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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/12/2025, n. 7380 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7380 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa AN ZO, presidente relatore dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1970/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 P.IVA_1 in calce alla comparsa di nuovo difensore dall'avv. Patrizia Cicero appellante contro
C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Massimo Bevere appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13775/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 51193/2017 R.G., pubblicata il 08.10.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ha convenuto in giudizio la (di seguito anche Parte_1 Controparte_1 Cont
rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn.8238228796, 8237917393, 8237920859 e 8237843504 accertare e dichiarare la responsabilità della ex CP_3 articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 10.500,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di Parte_1 credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Cont Si è costituita la (di seguito anche rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, relativamente agli assegni oggetto di giudizio;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla
[...] nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto, Controparte_4 CP_3 generiche e non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della per i fatti di
Controparte_4 causa, ovvero la responsabilità in solido della con la
Controparte_4 CP_3 all'attore e, per l'effetto, graduata la responsabilità delle parti, riconoscere la maggior quota in capo a .
Controparte_4 Con riserva di dedurre e
contro
-dedurre, nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge. All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come da verbale. La parte attrice sponeva che erano stati emessi da parte della su Parte_1 Controparte_5 mandato della gli assegni di traenza nn. 8238228796, 8237917393,
Controparte_4 8237920859 e 823784504, non trasferibili, recanti rispettivamente gli importi di € 3.400,00 € 2.400,00, € 750,00 ed € 4.000,00, intestati, nell'ordine, a , Persona_1 Persona_2
, e . Assumeva altresì la compagnia assicurativa che i titoli,
[...] Persona_3 Persona_4 inviati a mezzo posta ordinaria ai prenditori, venivano invece negoziati ed incassati - presso uno Cont sportello - da soggetto diverso dal legittimo prenditore e, precisamente, da tal Persona_5
[...] Cont La parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attrice, e nel merito deduceva l'imprudente condotta di n relazione alla modalità di spedizione, che avrebbe Parte_1 dovuto essere effettuata almeno mediante assicurata, come raccomandato da per la CP_6 spedizione di valori.”
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 della somma di euro 5.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D.Lgs. 231/02.
3) Compensa per metà le spese di giudizio. Condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della restante metà delle spese di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t.. che liquida in Parte_1 euro 2.681,50, di cui euro 2.417,50 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali, spese da distrarsi in favore del procuratore avv. Paolo Garau dichiaratosi antistatario.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Preliminarmente, in relazione all'eccezione Cont di prescrizione sollevata dalla convenuta la giurisprudenza consolidata ha affermato la responsabilità contrattuale e non aquiliana della banca trattaria, orientamento espresso anche da due sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La recente Cass. S.U. 12477/2018 ha statuito che «la banca negoziatrice dell'assegno (bancario, di traenza o circolare) munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c. 2 c.c.». Ancor più chiaramente, Cass. S.U. 14712/2007 aveva affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca, sub specie di responsabilità da contatto sociale, fondata sull'obbligo di protezione gravante sull'istituto di credito verso i soggetti interessati al buon esito dell'operazione. Orbene, il deposito dei titoli in originale ha consentito di rilevare a occhio nudo le contraffazioni in corrispondenza del nominativo del beneficiario, dell'importo in lettere, della data e del luogo di emissione. Cont La evidente contraffazione degli assegni avrebbe dovuto essere notata dall'operatore della cui è richiesta una misura di diligenza rapportata ai suoi doveri professionali. Non vi è dubbio pertanto sull'esistenza di una responsabilità della banca in relazione al pagamento degli assegni contraffatti a soggetto non legittimato. Deve tuttavia ritenersi una responsabilità concorrente di per avere spedito gli assegni Parte_1 con posta ordinaria, così assumendo il rischio di perdita, furto e/o contraffazione, e conseguentemente di pagamento a soggetto diverso dal reale beneficiario. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza 26 maggio 2020, n. 9769, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ha affermato che vi sia corresponsabilità tra il mittente e la banca che effettua il pagamento a soggetto non legittimato. Infatti, l'uso della posta ordinaria come modalità di trasmissione comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. Tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso, che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Non rileva che nella fattispecie la spedizione sia stata effettuata non da direttamente, Parte_1 bensì dalla banca traente, poiché per espressa ammissione della parte attrice, ciò è avvenuto “sulla base di precise convenzioni che la compagnia ha stipulato con tutti i propri istituti di credito”. La spedizione per posta ordinaria rispondeva dunque al mandato conferito da che aveva Parte_1 dato precise prescrizioni in tal senso alla banca traente. Deve ritenersi una corresponsabilità al 50% di entrambe le parti per il pagamento a soggetto non legittimato, la parte attrice per avere prescelto una modalità di spedizione tale da farle assumere il rischio della perdita, furto e/o contraffazione, la banca convenuta per non avere rilevato la contraffazione. Entrambi i comportamenti comportano analoghe violazioni delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, e hanno avuto analoga efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso e dunque deve ritenersi l'uguaglianza delle quote di responsabilità. ha subito un danno derivante dal doppio pagamento, quello effettuato dalla banca Parte_1 trattaria al soggetto falsamente beneficiario, e quello successivamente effettuato in favore degli originari soggetti legittimati;
il danno ammonta dunque a euro 10.500,00. Pertanto la domanda attrice va accolta parzialmente, e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della metà di tale somma, nella misura di euro 5.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D.Lgs. 231/02. Tenuto conto della corresponsabilità della parte attrice, non si ritiene di dover liquidare alcun risarcimento ulteriore. Esistono i presupposti per la compensazione di metà delle spese di giudizio. La restante metà va posta a carico della parte convenuta, spese che vengono liquidate in base al valore della causa, secondo il parametro medio, e che vanno distratte in favore del procuratore antistatario…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via principale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per l'incasso Controparte_1 illegittimo degli assegni e per l'effetto di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo del 50% pari a € 5.250,00 e, in via subordinata, di accertare in capo a un Controparte_1 responsabilità maggioritaria pari ad almeno il 70% e per l'effetto di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo di € 2.100,00. In data 19.10.2021 si costituiva domandando, in via pregiudiziale Controparte_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, e, nel merito, il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per “In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto Parte_1 riformare parzialmente la sentenza n. 13775 del 2020 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G. Dott.ssa Giammarinaro accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità di er CP_3
l'incasso illegittimo degli assegni nn. 8238228796, 8237917393, 8237920859 e 8237843504.; condannare conseguentemente a corrispondere alla l'ulteriore 50% CP_3 Parte_1 dell'importo facciale dei titoli pari ad € 5.250,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì a corrispondere in favore CP_3 della quale spese di primo grado, l'ulteriore importo di euro 2.417,50 oltre accessori di Parte_1 legge, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuta di giustizia;
In subordine: si chiede all'adita Corte di voler accertare e dichiarare in capo a una CP_3 responsabilità maggioritaria pari almeno al 70% e per l'effetto condannare la stessa a corrispondere alla per sorte l'ulteriore importo di € 2.100,00 (già detratto l'importo di € 5.250,00 Parte_1 liquidato nella sentenza di primo grado per sorte) oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo ovvero il minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia;
Cont condannare altresì a rifondere alla il 70% delle spese dovute per il primo grado di Parte_1 giudizio pari al residuo importo di € 967,00 oltre accessori già detratta la somma liquidata nella sentenza di primo grado pari ad Euro 2.417,50 oltre accessori, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, il tutto oltre spese del presente grado di giudizio”..”
Per “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti con conseguente conferma della sentenza n. 13775/2020 del 8.10.2020 emessa dal Tribunale di Roma;
- in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello Cont disporre ritenendo la responsabile al massimo nella misura percentuale del 70%. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle spese.”
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata atteso che dal contenuto dall'atto di appello sono ricavabili sia le violazioni di legge denunciate che la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha "una ragionevole probabilità" di essere accolta, meritando le ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5 — Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente decurtato il risarcimento del danno dovuto ritenendo concausa del danno la spedizione a mezzo posta ordinaria dei titoli oggetto del giudizio o, in ogni caso, avrebbe riconosciuto una percentuale di responsabilità eccessiva in capo ad Parte_1 § 5.1. Con la prima censura l'appellante sostiene che il tribunale, pur dichiarando di aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.9769/2020, sarebbe andato oltre il disposto della sentenza stessa quantificando il concorso a carico del danneggiato nella misura del 50%. La quantificazione della concorrente responsabilità del danneggiato sarebbe “punitiva ed arbitraria”, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che identifica e sanziona l'incuria e la negligenza del cassiere di banca nel momento dell'apertura dei libretti di risparmio o dei conti correnti e dell'incasso delle somme e il momento di concretizzazione del danno in quello in cui viene impropriamente distolta la provvista delle somme in favore di soggetti non legittimati. Secondo l'appellante, poiché le Sezioni Unite avrebbero riconosciuto in maniera del tutto generica la problematicità dell'invio degli assegni a mezzo posta e “lasciato di fatto alla discrezione dei singoli giudici di merito il riconoscimento nonché la quantificazione del presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta, si sta creando un contrasto giurisprudenziale basato su addebiti e quantificazioni di responsabilità diversi che vanno a ricadere unicamente a scapito del danneggiato che ha instaurato legittimamente il giudizio”.
La censura è infondata. La sentenza delle Sezioni Unite n.9769/2020 ha affermato il seguente principio di diritto: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. Non è vero, quindi, che le SS.UU. abbiano lasciato indeterminato il riconoscimento del “presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta”, perché hanno specificato, al contrario, che l'invio di un assegno, se eseguito mediante posta ordinaria, si configura come un antecedente necessario della sottrazione dell'assegno a opera di terzi e dunque del danno che ne consegue, concorrendo con il comportamento colposo - questo, sì, eventuale - della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Ciò che le Sezioni Unite non hanno determinato, né avrebbero potuto farlo trattandosi di questione di fatto strettamente connessa all'accertamento del comportamento colposo della banca negoziatrice, è la percentuale del concorso di colpa del danneggiato. Non sono pertinenti i riferimenti dell'appellante all'orientamento giurisprudenziale sul momento di rilevanza della negligenza del banchiere che riceve il titolo presentato all'incasso e sul momento di concretizzazione del danno, perché la sentenza impugnata – e, prima di essa, la sentenza delle SS.UU.
– non lo ha contraddetto, essendosi limitata a individuare nel comportamento del mittente danneggiato una concausa del danno.
§ 5.2. La seconda censura investe la valutazione che la posta ordinaria sia un mezzo meno affidabile della posta raccomandata. Osserva l'appellante che in merito all'invio a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno su tutti gli organi di stampa del 15.9.2020 è stato riportato espressamente quanto segue: " L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a una CP_6 sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, "per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate". In particolare, l'Autorità "ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti, talvolta utilizza per comodità il deposito dell'avviso di giacenza CP_6 della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario". , inoltre, avrebbe dichiarato all'AGCM che la posta ordinaria CP_6 nell'anno 2019 era stata regolarmente evasa nel 98,5% dei casi.
La censura è infondata. Il criterio in base al quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che la posta ordinaria sia una modalità meno affidabile della posta raccomandata per l'invio di assegni è ravvisabile nel rilievo che, secondo il regolamento di servizio, la posta raccomandata offre al mittente la possibilità di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza dell'invio e che non può essere immessa nella cassetta postale, ma deve essere consegnata solo al destinatario o a persone qualificate a riceverla per conto dello stesso (D.M. 26 febbraio 2004 vigente ratione temporis, oggi condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di – allegato A delibera AGCM CP_6 n.385/13/CONS). Il fatto che il servizio di posta raccomandata sia stato espletato frequentemente con modalità diverse di quelle previste dalla legge, abusando del deposito dell'avviso di giacenza, non inficia le considerazioni suesposte, sia perché riguarda la sola fase di consegna del plico raccomandato, sia perché, comunque, l'avviso di giacenza non è assimilabile all'immissione nella cassetta postale e presuppone il controllo, da parte dell'ufficiale postale, della reperibilità del destinatario all'indirizzo indicato sulla missiva.
§ 5.3. Con la terza censura, osserva, citando le sentenze nn. 3961/2020 e 3965/2020 e Parte_1 4112/2020 del Tribunale di Milano, che: “se è vero da un lato che la raccomandata o l'assicurata possono essere consegnate unicamente a mani del destinatario o a persona autorizzata al ritiro e non possono invece - come la corrispondenza ordinaria - essere immesse in cassetta, è altrettanto vero che ciò attiene solo alla fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione (posta ordinaria, raccomandata o assicurata) del tutto ininfluente nelle fasi precedenti di trasporto e smistamento durante le quali verosimilmente avviene il trafugamento degli assegni”.
La censura è infondata. Premesso che non c'è alcuna evidenza della fase in cui avviene il trafugamento dell'assegno, che potrebbe anche essere quella finale, la posta raccomandata consente al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio, e quindi, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitarne il pagamento a persona diversa dal beneficiario.
§ 5.4. Con la quarta censura, espone che non esistono norme che vietano l'utilizzo della Parte_1 posta ordinaria per i pagamenti a distanza.
La censura è inammissibile in quanto non indica in che modo l'assenza di tale divieto infici il percorso argomentativo delle Sezioni Unite, che non si basa sull'esistenza di un divieto e che anzi esplicita che il divieto esistente (quello di includere denaro, preziosi e carte valori esigibili al portatore negli invii mediante posta ordinaria) riguarda esclusivamente i rapporto tra il mittente e il gestore del servizio postale, non il rapporto tra il mittente e terzi, per cui la mera inosservanza di tale divieto non sarebbe comunque sufficiente a radicare l'accertamento del concorso di colpa del mittente con il terzo nella causazione del danno derivante dalla perdita del plico.
§ 5.5. Con la quinta ed ultima censura, domanda, in via subordinata che venga riconosciuta CP_4 una minore responsabilità in capo ad pari al 30%, come da recente giurisprudenza di questa Parte_1 Corte.
La censura è fondata. La condotta dell'appellata, che non ha diligentemente identificato i presentatori degli assegni, si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria. Pertanto, la Corte stima equo quantificare il concorso di colpa di nella misura del 30%. Parte_1
deve quindi essere condannata a risarcire a il danno Controparte_1 Parte_1 quantificato in misura del 70% dell'importo degli assegni erroneamente pagati, pagando € 7.667,50 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
§ 6. Per entrambi i gradi di giudizio le spese seguono la soccombenza e, pertanto, considerato l'esito complessivo della lite, si pongono a carico dell'appellata, liquidandole in relazione al valore della domanda accolta. Per il primo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi, quindi in € 5077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi tranne alla fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 13775/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello, rimodula il concorso di colpa in capo ad
[...] nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1 a corrispondere l'importo di € 7.667,50;
[...] 2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 e del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.888,00, il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 28.11.2025
Il presidente est.
AN ZO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE QUARTA CIVILE
così composta: dott.ssa AN ZO, presidente relatore dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Luigi Cirillo, consigliere ha pronunciato all'esito di discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1970/2021 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra C.F. ), rappresentata e difesa giusta procura Parte_1 P.IVA_1 in calce alla comparsa di nuovo difensore dall'avv. Patrizia Cicero appellante contro
C.F. ), rappresentata e difesa giusta Controparte_1 P.IVA_2 procura in calce alla comparsa di risposta dall'avv. Massimo Bevere appellata oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 13775/2020 emessa nel giudizio rubricato al n. 51193/2017 R.G., pubblicata il 08.10.2020.
IN FATTO E IN DIRITTO
§ 1 – La vicenda che ha dato origine alla lite è stata narrata come di seguito nella sentenza impugnata:
“Con atto di citazione ritualmente notificato, (di seguito anche Parte_1
ha convenuto in giudizio la (di seguito anche Parte_1 Controparte_1 Cont
rassegnando le seguenti conclusioni:
“accertate le contraffazioni e le alterazioni sugli assegni bancari non trasferibili nn.8238228796, 8237917393, 8237920859 e 8237843504 accertare e dichiarare la responsabilità della ex CP_3 articolo art. 1218 e 1228 c.c., nonché ex art. 2043 e 2049 c.c. e, ex art. 43 legge assegno, e, per l'effetto, condannare la stessa alla restituzione della somma pari ad € 10.500,00, oltre gli interessi e rivalutazione maturati dalla data di emissione sino al momento della liquidazione del danno, oltre al risarcimento in favore della di tutti i danni cagionati dall'istituto di Parte_1 credito in parola, da quantificarsi in via equitativa, nei limiti della competenza dell'odierno giudicante. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre il 15 % di spese forfettarie di cui all'art. 15 L.P., oltre I.V.A. e C.P.A. da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.” Cont Si è costituita la (di seguito anche rassegnando le Controparte_1 seguenti conclusioni:
“- in via preliminare: 1) accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dall'attore, relativamente agli assegni oggetto di giudizio;
- in via principale e nel merito: rigettare integralmente tutte le domande formulate dalla
[...] nei confronti della in quanto infondate in fatto e in diritto, Controparte_4 CP_3 generiche e non provate, per tutti i motivi esposti nel presente atto;
- in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale della domanda attorea, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della per i fatti di
Controparte_4 causa, ovvero la responsabilità in solido della con la
Controparte_4 CP_3 all'attore e, per l'effetto, graduata la responsabilità delle parti, riconoscere la maggior quota in capo a .
Controparte_4 Con riserva di dedurre e
contro
-dedurre, nei termini di legge. Con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre accessori come per legge. All'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno concluso come da verbale. La parte attrice sponeva che erano stati emessi da parte della su Parte_1 Controparte_5 mandato della gli assegni di traenza nn. 8238228796, 8237917393,
Controparte_4 8237920859 e 823784504, non trasferibili, recanti rispettivamente gli importi di € 3.400,00 € 2.400,00, € 750,00 ed € 4.000,00, intestati, nell'ordine, a , Persona_1 Persona_2
, e . Assumeva altresì la compagnia assicurativa che i titoli,
[...] Persona_3 Persona_4 inviati a mezzo posta ordinaria ai prenditori, venivano invece negoziati ed incassati - presso uno Cont sportello - da soggetto diverso dal legittimo prenditore e, precisamente, da tal Persona_5
[...] Cont La parte convenuta eccepiva la prescrizione del diritto vantato dall'attrice, e nel merito deduceva l'imprudente condotta di n relazione alla modalità di spedizione, che avrebbe Parte_1 dovuto essere effettuata almeno mediante assicurata, come raccomandato da per la CP_6 spedizione di valori.”
All'esito del processo, il Tribunale così provvedeva:
“Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata o assorbita, così provvede:
1) Accoglie parzialmente la domanda e per l'effetto:
2) Condanna la in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 al pagamento in favore di in persona del legale rappresentante p.t. Parte_1 della somma di euro 5.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D.Lgs. 231/02.
3) Compensa per metà le spese di giudizio. Condanna in Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., alla refusione della restante metà delle spese di giudizio in favore di in persona del legale rappresentante p.t.. che liquida in Parte_1 euro 2.681,50, di cui euro 2.417,50 per onorari oltre IVA, CPA e spese generali, spese da distrarsi in favore del procuratore avv. Paolo Garau dichiaratosi antistatario.”
§ 2. – Il Tribunale motivava la decisione come segue: “…Preliminarmente, in relazione all'eccezione Cont di prescrizione sollevata dalla convenuta la giurisprudenza consolidata ha affermato la responsabilità contrattuale e non aquiliana della banca trattaria, orientamento espresso anche da due sentenze della Corte di Cassazione a Sezioni Unite. La recente Cass. S.U. 12477/2018 ha statuito che «la banca negoziatrice dell'assegno (bancario, di traenza o circolare) munito di clausola d'intrasferibilità, chiamata a rispondere del danno cagionato dal pagamento effettuato a persona diversa dall'effettivo beneficiario, per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176 c. 2 c.c.». Ancor più chiaramente, Cass. S.U. 14712/2007 aveva affermato la natura contrattuale della responsabilità della banca, sub specie di responsabilità da contatto sociale, fondata sull'obbligo di protezione gravante sull'istituto di credito verso i soggetti interessati al buon esito dell'operazione. Orbene, il deposito dei titoli in originale ha consentito di rilevare a occhio nudo le contraffazioni in corrispondenza del nominativo del beneficiario, dell'importo in lettere, della data e del luogo di emissione. Cont La evidente contraffazione degli assegni avrebbe dovuto essere notata dall'operatore della cui è richiesta una misura di diligenza rapportata ai suoi doveri professionali. Non vi è dubbio pertanto sull'esistenza di una responsabilità della banca in relazione al pagamento degli assegni contraffatti a soggetto non legittimato. Deve tuttavia ritenersi una responsabilità concorrente di per avere spedito gli assegni Parte_1 con posta ordinaria, così assumendo il rischio di perdita, furto e/o contraffazione, e conseguentemente di pagamento a soggetto diverso dal reale beneficiario. Infatti la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la recente sentenza 26 maggio 2020, n. 9769, risolvendo un contrasto giurisprudenziale ha affermato che vi sia corresponsabilità tra il mittente e la banca che effettua il pagamento a soggetto non legittimato. Infatti, l'uso della posta ordinaria come modalità di trasmissione comporta l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza. Tale condotta, quindi, si configura come un antecedente causale dell'evento dannoso, che concorre con il comportamento colposo tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Non rileva che nella fattispecie la spedizione sia stata effettuata non da direttamente, Parte_1 bensì dalla banca traente, poiché per espressa ammissione della parte attrice, ciò è avvenuto “sulla base di precise convenzioni che la compagnia ha stipulato con tutti i propri istituti di credito”. La spedizione per posta ordinaria rispondeva dunque al mandato conferito da che aveva Parte_1 dato precise prescrizioni in tal senso alla banca traente. Deve ritenersi una corresponsabilità al 50% di entrambe le parti per il pagamento a soggetto non legittimato, la parte attrice per avere prescelto una modalità di spedizione tale da farle assumere il rischio della perdita, furto e/o contraffazione, la banca convenuta per non avere rilevato la contraffazione. Entrambi i comportamenti comportano analoghe violazioni delle regole generali di diligenza, prudenza e perizia, e hanno avuto analoga efficacia causale nella produzione dell'evento dannoso e dunque deve ritenersi l'uguaglianza delle quote di responsabilità. ha subito un danno derivante dal doppio pagamento, quello effettuato dalla banca Parte_1 trattaria al soggetto falsamente beneficiario, e quello successivamente effettuato in favore degli originari soggetti legittimati;
il danno ammonta dunque a euro 10.500,00. Pertanto la domanda attrice va accolta parzialmente, e la convenuta va condannata al pagamento in favore dell'attrice della metà di tale somma, nella misura di euro 5.250,00 oltre rivalutazione monetaria e interessi ex D.Lgs. 231/02. Tenuto conto della corresponsabilità della parte attrice, non si ritiene di dover liquidare alcun risarcimento ulteriore. Esistono i presupposti per la compensazione di metà delle spese di giudizio. La restante metà va posta a carico della parte convenuta, spese che vengono liquidate in base al valore della causa, secondo il parametro medio, e che vanno distratte in favore del procuratore antistatario…”.
§ 3 —Con atto di appello contenente due motivi, impugnava la Parte_1 sentenza emessa dal Tribunale di Roma chiedendone la riforma e domandava: in via principale di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità di per l'incasso Controparte_1 illegittimo degli assegni e per l'effetto di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo del 50% pari a € 5.250,00 e, in via subordinata, di accertare in capo a un Controparte_1 responsabilità maggioritaria pari ad almeno il 70% e per l'effetto di condannarla a corrispondere l'ulteriore importo di € 2.100,00. In data 19.10.2021 si costituiva domandando, in via pregiudiziale Controparte_1 la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, e, nel merito, il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto ed in diritto.
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 ex art. 281 sexies c.p.c. e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.cit. sulle conclusioni precisate dalle parti come segue.
Per “In via principale: accogliere lo spiegato appello e per l'effetto Parte_1 riformare parzialmente la sentenza n. 13775 del 2020 emessa dal Tribunale civile di Roma in persona del G. Dott.ssa Giammarinaro accertando e dichiarando l'esclusiva responsabilità di er CP_3
l'incasso illegittimo degli assegni nn. 8238228796, 8237917393, 8237920859 e 8237843504.; condannare conseguentemente a corrispondere alla l'ulteriore 50% CP_3 Parte_1 dell'importo facciale dei titoli pari ad € 5.250,00 oltre interessi legali dal giorno del dovuto fino al saldo effettivo e rivalutazione monetaria. Condannare altresì a corrispondere in favore CP_3 della quale spese di primo grado, l'ulteriore importo di euro 2.417,50 oltre accessori di Parte_1 legge, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuta di giustizia;
In subordine: si chiede all'adita Corte di voler accertare e dichiarare in capo a una CP_3 responsabilità maggioritaria pari almeno al 70% e per l'effetto condannare la stessa a corrispondere alla per sorte l'ulteriore importo di € 2.100,00 (già detratto l'importo di € 5.250,00 Parte_1 liquidato nella sentenza di primo grado per sorte) oltre interessi e rivalutazione dalla data del pagamento al soddisfo ovvero il minore o maggiore importo che sarà ritenuto di giustizia;
Cont condannare altresì a rifondere alla il 70% delle spese dovute per il primo grado di Parte_1 giudizio pari al residuo importo di € 967,00 oltre accessori già detratta la somma liquidata nella sentenza di primo grado pari ad Euro 2.417,50 oltre accessori, ovvero il maggiore o minore importo che sarà ritenuto di giustizia, il tutto oltre spese del presente grado di giudizio”..”
Per “in via pregiudiziale, accertare e dichiarare l'inammissibilità Controparte_1 dell'appello ai sensi dell'art. 342 e/o dell'art. 348 bis c.p.c. con ogni conseguenza di legge;
- in via principale primaria, respingere in toto l'appello ex adverso proposto, poiché infondato in fatto ed in diritto per tutti i motivi descritti in atti con conseguente conferma della sentenza n. 13775/2020 del 8.10.2020 emessa dal Tribunale di Roma;
- in via principale secondaria, nella denegata ipotesi di ritenuta fondatezza dei motivi d'appello Cont disporre ritenendo la responsabile al massimo nella misura percentuale del 70%. In tutti i casi, con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, o, in subordine, con compensazione integrale delle spese.”
§ 4 – Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità ex art. 342 c.p.c. formulata dall'appellata atteso che dal contenuto dall'atto di appello sono ricavabili sia le violazioni di legge denunciate che la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Parimenti, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello a mente dell'art. 348 bis c.p.c., secondo cui il giudice dichiara inammissibile l'appello quando verifica, in limine litis, che l'impugnazione non ha "una ragionevole probabilità" di essere accolta, meritando le ragioni contenute nell'atto di appello un approfondimento motivazionale incompatibile con una pronuncia di mero rito.
§ 5 — Con l'unico articolato motivo l'appellante censura la sentenza di primo grado poiché il Tribunale avrebbe erroneamente decurtato il risarcimento del danno dovuto ritenendo concausa del danno la spedizione a mezzo posta ordinaria dei titoli oggetto del giudizio o, in ogni caso, avrebbe riconosciuto una percentuale di responsabilità eccessiva in capo ad Parte_1 § 5.1. Con la prima censura l'appellante sostiene che il tribunale, pur dichiarando di aderire all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite nella nota sentenza n.9769/2020, sarebbe andato oltre il disposto della sentenza stessa quantificando il concorso a carico del danneggiato nella misura del 50%. La quantificazione della concorrente responsabilità del danneggiato sarebbe “punitiva ed arbitraria”, alla luce del consolidato orientamento giurisprudenziale che identifica e sanziona l'incuria e la negligenza del cassiere di banca nel momento dell'apertura dei libretti di risparmio o dei conti correnti e dell'incasso delle somme e il momento di concretizzazione del danno in quello in cui viene impropriamente distolta la provvista delle somme in favore di soggetti non legittimati. Secondo l'appellante, poiché le Sezioni Unite avrebbero riconosciuto in maniera del tutto generica la problematicità dell'invio degli assegni a mezzo posta e “lasciato di fatto alla discrezione dei singoli giudici di merito il riconoscimento nonché la quantificazione del presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta, si sta creando un contrasto giurisprudenziale basato su addebiti e quantificazioni di responsabilità diversi che vanno a ricadere unicamente a scapito del danneggiato che ha instaurato legittimamente il giudizio”.
La censura è infondata. La sentenza delle Sezioni Unite n.9769/2020 ha affermato il seguente principio di diritto: “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi dunque come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore”. Non è vero, quindi, che le SS.UU. abbiano lasciato indeterminato il riconoscimento del “presunto apporto causale dell'invio a mezzo posta”, perché hanno specificato, al contrario, che l'invio di un assegno, se eseguito mediante posta ordinaria, si configura come un antecedente necessario della sottrazione dell'assegno a opera di terzi e dunque del danno che ne consegue, concorrendo con il comportamento colposo - questo, sì, eventuale - della banca negoziatrice nell'identificazione del presentatore del titolo all'incasso. Ciò che le Sezioni Unite non hanno determinato, né avrebbero potuto farlo trattandosi di questione di fatto strettamente connessa all'accertamento del comportamento colposo della banca negoziatrice, è la percentuale del concorso di colpa del danneggiato. Non sono pertinenti i riferimenti dell'appellante all'orientamento giurisprudenziale sul momento di rilevanza della negligenza del banchiere che riceve il titolo presentato all'incasso e sul momento di concretizzazione del danno, perché la sentenza impugnata – e, prima di essa, la sentenza delle SS.UU.
– non lo ha contraddetto, essendosi limitata a individuare nel comportamento del mittente danneggiato una concausa del danno.
§ 5.2. La seconda censura investe la valutazione che la posta ordinaria sia un mezzo meno affidabile della posta raccomandata. Osserva l'appellante che in merito all'invio a mezzo raccomanda con ricevuta di ritorno su tutti gli organi di stampa del 15.9.2020 è stato riportato espressamente quanto segue: " L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha irrogato a una CP_6 sanzione di 5 milioni di euro, il massimo consentito dalla legge, "per aver adottato una pratica commerciale scorretta in violazione del Codice del Consumo, consistente nella promozione, risultata ingannevole, di caratteristiche del servizio di recapito delle raccomandate e del servizio di Ritiro Digitale delle raccomandate". In particolare, l'Autorità "ha accertato che il tentativo di recapito delle raccomandate non viene sempre esperito con la tempistica e la certezza enfatizzate nei messaggi pubblicitari, venendo, peraltro, frequentemente effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dalla legge. Infatti, talvolta utilizza per comodità il deposito dell'avviso di giacenza CP_6 della raccomandata nella cassetta postale anche quando sarebbe stato possibile consegnarla nelle mani del destinatario". , inoltre, avrebbe dichiarato all'AGCM che la posta ordinaria CP_6 nell'anno 2019 era stata regolarmente evasa nel 98,5% dei casi.
La censura è infondata. Il criterio in base al quale le Sezioni Unite hanno ritenuto che la posta ordinaria sia una modalità meno affidabile della posta raccomandata per l'invio di assegni è ravvisabile nel rilievo che, secondo il regolamento di servizio, la posta raccomandata offre al mittente la possibilità di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza dell'invio e che non può essere immessa nella cassetta postale, ma deve essere consegnata solo al destinatario o a persone qualificate a riceverla per conto dello stesso (D.M. 26 febbraio 2004 vigente ratione temporis, oggi condizioni generali di servizio per l'espletamento del servizio postale universale di – allegato A delibera AGCM CP_6 n.385/13/CONS). Il fatto che il servizio di posta raccomandata sia stato espletato frequentemente con modalità diverse di quelle previste dalla legge, abusando del deposito dell'avviso di giacenza, non inficia le considerazioni suesposte, sia perché riguarda la sola fase di consegna del plico raccomandato, sia perché, comunque, l'avviso di giacenza non è assimilabile all'immissione nella cassetta postale e presuppone il controllo, da parte dell'ufficiale postale, della reperibilità del destinatario all'indirizzo indicato sulla missiva.
§ 5.3. Con la terza censura, osserva, citando le sentenze nn. 3961/2020 e 3965/2020 e Parte_1 4112/2020 del Tribunale di Milano, che: “se è vero da un lato che la raccomandata o l'assicurata possono essere consegnate unicamente a mani del destinatario o a persona autorizzata al ritiro e non possono invece - come la corrispondenza ordinaria - essere immesse in cassetta, è altrettanto vero che ciò attiene solo alla fase della consegna, rimanendo il differente mezzo di spedizione (posta ordinaria, raccomandata o assicurata) del tutto ininfluente nelle fasi precedenti di trasporto e smistamento durante le quali verosimilmente avviene il trafugamento degli assegni”.
La censura è infondata. Premesso che non c'è alcuna evidenza della fase in cui avviene il trafugamento dell'assegno, che potrebbe anche essere quella finale, la posta raccomandata consente al mittente di verificare lo stato di lavorazione e la percorrenza, anche in corso, dell'invio, e quindi, in caso di mancato recapito, di attivare tempestivamente la procedura di ammortamento atta a evitarne il pagamento a persona diversa dal beneficiario.
§ 5.4. Con la quarta censura, espone che non esistono norme che vietano l'utilizzo della Parte_1 posta ordinaria per i pagamenti a distanza.
La censura è inammissibile in quanto non indica in che modo l'assenza di tale divieto infici il percorso argomentativo delle Sezioni Unite, che non si basa sull'esistenza di un divieto e che anzi esplicita che il divieto esistente (quello di includere denaro, preziosi e carte valori esigibili al portatore negli invii mediante posta ordinaria) riguarda esclusivamente i rapporto tra il mittente e il gestore del servizio postale, non il rapporto tra il mittente e terzi, per cui la mera inosservanza di tale divieto non sarebbe comunque sufficiente a radicare l'accertamento del concorso di colpa del mittente con il terzo nella causazione del danno derivante dalla perdita del plico.
§ 5.5. Con la quinta ed ultima censura, domanda, in via subordinata che venga riconosciuta CP_4 una minore responsabilità in capo ad pari al 30%, come da recente giurisprudenza di questa Parte_1 Corte.
La censura è fondata. La condotta dell'appellata, che non ha diligentemente identificato i presentatori degli assegni, si rivela senz'altro di maggiore gravità rispetto alla iniziale leggerezza imputabile al mittente che, pur potendo rendere più sicura la trasmissione e la consegna, ha spedito l'assegno con la posta ordinaria. Pertanto, la Corte stima equo quantificare il concorso di colpa di nella misura del 30%. Parte_1
deve quindi essere condannata a risarcire a il danno Controparte_1 Parte_1 quantificato in misura del 70% dell'importo degli assegni erroneamente pagati, pagando € 7.667,50 oltre interessi al tasso legale tempo per tempo vigente dalla data di notifica dell'atto di citazione sino al saldo effettivo.
§ 6. Per entrambi i gradi di giudizio le spese seguono la soccombenza e, pertanto, considerato l'esito complessivo della lite, si pongono a carico dell'appellata, liquidandole in relazione al valore della domanda accolta. Per il primo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi, quindi in € 5077,00 (di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva, € 1.680,00 per la fase istruttoria/trattazione ed
€ 1.701,00 per la fase decisionale). Per il secondo grado di giudizio si liquidano le spese per compensi secondo i valori di cui alla tabella allegata al D.M.n.55/14, modificata dal D.M.n.147/2022, per le cause di valore compreso tra € 5.201,00 a € 26.000,00, applicando i valori medi a tutte le fasi tranne alla fase istruttoria/trattazione che ha avuto minimo svolgimento, quindi in € 4.888,00 (di cui € 1.134,00 per la fase di studio, € 921,00 per la fase introduttiva, € 922,00 per la fase istruttoria/trattazione ed € 1.911,00 per la fase decisionale).
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza del Tribunale di Roma n. 13775/2020 ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così decide:
1. In parziale accoglimento dell'appello, rimodula il concorso di colpa in capo ad
[...] nella misura del 30% e, per l'effetto, condanna Parte_1 Controparte_1 a corrispondere l'importo di € 7.667,50;
[...] 2. condanna a rifondere a le spese Controparte_1 Parte_1 processuali del primo grado di giudizio che si liquidano in € 5.077,00 e del presente grado di giudizio che si liquidano in € 4.888,00, il tutto oltre spese generali ex art.2 D.M.n.55/14, c.a.p. e i.v.a. come per legge;
Così deciso in camera di consiglio in Roma il 28.11.2025
Il presidente est.
AN ZO