TRIB
Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 12/12/2025, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 5885/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE
Il giudice, dott.ssa Claudia Tordo Caprioli,
- premesso che l'udienza del 12/12/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.;
- rilevato che il provvedimento di sostituzione del'udienza risulta esser stato comunicato a tutte le parti costituite;
- rilevato che la causa è stata rinviata all'odierna udienza per la discussione;
- lette le note di trattazione scritta tempestivamente depositate dalle parti;
pronuncia, ai sensi degli artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI LECCE SEZIONE I CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice dott.ssa Claudia Tordo Caprioli, ha pronunciato all'odierna udienza, a seguito di discussione ex artt. 127 ter e 429 c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta agli affari contenziosi civili al numero di ruolo 5885 dell'anno 2024 e vertente TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. CARDINALE ANTONGIULIO, Parte_1 presso il cui domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
intimante E
, rappresentata e difesa dall'avv. VIVA ANGELO presso il cui Controparte_1 domicilio digitale è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del 11/09/2024 (con decorrenza dal 23/07/2024); intimata OGGETTO: locazioni CONCLUSIONI:
per l'intimante: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis - in via principale, nel rigettare tutte le domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la natura transitoria del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, convalidare l'intimato sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito in Lecce al Viale Dell'Università n.1/C, piano terra, di proprietà della IG.ra , fissando la data per la sua esecuzione;
- in Parte_1 subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale volesse ricondurre il contratto transitorio de quo alle forme di un contratto ordinario di locazione, - accertare e dichiarare la morosità in capo alla IG.ra e, per l'effetto, dichiarare la risoluzione, Controparte_1 dovuta a grave inadempimento del conduttore, del contratto di locazione;
- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile di cui si intima il rilascio, fissando la data per l'esecuzione; - emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in favore della IG.ra , per la somma pari a €2.640,00, oltre agli ulteriori canoni di locazione Parte_1
a scadere;
- in ogni caso, con vittoria di spese”. per l'intimata: “Che l'On.le Giudice unico del Tribunale adito Voglia, contrariis reiectis: 1) Nel merito, rigettare le richieste avversarie poiché infondate sia in fatto che in diritto;
2) Dichiarare l'invalidità ed inefficacia del contratto di "locazione abitativa di natura transitoria" in esame nella parte in cui − all'art. 1 (denominato "Durata") e all'art. 2 (denominato "Esigenza del conduttore") − si giustifica la natura transitoria e la relativa durata del contratto con una presunta esigenza di "trasferimento" della IG.ra (in CP_1 violazione dei requisiti di legge previsti dall'art. 2, co. 4 del D.M. del 6 gennaio 2017 e dall'Accordo territoriale per il Comune di Lecce); 3) Per l'effetto, in merito alla durata del rapporto locatizio de quo, riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 2, co. 6 del D.M. 16 gennaio 2017 l'applicazione della durata prevista dall'art. 2 L. n. 431/1998 per la locazione ordinaria;
4) Condannare l'attrice al pagamento delle spese giudiziali della presente fase di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.”
MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con intimazione di sfratto per finita locazione e contestuale citazione per la convalida conveniva in giudizio al fine di vedere “a) Parte_1 Controparte_1 convalidare l'intimato sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito in Lecce al Viale Dell'Università n.1/C, piano terra, di proprietà della IG.ra e, per Parte_1
l'effetto, fissare la data per la sua esecuzione;
b) in caso di opposizione chiede emettersi ordinanza provvisoriamente esecutiva di rilascio;
c) in caso di opposizione si chiede sin da ora che il Giudice Voglia emettere ordinanza non impugnabile di rilascio, provvisoriamente esecutiva, fissando contestualmente e a breve la data di esecuzione del rilascio, con mutamento di rito ai sensi degli articoli 667 e 426 c.p.c., concedendo altresì termine per depositare eventuali memorie integrative;
d) in ogni caso, condannare la convenuta-intimata al pagamento di spese e competenze tutte del presente giudizio, con distrazione in favore del sottoscritto procuratore che se ne dichiara anticipatario”. A sostegno delle rassegnate conclusioni l'intimante assumeva che: - con contratto di locazione a uso abitativo transitorio stipulato in data 15.04.2023 (registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Lecce il 30.06.2024 al n. 4676 serie 3T, cod. ) aveva C.F._1 concesso in locazione ad uso abitativo all'intimata l'unità immobiliare sita in Lecce, Viale dell'Università n.1/C e censita al N.C.E.U. di Lecce al fg. 259, p.lla 2886, sub 14, cat. A/3, di
Pagina 2
sua proprietà per la durata di mesi 12, con decorrenza dal 05.06.2023 e scadenza al 04.06.2024 al canone annuo di € 3.480,00 (da pagarsi in 12 rate mensili anticipate di € 320,00), oltre al pagamento delle utenze per il consumo di acqua e luce nonché della tassa sui rifiuti;
- con racc. a/r del 21.11.2023 aveva manifestato la volontà di risolvere il contratto;
- a contratto scaduto l'intimata non aveva liberato l'appartamento. Con comparsa di costituzione si costituiva opponendosi Controparte_1 all'intimazione, argomentando a sostegno: - che con contratto del 6.6.2020 il padre dell'intimante ( ) le aveva concesso in locazione ad uso abitativo ordinario Parte_2
(registrato presso l'Agenzia delle Entrate con il cod. TUP20T004676000WE - serie 3T, n. 4676) il medesimo immobile per la durata di quattro anni, decorrenti dal 6.6.2020 al 5.6.2024, con applicazione della disciplina di legge per il rinnovo;
- che con il decesso di Pt_2
, l'intimante era subentrata nel rapporto locatizio originario e aveva indotto la
[...]
, priva delle capacità di leggere, a sottoscrivere un nuovo contratto di locazione CP_1 di natura transitoria;
- tale contratto era privo dei requisiti di legge e, dunque, doveva esser ricondotto allo schema ordinario disciplinato dall'art. 2 L. 431/1998; - con comunicazione del 15.4.2023 la aveva dichiarato di voler esercitare l'opzione di accesso alla Pt_1 cedolare secca sui canoni di locazione “subentrando al de cuius - usufruttuario Pt_2
a partire dal 05/06/2023”; - il subentro era stato regolarmente registrato presso
[...]
l'Agenzia delle Entrate;
- in pari data le parti avevano stipulato il nuovo contratto di locazione di “natura transitoria” giustificando, all'art. 2, la transitorietà sulla scorta di un inveritiero (essendo la convenuta è ultracinquantenne e disoccupata) e ingiustificato motivo di trasferimento della;
- il precedente accordo dimostrava l'assenza di esigenze di CP_1 trasferimento della;
- il 21.11.2023 aveva ricevuto una missiva avente per CP_1 oggetto "disdetta del contratto per finita locazione" priva di indicazione degli specifici motivi della disdetta. In punto di diritto, la conduttrice intimata eccepiva: (1) l'invalidità e l'inefficacia del contratto di “locazione abitativa di natura transitoria” per inosservanza dei requisiti di legge di cui all'art. 2, co. 4, D.M. del 6.1.2017 (mancanza di una "specifica dichiarazione" circa l'esigenza di transitorietà, assenza di documentazione a riprova dell'esigenza) e dell'art. 8b, Sez. B, dell'Accordo territoriale per il Comune di Lecce (“8.b) Fattispecie di esigenze dei conduttori. Quando il conduttore ha esigenza di: contratto di lavoro a termine o a tempo determinato in un Comune diverso da quello di residenza;
previsioni di trasferimento per ragioni di lavoro;
trasferimento temporaneo dalla sede di lavoro;
necessità di cure o assistenza a familiari in Comune diverso da quello di residenza e non confinante con esso;
vicinanza momentanea a parenti bisognosi;
contratto di locazione a tempo determinato in Comune diverso da quello di residenza;
assegnazione di alloggio di edilizia pubblica o acquisto in cooperativa o da privati: acquisto di un'abitazione che si renda disponibile entro diciotto mesi dimostrato con compromesso regolarmente registrato;
ristrutturazione o esecuzione di lavori che rendano temporaneamente inutilizzabile l'abitazione del conduttore;
campagna elettorale;
uso seconda casa con permanenza della residenza nella prima casa nello stesso Comune;
qualsiasi altra esigenza specifica del conduttore collegata ad un evento certo a data prefissata ed espressamente indicata in contratto"), con conseguente riconduzione della durata allo schema ordinario di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 431/1998; (2) in subordine, l'applicazione del termine più lungo di 12 mesi ex art. 56 L. n. 392/1978 entro cui eseguire,
Pagina 3
eventualmente, il provvedimento di rilascio, stante le precarie condizioni economiche e di salute della conduttrice e dell'invalidità civile al 75% del figlio convivente Persona_1
L'intimata rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni: “1) Nel merito, rigettare le richieste avversarie poiché infondate sia in fatto che in diritto;
2) Dichiarare l'invalidità ed inefficacia del contratto di "locazione abitativa di natura transitoria" in esame nella parte in cui all'art. 1 (denominato "Durata") e all'art. 2 (denominato "Esigenza del conduttore") si giustifica la natura transitoria e la relativa durata del contratto con una presunta esigenza di "trasferimento" della IG.ra (in violazione dei requisiti di legge previsti dall'art. 2, CP_1 co. 4 del D.M. del 6 gennaio 2017 e dall'Accordo territoriale per il Comune di Lecce); 3) Per l'effetto, in merito alla durata del rapporto locatizio de quo, riconoscere e dichiarare ai sensi dell'art. 2, co. 6 del D.M. 16 gennaio 2017 l'applicazione della durata prevista dall'art. 2 L. n. 431/1998 per la locazione ordinaria;
4) In subordine, applicare il termine più lungo di 12 mesi ex art. 56 della L. 392/1978 entro cui eseguire eventualmente il provvedimento che dispone il rilascio dell'immobile; 5) Condannare l'attrice al pagamento delle spese giudiziali della presente fase di giudizio con distrazione in favore del procuratore antistatario.” Con ordinanza riservata comunicata il 16.9.2024 il giudice assegnatario non convalidava lo sfratto e disponeva il mutamento del rito, fissando udienza al 4.2.2025 per il prosieguo del giudizio, nelle forme del rito locatizio, con termine per l'integrazione degli atti introduttivi. Nella memoria integrativa, l'intimante assumeva che: - il precedente contratto di locazione ordinario stipulato tra la e il defunto era stato risolto di CP_1 Parte_2 comune accordo (tra le parti processuali) in data 14.04.2023 (risoluzione sottoscritta dinanzi all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate) stante l'esigenza della di entrare nella Pt_1 disponibilità dell'immobile per uso proprio (per motivi lavorativi); - data l'esigenza della di individuare con calma una nuova abitazione ove trasferirsi le parti avevano CP_1 concordato di indicare come causale del contratto di locazione transitorio l'esigenza
“trasferimento” della conduttrice;
- il subentro nel precedente contratto di locazione ordinario era stato necessario solo ai fini della sua risoluzione;
- la normativa non prevedeva in maniera casistica le fattispecie che potevano formare oggetto del contratto di locazione di natura transitoria, essendo la locuzione normativa (“particolari esigenze dei proprietari o dei conduttori”) generica;
- l'assenza di documentazione era dovuta alla natura stessa dell'esigenza di transitorietà, ossia il trasferimento della . CP_1
Con riferimento all'istanza subordinata di controparte, la evidenziava che in base Pt_1 all'art. 56 il giudice doveva tener conto, nei casi di finita locazione, del tempo trascorso dalla disdetta, pacificamente inviata il 21.11.2023. Sempre nella memoria integrativa, l'intimante chiedeva al Tribunale, in via subordinata, di disporre lo sfratto per morosità alla luce della situazione debitoria maturata dal 2021 per mancato pagamento dei canoni di locazione, pari a € 2.640,00, per mancato pagamento della TARI per un totale di € 1.045,82 (€ 133,10 per il 2020 ed € 228,18, per gli anni dal 2021 al 2024) e per mancato pagamento delle utenze. Rassegnava, perciò, le seguenti conclusioni: “Voglia l'On.le Giudice adito, contrariis reiectis
- in via principale, nel rigettare tutte le domande ex adverso formulate, accertare e dichiarare la natura transitoria del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, convalidare l'intimato sfratto per finita locazione relativamente all'immobile sito in Lecce al Viale Dell'Università n.1/C, piano terra, di proprietà della IG.ra , fissando la data Parte_1
Pagina 4
per la sua esecuzione;
- in subordine, nella denegata ipotesi in cui l'On.le Tribunale volesse ricondurre il contratto transitorio de quo alle forme di un contratto ordinario di locazione, - accertare e dichiarare la morosità in capo alla IG.ra e, per l'effetto, Controparte_1 dichiarare la risoluzione, dovuta a grave inadempimento del conduttore, del contratto di locazione;
- convalidare lo sfratto per morosità relativamente all'immobile di cui si intima il rilascio, fissando la data per l'esecuzione; - emettere decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, in favore della IG.ra , per la somma pari a €2.640,00, oltre agli Parte_1 ulteriori canoni di locazione a scadere;
- in ogni caso, con vittoria di spese”. La causa veniva istruita documentalmente.
2. La domanda di sfratto per finita locazione non è fondata per le ragioni di seguito illustrate. E' indubbio che il rapporto negoziale tra le parti sia regolato dal contratto di locazione ad uso abitativo “transitorio” stipulato il 15.04.2023, che ha novato il rapporto obbligatorio tra la e la , precedentemente vincolate in forza del contratto di locazione Pt_1 CP_1
“ordinario” stipulato nel 2020 tra la conduttrice e il de cuius dell'odierna intimante. Il contratto definito di “natura transitoria” ai sensi dell'art. 5, co. 1, L. n. 431/1998 risulta regolarmente (seppur tardivamente) registrato all'Agenzia delle Entrate. I contratti di locazione transitoria sono quelli che, per determinate e documentate esigenze del locatore o del conduttore, prevedono una durata inferiore a quella legalmente prevista per i contratti di locazione ordinari (di quattro anni rinnovabili per altri quattro se il contratto è a canone libero ovvero di tre anni rinnovabili per altri due se il contratto è a canone concordato). L'intimata ha contestato la sussistenza dei presupposti per la deroga alla durata ordinaria del contratto locatizio (per indicazione inveritiera dell'esigenza transitoria ed assenza di documentazione comprovante la transitorietà), chiedendo la riconduzione nell'alveo dei contratti di cui all'art. 2, co. 1, L. n. 431/1998. In materia, la Cassazione ha chiarito che “l'indicazione dell'uso abitativo per esigenze transitorie in luogo di quelle normali, qualora non sia corrispondente al vero, integra una simulazione relativa” (così in Cass. n. 16797/2015). Pertanto, il conduttore che chiede l'applicazione delle norme sulla locazione ordinaria deve provare non solo la mancanza dei presupposti legali ma anche la simulazione (relativa), dando prova che al momento della stipula il locatore era a conoscenza dell'effettiva destinazione dell'immobile locato e sapesse dell'esigenza abitativa primaria (non transitoria) del conduttore;
prova che può esser fornita anche mediante presunzioni, dimostrando il subentro del conduttore nei contratti di fornitura delle utenze, la manifestazione di un progetto di lunga durata, implicante la cognizione e l'assenso del locatore (cfr. Cass. n. 16797/2015). L'intento del solo conduttore di adibire l'immobile ad abitazione primaria, in contrasto con la destinazione "transitoria" stabilita dal contratto, resta circoscritto entro i confini della mera riserva mentale. La contestazione mossa dalla convenuta riguarda, però, la validità del contratto transitorio per difetto delle condizioni di legge. La transitorietà (artt. 4 e 5 L. n. 431/1998) richiede non solo la sussistenza effettiva delle ragioni previste dalla legge attraverso il rinvio alla normativa secondaria (di cui il conduttore
Pagina 5
può denunciare l'assenza, eccependo la simulazione relativa del negozio), ma anche requisiti di forma. Per giurisprudenza consolidata, l'omessa indicazione della specifica esigenza abitativa transitoria del locatore (o del conduttore) o l'omessa allegazione della documentazione comprovante la dedotta esigenza fanno sì che non siano rispettati i requisiti formali del contratto locatizio transitorio. L'esigenza di transitorietà non deve esser indicata in modo generico (cfr. Cass. del 20/02/2014 n. 4075; Trib. Pisa n. 623/2018). In violazione delle norme sulla disciplina transitoria la fattispecie deve esser ricondotta al contratto di locazione di durata ordinaria ex art. 2, co. 1, L. n. 431/1998 (cfr. Trib. Massa del 06/07/2018 n. 496 e Trib. Brescia n. 3080 dell'11/07/2025). Del resto, l'art. 2, co. 6 del D.M. 16 gennaio 2017, prevede che "i contratti di cui al presente articolo sono ricondotti alla durata prevista dall'art. 2, comma 1, della legge n. 431 del 1998 in caso di inadempimento delle modalità di stipula del contratto previste dai commi 1, 2, 4, 5 del presente articolo". Nel caso di specie è stato sì indicato “il trasferimento del conduttore” come esigenza transitoria del rapporto locatizio, ma manca la specifica dichiarazione della e CP_1 la documentazione a riprova della circostanza;
documentazione che poteva consistere anche in una richiesta della conduttrice rivolta ad un'agenzia immobiliare al fine di individuare altri immobili per lei d'interesse. Del resto, il Legislatore non ha previsto alcuna esenzione ai requisiti di forma, per cui non si può sostenere la validità formale del negozio sul presupposto che sia difficile documentare la specifica esigenza transitoria. L'esigenza, quindi, è stata indicata in modo alquanto generico, senza alcuna specificazione e senza alcuna documentazione. Per l'effetto, il contratto deve essere riqualificato ai sensi dell'art. 2, co. 1, L. n. 431/1998 quale contratto di locazione di durata di quattro anni, rinnovabile per un periodo di ulteriori quattro anni, salva la facoltà del locatore di diniego di rinnovo del contratto nei casi di cui all'art. 3 L. n. 431/1998. Poiché il contratto è stato stipulato in data 15/04/2023 e non è ancora decorso il quadriennio di durata di cui al citato articolo 2, la domanda giudiziale di sfratto per finita locazione non è meritevole di accoglimento.
3. Anche la domanda subordinata deve esser respinta per le ragioni di seguito illustrate. Con la memoria integrativa la ha domandato lo sfratto della per Pt_1 CP_1 morosità. Secondo la condivisibile interpretazione della Suprema Corte “nel procedimento per convalida di (licenza o) sfratto, l'opposizione dell'intimato dà luogo alla trasformazione in un processo di cognizione, destinato a svolgersi nelle forme di cui all'articolo 447 bis c.p.c., con la conseguenza che, non essendo previsti specifici contenuti degli atti introduttivi del giudizio, il “thema decidendum” risulta cristallizzato solo in virtù della combinazione degli atti della fase sommaria e delle memorie integrative di cui all'art. 426 c.p.c., potendo, pertanto, l'originario intimante, in occasione di tale incombente, non solo emendare le sue domande, ma anche modificarle, soprattutto se in evidente dipendenza dalle difese svolte dalla controparte” (cfr. Cass., Sez., VI, n. 4771/2019; Cass. Sez. III, n. 25396/2018; conf. Cass. 12247/2013; in senso sostanzialmente conforme anche Cass. 26356/2014, 7423 e 7430/2017).
Pagina 6
La cristallizzazione del thema decidendum si verifica con il deposito delle memorie integrative nel termine assegnato dal Giudice. Va, allora, ricordato che la domanda di convalida di sfratto per morosità si sostanzia in una domanda di risoluzione giudiziale per grave inadempimento del conduttore ex art. 1453 c.c. (cfr. Cass., Sez. III, n. 14527 del 11.10.2012), sicché trovano applicazione i criteri probatori sanciti dalla Cassazione (cfr. S.U. n. 13533 del 30.10.2001), secondo cui il creditore che agisca per la risoluzione deve dare la prova della fonte negoziale (o legale) del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: in tal caso sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento. Invero, in materia di locazione ad uso abitativo, nel caso in cui il conduttore abbia omesso di pagare una o più mensilità del canone locativo (ovvero oneri accessori per un importo superiore a due mensilità di canone), la valutazione della gravità e dell'importanza dell'inadempimento ex art. 1455 c.c. non è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, ma è predeterminata legalmente ex artt. 5 e 55 della L. n. 392/1978 (cfr. Cass. n. 15348/2017). Tuttavia, è pacifico che il 14/04/2023 le parti avevano risolto il contratto di locazione ordinaria stipulato tra la conduttrice e , per cui l'intimante non può oggi Parte_2 argomentare la domanda di sfratto in forza dell'inadempimento di un pregresso rapporto negoziale tra le parti. La domanda mira, infatti, a determinare la risoluzione del contratto sul presupposto del suo inadempimento, per cui non sono conferenti eventuali violazioni di pregressi accordi, aventi un diverso titolo causale. Pertanto, il mancato pagamento dei canoni pattuiti nel contratto del 6.6.2020, così come il mancato pagamento delle utenze e della TARI riferiti al periodo di efficacia del precedente negozio, pacificamente risolto il 14/04/2023, non assumono qui rilievo. Rimangono, quindi, legittimamente contestabili solo l'omesso pagamento della TARI per l'anno 2024 (per € 228,00), il mancato pagamento dei canoni riferiti al contratto del 15/04/2023, quantificati (e quantificabili in base al documento offerto dall'intimante) in residui € 260,00; non è, invece, stato specificato – e, quindi, validamente eccepito – il mancato pagamento delle utenze. Alla luce dell'istruttoria espletata non è emersa la prova, a fronte del versamento della somma di € 260,00 e di ulteriori € 100,00 a titolo di arretrati eseguiti nelle date del 27/02/2025 (cfr. all. 9 fascicolo convenuta) e del 16/04/2024 (all. 10 fascicolo convenuta), dell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie pattuite nel contratto del 15/04/2023. L'omesso versamento della TARI - effettivamente non documentato dall'intimata - non rientra tra le obbligazioni scaturenti dal contratto di locazione, in cui si fa menzione solo degli
“oneri accessori”; trattasi di un tributo dovuto all'ente comunale da chi utilizza un'unità immobiliare. L'obbligazione tributaria deriva, quindi, da una fonte legale e non dal contratto di locazione tra le parti. Va comunque evidenziato che l'importo non versato è inferiore al canone di locazione mensile di € 320,00. Per tutti i motivi esposti la domanda di sfratto per morosità, così come quella per finita locazione, deve esser respinta.
Pagina 7
4. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 (aggiornato al D.M. n. 147/2022), tenuto conto del valore della controversia ai sensi dell'art. 5, compreso tra € 1.101,00 ed €
5.200,00, in base ai parametri medi per le fasi processuali di studio ed introduttiva per i procedimenti di convalida locatizia (€ 1.024,00) e in base ai parametri minimi per le fasi di trattazione e decisionale per i procedimenti di cognizione dinanzi al Tribunale, stante la mancata assunzione di prove costituende e il numero di udienze svolte (€ 1.702,00). Va aggiunto che parte convenuta è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato giusta delibera del Consiglio dell'Ordine del 11/09/2024 (con decorrenza dal 23/07/2024). Il difensore della si è dichiarato antistatario sia nella memoria difensiva CP_1 autorizzata dell'1/12/2025, sia nella comparsa di costituzione nel procedimento di sfratto del 31/07/2024. Si ricorda che la questione della compatibilità tra l'istituto di cui all'art. 93 c.p.c. e l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è stata risolta in senso favorevole dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 26/03/2021, n. 8561; conf. Cass. del 12/10/2022 n. 29746), sul presupposto che non costituisca rinuncia implicita al beneficio da parte dell'assistito. La dichiarazione di antistatarietà è vincolante per il giudice, a cui non spetta alcun margine di sindacato sulla stessa. In base all'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002 il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, senza margini di valutazione discrezionale, essendo l'effetto di legge dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte ammessa al gratuito patrocinio (così Cass. del 24/01/2011 n. 1639; conf. Cass. del 5/02/2014 n. 2536), senza che rilevi la dichiarazione di antistatarietà (cfr. Cass. n. 31928/2023). Va infine ricordato che il giudice civile non è tenuto a quantificare in misura uguale le somme dovute dal soccombente allo Stato e quelle dovute dallo Stato al difensore del non abbiente:
“in tal modo si evita che la parte soccombente verso quella non abbiente sia avvantaggiata rispetto agli altri soccombenti e si consente allo Stato, tramite l'eventuale incasso di somme maggiori rispetto a quelle liquidate al singolo difensore, di compensare le situazioni di mancato recupero di quanto corrisposto e di contribuire al funzionamento del sistema nella sua globalità” (cfr. Cass. 22017/2018).
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa e/o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
- dichiara che il contratto di locazione stipulato tra le parti in data 15.04.2023 cesserà alla data del 15.04.2027 e, per l'effetto, rigetta la domanda di sfratto per finita locazione promossa da nei confronti di;
Parte_1 Controparte_1
- rigetta la domanda di sfratto per morosità promossa da nei confronti Parte_1 di;
Controparte_1
- condanna a rimborsare in favore dello Stato le spese processuali, Parte_1 che liquida in € 2.726,00 per onorari, oltre spese generali al 15%, I.V.A. se dovuta e C.A.P. come per legge. Lecce, 12/12/2025 Il Giudice
dott.ssa Claudia Tordo Caprioli
Pagina 8
Pagina 9