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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/07/2025, n. 1531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1531 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5112/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5112/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1967;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Affenita, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nati i figli (n. Roma, 14.06.2011) e (n. Roma, Per_1 Per_2
14.06.2011), riconosciuti da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al
1 fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. la casa familiare sita in
Roma, Piazzale Montesquieu, 28, di proprietà della Dott.ssa , sarà Pt_1 assegnata a quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto. La ricorrente vi continuerà ad abitare insieme ai figli e 2. e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed avranno la residenza abituale nella casa familiare;
i minorenni, nell'ipotesi di cambiamento di abitazione, per espresso accordo tra i genitori, trasferiranno la propria residenza presso l'immobile materno;
3. le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza abituale dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, e tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni personali di e Limitatamente alle questioni e alle Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
4. in merito al diritto di visita, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con i propri impegni professionali, la distanza geografica tra le Parti, le condizioni di salute psicofisica dei minori e nonché i loro impegni scolastici, ludici e sportivi, Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: a) durante la settimana, per due pomeriggi (orientativamente il martedì ed il giovedì), da concordarsi preventivamente tra i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 19:30,
(durante la chiusura delle scuole, invece, dalle ore 09:00, alle ore 21:00), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per 3 (tre) fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 09:00, e fino alla domenica alle ore 19:30 (durante la chiusura delle scuole fino alle ore 20:30), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
c) durante le festività pasquali (il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo), ad anni alterni tra i genitori;
d) durante il periodo estivo
(giugno - settembre) per 2 settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
stesso periodo di vacanze sarà concesso alla mamma;
e) durante le festività natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno della Vigilia di Capodanno o il I gennaio;
il giorno di
2 Santo FA o l'Epifania; durante le festività scolastiche natalizie, e Per_1
resteranno una settimana con ciascun genitore secondo le modalità da Per_2 concordarsi preventivamente o, comunque, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro; 5) i genitori, previo accordo tra loro e a mesi alternati, ad ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, potranno usufruire di un fine settimana lungo (dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì sera), in un fine settimana già di rispettiva competenza, che potrà essere utilizzato per attività quali viaggi e/o attività ricreative e ludiche, sempre compatibilmente con le condizioni di salute psicofisica di e e con Per_1 Per_2
i loro impegni scolastici, ludici e sportivi;
6 per il periodo delle vacanze scolastiche pasquali, estive e natalizie, i genitori si alterneranno nella cura dei minori secondo i rispettivi giorni di assegnazione, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei due;
7 durante le festività religiose e civili da calendario, i genitori, concorderanno di volta in volta le modalità di visita, eventualmente alternandosi negli anni;
il giorno del compleanno di ciascun genitore, il giorno della Festa della
Mamma e del Papà, e , lo trascorreranno con il genitore che Per_2 Per_1 festeggia tale evento;
9 i compleanni di e di che, essendo gemelli, Per_2 Per_1 cadono nel medesimo giorno, saranno festeggiati con entrambi i genitori mentre, ove ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore, oppure a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 10 i genitori, indipendentemente dai giorni ed orari sopra indicati, nell'esclusivo interesse di e di , potranno concordare modalità di visita e gestionali differenti Per_2 Per_1 che tengano, comunque, conto, in primis, della volontà dei minori, del loro stato di salute, dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, nonché di quelli personali e professionali di entrambi i genitori;
11 nel momento in cui, e , Per_2 Per_1 non si troveranno con l'un genitore, l'altro potrà comunicare telefonicamente con i figli presso il recapito telefonico dell'altro genitore, nonché fargli visita (esempio nel caso fossero malati), previo preavviso ed accordo, anche oltre quanto sopra indicato, presso l'abitazione dell'altro genitore;
ciascuno di loro avrà l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, all'altro genitore, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando avrà con sé i figli;
12 entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di permanenza con i figli, si daranno reciprocamente tempestiva notizia in ordine ai
3 luoghi eventualmente scelti per le vacanze dei minori, gli eventuali spostamenti, nonché i recapiti ai quali poterli rintracciare durante il relativo soggiorno;
così come, i medesimi, si daranno reciprocamente notizia in ordine alle visite mediche, al fine di consentire la partecipazione di entrambi, nonché agli impegni scolastici e ricreativi dei minori (quali a titolo puramente esemplificativo, recite e gite scolastiche, feste di compleanno, manifestazioni sportive, etc.); 13 ciascun genitore si occuperà della crescita educativa, scolastica, religiosa e sportiva dei figli e, nei periodi in cui i medesimi permarranno presso ciascun genitore, questi dovrà consentire loro lo svolgimento di tutti gli impegni ricreativi e/o religiosi e/o sportivi
(ad esempio: gruppi scout, sport, catechismo, attività post scolastiche, etc.) che i figli svolgono e/o che comunque svolgeranno;
14 i genitori si impegnano, altresì, a far mantenere buoni e significativi rapporti tra i figli e i nonni paterni e materni nonché, in generale, con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15 il padre, a decorrere dal mese di Maggio 2025, corrisponderà alla Dott.ssa , Parte_1 quale contributo per il mantenimento e , un assegno mensile pari Per_2 Per_1 ad euro 1.000,00 (mille/00), tramite versamento da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario alla medesima intestato. Detto assegno sarà rivalutato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
16. eventuali spese straordinarie di natura sanitaria (non coperte dal S.S.N.), sportive e/o ricreative di e (definite secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale Per_2 Per_1
Ordinario di Roma d'intesa con il Foro), preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle caratterizzate dall'urgenza, saranno sostenute tra i genitori in pari quota (50%); il genitore che le ha anticipate, presenterà le ricevute di spesa all'altro e, questi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, salvo diverso accordo, verserà la quota di sua spettanza;
17. per espresso accordo tra i genitori, gli importi erogati dall'INPS, a titolo di c.d. assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla Dott.ssa ; 18 i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o Pt_1 al rinnovo del passaporto e degli altri documenti dei minori validi anche per l'espatrio. I documenti di e resteranno in custodia presso la madre, Per_2 Per_1 genitore collocatario. In caso di viaggi all'estero dei ragazzi, il genitore che intenderà portarli con sé, dovrà comunque avere la preventiva autorizzazione scritta dall'altro genitore. I Ricorrenti, intendono, altresì, regolamentare i rapporti
4 patrimoniali intercorrenti tra loro, nei termini che seguono:
1. la Dott.ssa
, ad oggi assegnataria dell'abitazione familiare, si farà carico in Parte_1 via esclusiva del versamento degli oneri condominiali ordinari, oggi pari ad euro
100,00 mensili ed entrambe le Parti, corrisponderanno nella quota del 50% eventuali oneri condominiali straordinari;
2 La Dott.ssa provvederà al Pt_1 pagamento di tutte le utenze relative alla casa familiare a lei assegnata, delle quali
è già intestataria”.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.06.2025 il Giudice, dato atto della precisazione delle conclusioni con note congiunte, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento formulate dalle parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5112/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Maria Vittoria Caprara Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g.5112/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il Parte_1 C.F._1
07.01.1967;
RICORRENTE
e
(C.F. ), nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Massimiliano Affenita, con elezione di domicilio presso lo studio del difensore (Pec:
; Email_1
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: come da ricorso congiunto
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato in data 15.04.2025 le parti, premesso che dalla loro relazione erano nati i figli (n. Roma, 14.06.2011) e (n. Roma, Per_1 Per_2
14.06.2011), riconosciuti da entrambi i genitori, adivano l'intestato Tribunale al
1 fine di ivi sentire regolamentare le condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento dei minori.
Le parti chiedevano pertanto l'accoglimento delle condizioni contenute nel ricorso congiunto, che di seguito integralmente si riportano: “1. la casa familiare sita in
Roma, Piazzale Montesquieu, 28, di proprietà della Dott.ssa , sarà Pt_1 assegnata a quest'ultima, con tutto quanto in essa contenuto. La ricorrente vi continuerà ad abitare insieme ai figli e 2. e Per_1 Per_2 Per_1 Per_2 saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, ed avranno la residenza abituale nella casa familiare;
i minorenni, nell'ipotesi di cambiamento di abitazione, per espresso accordo tra i genitori, trasferiranno la propria residenza presso l'immobile materno;
3. le decisioni di maggiore importanza relative all'educazione, istruzione, religione, salute e residenza abituale dei minori, saranno assunte da entrambi i genitori, in accordo tra loro, e tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità e delle aspirazioni personali di e Limitatamente alle questioni e alle Per_1 Per_2 decisioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata separatamente da entrambi i genitori;
4. in merito al diritto di visita, il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, compatibilmente con i propri impegni professionali, la distanza geografica tra le Parti, le condizioni di salute psicofisica dei minori e nonché i loro impegni scolastici, ludici e sportivi, Per_1 Per_2 potrà vedere e tenere con sé i figli, con le seguenti modalità: a) durante la settimana, per due pomeriggi (orientativamente il martedì ed il giovedì), da concordarsi preventivamente tra i genitori, dall'uscita di scuola fino alle 19:30,
(durante la chiusura delle scuole, invece, dalle ore 09:00, alle ore 21:00), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
b) per 3 (tre) fine settimana al mese, dal sabato mattina alle ore 09:00, e fino alla domenica alle ore 19:30 (durante la chiusura delle scuole fino alle ore 20:30), quando li accompagnerà presso l'abitazione materna;
c) durante le festività pasquali (il giorno di Pasqua e il
Lunedì dell'Angelo), ad anni alterni tra i genitori;
d) durante il periodo estivo
(giugno - settembre) per 2 settimane, anche consecutive, da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
stesso periodo di vacanze sarà concesso alla mamma;
e) durante le festività natalizie, ad anni alterni, la vigilia di Natale o il giorno di Natale;
il giorno della Vigilia di Capodanno o il I gennaio;
il giorno di
2 Santo FA o l'Epifania; durante le festività scolastiche natalizie, e Per_1
resteranno una settimana con ciascun genitore secondo le modalità da Per_2 concordarsi preventivamente o, comunque, ad anni alterni, dal 24.12 al 30.12 con un genitore e dal 31.12 al 06.01 con l'altro; 5) i genitori, previo accordo tra loro e a mesi alternati, ad ottobre, novembre, febbraio, marzo, aprile, maggio, potranno usufruire di un fine settimana lungo (dal venerdì dall'uscita di scuola e fino al lunedì sera), in un fine settimana già di rispettiva competenza, che potrà essere utilizzato per attività quali viaggi e/o attività ricreative e ludiche, sempre compatibilmente con le condizioni di salute psicofisica di e e con Per_1 Per_2
i loro impegni scolastici, ludici e sportivi;
6 per il periodo delle vacanze scolastiche pasquali, estive e natalizie, i genitori si alterneranno nella cura dei minori secondo i rispettivi giorni di assegnazione, tenuto conto degli impegni lavorativi di ciascuno dei due;
7 durante le festività religiose e civili da calendario, i genitori, concorderanno di volta in volta le modalità di visita, eventualmente alternandosi negli anni;
il giorno del compleanno di ciascun genitore, il giorno della Festa della
Mamma e del Papà, e , lo trascorreranno con il genitore che Per_2 Per_1 festeggia tale evento;
9 i compleanni di e di che, essendo gemelli, Per_2 Per_1 cadono nel medesimo giorno, saranno festeggiati con entrambi i genitori mentre, ove ciò non fosse possibile e/o in caso di disaccordo, ad anni alterni con ciascun genitore, oppure a pranzo con un genitore e a cena con l'altro; 10 i genitori, indipendentemente dai giorni ed orari sopra indicati, nell'esclusivo interesse di e di , potranno concordare modalità di visita e gestionali differenti Per_2 Per_1 che tengano, comunque, conto, in primis, della volontà dei minori, del loro stato di salute, dei loro impegni scolastici, sportivi e ricreativi, nonché di quelli personali e professionali di entrambi i genitori;
11 nel momento in cui, e , Per_2 Per_1 non si troveranno con l'un genitore, l'altro potrà comunicare telefonicamente con i figli presso il recapito telefonico dell'altro genitore, nonché fargli visita (esempio nel caso fossero malati), previo preavviso ed accordo, anche oltre quanto sopra indicato, presso l'abitazione dell'altro genitore;
ciascuno di loro avrà l'obbligo di comunicare sempre il proprio recapito, anche telefonico, all'altro genitore, mettendo sempre a conoscenza l'altro di eventuali spostamenti in altre località, quando avrà con sé i figli;
12 entrambi i genitori, nei rispettivi periodi di permanenza con i figli, si daranno reciprocamente tempestiva notizia in ordine ai
3 luoghi eventualmente scelti per le vacanze dei minori, gli eventuali spostamenti, nonché i recapiti ai quali poterli rintracciare durante il relativo soggiorno;
così come, i medesimi, si daranno reciprocamente notizia in ordine alle visite mediche, al fine di consentire la partecipazione di entrambi, nonché agli impegni scolastici e ricreativi dei minori (quali a titolo puramente esemplificativo, recite e gite scolastiche, feste di compleanno, manifestazioni sportive, etc.); 13 ciascun genitore si occuperà della crescita educativa, scolastica, religiosa e sportiva dei figli e, nei periodi in cui i medesimi permarranno presso ciascun genitore, questi dovrà consentire loro lo svolgimento di tutti gli impegni ricreativi e/o religiosi e/o sportivi
(ad esempio: gruppi scout, sport, catechismo, attività post scolastiche, etc.) che i figli svolgono e/o che comunque svolgeranno;
14 i genitori si impegnano, altresì, a far mantenere buoni e significativi rapporti tra i figli e i nonni paterni e materni nonché, in generale, con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
15 il padre, a decorrere dal mese di Maggio 2025, corrisponderà alla Dott.ssa , Parte_1 quale contributo per il mantenimento e , un assegno mensile pari Per_2 Per_1 ad euro 1.000,00 (mille/00), tramite versamento da effettuarsi, entro il giorno 5 di ogni mese, sul conto corrente bancario alla medesima intestato. Detto assegno sarà rivalutato automaticamente ogni anno secondo gli indici ISTAT dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati;
16. eventuali spese straordinarie di natura sanitaria (non coperte dal S.S.N.), sportive e/o ricreative di e (definite secondo il protocollo sottoscritto dal Tribunale Per_2 Per_1
Ordinario di Roma d'intesa con il Foro), preventivamente concordate tra i genitori, ad eccezione di quelle caratterizzate dall'urgenza, saranno sostenute tra i genitori in pari quota (50%); il genitore che le ha anticipate, presenterà le ricevute di spesa all'altro e, questi, entro e non oltre 10 (dieci) giorni, salvo diverso accordo, verserà la quota di sua spettanza;
17. per espresso accordo tra i genitori, gli importi erogati dall'INPS, a titolo di c.d. assegno unico, saranno percepiti in via esclusiva dalla Dott.ssa ; 18 i genitori si concedono il reciproco assenso al rilascio o Pt_1 al rinnovo del passaporto e degli altri documenti dei minori validi anche per l'espatrio. I documenti di e resteranno in custodia presso la madre, Per_2 Per_1 genitore collocatario. In caso di viaggi all'estero dei ragazzi, il genitore che intenderà portarli con sé, dovrà comunque avere la preventiva autorizzazione scritta dall'altro genitore. I Ricorrenti, intendono, altresì, regolamentare i rapporti
4 patrimoniali intercorrenti tra loro, nei termini che seguono:
1. la Dott.ssa
, ad oggi assegnataria dell'abitazione familiare, si farà carico in Parte_1 via esclusiva del versamento degli oneri condominiali ordinari, oggi pari ad euro
100,00 mensili ed entrambe le Parti, corrisponderanno nella quota del 50% eventuali oneri condominiali straordinari;
2 La Dott.ssa provvederà al Pt_1 pagamento di tutte le utenze relative alla casa familiare a lei assegnata, delle quali
è già intestataria”.
All'esito dell'udienza cartolare del 12.06.2025 il Giudice, dato atto della precisazione delle conclusioni con note congiunte, rimetteva la causa alla decisione del Collegio.
Nulla osta all'accoglimento delle condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento formulate dalle parti.
La natura del presente giudizio giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. r.g. 5112/2025:
- dispone in ordine alle condizioni di affidamento e mantenimento dei minori in conformità a quanto indicato nel ricorso, le cui condizioni sono state integralmente riportate in parte motiva;
- compensa le spese di lite.
Roma, 26.06.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott.ssa Maria Vittoria Caprara Dott.ssa Marta Ienzi
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