Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/05/2025, n. 1644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1644 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott.ssa Lucia Esposito, ha pronunciato la seguente
…………………………. SENTENZA NOTIF. APPELLO
nella causa iscritta al n. 6579/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI
…………………………. PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente TRA con sede legale in Pagani (SA) alla Via Parte_1
Barbazzano n.10 (partita iva ), in persona dell'amministratore unico e P.IVA_1 legale rappresentante Sig. (nato a [...] il [...]) Parte_2
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_2
) ed ivi residente a[...], C.F._1
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_3
), residente in [...], C.F._2
, nato a [...] il [...] (codice fiscale Parte_4
) ed ivi residente a[...], C.F._3 tutti elettivamente domiciliati in Salerno, alla Via Michele Conforti n.1, nello studio dell'Avv. Marco Esposito (Codice Fiscale ) che li rappresenta C.F._4
e difende in virtù di procura speciale in atti OPPONENTI E con sede in alla Via Toledo n. 177 (codice fiscale Controparte_1 CP_1
e partita iva in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_2 CP_2 nato a [...] [...], giusta procura per notar di CP_1 Persona_1 CP_1
(Repertorio n.5025 del 16.07.2015), rilasciata dal Dott. , nato a [...] Controparte_3 il 07.01.1958, nella sua qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante, rappresentato e difeso dall'Avv. Cosimo D'Ambrosio ( ), C.F._5 unitamente al quale elettivamente domicilia in Nocera Inferiore (SA) alla Via Roma n. 41, nello studio dell'Avv. Annalisa Ranucci OPPOSTO NONCHÉ
società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi Controparte_4 della legge 30 aprile 1999, n. 130, capitale sociale pari ad Euro 10.000 i.v., iscritta nell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia del 7 giugno 2017, con sede legale in Conegliano (TV), via Vittorio
N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1
33134, racc. 22224 del 20 aprile 2022, reg. il 26 /04/2022 al n. 5703 serie 1T), da ", con sede legale in Milano (MI), Bastioni di Porta Nuova 19, iscritta Parte_5 presso il Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, avente numero di codice fiscale e partita I.V.A. , titolare della licenza di agenzia di recupero P.IVA_3 dei crediti per conto terzi rilasciata dalla Questura di Milano in data 25 maggio 2019 ai sensi dell'art. 115 del Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773, in persona del suo procuratore nato ad Ischia il [...], in [...] procura Parte_6 conferita dall'Amministratore Delegato di , per notaio Parte_5 CP_5 dott. del 2 agosto 2023 rep. n. 10860, racc. 6173, registrata il 9 agosto Persona_3
a Milano 2 n. 83073 Serie 1T, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'Avv. Cosimo D'Ambrosio (codice fiscale ), unitamente al quale CodiceFiscale_6 elegge domicilio in Nocera Inferiore (SA), alla Via Roma., n. 41 , presso lo studio dell'Avv. Annalisa Ranucci TERZO INTERVENTORE
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 23/1/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 [...]
, , proponevano opposizione Parte_2 Parte_3 Parte_4 avverso il decreto ingiuntivo n.1430/2016 (R.G.N. 4010/2016), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.09.2016 e notificato il 23.09.2016, con il quale veniva ingiunto loro di pagare, in via solidale, la somma di €.259.428,68, oltre interessi al tasso convenzionale, spese e compensi del ricorso, essendo la Banca creditrice della società dell'importo di €.259.428,68 per le seguenti Parte_1 causali: a) quanto ad € 37.938,37 per saldo debitore finale del conto corrente n°27/2034 e della relativa apertura di credito, chiuso per recesso di esso ricorrente con lettera raccomandata dell'11/04/2016 ricevuta il successivo 15; b) quanto ad € 221.490,31 per fatto anticipo sugli importi dei crediti vantati dalla predetta società
[...] in virtù della seguenti sue fatture, alle scadenze non andate a buon Parte_1 fine: fattura n° 10/2015 emessa a carico di Saturno srl di € 19.520,00; fattura n° 12/2015 emessa a carico della di € 61.250,00; fattura n°13/2015 emessa Parte_7 carico di Termo Idro srl di € 64.500,00; fattura n° 21/ 2015 emessa carico di Medium Alluminio srl di 49.500,00; fattura n°36/2015 emessa a carico dell'Ing. Orfeo Mazzitelli srl di € 5.516,91; fattura n°37/2015 emessa a carico dell'Ing. Orfeo Mazzitelli srl di € N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 24.525,87; fattura n.38/2015 emessa a carico dell'Amalfitana Gas srl di €29.187,00; fattura n.43/2015 emessa a carico dell'Ing. Orfeo Mazzitelli srl di € 28.162,13; che garanti verso il ricorrente del pagamento dei suddetti importi sono , Parte_2
e in virtù di fideiussione omnibus, limitata ad Parte_3 Parte_4
€ 550.000,00 a loro firma nonché, per il secondo credito nascente dall'anticipo su fatture, anche per fideiussione specifica sempre a loro firme limitata ad € 250.000,00; che inoltre il credito sub b), ovvero l'importo di € 221.490,31 è finanziamento assistito dalla garanzia del Fondo Centrale di Garanzia istituito ex art.2, comma 100, lettera a) della legge 662/96, presso allo scopo di istituire una Controparte_6 parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese, per cui, alle condizioni di legge, detto Fondo ha diritto di rivalersi sull'impresa inadempiente, ai sensi del combinato disposto dell'art.1203 c.c. e dell'art.2 comma 4 del DM 20.05.2005 per il recupero della somma versata, a titolo di escussione, all'odierno soggetto finanziatore e di surrogarsi anche in tutti i diritti Controparte_1 spettanti a quest'ultimo. Parte opponente eccepiva, in via preliminare, la carenza di legittimazione passiva degli opponenti per effetto della garanzia prestata dal Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese ai sensi della Legge 23.12.1996, n.662, art. 2, comma 100, lettera A) e successive modifiche ed integrazioni, che chiedeva di essere autorizzata a chiamare in causa, atteso l'obbligo dello stesso di garantire il debito degli opponenti nell'ipotesi di soccombenza nel presente giudizio. Eccepiva, inoltre, che la fideiussione specifica veniva rilasciata dai fideiussori in data 18.04.2004, ovvero in epoca successiva alla missiva del 29.01.2014 con la quale il Fondo comunicava l'operatività della garanzia, proprio in virtù delle rassicurazioni della Banca circa la necessità di escutere detto Fondo nell'ipotesi di insolvenza della debitrice principale. Evidenziava che, se la Banca avesse escusso il Fondo, lo stesso avrebbe potuto rivolgere l'eventuale azione di rivalsa tuttalpiù nei confronti della
[...]
e giammai nei confronti dei fideiussori, con la conseguenza che Parte_1
alcuna ingiunzione di pagamento poteva essere richiesta nei confronti degli opponenti per il debito di €.221.490,31 relativo alle anticipazioni sulle fatture. Eccepivano poi la nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. che prevede che <la fideiussione può essere prestata anche per un'obbligazione condizionale o futura con la previsione, in questo ultimo caso, dell'importo massimo garantito>>, avendo gli opponenti, nel periodo di sottoscrizione dei documenti suindicati (2006 e 2014), un reddito assolutamente insufficiente a garantire l'eventuale insolvenza della debitrice principale, con la conseguenza che l'importo massimo garantito di cui all'art. 1938 c.c. non inferiore ad €250.000,00, era tutt'altro che concreto e realistico. Nel merito eccepivano l'inesistenza del credito vantato dall'opposta per mancanza di prova scritta, stante l'irrilevanza, nel giudizio di opposizione, della dichiarazione ex art. 50 del T.U.B. e l'inidoneità dei documenti prodotti in sede monitoria a comprovarne l'effettiva esistenza. Gli opponenti eccepivano, altresì, l'annullabilità delle fideiussioni prodotte in sede N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 monitoria ai sensi e per gli effetti degli articoli 1427 e seguenti c.c., ravvisandosi, nel procedimento di formazione del consenso dei garanti, i vizi del dolo della banca e dell'errore essenziale e riconoscibile (o addirittura errore ostativo) da parte dei fideiussori, vizi che, determinando la volontà dei garanti, avevano in questi generato una rappresentazione alterata della realtà, provocando nel meccanismo volitivo un errore da considerarsi essenziale, ex art. 1429 del codice civile. Specificavano che i raggiri erano consistiti, nello specifico, nel non portare a conoscenza dei contraenti la natura del contratto di garanzia effettivamente sottoscritto e, inoltre, nelle rassicurazioni della Banca circa l'operatività della garanzia prestata dal Fondo, in virtù della quale, in caso di insolvenza della debitrice principale, l'Istituto avrebbe dovuto agire necessariamente nei confronti del Fondo stesso: tale circostanza può desumersi dal fatto che la fideiussione specifica è stata rilasciata in data 18.04.2004, ovvero in epoca successiva alla missiva del 29.01.2014 con la quale il Fondo ha comunicato l'operatività della garanzia. Aggiungevano che gli artifici, i raggiri e le omissioni della banca, avevano avuto un'efficienza causale sulla determinazione volitiva della controparte contrattuale e, quindi, sul consenso di quest'ultima, alla quale veniva prospettata una sicurezza dell'operazione basata su presupposti inesistenti e sull'accessorietà della garanzia rispetto al rapporto principale ed alla tutela prestata dal Fondo e non la propria autonomia contrattuale, peraltro mai rappresentata neppure successivamente, allorquando la banca richiedeva i vari aumenti dell'importo massimo garantito. Il dolo dell'opposta sarebbe stato dunque fattore determinante, nel senso che il contratto non sarebbe stato concluso senza l'uso dei mezzi illeciti e conseguentemente, il vizio della volontà, con conseguente causa di annullamento del contratto. Parte opponente contestava, poi, la pretesa creditoria avanzata dal sia Controparte_1 nell'an che nel quantum debeatur, nella misura in cui la somma ingiunta non trovava riscontro in uno specifico sinallagma contrattuale, frutto di accordo, trattativa e accettazione tra le parti, bensì era prodotto di somme indebitamente ascritte in mancanza di specifica pattuizione. Evidenziava che il contratto di conto corrente oggetto di causa veniva sottoscritto nell'anno 2002, nella forma di una lettera di apertura di conto corrente, predisposta unilateralmente dalla banca medesima e ad esso veniva assegnato il n. 27/2034. Il contenuto di tale contratto depositato nella fase monitoria come documento n.01 è assolutamente illeggibile relativamente alle condizioni economiche applicate (spese, commissioni, tasso di interesse, ecc.) e, di conseguenza, la determinazione del preteso credito operata dalla Banca è evidentemente arbitraria ed unilaterale ed è, pertanto, inopponibile agli opponenti. Parimenti inopponibili erano le condizioni relative al Contratto Quadro di Affidamento a Breve Termine (Anticipo Fatture fino ad €.250.000,00) del 23.04.2014, depositato nel fascicolo monitorio come documento n.02: le clausole contrattuali non risultano approvate per iscritto dalla società correntista atteso che la sottoscrizione della stessa risulta apposta soltanto sull'ultima pagina del documento in maniera del N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 tutto scollegata rispetto alle condizioni riportate nelle pagine precedenti. Per tale ragione, gli opponenti contestavano la validità e l'efficacia delle clausole di tale contratto e disconoscevano la conformità di quest'ultimo rispetto al documento originale. Aggiungevano che, nel contratto di conto corrente in esame, non vi era la minima indicazione delle numerose spese e commissioni che la società aveva negli anni effettivamente e costantemente sborsato su richiesta ingiustificata della banca. In mancanza di specifica pattuizione contrattuale, eccepiva un indebito aumento unilaterale del tasso debitore, da parte della banca convenuta, non essendovi alcuna convenzione ad hoc, risultando di fatto comprovato il carattere tendenzialmente peggiorativo delle successive rimodulazioni dei tassi praticati, in violazione dei principi delineati dalla normativa sulla trasparenza bancaria. Pertanto, poiché mancava la specifica approvazione delle condizioni economiche, doveva escludersi che gli interessi applicati siano mai stati concordati fra le parti così come tutte le spese addebitate dalla Banca nel corso del rapporto. Eccepiva poi l'omessa trasmissione degli estratti conto e della documentazione relativa ai contratti, rilevando gli opponenti di non aver mai ricevuto gli estratti conto relativi ai rapporti in essere con la Banca. Peraltro, la documentazione riferita ai contratti pendenti era stata richiesta, ai sensi dell'art. 119 del TUB, a mezzo PEC del 25.11.2015 e del 01.12.2016, le quali non erano state in alcun modo riscontrate dall'Istituto opposto. La mancata ricezione degli estratti escludeva, dunque, in particolare, la decadenza in merito alla contestazione delle risultanze dei medesimi ed impediva una specifica elencazione delle poste illegittimamente addebitate, la quale potrà essere effettuata in modo dettagliato, per causa non imputabile agli opponenti, soltanto all'esito della produzione degli estratti conto da parte della Banca, anche a seguito di apposito ordine di cui all'art. 210 cod. proc. civ. Eccepiva, poi la nullità del contratto relativo all'obbligazione principale per contrarietà
a norme imperative e/o per illiceità della causa e l'illegittima applicazione e capitalizzazione trimestrale degli interessi e della commissione di massimo scoperto in violazione dell'art.1283 cod. civ. e l'applicazione di interessi anatocistici in violazione del disposto di cui agli articoli 1283 e 1418, comma 2, cod. civ.: la clausola di capitalizzazione degli interessi del contratto di conto corrente n.27/2034 è prevista in maniera trimestrale per quelli debitori e annuale per quelli creditori ed il preteso adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000 prodotto dalla Banca controparte sarebbe privo di efficacia ed inopponibile agli ingiunti sia perché manca la sottoscrizione della società correntista su ogni singolo foglio, sia perché non risulta alcun riferimento al numero di conto corrente suindicato. E comunque, anche nell' ipotesi di opponibilità dell'adeguamento alla delibera CICR del 09.02.2000, la eccepita nullità non potrebbe essere comunque evitata, atteso che la condizione di reciprocità della capitalizzazione degli interessi attivi e di quelli passivi prevista nel documento di adeguamento, sarebbe soltanto apparentemente soddisfatta: N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 invero, a fronte di un interesse passivo superiore al 14%, la Banca aveva "riconosciuto" gli interessi attivi dello 0,05%, ovvero in una misura prossima allo zero, con la conseguenza che la predetta condizione di reciprocità sarebbe stata soddisfatta, tuttalpiù, soltanto da un punto di vista formale, ma rimarrebbe comunque priva di contenuto dal punto di visto sostanziale e risulterebbe redatta soltanto al fine di aggirare le disposizioni di cui alla citata delibera CICR del 2000. Inoltre, l'illegittima capitalizzazione degli interessi sarebbe comunque avvenuta nel periodo intercorrente tra la data di stipula del contratto e quella della comunicazione del citato adeguamento, con la conseguente necessità di ricalcolare il conto corrente senza operare alcuna capitalizzazione degli interessi passivi. In ordine alla commissione di massimo scoperto, parte opponente rilevava che la stessa era stata applicata in misura percentuale e senza riferimento ad uno specifico importo: essa, pertanto, era indeterminata e/o indeterminabile e costituiva una mera duplicazione del tasso di interesse debitore dal quale conseguiva anche la violazione delle disposizioni previste dalla Legge n.108/1996. Aggiungeva che l'indicazione della sola percentuale di calcolo senza che ne fosse specificato il metodo, non era sufficiente a soddisfare il requisito della determinabilità richiesto dall'art. 1346 cod. civ., con incidenza sul tasso effettivo globale, tenuto conto che anche la commissione di massimo scoperto è stata capitalizzata trimestralmente in maniera assolutamente illegittima. Ciò avrebbe determinato la nullità di detta commissione ai sensi del combinato disposto degli artt. 1418 e 1348 del codice civile., con conseguente necessità di rielaborazione senza tener conto di tutti gli illegittimi addebiti dedotti. Eccepiva altresì che, con riferimento ai c.d. giorni valuta, gli interessi non erano dovuti per giorni valuta con riferimento ai periodi di mancata previsione contrattuale, nelle ipotesi di pattuizione intervenuta in epoca successiva alla stipula del contratto e, comunque gli stessi sarebbero parimenti non dovuti per difetto di causa. Evidenziava che la banca aveva utilizzato, infatti, una valuta fittizia che risultava dall'aggiunta o dalla sottrazione di un certo numero di c.d. giorni banca alla valuta effettiva (ovviamente il tutto sempre a danno dell'utente). Eccepiva altresì che la Banca opposta aveva illegittimamente addebitato le spese di tenuta conto al di fuori di ogni previsione contrattuale, con conseguente necessità di eliminazione di tali indebite voci di costo devono in occasione della rielaborazione dell'intero rapporto di conto corrente. Aggiungeva, inoltre, che la banca, per effetto di tutti gli illegittimi addebiti sopra descritti e delle illegittime capitalizzazioni effettuate, aveva applicato, nel corso del rapporto, tassi d'interesse tali da configurare un superamento dalle soglie d'usura determinate trimestralmente dal Ministero dell'Economia. I fideiussori eccepivano la nullità delle fideiussioni a mente della c.d. exceptio doli generalis, nella misura in cui, per tutto quanto sopra riferito, la banca ha assunto negli anni di rapporto con la correntista la condotta abusiva o fraudolenta di chi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva, ovvero esercita il diritto per assicurarsi uno scopo vietato dall'ordinamento (come nell'ipotesi di nullità del rapporto fondamentale per contrarietà a norme imperative o illiceità della sua causa ed in cui il patto di garanzia autonoma sia stato stipulato proprio allo scopo di assicurarsi il risultato vietato dall'ordinamento). Le doglianze sollevate relative al rapporto di conto corrente, con riferimento specifico al superamento del tasso soglia, il cui addebito integrerebbe una condotta abusiva e fraudolenta da parte della Banca, non può che portare a ritenere nullo il rapporto fideiussorio sotteso, quantunque vi sia nel presunto contratto di garanzia sottoscritto la clausola di autonomia, con rinuncia da parte del garante alla possibilità di proporre eccezioni relative al rapporto principale. Pertanto, la fideiussione sarebbe nulla, con conseguente necessità di revoca del decreto opposto. Inoltre, nel caso di specie, i principi generali di correttezza e buona fede da parte della Banca sarebbero stati violati, soprattutto a far data dal 2014, allorquando nonostante la palese situazione debitoria della le concedeva credito - Parte_1 sotto forma di anticipo fatture- per €.250.000,00, confidando nelle garanzie dei fideiussori, omettendo o volendo omettere qualsiasi valutazione sulle condizioni patrimoniali della debitrice principale, integrando di tal guisa la responsabilità di natura extracontrattuale per concessione abusiva del credito. Tanto premesso, chiedevano di sentire accogliere le seguenti conclusioni: in via preliminare 1. accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva degli opponenti per i motivi sopra indicati e, per l'effetto, dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
2. nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della domanda di cui al punto 1, autorizzare la chiamata in causa del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese istituito presso la “ Controparte_7
, già “ , in persona del legale
[...] Controparte_8 rappresentante pro tempore, con sede in Roma al Viale America n.351, codice fiscale
, partita iva , affinchè garantisca e tenga indenne gli P.IVA_4 P.IVA_5 opponenti nella denegata ipotesi di loro condanna entro i limiti degli importi oggetto delle garanzie prestate da detto terzo chiamato;
nel merito: 3. accertare e dichiarare la nullità delle fideiussioni sottoscritte dai Sigg.ri per effetto della violazione Pt_1 dell'art. 1938 del codice civile;
4. accertare e dichiarare l'annullabilità, ex art. 1427 del codice civile, delle fideiussioni, e, per l'effetto, revocare il decreto ingiuntivo opposto;
5. accertare e dichiarare la nullità, annullabilità e/o inefficacia delle clausole contenenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito (c.d. anatocismo), in violazione degli artt. 1419, 1427 e 1283 del codice civile, nonché l'intervenuta applicazione negli anni di rapporto di spese, competenze non dovute e non contrattualizzate, del gioco dei giorni valuta, per le causali di cui in narrativa;
6. accertare e dichiarare l'intervenuto superamento del tasso soglia antiusura da parte dell'opposta, in violazione della L. n. 108/96 disponendo l'applicazione della norma sanzionatoria di cui all'art. 1815 del N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 codice civile in tutti i trimestri in cui il tasso risulta essere stato sforato, dichiarando al contempo che non è dovuto alcun interesse;
7. per l'effetto, ricalcolare il saldo contabile del c/c di cui è causa e, conseguentemente, condannare l'opposta alla restituzione e/o all'eventuale compensazione -ex art. 1243 del codice civile- di tutte le somme illegittimamente incassate dall'apertura di conto alla chiusura, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dai singoli pagamenti;
8. accertare e dichiarare la responsabilità della Banca in tutte le fasi contrattuali, per aver tenuto un contegno contrario ai principi di buona fede e correttezza, nonché di natura extracontrattuale per l'intervenuta concessione abusiva del credito nei confronti degli opponenti tutti, per le causali di cui in narrativa;
9. accogliere, in ogni caso, l'opposizione e revocare, ovvero dichiarare inefficace il decreto ingiuntivo opposto, perché inammissibile, improcedibile oltrechè infondato in fatto e diritto;
10. condannare l'Istituto opposto al pagamento delle spese e dei compensi di giudizio, oltre alle spese generali nella misura del 15%, cassa avvocati ed iva come per legge. Si costituiva la Banca opposta eccependo, in primo luogo, l'infondatezza dell'eccezione carenza di legittimazione passiva limitatamente al credito di euro 221.490,31 per anticipo su fatture non rimborsato, per essere legittimato il Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, dal momento che lo stesso, in caso di inadempimento da parte dell'impresa finanziata e di pagamento da parte del fondo alla banca, acquisisce il diritto di surroga ex articolo 1203 cc, con conseguente inammissibilità della sua chiamata, dal momento che il fondo garantisce la banca e non gli opponenti, con conseguente eventuale legittimazione alla chiamata della sola banca. Eccepiva poi l'infondatezza dell'eccezione di nullità della fideiussione per presunta violazione dell'articolo 1938 c.c., dal momento che tutte le fideiussioni prevedono l'indicazione dell'importo massimo garantito, essendo irrilevante l'eventuale sproporzione dell'importo garantito rispetto alle sostanze dei garanti. Eccepiva, inoltre, l'infondatezza della richiesta di annullamento delle fideiussioni per vizio del consenso, dolo e/o errore e l'inammissibilità dell'opposizione dei garanti, trattandosi di contratto autonomo di garanzia, essendosi gli stessi obbligati a pagare immediatamente alla banca a semplice richiesta scritta, come previsto dall'articolo 7 dei contratti di fideiussione e dall'articolo 8 che prevede l'obbligo di pagamento da parte del garante anche in caso di invalidità delle obbligazioni garantite. Eccepiva, altresì, l'esistenza di valide e pattuizioni scritte e la regolare trasmissione alla società opponente degli estratti conto, nonché la legittimità della capitalizzazione degli interessi e della commissione di massimo scoperto, nonché il mancato superamento dei tassi soglia. Evidenziava, inoltre, la correttezza e buona fede del comportamento della banca con conseguente infondatezza della liberazione del fideiussore ex articoli 1175, 1375, 1955 e 1956 c.c. Concludeva, dunque, chiedendo il rigetto dell'opposizione ed in subordine la condanna degli opponenti della somma che dovesse risultare effettivamente dovuta, con vittoria di spese e compensi professionali. N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 In data 30/1/2018 il Giudice rigettava la richiesta di chiamata in causa del terzo e veniva espletata una Ctu tecnico contabile. In data 31/10/2024 interveniva nel giudizio, ex art 111 c.p.c. la la CP_4 quale, nell'ambito di un operazione di cartolarizzazione realizzata ai sensi della Legge sulla Cartolarizzazione, in forza di un contratto di cessione di crediti concluso in data 19 aprile 2022, e con efficacia dal medesimo giorno, ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da Controparte_9 taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di Controparte_9 finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 1° gennaio 2022, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in "Centrale dei Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. (all. 1 G.U.)., tra cui vi sono quelli vantati dalla cedente nei confronti della società. Parte_1
e dei suoi fideiussori , e
[...] Parte_2 Parte_3 Pt_4
.
[...]
Evidenziava che della suddetta cessione ne era stato dato pubblico avviso sulla Gazzetta Ufficiale, parte seconda, n. 45 del 19.04. 2022, e che ai sensi dell'art.58 T.U. la cessione aveva prodotto nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art.1264 c.c.. Aggiungeva che, ai sensi dell'art. 58 T.U.B., dalla data della pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale si sarebbero prodotti nei confronti dei debitori ceduti gli effetti indicati dall'art. 1264 c.c. ed i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o, comunque, esistenti a favore della cedente, avrebbero conservato la loro validità ed il loro grado a favore della cessionaria, senza necessità di alcuna formalità o annotazione. Evidenziava, altresì, che derivano dalla pubblicazione della notizia di avvenuta cessione della Gazzetta Ufficiale, in caso di cessione di crediti individuabili in blocco ex art. 58 TUB, i medesimi effetti della notifica della cessione ex art. 1264 c.c., con conseguente titolarità del diritto di credito di Controparte_4
All'udienza del 23.01.2025, la soc. allegava, in ordine al credito ad Controparte_4 essa ceduto per le anticipazioni su fatture di € 221.490,31, che, a seguito del parziale pagamento fatto in corso di causa dal garante Fondo di Garanzia PMI di € 177.134,40, il suo credito, per tale titolo, si era ridotto ad € 44.355,90, del quale importo residuo di
€44.355,90 ne chiedeva la condanna al pagamento in suo favore da parte degli opponenti. La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari. Preliminarmente va rilevato come correttamente sia stata disattesa la richiesta di chiamata in causa del Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese da parte degli opponenti. Il rapporto tra il fondo di garanzia e il debitore finanziato è di natura N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 pubblicistica, distinto dal rapporto privatistico tra l'istituto finanziatore e l'impresa beneficiaria del finanziamento. Il fondo di garanzia, una volta escussa la garanzia, si surroga nei diritti del creditore nei confronti del debitore principale, avendo la giurisprudenza chiarito che il fondo non è coobbligato solidale del debitore principale, poiché la garanzia è prestata a favore dell'istituto finanziatore e non direttamente al debitore. Con riguardo alla eccepita carenza di legittimazione passiva di deve CP_4 preliminarmente dichiararsi l'ammissibilità di tale intervento ex art. 111 cpc, l'evento successorio risultando dalla documentazione versata in atti, atteso che in ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, il comma 3 della disposizione codicistica consente “in ogni caso” l'intervento in causa del successore a titolo particolare, senza introdurre distinzioni o limitazioni in rapporto alle varie fasi in cui il processo si trovi (Cass. 4333/93); del resto, è principio pacifico che il successore a titolo particolare non rientra tra i soggetti considerati dall'art. 105 cpc, poiché esso è posto nella stessa situazione del suo dante causa (ex multis, Cass. 18937/06) e, in mancanza di espressa estromissione del cedente, il processo prosegue tra le parti originarie, mantenendo il cessionario la veste processuale di interventore (cfr. 6471/2012) e conservando il cedente piena legittimazione in qualità di sostituto processuale del primo, quand'anche intervenuto in giudizio (Cass. 22424/2009; 17959/2016); quindi l'acquirente del diritto controverso, pur potendo spiegare intervento volontario ex art. 111 c.p.c., non diviene litisconsorte necessario (cfr. Cass. 14480/2018). Perché si abbia l'estromissione del cedente è necessario un formale provvedimento del giudice ed il consenso di tutte le parti, non potendo di per sé l'intervento volontario del cessionario determinare automaticamente l'estromissione del cedente (Cass. 1535/2010; 6302/1995). Nel caso di specie, pertanto, non risultando il consenso di tutte le parti all'estromissione del ne consegue che essa deve considerarsi parte Controparte_1 processuale a tutti gli effetti (Cass. 18483/2006), nondimeno facendo stato la presente decisione nei riguardi della quale suo successore a titolo particolare CP_4
(Cass. 22424/2009; 8884/2000). Pertanto, la presente pronuncia, salvi i suoi effetti anche nei confronti della CP_4
verrà formulata nei confronti del
[...] Controparte_1
2. Sul merito. Risulta documentalmente provata la stipula, tra le parti, di un contratto di conto corrente n. 2034, stipulato in data 2/4/2002, in relazione al quale risultano altresì depositati in giudizio gli estratti conto per tutta la durata del rapporto, e senza interruzioni, dal 02/04/2002 alla chiusura 12/05/2016, con azzeramento per estinzione pari ad € 37.938,37, in data 12/05/2016. A tale contratto erano sottese le seguenti condizioni: tasso a credito: 0,05%; tasso di mora 13,500%; tasso a debito per scoperto: 13,375%; CMS per scoperto 1%; capitalizzazione trimestrale. In data 03/11/2004, il contratto aderiva alla proposta “Business” della Banca. N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10 Sul rapporto di conto corrente insistevano varie linee di fido, la cui entità veniva modificata nel tempo;
a far data dal 21/07/2004 si rinvengono le prime aperture di credito, per un totale di € 150.000,00 frazionato in due scaglioni (il primo di € 135.000,00 e il secondo di € 15.000,00) entrambi senza una specifica destinazione. Su tali affidamenti la Banca applicava gli interessi come definiti nel contratto di conto corrente. Successivamente, già in data 24/05/2006, veniva aperta un'ulteriore linea di credito per anticipi su fatture per un ammontare di € 150.000,00, fino a revoca, sulla quale veniva imposto esclusivamente un Tasso nominale annuo del 7,500%. Tale affidamento veniva confermato il 14/06/2006 nella misura e nelle condizioni. In data 22/10/2007 veniva aumentata la linea di fido per anticipo su fatture da € 150.000,00 ad € 310.000,00 sempre fino a revoca. Parallelamente, in data 25/07/2007, il primo scaglione, dell'apertura del 21/07/2004, veniva aumentato da € 135.000,00 ad € 285.000,00, confermando un'apertura di credito in conto corrente, e senza specifica destinazione, pari ad € 300.000,00. In aggiunta, in data 07/08/2009 la seconda linea di credito, del 21/07/2004, veniva anch'essa aumentata da € 15.000,00 ad € 300.000,00. Ed ancora, in data 23/04/2014 veniva concesso un affidamento di breve termine, fino al 30/09/2015, per un importo di € 250.000,00 per anticipazioni fatture subordinato alle seguenti commissioni: tasso debito 8,400% tasso di mora al 10,8625% e Commissione Disponibilità Fondi pari allo 0,500%. In pari data, inoltre veniva sottoscritto un ulteriore contratto di affidamento per € 250.000,00 per anticipazioni su fatture con validità sino al 06/08/2014 ed alle stesse condizioni del precedente. Infine, in data 07/05/2014 veniva sottoscritto, sempre alle medesime condizioni un ulteriore contratto di affidamento per € 149.000,00 sino al 31/07/2014. Per tutti gli affidamenti sono rinvenibili in atti le loro accensione ma non anche le loro revoche.
Dalla documentazione in atti a giustificazione della pretesa debitoria sono rintracciabili, altresì, i contratti di fideiussione sottoscritti tra le parti con le loro eventuali diminuzioni ed aumenti, nonché gli estratti delle fatture anticipate dall' . CP_10
Venendo alla Consulenza Tecnica espletata, questa può ritenersi certamente condivisibile in considerazione della correttezza dei criteri logici e tecnici seguiti, avendo l'Ausiliario adottato un metodo di indagine serio e razionale, procedendo all'indagine tecnica secondo le direttive impartite secondo i quesiti posti in sede di affidamento dell'incarico, sicché possono trarsi elementi utili per la formazione del convincimento del giudice in ordine alla ricostruzione della vicenda de quo. In ordine alla commissione di massimo scoperto, il Ctu ha verificato che tale commissione è stata addebitata fino al II trimestre 2009. La CMS sin dall'accensione del rapporto, avvenuta in data 02/04/2004, è stata determinata nel solo tasso mentre solo nel nell'atto di trasformazione CONTO BUSINESS ILLIMITATO DEL 09/07/2008 viene definita anche la base di calcolo, ossia, “prendendo in riferimento il N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 11 massimo saldo debitore determinatosi sul conto in ciascun trimestre solare”. La commissione di massimo scoperto è sostituita dalla Commissione di Disponibilità Fondi a partire dal III trimestre 2009. Dall'analisi della documentazione contrattuale, il Ctu ha rilevato che quest'ultima commissione è disciplinata esclusivamente nella documentazione degli affidamenti di breve termine per anticipi su fatture, a partire dal 23/04/2014, e non anche sugli affidamenti in conto corrente. Pertanto, il CTU ha eliso la CMS fino al III trimestre 2008 e le CDF per gli importi non conferenti con gli affidamenti di anticipi su fatture. In relazione all'usura il CTU ha predisposto l'analisi considerando ogni emolumento legato alla remunerazione del credito. Per quanto attiene agli interessi, tenuto conto che il periodo oggetto di analisi va dal 2002 al 2006 le formule utilizzate dal CTU sono quelle fornite dalle Istruzioni Banca d'Italia p.t., inserendo in tale analisi anche il parametro delle CMS soglia e il rimedio di riconduzione dello sforamento di queste ultime entro l'eventuale margine di interessi. Il Ctu ha rilevato che le soglie di Legge sono state oltrepassate: per quanto attiene alle Commissioni di MO OP (considerando, altresì le CMS ed il relativo Pt_9 margine degli interessi) per i trimestri: dal I al IV trimestre 2003; il II e III trimestre 2004. Le Soglie di Legge sono poi state oltrepassate nei seguenti periodi: IV trimestre 2015; I e II trimestre 2016. Lo sforamento dei Tassi Sogli soglia comporta l'azzeramento degli interessi a norma del 1815 c.c. e degli altri oneri. Il Ctu ha quindi proceduto al ricalcolo con elisione delle CMS fino al 09/07/2008 e delle CDF non conferenti con gli affidamenti per anticipazioni fatture. Per tutto quanto descritto e rappresentato, il CTU ha predisposto una prima ipotesi di calcolo ponendo alla base le condizioni come derivanti dagli estratti conto la Commissione di MO OP fino al 09/07/2008, poiché determinata solo in quest'ultima data, e le Commissioni Disponibilità Fondi non conferenti con gli affidamenti per anticipazioni su fatture a partire dal 2014, rideterminando, per il conto corrente, un saldo a favore del correntista di € 25.210,08. Il CTU ha poi proceduto ad una seconda ipotesi di calcolo ponendo alla base tutto quanto già determinato nella prima ipotesi di calcolo ed eliminando tutte le competenze nei trimestri di superamento dei tassi soglia, in presenza di usura sopravvenuta, rideterminando un saldo a favore del correntista di € 28.673,92. Il Ctu, a seguito delle osservazioni della Banca ha predisposto una ulteriore ipotesi di calcolo ponendo alla base le condizioni come derivanti dagli estratti conto, la Commissione di MO OP fino al 09/07/2008, poiché determinata solo in quest'ultima data, e le Commissioni Disponibilità Fondi non conferenti con gli affidamenti per anticipazioni su fatture a partire dal 2014. In aggiunta non ha considerato gli sforamenti usurari sopravvenuti e gli interessi attivi in caso di saldi periodici attivi ricalcolati. N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 12 Tale ipotesi di calcolo riprende quanto sviluppato nella prima ipotesi di calcolo aggiungendovi l'elisione degli interessi a favore del correntista in occasione di saldi attivi ricalcolati, configurandosi un saldo a favore del correntista di € 20387,31. Con riguardo al credito per le anticipazioni su fatture di € 221.490,31, risulta provato e non contestato il pagamento fatto in corso di causa dal garante Fondo di Garanzia PMI di € 177.134,40, residuando, pertanto, un credito, per tale titolo, di € 44.355,90 oltre interessi al tasso annuale contrattuale del 7,88% dal 27 maggio 2016 e fino al giorno dell'effettivo pagamento. Se non risulta dovuto, sia pure parzialmente, quanto indicato nel decreto ingiuntivo, lo stesso va integralmente revocato, in quanto nel giudizio di opposizione non ci si limita come nella fase sommaria a verificare le condizioni di ammissibilità e validità del decreto ingiuntivo, ma si accertano anche i fatti costitutivi del diritto che è in contestazione, con la conseguenza che il giudice che ritenga fondata l'eccezione di pagamento, non può che revocare il decreto, salvo poi essere egli stesso a statuire circa il pagamento degli importi residui del credito (Trib. Roma n. 18101/2015). In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la non debenza, anche parziale, la revoca del decreto opposto e l'emissione di sentenza che, sostituendosi al decreto, pronuncia nel merito con eventuale condanna per la parte residua del debito non estinto, ove il diritto del creditore risulti provato (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n. 10229 del 15 luglio 2002). Ciò in quanto l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, come tale esteso all'esame non soltanto delle condizioni di ammissibilità e di validità del procedimento monitorio, ma anche della fondatezza della domanda, sul marito della quale il giudice ha comunque l'obbligo di pronunciarsi, nel senso che deve accoglierla o rigettarla secondo che ritenga provato o non il credito dedotto;
e ciò indipendentemente dalla validità, sufficienza e regolarità degli elementi in base ai quali sia stato emesso il decreto ingiuntivo, la cui eventuale insussistenza spiega rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.
Pertanto, essendo dovuta una somma minore rispetto a quella indicata nel decreto ingiuntivo, lo stesso va revocato. Con riguardo alla domanda proposta dall'opposta, ritenendo condivisibile la prima ipotesi ricostruttiva operata dal Ctu, in relazione al c/c residua un credito degli opponenti di € 25.210,08. Tale ipotesi ricostruttiva risulta corretta con l'esclusione dell'usura sopravvenuta. Il tema dell'usura sopravvenuta nel contratto di conto corrente bancario è stata oggetto di ampia elaborazione giurisprudenziale e dottrinale. Essa riguarda l'ipotesi in cui i tassi pattuiti nel contratto siano originariamente leciti, ma divengano usurari del corso del rapporto a causa di mutamenti nei tassi soglia stabiliti dalla legge. Sul punto la giurisprudenza (tra cui Cass, Civ. 12965/2016) ha affermato che l'usura deve essere valutata al momento della pattuizione del tasso virgola non rilevando se successivamente esso divenga superiore al tasso soglia. Ne consegue che l'usura sopravvenuta non determina la nullità del contratto né la gratuità dello stesso. N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 13 Allo stesso modo la giurisprudenza successiva (Cass. 23192/2017) ha confermato che solo l'usura originaria rende nullo l'accordo sugli interessi con conseguente applicazione dell'articolo 1815 comma 2 c.c., non potendosi configurare la nullità in caso di interessi divenuti usurari solo dopo la conclusione del contratto. La giurisprudenza ancora più recente (Cass. 26286/2019), riafferma il principio per cui l'usura valutata esclusivamente al momento della stipula del contratto virgola non determinando il superamento del tasso soglia in corso di esecuzione né la nullità del contratto né il diritto alla restituzione degli interessi pagati. Nel ricalcolo non si devono elidere gli interessi a favore del correntista. Quando, infatti, a seguito del ricalcolo, il saldo del conto corrente risulti credito, egli può pretendere anche gli interessi a proprio favore in base al principio di reciprocità del rapporto bancario. Infatti, la giurisprudenza (Cass. 350/2013, 3330/2019, 4518/2021) ciò ha stabilito che in caso di ricalcolo del conto corrente per eliminazione di addebiti illegittimi, ove emerga un saldo attivo per il correntista, questi ha diritto alla corresponsione degli interessi compensativi sugli importi che ha indebitamente corrisposto alla banca. Va a questo punto affrontata la questione della compensazione tra il saldo attivo a favore del correntista di cui al conto corrente ordinario ed il debito sullo stesso gravante per il conto anticipi su fatture. Se è vero che i due conti hanno autonomia contabile e giuridica, pur non essendo ammissibile una compensazione automatica tra i due conti, è possibile la compensazione giudiziale in presenza di condizioni di certezza liquidità ed esigibilità dei crediti anticipati come nel caso di specie. Secondo la giurisprudenza (Cass 17352/2020), la compensazione può avvenire se il credito vantato dalla banca nel conto anticipi e certo liquido esigibile, cioè se i crediti anticipati sono stati effettivamente incassati o sono scaduti e non contestati, come è nel caso di specie. Pertanto, operata alla compensazione, residua un credito a favore della banca di €
19145,82 oltre interessi legali dal 27 maggio 2016 e fino al giorno dell'effettivo pagamento. Va poi disattesa l'eccezione di nullità della fideiussione per violazione dell'art. 1938 c.c. essendo nel caso di specie previsto l'importo massimo garantito, non rilevando in alcun modo, ai fini della validità della fideiussione, l'insufficienza dei redditi fideiussori. Nè risulta alcun modo configurabile un comportamento fraudolento della banca. Quanto alle eccezioni sollevate nel merito dai garanti, va ribadito come l'impossibilità per il garante di opporre ogni eccezione relativa al debito principale, sia naturale conseguenza dell'atto di fideiussione con il quale essi assumono espressamente la garanzia per l'esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalle operazioni consentite al debitorie principale, ed ove sono presenti le clausole “di pagamento a prima richiesta e di resistenza all'invalidità” ( cfr. Trib. Salerno 24.03.2022 n. 966; Trib. Nocera Inferiore 26.05.2016 n.885). Esso costituisce un contratto autonomo di garanzia poiché, come affermato dalla N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 14 Suprema Corte, l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento "a prima richiesta e senza eccezioni" (cfr. art. 7 ) vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia, essendo tale clausola incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione (Cass. 03.12.2020, n. 27619). Con esso si è, dunque, mirato non a costituire una garanzia tipica e tecnica diretta ad ottenere l'esatto adempimento del rapporto obbligatorio garantito, bensì si è inteso assicurare la soddisfazione dell'interesse economico del creditore beneficiario, realizzando uno spostamento del rischio dell'inadempimento dal creditore ai garanti cosicché l'insolvenza del debitore principale sarebbe sempre rimasta a carico dei garanti. E', difatti, incontestabile che, “l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e/o senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale” ( Cass. 21.01.2020 n.1186; Cass. 19.02.2019 n. 4717; Cass. 20.10.2014 n.22233; Cass. S.U. 18/02/2010 n. 3947). La Corte, sin dall'affermazione del principio espresso dalle Sezioni Unite, nell'esaminare la causa concreta del contratto autonomo di garanzia e i caratteri differenziali che lo stesso presenta rispetto al contratto di fideiussione, ha avuto modo di statuire che: “il contratto autonomo di garanzia (cd. Garantievertrag), espressione dell'autonomia negoziale ex art. 1322 c.c., ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore, il quale garantisce l'adempimento della medesima obbligazione principale altrui (attesa l'identità tra prestazione del debitore principale e prestazione dovuta dal garante). Inoltre, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no, mentre con la fideiussione, nella quale solamente ricorre l'elemento dell'accessorietà, è tutelato l'interesse all'esatto adempimento della medesima prestazione principale.” La differenza con la fideiussione non risiede, dunque, nel genus della funzione che, in entrambi casi, è di garanzia bensì nella graduazione di tale funzione: accessoria al rapporto principale, nel caso di fideiussione;
scissa e indipendente dall'obbligazione garantita nel caso di contratto autonomo, con preclusione, in tale ultimo caso, della facoltà per il garante di opporre le eccezioni attinenti al rapporto garantito. Nè, d'altra parte, possono essere avanzati dubbi sulla meritevolezza degli interessi perseguiti attraverso tale contratto, giacché – come ancora di recente ribadito dalla Suprema Corte – “ lo schema negoziale della garanzia autonoma, riconosciuto meritevole di tutela ex art. 1322 c.c., comma 2, secondo la ricostruzione della fattispecie N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 15 che è stata compiuta dalla elaborazione giurisprudenziale, assume, infatti, quale elemento fondamentale del rapporto di garanzia la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale”; ed infatti, con riferimento all'aspetto strutturale del negozio, è stato rilevato che “ l'elemento caratterizzante della fattispecie in esame viene individuato nell'impegno del garante a pagare “illico et immediate”, senza alcuna facoltà di opporre al creditore/beneficiario le eccezioni relative ai rapporti di valuta e di provvista, in deroga agli artt. 1936,1941 e 1945 c.c., caratterizzanti, di converso, la garanzia fideiussoria” (cfr., da ultimo, Cass. 10.04.2019 n.9987; Cass. 31.03.2017 n. 8342). Così riassunto il pensiero della Suprema Corte e ricordato che esso è stato assiduamente ripreso dalla giurisprudenza di merito (ex multiis App. Milano 08.07.2020; App. Potenza 28.07.2020; Trib. Napoli 01.10.2019 n.8630; Trib. Avellino 1.10.2019 n.1774; Trib. Roma 30.05.2019 n.11483; Trib. Ancona 19.03.2019 n.539 Trib. Modena, 23.01.2019 n.122; Trib. Padova 29.01.2019; Trib. Teramo 15.01.2019; Trib. Salerno Sent. 12.05.2017 n.2311; Sent 20.06.2016 n. 2971; Trib. Roma 09.02.2017 n. 2562; Trib. Firenze 18.07.2016; App. Roma, Sez. I, 17/11/2008) è doveroso rimarcare che dalla lettura dell'intero contenuto della convenzione negoziale non emerge alcun elemento che, ai fini dell'interpretazione della volontà delle parti, possa far dubitare della sua natura di contratto autonomo di garanzia. L'inesistenza all'interno del contratto di garanzia de quibus di ogni riferimento allo specifico rapporto principale rispetto al quale è rilasciata la garanzia ovvero l'obbligo assunto dal garante di rispondere, pur dopo il recesso dallo stesso esercitato, di ogni obbligazione sorta o maturata in dipendenza di “qualsiasi” rapporto esistente al momento del recesso;
l'obbligo assunto dal garante di pagare anche in presenza di opposizione del debitore e l'impossibilità per il garante di opporre eccezioni riguardo al momento in cui la banca esercita la facoltà di recedere dai rapporti con il debitore, nonché l'obbligo perdurante sino all'integrale adempimento, a prescindere dalla scadenza dell'obbligazione del debitore garantito;
l'esclusione della legittimazione del debitore principale a chiedere che il garante opponga al garantito le eccezioni scaturenti dal rapporto principale costituiscono difatti, indici concreti e oggettivi di una deroga alla normale accessorietà della garanzia fideiussoria e testimoniano, pertanto, la giustezza della pronunzia del tribunale nell'accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione. Ne rinviene, allora, la natura di contratto autonomo di garanzia degli atti sottoscritti in forza dei quali i garanti dovranno rispondere solidalmente per le obbligazioni della società e che, pertanto, anche nei loro confronti dovrà essere emessa la sentenza di condanna richiesta in via riconvenzionale. Ne rinviene, allora, la natura di contratto autonomo di garanzia degli atti sottoscritti in forza dei quali i garanti dovranno rispondere solidalmente per le obbligazioni della società e, dunque, anche nei loro confronti dovrà essere disposta la condanna. Pertanto, Parte_1 Parte_2 [...]
, vanno condannati, in solido tra loro, al pagamento in Parte_3 Parte_4
N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 16 favore del , della somma di € 19145,82 oltre interessi legali dal 27 Controparte_1 maggio 2016 e fino al giorno dell'effettivo pagamento.
3.Sulle spese di lite. Le spese di lite, liquidate in base al decisum, seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. All'opposta sono dovute anche le spese relative del procedimento monitorio, per via del consolidato principio giurisprudenziale secondo cui "In tema di spese processuali nel procedimento per decreto ingiuntivo, la fase monitoria e quella di opposizione ex art. 645 c.p.c. fanno parte di un unico processo, nel quale il relativo onere del pagamento delle spese è regolato globalmente in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento, anche nel caso di pagamento della somma ingiunta dopo la notifica del decreto predetto, sicché il creditore opposto, che veda conclusivamente riconosciuto il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo per effetto del pagamento ottenuto in corso di opposizione, non può tuttavia qualificarsi soccombente ai fini del segmento processuale caratterizzante il giudizio monitorio" (Cass., n. 18125/2017). Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"). All'opposta spettano altresì, sulla base del decisum, le spese processuali relative al giudizio di opposizione. Le spese di lite, nei rapporti tra gli opponenti e possono essere Controparte_4 interamente compensate, tenuto conto dell'attività effettivamente espletata. Le spese di Ctu vanno poste definitivamente a carico del emergendo Controparte_1 dalla Ctu un credito del correntista.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 6579/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra
[...]
, Parte_1 Parte_2 [...]
, , Parte_3 Parte_4 Controparte_1 ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_4
1. accoglie parzialmente, nei limiti e per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2.revoca il decreto ingiuntivo n.1430/2016 (R.G.N. 4010/2016), emesso dal Tribunale di Nocera Inferiore in data 20.09.2016;
3.in parziale accoglimento della domanda proposta dall'opposta, operate le opportune compensazioni, condanna il Parte_1 Pt_2
, , , in solido tra
[...] Parte_3 Parte_4 loro, al pagamento, in favore di , in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., della somma di € 19145,82 oltre interessi legali dal 27 maggio 2016 e fino N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 17 al giorno dell'effettivo pagamento;
4. condanna , , Parte_1 Parte_2 [...]
, , in solido tra loro, al pagamento, Parte_3 Parte_4 in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese Controparte_1 di lite del giudizio monitorio che si liquidano in € 150,00 per spese ed € 567,00, per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del15%, oltre IVA e CPA, come per legge;
5. condanna , Parte_1 Parte_2 [...]
, , al pagamento, in solido tra loro, Parte_3 Parte_4 in favore di , in persona del legale rapp.te p.t., delle spese Controparte_1 di lite che si liquidano in € 5077,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del15%, oltre IVA e CPA, come per legge, per la presente fase.
6. compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra gli opponenti ed il terzo interventore;
7.pone definitivamente a carico del le spese di Ctu, liquidate nel corso Controparte_1 del giudizio. Così deciso in Nocera Inferiore, il 08/05/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 6579/2016 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 18