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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 13/01/2026, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 68/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 2330/2024 depositata il 22/07/2024
proposto da
Comune di Melissano - Via Casarano 57 73040 Melissano LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
P.IVA_1Gestioni Commerciali Uno S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106 PROT. N.1492 DEL 25/7/2017 TARI 2015
Il giudice Rilevato che il Comune di Melissano con memoria depositata in data 22.7.2024 ha dedotto che con ricorso del 4.5.2024 la Gestioni Commerciali S.R.L.U. ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per omesso/parziale versamento Tari 2015; Ritenuto: che la ricorrente non si è costituita in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, così come stabilito dall'art.22 d.lgs. 546/1992 a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se, come nel caso di specie, la parte resistente si costituisce;
che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, atteso che il Comune di Melissano non ha depositato nel proprio fascicolo telematico di parte né l'atto impugnato, né il ricorso che sarebbe stato notificato allo stesso ente, e nemmeno la prova della sua notifica, tanto più che non era nemmeno tenuto a costituirsi in giudizio, in assenza di rituale costituzione della parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TOSI SERGIO MARIO, Giudice monocratico in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sulla controdeduzione priva di ricorso iscritta nel R.G.R. n. 2330/2024 depositata il 22/07/2024
proposto da
Comune di Melissano - Via Casarano 57 73040 Melissano LE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
P.IVA_1Gestioni Commerciali Uno S.r.l. -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 106 PROT. N.1492 DEL 25/7/2017 TARI 2015
Il giudice Rilevato che il Comune di Melissano con memoria depositata in data 22.7.2024 ha dedotto che con ricorso del 4.5.2024 la Gestioni Commerciali S.R.L.U. ha impugnato la cartella di pagamento emessa a seguito di avviso di accertamento per omesso/parziale versamento Tari 2015; Ritenuto: che la ricorrente non si è costituita in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, così come stabilito dall'art.22 d.lgs. 546/1992 a pena d'inammissibilità, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se, come nel caso di specie, la parte resistente si costituisce;
che nulla debba disporsi in ordine alle spese di lite, atteso che il Comune di Melissano non ha depositato nel proprio fascicolo telematico di parte né l'atto impugnato, né il ricorso che sarebbe stato notificato allo stesso ente, e nemmeno la prova della sua notifica, tanto più che non era nemmeno tenuto a costituirsi in giudizio, in assenza di rituale costituzione della parte ricorrente;
P.Q.M.
La Corte in comp. monocratica dichiara il ricorso inammissibile. Nulla sulle spese di lite. Così deciso in Lecce, il 12.1.2026 Il magistrato trib. Dr. Sergio Mario Tosi