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Sentenza 10 febbraio 2025
Sentenza 10 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 10/02/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 8 2020
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
), con l'avv. MELFI VERGA VITO;
C.F._1
ricorrente contro
(c.f. ) contumace Controparte_1 C.F._2
resistente avente ad oggetto: retribuzione
le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
La sig.ra ha adito il Tribunale deducendo: Parte_1
Pagina 1 di 9 - di aver lavorato alle dipendenze del sig. dal Controparte_1
16.11.2017 all'aprile 2019, con regolare contratto di lavoro domestico con mansioni di badante, pur essendo stata adibita anche a mansioni di bracciante agricolo;
- che il contratto prevedeva una retribuzione oraria di € 6,69 per 30 ore settimanali;
- di avere tuttavia lavorato per almeno 50 ore settimanali;
- che il rapporto, con la medesima consistenza e modalità, è iniziato in modo irregolare il 14.7.2015;
- di non aver mai percepito la tredicesima mensilità, t.f.r. e di non aver mai usufruito di ferie e riposo settimanale;
- di aver percepito, nel periodo di lavoro regolare, soli € 400 mensili.
Ha quindi chiesto la condanna del datore di lavoro a corrisponderle, con riferimento al solo periodo di lavoro regolarmente denunciato, la complessiva somma di € 44.500,00 a titolo di differenze retributive, nonché, anche per il periodo in nero, tredicesima mensilità, t.f.r., indennità di ferie non godute ed al versamento dei corrispondenti contributi previdenziali.
Il resistente è rimasto contumace.
***
Il ricorso va parzialmente accolto.
Occorre anzitutto chiarire l'oggetto della domanda, che da una prima lettura del ricorso non appare di immediata intellegibilità.
Infatti, a prima vista, sembrerebbe che tutte le pretese azionate riguardino l'intero periodo lavorato, sia in nero che regolarmente.
Ciò deve ritenersi vero solo con riferimento alla tredicesima, che la ricorrente afferma di non aver “mai” ricevuto e non essere state pagate
“nemmeno”, all'indennità sostitutiva di ferie e riposi settimanali, di cui
Pagina 2 di 9 la ricorrente deduce di non aver “mai” usufruito, nonché al t.f.r., mancando ogni specificazione sul punto.
Quanto invece alle differenze retributive (da intendersi ordinarie e straordinarie), la relativa pretesa deve ritenersi riferita al solo periodo di lavoro regolare, giacché il quantum preteso è calcolato in ricorso in riferimento ai soli 17 mesi e 14 giorni di lavoro regolare.
In questi termini, l'affermazione per cui “solo per il periodo regolato da contratto, il sig. ha pagato solo 400,00 euro mensili” Controparte_1
va intesa nel senso che la doglianza relativa al pagamento di meno di quanto dovuto riguarda il solo periodo regolare, e quindi nel periodo in nero la ricorrente avrebbe percepito tutto quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria e straordinaria. Tale lettura è ulteriormente avvalorata dal fatto che le tredicesime non sarebbero state pagate
“nemmeno” nel periodo di lavoro nero: l'uso di tale avverbio vale a distinguere le tredicesime (mai pagate) dalla retribuzione (pagata integralmente nel periodo in nero e parzialmente in quello regolare).
Stante la contumacia del convenuto, occorre ricordare che “la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa di fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa prova” (Cass.
Civ., Sez. L, n. 24885/2014).
Pertanto, grava sul lavoratore l'onere di provare, in maniera rigorosa, sia la sussistenza del requisito della subordinazione, sia le modalità ed i tempi di espletamento del lavoro straordinario di cui si chiede il compenso.
Ciò posto, l'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale del resistente non gli è mai stata compiutamente notificata: l'ufficiale giudiziario ha infatti attestato di non aver potuto notificare per l'assenza del destinatario.
Pagina 3 di 9 A tale nullità della notifica non è seguita alcuna rinnovazione spontanea della stessa né alcuna istanza finalizzata ad un nuovo tentativo. Il che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità
(C. 13394/2022), determina l'insuperabile nullità della stessa, con la conseguenza che della mancata risposta non può tenersi conto ai sensi dell'art. 232 c.p.c.
Quanto alla testimonianza, non può che rilevarsi che:
- il primo capitolo (“Vero è che la ricorrente ha lavorato alle sue dipendenze con mansioni di badante dal 14.07.2015 al mese di aprile 2019, per un primo periodo senza regolarizzazione del rapporto lavorativo e successivamente con regolare contratto”) è assolutamente generico in ordine alla prova della subordinazione,
e del tutto carente in ordine agli orari di lavoro;
- il secondo (“Vero è che la ricorrente ha svolto anche mansioni di bracciante agricolo”) è irrilevante non dipendendo alcuna delle domande svolte dall'eventualità che la ricorrente abbia svolto anche mansioni diverse da quelle di assunzione;
- il terzo (“Vero è che la ricorrente non ha mai usufruito delle ferie e del riposo settimanale”) è irrilevante perché, come si vedrà sotto,
l'onere della prova spetta alla controparte;
- il quarto (“Vero è che non ho pagato il TFR alla ricorrente e che devo alla stessa euro 19.000,00 per differenze retributive”) è irrilevante nella prima parte in quanto attinente ad un fatto che è il resistente ad aver l'onere di provare ed inammissibile nella seconda perché non riguarda un fatto ma una situazione giuridica.
Le prove richieste dalla ricorrente di per sé non sono quindi idonee a provare che il rapporto sia iniziato prima del periodo regolarizzato;
né che lo stesso si sia articolato con orario superiore a quello pattuito.
Pagina 4 di 9 In ogni caso, dall'istruttoria comunque svolta su tali capitoli non è emerso alcun elemento utile a tali fini.
Infatti la teste vicina di casa della ricorrente, ha Testimone_1
genericamente confermato il primo capitolo riferendo tuttavia di saperlo in quanto vicina di casa della ricorrente ed essendosi recata un paio di volte con la stessa presso il resistente: la teste non ha quindi avuto percezione diretta del fatto che la ricorrente lavorasse per il resistente, né ha saputo indicare gli orari e le mansioni. Nemmeno la teste ha saputo confermare per conoscenza diretta il fatto di cui al quarto capitolato.
Deve quindi escludersi che la ricorrente abbia assolto l'onere di provare la sussistenza del rapporto nel periodo non denunciato e la consistenza dello stesso in misura superiore a quanto pattuito nel periodo regolare.
A fronte di ciò, non potrebbe soccorrere la mancata risposta all'interrogatorio formale nemmeno se la relativa ordinanza fosse stata correttamente notificata, perché ai sensi dell'art. 232 c.p.c. il giudice può ritenere ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio “valutato ogni altro elemento di prova”, che nel caso di specie mancano radicalmente.
Il rapporto di lavoro nel periodo regolare è invece documentato dalla lettera di assunzione allegata al ricorso. In particolare, il rapporto ha avuto inizio il 16.11.2017, con le mansioni di badante ed inquadramento nel livello C super del c.c.n.l. lavoro domestico, per 30 ore settimanali e retribuzione oraria di € 6.69 (non 6.99 come indicato in ricorso), 15 giorni di ferie all'anno.
La ricorrente ha quindi diritto, per il periodo dal 16.11.2017 al 30.4.2019
(data di fine del rapporto come dedotto in ricorso) alla retribuzione dovuta in base a tale contratto per l'orario pattuito (detratti € 400 mensili che la ricorrente ammette di aver ricevuto).
Pagina 5 di 9 La ricorrente ha inoltre diritto all'indennità sostitutiva di ferie non godute. Infatti, la tesi sino al recente passato assolutamente prevalente, che poneva l'onere della prova sul punto in capo al lavoratore (ex multis
C. 12311/2003, 22751/2004, 26985/2009, 8521/2015, 7696/2020), è stata da ultimo superata dalle recentissime pronunce che hanno al contrario ritenuto tale onere gravante sul datore di lavoro (C.
21780/2022, 14268/2022, 13613/2020, 15652/2018).
L'orientamento più recente si fonda sull'esigenza di adeguare l'ordinamento nazionale a quello dell'Unione Europea. La citata pronuncia 21780/2022, infatti, afferma che “le ferie annuali retribuite costituiscono un diritto fondamentale ed irrinunciabile del lavoratore - a cui è intrinsecamente collegato il diritto alla indennità finanziaria sostitutiva delle ferie non godute al termine del rapporto di lavoro - e, correlativamente, un obbligo del datore di lavoro, che, pertanto, è tenuto a provare di avere adempiuto al suo obbligo di concederle”; in particolare, il datore di lavoro deve provare “di avere invitato il lavoratore a godere delle ferie― se necessario formalmente― ; di averlo nel contempo avvisato― in modo accurato ed in tempo utile a garantire che le ferie siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo ed il relax cui esse sono volte a contribuire― del fatto che, se egli non ne fruisce, tali ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato”.
Tale conclusione si basa sulla necessità di adeguare l'ordinamento nazionale al principio espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Giustizia secondo cui il datore di lavoro deve dimostrare di aver esercitato tutta la diligenza necessaria affinché il lavoratore fosse effettivamente in condizione di fruire delle ferie annuali retribuite alle quali aveva diritto (Corte di Giustizia UE, cause riunite C-569 e C-
Pagina 6 di 9 570/2016 causa C-619/2016 Controparte_2 CP_3
; causa C- 684/2016 ).
[...] CP_4
Dovendo l'orientamento nazionale conformarsi a quello comunitario, non può che darsi seguito all'orientamento da ultimo espresso dalla
Corte di Cassazione, proprio in quanto conforme ai principi espressi dalla Corte di Giustizia.
Essendo il resistente rimasto contumace, alla ricorrente spetta quindi l'indennità per ferie non godute, da calcolarsi nella retribuzione spettante per il periodo di ferie pattuito in contratto (15 giorni all'anno) da proporzionarsi alla durata complessiva del rapporto (cfr. tra le tante C.
13860/2000).
La ricorrente non ha diritto alla tredicesima non essendo questa prevista da una disposizione di legge e non essendo stato prodotto il c.c.n.l. che eventualmente la preveda.
Ha invece diritto al t.f.r. ai sensi del combinato disposto degli artt. 2120
e 2239 c.c.
Venendo alla quantificazione concreta delle spettanze, occorre considerare che:
- il 16.11.2017, data di inizio del rapporto, era giovedì, mentre il
30.4.2019, data di fine del rapporto, era martedì;
- tra il primo lunedì e l'ultima domenica (compresi) rientranti nel periodo lavorato vi sono 525 giorni ossia 75 settimane;
- la lettera di assunzione prevede 5 ore al giorno dal lunedì al sabato, e quindi 30 ore settimanali, e 6,69 €/ora.
Pertanto vanno considerate 75 settimane intere trascorse nel periodo (€
15.052,50) + 3 giorni della prima settimana (€ 100,35) + due dell'ultima
(€ 66,90) per un totale di € 15.219,75.
Pagina 7 di 9 A tale importo vanno detratti € 400 mensili per le mensilità da dicembre
2017 ad aprile 2019, dovendosi invece ritenere che, essendo il rapporto iniziato il 16.11.2017, per la mensilità novembre 2017 il resistente abbia corrisposto € 200, e quindi € 7.000 totali.
Alla ricorrente spettano quindi € 8.219,75 (15.052,50 – 7.000), oltre interessi e rivalutazione da calcolarsi sugli importi dovuti per ciascuna mensilità (che si calcolano moltiplicando la paga giornaliera – € 33,45 – per i giorni di ciascun mese escluse le domeniche e sottraendo € 200 per novembre 2017 ed € 400 per ciascuna mensilità successiva), a partire dall'ultimo giorno di ogni mese sino al soddisfo.
Quanto all'indennità per ferie non godute, nei 530 giorni complessivi la ricorrente ha maturato, in ragione di 15 giorni/anno, 22 giorni, e pertanto le spettano € 735,90 (€ 6,69x5x22), oltre interessi e rivalutazione dal
30.4.2019.
Il t.f.r., ai sensi dell'art. 2120 c.c., rilevato che il rapporto è durato 17 mesi e 14 giorni, va calcolato considerando 17 mesi, e che la retribuzione annua è di 10.436,40 (6,69x30x52 settimane), ammonta ad €
1.095,18 (€ 773,07 per il primo anno + € 322,11 per i restanti 5 mesi) oltre interessi e rivalutazione dal 30.4.2019.
Il resistente va quindi condannato a pagare la complessiva somma di €
10.050,83 oltre interessi e rivalutazione come appena detto.
Stante la reciproca soccombenza, di natura qualitativa dipendendo dalla mancata prova di una parte del rapporto contrattuale e non semplicemente del quantum dovuto, va disposta la compensazione nella misura della metà delle spese, con l'altra metà a carico del resistente e liquidazione a favore dell'Erario essendo la ricorrente ammessa al patrocinio.
P.Q.M.
Il Tribunale:
Pagina 8 di 9 - Condanna a pagare a la somma Controparte_1 Parte_1
di € 10.050,83 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione;
- Condanna a rifondere all'Erario la metà delle Controparte_1
spese di lite, liquidate in € 2.350,00 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese forfetario nella misura del 15% e compensa l'altra metà.
07/02/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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