla signora entro il corrente mese di CP_3 Pt_1 Pt_2 novembre 2024. Eventuali spese di voltura sono a carico della signora I coniugi dichiarano che i costi Pt_2 di consumo afferenti alle utenze domestiche sono appoggiati sul conto corrente comune alimentato da entrambi i coniugi, in ordine al quale si rimanda al successivo punto 9.
9. Situazione patrimoniale dei coniugi. Il saldo presente sul conto corrente cointestato ai coniugi, in essere presso Banca Mediolanum, avente numero 1171402, verrà equamente tra di essi diviso e quindi estinto entro il 31.12.2024. Fino alla chiusura di detto conto corrente, i coniugi si impegnano a non effettuare alcuna operazione sul predetto conto corrente.
In riferimento ai fondi comuni a lungo termine in essere presso banca Mediolanum, intestati ai coniugi, come segue, gli stessi si impegnano a non utilizzare quanto ivi giacente, se non per esigenze dei figli che previamente i coniugi congiuntamente concorderanno;
detti fondi potranno essere movimentati, sempre previo congiunto accordo trai i coniugi, solo per convenienza finanziaria e verranno intestati ai rispettivi figli al compimento della loro maggiore età. In particolare, trattasi dei seguenti fondi comuni:
- n. 9263245 (riferito ai risparmi di ) intestati alla sig.ra (primo intestatario) e al sig. Per_1 Pt_2 Pt_1
(secondo intestatario)
- n. 8852187 (riferito ai risparmi di EN) intestati al sig. (primo intestatario) e alla sig.ra Pt_1 Pt_2
(secondo intestatario).
In riferimento ai libretti intestati ai minori si indicano intestati alla minore : Persona_2
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069420,
- libretto postale numero 34839494; intestato al minore : Persona_3
- libretto bancario in BCC Barlassina numero 01069609
10. Detrazioni fiscali. Le spese sostenute nell'interesse dei figli minori verranno detratte dai genitori secondo la divisione pattuita al sopra esteso punto 5. I coniugi beneficeranno delle detrazioni fiscali relative alle spese dagli stessi sostenuti, in costanza di matrimonio, così come previsto per legge, senza alcun diritto di rivalsa.
In ragione di ciò, la signora ontinuerà a portare integralmente in detrazione le spese del mutuo della Pt_2 pagina 6 di 9 propria abitazione, mentre il signor continuerà a portare integralmente in detrazione le spese Pt_1 sostenute per costruzione per la casa coniugale.
11. Nessun importo verrà previsto a titolo di contributo al mantenimento dei coniugi essendo gli stessi economicamente indipendenti.
12. Sull'animale domestico. I coniugi si accordano affinché l'animale di affezione, di proprietà della signora resti collocata presso la casa coniugale, con spese di alimentazione, toelettatura, assicurazione, visite Pt_2 veterinarie, farmaci, e ogni altra necessità di cura dell'animale, a carico della signora Pt_2
13. I coniugi dichiarano di avere regolato ogni pendenza di carattere economico e di non avere altre questioni patrimoniali da definire e di null'altro avere a pretendere l'uno dall'altro, ad eccezione di quanto indicato ai punti 7., 8. 9. e 10., cui verrà dato corso successivamente alla sottoscrizione del presente ricorso.
14. I coniugi si dichiarano entrambi soddisfatti delle sopra estese condizioni che accettano e sottoscrivono, cui si impegnano a dare attuazione a far data dalla sottoscrizione del presente ricorso.
pagina 7 di 9 Motivi della decisione
Premesso che:
- e anno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso;
Parte_1 Parte_2
- Dall'unione sono nati EN, in data 19.11.2009 e , in data 20.9.2013; Per_1
-i coniugi sono comparsi avanti al Presidente designato alla udienza in data 7.1.2025, con le modalità di cui all'articolo 473bis.51 c.p.c.;
Ritenuto che:
- deve essere pronunciata la separazione ex articolo 158 c.c. e 473 bis.47 s.s. c.p.c., in conformità alla richiesta fatta da entrambe le parti.
- Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli (EN, 19.11.2009 e , 20.9.2013) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
- avendo le parti richiesto, ex articolo 473bis.49 c.p.c. altresì la pronuncia di divorzio, la causa deve essere rimessa sul ruolo per l'ulteriore corso con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3 c. 2 lett. B) II comma l. 898/1970, il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda divorzile.
P Q M
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 27.11.2024 da Parte_1
e ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
[...] Parte_2
1. Pronuncia la separazione personale tra i coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto matrimonio in data 4.4.2008 a Seveso, prendendo atto delle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Seveso, per le annotazioni di legge (atto n. 4, parte II, serie A, anno 2008);
3. rimette la causa sul ruolo con separata ordinanza.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 9.1.2025.
Il Presidente
Carmen Arcellaschi
pagina 8 di 9 Il Giudice est.
Claudia Bonomi
pagina 9 di 9