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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 30/11/2025, n. 1587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1587 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT TO SA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 61/2024 R.G. promosso da
(pi: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio allegato all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio Barone e Mauro Di Pace, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania;
appellante contro
(p.iva , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone, presso il cui studio in è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
All'udienza collegiale del 14 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
con atto notificato il 17.1.2024, ha impugnato, per i motivi ivi Parte_1
esposti, la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1140/2023, pubblicata il 19/7/2023, Contr che, accogliendo l'opposizione proposta dall' ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1314/2019 col quale quello stesso tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.722,87 oltre accessori. Parte_1
Si è costituita l'azienda appellata, resistendo al gravame.
Con istanza congiunta dell'1.8.2025 le parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo transattivo della lite, sicchè la Corte ha disposto l'anticipazione dell'udienza di discussione già fissata.
All'udienza del 7.11.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14.11.2025, con ordinanza comunicata in data 10.11.2025.
All'udienza del 14.11.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao NT TO SA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
NT TO SA Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
CO Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 61/2024 R.G. promosso da
(pi: , Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, per procura su separato foglio allegato all'atto di appello, dagli avv.ti Antonio Barone e Mauro Di Pace, elettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Catania;
appellante contro
(p.iva , Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa, per procura in atti, dall'avv. Danilo Vallone, presso il cui studio in è elettivamente domiciliata;
CP_1
appellata
All'udienza collegiale del 14 novembre 2025 la causa è stata posta in decisione senza termini.
-----------
In fatto e diritto
con atto notificato il 17.1.2024, ha impugnato, per i motivi ivi Parte_1
esposti, la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1140/2023, pubblicata il 19/7/2023, Contr che, accogliendo l'opposizione proposta dall' ha revocato il decreto ingiuntivo n. 1314/2019 col quale quello stesso tribunale aveva ingiunto il pagamento in favore di della somma di € 10.722,87 oltre accessori. Parte_1
Si è costituita l'azienda appellata, resistendo al gravame.
Con istanza congiunta dell'1.8.2025 le parti hanno rappresentato l'intervenuto accordo transattivo della lite, sicchè la Corte ha disposto l'anticipazione dell'udienza di discussione già fissata.
All'udienza del 7.11.2025 nessuna delle parti è comparsa, sicchè la Corte ha rinviato la causa, ai sensi dell'art. 309 c.p.c., all'udienza del 14.11.2025, con ordinanza comunicata in data 10.11.2025.
All'udienza del 14.11.2025 nessuna delle parti è comparsa ed il collegio ha trattenuto la causa in decisione.
Ciò premesso, ricorrono nel caso di specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 309 c.p.c., con la conseguenza che il giudizio va dichiarato estinto e ordinata la cancellazione della causa dal ruolo.
Spese del presente grado compensate, tenuto conto dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO definitivamente pronunciando: dichiara estinto il giudizio e ordina la cancellazione della causa dal ruolo;
compensa tra le parti le spese del presente grado.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 14 novembre 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
CO Rao NT TO SA