Articolo 1962 del Codice civile
Articolo 1961Articolo 1963
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19 aprile 1942
Art. 1962.

(Durata dell'anticresi).

L'anticresi dura finche' il creditore sia stato interamente soddisfatto del suo credito, anche se il credito o l'immobile dato in anticresi sia divisibile, salvo che sia stata stabilita la durata.

In ogni caso l'anticresi non puo' avere una durata superiore a dieci anni.

Se e' stato stipulato un termine maggiore, questo si riduce al termine suddetto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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