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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 29/04/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5999/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il tribunale, in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°5999 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Ciconi n.8, presso lo studio dell'avv. Fabio Vecchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. ) CP_1 C.F._1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, dopo aver notificato e depositato copia dell'atto di citazione indirizzato al convenuto sopra indicato, con conseguente formazione del fascicolo d'ufficio in data 20/09/2024, all'udienza del 03/04/2025 dava atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, “a pagina 1 di 3 seguito del procedimento di mediazione, al quale il sig. si è presentato CP_1
solo al primo incontro, il convenuto ha riconosciuto il debito oggetto del presnete giudizio, prodotto sub doc. 29, in forza del quale la difesa attrice ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, il quale non è stato opposto e rispetto al quale attende la pronuncia ex art. 647 c.p.c. Dichiara quindi cessata la materia del contendere del presente giudizio, rispetto al quale chiede che il
Tribunale si pronunci ai fini della soccombenza virtuale”.
Nel merito, deve dunque prendersi atto della cessata materia del contendere nel corso del giudizio a seguito del riconoscimento del debito di cui al doc. 29 e dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme indicate nell'atto ricognitivo del debito;
dunque, le questioni controverse vanno esaminate esclusivamente ai fini della regolazione delle spese del procedimento, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, la domanda, ove il tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di merito, avrebbe dovuto esser giudicata fondata, sì da profilarsi la soccombenza virtuale del convenuto, con quanto ne consegue in relazione alla ripartizione delle spese del procedimento, posto che il fatto (in sé) dell'appropriazione di somme di proprietà del Condominio attore e giacenti sul conto corrente condominiale risulta espressamente ammesso dal convenuto, dapprima in sede di assemblea condominiale del 19/04/2024 - quando, di fronte alle richieste di chiarimento dei condomini, il sig. CP_1
dichiarava a verbale, sottoscrivendolo, di avere “eseguito alcuni prelievi a Suo favore a titolo personale e a favore della Sig.ra Parte_2
” per una somma totale pari a circa 97.000 euro” (cfr doc. 3, pag.2) – e
[...]
poi con il riconoscimento di debito prodotto da parte attrice sub doc. 29; di talché, la domanda di ripetizione di dette somme avrebbe dovuto scrutinarsi fondata.
Considerato che il condominio ha introdotto il presente giudizio nei termini di cui all'art. 669 octies, co. 2, c.p.c., per salvaguardare gli effetti del pagina 2 di 3 sequestro conservativo, e considerato che parte attrice ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, va altresì pronunciata la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare ex art. 671 c.p.c. disposta con ordinanza del 22/07/2024, a definizione del procedimento iscritto al
R.G.A.C. con n. 4327/2024, nonché l'ordine di cancellazione di ogni e qualsivoglia conseguente iscrizione pregiudizievole con esonero da responsabilità del Conservatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata, nel merito, la materia del contendere oggetto del giudizio indicato in epigrafe;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 7212/2024 del 22/07/2024, a definizione del procedimento iscritto al
R.G.A.C. con n. 4327/2024, con ordine di cancellazione della trascrizione intervenuta presso l'Ufficio provinciale di Milano – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2 in data
05/08/2024, registro generale n. 111186, registro particolare n. 79416, con esonero da responsabilità del Conservatore;
- condanna a rifondere al CP_1 Parte_1
in le spese della lite, che liquida in €786,00 per
[...] Parte_1
esborsi ed €4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Monza, 29 aprile 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Seconda Sezione CIVILE
Il tribunale, in persona del giudice, dott.ssa Maddalena Ciccone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n°5999 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2024, vertente tra
Parte_1
(C.F. , in persona dell'amministratore pro
[...] P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Milano, via Ciconi n.8, presso lo studio dell'avv. Fabio Vecchio, che lo rappresenta e difende, giusta procura allegata all'atto di citazione attore e
(C.F. ) CP_1 C.F._1
convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice, dopo aver notificato e depositato copia dell'atto di citazione indirizzato al convenuto sopra indicato, con conseguente formazione del fascicolo d'ufficio in data 20/09/2024, all'udienza del 03/04/2025 dava atto della sopravvenuta cessazione della materia del contendere, atteso che, “a pagina 1 di 3 seguito del procedimento di mediazione, al quale il sig. si è presentato CP_1
solo al primo incontro, il convenuto ha riconosciuto il debito oggetto del presnete giudizio, prodotto sub doc. 29, in forza del quale la difesa attrice ha chiesto e ottenuto un decreto ingiuntivo, il quale non è stato opposto e rispetto al quale attende la pronuncia ex art. 647 c.p.c. Dichiara quindi cessata la materia del contendere del presente giudizio, rispetto al quale chiede che il
Tribunale si pronunci ai fini della soccombenza virtuale”.
Nel merito, deve dunque prendersi atto della cessata materia del contendere nel corso del giudizio a seguito del riconoscimento del debito di cui al doc. 29 e dell'emissione di un decreto ingiuntivo per il pagamento delle somme indicate nell'atto ricognitivo del debito;
dunque, le questioni controverse vanno esaminate esclusivamente ai fini della regolazione delle spese del procedimento, secondo il noto criterio della soccombenza virtuale.
Ciò posto, la domanda, ove il tribunale fosse pervenuto alla pronuncia di merito, avrebbe dovuto esser giudicata fondata, sì da profilarsi la soccombenza virtuale del convenuto, con quanto ne consegue in relazione alla ripartizione delle spese del procedimento, posto che il fatto (in sé) dell'appropriazione di somme di proprietà del Condominio attore e giacenti sul conto corrente condominiale risulta espressamente ammesso dal convenuto, dapprima in sede di assemblea condominiale del 19/04/2024 - quando, di fronte alle richieste di chiarimento dei condomini, il sig. CP_1
dichiarava a verbale, sottoscrivendolo, di avere “eseguito alcuni prelievi a Suo favore a titolo personale e a favore della Sig.ra Parte_2
” per una somma totale pari a circa 97.000 euro” (cfr doc. 3, pag.2) – e
[...]
poi con il riconoscimento di debito prodotto da parte attrice sub doc. 29; di talché, la domanda di ripetizione di dette somme avrebbe dovuto scrutinarsi fondata.
Considerato che il condominio ha introdotto il presente giudizio nei termini di cui all'art. 669 octies, co. 2, c.p.c., per salvaguardare gli effetti del pagina 2 di 3 sequestro conservativo, e considerato che parte attrice ha concluso per la declaratoria di cessazione della materia del contendere, va altresì pronunciata la sopravvenuta inefficacia della misura cautelare ex art. 671 c.p.c. disposta con ordinanza del 22/07/2024, a definizione del procedimento iscritto al
R.G.A.C. con n. 4327/2024, nonché l'ordine di cancellazione di ogni e qualsivoglia conseguente iscrizione pregiudizievole con esonero da responsabilità del Conservatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- dichiara cessata, nel merito, la materia del contendere oggetto del giudizio indicato in epigrafe;
- dichiara l'inefficacia del sequestro conservativo disposto con ordinanza n. 7212/2024 del 22/07/2024, a definizione del procedimento iscritto al
R.G.A.C. con n. 4327/2024, con ordine di cancellazione della trascrizione intervenuta presso l'Ufficio provinciale di Milano – Territorio dell'Agenzia delle Entrate – Servizio di pubblicità immobiliare di Milano 2 in data
05/08/2024, registro generale n. 111186, registro particolare n. 79416, con esonero da responsabilità del Conservatore;
- condanna a rifondere al CP_1 Parte_1
in le spese della lite, che liquida in €786,00 per
[...] Parte_1
esborsi ed €4.217,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva (se dovuta) e c.p.a. come per legge.
Monza, 29 aprile 2025
Il Giudice
Maddalena Ciccone
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