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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 11/07/2025, n. 2998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2998 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9436/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9436/2024, promossa da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Caruso;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA
ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025;
2) Condannare il alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di
1 spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
Con memoria depositata in data 17/3/2025 si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: Controparte_1 rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att.
c.p.c.; Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Sempre in via preliminare va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, giacché il relativo termine non risulta maturato CP_1 alla data della notifica del ricorso (id est: 17.10.2024), tenuto conto delle annualità oggetto di causa e del conferimento del primo incarico in data 5.9.2022 (cfr. contratto prodotto da parte ricorrente nonché stato matricolare versato in atti dal resistente). Nessun rilievo CP_1 assume a tal fine la lettera di diffida del 5.10.2024, poiché priva dell'avviso di ricevimento che ne attesti la consegna al Ministero.
4. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
2 Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. n. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
3 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di essere stata destinataria, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente nonché stato matricolare di parte resistente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.2. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte convenuta, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
4
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9436/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte Controparte_1 CP_3 ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
In persona del giudice unico, dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 9436/2024, promossa da
), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, Parte_1 C.F._1 dall'avv.to Cinzia Caruso;
-ricorrente- contro
, in persona del Ministro pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso ex art. 417-bis c.p.c. dal dott. Alessio Mario Riccobene;
-resistente-
Oggetto: accertamento del diritto al bonus docente tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art. 1 della legge n. 107/2015;
Conclusioni: come da ricorso, da memoria di costituzione e da note sostitutive dell'udienza ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 10/10/2024 ha adito l'intestato Parte_1
Tribunale chiedendo “1) Accertare e dichiarare il diritto del ricorrente al riconoscimento del diritto ad usufruire del beneficio economico di €500,00 annui, tramite la “CARTA
ELETTRONICA” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.1 della Legge N. 107/2015, a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 2023/2024 2024/2025;
2) Condannare il alla corresponsione a favore della ricorrente dei succitati benefici, CP_2 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, dalla maturazione al saldo;
Con vittoria di
1 spese, competenze ed onorari del presente procedimento, e con distrazione a favore del difensore costituito”.
Con memoria depositata in data 17/3/2025 si è costituito in giudizio il
[...]
, chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “In via principale: Controparte_1 rigettare il ricorso ove infondato o carente di prova, con condanna, in tal caso, di parte ricorrente alla refusione delle spese di lite ai sensi degli artt. 91 e ss. c.p.c. e 152 bis disp. att.
c.p.c.; Dichiarare estinti i diritti prescritti;
Rigettare ogni altra azione perché infondata e/o carente di prova;
In via subordinata limitare le statuizioni nei limiti di quanto statuito dal
Giudice della nomofilachia e con esclusione delle annualità in cui la parte ricorrente è stata contrattualizzata in maniera breve e saltuaria;
disporre, ai sensi dell'art. 151 disp. att. c.p.c., la riunione dei procedimenti come in epigrafe indicati;
disporre, in ragione dell'assoluta novità della questione, la compensazione delle spese di lite o, in subordine, contenerle anche in ragione dell'invocata riunione ex. art. 151 disp. att. c.p.c. Disporre la compensazione delle spese di giudizio in ragione della serialità della controversia (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez.
Lav., 18/02/2015, n. 3244)”.
All'esito dell'udienza del 10/7/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni rassegnate da parte ricorrente come da note in atti, la causa è stata trattenuta per la decisione e viene quindi definita nei termini che seguono.
2. In via preliminare va rilevato che non si ritengono sussistenti nel caso di specie i presupposti per l'accoglimento della richiesta di riunione dei procedimenti avanzata dall'amministrazione scolastica, in quanto relativa a cause promosse da docenti diversi, aventi percorsi professionali autonomi, la cui trattazione congiunta renderebbe gravoso il procedimento.
3. Sempre in via preliminare va esaminata e disattesa l'eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal resistente, giacché il relativo termine non risulta maturato CP_1 alla data della notifica del ricorso (id est: 17.10.2024), tenuto conto delle annualità oggetto di causa e del conferimento del primo incarico in data 5.9.2022 (cfr. contratto prodotto da parte ricorrente nonché stato matricolare versato in atti dal resistente). Nessun rilievo CP_1 assume a tal fine la lettera di diffida del 5.10.2024, poiché priva dell'avviso di ricevimento che ne attesti la consegna al Ministero.
4. Ciò posto, reputa il Tribunale che il ricorso sia fondato e ciò per le ragioni, che interamente si condividono, già espresse dall'Ufficio con sentenze rese all'esito di procedimenti aventi analogo contenuto.
2 Dirimente ai fini del riconoscimento di fondatezza della pretesa è la decisione della Corte di Cassazione resa con la sentenza n. 29961/2023 che, nell'ambito del procedimento di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c., ha enunciato, tra l'altro, il seguente principio di diritto: “La
Carta Docente di cui all'art. 1, comma 121, L. 107/2015 spetta ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8, ai sensi dell'art. 4, comma 1, L. n. 124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999, senza che rilevi l'omessa presentazione,
a suo tempo, di una domanda in tal senso diretta al ”. CP_1
In merito alle suddette supplenze, disciplinate dall'art. 4 co. 1 e 2 della L. n. 124/1999, la
Cassazione ha evidenziato che: “Si tratta, in entrambi i casi, di supplenze destinate a protrarsi per l'intera durata dell'attività didattica, su cattedre e posti di insegnamento specifici, sicché il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti è certo.
Rispetto a queste tipologie di incarico, che sono quelle che qui fa valere il ricorrente, si ravvisa la necessità di rimuovere la discriminazione subita dall'assunto a tempo determinato riconoscendo il diritto alla carta docente in modo identico a quanto previsto per il docente di ruolo.
7.7 In estrema sintesi, l'obiettivo di politica scolastica ed educativa che calibra quello speciale beneficio sul piano della "didattica annua" non consente, per i docenti a tempo determinato che, essendo chiamati a lavorare sul medesimo piano didattico temporale e risultano quindi, da ogni punto di vista, comparabili, un diverso trattamento. […]
8. L'art. 1, comma 121 cit. è dunque in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui all'art. 4, punto 1, dell'Accordo Quadro. E' stato del resto ripetutamente affermato che la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (v. Cass. 28 novembre 2019, n. 31149, con richiamo a Corte di Giustizia 8 novembre 2011, Rosado Santana, quest'ultima da inserire in un costante indirizzo che in ultima analisi risale fino a Corte di Giustizia 9 marzo 1978, Simmenthal;
in senso analogo, v., anche
Corte Costituzionale 11 luglio 1989, n. 389 e, ancor prima, Corte Costituzionale 5 giugno 1984,
n. 170).
3 Nel caso di specie, la disapplicazione non deve, però, essere totale, ma limitata, come indicato anche dal Pubblico Ministero, all'esclusione dei lavoratori precari - qui nei termini di cui si è detto - dal beneficio.
In altre parole, la L. 107 del 2015, art. 1, comma 121 deve essere disapplicata, in quanto si pone in contrasto con la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, nella parte in cui limita il riconoscimento del diritto alla Carta Docente ai solo insegnanti di ruolo e non lo consente rispetto agli insegnanti incaricati di supplenze annuali (L. 124 del
1999, art. 4, comma 1) o fino al termine delle attività didattiche (L. 124 del 1999, art. 1, comma
2).
Il che comporta, di converso, l'affermazione del principio per cui anche a tali docenti spetta ed in misura piena quello stesso beneficio”.
4.1. Nel caso di specie, parte ricorrente ha documentato di essere stata destinataria, negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, di incarichi di docenza ai sensi dell'art. 4, comma 2, legge n. 124/1999 con contratti a tempo determinato a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico - o poco dopo l'inizio dello stesso - fino al 30 giugno (cfr. contratti prodotti da parte ricorrente nonché stato matricolare di parte resistente).
La situazione lavorativa della parte ricorrente nei termini appena descritti è pertanto del tutto assimilabile a quella di un docente assunto a tempo indeterminato, sicché non appare possibile individuare, nella materia in scrutinio e nel caso in esame, un legittimo fondamento alla diversità di trattamento, che integra proprio la denunciata discriminazione tra docenti a tempo indeterminato e determinato.
4.2. Va, in definitiva, accertato il diritto della parte ricorrente a fruire del beneficio economico di € 500,00 tramite la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per il servizio prestato negli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e
2024/2025 e, dunque, per € 1.500,00, con la condanna del convenuto agli CP_1 adempimenti dovuti al fine di rendere effettivamente fruibile alla detta parte la carta elettronica del docente, alle medesime condizioni (durata di utilizzo, importo, etc.) già garantite ai docenti di ruolo, oltre accessori nei termini di cui in dispositivo in ragione della natura pubblica del rapporto.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e, liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, vanno poste a carico di parte convenuta, disponendone la distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore di parte ricorrente dichiaratosi antistatario.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in persona della giudice dott.ssa Chiara Cunsolo, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 9436/2024 R.G. così statuisce: accerta il diritto di parte ricorrente di fruire della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente”, prevista dall'art. 1, comma 121, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e, per l'effetto, condanna il
[...]
, in persona del pro tempore, all'attribuzione alla parte Controparte_1 CP_3 ricorrente della Carta elettronica nei termini e per le ragioni di cui in motivazione per un valore di € 1.500,00, oltre accessori dal dovuto al soddisfo nella misura di cui all'art. 16, comma 6, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, richiamato dall'art. 22 della legge n. 724/1994; condanna il alla rifusione delle spese di lite in Controparte_1 favore di parte ricorrente che si liquidano in complessivi € 1.029,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA come per legge, disponendone la distrazione in favore del procuratore antistatario.
Catania, 11/07/2025
La giudice del lavoro
Chiara Cunsolo
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