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Sentenza 12 settembre 2025
Sentenza 12 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 12/09/2025, n. 1855 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1855 |
| Data del deposito : | 12 settembre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Catanzaro PRIMA SEZIONE CIVILE Il Giudice Onorario, dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente Sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 555 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2017 posta in deliberazione all'udienza del 22 novembre 2024 con concessione alle parti del termine di cui all'art.190 cpc e vertente tra
(p.i.v.a. c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Comito;
attore e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – giusta Controparte_1 procura in atti – dall'avv. Dianora de Nobili, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale di Catanzaro;
convenuta Oggetto: altri contratti atipici Conclusioni delle parti: come da atte e verbale del 22 novembre 2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , deducendo che: Controparte_1 in data 23 febbraio 2015, l' , nell'ambito del programma FEP Parte_1
2007/2013 – Asse IV – Bando di Attuazione Misura 4.1.2.3 (pubblicato dal GAC Costa degli Dei), richiedeva alla la concessione di un finanziamento per la realizzazione Controparte_1 della 27esima edizione della “Sagra del Polipo” nel Comune di Joppolo da svolgersi, come ogni anno, il 4 agosto. Il bando prevedeva all'art.8 le diverse tipologie di spese finanziabili ed all'art. 7 tra i documenti da presentare il numero di 3 preventivi per ciascuna categoria di spesa. L' allegava alla domanda i seguenti preventivi per ciascuna Parte_1 tipologia di spesa: a) attività di somministrazioni di pasti e bevande: (3 preventivi: Persona_1 [...]
; Controparte_2
b) attività di assistenza tecnica: (3 preventivi: Ing. ; Ing. ; Geom. Persona_2 Persona_3
); Controparte_3 c) attività di assistenza commerciale: (3 preventivi: Dott. , Dott. Persona_4 Persona_5
; studio;
[...] CP_4
d) pubblicità: (3 preventivi: Cogral;
Gruppo Althea;
Arti Grafiche IC); e) impiantistica pubblicitaria: (1 solo preventivo: Arti Grafiche IC); L'associazione giustificava però la presentazione di un solo preventivo allegando la seguente autocertificazione: “Il preventivo di arte grafiche in relazione a n. 5 noleggio impianti pubblicitari nel periodo dal 22 luglio al 4 agosto 2015, pubblicità web della durata di mesi 2 sul sito dell'azienda; esclusiva visibilità sul giornale/guida calabria di 20.000 copie distribuite è unico in quanto i servizi offerti dall'azienda arti grafiche è una sua esclusiva ed è l'unica a poterle preventivare”; organizzazione di evento musicale: (1 solo preventivo: Ass. culturale “Europa futura”). Anche in merito a questa tipologia di spesa, l'associazione giustificava la presentazione di un solo preventivo allegando la seguente autocertificazione: “Il preventivo dell'
[...] che prevede una serata di musica popolare con il Gruppo Parte_2
è unico in quanto il gruppo ETNOSOUND musica popolare è un'esclusiva CP_5 dell' che perciò è l'unico Ente che può preventivare e Parte_2 ingaggiare il medesimo gruppo”. In data 5 agosto 2015, la Regione comunicava la concessione del finanziamento. La spesa riconosciuta per la realizzazione dell'intervento ammontava ad € 13.087,67 di cui il 60%, cioè € 7.852,60, erano a carico dell'Ente. Nella medesima giornata, il legale rappresentante dell' ” sottoscriveva la convenzione per accettazione. Parte_1
La comunicava, altresì, all'associazione i sottoelencati 4 preventivi che erano stati CP_1 accettati:
- attività di somministrazioni di pasti e bevande: Persona_1
- pubblicità: Gruppo Althea;
- impiantistica pubblicitaria: Arti Grafiche IC;
- organizzazione di evento musicale: Ass. culturale “Europa futura”; A seguito della concessione del finanziamento, così come espressamente previsto nella relativa convenzione, l'associazione “ ” richiedeva alcuni cambi di fornitori rispetto a Parte_1 quelli autorizzati dalla Regione. Nello specifico:
- In data 25.08.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “ Persona_1
a “Calabria Service srl”. Tale richiesta veniva evasa ed accolta con comunicazione
[...] della prot. n. 253817 del 26.08.2015; Controparte_1
- In data 14.09.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Arti Grafiche IC” a “ ”. Tale richiesta veniva respinta. Persona_5
- In data 05.10.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Gruppo Althea” ad
“Arti Grafiche IC”. Tale richiesta veniva evasa ed accolta con comunicazione della prot. gen. n. 0301179 del 13.10.2015; Controparte_1 Pt_3
- In data 20.10.2015, per ultimo, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Arti grafiche IC” a “Olimpo Print”. La non ha mai dato risposta alla Controparte_1 predetta richiesta. Tuttavia, l' , dovendo ultimare tutti gli Parte_1 interventi ai fini del collaudo entro la data del 31.10.2015, così per come previsto dalla convenzione, procedeva alla sostituzione ricevendo ampia rassicurazioni in merito alla regolarità di quest'ultima richiesta di cambio fornitura da parte dei responsabili del GAC “Costa degli Dei” In data 22.09.2015, la effettuava il primo collaudo tecnico/amministrativo ai Controparte_1 fini del pagamento del I SAL del beneficio concesso. Si legge nel verbale di verifica che venivano approvate le spese rendicontate dall' Parte_1 per € 6.000 (fattura “Calabria service” n. 1383 del 30.07.15 di € 632 e fattura associazione
“Calabria futura” n. 21 del 18.09.2015 di € 5.368) e proposto come acconto il 60% del predetto importo pari cioè ad € 3.600. Al punto 3 del predetto verbale di verifica relativo alle ”non conformità rilevate” veniva espressamente riportato “Nessuna”. Il predetto importo di € 3.600, corrispondente al I SAL, veniva successivamente corrisposto all'associazione “ ”. Parte_1
In data 30.10.2015, la effettuava il secondo e definitivo collaudo CP_1 tecnico/amministrativo ai fini del pagamento del saldo del beneficio concesso. Si legge nel verbale di verifica che venivano approvate le spese rendicontate dall' Parte_1 per un totale di € 11.295,07 (€ 6.000 del I SAL + saldo fattura “Calabria service” n. 1383 del 30.07.15 di € 282,40 - fattura “Calabria service” n. 1778 del 22.09.15 di € 509,02 – fattura
“Grafiche IC” n. 63 del 15.10.2015 di € 1.885,50 – fattura “Olimpo Print” n. 41 del 26.10.2015 di € 2.900,55) e concesso come beneficio l'importo definitivo di 6.774,04. Veniva, pertanto, proposto come saldo l'importo di€ 3.177,04. Al punto 3 del predetto verbale di verifica relativo alle ”non conformità rilevate” veniva espressamente riportato “Risultano diversi cambi fornitore, comunque tutti autorizzati dal RdP”. In data 13.05.2016, la Guardia di NA di BO TI, nell'ambito di controlli contro le frodi comunitarie, contestava all' ” di non aver presentato 3 Parte_1 preventivi “in relazione alle spese per l'organizzazione di un evento musicale nonché per il noleggio di impianti pubblicitari” e di “aver effettuato cambi fornitori senza la preventiva autorizzazione della
”. Controparte_1
In data 04.07.2016, l'associazione inviava alla le proprie memorie difensive per
Controparte_1 contestare quanto asserito dalla guardia di NA. In data 06.06.2016, la comunicava all'associazione l'avvio del procedimento di
Controparte_1 revoca del finanziamento. In data 12.06.2016, l'associazione inviava alla le proprie memorie difensive per
Controparte_1 controdedurre alle contestazioni formulate. In data 27.06.2016, la comunicava la chiusura del procedimento,
Controparte_1 preannunciando il decreto di revoca del suddetto finanziamento per le seguenti motivazioni:
“- Le richieste di cambio fornitore sono state inoltrate ben oltre lo svolgimento della manifestazione svoltasi il 4 agosto 2015 e che pertanto ad oggi le stesse risultano infondate basandosi sull'attuazione di un evento già realizzato;
- Alla domanda di contributo è stata allegata la dichiarazione che il preventivo “Arti Grafiche di
” era unico in quanto i servizi offerti erano una sua esclusiva;
Persona_6
- In fase di rendicontazione è stata invece presentata la fattura di “Olimpo Print” per gli stessi servizi che in fase di presentazione della domanda erano stati attribuiti ad “Arti grafiche”. In data 11.10.2016, la emetteva il decreto n. 11976 con cui disponeva la revoca Controparte_1 del finanziamento ed ingiungeva di provvedere alla restituzione della somma erogata a titolo di I SAL pari ad € 3.600 maggiorata degli interessi legali pari ad € 7,92. Il predetto decreto revoca richiamava sia il processo verbale di contestazione effettuato dalla Guardia di NA del 13.05.2016 che la comunicazione della di chiusura del procedimento di revoca Controparte_1 del finanziamento del 27.06.2016. Tutto quanto sopra premesso l'attrice impugnava il predetto decreto di revoca del finanziamento, chiedendo che l'acconto versato dalla in suo favore era da considerare CP_1 valido ed efficace, ordinando all'ente il saldo di quanto deliberato. Vinte le spese da distrarsi. Si costituiva la contestando la domanda. Dopo vari rinvii la causa veniva Controparte_1 trattenuta in decisione. Le domande svolte dalla nei confronti della non Parte_1 Controparte_1 sono fondate e devono, pertanto, essere respinte per i motivi di seguito esposti. Secondo la prospettazione attorea, la nota che ha comunicato all'associazione istante la conclusione, con esito negativo, del procedimento per la concessione dei contributi di cui al bando in parola sarebbe illegittima, stante il puntuale adempimento da parte dell'attrice di tutte le prescrizioni previste nel bando e, pertanto, ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento dei contributi in questione. Secondo la , l'attrice è stata del tutto inadempiente agli obblighi assunti in Controparte_1 convenzione e alle prescrizioni del Bando, il quale rappresenta lex specialis, e, al punto 17, "Obblighi del beneficiario", prevede espressamente che "il beneficiario ha l'obbligo di...comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione del progetto (in caso contrario trasmettere gli atti).”e prosegue
“ Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi”. Risulta per tabulas che il Responsabile del procedimento, ai fini dell'attività istruttoria, ha tenuto conto delle informazioni e delle risultanze dell'attività ispettiva, compiuta dalla Guardia di NA di BO TI (cfr. nota prot. 145958 del 12.05.2016 GdF BO TI) dalla quale, tra l'altro, è emerso, a conferma delle conclusioni a cui era giunto il Rd, la violazione, da parte del Beneficiario, delle disposizioni contenute dal paragrafo 13 "Varianti" del Bando e l'invito ad intraprendere le azioni necessarie al fine di recuperare il contributo erogato, per un importo pari ad € 3.600,00 e la sospensione della liquidazione del saldo finale. Nella rendicontazione del è stata, infatti, presentata a rimborso la fattura n.41 del Parte_4
26 ottobre 2015 della ditta "Olimpo Print", anziché quella di "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ (prevista in fase di presentazione della domanda). Tale sostituzione non è stata accettata e, non sarebbe, comunque, potuta essere accettata dal Dipartimento, in quanto lo stesso Beneficiario, con autodichiarazione, presentata unitamente alla domanda di contributo, con ciò sottraendosi all'obbligo di presentazione di tre preventivi, aveva sostenuto che i servizi offerti da Arti Grafiche IC fossero esclusivi e non altrimenti reperibili sul territorio! (cfr. autodichiarazione allegata al progetto datata 20/02/2014- Allegato 9) .
-Il Beneficiario ha accettato l'esito del controllo, sottoscrivendo il Rapporto di controllo in loco senza alcuna riserva. Infatti la sezione E. "Eventuali osservazioni o dichiarazioni del beneficiario..." non risulta essere stata compilata (Allegato 8). L' ha presentato la sua proposta progettuale, partecipando al Bando ad evidenza Parte_1 pubblica relativo all'attuazione dell'Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato con decreto D.G. n. 716 del 8 febbraio 2011. E' stata, quindi, ammessa nella graduatoria della misura 4.1.2.3, ed è risultata beneficiaria di un contributo pubblico di € 7.852,60, su una spesa ammessa pari ad € 13.087,67, finalizzato alla realizzazione della "Sagra del Polipo", nel Comune di Joppolo (VV). Controparte, pertanto, sottoscriveva le prescrizioni, regolanti il finanziamento per la realizzazione dell'intervento, notificate, con nota del 5 agosto 2015. Al prot. 240943, avente ad oggetto “notifica concessione finanziamento” (vedi Allegato 2) . Per come si può agevolmente rilevare dalla lettura della predetta comunicazione (cfr. allegato 2), il quadro economico approvato, supportato dai relativi preventivi di spesa, e, quindi, per il quale è stato concesso il beneficio, prevedeva le seguenti tipologie di intervento: Attività di somministrazione di pasti e bevande - preventivo scelto: di IC (VV); Persona_1
Pubblicità: Biglietti, Flyer, Manifesti, Locandine, T-shirt – preventivo scelto: Gruppo Althea di BO TI;
Impiantistica pubblicitaria : n. 5 Noleggio Impianti pubblicitari dal 22 al 4 agosto (Spilinga, IC, Tropea, BO TI, Pizzo), Noleggio Mensile spazio Pubblicitario 4x1 Anteprima Evento, Pubblicità sul Web della durata di 2 mesi sul sito dell'azienda con 200 passaggi giornalieri ed Esclusiva visibilità sul Giornale/Guida Calabria di 20.000 copie distribuite - preventivo unico: Arti Grafiche IC di di IC (VV); Per_6
Organizzazione di evento musicale: esibizione gruppo musicale " " - preventivo unico: CP_5
Ass. culturale "Europa Futura" di BO TI;
Spese generali - calcolate nella misura del 12% come da Bando. Il finanziamento, quindi, veniva approvato in questi termini. Risulta in atti che -con mail del 25 agosto 2015, acquisita in data 26 agosto 2015 con il n. 253426, l'Associazione beneficiaria comunicava, relativamente all'attività di somministrazione di pasti e bevande, il cambio fornitore da " a "Calabria Service s.r.l.". Persona_1
La , con nota prot. 253817 del 26 agosto 2015, autorizzava il suddetto cambio Controparte_1 fornitore (Allegato 3), trattandosi di un mero cambio di fornitore da non considerarsi "variante", poiché non comportava un aumento di spesa (cfr. par. Varianti pag. 9 della Notifica concessione finanziamento); L'Associazione beneficiaria, poi, con nota del 14 settembre 2015, acquisita con il n. 267051, chiedeva una variante al progetto. La , con nota prot. n. 270555 del 16 settembre 2015, non ha autorizzato la Controparte_1 suddetta variante (Allegato 4), poiché la tipologia di spese da variare rientrava fra le "spese generali", le quali non potevano superare la soglia del 12% (cfr. art. 8 del Bando).
-in data 22 settembre 2015,parte attrice, poi, chiedeva la liquidazione del , con nota, CP_6 acquisita agli atti al prot. n. 276705, allegando tra la documentazione contabile la fattura Pt_3
n.1 del 30.07.2015 di Calabria Service s.r.l. e la fattura n.21 del 18.09.2015 dell'
[...]
. Parte_2
-Durante la fase istruttoria relativa al I SAL, l' con mail del 5 ottobre 2015, Parte_1 acquisita in data 13 ottobre 2015 con n.prot. 301109, comunicava il cambio fornitore da "Gruppo Althea" a "Arti Grafiche IC" di . Per_6 Persona_6
La , con nota prot. 301179 del 13 ottobre 2015, autorizzava il suddetto cambio Controparte_1 fornitore (Allegato 5), trattandosi di mero cambio fornitore da non considerarsi "variante", poiché non comportava aumento di spesa (cfr. par. Varianti pag. 9 della Notifica concessione finanziamento). Nessuna altra comunicazione da parte dell' perveniva alla . Parte_1 Controparte_1
L'amministrazione, procedeva, con decreto D.S. n. 12149 del 6 novembre 2015, ad erogare all'associazione beneficiaria quale contributo pubblico, a titolo di I SAL, la somma di € 3.600,00, inerente le fatture n.01/1383 del 30.07.2015, emessa da "Calabria Service s.r.l." e la n. 21 del 18.9.2015 emessa dall'Ass. culturale "Europa Futura" (Allegato 6). Con nota datata 30 ottobre 2015, acquisita in data 4 novembre 2015 con il numero prot.326936, l'Associazione chiedeva la liquidazione del allegando le fatture e la relativa Parte_4 tracciabilità (Allegato 7). Si è evidenziato, a riguardo, che le determinazioni del Dr. sulla richiesta di saldo finale, Per_7 non venivano confermate in sede di controllo in loco, eseguito dal Dr. ,in Persona_8 data 31 marzo 2016, il quale, invece, non confermava l'esito del verbale tecnico amministrativo, redatto dal dott e proponeva una spesa accertata pari ad € 4.857,03 a cui corrisponde un Per_7 contributo pubblico di € 2.914,22 ( cfr pag. 6 Allegato 8 ). Per come già evidenziato controparte ha accettato l'esito del controllo, sottoscrivendo il Rapporto di controllo in loco senza alcuna riserva. Infatti la sezione E. " Eventuali osservazioni o dichiarazioni del beneficiario.. . " non risulta essere stata compilata ( Allegato 8 ) . A seguito dei suddetti controlli, il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'istruttoria di sua competenza, anche con il supporto delle informazioni e delle risultanze dell'attività ispettiva compiuta dalla Guardia di NA di BO TI (cfr. nota prot. 145958 del 12.05.2016 GdF BO TI Allegato 10) .
-Dalle verifiche è emerso che, nella rendicontazione del è stata presentata a Parte_4 rimborso la fattura n.41 del 26 ottobre 2015 della ditta "Olimpo Print", anziché quella di "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ (prevista in fase di presentazione della domanda). A riguardo, si è contestata con la comparsa di costituzione la circostanza dedotta da controparte, a pag.3 dell'atto di citazione, in ordine alla trasmissione di una richiesta del 20.10.2015, di cambio fornitore: al Dipartimento competente- Dipartimento Agricoltura, non è mai pervenuta alcuna richiesta di cambio fornitore da "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ a "Olimpo Print" ed, infatti, agli atti, allegati da controparte, non risulta alcuna ricevuta di ricevimento alla . Controparte_1
-In ogni caso, tale sostituzione, non sarebbe, comunque, potuta essere accettata dal Dipartimento, in quanto lo stesso Beneficiario, con autodichiarazione, presentata unitamente alla domanda di contributo, aveva sostenuto che i servizi offerti da Arti Grafiche IC fossero esclusivi e non altrimenti reperibili sul territorio (cfr. autodichiarazione allegata al progetto datata 20/02/2014- Allegato 9 ) e con ciò sottraendosi all'obbligo di presentazione di tre preventivi. A ciò si aggiunge che proprio "mettendo a confronto la descrizione delle attività" preventivate dalla prima e poi fornite dalla seconda ditta, ovvero: 1) Arti Grafiche IC di PE CI: n. 5 Noleggio Impianti pubblicitari dal 22 al 4 agosto (Spilinga, IC, Tropea, BO TI, Pizzo), , Pubblicità sul Web della Controparte_7 durata di 2 mesi sul sito dell'azienda con 200 passaggi giornalieri ed Esclusiva visibilità sul Giornale/Guida Calabria di 20.000 copie distribuite; 2) la ditta Olimpo Print: n.5 Poster in pvc mt 6x3, n. 9 Banner in pvc, banner web di pubblicizzazione sito, n.85 grembiule in tessuto Flag con stampa pubblicitaria. Risulta, quindi, indiscutibilmente, che l ha chiaramente effettuato all'interno della Parte_1 macrovoce " servizi di pubblicità " una variante al progetto, cioè una variante ai singoli specifici interventi da realizzare, che sono stati modificati in modo sostanziale. La Ditta, dunque, da una parte fa riferimento ad un'ipotetica richiesta di cambio fornitore (mai pervenuta e mai autorizzata) al fine di sottrarsi alle prescrizioni del bando sulle varianti, dall'altra, però, conferma che si è trattato di servizi diversi realizzati dalla ditta subentrante (Olimpo Print) (cfr. pag. 8 atto di citazione). Ne consegue pertanto che, ai sensi del paragrafo 13 del Bando "Varianti", la spesa sostenuta (fattura n.41 del 26 ottobre 2015 Olimpo Print) non risulta essere ammissibile in quanto mai autorizzata. Nè è assolutamente sostenibile la giustificazione addotta dalla controparte, secondo la quale l' avrebbe autonomamente effettuato un cambio fornitore, al fine di non Parte_1 accumulare ritardi nella rendicontazione del progetto entro il 31.10.2015. Si è contestata fermamente tale circostanza come non esatta, poiché l'evento da pubblicizzare si è svolto in data 04 agosto 2015, pertanto la scelta della strategia pubblicitaria era avvenuta obbligatoriamente in data antecedente, sebbene fatturata in data 26 ottobre 2015. Ad esempio, i poster hanno riportato necessariamente la data del 4 agosto 2015, il formato grafico, i contenuti, e la ditta che li ha prodotti sono stati individuati sicuramente prima dell'evento, al fine di poter procedere con la stampa e l'affissione degli stessi sugli appositi spazi, ed altrettanto per quanto attiene la pubblicità sul web. In considerazione di quanto sopra, il Responsabile del procedimento a norma del paragrafo 19 del Bando, intitolato "Revoca del contributo e recupero delle somme erogate", ha proceduto alla revoca del beneficio e ad intimare il recupero delle somme liquidate (procedimento di revoca e recupero somme -Allegati 11,12,13). Appare evidente, quindi, che il beneficiario, mediante l'omissione di informazioni dovute, la mancata richiesta delle prescritte autorizzazioni e la non confermata attestazione di unicità della fornitura da parte di "Arti Grafiche IC di PE NÀ,che ha consentito di sottrarsi all'obbligo previsto dal Bando di presentazione dei tre preventivi, ha conseguito indebitamente Parte il finanziamento di cui al prog. Codice 01/SZ/11-12/SZ/15, e, pertanto, questa Amministrazione ai sensi e per l'effetto dell'art. 2033 del Codice Civile, è tenuta a recuperare quanto erogato.
Sussistono, dunque, i presupposti per reputarsi violato il disposto di cui par. 7 let.d) del bando, nonché i principi di trasparenza ed evidenza pubblica per l'inserimento oltre i termini di un nuovo fornitore del tutto estraneo rispetto alla procedura concorsuale previamente esperita. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato che, dal compendio documentale in atti, risulta il mancato adempimento delle disposizioni previste dal bando a tutela della trasparenza e dell'evidenza pubblica, così come contestate dalla nei propri atti, tutte le Controparte_1 domande svolte dalla , nei confronti della Parte_1 Controparte_1 devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte nei confronti della;
Controparte_1
- condanna la alla refusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi € 4.269,50 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.
Catanzaro, 11 settembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone
(p.i.v.a. c.f. ), in persona Parte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 del legale rappresentante pt, rappresentato e difeso dall'avv. Francesca Comito;
attore e
, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa – giusta Controparte_1 procura in atti – dall'avv. Dianora de Nobili, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Regionale di Catanzaro;
convenuta Oggetto: altri contratti atipici Conclusioni delle parti: come da atte e verbale del 22 novembre 2024. ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione ritualmente notificato, l' conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi al Tribunale di Catanzaro, la , deducendo che: Controparte_1 in data 23 febbraio 2015, l' , nell'ambito del programma FEP Parte_1
2007/2013 – Asse IV – Bando di Attuazione Misura 4.1.2.3 (pubblicato dal GAC Costa degli Dei), richiedeva alla la concessione di un finanziamento per la realizzazione Controparte_1 della 27esima edizione della “Sagra del Polipo” nel Comune di Joppolo da svolgersi, come ogni anno, il 4 agosto. Il bando prevedeva all'art.8 le diverse tipologie di spese finanziabili ed all'art. 7 tra i documenti da presentare il numero di 3 preventivi per ciascuna categoria di spesa. L' allegava alla domanda i seguenti preventivi per ciascuna Parte_1 tipologia di spesa: a) attività di somministrazioni di pasti e bevande: (3 preventivi: Persona_1 [...]
; Controparte_2
b) attività di assistenza tecnica: (3 preventivi: Ing. ; Ing. ; Geom. Persona_2 Persona_3
); Controparte_3 c) attività di assistenza commerciale: (3 preventivi: Dott. , Dott. Persona_4 Persona_5
; studio;
[...] CP_4
d) pubblicità: (3 preventivi: Cogral;
Gruppo Althea;
Arti Grafiche IC); e) impiantistica pubblicitaria: (1 solo preventivo: Arti Grafiche IC); L'associazione giustificava però la presentazione di un solo preventivo allegando la seguente autocertificazione: “Il preventivo di arte grafiche in relazione a n. 5 noleggio impianti pubblicitari nel periodo dal 22 luglio al 4 agosto 2015, pubblicità web della durata di mesi 2 sul sito dell'azienda; esclusiva visibilità sul giornale/guida calabria di 20.000 copie distribuite è unico in quanto i servizi offerti dall'azienda arti grafiche è una sua esclusiva ed è l'unica a poterle preventivare”; organizzazione di evento musicale: (1 solo preventivo: Ass. culturale “Europa futura”). Anche in merito a questa tipologia di spesa, l'associazione giustificava la presentazione di un solo preventivo allegando la seguente autocertificazione: “Il preventivo dell'
[...] che prevede una serata di musica popolare con il Gruppo Parte_2
è unico in quanto il gruppo ETNOSOUND musica popolare è un'esclusiva CP_5 dell' che perciò è l'unico Ente che può preventivare e Parte_2 ingaggiare il medesimo gruppo”. In data 5 agosto 2015, la Regione comunicava la concessione del finanziamento. La spesa riconosciuta per la realizzazione dell'intervento ammontava ad € 13.087,67 di cui il 60%, cioè € 7.852,60, erano a carico dell'Ente. Nella medesima giornata, il legale rappresentante dell' ” sottoscriveva la convenzione per accettazione. Parte_1
La comunicava, altresì, all'associazione i sottoelencati 4 preventivi che erano stati CP_1 accettati:
- attività di somministrazioni di pasti e bevande: Persona_1
- pubblicità: Gruppo Althea;
- impiantistica pubblicitaria: Arti Grafiche IC;
- organizzazione di evento musicale: Ass. culturale “Europa futura”; A seguito della concessione del finanziamento, così come espressamente previsto nella relativa convenzione, l'associazione “ ” richiedeva alcuni cambi di fornitori rispetto a Parte_1 quelli autorizzati dalla Regione. Nello specifico:
- In data 25.08.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “ Persona_1
a “Calabria Service srl”. Tale richiesta veniva evasa ed accolta con comunicazione
[...] della prot. n. 253817 del 26.08.2015; Controparte_1
- In data 14.09.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Arti Grafiche IC” a “ ”. Tale richiesta veniva respinta. Persona_5
- In data 05.10.2015, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Gruppo Althea” ad
“Arti Grafiche IC”. Tale richiesta veniva evasa ed accolta con comunicazione della prot. gen. n. 0301179 del 13.10.2015; Controparte_1 Pt_3
- In data 20.10.2015, per ultimo, si richiedeva l'autorizzazione al cambio fornitore da “Arti grafiche IC” a “Olimpo Print”. La non ha mai dato risposta alla Controparte_1 predetta richiesta. Tuttavia, l' , dovendo ultimare tutti gli Parte_1 interventi ai fini del collaudo entro la data del 31.10.2015, così per come previsto dalla convenzione, procedeva alla sostituzione ricevendo ampia rassicurazioni in merito alla regolarità di quest'ultima richiesta di cambio fornitura da parte dei responsabili del GAC “Costa degli Dei” In data 22.09.2015, la effettuava il primo collaudo tecnico/amministrativo ai Controparte_1 fini del pagamento del I SAL del beneficio concesso. Si legge nel verbale di verifica che venivano approvate le spese rendicontate dall' Parte_1 per € 6.000 (fattura “Calabria service” n. 1383 del 30.07.15 di € 632 e fattura associazione
“Calabria futura” n. 21 del 18.09.2015 di € 5.368) e proposto come acconto il 60% del predetto importo pari cioè ad € 3.600. Al punto 3 del predetto verbale di verifica relativo alle ”non conformità rilevate” veniva espressamente riportato “Nessuna”. Il predetto importo di € 3.600, corrispondente al I SAL, veniva successivamente corrisposto all'associazione “ ”. Parte_1
In data 30.10.2015, la effettuava il secondo e definitivo collaudo CP_1 tecnico/amministrativo ai fini del pagamento del saldo del beneficio concesso. Si legge nel verbale di verifica che venivano approvate le spese rendicontate dall' Parte_1 per un totale di € 11.295,07 (€ 6.000 del I SAL + saldo fattura “Calabria service” n. 1383 del 30.07.15 di € 282,40 - fattura “Calabria service” n. 1778 del 22.09.15 di € 509,02 – fattura
“Grafiche IC” n. 63 del 15.10.2015 di € 1.885,50 – fattura “Olimpo Print” n. 41 del 26.10.2015 di € 2.900,55) e concesso come beneficio l'importo definitivo di 6.774,04. Veniva, pertanto, proposto come saldo l'importo di€ 3.177,04. Al punto 3 del predetto verbale di verifica relativo alle ”non conformità rilevate” veniva espressamente riportato “Risultano diversi cambi fornitore, comunque tutti autorizzati dal RdP”. In data 13.05.2016, la Guardia di NA di BO TI, nell'ambito di controlli contro le frodi comunitarie, contestava all' ” di non aver presentato 3 Parte_1 preventivi “in relazione alle spese per l'organizzazione di un evento musicale nonché per il noleggio di impianti pubblicitari” e di “aver effettuato cambi fornitori senza la preventiva autorizzazione della
”. Controparte_1
In data 04.07.2016, l'associazione inviava alla le proprie memorie difensive per
Controparte_1 contestare quanto asserito dalla guardia di NA. In data 06.06.2016, la comunicava all'associazione l'avvio del procedimento di
Controparte_1 revoca del finanziamento. In data 12.06.2016, l'associazione inviava alla le proprie memorie difensive per
Controparte_1 controdedurre alle contestazioni formulate. In data 27.06.2016, la comunicava la chiusura del procedimento,
Controparte_1 preannunciando il decreto di revoca del suddetto finanziamento per le seguenti motivazioni:
“- Le richieste di cambio fornitore sono state inoltrate ben oltre lo svolgimento della manifestazione svoltasi il 4 agosto 2015 e che pertanto ad oggi le stesse risultano infondate basandosi sull'attuazione di un evento già realizzato;
- Alla domanda di contributo è stata allegata la dichiarazione che il preventivo “Arti Grafiche di
” era unico in quanto i servizi offerti erano una sua esclusiva;
Persona_6
- In fase di rendicontazione è stata invece presentata la fattura di “Olimpo Print” per gli stessi servizi che in fase di presentazione della domanda erano stati attribuiti ad “Arti grafiche”. In data 11.10.2016, la emetteva il decreto n. 11976 con cui disponeva la revoca Controparte_1 del finanziamento ed ingiungeva di provvedere alla restituzione della somma erogata a titolo di I SAL pari ad € 3.600 maggiorata degli interessi legali pari ad € 7,92. Il predetto decreto revoca richiamava sia il processo verbale di contestazione effettuato dalla Guardia di NA del 13.05.2016 che la comunicazione della di chiusura del procedimento di revoca Controparte_1 del finanziamento del 27.06.2016. Tutto quanto sopra premesso l'attrice impugnava il predetto decreto di revoca del finanziamento, chiedendo che l'acconto versato dalla in suo favore era da considerare CP_1 valido ed efficace, ordinando all'ente il saldo di quanto deliberato. Vinte le spese da distrarsi. Si costituiva la contestando la domanda. Dopo vari rinvii la causa veniva Controparte_1 trattenuta in decisione. Le domande svolte dalla nei confronti della non Parte_1 Controparte_1 sono fondate e devono, pertanto, essere respinte per i motivi di seguito esposti. Secondo la prospettazione attorea, la nota che ha comunicato all'associazione istante la conclusione, con esito negativo, del procedimento per la concessione dei contributi di cui al bando in parola sarebbe illegittima, stante il puntuale adempimento da parte dell'attrice di tutte le prescrizioni previste nel bando e, pertanto, ricorrerebbero i presupposti per il riconoscimento dei contributi in questione. Secondo la , l'attrice è stata del tutto inadempiente agli obblighi assunti in Controparte_1 convenzione e alle prescrizioni del Bando, il quale rappresenta lex specialis, e, al punto 17, "Obblighi del beneficiario", prevede espressamente che "il beneficiario ha l'obbligo di...comunicare che non sono intervenute variazioni nella propria condizione soggettiva ed oggettiva rispetto a quanto dichiarato all'atto della presentazione del progetto (in caso contrario trasmettere gli atti).”e prosegue
“ Qualora il beneficiario contravvenga agli impegni assunti, ovvero a quanto previsto dalle disposizioni generali di attuazione della misura, nonché alle disposizioni del presente bando, incorrerà nella perdita dei benefici concessi”. Risulta per tabulas che il Responsabile del procedimento, ai fini dell'attività istruttoria, ha tenuto conto delle informazioni e delle risultanze dell'attività ispettiva, compiuta dalla Guardia di NA di BO TI (cfr. nota prot. 145958 del 12.05.2016 GdF BO TI) dalla quale, tra l'altro, è emerso, a conferma delle conclusioni a cui era giunto il Rd, la violazione, da parte del Beneficiario, delle disposizioni contenute dal paragrafo 13 "Varianti" del Bando e l'invito ad intraprendere le azioni necessarie al fine di recuperare il contributo erogato, per un importo pari ad € 3.600,00 e la sospensione della liquidazione del saldo finale. Nella rendicontazione del è stata, infatti, presentata a rimborso la fattura n.41 del Parte_4
26 ottobre 2015 della ditta "Olimpo Print", anziché quella di "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ (prevista in fase di presentazione della domanda). Tale sostituzione non è stata accettata e, non sarebbe, comunque, potuta essere accettata dal Dipartimento, in quanto lo stesso Beneficiario, con autodichiarazione, presentata unitamente alla domanda di contributo, con ciò sottraendosi all'obbligo di presentazione di tre preventivi, aveva sostenuto che i servizi offerti da Arti Grafiche IC fossero esclusivi e non altrimenti reperibili sul territorio! (cfr. autodichiarazione allegata al progetto datata 20/02/2014- Allegato 9) .
-Il Beneficiario ha accettato l'esito del controllo, sottoscrivendo il Rapporto di controllo in loco senza alcuna riserva. Infatti la sezione E. "Eventuali osservazioni o dichiarazioni del beneficiario..." non risulta essere stata compilata (Allegato 8). L' ha presentato la sua proposta progettuale, partecipando al Bando ad evidenza Parte_1 pubblica relativo all'attuazione dell'Asse IV “Sviluppo sostenibile delle zone di pesca”, approvato con decreto D.G. n. 716 del 8 febbraio 2011. E' stata, quindi, ammessa nella graduatoria della misura 4.1.2.3, ed è risultata beneficiaria di un contributo pubblico di € 7.852,60, su una spesa ammessa pari ad € 13.087,67, finalizzato alla realizzazione della "Sagra del Polipo", nel Comune di Joppolo (VV). Controparte, pertanto, sottoscriveva le prescrizioni, regolanti il finanziamento per la realizzazione dell'intervento, notificate, con nota del 5 agosto 2015. Al prot. 240943, avente ad oggetto “notifica concessione finanziamento” (vedi Allegato 2) . Per come si può agevolmente rilevare dalla lettura della predetta comunicazione (cfr. allegato 2), il quadro economico approvato, supportato dai relativi preventivi di spesa, e, quindi, per il quale è stato concesso il beneficio, prevedeva le seguenti tipologie di intervento: Attività di somministrazione di pasti e bevande - preventivo scelto: di IC (VV); Persona_1
Pubblicità: Biglietti, Flyer, Manifesti, Locandine, T-shirt – preventivo scelto: Gruppo Althea di BO TI;
Impiantistica pubblicitaria : n. 5 Noleggio Impianti pubblicitari dal 22 al 4 agosto (Spilinga, IC, Tropea, BO TI, Pizzo), Noleggio Mensile spazio Pubblicitario 4x1 Anteprima Evento, Pubblicità sul Web della durata di 2 mesi sul sito dell'azienda con 200 passaggi giornalieri ed Esclusiva visibilità sul Giornale/Guida Calabria di 20.000 copie distribuite - preventivo unico: Arti Grafiche IC di di IC (VV); Per_6
Organizzazione di evento musicale: esibizione gruppo musicale " " - preventivo unico: CP_5
Ass. culturale "Europa Futura" di BO TI;
Spese generali - calcolate nella misura del 12% come da Bando. Il finanziamento, quindi, veniva approvato in questi termini. Risulta in atti che -con mail del 25 agosto 2015, acquisita in data 26 agosto 2015 con il n. 253426, l'Associazione beneficiaria comunicava, relativamente all'attività di somministrazione di pasti e bevande, il cambio fornitore da " a "Calabria Service s.r.l.". Persona_1
La , con nota prot. 253817 del 26 agosto 2015, autorizzava il suddetto cambio Controparte_1 fornitore (Allegato 3), trattandosi di un mero cambio di fornitore da non considerarsi "variante", poiché non comportava un aumento di spesa (cfr. par. Varianti pag. 9 della Notifica concessione finanziamento); L'Associazione beneficiaria, poi, con nota del 14 settembre 2015, acquisita con il n. 267051, chiedeva una variante al progetto. La , con nota prot. n. 270555 del 16 settembre 2015, non ha autorizzato la Controparte_1 suddetta variante (Allegato 4), poiché la tipologia di spese da variare rientrava fra le "spese generali", le quali non potevano superare la soglia del 12% (cfr. art. 8 del Bando).
-in data 22 settembre 2015,parte attrice, poi, chiedeva la liquidazione del , con nota, CP_6 acquisita agli atti al prot. n. 276705, allegando tra la documentazione contabile la fattura Pt_3
n.1 del 30.07.2015 di Calabria Service s.r.l. e la fattura n.21 del 18.09.2015 dell'
[...]
. Parte_2
-Durante la fase istruttoria relativa al I SAL, l' con mail del 5 ottobre 2015, Parte_1 acquisita in data 13 ottobre 2015 con n.prot. 301109, comunicava il cambio fornitore da "Gruppo Althea" a "Arti Grafiche IC" di . Per_6 Persona_6
La , con nota prot. 301179 del 13 ottobre 2015, autorizzava il suddetto cambio Controparte_1 fornitore (Allegato 5), trattandosi di mero cambio fornitore da non considerarsi "variante", poiché non comportava aumento di spesa (cfr. par. Varianti pag. 9 della Notifica concessione finanziamento). Nessuna altra comunicazione da parte dell' perveniva alla . Parte_1 Controparte_1
L'amministrazione, procedeva, con decreto D.S. n. 12149 del 6 novembre 2015, ad erogare all'associazione beneficiaria quale contributo pubblico, a titolo di I SAL, la somma di € 3.600,00, inerente le fatture n.01/1383 del 30.07.2015, emessa da "Calabria Service s.r.l." e la n. 21 del 18.9.2015 emessa dall'Ass. culturale "Europa Futura" (Allegato 6). Con nota datata 30 ottobre 2015, acquisita in data 4 novembre 2015 con il numero prot.326936, l'Associazione chiedeva la liquidazione del allegando le fatture e la relativa Parte_4 tracciabilità (Allegato 7). Si è evidenziato, a riguardo, che le determinazioni del Dr. sulla richiesta di saldo finale, Per_7 non venivano confermate in sede di controllo in loco, eseguito dal Dr. ,in Persona_8 data 31 marzo 2016, il quale, invece, non confermava l'esito del verbale tecnico amministrativo, redatto dal dott e proponeva una spesa accertata pari ad € 4.857,03 a cui corrisponde un Per_7 contributo pubblico di € 2.914,22 ( cfr pag. 6 Allegato 8 ). Per come già evidenziato controparte ha accettato l'esito del controllo, sottoscrivendo il Rapporto di controllo in loco senza alcuna riserva. Infatti la sezione E. " Eventuali osservazioni o dichiarazioni del beneficiario.. . " non risulta essere stata compilata ( Allegato 8 ) . A seguito dei suddetti controlli, il Responsabile del Procedimento ha effettuato l'istruttoria di sua competenza, anche con il supporto delle informazioni e delle risultanze dell'attività ispettiva compiuta dalla Guardia di NA di BO TI (cfr. nota prot. 145958 del 12.05.2016 GdF BO TI Allegato 10) .
-Dalle verifiche è emerso che, nella rendicontazione del è stata presentata a Parte_4 rimborso la fattura n.41 del 26 ottobre 2015 della ditta "Olimpo Print", anziché quella di "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ (prevista in fase di presentazione della domanda). A riguardo, si è contestata con la comparsa di costituzione la circostanza dedotta da controparte, a pag.3 dell'atto di citazione, in ordine alla trasmissione di una richiesta del 20.10.2015, di cambio fornitore: al Dipartimento competente- Dipartimento Agricoltura, non è mai pervenuta alcuna richiesta di cambio fornitore da "Arti Grafiche IC di PE SC NÀ a "Olimpo Print" ed, infatti, agli atti, allegati da controparte, non risulta alcuna ricevuta di ricevimento alla . Controparte_1
-In ogni caso, tale sostituzione, non sarebbe, comunque, potuta essere accettata dal Dipartimento, in quanto lo stesso Beneficiario, con autodichiarazione, presentata unitamente alla domanda di contributo, aveva sostenuto che i servizi offerti da Arti Grafiche IC fossero esclusivi e non altrimenti reperibili sul territorio (cfr. autodichiarazione allegata al progetto datata 20/02/2014- Allegato 9 ) e con ciò sottraendosi all'obbligo di presentazione di tre preventivi. A ciò si aggiunge che proprio "mettendo a confronto la descrizione delle attività" preventivate dalla prima e poi fornite dalla seconda ditta, ovvero: 1) Arti Grafiche IC di PE CI: n. 5 Noleggio Impianti pubblicitari dal 22 al 4 agosto (Spilinga, IC, Tropea, BO TI, Pizzo), , Pubblicità sul Web della Controparte_7 durata di 2 mesi sul sito dell'azienda con 200 passaggi giornalieri ed Esclusiva visibilità sul Giornale/Guida Calabria di 20.000 copie distribuite; 2) la ditta Olimpo Print: n.5 Poster in pvc mt 6x3, n. 9 Banner in pvc, banner web di pubblicizzazione sito, n.85 grembiule in tessuto Flag con stampa pubblicitaria. Risulta, quindi, indiscutibilmente, che l ha chiaramente effettuato all'interno della Parte_1 macrovoce " servizi di pubblicità " una variante al progetto, cioè una variante ai singoli specifici interventi da realizzare, che sono stati modificati in modo sostanziale. La Ditta, dunque, da una parte fa riferimento ad un'ipotetica richiesta di cambio fornitore (mai pervenuta e mai autorizzata) al fine di sottrarsi alle prescrizioni del bando sulle varianti, dall'altra, però, conferma che si è trattato di servizi diversi realizzati dalla ditta subentrante (Olimpo Print) (cfr. pag. 8 atto di citazione). Ne consegue pertanto che, ai sensi del paragrafo 13 del Bando "Varianti", la spesa sostenuta (fattura n.41 del 26 ottobre 2015 Olimpo Print) non risulta essere ammissibile in quanto mai autorizzata. Nè è assolutamente sostenibile la giustificazione addotta dalla controparte, secondo la quale l' avrebbe autonomamente effettuato un cambio fornitore, al fine di non Parte_1 accumulare ritardi nella rendicontazione del progetto entro il 31.10.2015. Si è contestata fermamente tale circostanza come non esatta, poiché l'evento da pubblicizzare si è svolto in data 04 agosto 2015, pertanto la scelta della strategia pubblicitaria era avvenuta obbligatoriamente in data antecedente, sebbene fatturata in data 26 ottobre 2015. Ad esempio, i poster hanno riportato necessariamente la data del 4 agosto 2015, il formato grafico, i contenuti, e la ditta che li ha prodotti sono stati individuati sicuramente prima dell'evento, al fine di poter procedere con la stampa e l'affissione degli stessi sugli appositi spazi, ed altrettanto per quanto attiene la pubblicità sul web. In considerazione di quanto sopra, il Responsabile del procedimento a norma del paragrafo 19 del Bando, intitolato "Revoca del contributo e recupero delle somme erogate", ha proceduto alla revoca del beneficio e ad intimare il recupero delle somme liquidate (procedimento di revoca e recupero somme -Allegati 11,12,13). Appare evidente, quindi, che il beneficiario, mediante l'omissione di informazioni dovute, la mancata richiesta delle prescritte autorizzazioni e la non confermata attestazione di unicità della fornitura da parte di "Arti Grafiche IC di PE NÀ,che ha consentito di sottrarsi all'obbligo previsto dal Bando di presentazione dei tre preventivi, ha conseguito indebitamente Parte il finanziamento di cui al prog. Codice 01/SZ/11-12/SZ/15, e, pertanto, questa Amministrazione ai sensi e per l'effetto dell'art. 2033 del Codice Civile, è tenuta a recuperare quanto erogato.
Sussistono, dunque, i presupposti per reputarsi violato il disposto di cui par. 7 let.d) del bando, nonché i principi di trasparenza ed evidenza pubblica per l'inserimento oltre i termini di un nuovo fornitore del tutto estraneo rispetto alla procedura concorsuale previamente esperita. Alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerato che, dal compendio documentale in atti, risulta il mancato adempimento delle disposizioni previste dal bando a tutela della trasparenza e dell'evidenza pubblica, così come contestate dalla nei propri atti, tutte le Controparte_1 domande svolte dalla , nei confronti della Parte_1 Controparte_1 devono essere respinte. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
p.q.m.
il Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta tutte le domande svolte nei confronti della;
Controparte_1
- condanna la alla refusione in favore della delle Parte_1 Controparte_1 spese di lite liquidate in complessivi € 4.269,50 oltre rimborso forfettario per spese generali, iva, cpa come per legge.
Catanzaro, 11 settembre 2025 Il Giudice Onorario dott.ssa Rosanna Scillone