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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/11/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 769 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 22 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Del Medico, come da incarico in atti.
ATTORE
E
AVV. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sergio Del Medico, come da incarico in atti.
TERZO INTERVENUTO
NEI CONFRONTI di
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Sandro CP_3 C.F._3
Parroni, come da investitura in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._10 Controparte_11
), (C.F. ), C.F._11 CP_12 C.F._12
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._13 CP_14
, (C.F. ), C.F._14 Controparte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), CP_16 C.F._16 CP_17
[...
[...] (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._17 CP_18
), (C.F. , E C.F._18 Controparte_19 C.F._19
Controparte_20
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'attrice, la consorziata (e, nella sua scia, il terzo Parte_1 CP_1
, spiegante un intervento presentato come ex art. 105, comma II, c.p.c.),
[...]
muove dalla idea che il credito consacrato in una pronuncia giudiziale avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite, e conseguita nei confronti del Consorzio fondiario già convenuto soccombente in un giudizio da essa intentato, possa sincronicamente essere fatto valere in direzione dei singoli (ulteriori) consorziati, i quali, tenuti estranei a quel procedimento, epperò sulla scorta di un titolo giudiziale di nuova formazione, ben potrebbero essere chiamati a soddisfarlo, in capite, in via solidale tra loro o, al postutto, parziaria.
Tanto, si sostiene in punto di diritto sostanziale, non dissimilmente dai rapporti intercorrenti tra condomino o comunista creditore e singoli condomini/comproprietari e comunque sulla base di taluni indici desumibili dalle previsioni statutarie.
2. Le domande sono infondate.
3. Procedendo con andatura ordinata, occorre anzitutto tener in cale che taluni dei consorziati convenuti nel presente giudizio ( , Controparte_4 CP_9 [...]
, , e hanno già assunto la qualifica CP_13 CP_14 CP_18 CP_5 di parti, sì come volontariamente intervenute nell'ormai consunto procedimento definito dalla Corte distrettuale con sentenza n. 1141/2022 del 14 settembre 2022, la quale ha condannato anche essi, in solido con il , al pagamento delle spese processuali CP_20
delle quali si tratta in questo giudizio.
3.1 Come emerge dalla parte motiva della or ora richiamata sentenza della Corte di
Appello di Ancona, anche gli intervenuti consorziati, al pari del , devono CP_20
ritenersi soccombenti rispetto alla questione di giurisdizione, avendo infondatamente sostenuto che la domanda promossa dalla nei confronti del Parte_1
2 rientrasse nella sfera della giurisdizione del giudice Controparte_21
amministrativo.
Se così, vale richiamare il ricevuto insegnamento per cui, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero - come nella fattispecie ora giudicata - dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria;
ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (ex multis, v. Cass. 1650/2022).
In definitiva, i menzionati consorziati , , , Controparte_4 CP_9 CP_13
, e sono tenuti, in solido tra loro e con il CP_14 CP_18 CP_5
, al pagamento delle spese di lite, in quanto parti del giudizio, già sulla scorta CP_20
della summentovata sentenza (andata esente, in parte qua, da qualsivoglia impugnazione). La costituzione di un ulteriore titolo per la loro condanna al pagamento di quelle medesime spese costituire pertanto una inammissibile superfetazione
(duplicazione).
4. Ciò posto, altro ordine di considerazioni merita la questione se, nei confronti della attrice, i consorziati (gli stessi o ulteriori rispetto a quelli sopra indicati) possano essere chiamati a rispondere del pagamento delle spese giudiziali alla prima dovute, non già in forza della eventualmente posseduta qualità di parti del giudizio ormai definito, ma in ragione della veste, ratione temporis sfoggiata, di consorziati.
Orbene, serve ribadire che nella fattispecie in esame il credito (derivante da una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite) è fatto valere, non da un terzo estraneo al , quanto da una consorziata nei diretti confronti di altri consorziati CP_20
sul motivo che questi, per il fatto stesso di essere muniti ratione temporis della qualità di membri del , non possono che rispondere (in via solidale, o gradatamente, CP_20
pro quota) dei debiti che lo riguardano.
Sennonché, dal momento che il istituito ai sensi del d. lgs. lgt. n. 1446 del CP_20
1918, ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito (“assimilata alla strada comunale”, secondo l'art. 2 dello Statuto del
[...]
[...
[...] ) è un ente pubblico (Cass., 13 ottobre 2014, n. 21593) dotato di una Controparte_22
sede, di organi e di un fondo (al quale partecipa anche il , ne Controparte_23 discende che, di fronte all'attrice consorziata, della obbligazione gravante sul detto deve rispondere il , in persona del legale rappresentante, con il CP_20 CP_20
relativo patrimonio (fondo) consortile (composto anche da cc.dd. quote base annue, v. allegato n. 2 allo statuto, imposte per fronteggiare le spese di amministrazione).
Risulta pertanto infondata la domanda della attrice siccome diretta a conseguire un titolo che la legittimi a compulsare direttamente il patrimonio dei singoli consorziati, prescindendo dalla previa messa in mora del , e dalla previa, inutile CP_20
escussione del relativo fondo (della quale non vi è prova). A tal ultimo riguardo, si è sostenuto che la comunione dei privati proprietari della strada è legittimata a recuperare da ciascun partecipante la quota dovuta per le spese relative (arg. ex Cass. 5272/1986).
5. Del resto, applicando alla vicenda in esame la disciplina del condominio (richiamata dallo stesso Statuto a integrazione di quanto da esso non direttamente previsto), si deve osservare che la posta attiva accampata dalla consorziata difficilmente costituisce onere o "contributo" nella nozione abbracciata dall'art. 63 disp. att. c.c.: a tacer d'altro, i
"contributi", per la cui riscossione l'amministratore può agire in base allo stato di riparto approvato dall'assemblea sono, infatti, esclusivamente quelli contemplati dall'art. 1123
c.c., relativi, cioè, alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, tra i quali non possono essere, pertanto, annoverati i debiti a titolo di spese legali in conseguenza della soccombenza del primo in controversie giudiziarie (Tribunale Rieti, sent., 28/03/2022, n. 169).
6. In via dirimente, poi, vi è che, se il senso dell'iniziativa giudiziale promossa in questa sede dalla consorziata attrice va colto nella esigenza della formazione di un apposito titolo (identificante la ragione) di responsabilità di tutti i consorziati, affinché su di essi gravi il peso in senso economico-giuridico di una pronuncia di condanna alle spese emessa nei confronti del , allora non si ravvisa il perché debbano costoro CP_20
rispondere delle conseguenze pregiudizievoli di una altrui condotta, in tesi consistita nella adozione di delibere che (sulla base di quanto asserito, ma non ancora giudizialmente asseverato) sarebbero state assunte in assenza di potere da un organo del
, ma senza il loro consenso o avallo (non vi è prova di ciò, neppure CP_20
limitatamente ai consorziati intervenuti nella diversa sede e convenuti in questa, attesochè colà si sono limitati ad aderire alla eccezione di difetto di giurisdizione).
4 7. Del resto, da un diverso punto di vista, se le spese processuali - delle quali la consorziata ha qui domandato la rifusione sulla scorta di quanto statuito da una pronuncia condannatoria dalla Corte di Appello emessa nei confronti del - CP_20
rappresentano un costo che essa si è sobbarcato in relazione alla amministrazione della cosa comune (si intende fare riferimento a quelli cui allude l'art. 7, ultimo cpv., dello
Statuto), diverso dalla manutenzione della strada vicinale - iniziativa, in particolare, assunta per stigmatizzare la illegittimità radicale delle delibere del (era CP_20
questo il thema disputandum calato a base della domanda definita in punto di giurisdizione) -, allora, e prescindendo in questa sede dalla questione della effettiva utilitas di detta iniziativa, ha senso compiere un cenno alla disciplina in base alla quale il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali (come avvenuto in concreto, non risultando una delibera di autorizzazione della assemblea alla azione della consorziata), solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).
Sul punto, è vero che lo Statuto compie un cenno anche alla disciplina in tema di comunione, ma deve valere il criterio per cui, ai sensi dell'art. 1139 cod. civ., le norme sulla comunione in generale si estendono al soltanto in mancanza di CP_24
apposita disciplina.
8. Infine, la tesi della parte attrice (e del terzo) non può trovare sostenuta neppure ove ancorata al modo di prevedere dell'art. 17, ultimo c.p.c., a mente del quale “[t]utti i consorziati godono di elettorato attivo e passivo ed hanno responsabilità solidale, in quanto facenti parte di un ente privo di personalità giuridica propria”. È piuttosto evidente che non è sufficiente richiamare una disposizione statutaria che prevede, a valle, la responsabilità solidale dei consorziati (disposizione che peraltro fonda la responsabilità dei consorziati sulla assenza di personalità, incurante dalla soggettività dell'Ente e del suo fondo), quando il problema da risolvere, a monte, è se e in presenza di quali condizioni i consorziati debbano rispondere proprio solidalmente, e (come sembra doversi dedurre dall'esame dell'art. 17 cit.) indipendentemente dal , CP_20
delle obbligazioni di fonte negoziale o (come nella specie) di fonte giudiziale.
5 9. Tutte le domande spiegate dalla attrice e dal terzo intervenuto devono essere rigettate.
10. Le spese di lite sono unitariamente liquidate, a favore dei convenuti costituiti, come in parte dispositiva.
11. Non ricorrono i presupposti per la condanna della attrice e del terzo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass.
15175/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 769 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta tutte le domande intentate dalla attrice in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., e dal terzo interventore;
Controparte_1
2) condanna, in solido tra loro, la attrice in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., e il terzo interventore , al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di ed , che quantifica in CP_3 Controparte_2
euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, l'11 novembre 2025.
Il Giudice
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 769 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: impugnazione delle deliberazioni dell'assemblea, riservata in decisione mercè ordinanza ex art. 127-ter c.p.c., del 22 aprile 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. di giorni 60 più 20, e vertente
TRA
(C.F. , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Sergio Del Medico, come da incarico in atti.
ATTORE
E
AVV. (C.F. ), rappresentato e Controparte_1 C.F._1 difeso dall'avv. Sergio Del Medico, come da incarico in atti.
TERZO INTERVENUTO
NEI CONFRONTI di
(C.F. ) E Controparte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Sandro CP_3 C.F._3
Parroni, come da investitura in atti.
CONVENUTA
NONCHE'
(C.F. ), (C.F. Controparte_4 C.F._4 CP_5
, (C.F. ), C.F._5 Controparte_6 C.F._6 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_7 C.F._7 Controparte_8
), (C.F. ), C.F._8 CP_9 C.F._9 [...]
(C.F. ), (C.F. CP_10 C.F._10 Controparte_11
), (C.F. ), C.F._11 CP_12 C.F._12
(C.F. ), (C.F. CP_13 C.F._13 CP_14
, (C.F. ), C.F._14 Controparte_15 C.F._15 [...]
(C.F. ), CP_16 C.F._16 CP_17
[...
[...] (C.F. ), (C.F.
[...] C.F._17 CP_18
), (C.F. , E C.F._18 Controparte_19 C.F._19
Controparte_20
(C.F. , in persona
[...] P.IVA_2
del legale rappresentante p.t.,
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti costituite concludevano come da note ex art. 127-ter c.p.c, da intendersi nella presente sede integralmente richiamate.
FATTO E DIRITTO
1. L'attrice, la consorziata (e, nella sua scia, il terzo Parte_1 CP_1
, spiegante un intervento presentato come ex art. 105, comma II, c.p.c.),
[...]
muove dalla idea che il credito consacrato in una pronuncia giudiziale avente ad oggetto il pagamento delle spese di lite, e conseguita nei confronti del Consorzio fondiario già convenuto soccombente in un giudizio da essa intentato, possa sincronicamente essere fatto valere in direzione dei singoli (ulteriori) consorziati, i quali, tenuti estranei a quel procedimento, epperò sulla scorta di un titolo giudiziale di nuova formazione, ben potrebbero essere chiamati a soddisfarlo, in capite, in via solidale tra loro o, al postutto, parziaria.
Tanto, si sostiene in punto di diritto sostanziale, non dissimilmente dai rapporti intercorrenti tra condomino o comunista creditore e singoli condomini/comproprietari e comunque sulla base di taluni indici desumibili dalle previsioni statutarie.
2. Le domande sono infondate.
3. Procedendo con andatura ordinata, occorre anzitutto tener in cale che taluni dei consorziati convenuti nel presente giudizio ( , Controparte_4 CP_9 [...]
, , e hanno già assunto la qualifica CP_13 CP_14 CP_18 CP_5 di parti, sì come volontariamente intervenute nell'ormai consunto procedimento definito dalla Corte distrettuale con sentenza n. 1141/2022 del 14 settembre 2022, la quale ha condannato anche essi, in solido con il , al pagamento delle spese processuali CP_20
delle quali si tratta in questo giudizio.
3.1 Come emerge dalla parte motiva della or ora richiamata sentenza della Corte di
Appello di Ancona, anche gli intervenuti consorziati, al pari del , devono CP_20
ritenersi soccombenti rispetto alla questione di giurisdizione, avendo infondatamente sostenuto che la domanda promossa dalla nei confronti del Parte_1
2 rientrasse nella sfera della giurisdizione del giudice Controparte_21
amministrativo.
Se così, vale richiamare il ricevuto insegnamento per cui, in materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero - come nella fattispecie ora giudicata - dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria;
ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto (ex multis, v. Cass. 1650/2022).
In definitiva, i menzionati consorziati , , , Controparte_4 CP_9 CP_13
, e sono tenuti, in solido tra loro e con il CP_14 CP_18 CP_5
, al pagamento delle spese di lite, in quanto parti del giudizio, già sulla scorta CP_20
della summentovata sentenza (andata esente, in parte qua, da qualsivoglia impugnazione). La costituzione di un ulteriore titolo per la loro condanna al pagamento di quelle medesime spese costituire pertanto una inammissibile superfetazione
(duplicazione).
4. Ciò posto, altro ordine di considerazioni merita la questione se, nei confronti della attrice, i consorziati (gli stessi o ulteriori rispetto a quelli sopra indicati) possano essere chiamati a rispondere del pagamento delle spese giudiziali alla prima dovute, non già in forza della eventualmente posseduta qualità di parti del giudizio ormai definito, ma in ragione della veste, ratione temporis sfoggiata, di consorziati.
Orbene, serve ribadire che nella fattispecie in esame il credito (derivante da una pronuncia di condanna al pagamento delle spese di lite) è fatto valere, non da un terzo estraneo al , quanto da una consorziata nei diretti confronti di altri consorziati CP_20
sul motivo che questi, per il fatto stesso di essere muniti ratione temporis della qualità di membri del , non possono che rispondere (in via solidale, o gradatamente, CP_20
pro quota) dei debiti che lo riguardano.
Sennonché, dal momento che il istituito ai sensi del d. lgs. lgt. n. 1446 del CP_20
1918, ai fini della gestione e manutenzione di una strada vicinale destinata a pubblico transito (“assimilata alla strada comunale”, secondo l'art. 2 dello Statuto del
[...]
[...
[...] ) è un ente pubblico (Cass., 13 ottobre 2014, n. 21593) dotato di una Controparte_22
sede, di organi e di un fondo (al quale partecipa anche il , ne Controparte_23 discende che, di fronte all'attrice consorziata, della obbligazione gravante sul detto deve rispondere il , in persona del legale rappresentante, con il CP_20 CP_20
relativo patrimonio (fondo) consortile (composto anche da cc.dd. quote base annue, v. allegato n. 2 allo statuto, imposte per fronteggiare le spese di amministrazione).
Risulta pertanto infondata la domanda della attrice siccome diretta a conseguire un titolo che la legittimi a compulsare direttamente il patrimonio dei singoli consorziati, prescindendo dalla previa messa in mora del , e dalla previa, inutile CP_20
escussione del relativo fondo (della quale non vi è prova). A tal ultimo riguardo, si è sostenuto che la comunione dei privati proprietari della strada è legittimata a recuperare da ciascun partecipante la quota dovuta per le spese relative (arg. ex Cass. 5272/1986).
5. Del resto, applicando alla vicenda in esame la disciplina del condominio (richiamata dallo stesso Statuto a integrazione di quanto da esso non direttamente previsto), si deve osservare che la posta attiva accampata dalla consorziata difficilmente costituisce onere o "contributo" nella nozione abbracciata dall'art. 63 disp. att. c.c.: a tacer d'altro, i
"contributi", per la cui riscossione l'amministratore può agire in base allo stato di riparto approvato dall'assemblea sono, infatti, esclusivamente quelli contemplati dall'art. 1123
c.c., relativi, cioè, alle spese necessarie per la conservazione e il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza, tra i quali non possono essere, pertanto, annoverati i debiti a titolo di spese legali in conseguenza della soccombenza del primo in controversie giudiziarie (Tribunale Rieti, sent., 28/03/2022, n. 169).
6. In via dirimente, poi, vi è che, se il senso dell'iniziativa giudiziale promossa in questa sede dalla consorziata attrice va colto nella esigenza della formazione di un apposito titolo (identificante la ragione) di responsabilità di tutti i consorziati, affinché su di essi gravi il peso in senso economico-giuridico di una pronuncia di condanna alle spese emessa nei confronti del , allora non si ravvisa il perché debbano costoro CP_20
rispondere delle conseguenze pregiudizievoli di una altrui condotta, in tesi consistita nella adozione di delibere che (sulla base di quanto asserito, ma non ancora giudizialmente asseverato) sarebbero state assunte in assenza di potere da un organo del
, ma senza il loro consenso o avallo (non vi è prova di ciò, neppure CP_20
limitatamente ai consorziati intervenuti nella diversa sede e convenuti in questa, attesochè colà si sono limitati ad aderire alla eccezione di difetto di giurisdizione).
4 7. Del resto, da un diverso punto di vista, se le spese processuali - delle quali la consorziata ha qui domandato la rifusione sulla scorta di quanto statuito da una pronuncia condannatoria dalla Corte di Appello emessa nei confronti del - CP_20
rappresentano un costo che essa si è sobbarcato in relazione alla amministrazione della cosa comune (si intende fare riferimento a quelli cui allude l'art. 7, ultimo cpv., dello
Statuto), diverso dalla manutenzione della strada vicinale - iniziativa, in particolare, assunta per stigmatizzare la illegittimità radicale delle delibere del (era CP_20
questo il thema disputandum calato a base della domanda definita in punto di giurisdizione) -, allora, e prescindendo in questa sede dalla questione della effettiva utilitas di detta iniziativa, ha senso compiere un cenno alla disciplina in base alla quale il singolo condominio ha diritto al rimborso delle spese sostenute per la gestione della cosa comune nell'interesse degli altri proprietari senza autorizzazione degli organi condominiali (come avvenuto in concreto, non risultando una delibera di autorizzazione della assemblea alla azione della consorziata), solo qualora, ai sensi dell'art. 1134 c.c., dette spese siano urgenti, secondo quella nozione che distingue l'urgenza dalla mera necessità, poiché ricorre quando, secondo un comune metro di valutazione, gli interventi appaiano indifferibili allo scopo di evitare un possibile, anche se non certo, nocumento alla cosa, mentre nulla è dovuto in caso di mera trascuranza degli altri comproprietari, non trovando applicazione le norme in materia di comunione (art. 1110 c.c).
Sul punto, è vero che lo Statuto compie un cenno anche alla disciplina in tema di comunione, ma deve valere il criterio per cui, ai sensi dell'art. 1139 cod. civ., le norme sulla comunione in generale si estendono al soltanto in mancanza di CP_24
apposita disciplina.
8. Infine, la tesi della parte attrice (e del terzo) non può trovare sostenuta neppure ove ancorata al modo di prevedere dell'art. 17, ultimo c.p.c., a mente del quale “[t]utti i consorziati godono di elettorato attivo e passivo ed hanno responsabilità solidale, in quanto facenti parte di un ente privo di personalità giuridica propria”. È piuttosto evidente che non è sufficiente richiamare una disposizione statutaria che prevede, a valle, la responsabilità solidale dei consorziati (disposizione che peraltro fonda la responsabilità dei consorziati sulla assenza di personalità, incurante dalla soggettività dell'Ente e del suo fondo), quando il problema da risolvere, a monte, è se e in presenza di quali condizioni i consorziati debbano rispondere proprio solidalmente, e (come sembra doversi dedurre dall'esame dell'art. 17 cit.) indipendentemente dal , CP_20
delle obbligazioni di fonte negoziale o (come nella specie) di fonte giudiziale.
5 9. Tutte le domande spiegate dalla attrice e dal terzo intervenuto devono essere rigettate.
10. Le spese di lite sono unitariamente liquidate, a favore dei convenuti costituiti, come in parte dispositiva.
11. Non ricorrono i presupposti per la condanna della attrice e del terzo, ai sensi dell'art. 96 c.p.c., la liquidazione del danno da responsabilità processuale aggravata postula che la parte istante abbia quantomeno assolto l'onere di allegare gli elementi di fatto, desumibili dagli atti di causa, necessari ad identificarne concretamente l'esistenza ed idonei a consentire al giudice la relativa liquidazione, anche se equitativa (Cass.
15175/2023).
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 769 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta tutte le domande intentate dalla attrice in persona Parte_1
del legale rappresentante p.t., e dal terzo interventore;
Controparte_1
2) condanna, in solido tra loro, la attrice in persona del Parte_1
legale rappresentante p.t., e il terzo interventore , al pagamento delle Controparte_1
spese di lite in favore di ed , che quantifica in CP_3 Controparte_2
euro 5.000,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, l'11 novembre 2025.
Il Giudice
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