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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 30/01/2025, n. 65 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 65 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ANCONA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 21.1.2025 e 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 269/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall cura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Magenta n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
Email_1
RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
Email_2
NTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2023 00015510 01 000.
PAROLE CHIAVE: INDIVIDUAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONI – PRESCRIZIONE – SOSPENSIONE COVID.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna l'avviso di addebito in oggetto, ritenendo che gli importi pretesi per l'anno 2016 fossero prescritti per decorso del termine quinquennale. Ed infatti, poiché i versamenti
1 avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16.6.2017 l'avviso di addebito notificato il 18.1.2024 era intervenuto dopo il decorso del termine prescrizionale. Precisa di avere rinvenuto sulla propria area riservata del sito INPS una missiva con cui si chiedeva il versamento dei contributi, invero a lei mai pervenuta, essendo errato l'indirizzo di posta elettronica certificata. Costituendosi in giudizio, l'INPS precisa che il termine per versamento dei contributi per l'anno 2016 scadeva il 20.7.2017; che doveva applicarsi la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 37 DL 18/2020 nonché quella introdotta dall'art. 11 comma 9 DL 183/2020 per complessivi 311 giorni;
che occorreva, inoltre, tenere conto della sospensione dell'attività di riscossione prevista dall'art. 67 DL 18/2020, poi prorogata sino al 31 agosto 2021; che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla pec inviata in data 18.11.2022 all'indirizzo attualmente ancora associato alla ricorrente. Email_3
Chiede pert erse pretese. Nelle note autorizzate per la discussione l'INPS invoca, altresì, la sospensione dei termini per i versamenti (e conseguentemente dei termini di prescrizione) prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, che avrebbero determinato una proroga della sospensione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia sino al 31.12.2023. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'efficacia interruttiva della prescrizione della missiva del 18.1.2022. L'INPS ritiene di avere interrotto il termine prescrizionale con invio mediante pec della missiva di richiesta di versamento di contributi avente data 18.1.2022, spedita all'indirizzo pec Email_4
Invero, dalla doc atti risulta che l'indirizzo pec sopra indicato corrisponde al domicilio digitale della società Parte_2 che al pari di altri indirizzi pec erano gestiti e associati alla ric attività di commercialista, mentre il domicilio digitale della ricorrente iscritto al registro Inipec corrispondeva alla casella pec Pertanto, Email_5 poiché la comunicazione era stata inviata ad un domicilio digitale non riferibile alla ricorrente ma ad una persona giuridica, la notifica della missiva del 18.1.2022 non può ritenersi utile atto interruttivo della prescrizione. A nulla rileva che la sia venuta a conoscenza di tale missiva Pt_1 consultando la sua area riservata sul sito INPS, dovendo ritenersi da una parte che l'inserimento in tale area non integra una comunicazione recettizia al pari della spedizione all'indirizzo pec, ed avendo allegato la ricorrente di avere avuto contezza della presenza di tale missiva nella propria area personale INPS soltanto in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto in questa sede.
3. Della data di decorrenza del termine prescrizionale e dell'incidenza delle disposizioni sulla sospensione della prescrizione e del versamento dei contributi contenute nella normativa emergenziale emanata durante la diffusione del virus Covid 19. Pacifico
2 essendo che nel caso di specie il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995, si precisa che il dies a quo va individuato nella data di scadenza del versamento dei contributi che per gli iscritti alla gestione separata è allineata al termine per il versamento dell'imposta sui redditi;
quest'ultimo per l'anno 2016, oggetto di addebito, è stato fissato in data 20.7.2017 con DPCM 20.7.2017. Dunque, il termine prescrizionale quinquennale aveva scadenza 20.7.2022. Su tale termine ha senza dubbio inciso la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, nonché dei termini per il versamento dei contributi. Sul punto è esaustiva la circolare INPS n. 126 del 10 agosto 2021 che ricostruisce le norme in materia specifica di sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Nella propria memoria di costituzione l'INPS invoca, altresì, l'art. 67 DL 18/2020 rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori”, che prevede una sospensione di 85 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, poi prorogati sino al 31 agosto 2021. Al riguardo, si ritiene che la norma attenga ai termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori e dunque alla materia strettamente tributaria. In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 67 sia disposizione di carattere generale riguardante anche l'ambito contributivo, va rilevato che i termini per il versamento dei contributi sono disciplinati da specifica disposizione dello stesso testo normativo, l'art. 37 già citato, destinata a prevalere in quanto norma speciale rispetto ad una disciplina di carattere generale. Infine, nella memoria autorizzata per la discussione l'INPS ritiene debba applicarsi al caso di specie il disposto dell'art. 68 DL 18/2020 rubricato
“sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, nel quale si fa espresso riferimento ai versamenti per entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo di sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsto dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010 (tra cui, dunque, gli avvisi di addebito emessi dall'INPS). Si tratta, come reso evidente dal testo normativo, di una disposizione la cui applicazione è subordinata alla duplice condizione della scadenza dei versamenti nel periodo di sospensione indicato e della presenza di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito già emesso. Nel caso di specie, il termine per il versamento era scaduto ben prima del periodo di sospensione indicato dalla norma, né il
3 versamento derivava da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito, in quanto la pretesa non risultava ancora iscritta a ruolo. Ne deriva che l'unica disposizione normativa applicabile al caso di specie è il disposto dell'art. 37 DL 18/2020 e dell'art. 11 comma 9 DL 183/2020. Applicando tale sospensione il termine prescrizionale quinquennale è prorogato sino al 27.5.2023, sicché la notifica dell'avviso di addebito, primo atto interruttivo della prescrizione, intervenuto in data 18.1.2024 è del tutto inidonea ad interrompere la prescrizione con conseguente fondatezza del ricorso.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con dichiarazione di illegittimità delle pretese di cui all'avviso di addebito opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00015510 01 000; 2) Condanna l'INPS a rifondere a le spese di lite che Parte_1 liquida in Euro 2.500,00 per co ale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 30.01.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.01.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
4
Il Tribunale di Ancona, sez. Lavoro, in persona del Giudice dott. Tania De Antoniis, all'esito dello scambio di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., con assegnazione di termine per note sino al 23.01.2025; richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa;
viste le deduzioni, eccezioni, istanze e conclusioni formulate dalle parti ed esaurita la discussione con scambio di note scritte depositate in data 14.1.2025, 21.1.2025 e 22.1.2025; ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA nella causa n. 269/2024 R.G. Lav., TRA Parte_1 rappresentato e difeso dall cura in calce al ricorso introduttivo, elettivamente domiciliato presso il suo studio in Ancona via Magenta n. 5, con indicazione dell'indirizzo pec per ricevere le comunicazioni;
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RICORRENTE
INPS IN PERSONA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE PRO TEMPORE Anche per la rappresentato e difeso dall'avv. Mazzaferri giusta CP_1 procura notari lle liti, elettivamente domiciliato presso l'avvocatura dell'ente in Ancona via San Martino n. 23, con indicazione dell'indiritto pec per ricevere comunicazioni t;
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NTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito n. 303 2023 00015510 01 000.
PAROLE CHIAVE: INDIVIDUAZIONE DELL'INDIRIZZO PEC PER LE COMUNICAZIONI – PRESCRIZIONE – SOSPENSIONE COVID.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Dello svolgimento del processo. La ricorrente impugna l'avviso di addebito in oggetto, ritenendo che gli importi pretesi per l'anno 2016 fossero prescritti per decorso del termine quinquennale. Ed infatti, poiché i versamenti
1 avrebbero dovuto essere effettuati entro il 16.6.2017 l'avviso di addebito notificato il 18.1.2024 era intervenuto dopo il decorso del termine prescrizionale. Precisa di avere rinvenuto sulla propria area riservata del sito INPS una missiva con cui si chiedeva il versamento dei contributi, invero a lei mai pervenuta, essendo errato l'indirizzo di posta elettronica certificata. Costituendosi in giudizio, l'INPS precisa che il termine per versamento dei contributi per l'anno 2016 scadeva il 20.7.2017; che doveva applicarsi la sospensione della prescrizione prevista dall'art. 37 DL 18/2020 nonché quella introdotta dall'art. 11 comma 9 DL 183/2020 per complessivi 311 giorni;
che occorreva, inoltre, tenere conto della sospensione dell'attività di riscossione prevista dall'art. 67 DL 18/2020, poi prorogata sino al 31 agosto 2021; che il termine prescrizionale era stato interrotto dalla pec inviata in data 18.11.2022 all'indirizzo attualmente ancora associato alla ricorrente. Email_3
Chiede pert erse pretese. Nelle note autorizzate per la discussione l'INPS invoca, altresì, la sospensione dei termini per i versamenti (e conseguentemente dei termini di prescrizione) prevista dal combinato disposto dell'art. 68 DL 18/2020 e dell'art. 12 d.lgs. 159/2015, che avrebbero determinato una proroga della sospensione sino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia sino al 31.12.2023. La causa, non necessitando di istruttoria, veniva discussa con sostituzione dell'udienza con scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
2. Dell'efficacia interruttiva della prescrizione della missiva del 18.1.2022. L'INPS ritiene di avere interrotto il termine prescrizionale con invio mediante pec della missiva di richiesta di versamento di contributi avente data 18.1.2022, spedita all'indirizzo pec Email_4
Invero, dalla doc atti risulta che l'indirizzo pec sopra indicato corrisponde al domicilio digitale della società Parte_2 che al pari di altri indirizzi pec erano gestiti e associati alla ric attività di commercialista, mentre il domicilio digitale della ricorrente iscritto al registro Inipec corrispondeva alla casella pec Pertanto, Email_5 poiché la comunicazione era stata inviata ad un domicilio digitale non riferibile alla ricorrente ma ad una persona giuridica, la notifica della missiva del 18.1.2022 non può ritenersi utile atto interruttivo della prescrizione. A nulla rileva che la sia venuta a conoscenza di tale missiva Pt_1 consultando la sua area riservata sul sito INPS, dovendo ritenersi da una parte che l'inserimento in tale area non integra una comunicazione recettizia al pari della spedizione all'indirizzo pec, ed avendo allegato la ricorrente di avere avuto contezza della presenza di tale missiva nella propria area personale INPS soltanto in data successiva alla notifica dell'avviso di addebito opposto in questa sede.
3. Della data di decorrenza del termine prescrizionale e dell'incidenza delle disposizioni sulla sospensione della prescrizione e del versamento dei contributi contenute nella normativa emergenziale emanata durante la diffusione del virus Covid 19. Pacifico
2 essendo che nel caso di specie il termine prescrizionale applicabile è quello quinquennale previsto dall'art. 3 comma 9 legge 335/1995, si precisa che il dies a quo va individuato nella data di scadenza del versamento dei contributi che per gli iscritti alla gestione separata è allineata al termine per il versamento dell'imposta sui redditi;
quest'ultimo per l'anno 2016, oggetto di addebito, è stato fissato in data 20.7.2017 con DPCM 20.7.2017. Dunque, il termine prescrizionale quinquennale aveva scadenza 20.7.2022. Su tale termine ha senza dubbio inciso la normativa emergenziale che ha disposto la sospensione dei termini di prescrizione, nonché dei termini per il versamento dei contributi. Sul punto è esaustiva la circolare INPS n. 126 del 10 agosto 2021 che ricostruisce le norme in materia specifica di sospensione dei termini per il versamento dei contributi che si sono succedute nel tempo (art. 37 comma 2 DL 18/2020 che ha previsto la sospensione dal 23.2.2020 al 30.6.2020 e l'art. 11 comma 9 DL 183/2020 che ha previsto la sospensione dal 31.12.2020 al
30.6.2021) e dà atto dell'esistenza di una sospensione dei termini prescrizionali nel periodo 23.2.2020-30.6.2020 (129 giorni) e di altra sospensione nel periodo
31.12.2020-30.6.2021 (182 giorni) con una soluzione di continuità nel periodo intermedio. Nella propria memoria di costituzione l'INPS invoca, altresì, l'art. 67 DL 18/2020 rubricato “sospensione dei termini relativi all'attività degli enti impositori”, che prevede una sospensione di 85 giorni dal 8 marzo 2020 al 31 maggio 2020, poi prorogati sino al 31 agosto 2021. Al riguardo, si ritiene che la norma attenga ai termini relativi all'attività di liquidazione, controllo, accertamento, riscossione e contenzioso degli uffici degli enti impositori e dunque alla materia strettamente tributaria. In ogni caso, anche a voler ritenere che l'art. 67 sia disposizione di carattere generale riguardante anche l'ambito contributivo, va rilevato che i termini per il versamento dei contributi sono disciplinati da specifica disposizione dello stesso testo normativo, l'art. 37 già citato, destinata a prevalere in quanto norma speciale rispetto ad una disciplina di carattere generale. Infine, nella memoria autorizzata per la discussione l'INPS ritiene debba applicarsi al caso di specie il disposto dell'art. 68 DL 18/2020 rubricato
“sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione”, nel quale si fa espresso riferimento ai versamenti per entrate tributarie e non tributarie in scadenza nel periodo di sospensione dal 8.3.2020 al 31.8.2021 derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, nonché dagli avvisi previsto dagli articoli 29 e 30 del DL 78/2010 (tra cui, dunque, gli avvisi di addebito emessi dall'INPS). Si tratta, come reso evidente dal testo normativo, di una disposizione la cui applicazione è subordinata alla duplice condizione della scadenza dei versamenti nel periodo di sospensione indicato e della presenza di una cartella di pagamento o di un avviso di addebito già emesso. Nel caso di specie, il termine per il versamento era scaduto ben prima del periodo di sospensione indicato dalla norma, né il
3 versamento derivava da una cartella esattoriale o da un avviso di addebito, in quanto la pretesa non risultava ancora iscritta a ruolo. Ne deriva che l'unica disposizione normativa applicabile al caso di specie è il disposto dell'art. 37 DL 18/2020 e dell'art. 11 comma 9 DL 183/2020. Applicando tale sospensione il termine prescrizionale quinquennale è prorogato sino al 27.5.2023, sicché la notifica dell'avviso di addebito, primo atto interruttivo della prescrizione, intervenuto in data 18.1.2024 è del tutto inidonea ad interrompere la prescrizione con conseguente fondatezza del ricorso.
4. Dell'esito del giudizio e del riparto delle spese di lite. Per le ragioni esposte il ricorso va accolto con dichiarazione di illegittimità delle pretese di cui all'avviso di addebito opposto. Spese di lite secondo soccombenza liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Tania De Antoniis, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando in contraddittorio tra le parti, così provvede, ogni altra domanda, istanza ed eccezione disattesa: 1) Dichiara illegittima la pretesa di cui all'avviso di addebito n. 303 2023 00015510 01 000; 2) Condanna l'INPS a rifondere a le spese di lite che Parte_1 liquida in Euro 2.500,00 per co ale ed Euro 118,50 per esborsi, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge. Così deciso in Ancona, il 30.01.2025, all'esito dello scambio di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. con termine sino al 23.01.2025. IL GIUDICE (dr.ssa Tania De Antoniis) (Atto sottoscritto digitalmente)
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