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Sentenza 22 aprile 2025
Sentenza 22 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 22/04/2025, n. 590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 590 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1481/2024
CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
*** Repubblica Italiana
In Nome Del Popolo Italiano
Riunita in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Michele Prencipe Consigliere
Dott. Oronzo Putignano Consigliere rel. – est.
previo scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 15.4.2025, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel giudizio di reclamo ex art. 51 CCII, iscritto al n. 1481/2024 R.G., promosso da
, in persona del l.r.p.t. rappresentata e Parte_1 Parte_2
difesa come in atti dall'avv. Antonella Magno
- Reclamante -
nei confronti di
Controparte_1
- Creditore istante -
nonché di
persona del Curatore p.t. avv. Rocco Passerotto
- Reclamata -
OGGETTO: Reclamo ex art. 51 CCII.
FATTO e DIRITTO
1. – Con ricorso proposto ex art. 37 co. 2 CCII il 19.7.2024 in Controparte_1
qualità di creditrice, in forza di rapporto di lavoro, della somma di € 10.959,86 in virtù di titolo esecutivo, ha chiesto di dichiarare l'apertura della liquidazione giudiziale di “ Parte_1
, con sede legale a Bari, costituita nell'anno 2019 e svolgente attività di produzione di
[...]
software finalizzati alla modellistica avanzata nel settore della moda.
2. – Il Tribunale di Bari, dopo aver preso atto della costituzione in giudizio della debitrice,
che non aveva contestato la sua situazione d'insolvenza e non aveva prodotto il bilancio per l'esercizio 2023, con sentenza n. 275 del 14-15.10.2024 ha dichiarato aperta la sua liquidazione giudiziale.
3. – Con ricorso ex art. 51 CCII del 14.11.2024 “ ha proposto reclamo Parte_1
avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, chiedendone la revoca, previa sospensione della liquidazione dell'attivo, della formazione dello stato passivo e del compimento di altri atti di gestione, sul rilievo del possesso congiunto dei requisiti indicati dall'art. 2 co. 1 lett.
d) CCII.
4. – Né il creditore istante e né la Curatela della Liquidazione Giudiziale si sono costituiti in giudizio al fine di contrastare il reclamo.
5. – Con nota del 21.11.2024 il PG in sede ha formulato parere sfavorevole all'accoglimento del reclamo.
6. – La causa è stata istruita con produzione documentale ed acquisizione d'ufficio dell'informativa “sommaria” redatta dal Curatore ai sensi dell'art. 130 co. 1 CCII.
2 7. – All'udienza del 15.4.2025, svolta nelle forme della trattazione scritta, il Collegio ha riservato la causa in decisione.
8. – Il reclamo è fondato e, pertanto, va accolto.
8.1. – Appare opportuno rilevare che la nuova disciplina introdotta dall'art. 51 CCII non sembra aver scardinato il principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità in relazione al procedimento ex art. 18 l.f., in base al quale il devolvibile non incontra i limiti dettati dagli artt.
342 e 345 cpc. Di talché, il soggetto destinatario della pronunzia di apertura della liquidazione giudiziale può indicare, anche per la prima volta, in sede di reclamo, i mezzi di prova di cui intende avvalersi al fine di dimostrare la sussistenza dei limiti dimensionali di cui agli artt. 121 e 2
co. 1 lett. d) CCII ed è, altresì, abilitato a proporre questioni non affrontate nel giudizio dinanzi al
Tribunale (così, Cass. 19.3.2014 n. 6306 con riferimento alla previgente disciplina normativa); ciò
in forza del carattere di specialità del procedimento (cfr. sul punto, fra le tante pronunce di legittimità, Cass. 22.4.2015 n. 8226, pagg. 5 e segg. della motivazione). Anche se l'orientamento più recente della Corte Suprema di Cassazione ha escluso il carattere pienamente devolutivo del reclamo, restando il suo ambito circoscritto alle sole questioni tempestivamente dedotte dal reclamante, in ciò differenziandosi del reclamo avverso il decreto di rigetto di cui all'art. 22 l.f.,
che non richiede particolari forme volte a delinearne il contenuto ed ha piena natura devolutiva,
attribuendo alla Corte di Appello il riesame completo della “res iudicanda” (Cass.
4.10.2022 n.
28789, pag. 5 della motivazione, che si conforma a Cass.
3.11.2021 n. 31531 e Cass.
5.6.2014 n.
12706).
8.2. – Nella specie, non può ritenersi preclusa la questione riguardante la ricorrenza del presupposto soggettivo per l'esenzione dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di , malgrado la stessa sia stata sottoposta, in maniera analitica, al vaglio Parte_1
giudiziale per la prima volta soltanto nell'ambito del procedimento di reclamo.
8.3. – Inoltre, non appare inutile precisare, richiamando sempre la precedente giurisprudenza formatasi in materia di fallimento, che, in tema di requisiti dimensionali per l'esonero dalla
3 fallibilità dell'imprenditore commerciale, ai fini del computo del triennio al quale si riferisce l'art. 1 co. 2 lett. a) l.f. per la determinazione dell'attivo patrimoniale, occorre prendere in considerazione gli ultimi tre esercizi antecedenti alla data di deposito dell'unica (ovvero della prima) istanza di fallimento (così Cass. 27.5.2015 n. 10952; in senso conforme, Cass. 14.1.2016 n.
501 nonché, con specifica portata esemplificativa in ordine al calcolo del triennio in questione,
Cass.
5.11.2020 n. 24663).
9. – Nella vicenda in esame, la reclamante ha dedotto che non ha mai superato un attivo patrimoniale di € 300.000,00 (“ANNO 2021: 2.791,00 euro (vedi Totale attivo a pag. 2 del
Bilancio 2021 depositato - allegato 1); Anno 2022: 93.952,99 euro (vedi voce Totale attivo a pag.
2 della situazione contabile 2022 - allegato 2); Anno 2023: 157.073,23 euro (vedi voce Totale
attivo a pag. 2 della situazione contabile 2023 - allegato 3)”); che non ha raggiunto ricavi lordi di ammontare superiore ad € 200.000,00 (“Anno 2021: 4.001,00 (vedi “Totale valore della
produzione” a pag. 6 del Bilancio 2021 depositato - allegato1); Anno 2022: 1,49 euro (vedi voce
“Altri Ricavi e proventi” a pag. 3 della situazione contabile 2022 – allegato 2); Anno 2023:
51.867,54 (vedi voce “Prestazioni di servizi Italia” a pag. 3 della situazione contabile 2023 -
allegato 3)”); che non ha mai superato un ammontare complessivo di debiti superiore ad €
500.000,00 (“Anno 2021: 1.177,00 ( vedi voce D) del Passivo a pag. 2 del Bilancio 2021
depositato - allegato 1);Anno 2022: 120.464,34 (vedi varie voci di debito presenti a pag. 1 della
situazione contabile 2022 – allegato 2); Anno 2023: 246.628,40 (vedi voce “Debiti” a pag. 1 della
situazione contabile 2023 - allegato 3)”).
10. – Nella relazione ex art. 130 co. 1 CCII il Curatore avv. Rocco Passerotto ha esposto i dati salienti di seguito sinteticamente indicati: la Società ha adottato il regime contabile ordinario;
il predetto professionista ha avuto in consegna il libro giornale ed i “mastrini” relativi agli anni
2019-2024, ossia dalla costituzione alla data di apertura della liquidazione giudiziale;
lo stesso organo della procedura concorsuale ha accertato la tenuta sistematica della contabilità, pur non avendo ricevuto in consegna i libri sociali;
quanto ai dati relativi allo stato patrimoniale, il
4 Curatore ha ricostruito il passivo nella misura di € 170.000,00, con le seguenti voci di debito: €
93.500,00, di cui € 51.800,00 nei confronti del socio di controllo;
€ 21.000,00 verso CP_3
“Stamplast”; € 10.000,00 nei confronti del commercialista (nessuno dei predetti Controparte_4
creditori ha presentato istanza d'insinuazione al passivo); € 25.000,00 verso lavoratori, di cui €
6.000,00 per Tfr;
debiti per una decina di euro verso “Unicredit S.p.A.”; € 20.000,00 verso l'Erario, € 11.700,00 nei confronti di Istituti previdenziali. Inoltre, il dott. Passerotto ha reso noto che il 12.1.2024 l' si è insinuata allo stato passivo per l'importo di € 19.800,00. Controparte_5
Infine, ha così rappresentato l'evoluzione dei debiti nel quinquennio: “2020 debiti per euro 4 mila;
2021 debiti per euro 1 mila;
2022 debiti per euro 100 mila di cui il 90 per cento di questi verso
Meta Wellness, Stamplast e dr. comm.ta Saponaro;
2023 debiti per euro 120 mila di cui il 72 per
cento di questi verso Meta Wellness, Stamplast e dr. comm.ta Saponaro…Il biennio 2022-2023
rappresenta il momento di maggior tensione del conto economico avendo la società prodotto
ricavi per soli 51 mila euro a fronte di perdite complessive pari ad euro 216 mila, perdite
parzialmente ripianate attraverso l'iscrizione in bilancio di una riserva di patrimonio netto pari
ad euro 118 mila a titolo di conto futuro aumento del capitale sociale (mastrino 31.11.0101…”.
11. – Dunque, in considerazione dei dati contabili sopra esposti, i quali non consentono di inferire il superamento dei limiti dimensionali previsti dall'art. 2 co. 1 lett. d) CCII, e anche alla luce del contegno processuale del Curatore e del creditore istante (che, omettendo di costituirsi in giudizio, non hanno fornito alla Corte alcun elemento di segno contrario alle allegazioni della reclamante, integranti circostanze presuntivamente dimostrative della sussistenza dei requisiti soggettivi di esenzione della Società dalla liquidazione giudiziale), non può che pronunciarsi l'accoglimento del reclamo e disporsi la revoca della sentenza gravata.
12. – Le spese del giudizio sono interamente compensate fra le parti tenuto conto che non ha documentato compiutamente nella prima fase del procedimento il Parte_1
possesso congiunto dei suddetti requisiti dimensionali idonei a ricondurla nella categoria delle
5 imprese “minori” e ad esonerarla, conseguentemente, dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.
13. – Ai sensi dell'art. 53 CCII, gli effetti della presente sentenza di revoca si produrranno soltanto dopo il suo passaggio in giudicato. Inoltre, occorre disporre gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che la debitrice
è tenuta ad assolvere sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della pronunzia di revoca, nonché il deposito di una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della stessa impresa.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sul reclamo ex art. 51 CCII, avverso la sentenza del Tribunale
di Bari n. 275/2024, depositata il 15.10.2024, proposto da , nei confronti di Parte_1
e dell'omonima Curatela della Liquidazione Giudiziale, con ricorso del Controparte_1
14.11.2024, così provvede:
1) dichiara la contumacia della Curatela e del creditore istante;
2) accoglie il reclamo e, per l'effetto, revoca la predetta sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale di;
Parte_1
3) compensa interamente fra le parti le spese del giudizio;
4) dispone ex art. 53 CCII che la predetta Società assolva, con cadenza trimestrale, sotto la vigilanza del Curatore, sino al passaggio in giudicato della presente sentenza, gli obblighi informativi relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa e che, inoltre,
depositi, con la medesima periodicità trimestrale, la relazione sulla sua situazione patrimoniale,
economica e finanziaria.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 15 aprile 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Oronzo Putignano Dott.ssa Maria Mitola
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