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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4380 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano LA CORTE DI APPELLO DI ROMA V SEZIONE LAVORO composta da: AN Ciardi Presidente rel. Alessandra Trementozzi Consigliera Rossana Taverna Consigliera
nella causa civile in grado di appello n. 1473/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
e , quali legali rappresentanti del figlio minore Parte_1 Parte_2
, Persona_1
Avv. Franca Tabbi
appellanti E
CP_1
Avv. Loredana Leto appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5297/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di frequenza di cui alla Legge 289/1990, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dalla visita di revisione del 22.11.2022, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.”.
2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla quantificazione delle spese processuali, dolendosi della violazione di legge e falsa applicazione dei parametri minimi fissati dal decreto ministeriale 55/2014.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
6. Preliminarmente deve evidenziarsi che il testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
6.1. L'art. 13, comma sesto, L. 247/2012, poi, rimette ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.
6.2. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 9815/2023, 11102/2024, 21861/2024) ha affermato l'inderogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, evidenziando che: “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una
2 limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
6.3. La Suprema Corte ha altresì affermato che: “La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427/2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine , a pena di procedimento CP_2 disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che: “i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal , previo parere del Controparte_3
Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo
3 portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C- 377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”. Tali considerazioni rimangono valide anche con riferimento alla pronuncia resa dalla Corte di giustizia UE del 25.1.2024 nella causa C-438/22, tenuto conto che essa riguarda la normativa (differente da quella italiana) di altro Stato membro, che non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, risulta evidente che la liquidazione dei compensi professionali di avvocato (€1.200,00) è stata effettuata in misura inferiore al minimo indicato dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, avuto riguardo al valore della causa (€12.480,00).
7.1. Infatti, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al suindicato decreto ministeriale, che, per le cause di previdenza, nello scaglione di valore tra €5.201,00 ed €26.000,00, ammontano - considerando i compensi minimi relativi a tutte le fasi in cui si è articolato il procedimento nel giudizio di primo grado - a €465,00 per la fase di studio, €389,00 per la fase introduttiva e €1.011,00 per la fase decisionale. 7.2. Al riguardo si ritiene che i valori medi, previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, attesa la semplicità della controversia.
7.3. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (sul punto, v. anche Cass. n. 10206/2021).
8. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati
– come richiesto nell'atto di appello – in complessivi €1.776,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve corrispondere per il giudizio di primo CP_1 grado. 9. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate - in ragione della semplicità della fattispecie - in
€247,00 (scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale e, quindi,
4 dalla differenza fra l'importo indicato nel presente dispositivo (€1.776,00) e quello attribuito nella sentenza impugnata (€1.200,00). Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007).
P. Q. M.
La Corte
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, determina in
€1.776,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve corrispondere per il CP_1 giudizio di primo grado;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €247,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est.
AN Ciardi
5
nella causa civile in grado di appello n. 1473/2025
all'udienza del 18 dicembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale
TRA
e , quali legali rappresentanti del figlio minore Parte_1 Parte_2
, Persona_1
Avv. Franca Tabbi
appellanti E
CP_1
Avv. Loredana Leto appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 5297/2025 del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro. CONCLUSIONI: come da atto d'appello e da memoria di costituzione.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con la sentenza in oggetto, il giudice di primo grado, così statuiva: “- accoglie il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento dei ratei relativi CP_1 all'indennità di frequenza di cui alla Legge 289/1990, in favore della parte ricorrente, con decorrenza dalla visita di revisione del 22.11.2022, oltre accessori con decorrenza di legge;
- condanna parte soccombente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00 oltre iva e cpa come per legge, da distrarsi.”.
2. Avverso tale decisione l'originaria parte ricorrente ha proposto appello, con esclusivo riferimento alla quantificazione delle spese processuali, dolendosi della violazione di legge e falsa applicazione dei parametri minimi fissati dal decreto ministeriale 55/2014.
3. Si è costituito in giudizio l' resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 rigetto.
4. All'odierna udienza la causa è stata decisa come in dispositivo.
5. L'appello è fondato e va accolto nei limiti di cui in dispositivo.
6. Preliminarmente deve evidenziarsi che il testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, dispone che, ai fini della liquidazione del compenso, il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali possono essere aumentati di regola sino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione in ogni caso non oltre il 70 per cento.
6.1. L'art. 13, comma sesto, L. 247/2012, poi, rimette ad un apposito decreto del Ministero della Giustizia, l'aggiornamento con cadenza biennale dei parametri medi, provvedimento da adottare d'intesa con il Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, precisando che i nuovi parametri “si applicano quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale, in caso di liquidazione giudiziale dei compensi e nei casi in cui la prestazione professionale è resa nell'interesse di terzi o per prestazioni officiose previste dalla legge”.
6.2. La giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. nn. 9815/2023, 11102/2024, 21861/2024) ha affermato l'inderogabilità dei valori tabellari minimi fissati per ciascuna fase processuale dal nuovo testo dell'art. 4, comma primo, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 37/2018, evidenziando che: “La novellata previsione dell'art. 4, comma primo, è difforme dal punto di vista letterale dalle precedenti disposizioni regolamentari, che non contemplavano un vincolo espresso in ordine alla massima riduzione applicabile, limitandosi a disporre che detta riduzione non poteva di regola essere superiore al 50%. Sulla scorta di tale ultimo elemento testuale e alla luce del ritenuto carattere non vincolante dei parametri di liquidazione, questa Corte era giunta a sostenere che la quantificazione del compenso e delle spese processuali fosse espressione di un potere discrezionale riservato al giudice, e che la liquidazione, se contenuta entro i valori tabellari minimi e massimi, non richiedeva un'apposita motivazione e non era sottoposta al controllo di legittimità, dovendosi invece giustificare la scelta del giudice di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, fatto salvo l'obbligo di non attribuire somme simboliche, lesive del decorso professionale (Cass. 28325/2022; Cass. 14198/2022; Cass. 19989/2021; Cass. 89/2021; Cass. 10343/2020). A tale approdo interpretativo, tuttora valido per le spese processuali e i compensi professionali regolati dal D.M. 55/2014, non può darsi continuità anche per quelli sottoposti al regime introdotto dal D.M. 37/2018: non è più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso – o le spese processuali- e a garantire, attraverso una
2 limitata flessibilità del parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e del livello della prestazione professionale”.
6.3. La Suprema Corte ha altresì affermato che: “La previsione di minimi tabellari in tema di compensi professionali non si pone in contrasto con la disciplina euro-unitaria in tema di tutela della concorrenza, accesso al mercato, restrizioni alla libera prestazione dei servizi (articolo 101, paragrafo 1, TFUE): l'ammissibilità della previsione di tariffe professionali inderogabili era stata già affermata dalla Corte di Giustizia (sentenza 19.2.2000, cause C-35/1999) ed è stata ripetutamente confermata anche per altri settori sempre che le tariffe siano fissate da un organismo pubblico nel rispetto dei criteri di interesse pubblico definiti dalla legge (ma la disciplina può comunque rivestire natura statale quando i membri dell'organizzazione di categoria siano esperti indipendenti dagli operatori economici interessati e siano tenuti dalla legge a fissare le tariffe prendendo in considerazione non solo gli interessi delle imprese o delle associazioni di imprese nel settore che li ha designati, ma anche l'interesse generale e gli interessi delle imprese degli altri settori o degli utenti dei servizi di cui trattasi: Corte di giustizia 427/2017; Corte di Giustizia UE 5.12.2006 C- 94/2004 e C- 202/2004; in tema di tariffe in settore dei trasporti: Corte di giustizia 9.9.2004 C-184/02 e C- 223/2002). Sono giudicate ammissibili eventuali restrizioni della concorrenza se circoscritte a quanto necessario al conseguimento di obiettivi legittimi (Corte di giustizia 427/2017), come pure una normativa nazionale volta a fissare una minore percentuale di riduzione (pari al 12%) rispetto a quella (pari al 50%) prevista dall'art. 4 (12%), anche se i giudici nazionali si limitino a verificare la rigorosa applicazione, senza essere in grado, in circostanze eccezionali, di derogare ai limiti fissati da tale tariffa, ciò in relazione all'art. l'art. 101 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE (Corte di giustizia 8.12.2016, C- 532/2015 e 538/2015). Ha da ultimo precisato la Corte di Giustizia (cfr. sentenza 427/2017) che “l'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 4, paragrafo 3, TUE, dev'essere interpretato nel senso che una normativa nazionale che, da un lato, non consenta all'avvocato e al proprio cliente di pattuire un onorario d'importo inferiore al minimo stabilito da un regolamento adottato da un'organizzazione di categoria dell'ordine , a pena di procedimento CP_2 disciplinare a carico dell'avvocato medesimo, e, dall'altro, non autorizzi il giudice a disporre la rifusione degli onorari d'importo inferiore a quello minimo, è idonea a restringere il gioco della concorrenza nel mercato interno ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, ma che spetta comunque al giudice del rinvio verificare se tale normativa, alla luce delle sue concrete modalità applicative, risponda effettivamente ad obiettivi legittimi e se le restrizioni così stabilite siano limitate a quanto necessario per garantire l'attuazione di tali legittimi obiettivi”. I giudici di legittimità hanno quindi ritenuto che: “i nuovi parametri risultano predisposti dal CNF ma adottati dal , previo parere del Controparte_3
Consiglio di Stato e pertanto da un organo statale per scopi di interesse generale correlati all'esigenza di garantire la trasparenza e l'unitarietà nella determinazione dei compensi professionali. Tali parametri non appaiono discriminatori, avendo
3 portata generale (ex art. 15, comma 2, lettera g) Direttiva 2006/123/CE; Corte di giustizia 4.7.2019 C- 377/2017) ed inoltre l'intervento normativo lascia impregiudicata la possibilità che le parti stabiliscano un compenso inferiore a quello risultante dalla massima riduzione prevista, per cui l'introduzione dei minimi finisce per incidere in misura non sproporzionata sulle dinamiche concorrenziali tra professionisti. I nuovi criteri rispondono inoltre all'interesse generale di introdurre una remunerazione minima in modo da non svilire la professione ed esigere anzi un livello della prestazione adeguato nell'interesse del cliente, secondo un principio ed esigenze comuni ad altri settori professionali (cfr. Corte di giustizia UE 4.7.2019 C- 377/17, in tema di tariffe per gli architetti e gli ingegneri), assicurando standard di diligenza appropriati alla natura e al decoro delle attività svolte”. Tali considerazioni rimangono valide anche con riferimento alla pronuncia resa dalla Corte di giustizia UE del 25.1.2024 nella causa C-438/22, tenuto conto che essa riguarda la normativa (differente da quella italiana) di altro Stato membro, che non consente all'avvocato e al suo cliente di pattuire un compenso inferiore all'importo minimo fissato da un regolamento adottato da un'organizzazione professionale di avvocati.
7. Tanto premesso, nel caso di specie, risulta evidente che la liquidazione dei compensi professionali di avvocato (€1.200,00) è stata effettuata in misura inferiore al minimo indicato dalle tabelle allegate al D.M. 10 marzo 2014 n. 55, avuto riguardo al valore della causa (€12.480,00).
7.1. Infatti, il compenso per l'attività defensionale deve determinarsi tenendo conto dei valori tariffari di cui alla Tabella n. 4 di cui al suindicato decreto ministeriale, che, per le cause di previdenza, nello scaglione di valore tra €5.201,00 ed €26.000,00, ammontano - considerando i compensi minimi relativi a tutte le fasi in cui si è articolato il procedimento nel giudizio di primo grado - a €465,00 per la fase di studio, €389,00 per la fase introduttiva e €1.011,00 per la fase decisionale. 7.2. Al riguardo si ritiene che i valori medi, previsti dalla Tabella e dallo scaglione in esame, debbono essere ridotti nella misura massima del 50%, attesa la semplicità della controversia.
7.3. Non può essere liquidato nessun compenso, invece, per la c.d. fase istruttoria e/o di trattazione, perché nel giudizio di primo grado non è stata svolta alcuna attività istruttoria riferibile alla previsione dell'art. 4, comma 5, lett. C) del D.M. n. 55/2014 s.m. (sul punto, v. anche Cass. n. 10206/2021).
8. Sulla base di quanto precede, l'appello va dunque accolto e, pertanto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, devono essere determinati
– come richiesto nell'atto di appello – in complessivi €1.776,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve corrispondere per il giudizio di primo CP_1 grado. 9. Alla soccombenza dell' segue la sua condanna al pagamento delle CP_1 spese del presente grado, liquidate - in ragione della semplicità della fattispecie - in
€247,00 (scaglione di riferimento fino a euro 1.100,00), tenuto conto che il valore della causa, in appello, è rappresentato dalla differenza tra la somma liquidata da questa Corte per le spese di primo grado e quella liquidata dal Tribunale e, quindi,
4 dalla differenza fra l'importo indicato nel presente dispositivo (€1.776,00) e quello attribuito nella sentenza impugnata (€1.200,00). Al riguardo si richiama il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “Quando un giudizio prosegua nel successivo grado soltanto per la determinazione delle spese di lite a carico della parte soccombente, il differenziale tra la somma attribuita dalla decisione impugnata e quella ritenuta corretta dall'impugnante costituisce il disputatum della controversia e sulla base di tale criterio, integrato da quello del "decisum", vanno determinate le ulteriori spese di lite riferite al detto grado” (Cass. 6345/2020; v. pure Cass. S.U. 19014/2007).
P. Q. M.
La Corte
in parziale riforma dell'impugnata sentenza, ferma nel resto, determina in
€1.776,00 i compensi professionali di avvocato che l' deve corrispondere per il CP_1 giudizio di primo grado;
condanna l al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che CP_1 liquida in €247,00, oltre 15% per spese forfettarie, nonchè IVA e CPA come per legge, da distrarsi.
Roma, 18 dicembre 2025
La Presidente est.
AN Ciardi
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