Decreto cautelare 9 dicembre 2020
Ordinanza cautelare 14 gennaio 2021
Ordinanza collegiale 21 gennaio 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02282/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01287/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1287 del 2020, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla IA Gas società cooperativa a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Enrico Soprano e Eduardo Riccio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avv.to Enrico Soprano in Napoli, via G. Melisurgo n. 4;
contro
il Comune di Creazzo, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Calegari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Padova, via San Marco n. 11/C;
per l'annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
-dell'ordinanza del responsabile dell'area territorio e lavori pubblici del Comune di Creazzo assunta al prot. n. 95 del 20 novembre 2020, ad oggetto il “ rilascio coattivo degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo ”;
-della delibera del Consiglio Comunale di Creazzo n. 57 del 17 novembre 2020, avente ad oggetto “ servizio pubblico di distribuzione rete gas metano nel territorio comunale di Creazzo – rilascio impianti e subentro nella gestione ”;
-delle controdeduzioni del responsabile del procedimento, contenute nel provvedimento assunto al prot. n. 23820 del 10 novembre 2020, relativamente alle osservazioni formulate dalla società ricorrente in data 4 giugno 2020, in riscontro all'avvio del procedimento volto al rilascio coattivo degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo;
-della relazione della società Ecoline s.r.l., assunta al prot. n. 5486 del 10 marzo 2020, avente ad oggetto “ attività di misurazione potenziale protezione catodica rete gas ”;
-della relazione tecnica della Gestir s.r.l., assunta al prot. n. 9850 del 08.05.2020, avente ad oggetto “ verifiche tecniche e documentali per accertare le condizioni di esercizio/manutenzione dell'impianto per la distribuzione del gas naturale nel Comune di Creazzo ”;
-della nota del responsabile area territorio e lavori pubblici del Comune di Creazzo, assunta al prot. n. 10344/2020/ATLP/AT del 14 maggio 2020, avente ad oggetto “ servizio di concessione rete distribuzione gas metano comunicazione di avvio del procedimento volto al rilascio coattivo degli impianti per la distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo ”;
-di tutti gli atti con i quali è stata indetta la procedura telematica identificata con ID n. 28, per l'affidamento in via d'urgenza del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo, ivi compresa la lettera di invito prot. n. 24759 del 20 novembre 2020, inserita nella documentazione di gara della procedura telematica;
-del decreto del responsabile dell'area territorio e lavori pubblici del Comune di Creazzo assunta al prot. n. 265 del 1° dicembre 2020, avente ad oggetto “ nomina commissione giudicatrice procedura telematica ID 28 affidamento d'urgenza servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo ”;
-del decreto del responsabile dell'area territorio e lavori pubblici del Comune di Creazzo, assunto al prot. n. 266 del 1° dicembre 2020, avente ad oggetto “ Procedura telematica ID 28 affidamento d'urgenza servizio di distribuzione gas naturale nel territorio di Creazzo – Approvazione ammessi ”;
-di tutti gli atti di gara e dei verbali di gara relativi alla procedura telematica identificata con ID n. 28 per l'affidamento, in via d'urgenza, del servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo;
-di tutti gli atti presupposti, preparatori, conseguenti e comunque connessi se ed in quanto lesivi dei diritti e degli interessi della società ricorrente;
per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 21.12.2020:
-della determinazione del responsabile dell'area territorio e lavori pubblici del Comune di Creazzo, assunta al prot. n. 809 del 4 dicembre 2020, avente ad oggetto “ Affidamento d'urgenza servizio di distribuzione del gas naturale nel territorio del Comune di Creazzo ”, pubblicata sull'albo pretorio online del Comune di Creazzo in data 15.12.2020;
-del verbale di gara del 1° dicembre 2020, pubblicato nell'albo pretorio online del Comune di Creazzo in data 15 dicembre 2020.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Creazzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , del cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ES IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La IA Gas società cooperativa a.r.l. (per brevità solo “IA”), già concessionaria del servizio di distribuzione del gas metano sul territorio del Comune di Creazzo, si è vista ordinare il rilascio coattivo degli impianti a seguito di una serie di criticità che l’Amministrazione comunale ha imputato al gestore. Da qui il ricorso introduttivo del giudizio, con il quale la IA ha contestato gli atti e provvedimenti che hanno disposto la cessazione unilaterale del rapporto e il rilascio degli impianti e quelli che hanno avviato le procedure per l’affidamento della gestione del servizio in attesa della celebrazione della gara nell’intero ambito territoriale ottimale minimo per la distribuzione del gas (c.d. “ATEM 4”).
2. Successivamente il Comune ha concluso la procedura telematica per l’affidamento in via transitoria d’urgenza del servizio di distribuzione del gas metano nel territorio comunale, per l’effetto aggiudicandolo alla Servizi a Rete s.r.l. (S.A.R.). E con motivi aggiunti la ricorrente ha reiterato i vizi di illegittimità già proposti con il ricorso introduttivo, facendoli valere in via derivata nei confronti dei nuovi atti e provvedimenti.
3. Si è costituita in giudizio l’Amministrazione comunale eccependo il parziale difetto di giurisdizione del Giudice amministrativo e in ogni caso contestando puntualmente le censure prospettate dalla ricorrente, tutte da ritenersi infondate in fatto e in diritto.
4. Con dichiarazione del 20.5.2024 la IA confermava la permanenza dell’interesse alla decisione, e così veniva fissata l’udienza pubblica di smaltimento dell’arretrato del 19.11.2024 all’esito della quale il Tribunale ha adottato l’ordinanza collegiale n. 95/2025, con cui è stata confermata la giurisdizione del giudice adito e in pari tempo disposta una verificazione su alcuni profili tecnici posti dal primo motivo di impugnativa. L’incarico è stato conferito alla prof.ssa Anna Stoppato dell’Università degli Studi di Padova, che ha avuto termine per procedervi fino al 30.9.2025, in vista della successiva udienza di smaltimento fissata per il 2.12.2025.
5. La relazione di verificazione non è stata depositata in giudizio, e pur sollecitato dal Tribunale il verificatore non ha documentato l’espletamento di alcuna attività nè ha chiesto compensi.
6. Con dichiarazione depositata il 24.11.2025 i difensori della ricorrente hanno concluso per la improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuto difetto di interesse, all’esito delle trattative di bonario componimento della lite intraprese con il Comune.
7. Indi all’udienza di smaltimento dell’arretrato del 2.12.2025 il Tribunale ha assunto la causa in decisione.
8. Sia il ricorso che i motivi aggiunti sono improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire, secondo la dichiarazione in questo senso resa dal ricorrente cui l’Amministrazione non si è opposta.
9. Le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti avuto riguardo alla definizione in rito della presente controversia e alla complessità, a livello tecnico, delle principali questioni oggetto di giudizio. Mentre nulla è dovuto al verificatore in mancanza di documentazione dell’attività svolta, non essendo state avanzate richieste in tal senso e non rinvenendosi nemmeno la nota scritta sollecitata con l’ordinanza n. 95/2025.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, integrato da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li dichiara improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse ad agire.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida IO, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
ES IN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ES IN | Ida IO |
IL SEGRETARIO