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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 11/06/2025, n. 432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 432 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. 658/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
, Cod. Fisc. , , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , Cod. Fisc. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, Cod. Fisc. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, Cod. Fisc. , , Cod. Fisc.
[...] C.F._7 Parte_8
, , Cod. Fisc. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
, Cod. Fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pt_10 C.F._10
VANZANELLA MARIA, elettivamente domiciliati in Varese, via Sabotino n. 7, come da procura in atti (allegata all'atto di citazione depositato telematicamente e alla nota di deposito in data
22.9.2023),
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MICHELE del Foro di Monza, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
E:
pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZI Parte_11 C.F._11
DANIELE del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice (foglio di pc depositato in data 17.1.2025):
“nel merito: accertare la responsabilità del conducente il veicolo Fiat 500 Tg. EF 198 WW per i danni subiti dagli istanti in seguito alla morte del Sig. di cui in narrativa e per Persona_1
l'effetto, condannare la stessa in persona del Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli stessi della somma di € 1.461.962,79 salvo errori e/o omissioni come ut supra specificata o nella somma che riterrà equa e satisfattiva
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione per fattone anticipo”;
Per parte convenuta (foglio di pc depositato in data 4.2.2025): CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
NEL MERITO:
Respingere le pretese di risarcimento dei danni da perdita parentale cumulativamente dedotte dagli attori nella presente sede, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, in quanto totalmente infondate sia in fatto sia in diritto. Con integrale vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. secondo parametri medi ex DM 55/2014 previa applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 8.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con Si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria di parte convenuta ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, limitatamente alle parti non ammesse di seguito integralmente ritrascritte
Prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che a seguito di nostro intervento sul luogo del sinistro in data 5 aprile 2021 (lunedì dell'Angelo) verificavamo personalmente che la autovettura Fiat 500 targata EF198WW si presentava integra, priva di alcun segno di urto sulla carrozzeria;
pagina 2 di 21 2) Vero che a seguito dei rilievi e degli accertamenti eseguiti in sito rubricavamo il rapporto 31/5-
2-2021, che ci viene mostrato, con un unico veicolo convolto (A – Vespa Piaggio) con la seguente
“natura dell'incidente: perdita di controllo veicolo e collisione ad un muro”;
3) Vero che sul luogo del sinistro non sono stati reperiti testimoni oculari in grado di riferire direttamente in ordine alla dinamica della caduta al suolo della Vespa;
4) Vero che tutte le persone indicate dalla difesa della persona offesa come informate sui fatti (doc. di controparte “atti penali”), da noi direttamente sentite a SIT, hanno confermato di non aver visto la dinamica del sinistro.
Testi sulle circostanze 1, 2, 3 e 4:
Appuntato c\o Stazione CC di Arcisate Appuntato Scelto Persona_2 Persona_3
c\o Stazione CC di Arcisate 5) Vero che, su incarico del PM presso il Tribunale Penale di Varese, ho redatto la perizia cinematica ricostruttiva in relazione al sinistro del 05.04.2021 che mi viene mostrata e che confermo nel contenuto?
Teste sul capitolo 5:
P.I. via Porro 194 Induno Olona (VA) Testimone_1
documentazione dalla PA (art.213 cpc)
Si evidenzia inoltre che nel rapporto di sinistro si dà atto della richiesta inviata da parte dei CC di Arcisate al Presidio Ospedaliero diVarese al fine di ottenere accertamenti sanitari ex artt. 186
e 187 CDS.
Salvo errori (i CC nel rapporto riferiscono referti “ad oggi non pervenuti”) non si è però dato atto dell'esito degli stessi e, tra i documenti prodotti da parte attrice, non si è rinvenuto alcun referto.
Per tale motivo, laddove non presenti in atti, si chiede di essere autorizzati ad acquisire copia dei referti relativi alla determinazione dello stato psicofisico del de cuius al momento del sinistro.”
Per parte convenuta (foglio di pc depositato in data 10.2.2025): Pt_11
“IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di profili di responsabilità in capo al Sig.
e, conseguentemente, rigettare la domanda formulata dagli attori in quanto Parte_11
palesemente infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Sig. , si chiede che venga accertata e dichiarata l'operatività della Parte_11
polizza assicurativa stipulata con Controparte_2
pagina 3 di 21 Part e che, per l'effetto, quest'ultima sia chiamata a manlevare il Sig. Controparte_1
da qualsivoglia obbligazione economica per i fatti di causa nonché, giusto disposto dell'art.
[...]
1917, comma 3, codice civile dagli esborsi per la presente difesa legale.
In ogni caso, con condanna degli attori e/o della Compagnia Assicurativa
[...]
alla rifusione delle spese e dei Controparte_4
compensi professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il tutto come da D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre a spese generali, cpa ed iva come per legge, di cui alla nota che si allega.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti di , deceduto in data 9.4.2021, Persona_1
hanno adito il Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat
500 tg. EF198WW per i danni da loro subiti per effetto del decesso di a seguito del Persona_1
sinistro stradale occorso in Bisuschio in data 5.4.2021 e, per l'effetto, di condannare la compagnia assicurativa l risarcimento del danno nella misura di euro 1.099.901 o nel diverso importo CP_1
ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto che aveva perso la vita a seguito delle gravissime lesioni subite in Persona_1
conseguenza del sinistro occorsogli in Bisuschio, alla via Martinelli in data 5.4.2021 alle ore 9.15 circa;
la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al conducente del veicolo Fiat 500 tg.
EF198WW di proprietà di ed assicurato con il veicolo Fiat, Parte_11 CP_1 provenendo da un luogo privato di via Martinelli, all'altezza del civico n. 40 in manovra di retromarcia, nell'effettuare la manovra di immissione su strada, non aveva concesso la dovuta precedenza al motoveicolo Vespa tg. CT140P52 condotto dal sig. , il quale Persona_1 procedeva nella corsia di appartenenza e che, nel tentativo di evitare l'impatto, aveva frenato e sterzato sulla propria sinistra finendo la propria corsa lungo il bordo del marciapiedi del lato opposto;
in uno al motociclo era caduto al suolo anche il sig. che, impattando contro un _1
palo della luce, aveva riportato lesioni mortali;
il sig. conviveva stabilmente con la Persona_1
moglie, il figlio e la nuora e il nucleo familiare così costituito era caratterizzato da un legame stabile pagina 4 di 21 affettivo e solidale;
la frequentazione con la famiglia di origine del sig. era stabile e assidua, _1
usavano trascorrere insieme le ricorrenze religiose e familiari;
presso la Procura della Repubblica di Varese era pendente il procedimento penale n. 1893/2021 mod 21 RG NR a carico del conducente dell'autovettura e avverso la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico
Ministero era pendente procedimento di opposizione.
Integrato il contraddittorio, si è costituita Admiral contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di respingere le pretese risarcitorie cumulativamente dedotte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ha contestato la sussistenza di responsabilità a carico del conducente del veicolo Fiat 500 deducendo che, anche dagli accertamenti eseguiti in sede penale, era pacificamente emerso che tra i due veicoli non vi era stato scontro, non vi erano telecamere né testimoni oculari, al conducente della autovettura non era stata contestata alcuna violazione e la velocità della Vespa, come ricostruita dai consulenti tecnici, non era nei limiti di legge e comunque non consona allo stato dei luoghi;
il sig. aveva arrestato la propria marcia prima della linea bianca delimitante l'inizio Pt_11
carreggiata e tuttavia, anche volendo prendere in considerazione una (del tutto ipotetica, generica e contestata) “turbativa” indotta dalla concomitante manovra di retromarcia della Fiat 500, il sig.
avrebbe, per certo, avuto la possibilità di evitare la fatale collisione con il cordolo Persona_1
del marciapiede se avesse avanzato ad una velocità conforme al limite vigente di 50 km/h e fosse stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo come stabilito dall'art. 141 del C.d.S.; in altri termini, tra la presenza della vettura FIAT 500 e la perdita di controllo del conducente della
Vespa sussisteva esclusivamente un nesso meramente occasionale, senza alcuna possibilità di affermare la civile responsabilità, anche solo minoritaria, del conducente della autovettura;
in relazione al quantum, ha dedotto che gli attori avevano agito cumulativamente senza offrire, al di là delle mere asserzioni e documenti anagrafici, alcuna specifica allegazione sulla intensità ed assiduità dei rapporti e delle frequentazioni con il de cuius, sicché in assenza di specifiche e circostanziate allegazioni nulla poteva essere riconosciuto ai componenti esterni alla famiglia nucleare.
Si è altresì costituito preliminarmente eccependo la nullità della citazione e Parte_11
della procura alle liti per essere stata sottoscritta da otto degli attori su nove e non anche dall'avvocato difensore;
sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per pagina 5 di 21 mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ha ulteriormente eccepito la carenza di prova circa la legittimazione attiva e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum, in via subordinata di accertare l'operatività della polizza assicurativa stipulata con e, per l'effetto, di dichiarare quest'ultima chiamata a manlevare CP_1
il Sig. da qualsivoglia obbligazione economica per i fatti di causa nonché, giusto disposto Pt_11 dell'art. 1917, comma 3 c.c. dagli esborsi per la difesa legale.
Con ordinanza del 18.9.2023 era concesso alla parte attrice un termine per la regolarizzazione della procura alle liti in relazione al convenuto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cfr. successiva Parte_10 nota di deposito del difensore di parte attrice del 22.9.2023) e assegnato termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3
d.l. 132/2014 (Cfr. ordinanza 30.1.2024); concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del
9.10.2024 erano escussi i testi ammessi di parte attrice giusta ordinanza del 28.6.2024 quindi la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e, con ordinanza in data 12.2.2025, era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, fruiti da tutte le parti.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, la causa deve ritenersi sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del materiale probatorio acquisto agli atti del giudizio e, in particolare, sulla base delle risultanze dell'accurata perizia cinematica svolta nel contraddittorio ai sensi dell'art. 360 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di avanti al Tribunale di Parte_11
Varese (n. 1893/20201 R.G.N.R.). La citata perizia risulta infatti redatta con particolare scrupolo e aderenza alle risultanze probatorie, a seguito degli opportuni accertamenti, anche cinematici, nonché alla luce della documentazione acquisita agli atti del procedimento penale (in particolare la relazione redatta dai Carabinieri di Arcisate con in allegato lo schizzo planimetrico, la documentazione fotografia e le dichiarazioni rilasciate dal conducente dell'autovettura e dalle persone sentite quali testi, le cui dichiarazioni sono riportate nella relazione citata). Peraltro, come compiutamente evidenziato dal perito nel predetto elaborato nonché dal Gip Tes_1 nell'ordinanza di archiviazione del 15.4.2024, l'assenza di testimoni oculari e di ulteriori elementi pagina 6 di 21 non scrutinati nella predetta perizia, unita all'apprezzabile approfondimento e completezza della stessa, privano di concreta utilità di qualsivoglia ulteriore apprendimento istruttorio.
2. L'inquadramento giuridico
La disciplina della responsabilità civile nella circolazione di veicoli è recata dall'art. 2054 c.c. secondo cui il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(comma 1). Il comma 2 prevede inoltre che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, anche in caso di mancata collisione di veicoli, può configurarsi la concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti in un incidente stradale qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di ciascuno dei conducenti e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione di più veicoli abbia costituito causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
(Cfr. Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, ed anche: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
19197 del 19/07/2018, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta
pagina 7 di 21 privata; Cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3131 del 04/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012).
In ogni caso, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, bensì è necessario che il conducente fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile, la quale può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare, nel settore della circolazione stradale può ritenersi caso fortuito - il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso - l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/1986) Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 cod. civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile. (Cass Sez.
3, Sentenza n. 5671 del 05/05/2000).
3. Le risultanze in fatto
Nel caso di specie, la CTU cinematica a firma del perito (doc. 6 attori) ha come di seguito Tes_1
ricostruito il fatto e la dinamica del sinistro:
“Il giorno 05 Aprile 2021, verso le ore 09.00 circa, nel territorio di Bisuschio (VA) il Sig. _1
, a bordo del motoveicolo Piaggio Vespa, targato CT140952, percorreva Via Fausto
[...]
Martinelli con direzione Bisuschio – Cuasso al Piano, quando, giunto in corrispondenza del civico
40 dove il Sig. a bordo del suo veicolo Fiat 500 tg. EF198WW, era intento ad Pt_11
iniziare/iniziava una manovra di retromarcia per inserirsi nel flusso veicolare, metteva in atto una frenata di emergenza e perdeva il controllo dei veicolo, rovinando al suolo e scarrocciando fino
pagina 8 di 21 ad impattare contro il marciapiede presente sul margine sinistro della carreggiata, arrestandosi poi in corrispondenza del civico 9.”
è successivamente deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nel sinistro Persona_1
(circostanza non precipuamente contestata nel presente giudizio e univocamente confermata dagli esiti degli esami autoptici disposti nell'ambito del procedimento penale).
Il perito, all'esito degli accertamenti svolti, ha effettuato le seguenti considerazioni in relazione alla manovra e al comportamento tenuto dai conducenti dei veicoli coinvolti:
“Osservando la traiettoria posseduta dal motociclo nel tratto antecedente alla traccia di frenata si può osservare come la stessa abbia un andamento da destra verso sinistra e non seguente il tratto curvilineo ad ampio raggio, segnale che indica una modifica del proprio avanzamento in seguito, con alto grado di probabilità, al presentarsi di un pericolo proveniente da destra.
Verosimilmente è possibile che l'autovettura fosse in lento movimento per immettersi sulla Via
Martinelli e quindi con una traiettoria intersecante quella del Sig. _1
Questo fatto giustificherebbe la deviazione del motociclo ovvero una messa in atto di una manovra di emergenza da parte del centauro.
Bisogna sottolineare tuttavia che il Sig. se fosse avanzato ad una velocità conforme al _1
limite vigente di 50 km/h, percorrendo la Via Martinelli, e fosse stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo, come stabilito dall'art. 141 del C.d.S., avrebbe avuto lo spazio per arrestare il motociclo prima impattare contro il cordolo del marciapiede. (…)
Il trasporto di una tracolla con all'interno una latta di vernice da parte del Sig. potrebbe _1
aver influito sulla guidabilità e sul controllo del mezzo durante la manovra di emergenza, nel tratto di frenata e del tratto dalla fine della traccia di abrasione fino alla contatto con il cordolo del marciapiede.
Per quanto riguarda la manovra di retromarcia messa in atto dal conducente della autovettura non è possibile indicare le modalità con cui è stata effettuata in quanto la stessa è stata rimossa dalla posizione in cui si trovava durante la dinamica dell'evento e posizionata sul margine della corsia con direzione Cuasso al Piano – Bisuschio;
in particolare non è dato sapere se e di quanto il veicolo fuoriuscisse oltre la linea di margine presente in corrispondenza del carraio del civico
pagina 9 di 21 42, ovvero all'interno della corsia di pertinenza del centauro, e se lo stesso fosse o meno fermo o in movimento.
Sebbene non si possa determinare con criterio oggettivo se la manovra messa in atto dal conducente dell'autovettura, comportasse l'invasione parziale o meno della corsia di competenza del motociclista, la reazione del centauro che sostanzialmente ha messo in atto una manovra di emergenza, indicherebbe con alto grado di probabilità, che la stessa sia stata determinata dall'apparire di un improvviso pericolo, ovvero un ostacolo sulla carreggiata e verosimilmente nella propria corsia di competenza, giacché non vi è stato contatto tra i due veicoli.
Se ne conviene che l'utilizzo della massima prudenza da parte del conducente dell'autovettura sig. avrebbe potuto mettere in sicurezza la condotta e la reazione del sig. Pt_11 _1 all'approssimarsi sulla scena dell'incidente.”
Alla luce degli approfondimenti svolti, il perito ha conclusivamente affermato che la ricostruzione meccanica dell'incidente ha evidenziato che entrambi i conducenti abbiano concorso alla causazione dell'evento.
4. L'an della fattispecie risarcitoria
Alla luce delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, si deve ritenere che la condotta di entrambi i conducenti, indipendentemente dal fatto che non vi sia stata collisione, abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del sinistro.
, da un lato, viaggiava ad una velocità (stimata dal perito del PM di circa 59 ± 5 Persona_1
km/h) presumibilmente superiore a quella consentita sul tratto di strada (50 km/h).
Invero, indipendentemente dalle contestazioni degli attori in relazione alla effettiva velocità del motociclo (in quanto si tratta di un differenziale di velocità ridotto pari a ± 10 km/h, come condivisibilmente osservato dal Gip nell'ordinanza di archiviazione 15.4.2024), le caratteristiche del mezzo, il carico trasportato trasportava una tracolla con all'interno una latta di Persona_1
vernice) nonché le caratteristiche e le condizioni della strada (il luogo dell'incidente stradale è stato identificato in un tratto rettilineo della Via F. Martinelli, preceduto da una curva destrorsa ad ampio raggio), imponevano al conducente di adeguare la velocità secondo un criterio di prudenza tale da consentigli l'efficace controllo del mezzo, l'effettuazione di manovre di emergenza e l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità, nella specie ristretto, così da poter pagina 10 di 21 tempestivamente percepire il pericolo, controllare il mezzo e arrestare il motociclo prima impattare contro il cordolo.
Quanto ad d'altro canto, se è ben vero che non può dirsi raggiunta la prova Parte_11
oggettiva e rigorosa della violazione di regole cautelari tale da sostenere l'accusa nel giudizio penale e un addebito di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio all'esito del vaglio dibattimentale, neppure vi è la prova che egli, alla guida dell'autovettura, abbia tenuto un comportamento improntato ai doverosi canoni di prudenza e cautela, tale da scongiurare la realizzazione dell'evento.
Anzi deve ritenersi provato che la sua condotta ha costituito un fattore causale concorrente nella determinazione dell'evento atteso che, se non avesse avviato la manovra di retromarcia in uscita dal civico n. 40, creando una turbativa nella guida del motociclista, non avrebbe Persona_1
azionato i freni, modificato la propria traiettoria e non sarebbe caduto e, conseguentemente, deceduto.
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dal perito sebbene non si possa stabilire in Tes_1
modo oggettivo in che modo la manovra messa in atto dal Sig. possa aver Parte_11
impegnato la corsia di competenza del centauro, bisogna sottolineare che il Sig. non ha _1
seguito la traiettoria curvilinea del tratto stradale ma ne ha impostata una con un andamento da destra verso sinistra, segnale che indica una modifica del proprio avanzamento in seguito al presentarsi di un pericolo repentino ed improvviso proveniente da destra.
Non vi è la prova che, ponendo in essere la manovra in retromarcia di immissione nella carreggiata, si sia accertato che la manovra non potesse creare pericolo o intralcio alla Parte_11
circolazione, così ponendo in essere le dovute cautele.
Oltretutto, la deduzione di secondo cui non avrebbe oltrepassato il limite Parte_11
esterno della carreggiata, pur in difetto di precipui ed oggettivi riscontri probatori, lascia importanti margini di incertezza, come evidenziato dallo stesso PM nella richiesta di archiviazione del
4.12.2021: “Da quanto dichiarato dalla e concordemente dal marito Pt_12 Persona_4
si ha indiretta conferma del fatto che non vi è stata collisione tra i mezzi. Ciò che risulta confliggere, però, con le dichiarazioni spontanee dell'indagato è il fatto che la testimone dichiarava di essere uscita dalla propria abitazione immediatamente e di avere notato
l'autovettura parcheggiata sul proprio lato del marciapiede. Tale circostanza contrasta con quanto affermato dal secondo cui avrebbe fermato il mezzo prima di oltrepassare il limite Pt_11
pagina 11 di 21 della carreggiata: invero, se così fosse, non si vede perché non abbia lasciato l'auto in tale posizione, non costituendo intralcio alla circolazione;
pare invece più probabile che egli avesse compiuto una buona parte della manovra per immettersi nel senso di marcia opposto in direzione
Bisuschio centro, con la conseguente necessità di spostare immediatamente il veicolo verso il bordo della carreggiata e soccorrere l'infortunato, per non costituire ulteriore pericolo per gli altri utenti della strada in quanto la il marito uscivano negli istanti immediatamente Pt_12 Per_4 seguenti all'incidente trovando la Fiat 500 sul proprio lato della strada”.
Alla luce di quanto precede, deve pertanto ritenersi accertato l'effettivo contributo causale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e, in assenza di ulteriori riscontri probatori e di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, si ritiene di dover applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054
c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte sopra richiamati.
5. Sul quantum debeatur: il danno da perdita del rapporto parentale
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cass. civ. sez. III n. 28989 dell' 1 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l' id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
pagina 12 di 21 n. 11212 del 24 aprile 2019; C'ass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praestunptio holniniss, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15 febbraio 2.018).
Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. In altri termini, affermare, che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l' id quod plenunque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, è cosa distinta dal riconoscere a quest'ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare.
Ciò posto, diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-
2021, n. 33005) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 2022 in motivazione).
Dagli insegnamenti della Suprema Corte, dunque, si ritrae che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri pagina 13 di 21 congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 (Rv. 656223 - 01). Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01).
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli art. 1226 e 2056 c.c.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione equitativa di tale fattispecie di danno,
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato nell'anno 2022, in considerazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione, le c.d. “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” valevoli come criteri orientativi, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione, ricavando un “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti, rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 (aggiornati e rivalutati a giugno 2024 rispettivamente a € 3.911,00 e € 1.698,00) e proponendo poi una distribuzione dei punti secondo i parametri indicati dalla Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ritiene il Tribunale che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba dunque essere effettuata tenendo conto dei predetti criteri, invero conformi ai più recenti approdi della
Corte di Cassazione e, pertanto, con una valutazione necessariamente differenziata tra gli odierni attori in funzione del diverso rapporto di convivenza e di parentela.
5.1. Ciò premesso, con riferimento a , moglie del de cuius, in applicazione Parte_1
delle citate tabelle, si devono riconoscere all'attrice i seguenti punti:
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), nata l'[...], all'epoca di 63 anni;
pagina 14 di 21 - 16 punti per danno non patrimoniale presumibile per il caso di convivenza delle due vittime (lett.
C della tabella);
- 2 punti in relazione alla sopravvivenza del figlio, della nuora convivente, dei fratelli del sig.
odierni attori oltre che delle sorelle (sentite quali testi all'udienza del 9.10.2024) e degli _1
ulteriori componenti delle famiglie di origine del sig. e della sig.ra ; _1 Pt_1
- 15 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E); non può che ritenersi presumibile la sofferenza patita per la perdita improvvisa e prematura del coniuge a causa dei gravi traumatismi riportati nel sinistro, nonché il conseguente sconvolgimento della qualità e delle abitudini di vita consolidatesi nel corso di un rapporto coniugale di lungo corso (anche se nulla è stato documentato in relazione alla durata del matrimonio, esso è presumibilmente antecedente alla nascita del figlio) caratterizzato dalla convivenza oltre che dalla condivisione dei momenti familiari e di vita (cfr. deduzioni testi all'udienza del 9.10.2024).
Quanto a , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Parte_1
deve essere liquidato nella misura di euro 127.000, così determinato: complessivi punti n. 65, moltiplicati per il “valore punto” di euro 3.911,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
A parte attrice spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca in cui esso si è verificato
(aprile 2021), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
5.2. Quanto a , figlio del de cuius, in applicazione delle citate tabelle, si Parte_2
devono riconoscere i seguenti punti:
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 22 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), nato l'[...], all'epoca di 32 anni;
- 16 punti per danno non patrimoniale presumibile per il caso di convivenza delle due vittime (lett.
pagina 15 di 21 C della tabella);
- 2 punti in relazione alla sopravvivenza della madre convenite, della moglie e degli ulteriori componenti delle famiglie di origine dei genitori;
- 8 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (lett. E); se è ben vero che non può che ritenersi presumibile la sofferenza patita per la perdita improvvisa e prematura del padre, convivente, nessuna specifica allegazione o prova è stata fornita in relazione alla qualità e alla intensità della loro relazione;
Quanto a , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Parte_2
deve essere liquidato nella misura di euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato (par. 5.1.) così determinato: complessivi punti n. 64, moltiplicati per il “valore punto” di euro 3.911,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
5.3. Quanto ai fratelli del de cuius e , in applicazione delle Parte_4 Parte_8
citate tabelle, si devono riconoscere i seguenti punti:
- 10 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 11 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), atteso che
[...]
è nato nel 1959 e nel 1961 sicchè, all'epoca dei fatti, avevano Pt_4 Parte_8
rispettivamente 60 e 61 anni;
- 5 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (lett. E); se è ben vero che i testi sentiti all'udienza del 9.10.2024 hanno confermato la sussistenza di un legame affettivo significativo della fratria, con contatti telefonici frequenti e condivisione dei momenti familiari e di festività e, dunque, con presumibile sofferenza ancorata alla morte del fratello, deve essere altrettanto considerata la distanza tra le rispettive abitazioni stava a Bergamo ed in Calabria) che, in sé considerata, incide Pt_8 Pt_4 sull'abitualità della frequentazione e, conseguentemente, sul godimento del rapporto parentale.
Quanto a e , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del Parte_4 Parte_8
rapporto parentale deve essere liquidato nella misura di euro 22.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato (par. 5.1.) così determinato: complessivi punti n. 26, moltiplicati per il “valore punto” di euro 1.698,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
pagina 16 di 21 5.4. Quanto a ritiene invece il Tribunale che non sussistano sufficienti Controparte_5
elementi che, ancorché ancorandosi a presunzioni, consentano di giustificare il risarcimento del danno richiesto.
In particolare, se è presuntivamente immaginabile e comprensibile la sofferenza per la perdita del coniuge, del figlio o di un fratello, deve ritenersi necessario un maggiore sforzo assertivo e di allegazione, prima ancora che probatorio, con riferimento alle domande risarcitorie di soggetti che non hanno un legame parentale diretto, bensì di affinità, con la vittima primaria.
Quanto a infatti, l'unico dato noto è quello della convivenza, rectius della Controparte_5
risultanza del dato anagrafico dallo stato di famiglia, e del rapporto di coniugio con il figlio
, e tuttavia non sono state fornite indicazioni in relazione alla natura del rapporto della Parte_11
stessa con il de ciuis.
In particolare, non è noto quando la signora abbia fatto la conoscenza del sig. CP_5 _1
, per quanto tempo si sia protratta la convivenza (che invero risulta agli atti dal solo
[...]
certificato di stato di famiglia del luglio 2021, peraltro successivo al decesso), non vi è compiuta allegazione della natura, intensità e qualità del rapporto e del tempo trascorso insieme.
In altri termini si ritiene che la parte attrice, gravata del relativo onere della prova, non abbia compiuto il dovuto sforzo assertivo, ancor prima che probatorio, in relazione a elementi facilmente accessibili e necessariamente funzionali a chiarire la sussistenza di elementi fondanti il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che, come chiarito, se ben può essere ancorato a presunzioni, non può essere riconosciuto in re ipsa in difetto di elementi su cui la valutazione presuntiva possa in concreto fondarsi.
5.5. Parimenti, ritiene il Tribunale che non sia sufficientemente allegata e provata la sussistenza di un danno da perdita del rapporto parentale risarcibile in relazione ai nipoti in linea collaterale, id est figli dei fratelli del de cuius, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_6
e Parte_10
Rispetto ad essi non è noto il luogo di residenza (forse a Bergamo e Locri, essendo lì formatesi i loro atti di nascita e ivi risultando residenti i loro genitori, come parrebbe emergere dall'istruttoria orale), non è allegato se e in che termini mantenessero rapporti con lo zio, nonché la qualità e l'intensità del loro rapporto.
Anche l'istruttoria orale, invero, non ha fornito compiute indicazioni in relazione alla natura e alla intensità del rapporto parentale. E' stata affermata la frequentazione di con i di lui fratelli _1
pagina 17 di 21 e, genericamente, con i loro figli ma nulla è stato meglio precisato in tal senso. Il teste Tes_2
ha dichiarato che “ qualche anno fa è stata tutta l'estate a casa di e
[...] Pt_9 Pt_1 _1
perché aveva trovato un lavoro di fianco al negozio di . Non mi ricordo quando ciò è Pt_1
avvenuto, ma visto che aveva ancora il negozio credo che sia avvenuto circa una quindicina Pt_1
di anni fa. Comunque era affezionata agli zii. ADR con i nipoti in Calabria avevano una Per_5
minore frequentazione appunto per la distanza, capitava però che si sentissero, ed è anche capitato che e andassero in Calabria a trovarli” e, tuttavia, tali allegazioni, da sole Pt_1 _1
considerate in assenza di ulteriori allegazioni agli atti di causa, non si possono ritenere da sé sole idonee a fondare l'accoglimento della pretesa risarcitoria articolata.
L'assenza di compiute ed esaustive informazioni sulla relazione familiare assertivamente pregiudicata, in un contesto di parentela di secondo grado, impedisce di apprezzare se e in che misura la perdita del familiare abbia arrecato un concreto danno in termini di sofferenza soggettiva e di alterazione della qualità di vita. La domanda di risarcimento da loro articolata deve essere pertanto respinta.
6. Conclusioni
Conclusivamente pertanto, alle luce delle considerazioni di cui ai paragrafi che precedono, la convenuta nella sua qualità di assicurazione RCA del veicolo Controparte_1
Fiat 500 Tg. EF198WW di proprietà di (il rapporto assicurativo non è in Parte_11
contestazione), deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- in favore di , moglie del de cuius, euro 127.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come specificato in parte motiva;
- in favore di , figlio del de cuius, euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come specificato in parte motiva;
- in favore di e , fratelli del de cuius, euro 22.000,00 ciascuno, oltre interessi Pt_4 Persona_6
e rivalutazione come specificato in parte motiva.
La domanda svolta dalla nuora e dai nipoti , , Controparte_5 Parte_5 Parte_6
, e deve invece essere respinta per le ragioni di cui ai Parte_7 CP_6 Parte_10
paragrafi 5.4 e 5.5. che precedono.
pagina 18 di 21
7. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore degli attori
, , e a carico solidale delle parti convenute Parte_1 Parte_2 Pt_4 Persona_6
e secondo i parametri medi di cui al d.m. Controparte_1 Parte_11
55/2014 e secondo i parametri minimi in relazione alla fase istruttoria, limitata ad una sola udienza di escussione dei testi, e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario. Le spese di lite tra gli attori
[...]
, , e e i CP_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_6 Parte_10
convenuti devono essere invece integralmente compensate.
Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte del convenuto in favore Parte_11
dell'attrice delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate agli attori in conseguenza delle statuizioni che precedono.
Nulla può essere invece disposto nel caso di specie a carico della compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto Secondo l'orientamento Parte_11 della giurisprudenza di Cassazione “nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015). Nel caso di specie, si tratta di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa in assenza, peraltro, di domanda di condanna in via solidale dell'assicurato; la compagnia assicurativa non ha svolto alcuna eccezione sull'operatività della polizza e sulla copertura assicurativa e, in concreto, né la parte attrice né l'assicurazione hanno svolto domande di condanna nei confronti di esso convenuto, le cui difese, infatti, sono state in gran parte sovrapponibili a quelle della compagnia. In tale precipuo contesto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che non sussistano i presupposti per porre a carico della compagnia assicurativa la rifusione delle spese e dei compensi professionali per la difesa del convenuto.
pagina 19 di 21
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Accerta la concorrente responsabilità di e nella Persona_1 Parte_11
realizzazione del sinistro stradale occorso in Bisuschio in data 5.4.2021, in conseguenza del quale
è deceduto in Varese in data 9.4.2021, da ascriversi nella misura del 50% ciascuno Persona_1
per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto:
2. Condanna la parte convenuta nella sua qualità di Controparte_1
assicurazione RCA del veicolo Fiat 500 Tg. EF198WW di proprietà di al Parte_11
pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- in favore di , moglie del de cuius, di euro 127.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come specificato in parte motiva;
- in favore di , figlio del de cuius, di euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come specificato in parte motiva;
- in favore di e , fratelli del de cuius, di euro 22.000,00 ciascuno, Parte_4 Persona_6
oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
3. Respinge la domanda di risarcimento del danno svolta dalla Controparte_5 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 CP_6 Parte_10
4. Condanna i convenuti e in solido, Controparte_1 Parte_11
alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
che si liquidano in complessivi euro 11.200,00 per compensi, oltre ad euro 545,00 Persona_6
per rimborso spese documentato (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario;
5. Compensa le spese di lite tra gli attori , , Controparte_5 Parte_5 Parte_6
, e e i convenuti;
Parte_7 CP_6 Parte_10
6. Subordinatamente all'effettivo pagamento da parte del convenuto in Parte_11
favore dell'attrice delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta pagina 20 di 21 compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso le somme che saranno versate agli attori in conseguenza delle statuizioni che precedono;
7. Respinge la domanda di rimborso a carico dell'assicurazione delle spese di lite sostenute dal convenuto Parte_11
Varese, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 21 di 21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa da:
, Cod. Fisc. , , Cod. Fisc. Parte_1 C.F._1 Parte_2
, , Cod. Fisc. , C.F._2 Parte_3 C.F._3
, Cod. Fisc. , Cod. Fisc. Parte_4 C.F._4 Parte_5
, Cod. Fisc. , C.F._5 Parte_6 C.F._6 Pt_7
, Cod. Fisc. , , Cod. Fisc.
[...] C.F._7 Parte_8
, , Cod. Fisc. , C.F._8 Parte_9 C.F._9 [...]
, Cod. Fisc. , tutti rappresentati e difesi dall'avv. Pt_10 C.F._10
VANZANELLA MARIA, elettivamente domiciliati in Varese, via Sabotino n. 7, come da procura in atti (allegata all'atto di citazione depositato telematicamente e alla nota di deposito in data
22.9.2023),
PARTE ATTRICE
Contro
:
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. COLOMBO MICHELE del Foro di Monza, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
E:
pagina 1 di 21 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. PIZZI Parte_11 C.F._11
DANIELE del Foro di Milano, con domicilio telematico presso il difensore come da procura in atti,
PARTI CONVENUTE
CONCLUSIONI DELE PARTI:
Per parte attrice (foglio di pc depositato in data 17.1.2025):
“nel merito: accertare la responsabilità del conducente il veicolo Fiat 500 Tg. EF 198 WW per i danni subiti dagli istanti in seguito alla morte del Sig. di cui in narrativa e per Persona_1
l'effetto, condannare la stessa in persona del Controparte_2 rappresentante pro tempore al pagamento in favore degli stessi della somma di € 1.461.962,79 salvo errori e/o omissioni come ut supra specificata o nella somma che riterrà equa e satisfattiva
a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale oltre interessi e rivalutazione monetaria sino al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze di giudizio con attribuzione per fattone anticipo”;
Per parte convenuta (foglio di pc depositato in data 4.2.2025): CP_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo, rigettata e disattesa ogni contraria istanza, così provvedere:
NEL MERITO:
Respingere le pretese di risarcimento dei danni da perdita parentale cumulativamente dedotte dagli attori nella presente sede, ciascuno per quanto di rispettivo interesse, in quanto totalmente infondate sia in fatto sia in diritto. Con integrale vittoria delle spese di lite ex art. 91 c.p.c. secondo parametri medi ex DM 55/2014 previa applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 8.
IN VIA ISTRUTTORIA:
Con Si reiterano le istanze istruttorie dedotte nella memoria di parte convenuta ex art. 183 VI comma c.p.c. n. 2, limitatamente alle parti non ammesse di seguito integralmente ritrascritte
Prova per testimoni sulle seguenti circostanze di fatto:
1) Vero che a seguito di nostro intervento sul luogo del sinistro in data 5 aprile 2021 (lunedì dell'Angelo) verificavamo personalmente che la autovettura Fiat 500 targata EF198WW si presentava integra, priva di alcun segno di urto sulla carrozzeria;
pagina 2 di 21 2) Vero che a seguito dei rilievi e degli accertamenti eseguiti in sito rubricavamo il rapporto 31/5-
2-2021, che ci viene mostrato, con un unico veicolo convolto (A – Vespa Piaggio) con la seguente
“natura dell'incidente: perdita di controllo veicolo e collisione ad un muro”;
3) Vero che sul luogo del sinistro non sono stati reperiti testimoni oculari in grado di riferire direttamente in ordine alla dinamica della caduta al suolo della Vespa;
4) Vero che tutte le persone indicate dalla difesa della persona offesa come informate sui fatti (doc. di controparte “atti penali”), da noi direttamente sentite a SIT, hanno confermato di non aver visto la dinamica del sinistro.
Testi sulle circostanze 1, 2, 3 e 4:
Appuntato c\o Stazione CC di Arcisate Appuntato Scelto Persona_2 Persona_3
c\o Stazione CC di Arcisate 5) Vero che, su incarico del PM presso il Tribunale Penale di Varese, ho redatto la perizia cinematica ricostruttiva in relazione al sinistro del 05.04.2021 che mi viene mostrata e che confermo nel contenuto?
Teste sul capitolo 5:
P.I. via Porro 194 Induno Olona (VA) Testimone_1
documentazione dalla PA (art.213 cpc)
Si evidenzia inoltre che nel rapporto di sinistro si dà atto della richiesta inviata da parte dei CC di Arcisate al Presidio Ospedaliero diVarese al fine di ottenere accertamenti sanitari ex artt. 186
e 187 CDS.
Salvo errori (i CC nel rapporto riferiscono referti “ad oggi non pervenuti”) non si è però dato atto dell'esito degli stessi e, tra i documenti prodotti da parte attrice, non si è rinvenuto alcun referto.
Per tale motivo, laddove non presenti in atti, si chiede di essere autorizzati ad acquisire copia dei referti relativi alla determinazione dello stato psicofisico del de cuius al momento del sinistro.”
Per parte convenuta (foglio di pc depositato in data 10.2.2025): Pt_11
“IN VIA PRINCIPALE, accertare e dichiarare l'assenza di profili di responsabilità in capo al Sig.
e, conseguentemente, rigettare la domanda formulata dagli attori in quanto Parte_11
palesemente infondata, in fatto e in diritto, per i motivi tutti dedotti in narrativa.
IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di responsabilità in capo al Sig. , si chiede che venga accertata e dichiarata l'operatività della Parte_11
polizza assicurativa stipulata con Controparte_2
pagina 3 di 21 Part e che, per l'effetto, quest'ultima sia chiamata a manlevare il Sig. Controparte_1
da qualsivoglia obbligazione economica per i fatti di causa nonché, giusto disposto dell'art.
[...]
1917, comma 3, codice civile dagli esborsi per la presente difesa legale.
In ogni caso, con condanna degli attori e/o della Compagnia Assicurativa
[...]
alla rifusione delle spese e dei Controparte_4
compensi professionali del presente giudizio in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario. Il tutto come da D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. oltre a spese generali, cpa ed iva come per legge, di cui alla nota che si allega.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Gli attori, nella loro qualità di prossimi congiunti di , deceduto in data 9.4.2021, Persona_1
hanno adito il Tribunale chiedendo di accertare la responsabilità del conducente del veicolo Fiat
500 tg. EF198WW per i danni da loro subiti per effetto del decesso di a seguito del Persona_1
sinistro stradale occorso in Bisuschio in data 5.4.2021 e, per l'effetto, di condannare la compagnia assicurativa l risarcimento del danno nella misura di euro 1.099.901 o nel diverso importo CP_1
ritenuto di giustizia, oltre a interessi e rivalutazione monetaria.
Ha dedotto che aveva perso la vita a seguito delle gravissime lesioni subite in Persona_1
conseguenza del sinistro occorsogli in Bisuschio, alla via Martinelli in data 5.4.2021 alle ore 9.15 circa;
la responsabilità del sinistro era da addebitarsi al conducente del veicolo Fiat 500 tg.
EF198WW di proprietà di ed assicurato con il veicolo Fiat, Parte_11 CP_1 provenendo da un luogo privato di via Martinelli, all'altezza del civico n. 40 in manovra di retromarcia, nell'effettuare la manovra di immissione su strada, non aveva concesso la dovuta precedenza al motoveicolo Vespa tg. CT140P52 condotto dal sig. , il quale Persona_1 procedeva nella corsia di appartenenza e che, nel tentativo di evitare l'impatto, aveva frenato e sterzato sulla propria sinistra finendo la propria corsa lungo il bordo del marciapiedi del lato opposto;
in uno al motociclo era caduto al suolo anche il sig. che, impattando contro un _1
palo della luce, aveva riportato lesioni mortali;
il sig. conviveva stabilmente con la Persona_1
moglie, il figlio e la nuora e il nucleo familiare così costituito era caratterizzato da un legame stabile pagina 4 di 21 affettivo e solidale;
la frequentazione con la famiglia di origine del sig. era stabile e assidua, _1
usavano trascorrere insieme le ricorrenze religiose e familiari;
presso la Procura della Repubblica di Varese era pendente il procedimento penale n. 1893/2021 mod 21 RG NR a carico del conducente dell'autovettura e avverso la richiesta di archiviazione depositata dal Pubblico
Ministero era pendente procedimento di opposizione.
Integrato il contraddittorio, si è costituita Admiral contestando quanto ex adverso dedotto e chiedendo di respingere le pretese risarcitorie cumulativamente dedotte dagli attori in quanto infondate in fatto e in diritto.
Ha contestato la sussistenza di responsabilità a carico del conducente del veicolo Fiat 500 deducendo che, anche dagli accertamenti eseguiti in sede penale, era pacificamente emerso che tra i due veicoli non vi era stato scontro, non vi erano telecamere né testimoni oculari, al conducente della autovettura non era stata contestata alcuna violazione e la velocità della Vespa, come ricostruita dai consulenti tecnici, non era nei limiti di legge e comunque non consona allo stato dei luoghi;
il sig. aveva arrestato la propria marcia prima della linea bianca delimitante l'inizio Pt_11
carreggiata e tuttavia, anche volendo prendere in considerazione una (del tutto ipotetica, generica e contestata) “turbativa” indotta dalla concomitante manovra di retromarcia della Fiat 500, il sig.
avrebbe, per certo, avuto la possibilità di evitare la fatale collisione con il cordolo Persona_1
del marciapiede se avesse avanzato ad una velocità conforme al limite vigente di 50 km/h e fosse stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo come stabilito dall'art. 141 del C.d.S.; in altri termini, tra la presenza della vettura FIAT 500 e la perdita di controllo del conducente della
Vespa sussisteva esclusivamente un nesso meramente occasionale, senza alcuna possibilità di affermare la civile responsabilità, anche solo minoritaria, del conducente della autovettura;
in relazione al quantum, ha dedotto che gli attori avevano agito cumulativamente senza offrire, al di là delle mere asserzioni e documenti anagrafici, alcuna specifica allegazione sulla intensità ed assiduità dei rapporti e delle frequentazioni con il de cuius, sicché in assenza di specifiche e circostanziate allegazioni nulla poteva essere riconosciuto ai componenti esterni alla famiglia nucleare.
Si è altresì costituito preliminarmente eccependo la nullità della citazione e Parte_11
della procura alle liti per essere stata sottoscritta da otto degli attori su nove e non anche dall'avvocato difensore;
sempre in via preliminare ha eccepito l'improcedibilità della domanda per pagina 5 di 21 mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, ha ulteriormente eccepito la carenza di prova circa la legittimazione attiva e chiesto, nel merito, il rigetto della domanda in quanto infondata nell'an e nel quantum, in via subordinata di accertare l'operatività della polizza assicurativa stipulata con e, per l'effetto, di dichiarare quest'ultima chiamata a manlevare CP_1
il Sig. da qualsivoglia obbligazione economica per i fatti di causa nonché, giusto disposto Pt_11 dell'art. 1917, comma 3 c.c. dagli esborsi per la difesa legale.
Con ordinanza del 18.9.2023 era concesso alla parte attrice un termine per la regolarizzazione della procura alle liti in relazione al convenuto ai sensi dell'art. 182 c.p.c. (Cfr. successiva Parte_10 nota di deposito del difensore di parte attrice del 22.9.2023) e assegnato termine per l'espletamento della procedura di negoziazione assistita integrante condizione di procedibilità ai sensi dell'art. 3
d.l. 132/2014 (Cfr. ordinanza 30.1.2024); concessi i termini ex art. 183 c. 6 c.p.c., all'udienza del
9.10.2024 erano escussi i testi ammessi di parte attrice giusta ordinanza del 28.6.2024 quindi la causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni trattata in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c.
e, con ordinanza in data 12.2.2025, era trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti conclusivi, fruiti da tutte le parti.
Considerato in diritto
1. Le istanze istruttorie
Preliminarmente, la causa deve ritenersi sufficientemente istruita e matura per la decisione sulla base del materiale probatorio acquisto agli atti del giudizio e, in particolare, sulla base delle risultanze dell'accurata perizia cinematica svolta nel contraddittorio ai sensi dell'art. 360 c.p.p. nell'ambito del procedimento penale iscritto a carico di avanti al Tribunale di Parte_11
Varese (n. 1893/20201 R.G.N.R.). La citata perizia risulta infatti redatta con particolare scrupolo e aderenza alle risultanze probatorie, a seguito degli opportuni accertamenti, anche cinematici, nonché alla luce della documentazione acquisita agli atti del procedimento penale (in particolare la relazione redatta dai Carabinieri di Arcisate con in allegato lo schizzo planimetrico, la documentazione fotografia e le dichiarazioni rilasciate dal conducente dell'autovettura e dalle persone sentite quali testi, le cui dichiarazioni sono riportate nella relazione citata). Peraltro, come compiutamente evidenziato dal perito nel predetto elaborato nonché dal Gip Tes_1 nell'ordinanza di archiviazione del 15.4.2024, l'assenza di testimoni oculari e di ulteriori elementi pagina 6 di 21 non scrutinati nella predetta perizia, unita all'apprezzabile approfondimento e completezza della stessa, privano di concreta utilità di qualsivoglia ulteriore apprendimento istruttorio.
2. L'inquadramento giuridico
La disciplina della responsabilità civile nella circolazione di veicoli è recata dall'art. 2054 c.c. secondo cui il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a cose o a persone dalla circolazione del veicolo se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno
(comma 1). Il comma 2 prevede inoltre che nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli.
Secondo la giurisprudenza di Cassazione, anche in caso di mancata collisione di veicoli, può configurarsi la concorrente responsabilità dei veicoli coinvolti in un incidente stradale qualora venga provato il nesso di causalità tra la condotta di guida di ciascuno dei conducenti e l'evento dannoso, ovvero qualora risulti che la circolazione di più veicoli abbia costituito causa materiale dell'evento, cioè un antecedente necessario, diretto o indiretto, dell'evento medesimo.
In particolare, la Corte di Cassazione ha affermato che “la presunzione di pari responsabilità nella causazione di un sinistro stradale, prevista dall'art. 2054, comma 2, c.c. in caso di scontro di veicoli, è applicabile estensivamente anche ai veicoli coinvolti nell'incidente ma rimasti estranei alla collisione, sempre che sia accertato, in concreto, l'effettivo contributo causale nella produzione dell'evento dannoso. (nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la statuizione del giudice di appello che aveva presunto la pari responsabilità nella produzione del danno, pur in assenza di collisione, nel contegno dei conducenti di due veicoli viaggianti in direzione reciprocamente opposta, l'uno dei quali, pur deducendo di essere finito fuori strada a seguito della manovra di emergenza resa necessaria dall'andatura zigzagante dell'altro, che lo aveva costretto a spostarsi pericolosamente sul margine destro della carreggiata, non aveva tuttavia fornito, ad insindacabile giudizio del giudice di merito, la prova di avere tenuto una condotta di guida esente da colpa).
(Cfr. Cass Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3764 del 12/02/2021, ed anche: Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n.
19197 del 19/07/2018, nella quale la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva fatto applicazione del principio di diritto indicato, dopo aver accertato che un veicolo era andato a collidere con altro veicolo che sopraggiungeva in senso opposto, avendo sbandato a causa della turbativa costituita da una terza vettura che si stava immettendo sulla strada da un'area di sosta
pagina 7 di 21 privata; Cfr. anche Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3131 del 04/04/1996; id. Sez. 3, Sentenza n. 10751 del 23/07/2002; id. Sez. 3, Sentenza n. 3704 del 09/03/2012).
In ogni caso, per liberarsi dalla responsabilità di cui all'art. 2054 c.c., non basta la prova di aver condotto il veicolo diligentemente, bensì è necessario che il conducente fornisca l'indicazione di una causa esterna alla sua sfera di comportamento inevitabile ed imprevedibile, la quale può anche risultare dall'accertamento che il comportamento della vittima sia stato il fattore causale esclusivo dell'evento dannoso, comunque non evitabile da parte del conducente.
Secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte, in particolare, nel settore della circolazione stradale può ritenersi caso fortuito - il quale costituisce la componente causale di un evento che, per la sua imprevedibilità ed autonomia causale, esclude la responsabilità del soggetto coinvolto in un fatto dannoso - l'avvenimento improvviso ed esorbitante dalla normalità dei comportamenti umani, che non consenta alcuna manovra per evitare il danno e che, nella determinazione dell'accadimento, venga a costituire l'unica causa cui sia ricollegabile il verificarsi dell'evento. (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 5667 del 18/09/1986) Infatti, in applicazione del principio di solidarietà desumibile dagli artt. 2 Cost. e 1175 cod. civ., il conducente del veicolo antagonista deve cooperare ad evitare che il sinistro si verifichi, non potendo trincerarsi dietro la circostanza che egli non versa in una violazione delle norme comportamentali. L'unico caso in cui detto soggetto non è tenuto alla manovra di emergenza si verifica allorché, attese le circostanze del caso concreto, una qualche manovra astrattamente idonea di emergenza risulta impossibile. (Cass Sez.
3, Sentenza n. 5671 del 05/05/2000).
3. Le risultanze in fatto
Nel caso di specie, la CTU cinematica a firma del perito (doc. 6 attori) ha come di seguito Tes_1
ricostruito il fatto e la dinamica del sinistro:
“Il giorno 05 Aprile 2021, verso le ore 09.00 circa, nel territorio di Bisuschio (VA) il Sig. _1
, a bordo del motoveicolo Piaggio Vespa, targato CT140952, percorreva Via Fausto
[...]
Martinelli con direzione Bisuschio – Cuasso al Piano, quando, giunto in corrispondenza del civico
40 dove il Sig. a bordo del suo veicolo Fiat 500 tg. EF198WW, era intento ad Pt_11
iniziare/iniziava una manovra di retromarcia per inserirsi nel flusso veicolare, metteva in atto una frenata di emergenza e perdeva il controllo dei veicolo, rovinando al suolo e scarrocciando fino
pagina 8 di 21 ad impattare contro il marciapiede presente sul margine sinistro della carreggiata, arrestandosi poi in corrispondenza del civico 9.”
è successivamente deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nel sinistro Persona_1
(circostanza non precipuamente contestata nel presente giudizio e univocamente confermata dagli esiti degli esami autoptici disposti nell'ambito del procedimento penale).
Il perito, all'esito degli accertamenti svolti, ha effettuato le seguenti considerazioni in relazione alla manovra e al comportamento tenuto dai conducenti dei veicoli coinvolti:
“Osservando la traiettoria posseduta dal motociclo nel tratto antecedente alla traccia di frenata si può osservare come la stessa abbia un andamento da destra verso sinistra e non seguente il tratto curvilineo ad ampio raggio, segnale che indica una modifica del proprio avanzamento in seguito, con alto grado di probabilità, al presentarsi di un pericolo proveniente da destra.
Verosimilmente è possibile che l'autovettura fosse in lento movimento per immettersi sulla Via
Martinelli e quindi con una traiettoria intersecante quella del Sig. _1
Questo fatto giustificherebbe la deviazione del motociclo ovvero una messa in atto di una manovra di emergenza da parte del centauro.
Bisogna sottolineare tuttavia che il Sig. se fosse avanzato ad una velocità conforme al _1
limite vigente di 50 km/h, percorrendo la Via Martinelli, e fosse stato in grado di mantenere il controllo del proprio veicolo, come stabilito dall'art. 141 del C.d.S., avrebbe avuto lo spazio per arrestare il motociclo prima impattare contro il cordolo del marciapiede. (…)
Il trasporto di una tracolla con all'interno una latta di vernice da parte del Sig. potrebbe _1
aver influito sulla guidabilità e sul controllo del mezzo durante la manovra di emergenza, nel tratto di frenata e del tratto dalla fine della traccia di abrasione fino alla contatto con il cordolo del marciapiede.
Per quanto riguarda la manovra di retromarcia messa in atto dal conducente della autovettura non è possibile indicare le modalità con cui è stata effettuata in quanto la stessa è stata rimossa dalla posizione in cui si trovava durante la dinamica dell'evento e posizionata sul margine della corsia con direzione Cuasso al Piano – Bisuschio;
in particolare non è dato sapere se e di quanto il veicolo fuoriuscisse oltre la linea di margine presente in corrispondenza del carraio del civico
pagina 9 di 21 42, ovvero all'interno della corsia di pertinenza del centauro, e se lo stesso fosse o meno fermo o in movimento.
Sebbene non si possa determinare con criterio oggettivo se la manovra messa in atto dal conducente dell'autovettura, comportasse l'invasione parziale o meno della corsia di competenza del motociclista, la reazione del centauro che sostanzialmente ha messo in atto una manovra di emergenza, indicherebbe con alto grado di probabilità, che la stessa sia stata determinata dall'apparire di un improvviso pericolo, ovvero un ostacolo sulla carreggiata e verosimilmente nella propria corsia di competenza, giacché non vi è stato contatto tra i due veicoli.
Se ne conviene che l'utilizzo della massima prudenza da parte del conducente dell'autovettura sig. avrebbe potuto mettere in sicurezza la condotta e la reazione del sig. Pt_11 _1 all'approssimarsi sulla scena dell'incidente.”
Alla luce degli approfondimenti svolti, il perito ha conclusivamente affermato che la ricostruzione meccanica dell'incidente ha evidenziato che entrambi i conducenti abbiano concorso alla causazione dell'evento.
4. L'an della fattispecie risarcitoria
Alla luce delle risultanze documentali acquisite agli atti del giudizio, si deve ritenere che la condotta di entrambi i conducenti, indipendentemente dal fatto che non vi sia stata collisione, abbia fornito un contributo causale alla realizzazione del sinistro.
, da un lato, viaggiava ad una velocità (stimata dal perito del PM di circa 59 ± 5 Persona_1
km/h) presumibilmente superiore a quella consentita sul tratto di strada (50 km/h).
Invero, indipendentemente dalle contestazioni degli attori in relazione alla effettiva velocità del motociclo (in quanto si tratta di un differenziale di velocità ridotto pari a ± 10 km/h, come condivisibilmente osservato dal Gip nell'ordinanza di archiviazione 15.4.2024), le caratteristiche del mezzo, il carico trasportato trasportava una tracolla con all'interno una latta di Persona_1
vernice) nonché le caratteristiche e le condizioni della strada (il luogo dell'incidente stradale è stato identificato in un tratto rettilineo della Via F. Martinelli, preceduto da una curva destrorsa ad ampio raggio), imponevano al conducente di adeguare la velocità secondo un criterio di prudenza tale da consentigli l'efficace controllo del mezzo, l'effettuazione di manovre di emergenza e l'arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del campo di visibilità, nella specie ristretto, così da poter pagina 10 di 21 tempestivamente percepire il pericolo, controllare il mezzo e arrestare il motociclo prima impattare contro il cordolo.
Quanto ad d'altro canto, se è ben vero che non può dirsi raggiunta la prova Parte_11
oggettiva e rigorosa della violazione di regole cautelari tale da sostenere l'accusa nel giudizio penale e un addebito di responsabilità penale oltre ogni ragionevole dubbio all'esito del vaglio dibattimentale, neppure vi è la prova che egli, alla guida dell'autovettura, abbia tenuto un comportamento improntato ai doverosi canoni di prudenza e cautela, tale da scongiurare la realizzazione dell'evento.
Anzi deve ritenersi provato che la sua condotta ha costituito un fattore causale concorrente nella determinazione dell'evento atteso che, se non avesse avviato la manovra di retromarcia in uscita dal civico n. 40, creando una turbativa nella guida del motociclista, non avrebbe Persona_1
azionato i freni, modificato la propria traiettoria e non sarebbe caduto e, conseguentemente, deceduto.
Ed infatti, come condivisibilmente osservato dal perito sebbene non si possa stabilire in Tes_1
modo oggettivo in che modo la manovra messa in atto dal Sig. possa aver Parte_11
impegnato la corsia di competenza del centauro, bisogna sottolineare che il Sig. non ha _1
seguito la traiettoria curvilinea del tratto stradale ma ne ha impostata una con un andamento da destra verso sinistra, segnale che indica una modifica del proprio avanzamento in seguito al presentarsi di un pericolo repentino ed improvviso proveniente da destra.
Non vi è la prova che, ponendo in essere la manovra in retromarcia di immissione nella carreggiata, si sia accertato che la manovra non potesse creare pericolo o intralcio alla Parte_11
circolazione, così ponendo in essere le dovute cautele.
Oltretutto, la deduzione di secondo cui non avrebbe oltrepassato il limite Parte_11
esterno della carreggiata, pur in difetto di precipui ed oggettivi riscontri probatori, lascia importanti margini di incertezza, come evidenziato dallo stesso PM nella richiesta di archiviazione del
4.12.2021: “Da quanto dichiarato dalla e concordemente dal marito Pt_12 Persona_4
si ha indiretta conferma del fatto che non vi è stata collisione tra i mezzi. Ciò che risulta confliggere, però, con le dichiarazioni spontanee dell'indagato è il fatto che la testimone dichiarava di essere uscita dalla propria abitazione immediatamente e di avere notato
l'autovettura parcheggiata sul proprio lato del marciapiede. Tale circostanza contrasta con quanto affermato dal secondo cui avrebbe fermato il mezzo prima di oltrepassare il limite Pt_11
pagina 11 di 21 della carreggiata: invero, se così fosse, non si vede perché non abbia lasciato l'auto in tale posizione, non costituendo intralcio alla circolazione;
pare invece più probabile che egli avesse compiuto una buona parte della manovra per immettersi nel senso di marcia opposto in direzione
Bisuschio centro, con la conseguente necessità di spostare immediatamente il veicolo verso il bordo della carreggiata e soccorrere l'infortunato, per non costituire ulteriore pericolo per gli altri utenti della strada in quanto la il marito uscivano negli istanti immediatamente Pt_12 Per_4 seguenti all'incidente trovando la Fiat 500 sul proprio lato della strada”.
Alla luce di quanto precede, deve pertanto ritenersi accertato l'effettivo contributo causale di entrambi i conducenti nella causazione del sinistro e, in assenza di ulteriori riscontri probatori e di altri parametri di valutazione in concreto del grado di colpa ascrivibile ai singoli conducenti, si ritiene di dover applicare la presunzione di pari responsabilità prevista dal comma 2 dell'art. 2054
c.c., conformandosi in tal modo agli arresti giurisprudenziali della Suprema Corte sopra richiamati.
5. Sul quantum debeatur: il danno da perdita del rapporto parentale
Come noto, a fronte della morte o di una gravissima menomazione dell'integrità psicofisica di un soggetto causata da un fatto illecito di un terzo, il nostro ordinamento riconosce ai parenti del danneggiato un danno iure proprio, di carattere patrimoniale e non patrimoniale, per la sofferenza patita in conseguenza all'irreversibile venir meno del godimento del rapporto parentale con il congiunto. Tale voce risarcitoria intende ristorare il familiare dal pregiudizio subito sotto il duplice profilo morale, consistente nella sofferenza psichica che questi è costretto a sopportare a causa dell'impossibilità di proseguire il proprio rapporto di comunanza familiare, e dinamico-relazionale, quale sconvolgimento di vita destinato ad accompagnare l'intera esistenza del soggetto che l'ha subita (cass. civ. sez. III n. 28989 dell' 1 novembre 2019).
Quanto alla prova del danno, non v'è dubbio che, in linea generale, spetti alla vittima dell'illecito altrui dimostrare i fatti costitutivi della propria pretesa e, dunque, l'esistenza del pregiudizio subito: onere di allegazione che in alcuni casi potrà essere soddisfatto anche ricorrendo a presunzioni semplici e massime di comune esperienza.
Ebbene, nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), è orientamento unanime di questa Corte che l'esistenza stessa del rapporto di parentela faccia presumere, secondo l' id quod plertunque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è per comune esperienza e, di norma, connaturale all'essere umano (Cass. civ. sez. III
pagina 12 di 21 n. 11212 del 24 aprile 2019; C'ass. civ. sez. III n. 31950 dell'il dicembre 2018; Cass. civ. sez. III n.
12146 del 14 giugno 2016). Naturalmente, trattandosi di una praestunptio holniniss, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite (Cass. civ. sez. VI — 3 n. 3767 del 15 febbraio 2.018).
Giova a tal proposito osservare che il c.d. danno presuntivo è concetto autonomo e distinto rispetto al c.d. danno in re ipsa: se, infatti, per quest'ultimo non è richiesta alcuna allegazione da parte del danneggiato, sorgendo il diritto al risarcimento del danno per il sol fatto del ricorrere di una determinata condizione, il primo richiede un'allegazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria allegata da controparte. In altri termini, affermare, che la presenza di un legame di parentela qualificato sia elemento idoneo a fondare la presunzione, secondo l' id quod plenunque accidit, dell'esistenza del danno in capo ai familiari del defunto, è cosa distinta dal riconoscere a quest'ultimi la risarcibilità del danno in re ipsa, per il sol fatto della sussistenza di un legame familiare.
Ciò posto, diversa è la questione allorquando si passi alla determinazione equitativa del danno, in quanto, al fine di consentire una personalizzazione dello stesso, è necessario che il danneggiato fornisca la prova di circostanze concrete che consentano di aumentare il valore tabellare rilevante ai fini della quantificazione del danno. Sebbene, infatti, sia stato affermato che "ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale mediante il criterio tabellare il danneggiato ha esclusivamente l'onere di fare istanza di applicazione del detto criterio, spettando poi al giudice di merito di liquidare il danno non patrimoniale mediante la tabella conforme a diritto" è altrettanto vero che eventuali correttivi saranno ammissibili solo in ragione della particolarità della situazione di cui sia stata fornita adeguata motivazione (Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 05-05-2021) 10-11-
2021, n. 33005) (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 25541 del 2022 in motivazione).
Dagli insegnamenti della Suprema Corte, dunque, si ritrae che il giudice è tenuto a verificare, in base alle evidenze probatorie acquisite, se sussistano uno o entrambi i profili di cui si compone l'unitario danno non patrimoniale subito dal prossimo congiunto e, cioè, l'interiore sofferenza morale soggettiva e quella riflessa sul piano dinamico-relazionale, nonché ad apprezzare la gravità ed effettiva entità del danno in considerazione dei concreti rapporti col congiunto, anche ricorrendo ad elementi presuntivi quali la maggiore o minore prossimità del legame parentale, la qualità dei legami affettivi (anche se al di fuori di una configurazione formale), la sopravvivenza di altri pagina 13 di 21 congiunti, la convivenza o meno col danneggiato, l'età delle parti ed ogni altra circostanza del caso.
(Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 28989 del 11/11/2019 (Rv. 656223 - 01). Il danno non patrimoniale da lesione o perdita del rapporto parentale non è rigorosamente circoscritto ai familiari conviventi, poiché il rapporto di convivenza, pur costituendo elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità, non assurge a connotato minimo di esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà, escludendoli automaticamente in caso di sua mancanza. Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 24689 del 05/11/2020 (Rv. 659848 - 01).
In mancanza di parametri di quantificazione analitica, il danno da perdita del rapporto parentale, così come altre ipotesi di danno non patrimoniale, è liquidabile esclusivamente mediante il ricorso a criteri equitativi a norma del combinato disposto degli art. 1226 e 2056 c.c.
Per quanto concerne più specificamente la liquidazione equitativa di tale fattispecie di danno,
l'Osservatorio sulla Giustizia Civile di Milano ha elaborato nell'anno 2022, in considerazione dei più recenti approdi della giurisprudenza di Cassazione, le c.d. “Tabelle integrate a punti per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da perdita del rapporto parentale” valevoli come criteri orientativi, partendo dai valori monetari previsti dalla precedente formulazione, ricavando un “valore punto” per il caso di perdita di genitori/figli/coniuge/assimilati nonché per il caso di perdita di fratelli/nipoti, rispettivamente di € 3.365,00 e di € 1.461,20 (aggiornati e rivalutati a giugno 2024 rispettivamente a € 3.911,00 e € 1.698,00) e proponendo poi una distribuzione dei punti secondo i parametri indicati dalla Corte di Cassazione corrispondenti all'età della vittima primaria e della vittima secondaria, alla convivenza tra le due, alla sopravvivenza di altri congiunti, alla qualità e intensità della specifica relazione affettiva perduta.
Ritiene il Tribunale che la liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale debba dunque essere effettuata tenendo conto dei predetti criteri, invero conformi ai più recenti approdi della
Corte di Cassazione e, pertanto, con una valutazione necessariamente differenziata tra gli odierni attori in funzione del diverso rapporto di convivenza e di parentela.
5.1. Ciò premesso, con riferimento a , moglie del de cuius, in applicazione Parte_1
delle citate tabelle, si devono riconoscere all'attrice i seguenti punti:
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), nata l'[...], all'epoca di 63 anni;
pagina 14 di 21 - 16 punti per danno non patrimoniale presumibile per il caso di convivenza delle due vittime (lett.
C della tabella);
- 2 punti in relazione alla sopravvivenza del figlio, della nuora convivente, dei fratelli del sig.
odierni attori oltre che delle sorelle (sentite quali testi all'udienza del 9.10.2024) e degli _1
ulteriori componenti delle famiglie di origine del sig. e della sig.ra ; _1 Pt_1
- 15 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava il rapporto parentale perduto (lett. E); non può che ritenersi presumibile la sofferenza patita per la perdita improvvisa e prematura del coniuge a causa dei gravi traumatismi riportati nel sinistro, nonché il conseguente sconvolgimento della qualità e delle abitudini di vita consolidatesi nel corso di un rapporto coniugale di lungo corso (anche se nulla è stato documentato in relazione alla durata del matrimonio, esso è presumibilmente antecedente alla nascita del figlio) caratterizzato dalla convivenza oltre che dalla condivisione dei momenti familiari e di vita (cfr. deduzioni testi all'udienza del 9.10.2024).
Quanto a , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Parte_1
deve essere liquidato nella misura di euro 127.000, così determinato: complessivi punti n. 65, moltiplicati per il “valore punto” di euro 3.911,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
A parte attrice spettano anche gli interessi compensativi del ritardo con cui ottiene il risarcimento;
tali interessi, in ossequio all'insegnamento di Cass. S. n. 1712/95, devono essere calcolati in misura legale sul valore capitale del danno determinato o "devalutato" all'epoca in cui esso si è verificato
(aprile 2021), e poi via via sul capitale incrementato in misura proporzionale al decremento del potere di acquisto della moneta. Da oggi, giorno della liquidazione, all'effettivo saldo, decorrono gli interessi legali sulla somma liquidata complessivamente.
5.2. Quanto a , figlio del de cuius, in applicazione delle citate tabelle, si Parte_2
devono riconoscere i seguenti punti:
- 16 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 22 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), nato l'[...], all'epoca di 32 anni;
- 16 punti per danno non patrimoniale presumibile per il caso di convivenza delle due vittime (lett.
pagina 15 di 21 C della tabella);
- 2 punti in relazione alla sopravvivenza della madre convenite, della moglie e degli ulteriori componenti delle famiglie di origine dei genitori;
- 8 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (lett. E); se è ben vero che non può che ritenersi presumibile la sofferenza patita per la perdita improvvisa e prematura del padre, convivente, nessuna specifica allegazione o prova è stata fornita in relazione alla qualità e alla intensità della loro relazione;
Quanto a , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale Parte_2
deve essere liquidato nella misura di euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato (par. 5.1.) così determinato: complessivi punti n. 64, moltiplicati per il “valore punto” di euro 3.911,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
5.3. Quanto ai fratelli del de cuius e , in applicazione delle Parte_4 Parte_8
citate tabelle, si devono riconoscere i seguenti punti:
- 10 punti in considerazione dell'età della vittima primaria (lett. A della tabella), atteso che _1
(nato il [...]) all'epoca del decesso era prossimo ai 66 anni;
[...]
- 11 punti in considerazione dell'età della vittima secondaria (lett. B della tabella), atteso che
[...]
è nato nel 1959 e nel 1961 sicchè, all'epoca dei fatti, avevano Pt_4 Parte_8
rispettivamente 60 e 61 anni;
- 5 punti in relazione alla qualità ed intensità della relazione affettiva che caratterizzava lo specifico rapporto parentale perduto (lett. E); se è ben vero che i testi sentiti all'udienza del 9.10.2024 hanno confermato la sussistenza di un legame affettivo significativo della fratria, con contatti telefonici frequenti e condivisione dei momenti familiari e di festività e, dunque, con presumibile sofferenza ancorata alla morte del fratello, deve essere altrettanto considerata la distanza tra le rispettive abitazioni stava a Bergamo ed in Calabria) che, in sé considerata, incide Pt_8 Pt_4 sull'abitualità della frequentazione e, conseguentemente, sul godimento del rapporto parentale.
Quanto a e , pertanto, il danno non patrimoniale da perdita del Parte_4 Parte_8
rapporto parentale deve essere liquidato nella misura di euro 22.000,00 ciascuno, oltre interessi e rivalutazione come sopra specificato (par. 5.1.) così determinato: complessivi punti n. 26, moltiplicati per il “valore punto” di euro 1.698,00, con decurtazione del 50% per le ragioni di cui al paragrafo che precede, arrotondato.
pagina 16 di 21 5.4. Quanto a ritiene invece il Tribunale che non sussistano sufficienti Controparte_5
elementi che, ancorché ancorandosi a presunzioni, consentano di giustificare il risarcimento del danno richiesto.
In particolare, se è presuntivamente immaginabile e comprensibile la sofferenza per la perdita del coniuge, del figlio o di un fratello, deve ritenersi necessario un maggiore sforzo assertivo e di allegazione, prima ancora che probatorio, con riferimento alle domande risarcitorie di soggetti che non hanno un legame parentale diretto, bensì di affinità, con la vittima primaria.
Quanto a infatti, l'unico dato noto è quello della convivenza, rectius della Controparte_5
risultanza del dato anagrafico dallo stato di famiglia, e del rapporto di coniugio con il figlio
, e tuttavia non sono state fornite indicazioni in relazione alla natura del rapporto della Parte_11
stessa con il de ciuis.
In particolare, non è noto quando la signora abbia fatto la conoscenza del sig. CP_5 _1
, per quanto tempo si sia protratta la convivenza (che invero risulta agli atti dal solo
[...]
certificato di stato di famiglia del luglio 2021, peraltro successivo al decesso), non vi è compiuta allegazione della natura, intensità e qualità del rapporto e del tempo trascorso insieme.
In altri termini si ritiene che la parte attrice, gravata del relativo onere della prova, non abbia compiuto il dovuto sforzo assertivo, ancor prima che probatorio, in relazione a elementi facilmente accessibili e necessariamente funzionali a chiarire la sussistenza di elementi fondanti il diritto al risarcimento del danno da perdita del rapporto parentale che, come chiarito, se ben può essere ancorato a presunzioni, non può essere riconosciuto in re ipsa in difetto di elementi su cui la valutazione presuntiva possa in concreto fondarsi.
5.5. Parimenti, ritiene il Tribunale che non sia sufficientemente allegata e provata la sussistenza di un danno da perdita del rapporto parentale risarcibile in relazione ai nipoti in linea collaterale, id est figli dei fratelli del de cuius, , Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_6
e Parte_10
Rispetto ad essi non è noto il luogo di residenza (forse a Bergamo e Locri, essendo lì formatesi i loro atti di nascita e ivi risultando residenti i loro genitori, come parrebbe emergere dall'istruttoria orale), non è allegato se e in che termini mantenessero rapporti con lo zio, nonché la qualità e l'intensità del loro rapporto.
Anche l'istruttoria orale, invero, non ha fornito compiute indicazioni in relazione alla natura e alla intensità del rapporto parentale. E' stata affermata la frequentazione di con i di lui fratelli _1
pagina 17 di 21 e, genericamente, con i loro figli ma nulla è stato meglio precisato in tal senso. Il teste Tes_2
ha dichiarato che “ qualche anno fa è stata tutta l'estate a casa di e
[...] Pt_9 Pt_1 _1
perché aveva trovato un lavoro di fianco al negozio di . Non mi ricordo quando ciò è Pt_1
avvenuto, ma visto che aveva ancora il negozio credo che sia avvenuto circa una quindicina Pt_1
di anni fa. Comunque era affezionata agli zii. ADR con i nipoti in Calabria avevano una Per_5
minore frequentazione appunto per la distanza, capitava però che si sentissero, ed è anche capitato che e andassero in Calabria a trovarli” e, tuttavia, tali allegazioni, da sole Pt_1 _1
considerate in assenza di ulteriori allegazioni agli atti di causa, non si possono ritenere da sé sole idonee a fondare l'accoglimento della pretesa risarcitoria articolata.
L'assenza di compiute ed esaustive informazioni sulla relazione familiare assertivamente pregiudicata, in un contesto di parentela di secondo grado, impedisce di apprezzare se e in che misura la perdita del familiare abbia arrecato un concreto danno in termini di sofferenza soggettiva e di alterazione della qualità di vita. La domanda di risarcimento da loro articolata deve essere pertanto respinta.
6. Conclusioni
Conclusivamente pertanto, alle luce delle considerazioni di cui ai paragrafi che precedono, la convenuta nella sua qualità di assicurazione RCA del veicolo Controparte_1
Fiat 500 Tg. EF198WW di proprietà di (il rapporto assicurativo non è in Parte_11
contestazione), deve essere condannata al pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- in favore di , moglie del de cuius, euro 127.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come specificato in parte motiva;
- in favore di , figlio del de cuius, euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come specificato in parte motiva;
- in favore di e , fratelli del de cuius, euro 22.000,00 ciascuno, oltre interessi Pt_4 Persona_6
e rivalutazione come specificato in parte motiva.
La domanda svolta dalla nuora e dai nipoti , , Controparte_5 Parte_5 Parte_6
, e deve invece essere respinta per le ragioni di cui ai Parte_7 CP_6 Parte_10
paragrafi 5.4 e 5.5. che precedono.
pagina 18 di 21
7. Le spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore degli attori
, , e a carico solidale delle parti convenute Parte_1 Parte_2 Pt_4 Persona_6
e secondo i parametri medi di cui al d.m. Controparte_1 Parte_11
55/2014 e secondo i parametri minimi in relazione alla fase istruttoria, limitata ad una sola udienza di escussione dei testi, e tenuto conto del valore della controversia, con riferimento al “decisum” e non al “disputatum” (cfr. Cass. S.U. sentenza 11 settembre 2007, n. 19014), da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario. Le spese di lite tra gli attori
[...]
, , e e i CP_5 Parte_5 Parte_6 Parte_7 CP_6 Parte_10
convenuti devono essere invece integralmente compensate.
Subordinatamente all'eventuale pagamento da parte del convenuto in favore Parte_11
dell'attrice delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso tutte le somme che saranno versate agli attori in conseguenza delle statuizioni che precedono.
Nulla può essere invece disposto nel caso di specie a carico della compagnia assicurativa a titolo di rimborso delle spese di lite sostenute dal convenuto Secondo l'orientamento Parte_11 della giurisprudenza di Cassazione “nell'assicurazione di responsabilità civile, l'assicurato non ha diritto sempre e comunque alla rifusione da parte dell'assicuratore delle spese sostenute per resistere all'azione del terzo danneggiato, ai sensi dell'art. 1917 c.c., comma 3; tale diritto deve infatti escludersi quando l'assicurato abbia scelto di difendersi senza averne l'interesse ne' potendone ritrarre utilità, ovvero in mala fede, ovvero abbia sostenuto spese sconsiderate” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 5479 del 19/03/2015). Nel caso di specie, si tratta di azione diretta nei confronti della compagnia assicurativa in assenza, peraltro, di domanda di condanna in via solidale dell'assicurato; la compagnia assicurativa non ha svolto alcuna eccezione sull'operatività della polizza e sulla copertura assicurativa e, in concreto, né la parte attrice né l'assicurazione hanno svolto domande di condanna nei confronti di esso convenuto, le cui difese, infatti, sono state in gran parte sovrapponibili a quelle della compagnia. In tale precipuo contesto, conformemente alla giurisprudenza sopra richiamata, si deve ritenere che non sussistano i presupposti per porre a carico della compagnia assicurativa la rifusione delle spese e dei compensi professionali per la difesa del convenuto.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando in composizione monocratica, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, nel contradditorio delle parti così dispone:
1. Accerta la concorrente responsabilità di e nella Persona_1 Parte_11
realizzazione del sinistro stradale occorso in Bisuschio in data 5.4.2021, in conseguenza del quale
è deceduto in Varese in data 9.4.2021, da ascriversi nella misura del 50% ciascuno Persona_1
per le ragioni di cui in narrativa, per l'effetto:
2. Condanna la parte convenuta nella sua qualità di Controparte_1
assicurazione RCA del veicolo Fiat 500 Tg. EF198WW di proprietà di al Parte_11
pagamento dei seguenti importi a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale da lesione del rapporto parentale:
- in favore di , moglie del de cuius, di euro 127.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_1
come specificato in parte motiva;
- in favore di , figlio del de cuius, di euro 125.000, oltre interessi e rivalutazione Parte_2
come specificato in parte motiva;
- in favore di e , fratelli del de cuius, di euro 22.000,00 ciascuno, Parte_4 Persona_6
oltre interessi e rivalutazione come specificato in parte motiva;
3. Respinge la domanda di risarcimento del danno svolta dalla Controparte_5 [...]
, , , e Pt_5 Parte_6 Parte_7 CP_6 Parte_10
4. Condanna i convenuti e in solido, Controparte_1 Parte_11
alla refusione delle spese di lite in favore degli attori , , e Parte_1 Parte_2 Pt_4
che si liquidano in complessivi euro 11.200,00 per compensi, oltre ad euro 545,00 Persona_6
per rimborso spese documentato (CU e marca), oltre al 15% per spese generali, oltre a Iva e Cpa come per legge, da distrarsi in favore del procuratore degli attori dichiaratosi antistatario;
5. Compensa le spese di lite tra gli attori , , Controparte_5 Parte_5 Parte_6
, e e i convenuti;
Parte_7 CP_6 Parte_10
6. Subordinatamente all'effettivo pagamento da parte del convenuto in Parte_11
favore dell'attrice delle somme accertate nella presente sentenza a titolo di spese di lite, la predetta pagina 20 di 21 compagnia assicuratrice deve essere condannata a rifondere allo stesso le somme che saranno versate agli attori in conseguenza delle statuizioni che precedono;
7. Respinge la domanda di rimborso a carico dell'assicurazione delle spese di lite sostenute dal convenuto Parte_11
Varese, 11/06/2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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