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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/01/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17710 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/02/1951), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BERNARDI STEFANO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(COLOMBIA, 17/04/1998); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
09/07/2021 contraeva in matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel
[...]
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio che Controparte_1
deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 16/12/2024 compariva il difensore del ricorrente, impossibilitato a presenziare personalmente, e il giudice delegato, preso atto della non esperibilità del tentativo di conciliazione,
rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto anche del contegno processuale della resistente e della circostanza che le parti vivono già di fatto separate.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 09/07/2021.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice delegato per il 3
prosieguo sulla domanda di scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17710/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 03/02/1951) e Controparte_1
(COLOMBIA, 17/04/1998) relativamente al matrimonio contratto in data
09/07/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 346, parte I, serie 04, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice delegato Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi Giudice
dott.ssa Stefania Ciani Giudice relatore riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17710 del Ruolo Generale
degli Affari Contenziosi dell'anno 2024 vertente
TRA
(ROMA (RM), 03/02/1951), con il patrocinio Parte_1
dell'avv. BERNARDI STEFANO giusta procura speciale in atti;
ricorrente
E
(COLOMBIA, 17/04/1998); Controparte_1
resistente-contumace
Con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale. 2
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ritualmente notificato unitamente al pedissequo decreto di fissazione d'udienza, premesso che in data Parte_1
09/07/2021 contraeva in matrimonio civile con CP_1
e che dall'unione non nascevano figli, esponeva che nel
[...]
tempo la convivenza era divenuta intollerabile e chiedeva, quindi,
pronunciarsi la separazione personale dei coniugi e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio.
Non si costituiva in giudizio che Controparte_1
deve, pertanto, essere dichiarata contumace.
Alla prima udienza del 16/12/2024 compariva il difensore del ricorrente, impossibilitato a presenziare personalmente, e il giudice delegato, preso atto della non esperibilità del tentativo di conciliazione,
rimetteva la causa al collegio per la decisione sulla separazione.
Ritiene il Tribunale che il ricorso meriti di essere accolto, non essendo in contestazione l'intollerabilità della convivenza, tenuto conto anche del contegno processuale della resistente e della circostanza che le parti vivono già di fatto separate.
Deve, pertanto, essere dichiarata la separazione personale dei coniugi e relativamente Parte_1 Controparte_1
al matrimonio dagli stessi contratto in data 09/07/2021.
Ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento non essendo stata formulata alcuna domanda in tal senso.
La statuizione sulle spese di lite è demandata alla definizione del giudizio che deve essere rimesso sul ruolo del giudice delegato per il 3
prosieguo sulla domanda di scioglimento del matrimonio come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando nella causa civile in primo grado iscritta al n. 17710/2024 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
dichiara la contumacia della resistente;
dichiara la separazione personale dei coniugi Parte_1
(ROMA (RM), 03/02/1951) e Controparte_1
(COLOMBIA, 17/04/1998) relativamente al matrimonio contratto in data
09/07/2021, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Roma, al n. 346, parte I, serie 04, anno 2021, alle seguenti condizioni:
i coniugi vivranno separati con obbligo di reciproco rispetto;
ciascun coniuge provvederà autonomamente al proprio mantenimento;
dispone rimettersi la causa sul ruolo del giudice delegato Stefania
Ciani come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 17/12/2024.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Stefania Ciani
Il Presidente
Dott.ssa Marta Ienzi