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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 03/06/2025, n. 870 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 870 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 538/2025 R.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Deli Luca Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice relatore ed estensore dott.ssa Giulia Civiero Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso depositato in data
04/02/2025 da:
Parte_1
con l'avv. BOSCOLO CHIELON TIZIANO
c.f.: C.F._1
nei confronti di
Controparte_1
con l'avv. TARTINI FRANCESCO
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, la ricorrente chiedeva al Tribunale di pronunciare lo scioglimento
1 del matrimonio contratto il 23/05/1992 con alle condizioni indicate in ricorso. Controparte_1
Nel costituirsi il sig. , nulla opponendo alla pronuncia di scioglimento del Controparte_1
matrimonio, chiedeva il rigetto di ogni richiesta economica ex adverso formulata.
Con istanza congiunta depositata il 26/05/2025, le parti, rappresentando di aver raggiunto un accordo per consensualizzare la procedura, chiedevano al Giudice di pronunciarsi sul vincolo matrimoniale e di rinunciare espressamente a tutte le altre domande indicate tanto nell'atto introduttivo quanto nella comparsa di costituzione e risposta.
Con decreto del 26/05/2025, il G.I., preso atto dell'intervenuto accordo tra le parti, mutava il rito da giudiziale a consensuale e confermava l'udienza del 29/5/2025, nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. depositate in sostituzione dell'udienza del
29/05/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in atti, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi , nata a [...] Parte_1
il 17/09/1971 e nato a [...] il [...], matrimonio Controparte_1
contratto il 23/05/1992 e trascritto al n. 1, Parte I, Anno 1992 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di CASTELCUCCO.
Spese compensate
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 29/05/2025.
Il Presidente
2 dott. Deli Luca
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Marina Righi
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