Art. 76.
Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo e' fissato in ragione del:
a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.
Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione e' calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1 agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14 , tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 aprile 1954, n. 84 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949 , si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:
a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro.
Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.
Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.
Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonche' il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.
Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti comuni sono ridotte a meta'".
Il contributo straordinario previsto nel precedente articolo e' fissato in ragione del:
a) 4 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 2 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro. Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione dell'8 per cento.
Agli effetti della determinazione del contributo straordinario, l'ammontare della retribuzione e' calcolato secondo le disposizioni concernenti i contributi per assegni familiari, contenute nei decreti legislativi 1 agosto 1945, n. 692, 19 aprile 1946, n. 238, e 25 gennaio 1947, n. 14 , tenendosi anche conto delle retribuzioni corrisposte al personale dipendente per il quale non esista, l'obbligo dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro a norma del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765 . ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 10 aprile 1954, n. 84 ha disposto (con l'art. 1) che "Il contributo straordinario temporaneo per investimenti intesi a combattere la disoccupazione, disciplinato nel capo XI della legge 25 luglio 1952, n. 949 , si applica anche pel periodo 1 gennaio-30 giugno 1954, con le aliquote seguenti:
a) 3 per cento delle retribuzioni dovute ai dirigenti e al personale impiegatizio, nonche' al personale operaio pagato a mese, a quindicina, a settimana, o ad altro periodo fisso;
b) 1,50 per cento delle retribuzioni dovute al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro.
Per le retribuzioni relative alle ore eccedenti le 32 settimanali si applica un contributo supplementare in ragione del 6 per cento.
Le retribuzioni non afferenti ad ore di effettivo lavoro, corrisposte al personale operaio pagato in proporzione delle ore di lavoro, di cui alla lettera b), sono soggette all'aliquota dell'1,50 per cento.
Ai fini del conteggio dei contributo supplementare, relativo alle ore eccedenti le 32 settimanali, si prende per base l'intero personale operaio (pagato in proporzione delle ore di lavoro) iscritto al libro paga, con la sola esclusione degli assunti e licenziati durante il mese, nonche' il numero delle giornate lavorative del mese, considerando tali tutti i giorni, escluse le domeniche.
Per il personale femminile, le aliquote stabilite nei precedenti comuni sono ridotte a meta'".