Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 27/05/2025, n. 176 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 176 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati
Dr. Barbara Licitra Presidente relatore
Dr. Francesca Ricardi Giudice
Dr. Caterina Romiti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 496/2024 promossa da
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIAZZA GLENDA Parte_1 C.F._1
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. PIACENTINI VIOLA CP_1 C.F._2
Con l'intervento del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore della Repubblica – SEDE
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilita' genitoriale (contenzioso)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso 3 7 24 , premesso di aver avuto una relazione more uxorio con Parte_1 CP_1
e che dalla unione era nata il [...] a [...] la figlia , chiedeva: Per_1
Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria istanza disattesa, così giudicare: In via principale e nel merito:: - Affidare la minore congiuntamente ai genitori con collocamento prevalente presso la madre in Per_1
Chiavenna; - Stabilire che la padre potrà vedere e tenere con sé , previo reperimento, quando sta in Per_1
Chiavenna di un immobile adeguato a ospitare la minore che non preveda la coabitazione con persone alla stessa sconosciute ed estranee al di lei nucleo familiare secondo il seguente calendario: o Week end alternati dal venerdì all'uscita di scuola a domenica sera alle ore 20 quando il padre riporta a casa dalla mamma;
o Per_1
Infrasettimanalmente il mercoledì sera quando il padre potrà prendere all'uscita dalla scuola e Per_1 pagina 1 di 12
o In punto vacanze estive: 2 settimane non consecutive con ciascun genitore da scegliere nei mesi di giugno, luglio, agosto o settembre prima dell'inizio dell'anno scolastico con indicazione del luogo di villeggiatura;
o In merito alle vacanze invernali dal 23 al 30 con un genitore e dal 31 al 6 con l'altro genitore avendo cura di alternare di anno in anno la settimana di Natale con quella dell'ultimo dell'anno; o Ponti
e festività alternati di anno in anno con la specifica che, se il la festività cade in un week end che è già di spettanza di un genitore, si proseguirà con la normale alternanza da calendario;
o Compleanno di Per_1 festeggiato separatamente o insieme a entrambi i genitori ma in ogni caso permettendo a entrambi di vedere la bambina. - Prevedere che il sig. contribuisca nella misura di Euro 650,00 al mese, oltre all'aggiornamento CP_1
ISTAT, al mantenimento della minore versando detto importo entro il 5 di ogni mese sul c/c bancario della sig.ra oltre al 50% delle spese straordinarie come da Protocollo in vigore presso il Tribunale di Lecco, Parte_1 da intendersi qui integralmente richiamato, con richiesta di far retroagire la decorrenza del provvedimento in punto economico dal gennaio 2024 ovvero dalla data della domanda;
- Assegno unico al 100% in favore della sig.ra - In ogni caso: con vittoria di spese e competenze, oltre spese generali ed accessori. Pt_1
Si costituiva il resistente, chiedendo: respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, assumere i seguenti provvedimenti provvisori ed urgenti: In via Principale, nel merito 1. Affidare la minore di anni 4, in via condivisa, ad Persona_2 entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggior interesse della figlia (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, agli sport, alla residenza abituale, all'espatrio); solo per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà disgiunta, nei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore 2. Autorizzare il collocamento paritario della minore in favore di entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica di presso l'abitazione della madre, Per_1 sita in Chiavenna (SO), in Via Al Portone n 10/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra 3. Prevedere Parte_1 che, sino a quando frequenterà la scuola dell'Infanzia (a.s. 2024/2025 e 2025/2026), fatti salvi diversi Per_1 accordi migliorativi tra genitori, il calendario di frequentazione del padre con possa essere disciplinato Per_1 come segue: A) Da inizio dicembre 2024 sino a fine aprile 2025, allorquando il Sig. sarà domiciliato a CP_1
Chiavenna, la minore trascorrerà tempi pressoché paritari con entrambi i genitori, alle seguenti modalità: -a week-end alternati, dall'uscita dall'asilo di venerdì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al lunedì mattina ore 9.00; un giorno infrasettimanale fisso, con pernottamento (indicativamente, il martedì) e un ulteriore spazio infrasettimanale per merenda, dall'uscita dall'asilo (ore 16,00 o orario anticipato) fino alle ore 18.00; -nella settimana di spettanza materna, starà con il padre due giorni consecutivi con pernottamento, Per_1 indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al venerdì mattina ore 9,00. Con facoltà per il Sig. nel periodo invernale sopracitato, di poter portare CP_1 comunque una volta al mese a La Spezia, nel week-end di propria competenza. A partire dalla stagione Per_1 invernale 2025, entrambi i genitori avranno la facoltà di far trascorrere ad “la settimana bianca” (anche Per_1 con i propri parenti), in periodo e in luogo da comunicarsi reciprocamente, con preavviso di almeno quindici pagina 2 di 12 giorni. B) Da maggio 2025 a fine novembre 2025, allorquando il padre rientrerà nella propria abitazione di residenza in La Spezia: - nei mesi di maggio, giugno, settembre, ottobre e novembre, starà con il padre 10 Per_1 giorni consecutivi al mese, in un unico periodo, dal venerdì all'uscita di scuola, anche con orario anticipato, alla domenica sera della settimana successiva (entro le ore 22.00); -nei mesi di luglio e agosto, trascorrerà due Per_1 settimane al mese, anche non consecutive, con il padre a La Spezia e/o in altra località di vacanza individuata dal padre, in modo da tempi paritari con ambo i genitori. -Nelle vacanze Natalizie, trascorrerà tempi paritari Per_1 con ciascun genitore, alternando, di anno in anno, il periodo che va dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal
31 al 6 gennaio, con l'altro. -Nelle vacanze Pasquali: ad anni alterni, o fatti salvi diversi accordi tra genitori,
trascorrerà l'intero periodo festivo con ciascun genitore. C) A partire dalla stagione scolastica 2026/2027,
Per_1 quando la minore andrà in prima elementare, nei mesi in cui il padre sarà domiciliato a Chiavenna, indicativamente da dicembre sino a fine aprile di ogni anno, trascorrerà tempi perfettamente paritari con
Per_1 ambo i genitori, a settimane alterne tra mamma e papà, o secondo diversi accordi tra genitori, purché con tempi paritetici. Da maggio a fine novembre di ogni anno, durante il periodo scolastico, il padre vedrà un week-
Per_1 end lungo al mese, con “recupero” dei giorni non goduti nel periodo estivo, o nei ponti o in tutte le altre occasioni di festa, in cui potrà vivere a La Spezia trascorrendo con il Sig. e i parenti del ramo
Per_1 CP_1 paterno, periodi consecutivi da 15 o 20 giorni, dalla fine della scuola (primi giugno) alla ripresa della scuola (a metà settembre). - Nei periodi di distanza del padre da , i genitori favoriranno costanti contatti telefonici,
Per_1 anche quotidiani, per mantenere il solido legame affettivo padre-figlia. -Nel giorno del compleanno di , il
Per_1
22 novembre di ogni anno, i genitori decideranno se far trascorrere a il compleanno con entrambi ovvero Per_1 separatamente, garantendo l'uno all'altra la possibilità di vedere la figlia, indipendentemente dal calendario ordinario. In caso di festa con i compagni di scuola, i genitori convengono di presenziare entrambi e suddividere il costo della festa paritariamente.
4. Autorizzare il Sig. a contribuire al mantenimento della minore, CP_1 versando a favore della Sig.ra a mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno Pt_1 perequativo di Euro 350,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie della minore come meglio dettagliate nel Protocollo del
Tribunale di Sondrio 5. Prevedere che l'AUU (Assegno unico universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, per la figlia minori sarà percepito nella misura del 100% dalla madre. 6.
Respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge. In Via subordinata
Si chiede comunque adottarsi, nel periodo scolastico, tempi di permanenza padre-figlia ampi, adeguati e comprensivi di pernottamento, che assicurino la conservazione del legame affettivo della figlia con il padre, autorizzando il padre a portare a La Spezia, e recuperando i tempi di permanenza padre-figlia, durante Per_1 tutte le festività
Così incardinatosi il contraddittorio, con ordinanza resa all'esito della udienza di comparizione parti, veniva così statuito:
pagina 3 di 12 in via temporanea, tenuto conto delle esigenze della piccola , nata il [...], in [...] all'età ed alle Per_1 circostanze del caso concreto, valutato il tempo che la minore trascorrerà con ciascun genitore, avuto riguardo alle condizioni economiche delle parti (con un reddito di circa euro 1000 mensili in capo alla madre ed euro
4000 mensili in capo al padre), dispone, allo stato, che venga affidata ad entrambi i genitori, con
Per_1 collocamento paritario e residenza anagrafica presso l'abitazione della madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé: - da inizio dicembre 2024 sino a fine aprile 2025, allorquando il Sig. sarà domiciliato a Chiavenna CP_1 per stare vicino ad , la minore trascorrerà con i genitori: a week-end alternati, dall'uscita dall'asilo di
Per_1 venerdì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al lunedì mattina ore 9.00 con riaccompagnamento a scuola, escluso il periodo di alta stagione invernale in cui il padre terrà la minore solo sino alla domenica sera (rientro alle ore 20,00 dalla madre); un giorno infrasettimanale fisso, con pernottamento (indicativamente, il martedì) e un ulteriore spazio infrasettimanale per merenda, dall'uscita dall'asilo (ore 16,00 o orario anticipato) fino alle ore 18.00; nella settimana di spettanza materna, starà con il padre due giorni consecutivi con
Per_1 pernottamento, indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al venerdì mattina ore 9,00, con riaccompagnamento a scuola;
il padre potrà portare una volta al mese a La Spezia, nel week-end di propria competenza, e, limitatamente a tale ipotesi, partirà con
Per_1
indicativamente il giovedì mattina e farà rientro la domenica sera, entro le ore 23.00 (in alternativa, dal
Per_1 venerdì al lunedì sera, alle medesime condizioni). Il martedì immediatamente precedente la suddetta trasferta, nella settimana di spettanza paterna, egli terrà dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.00, e la
Per_1 riaccompagnerà a casa dalla madre per cena, consentendo il pernotto presso la Sig.ra A partire dalla Pt_1 stagione invernale 2025, entrambi i genitori avranno la facoltà di far trascorrere ad “la settimana
Per_1 bianca” (anche con i propri parenti), in periodo e in luogo da comunicarsi reciprocamente, con preavviso di almeno quindici giorni;
- da maggio 2025 a fine novembre 2025, allorquando il padre rientrerà nella propria abitazione di residenza in La Spezia: nei mesi di maggio, ottobre e novembre, starà con il padre 7 giorni
Per_1 consecutivi con 7 pernotti al mese, in un unico periodo, con il padre a La Spezia dal venerdì all'uscita di scuola
(alle ore 16,00 o orario anticipato), al venerdì della settimana successiva (con rientro entro le ore 22.00); oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00; nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, trascorrerà 10 giorni Per_1 consecutivi con il padre a La Spezia e/o in altra località di vacanza individuata dal padre;
oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00; le vacanze natalizie verranno dimidiate tra i genitori, trascorrerà tempi paritari con ciascun Per_1 genitore, onde l'intero periodo verrà equamente suddiviso in modo che un genitore festeggi il Natale e l'altro il
Capodanno, seguendo un criterio di alternanza annuale;
le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia minore presso l'uno o l'altro genitore ad anni alterni, così come le vacanze natalizie;
le vacanze estive verranno dimidiate tra i genitori;
i coniugi dovranno comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti;
anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dalla figlia con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno della figlia;
questa trascorrerà con la mamma il
pagina 4 di 12 giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà; tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze della figlia, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari della figlia e simili); invita le parti - a concentrarsi sul benessere della figlia ed ad assumere un atteggiamento disponibile ed elastico in base agli avvenimenti concreti, che possono suggerire di volta in volta mutamenti degli orari o dei giorni di permanenza della minore presso ciascun genitore, - oltre ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità; dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, euro 350 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre all'80 % delle spese straordinarie.
Reputato non necessario svolgere attività istruttoria, la causa veniva infine trattenuta in decisione sulle definitive conclusioni delle parti.
Per parte ricorrente.
1) Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Persona_2 anagrafica presso la madre in Chiavenna (SO), in Via Al Portone n 10/A. Ex art. 337 ter C.C. la responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori e le decisioni di maggior interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale saranno assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia stessa. Limitatamente alle decisioni di ordinaria amministrazione, ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente durante i rispettivi tempi di permanenza della figlia presso di sé.
2) Stante l'attuale distanza delle abitazioni di residenza dei genitori di , le parti convengono che, sino Per_1
a quando frequenterà la scuola dell'Infanzia, fatti salvi diversi accordi migliorativi tra loro, i Per_1 tempi di cura e frequentazione di con il padre, saranno disciplinati differentemente, a seconda del Per_1 periodo dell'anno in cui il Sig. vivrà, o meno, a Chiavenna. E così nello specifico: 2a) Da inizio CP_1 dicembre 2024 sino a fine aprile 2025 e da dicembre 2025 ad aprile 2026, allorquando il Sig. sarà CP_1 domiciliato a San Cassiano (SO), in soluzione abitativa condotta in locazione in un immobile adeguato alle esigenze della minore e quindi senza la presenza di coinquilini sconosciuti ad ovvero estranei Per_1 al nucleo famigliare, la minore trascorrerà tempi pressoché paritari con entrambi i genitori, alle seguenti modalità: - a week-end alternati, dall'uscita dall'asilo di venerdì (ore 16,00 o orario anticipato) sino alla domenica sera ore 20.00, con prelievo e riconsegna presso la madre a carico del padre (si ricorda che la sig.ra non è in possesso di autovettura); - un giorno infrasettimanale nella settimana di spettanza Pt_1 paterna con pernottamento fissato tassativamente nella giornata del martedì dall'uscita dall'asilo anche anticipata sino al rientro all'asilo il giorno seguente;
- nella settimana di spettanza materna, starà Per_1
pagina 5 di 12 con il padre due giorni consecutivi con pernottamento, il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì (dalle ore 16.00 o orario anticipato) sino al venerdì mattina ore 09.00 quando il papà la porta all'asilo; - nel week end di spettanza materna, la mamma potrà decidere senza dover richiedere ulteriori autorizzazioni, di portare in Gran Bretagna a trovare i parenti del ramo materno (sorella della Per_1 sig.ra nonna della sig.ra cuginetti. Si ricordi che la sig.ra è di origine britannica); 2b) Pt_1 Pt_1 Pt_1
Da maggio 2025 a fine novembre 2025 e da maggio 2026 ad agosto 2026, allorquando il padre rientrerà nella propria abitazione di residenza in La Spezia: - nei mesi di maggio, settembre, ottobre e novembre,
starà con il padre 7 (sette) giorni consecutivi al mese, in un unico periodo, dal venerdì all'uscita di Per_1 scuola, anche con orario anticipato, al giovedì sera della settimana successiva (con rientro entro le ore
21.00 – si rammenta l'importanza dell'orario sia nell'interesse della minore che alla luce dei costanti ritardi del – di almeno 2 ore – nel prendere/riportare la minore); oltre ad un ulteriore week-end CP_1 opzionale a Chiavenna da sabato mattina, tassativamente dalle ore 7.30 ritiro presso l'abitazione della madre (in quanto la madre poi lavora e non vi è la possibilità di lasciare a terzi né di portarla al Per_1 lavoro) sino alla domenica sera alle ore 20.00, con pernottamento;
le date di detto week end opzionale sono da comunicarsi tassativamente entro la fine di maggio per ragioni di carattere organizzativo del lavoro della sig.ra In questa ultima ipotesi, il week end opzionale a Chiavenna non dovrà essere Pt_1 quello consecutivo al rientro di dai 7 giorni con il padre a La Spezia, nell'ottica di garantire la Per_1 frequentazione bigenitoriale anche della madre;
- Nei mesi di giugno, luglio e agosto, trascorrerà Per_1
10 giorni al mese consecutivi con il padre a La Spezia, dal venerdì all'uscita di scuola, anche con orario anticipato, alla domenica sera della settimana successiva con rientro entro le ore 21.00 poiché la madre il giorno successivo inizia a lavorare alle ore 8; - In punto comunicazione dei rispettivi periodi di spettanza: o i 7 giorni di maggio dovranno essere tassativamente comunicati entro il 30 marzo di ciascun anno;
o i 7 giorni di settembre, ottobre e novembre dovranno essere comunicati tassativamente entro il
30 maggio di ciascun anno, così come i 10 giorni di giungo luglio e agosto;
o in tutti i mesi sopra indicati (maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre e novembre) i periodo prescelti da ciascun genitore non potranno subire variazioni in nessuna ipotesi o impedimento essendo che le scelte temporali incidono anche sugli impegni lavorativi di ciascuno (previsioni eccessivamente elastiche in termini di giorni, orari o recuperi delle visite svilirebbero gli accordi assunti permettendo al sig. di ovviare a CP_1 ogni statuizione); - Le parti convengono che, sempre nei periodi di maggior lontananza padre-figlia, il padre possa mantenere contatti telefonici quotidiani con , chiamando sul cellulare della Sig.ra Per_1
e viceversa nei periodi in cui la minore si troverà presso il padre, si garantiranno contatti Pt_1 quotidiani madre-figlia. 2 c) nelle vacanze trascorrerà tempi paritari con ciascun Persona_3 genitore, alternando, di anno in anno, il periodo che va dal 23 al 30 Dicembre con un genitore e dal 30 al
6 gennaio, con l'altro. Per il corrente anno 2024, trascorrerà con il padre, secondo il calendario Per_1 sopraindicato, i giorni dal 23 dicembre al 30 dicembre con rientro alle ore 12.00, pertanto il week end del 21-22 starà con la mamma. - A partire dalla stagione invernale 2025, entrambi i genitori Per_1
pagina 6 di 12 avranno la facoltà di far trascorrere ad “la settimana bianca” (anche con i propri parenti), in Per_1 periodo e in luogo da comunicarsi reciprocamente, con preavviso di almeno quindici giorni. 2 d) nelle vacanze Pasquali trascorrerà, ad anni alterni, l'intero periodo festivo con ciascun genitore. 2 e) Per_1
Nel giorno del compleanno di Il 22 novembre di ogni anno, i genitori decideranno se far Per_1 trascorrere a il compleanno con entrambi ovvero separatamente, garantendo l'uno all'altra la Per_1 possibilità di vedere la figlia, indipendentemente dal calendario ordinario. In caso di festa con i compagni di scuola, i genitori convengono di presenziare entrambi e suddividere il costo della festa paritariamente. 2 f) Nei giorni festivi Nei cd. giorni festivi di ciascun anno solare (indicativamente l'1/11, 8/12, 25/4, 1/5, 2/6) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra genitori. Qualora i giorni festivi cadano in un week end già di spettanza di uno dei genitori, verrà rispettato il calendario ordinario.
3) Il superiore calendario riguarda il periodo dal dicembre 2024 all'agosto 2026, anni in cui Per_1 frequenterà la scuola materna con intesa che nessuna previsione viene richiesta con decorrenza dal settembre 2026 in quanto inizierà la scuola primaria allorquando vi sarà la necessità di modificare Per_1 il calendario di visita in base ai nuovi orari scolastici e alle rispettive residenze.
4) Le parti, per quanto occorrer possa, si danno reciproco assenso al nulla osta per il rilascio e/o il rinnovo del proprio passaporto nonché per il rilascio e/o il rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e per il rilascio e/o rinnovo del passaporto della figlia , con la precisazione che nei periodi in cui Per_1
si troverà a La Spezia dal padre, la Sig.ra consegnerà al Sig. la carta di identità di Per_1 Pt_1 CP_1
e la sua tessera sanitaria. Per_1
5) A titolo di concorso al mantenimento della minore, il Sig. provvederà a versare in favore della CP_1
Sig.ra a mezzo bonifico bancario, entro il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese di luglio 2024, Pt_1 ovvero dal deposito del ricorso, l'assegno perequativo di Euro 650,00 (euro seicentocinquanta/00) per dodici mensilità, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat-Foi (luglio 2025).
6) Stante la considerevole differenza reddituale tra le parti ( Euro 1.000,00 e Euro 4.000,00 Pt_1 CP_1 mensili) pare congruo chiedere che i genitori sostengano, nella misura dell' 80% il padre e 20% la madre, tutte le spese straordinarie di , da intendersi tutte quelle indicate nel Protocollo adottato dal Per_1
Tribunale di Sondrio da intendere qui ritrascritte e comunque allegato sub. All. A).
7) Disporre che l'AUU (Assegno unico universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, per i figli minori sarà percepito nella misura del 100 % dalla madre
Per parte resistente.
Premesso che 1. In data 30.10.2024 si è tenuta l'udienza di comparizione personale delle parti, volta al tentativo di conciliazione, al termine della quale, i Signori e sulla scorta del favor espresso CP_1 Parte_1 dall'Ill.mo Presidente su tempi paritari della minore con entrambi i genitori, e sull'opportunità che gli stessi, nel precipuo interesse della minore , attuassero il più possibile il principio di bigenitorialità, anche nella Per_1 quotidianità (garantendo ulteriori brevi momenti padre-figlia, ad esempio per merenda, e/o l'ospitalità del padre pagina 7 di 12 a Chiavenna, da parte della Sig.ra nei periodi in cui egli resterà domiciliato a La Spezia, per favorire un Pt_1 ulteriore week-end del padre con a Chiavenna, abbattendo i rilevanti costi di trasferta e di hotel/ristorante Per_1 interamente a carico del Sig. , hanno chiesto un rinvio per verificare la possibilità di formalizzare la loro CP_1 intesa.
2. Con verbale redatto in pari data, l'Ill.mo Giudice ha concesso alle parti termine sino al 26.11.2024 per il deposito di eventuali conclusioni congiunte.
3. A seguito di trattativa tra le parti, svolta con l'ausilio dei rispettivi legali, non è stato possibile, allo stato, addivenire a condizioni condivise inerenti l'esercizio della responsabilità genitoriale sulla minore . Per_1
Tutto ciò premesso il Sig. come meglio rappresentato in atti, anche alla luce della intercorsa trattativa, CP_1 tenuto conto, al contempo, delle circostanze che caratterizzano il caso di specie, e precisamente: -la distanza tra i luoghi di residenza di ambo i genitori (Chiavenna e La Spezia); - i sacrifici delle trasferte e alloggio a carico del solo Sig. (fatica, costi di trasferimento, hotel, bar ristorante), per vedere la minore a Chiavenna e/o portarla CP_1
a La Spezia;
- la necessaria flessibilità e tolleranza sugli orari da attuarsi tra genitori, in caso di sporadici ma motivati ritardi del padre nell'accompagnamento/prelievo della minore, connessi alle trasferte (per incidenti, traffico, chiusure stradali) e per motivi di lavoro improrogabili del Sig. formula, allo stato, le seguenti CP_1 conclusioni, ritenute rispondenti all'interesse della minore Per_4
IL TRIBUNALE respinta ogni contraria istanza, domanda, eccezione e deduzione, assumere i seguenti
[...] provvedimenti, provvisori ed urgenti: In via Principale, nel merito 1. Affidare la minore di anni 4, Persona_2 in via condivisa, ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale in ordine alle scelte di maggior interesse della figlia (relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, agli sport, alla residenza abituale, all'espatrio); solo per le questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità sarà disgiunta, nei periodi di permanenza della figlia presso ciascun genitore 2. Autorizzare il collocamento paritario della minore in favore di entrambi i genitori, mantenendo la residenza anagrafica di presso l'abitazione Per_1 della madre, sita in Chiavenna (SO), in Via Al Portone n 10/A, di proprietà esclusiva della Sig.ra Pt_1
3. Prevedere che, sino a quando frequenterà la scuola dell'Infanzia (a.s. 2024/2025 e 2025/2026), fatti Per_1 salvi diversi accordi migliorativi tra genitori, il calendario di frequentazione del padre con venga Per_1 disciplinato come segue:
3.1 Da inizio dicembre 2024 sino a fine aprile 2025, allorquando il Sig. sarà appositamente domiciliato a CP_1
Chiavenna per stare vicino ad , senza ausilio di familiari, la minore trascorrerà tempi pressoché paritari Per_1 con entrambi i genitori, alle seguenti modalità: ➢ a week-end alternati, dall'uscita dall'asilo di venerdì (ore
16,00 o orario anticipato) sino al lunedì mattina ore 9.00 con riaccompagnamento a scuola, escluso il periodo di alta stagione invernale in cui il padre terrà la minore solo sino alla domenica sera (rientro alle ore 20,00 dalla madre); ➢ un giorno infrasettimanale fisso, con pernottamento (indicativamente, il martedì) e un ulteriore spazio infrasettimanale per merenda, dall'uscita dall'asilo (ore 16,00 o orario anticipato) fino alle ore 18.00; ➢ nella settimana di spettanza materna, starà con il padre due giorni consecutivi con pernottamento, Per_1
pagina 8 di 12 indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al venerdì mattina ore 9,00, con riaccompagnamento a scuola. - Nel periodo invernale sopracitato, il padre potrà portare una volta al mese a La Spezia, nel week-end di propria competenza, e, limitatamente a tale ipotesi, Per_1 per favorire la trasferta, il Sig. partirà con indicativamente il giovedì mattina e farà rientro la CP_1 Per_1 domenica sera, entro le ore 23.00 (in alternativa, dal venerdì al lunedì sera, alle medesime condizioni). Il martedì immediatamente precedente la suddetta trasferta, nella settimana di spettanza paterna, egli terrà dall'uscita Per_1 dall'asilo sino alle ore 19.00, e la riaccompagnerà a casa dalla madre per cena, consentendo il pernotto presso la
Sig.ra - Nel periodo invernale sopracitato, in caso di sporadici e giustificati ritardi del Sig. connessi Pt_1 CP_1 alle trasferte o alle esigenze di lavoro (es. neve, traffico, chiusure stradali etc), o per cause di forza maggiore dovute a eventi metereologici (chiusura passo montagna), questi si rivolgerà prioritariamente e tempestivamente alla Sig.ra concordando modalità di accudimento di , e/o cambio orario o giorno;
in nessun caso, la Pt_1 Per_1 madre vieterà al padre la frequentazione di , nei periodi di spettanza paterna, anche in caso di Per_1 sporadici/eventuali ma motivati ritardi del Sig. - Analogamente, in caso di impedimento della Sig.ra CP_1 Pt_1 ad accudire la bambina (per ragioni lavorative-mediche-personali) il padre, ove presente e disponibile, verrà favorito ed interpellato previamente rispetto ad altri parenti, per accudire la minore . Per_1
3.2 Nelle vacanze Natalizie, trascorrerà tempi paritari con ciascun genitore, di talché l'intero periodo Per_1 verrà equamente suddiviso in due periodi tra loro, in modo che un genitore festeggi il Natale e l'altro il
Capodanno, seguendo un criterio di alternanza annuale. Per il corrente anno 2024, trascorrerà con il padre Per_1 il periodo comprensivo del giorno 25 Dicembre.
3.3 A partire dalla stagione invernale 2025, entrambi i genitori avranno la facoltà di far trascorrere ad “la Per_1 settimana bianca” (anche con i propri parenti), in periodo e in luogo da comunicarsi reciprocamente, con preavviso di almeno quindici giorni.
3.4 Da maggio 2025 a fine novembre 2025, allorquando il padre rientrerà nella propria abitazione di residenza in
La Spezia: ➢ nei mesi di maggio, ottobre e novembre, starà con il padre 7 giorni consecutivi con 7 Per_1 pernotti al mese, in un unico periodo, con il padre a La Spezia dal venerdì all'uscita di scuola (alle ore 16,00 o orario anticipato), al venerdì della settimana successiva (con rientro entro le ore 22.00); oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00. ➢ nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre Per_1
a La Spezia e/o in altra località di vacanza individuata dal padre, in modo da concentrare in tempi con il padre in un unico periodo, evitando faticose trasferte;
oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00. - Nei mesi estivi sopracitati, i periodi di spettanza paterna verranno comunicati alla madre con un mese di preavviso, fatta esclusione per i soli mesi di luglio e agosto, le cui date dovranno essere comunicate dal Sig. entro la fine del mese di maggio di CP_1 ogni anno. - Sempre nei mesi estivi sopracitati, laddove per impegni di lavorativi imprevisti, il Sig. non CP_1 potesse fruire di uno o più giorni di spettanza con , i giorni persi dal padre verranno recuperati in altro Per_1 periodo dell'anno, da individuarsi, previo accordo con la Sig.ra nel rispetto degli impegni lavorativi di Pt_1 pagina 9 di 12 quest'ultima.
3.5 Nelle vacanze Pasquali: ad anni alterni, o fatti salvi diversi accordi tra genitori,
Per_1 trascorrerà l'intero periodo festivo con ciascun genitore. Per l'anno 2025, trascorrerà il periodo di Pasqua
Per_1 con la madre 3.6 Nei cd. giorni festivi di ciascun anno solare (indicativamente l'1/11, 8/12, 25/4, 1/5, 2/6) verrà seguito il criterio dell'alternanza tra genitori. Qualora i giorni festivi cadano in un week end già di spettanza di uno dei genitori, verrà rispettato il calendario ordinario.
3.7 A partire dalla stagione scolastica 2026/2027, quando la minore andrà in prima elementare, nei mesi in cui il padre sarà domiciliato a Chiavenna, indicativamente da dicembre sino a fine aprile di ogni anno, trascorrerà tempi perfettamente paritari con
Per_1 ambo i genitori, a settimane alterne tra mamma e papà, o secondo diversi accordi tra genitori, purché con tempi paritetici. -Da maggio a fine novembre di ogni anno, durante il periodo scolastico, il padre vedrà un week-
Per_1 end lungo al mese, con “recupero” dei giorni non goduti nel periodo estivo, o nei ponti o in tutte le altre occasioni di festa, in cui potrà vivere a La Spezia trascorrendo con il Sig. e i parenti del ramo
Per_1 CP_1 paterno, periodi consecutivi da 15 o 20 giorni, dalla fine della scuola (primi giugno) alla ripresa della scuola (a metà settembre).
3.8 Nei periodi di distanza del padre da , i genitori favoriranno costanti contatti telefonici,
Per_1 anche quotidiani, per mantenere il solido legame affettivo padre-figlia.
3.9 Nel giorno del compleanno di ,
Per_1 il 22 novembre di ogni anno, i genitori decideranno se far trascorrere a il compleanno con entrambi
Per_1 ovvero separatamente, garantendo l'uno all'altra la possibilità di vedere la figlia, indipendentemente dal calendario ordinario.
3.10 In caso di malattia di , ella permarrà presso il genitore ove si trova, qualora
Per_1 venga certificata dal loro pediatra l'impossibilità di spostamento in base alla situazione, con facoltà per l'altro genitore di recarsi a visitarla, previo avviso ed accordo.
4 Autorizzare il Sig. a contribuire al mantenimento della minore, versando a favore della Sig.ra a CP_1 Pt_1 mezzo bonifico bancario ed entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno perequativo di Euro 350,00 mensili, o la diversa somma ritenuta di giustizia, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie della minore come meglio dettagliate nel Protocollo del Tribunale di Sondrio 5 Prevedere che l'AUU (Assegno unico universale), o l'equivalente misura di sostegno che dovesse sostituire tale assegno, per la figlia minori sarà percepito nella misura del 100% dalla madre.
6 Invitare le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità 7 Prevedere che entrambi i genitori introducano nella vita della minore, con assoluta gradualità, i propri eventuali nuovi partner onde arrecare un pregiudizio alla stessa
8 Respingere tutte le domande avversarie, perché infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti In ogni caso, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio, oltre C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Reputa il collegio, alla luce di tutte le circostanze del caso concreto, emerse nel corso del procedimento, di statuire come da dispositivo, tenuto conto in particolare delle esigenze della figlia minore, del tempo di permanenza della stessa presso ciascuno dei genitori, valutate le possibilità economiche delle parti, come emerse nella documentazione prodotta dalle stesse e alla luce delle dettagliate argomentazioni esposte.
pagina 10 di 12 Le spese vengono compensate, stante la natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:
dispone che venga affidata ad entrambi i genitori, con collocamento paritario e residenza anagrafica Per_1 presso l'abitazione della madre, il padre potrà vederla e tenerla con sé:
- da inizio dicembre 2024 sino a fine aprile 2025, allorquando il Sig. sarà domiciliato a Chiavenna per CP_1 stare vicino ad , la minore trascorrerà con i genitori: a week-end alternati, dall'uscita dall'asilo di venerdì Per_1
(ore 16,00 o orario anticipato) sino al lunedì mattina ore 9.00 con riaccompagnamento a scuola, escluso il periodo di alta stagione invernale in cui il padre terrà la minore solo sino alla domenica sera (rientro alle ore
20,00 dalla madre); un giorno infrasettimanale fisso, con pernottamento (indicativamente, il martedì) e un ulteriore spazio infrasettimanale per merenda, dall'uscita dall'asilo (ore 16,00 o orario anticipato) fino alle ore
18.00; nella settimana di spettanza materna, starà con il padre due giorni consecutivi con pernottamento, Per_1 indicativamente il mercoledì e il giovedì, dall'uscita di scuola del mercoledì (ore 16,00 o orario anticipato) sino al venerdì mattina ore 9,00, con riaccompagnamento a scuola;
il padre potrà portare una volta al mese a Per_1
La Spezia, nel week-end di propria competenza, e, limitatamente a tale ipotesi, partirà con Per_1 indicativamente il giovedì mattina e farà rientro la domenica sera, entro le ore 23.00 (in alternativa, dal venerdì al lunedì sera, alle medesime condizioni). Il martedì immediatamente precedente la suddetta trasferta, nella settimana di spettanza paterna, egli terrà dall'uscita dall'asilo sino alle ore 19.00, e la riaccompagnerà a Per_1 casa dalla madre per cena, consentendo il pernotto presso la Sig.ra A partire dalla stagione invernale 2025, Pt_1 entrambi i genitori avranno la facoltà di far trascorrere ad “la settimana bianca” (anche con i propri Per_1 parenti), in periodo e in luogo da comunicarsi reciprocamente, con preavviso di almeno quindici giorni;
- da maggio 2025 a fine novembre 2025, allorquando il padre rientrerà nella propria abitazione di residenza in La
Spezia: nei mesi di maggio, ottobre e novembre, starà con il padre 7 giorni consecutivi con 7 pernotti al Per_1 mese, in un unico periodo, con il padre a La Spezia dal venerdì all'uscita di scuola (alle ore 16,00 o orario anticipato), al venerdì della settimana successiva (con rientro entro le ore 22.00); oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00; nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre, trascorrerà 10 giorni consecutivi con il padre a La Spezia Per_1
e/o in altra località di vacanza individuata dal padre;
oltre ad un ulteriore week-end opzionale a Chiavenna, da sabato mattina, indicativamente dalle ore 9.30 sino alla domenica sera alle ore 20.00; le vacanze natalizie verranno dimidiate tra i genitori, trascorrerà tempi paritari con ciascun genitore, onde l'intero periodo Per_1 verrà equamente suddiviso in modo che un genitore festeggi il Natale e l'altro il Capodanno, seguendo un criterio di alternanza annuale;
le vacanze pasquali verranno trascorse dalla figlia minore presso l'uno o l'altro pagina 11 di 12 genitore ad anni alterni, così come le vacanze natalizie;
le vacanze estive verranno dimidiate tra i genitori;
i coniugi dovranno comunicarsi entro il 15 aprile di ogni anno i periodi di ferie prescelti;
anche le altre festività del calendario scolastico e i relativi ponti verranno trascorsi dalla figlia con i genitori in via alternata, così come il giorno del compleanno della figlia;
questa trascorrerà con la mamma il giorno del compleanno materno e il giorno della festa della mamma e con il padre il giorno del compleanno paterno ed il giorno della festa del papà; tale regolamentazione costituisce indicazione di massima, che potrà essere modificata di comune accordo tra i genitori ed in relazione alle esigenze della figlia, in base alle particolarità del caso concreto (es. impedimenti dei genitori, impegni particolari della figlia e simili); invita le parti - a concentrarsi sul benessere della figlia ed ad assumere un atteggiamento disponibile ed elastico in base agli avvenimenti concreti, che possono suggerire di volta in volta mutamenti degli orari o dei giorni di permanenza della minore presso ciascun genitore, invita le parti ad intraprendere un percorso di sostegno alla genitorialità, dispone che il padre versi, a titolo di contributo al mantenimento della figlia minore, euro 350 mensili, rivalutabili in base agli indici ISTAT, oltre al 60 % delle spese straordinarie, compensa le spese.
Così deciso in Sondrio, nella camera di consiglio 22 5 25
Il Presidente estensore
Dr.ssa Barbara Licitra
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