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Sentenza 7 gennaio 2025
Sentenza 7 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 07/01/2025, n. 244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 244 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80718/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 6.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 16.12.2024
e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Alessia Apolloni Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Daniele Sorgente e dell'avv. Marco Mazzoldi Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
e (eredi di , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 Persona_1
Gianluca Sestili e dell'avv. Sonia Fusca
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio e il signor Parte_1 Controparte_4 Per_1
(risultato deceduto, sicché è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
[...]
suoi eredi, poi costituitisi, signori e nella rispettiva qualità di CP_2 Controparte_3
compagnia assicurativa per rca e proprietario del veicolo Fiat 500 TG AX312RW, chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della Fiat 500 in ordine al sinistro stradale
1 avvenuto in Roma, in data 31.12.2016 - la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
1.2 Si sono costituiti in giudizio la compagnia assicurativa, deducendo la responsabilità esclusiva del sig. nonché e – eredi di citati all'esito Pt_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1 dell'ordine di integrazione del contraddittorio – i quali hanno dedotto la responsabilità esclusiva di parte attrice nel sinistro, ed hanno chiesto comunque di respingere la domanda o in subordine, in caso di accoglimento anche parziale, di essere manlevati dalla compagnia assicurativa.
2. Sulla sentenza non definitiva.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, disattese le istanze istruttorie formulate, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.01.2024, all'esito della quale il giudice ha emesso la sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024, con la quale ha dichiarato che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente di parte attrice, per 80%, e del conducente della Fiat 500, per il 20%;
La causa è stata poi rimessa in istruttoria per espletare CTU.
Espletata la CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Sulla liquidazione del danno.
3.1 Parte attrice, in conseguenza dell'incidente stradale, ha riportato lesioni (meglio descritte nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 18% del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata una Inabilità Temporanea Assoluta di gg 45, una
Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 3.754,24.
Con riferimento alle contestazioni della compagnia assicurativa, che assume che la valutazione resa dal consulente d'ufficio sia eccessiva, apparendo più congrua una quantificazione nella misura del
14%, devono richiamarsi le risposte del CTU, il quale, confermando le sue precedenti valutazioni, ha sottolineato che la sintomatologia dolorosa e disfunzionale a carico del ginocchio si poteva manifestare solo dopo la completa concessione del carico, con l'inizio della deambulazione libera da canadesi o altri sostegni.
3.2 Accertata la sussistenza di un danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
2 Con riferimento, infatti, alla tabella adottata dal Tribunale di Milano - e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano
- deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, sulla scorta della valutazione espressa dal CTU il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva quaranta anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 7.684,05 (128,07 x 45 gg = 5.763,15 + 64,03 x 30 gg = 1.920,90) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
- € 50.840,13 per l'invalidità permanente del 18 %, in un soggetto leso di anni 40 alla data del sinistro.
Tale valutazione, alla luce degli esiti della CTU, ricomprende peraltro anche gli esiti cicatriziali obiettivati non suscettibili di miglioramento mediante terapie specifiche.
3.3 A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo l'aumento di euro 8.500,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati, degli interventi di riduzione ed osteosintesi del femore sinistro e della mano sinistra, nonché dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico-
3 relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
3.4 Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno, ribadita dall'attore all'interno della propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale del 22.11.2024), non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza di specifiche circostanze che renderebbero il fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata ed espressa dal valore modale rappresentato da quello tabellare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423 dove viene chiarito che la personalizzazione del danno non è operazione automatica, ma si rivela necessaria solo laddove siano state dimostrate situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie prese in considerazione ai fini della determinazione del valore tabellare).
Il riconoscimento della personalizzazione del danno si risolverebbe, pertanto, in una duplicazione dei danni già considerati e liquidati, non essendo stato addotto alcun elemento al di fuori del generico riferimento alla relazione del consulente di parte. Inoltre, dalla relazione del CTU è emerso che “Non sono state dichiarate in modo specifico attività ludiche, sportive o extra-professionali, sulle quali gli esiti obiettivati possano avere concreta incidenza” (pag. 11).
3.5 Deve inoltre riconoscersi all'attore il rimborso delle spese mediche per euro 3.754,24, ritenute dal
CTU di importo congruo rispetto alle prestazioni fruite.
3.6 Riguardo al danno patrimoniale derivante dalla riduzione nella misura di 1/3 della capacità lavorativa specifica di mediatore creditizio ed intermediario immobiliare, l'attore afferma che tale riconoscimento debba avvenire in via presuntiva, considerando l'elevata percentuale di invalidità permanente, essendo tale riduzione “probabile, se non certa”.
La richiesta non può essere accolta in quanto l'attore, sul quale incombe l'onere di provare la contrazione della capacità di guadagno (Cass. n. 12467/2017), non ha fornito alcun elemento di prova in merito all'effettiva perdita di guadagno subita, a seguito dell'incidente, sulla propria attività professionale. Inoltre, dalla relazione del CTU è emerso che “Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa del P., mediatore finanziario ed intermediario immobiliare, non ravvisiamo, allo stato attuale, una riduzione della stessa in termini di precoce affaticamento e/o usura”.
3.7 Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 70.778,42 (euro 50.840,13 a titolo di invalidità permanente + euro 7.684,05 a titolo di invalidità temporanea + euro 8.500,00 a titolo di danno morale + euro 3.754,24 per spese mediche) e, quindi, in corrispondenza al grado di responsabilità concorsuale posta a carico del proprietario della vettura Fiat 500, tg. AX312RW (vd.
4 sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024) pari al 20%, i convenuti rispondono in solido per euro 14.155,68, con manleva a della compagnia assicurativa, come tempestivamente richiesto. CP_5
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue:
a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) richiamato l'accertamento oggetto della sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024, condanna in solido la e gli eredi di ( e Controparte_1 Persona_1 CP_2 CP_3
questi ultimi con le limitazioni di cui all'art. 1295 c.c.) a pagare a favore di
[...] Parte_1
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 14.155,68 oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna in solido tra loro , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
a pagare a favore di le spese del giudizio, che liquida in 5.077,00 euro per compensi Parte_1
e 567,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido;
5 4) dispone che la compagnia assicurativa tenga indenne da ogni esborso i sig.ri e CP_2
Controparte_3
Roma, 5.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
(Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Berardino Bontempi, magistrato ordinario in tirocinio)
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
La dott.ssa Daniela D'Auria, giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 80718/2019 del ruolo generale degli affari contenziosi, posta in decisione in data 6.11.2024 con termine di deposito delle memorie di replica al 16.12.2024
e vertente
TRA
con il patrocinio dell'avv. Alessia Apolloni Parte_1
ATTORE
E
, con il patrocinio dell'avv. Daniele Sorgente e dell'avv. Marco Mazzoldi Controparte_1
CONVENUTO
NONCHE'
e (eredi di , con il patrocinio dell'avv. CP_2 Controparte_3 Persona_1
Gianluca Sestili e dell'avv. Sonia Fusca
CONVENUTI
Oggetto: risarcimento dei danni da circolazione stradale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Le parti hanno concluso come da note trattazione scritta per l'udienza del 5.11.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Sullo svolgimento del processo
1.1 Il sig. ha convenuto in giudizio e il signor Parte_1 Controparte_4 Per_1
(risultato deceduto, sicché è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei
[...]
suoi eredi, poi costituitisi, signori e nella rispettiva qualità di CP_2 Controparte_3
compagnia assicurativa per rca e proprietario del veicolo Fiat 500 TG AX312RW, chiedendo - previo accertamento della responsabilità esclusiva del conducente della Fiat 500 in ordine al sinistro stradale
1 avvenuto in Roma, in data 31.12.2016 - la condanna dei convenuti in solido al risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali.
1.2 Si sono costituiti in giudizio la compagnia assicurativa, deducendo la responsabilità esclusiva del sig. nonché e – eredi di citati all'esito Pt_1 CP_2 Controparte_3 Persona_1 dell'ordine di integrazione del contraddittorio – i quali hanno dedotto la responsabilità esclusiva di parte attrice nel sinistro, ed hanno chiesto comunque di respingere la domanda o in subordine, in caso di accoglimento anche parziale, di essere manlevati dalla compagnia assicurativa.
2. Sulla sentenza non definitiva.
Espletata la procedura di negoziazione assistita, disattese le istanze istruttorie formulate, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 16.01.2024, all'esito della quale il giudice ha emesso la sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024, con la quale ha dichiarato che il sinistro di cui in citazione si è verificato per responsabilità concorrente di parte attrice, per 80%, e del conducente della Fiat 500, per il 20%;
La causa è stata poi rimessa in istruttoria per espletare CTU.
Espletata la CTU medico-legale, la causa è stata trattenuta in decisione in data 6.11.2024, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
3. Sulla liquidazione del danno.
3.1 Parte attrice, in conseguenza dell'incidente stradale, ha riportato lesioni (meglio descritte nella consulenza tecnica, alla quale integralmente si rinvia) pari al 18% del totale rispetto alla integrità psico fisica del soggetto. Dal sinistro è poi derivata una Inabilità Temporanea Assoluta di gg 45, una
Inabilità Temporanea Parziale al 50% di gg 30, con spese mediche, siccome documentate e ritenute congrue dal CTU, di euro 3.754,24.
Con riferimento alle contestazioni della compagnia assicurativa, che assume che la valutazione resa dal consulente d'ufficio sia eccessiva, apparendo più congrua una quantificazione nella misura del
14%, devono richiamarsi le risposte del CTU, il quale, confermando le sue precedenti valutazioni, ha sottolineato che la sintomatologia dolorosa e disfunzionale a carico del ginocchio si poteva manifestare solo dopo la completa concessione del carico, con l'inizio della deambulazione libera da canadesi o altri sostegni.
3.2 Accertata la sussistenza di un danno biologico, inteso come menomazione che incide sulla integrità psicofisica della persona, esplicando incidenza sulla vita quotidiana del soggetto e sulle sue attività dinamico-relazionali, deve farsi applicazione delle tabelle redatte dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2023.
2 Con riferimento, infatti, alla tabella adottata dal Tribunale di Milano - e pur dandosi atto dell'orientamento della Corte di Cassazione che, al fine di perseguire l'uniformità delle valutazioni dei giudici di merito, individua quali parametri di rifermento quelli tabellati dal Tribunale di Milano
- deve tuttavia (e sempre nell'attesa di un auspicabile intervento normativo) rimarcarsi l'opportunità di utilizzare le tabelle romane, che appaiono più che adeguate a perseguire gli scopi in parola, anche in ragione della circostanza che i parametri indicati sono stati desunti dalla media delle pronunce emesse dai giudici del Tribunale con il maggior carico di affari, che tratta circa il 20% del contenzioso in materia di responsabilità civile, atteso che, peraltro, la soluzione adottata dalla Cassazione, come espressamente affermato nella stessa pronuncia, deriva da una “operazione di natura sostanzialmente ricognitiva”.
Non è inutile, peraltro, sottolineare che l'esigenza di garantire la parità di trattamento di casi analoghi
è ampiamente soddisfatta attraverso l'utilizzo dei parametri contenuti nella tabella uniformemente utilizzata dal Tribunale di Roma, elaborata in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo i menzionati indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Tanto premesso, sulla scorta della valutazione espressa dal CTU il c.d. danno biologico subito da parte attrice (che aveva quaranta anni all'epoca dei fatti) può esser così valutato:
- € 7.684,05 (128,07 x 45 gg = 5.763,15 + 64,03 x 30 gg = 1.920,90) per l'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa;
- € 50.840,13 per l'invalidità permanente del 18 %, in un soggetto leso di anni 40 alla data del sinistro.
Tale valutazione, alla luce degli esiti della CTU, ricomprende peraltro anche gli esiti cicatriziali obiettivati non suscettibili di miglioramento mediante terapie specifiche.
3.3 A titolo di risarcimento del danno non patrimoniale subito, inteso quale sofferenza soggettiva, appare, inoltre, equo l'aumento di euro 8.500,00, anche alla luce della sentenza delle SS.UU. della
Corte di Cassazione n. 26792/2008, in considerazione dei patemi d'animo e del disagio subiti dall'attore a seguito dei traumi riportati, degli interventi di riduzione ed osteosintesi del femore sinistro e della mano sinistra, nonché dei vari controlli medici e diagnostici cui si è dovuto sottoporre nel tempo per controllare l'evoluzione clinica e per riprendere la pregressa condizione di vita.
Tale voce di danno non può infatti ritenersi compensata con la sola liquidazione del danno biologico, danno affatto diverso da quello morale, riguardando il primo la lesione della sfera dinamico-
3 relazionale dell'individuo, ed essendo al contrario il secondo consistente in uno stato d'animo di sofferenza interiore del tutto prescindente dalle vicende dinamico relazionali della vita del danneggiato.
3.4 Con riferimento alla richiesta di personalizzazione del danno, ribadita dall'attore all'interno della propria comparsa conclusionale (cfr. pag. 8 comparsa conclusionale del 22.11.2024), non è stata fornita alcuna prova in ordine alla sussistenza di specifiche circostanze che renderebbero il fatto diverso dalla situazione ordinariamente considerata ed espressa dal valore modale rappresentato da quello tabellare (cfr. Cassazione civile, sez. III, 28 novembre 2008, n. 28423 dove viene chiarito che la personalizzazione del danno non è operazione automatica, ma si rivela necessaria solo laddove siano state dimostrate situazioni di fatto che si discostano in modo apprezzabile da quelle ordinarie prese in considerazione ai fini della determinazione del valore tabellare).
Il riconoscimento della personalizzazione del danno si risolverebbe, pertanto, in una duplicazione dei danni già considerati e liquidati, non essendo stato addotto alcun elemento al di fuori del generico riferimento alla relazione del consulente di parte. Inoltre, dalla relazione del CTU è emerso che “Non sono state dichiarate in modo specifico attività ludiche, sportive o extra-professionali, sulle quali gli esiti obiettivati possano avere concreta incidenza” (pag. 11).
3.5 Deve inoltre riconoscersi all'attore il rimborso delle spese mediche per euro 3.754,24, ritenute dal
CTU di importo congruo rispetto alle prestazioni fruite.
3.6 Riguardo al danno patrimoniale derivante dalla riduzione nella misura di 1/3 della capacità lavorativa specifica di mediatore creditizio ed intermediario immobiliare, l'attore afferma che tale riconoscimento debba avvenire in via presuntiva, considerando l'elevata percentuale di invalidità permanente, essendo tale riduzione “probabile, se non certa”.
La richiesta non può essere accolta in quanto l'attore, sul quale incombe l'onere di provare la contrazione della capacità di guadagno (Cass. n. 12467/2017), non ha fornito alcun elemento di prova in merito all'effettiva perdita di guadagno subita, a seguito dell'incidente, sulla propria attività professionale. Inoltre, dalla relazione del CTU è emerso che “Per quanto attiene all'incidenza sulla capacità lavorativa del P., mediatore finanziario ed intermediario immobiliare, non ravvisiamo, allo stato attuale, una riduzione della stessa in termini di precoce affaticamento e/o usura”.
3.7 Concludendo tutti i danni subiti da parte attrice ammontano ad euro 70.778,42 (euro 50.840,13 a titolo di invalidità permanente + euro 7.684,05 a titolo di invalidità temporanea + euro 8.500,00 a titolo di danno morale + euro 3.754,24 per spese mediche) e, quindi, in corrispondenza al grado di responsabilità concorsuale posta a carico del proprietario della vettura Fiat 500, tg. AX312RW (vd.
4 sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024) pari al 20%, i convenuti rispondono in solido per euro 14.155,68, con manleva a della compagnia assicurativa, come tempestivamente richiesto. CP_5
Per quanto concerne, infine, gli interessi per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue:
a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto fino alla liquidazione definitiva.
Per quanto attiene, poi, al periodo intercorrente tra la data della presente sentenza e la data dell'effettivo pagamento, sul totale delle somme sopra liquidate dovranno essere corrisposti, per effetto della pronuncia di liquidazione che attribuisce al “quantum” dovuto natura di debito di valuta, in applicazione dell'art. 1282 c.c. gli interessi annui al tasso legale.
4. Sulla regolamentazione delle spese di lite.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Spese di CTU a carico definivo dei convenuti in solido.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) richiamato l'accertamento oggetto della sentenza non definitiva n. 6769 del 18/04/2024, condanna in solido la e gli eredi di ( e Controparte_1 Persona_1 CP_2 CP_3
questi ultimi con le limitazioni di cui all'art. 1295 c.c.) a pagare a favore di
[...] Parte_1
a titolo risarcitorio del danno, liquidato ai valori attuali, la somma di € 14.155,68 oltre lucro cessante calcolato con le modalità di cui alla parte motiva, oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al saldo;
2) condanna in solido tra loro , e Controparte_1 CP_2 Controparte_3
a pagare a favore di le spese del giudizio, che liquida in 5.077,00 euro per compensi Parte_1
e 567,00 euro per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge;
3) pone le spese di CTU definitivamente a carico dei convenuti in solido;
5 4) dispone che la compagnia assicurativa tenga indenne da ogni esborso i sig.ri e CP_2
Controparte_3
Roma, 5.1.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Daniela D'Auria)
(Provvedimento redatto con la collaborazione del dott. Berardino Bontempi, magistrato ordinario in tirocinio)
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