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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2655 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. 7037/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 11.6.2025 da 1) IG. Parte_1
Nato a Caserta il 30.12.1984 cittadino: italiano Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Rosa Marroncelli presso il quale ha eletto domicilio telematico e
2) IG.ra CP_1
Nata a Napoli il 20.06.1987 cittadina: italiano Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Roberta Crespi presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario pagina 1 di 7 in Caserta l'8.4.2017 (anno 2017 atto n. 5 reg. parte II serie A)
X separati consensualmente con verbale in data 20.03.2023 omologato con decreto del 13.3.2023
con i seguenti figli:
nato a [...] il [...] Parte_2
, nato a [...] il [...] Parte_3
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.6.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1. I figli minori ed resteranno affidati in maniera congiunta ad Pt_2 Parte_3 entrambi i genitori ed avranno il domicilio prevalente e la residenza con la madre presso l'abitazione coniugale.
2. La casa familiare ubicata a Gorgonzola (MI), alla via della Barossa n. 4 in comproprietà ai coniugi, con tutto ciò che la arreda, resterà assegnata alla IG.ra dato nell'interesse dei figli;
CP_1
3. I coniugi il 21.02.2019 acquistavano per euro 286.000,00 l'immobile ubicato a Gorgonzola (MI), alla via della Barossa n. 4 (atto notarile Dott. Repertorio n . 88.423 Raccolta n. 25. Persona_1
109). E. 447,45 che rappresenta la rata di mutuo mensile utilizzato per finanziare l'acquisto della casa.
4. Il IG. entro il giorno 15 di ogni mese, provvederà a pagare la quota di €.223,73 circa Parte_3 pari al 50% del mutuo stipulato per l'acquisto della casa coniugale, accreditando la propria quota pari al 50% dell'intera rata mensile sul conto cointestato FINECO sul quale viene addebitata la rata di mutuo;
altrettanto farà la IG.ra . Altrettanto vale per le spese accessorie del conto corrente CP_1 che saranno pagate al 50% (per esempio: imposta di bollo del conto corrente).
5. Il IG. ha trasferito la propria residenza nell'abitazione sita in Gorgonzola alla Via Parte_3
Piacenza, 56 tempestivamente comunicato alla IG.ra nell'interesse dei figli. CP_1
6. La IG.ra si impegna a comunicare eventuali cambi di residenza tempestivamente al IG. CP_1
sempre nell'interesse dei figli. Parte_3
7. A seguito del rilascio dell'attuale casa familiare da parte del sig. il diritto di Parte_1 visita del genitore non collocatario sarà regolato come segue:
1. i figli minori e trascorreranno con il papà due fine settimana alternati al mese, Parte_3 Pt_2 dal venerdì dall'uscita da scuola sino alla domenica sera alle 21.00, dopo cena;
2. nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza paterna, il sig. Parte_1 preleverà i figli e il mercoledì all'uscita da scuola, ivi riaccompagnandoli a Parte_3 Pt_2 scuola il giovedì mattina (oppure presso la madre se giorno festivo), con pernottamento.
3. nelle settimane in cui il fine settimana è di competenza della madre, il padre li preleverà all'uscita da scuola per due giorni alla settimana (martedì e giovedì), riaccompagnandoli a scuola la mattina dopo (oppure presso la madre se giorno festivo), con pernottamento. pagina 2 di 7 4. Ove mai il pernottamento durante la settimana dovesse mostrarsi gravoso per i bambini, il padre li accompagnerà dalla madre alle ore 21,00 dopo cena del giorno stesso, ma solo previo accordo con la madre.
5. Nel caso in cui i minori pernottassero presso la madre, nei giorni in cui la notte sarebbe stata di competenza paterna, il sig. si recherà la mattina presso la casa della sig.ra ed Parte_3 CP_1 accompagnerà comunque i figli a scuola.
6. I bambini contatteranno il papà con una videochiamata giornaliera dopo cena compatibilmente con gli impegni della sig.ra e le esigenze dei minori. CP_1
7. In caso di malattia dei bambini o anche di uno solo, il IG. dovrà farsi carico nella Parte_3 misura del 50% dei giorni di malattia di uno o di entrambi i figli accudendoli in sostituzione della sig.ra ; potrà portare con sé i figli presso la sua abitazione, se la malattia del bambino lo CP_1 consente ovvero in accordo con la madre a rimanere presso l'abitazione di lei.
8. Durante il periodo natalizio i bambini trascorreranno con il padre ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 30 dicembre al 6 gennaio. La suddivisione delle festività potrà essere modificata previo accordo tra le parti soprattutto se i figli manifestano disagio a non vedere la madre per tanti giorni consecutivi.
9. Durante le festività pasquali i bambini trascorreranno con il padre ad anni alterni il giorno di Pasqua o del lunedì in albis, dividendo a metà le vacanze scolastiche.
10. Durante il periodo estivo i bambini trascorreranno con il padre o con la madre due settimane anche non consecutive nei mesi di chiusura scolastica;
le ferie estive saranno concordate di anno in anno entro febbraio tra i genitori, tenendo conto delle esigenze lavorative dei genitori e dei desideri dei bambini. Il padre provvederà ad andare a prendere i bambini presso l'abitazione materna alle ore 08.00 del primo giorno di sua competenza e ad ivi ricondurli entro le ore 21 dell'ultimo giorno. La suddivisione delle festività potrà essere modificata previo accordo tra le parti soprattutto se i figli manifestano disagio a non vedere la madre per tanti giorni consecutivi.
11. Nel periodo estivo, tranne che nei giorni in cui i bambini si recheranno in vacanza con i genitori, incontreranno il padre con le stesse modalità e negli stessi tempi concordati per il resto dell'anno.
12. I genitori comunicheranno tra di loro il luogo di villeggiatura in cui si recheranno con i figli e consentiranno i contatti telefonici quotidiani con l'altro genitore.
13. I bambini trascorreranno gli ulteriori periodi estivi di sospensione delle attività scolastiche presso i centri estivi e/o con i nonni paterni o materni, previo accordo tra i genitori.
14. I genitori trascorreranno alternativamente insieme ai figli minori gli ulteriori periodi di sospensione scolastica (feste patronali, ponti, 2 giugno, 25 aprile, 1 maggio, 1 novembre ecc.); ove la festività sia di competenza paterna ed i bambini non siano già presso il padre, il signor provvederà a prendere i figli alle ore 08.00 del primo giorno di festa ed a Parte_1 riportarli dalla madre alle ore 21.00 dell'ultimo giorno di festa.
15. I bambini trascorreranno con il padre la festa del papà; inoltre trascorreranno con entrambi i genitori (o con l'uno o l'altro genitore ad anni alterni) il giorno del compleanno ed onomastico;
16. I bambini avranno rapporti continuativi con i nonni paterni e materni e con le famiglie di origine dei genitori.
17. I genitori, in spirito di collaborazione terranno con sé i figli tutte le volte che la madre o il padre per motivi di lavoro o personali saranno assenti, previo accordo anche tempestivo.
18. Le date e le modalità degli incontri potranno essere modificati su accordo dei genitori per esigenze pagina 3 di 7 dei figli o dei genitori. 19. il signor previo accordo con la madre, dovrà -nei fine settimana anche non di Parte_1 sua pertinenza o dopo l'orario di lavoro- accompagnare i figli minori ad eventuali attività extracurriculari, ed interfacciarsi con la scuola per colloqui e riunioni, alternandosi equamente con la madre. Dovrà inoltre accompagnare i figli alle visite mediche alternandosi con la madre.
9. Nulla sarà versato reciprocamente a titolo di assegno divorzile in quanto non ne ricorrono i presupposti. Ogni questione economica tra i coniugi esistente è stata già risolta con le operazioni di giroconto che sono già state effettuate nei mesi precedenti alla sottoscrizione dell'accordo di separazione su Banca FINECO e Banca BPM F.le di Gorgonzola, dal IG. e dalla Parte_1
IG.ra sui conti correnti cointestati e pertanto i coniugi non hanno alcuna reciproca CP_1 pretesa tra loro né di natura economica né patrimoniale. 10. Il signor verserà sul c/c bancario n. 00003069 IBAN Parte_1
[...] Intestato a – entro il giorno cinque di ogni mese - a CP_1 titolo di contributo al mantenimento per i figli la somma di €.756,00 (€. 378,00 per ogni figlio) in cui sono comprese le spese di vitto, spese per la casa, barbiere, saponi e pannolini. Quando Parte_3
terminerà la scuola privata, a partire da luglio 2025, verserà la somma di €. 800 al mese
[...]
(€.400,00 per figlio) a titolo di mantenimento per i figli.
11. L'assegno di mantenimento sarà annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT.
12. Restano a carico esclusivo del padre nella misura del 100% le spese mediche di e Pt_2
in particolare: -le Spese mediche (da documentare) che non richiedono il Parte_3 preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici. La IG.ra manderà al signor richiesta per le visite private qualora il servizio sanitario CP_1 Parte_3 abbia tempi troppo lunghi. Il signor dovrà motivare il suo dissenso. Parte_3
In ogni caso le spese straordinarie non previste tra quelle su indicate saranno regolate dal Protocollo del Tribunale di Milano.
13. I figli ed , iscritti alla scuola pubblica, continueranno a seguire il loro Pt_2 Parte_3 percorso di studi. La spesa della mensa e del pre/postscuola (in struttura scolastica pubblica o privata) resterà a carico esclusivo del 100% del padre.
14. Il IG. si impegna a contribuire in misura pari al 100% al pagamento dei campi estivi Parte_3 per il periodo di chiusura scolastica, escludendo i periodi di vacanze trascorsi con i genitori. I genitori concorderanno insieme la struttura da scegliere per il campo estivo.
15. Le spese relative al corso di nuoto attualmente frequentato da entrambi i figli e tutte le relative spese ad esso collegate restano a carico del sig. in misura pari al 100%. Se i bambini Parte_3 sceglieranno un altro sport, le spese saranno sempre a carico del sig. in misura del 100% Parte_3 previo accordo di entrambi i genitori sulla scelta dell'attività sportiva. pagina 4 di 7 16.I genitori in modo alternato accompagneranno i bambini e a Parte_3 Parte_2 tagliare i capelli;
17. Ad esclusione delle spese straordinarie già elencate per le quali il padre contribuirà nella misura del 100%, saranno sostenute nella misura del 50% dal padre e del 50% dalla madre le spese straordinarie di seguito riportate :
- i cambi di stagione dei bambini e saranno previsti 2 volte l'anno nel Parte_3 Parte_2 periodo primaverile/estivo e nel periodo autunnale/invernale ed includono tutto il vestiario necessario incluso pantaloni, magliette, giubbotti, scarpe, canotte intime, costumi da bagno e abiti per la neve. I genitori concorderanno un budget totale per la spesa dei due bambini in base al bisogno.
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue b) corsi di musica e strumenti musicali;
d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
18. Qualora ci fosse la possibilità di far seguire ai bambini e un Pt_2 Parte_3 percorso scolastico e formativo di alto livello, al fine di non negare questa possibilità ai bambini a causa del basso reddito di o , qualora si verifichi l'eventualità che CP_1 Parte_1 la spesa non possa essere sostenuta al 50% da una delle due parti, potrà essere prevista una diversa ripartizione delle spese decisa necessariamente in accordo tra le parti.
19. Il signor autorizza sin d'ora la signora a percepire il 100% Parte_1 CP_1 dell'assegno unico, impegnandosi a fornire a quest'ultima, a semplice richiesta e senza ritardo, tutta la documentazione necessaria ad ottenerlo alla data della sottoscrizione della presente.
20. I genitori si impegnano ad autorizzare reciprocamente il rilascio dei passaporti e dei documenti di identità con validità per l'espatrio per sé stessi e per i figli.
pagina 5 di 7 Con compensazione delle spese tra le parti e rinunzia al vincolo di solidarietà ai sensi della Legge professionale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita. Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando 1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Caserta l'8.4.2017 tra e Parte_1 CP_1
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Compensa tra le parti le spese di procedura
6) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Caserta perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge nonché alla comunicazione anche ai Comuni di Bacoli e di Vimodrone dove l'atto è stato parimenti trascritto. Così deciso in Milano, il 9.7.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza pagina 6 di 7 Milano, _____________
IL PM IL PG pagina 7 di 7