Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 09/12/2025, n. 7950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7950 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07950/2025 REG.PROV.COLL.
N. 06155/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6155 del 2024, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Maddalena Carotenuto, Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno - Questura di Napoli, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'annullamento
• Del Diniego della Questura di Napoli cat 11E/2024 emesso il 12.08.2024 sulla istanza del 12.02.2024 ex art. 88 TULPS della Questura di Napoli Commissariato P.S. di Afragola e notificato il 11.09.2024;
• nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguente ove lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno-Questura di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il dott. FA MA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- Con istanza presentata in data 12.02.2024, il Sig. -OMISSIS- nella sua qualità di legale rappresentante della società -OMISSIS- ha richiesto alla Questura di Napoli il rilascio della licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S. per l'esercizio dell'attività di raccolta di scommesse per conto del concessionario -OMISSIS-nei locali siti in -OMISSIS-. L'istanza si fondava sulla cessione di un ramo d'azienda, formalizzata con atto notarile del 05.02.2024, da parte della società -OMISSIS-il cui legale rappresentante, Sig. -OMISSIS- era stato titolare di una precedente autorizzazione di polizia per l'esercizio di giochi pubblici nei medesimi locali (civici 31, 33, 37 e 39), rilasciata in data 24.02.2014 per conto del concessionario-OMISSIS-
Nel corso dell'istruttoria, l'Amministrazione procedente acquisiva il parere dell'Ufficio SUAP del Comune di Casavatore, il quale, con nota del 03.07.2024, attestava che l'esercizio commerciale si trovava a una distanza inferiore a quella minima di 250 metri da diversi "luoghi sensibili" (segnatamente, mt. 192 da una chiesa, mt. 205 da un plesso scolastico e mt. 88 da uno sportello Bancomat), come definiti dalla normativa regionale e comunale in materia di contrasto alla ludopatia.
Sulla base di tale riscontro, con nota del 05.07.2024, la Questura comunicava al ricorrente, ai sensi dell'art. 10-bis della L. 241/90, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza, riconducibili al mancato rispetto delle distanze minime imposte dalla Legge Regionale della Campania n. 2/2020.
Nelle proprie memorie difensive, il Sig. -OMISSIS- replicava sostenendo l'inapplicabilità dei limiti distanziometrici al caso di specie. A suo dire, l'operazione non doveva essere qualificata come "nuova apertura", bensì come un mero subentro in un'attività già esistente e legittimamente autorizzata prima dell'entrata in vigore della legge regionale del 2020, e come tale beneficiaria del regime di deroga.
L'Amministrazione, ritenendo inconferenti le deduzioni del privato, adottava il provvedimento di diniego definitivo, oggetto del presente gravame, motivandolo sulla base di un'ulteriore e decisiva circostanza emersa in istruttoria: una comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 24.05.2024 attestante che le concessioni di gioco relative all'attività precedente erano di fatto cessate da tempo. Nello specifico, il Punto Vendita Ippico n. -OMISSIS-risultava "definitivamente decaduto a far data del 01/02/2018", mentre il Punto Vendita Sportivo n. -OMISSIS- risultava "trasferito [...] a San Ferdinando di Puglia (BT) a far data del 17/04/2023". La mancanza di continuità nell'esercizio dell'attività di raccolta scommesse imponeva, secondo la Questura, di qualificare l'istanza come "nuova apertura" e di applicare rigorosamente la normativa sul distanziometro.
Avverso tale diniego, il ricorrente ha proposto il presente ricorso, affidandolo a un unico, articolato motivo di violazione di legge ed eccesso di potere, con il quale si contesta l'erronea qualificazione della fattispecie e la conseguente indebita applicazione dei limiti distanziometrici.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, depositando memoria difensiva e chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Alla pubblica udienza del 2 dicembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
2.- La controversia sottoposta all'esame del Collegio verte sulla corretta qualificazione giuridica dell'istanza presentata dal ricorrente per il rilascio della licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. La questione dirimente consiste nello stabilire se tale istanza configuri una "nuova apertura", soggetta ai limiti di distanza dai luoghi sensibili previsti dall'art. 13 della L.R. Campania n. 2/2020, oppure un "semplice trasferimento di titolarità" di un'attività preesistente, escluso dall'applicazione di detti limiti ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. i) della medesima legge.
Tanto chiarito, il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Con l'unico motivo di gravame, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L.R. Campania n. 2/2020. Sostiene che l'Amministrazione avrebbe errato nel qualificare la sua richiesta come "nuova apertura", non considerando che si trattava di un subentro in un'attività già legittimamente autorizzata con licenza del 24.02.2014, e quindi antecedente alla normativa regionale restrittiva. Invoca a tal fine la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 3 della legge, secondo cui:
“Non costituisce nuova apertura il semplice trasferimento di titolarità delle attività regolate dalla presente legge già legittimamente autorizzate alla data di entrata in vigore della stessa”. Il ricorrente contesta, inoltre, come "mendace" l'affermazione dell'Amministrazione circa la cessazione dell'attività precedente, asserendo che la continuità sarebbe provata dall'atto di cessione d'azienda e dalla visura camerale.
La censura non può trovare accoglimento.
L'intera costruzione argomentativa del ricorrente poggia su un presupposto fattuale e giuridico che l'istruttoria procedimentale ha dimostrato essere insussistente: la continuità dell'attività di raccolta scommesse nei locali di cui è causa.
Sebbene sia documentalmente provata la cessione del ramo d'azienda dalla società -OMISSIS- al ricorrente, è altrettanto inconfutabilmente provato che l'attività specifica di raccolta del gioco, cui la licenza ex art. 88 T.U.L.P.S. è strumentale, era di fatto cessata da tempo.
L'elemento probatorio dirimente, correttamente valorizzato dall'Amministrazione, risiede nella comunicazione dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 24.05.2024. Tale atto certifica, con valore di fede privilegiata, che i titoli concessori statali, che costituiscono il presupposto indispensabile per l'esercizio dell'attività di gioco, non erano più attivi presso la sede di Casavatore, essendo stato accertato che:
Il Punto Vendita Ippico n.-OMISSIS- associato alla precedente gestione, risultava "definitivamente decaduto a far data del 01/02/2018";
Il Punto Vendita Sportivo n. -OMISSIS-, anch'esso legato alla precedente gestione, risultava "trasferito [...] in -OMISSIS- (BT) a far data del 17/04/2023".
Questi dati fattuali dimostrano una chiara e prolungata soluzione di continuità nell'esercizio dell'attività regolamentata. Al momento della presentazione dell'istanza (12.02.2024), nei locali di Corso Italia non era in corso alcuna attività di raccolta scommesse legittimamente autorizzata, essendo venuta meno una concessione da circa sei anni e l'altra essendo stata trasferita altrove da quasi un anno.
È d'uopo rammentare che l'ordinamento nazionale in materia di giochi pubblici si fonda su un sistema c.d. "a doppio binario", che esige, per il legittimo esercizio dell'attività, il possesso congiunto di due titoli: la concessione statale rilasciata da ADM e la licenza di pubblica sicurezza ex art. 88 T.U.L.P.S.. La giurisprudenza è pacifica nel ritenere che tra i due titoli intercorra un nesso di presupposizione e accessorietà, per cui la licenza di polizia è da intendersi efficace solo a seguito del rilascio di apposita concessione. Ne consegue che, venuti meno i titoli concessori, la precedente licenza di polizia del 2014, pur se non formalmente revocata, aveva perso il suo presupposto giuridico fondamentale, divenendo inidonea a legittimare l'esercizio di qualsivoglia attività di gioco.
Pertanto, la deroga prevista dalla L.R. n. 2/2020 per il "semplice trasferimento di titolarità" non può che riferirsi a un complesso aziendale in cui l'attività regolamentata sia effettivamente e continuativamente in esercizio, in forza di validi ed efficaci titoli abilitativi. Nel caso di specie, il ricorrente non è subentrato in un'attività operativa, avendo piuttosto acquisito un'azienda la cui specifica attività di gioco era cessata da tempo. La sua istanza, volta peraltro a ottenere una licenza per un diverso concessionario (-OMISSIS- configura a tutti gli effetti una richiesta di avvio di una nuova attività in locali che solo in passato erano stati adibiti a tale uso. Correttamente, quindi, l'Amministrazione ha applicato la disciplina per le "nuove aperture" e ha proceduto alla verifica del rispetto dei limiti distanziometrici.
Risulta, di conseguenza, infondata anche la pretesa di desumere la continuità dall'atto di cessione o dalla visura camerale. Tali documenti attestano la successione nel soggetto giuridico e il trasferimento di beni aziendali, ma non possono surrogare la necessaria continuità dei titoli abilitativi specifici per l'attività regolamentata. L'autorizzazione di polizia, per il suo carattere strettamente personale sancito dall'art. 8 T.U.L.P.S., non si trasferisce automaticamente con l'azienda, ma esige il rilascio di un nuovo titolo in capo al subentrante, previa verifica della sussistenza di tutti i requisiti di legge, inclusi quelli derivanti da altre fonti normative, come le leggi regionali a tutela della salute.
Infine, l'interpretazione sostenuta dal ricorrente si porrebbe in palese contrasto con la ratio della normativa regionale. Accogliere la tesi per cui la mera pregressa destinazione d'uso di un locale ad attività di gioco, anche se interrotta da anni, sia sufficiente a eludere i limiti distanziometrici, creerebbe una irragionevole e ingiustificata lacuna nel sistema di tutela, consentendo di "riattivare" esercizi in luoghi non più conformi alla normativa sopravvenuta e frustrando le finalità di prevenzione della ludopatia.
La giurisprudenza, sia costituzionale che amministrativa, ha costantemente affermato la recessività della libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.) di fronte a superiori interessi di utilità sociale, quale la tutela della salute (art. 32 Cost.), che giustificano pienamente l'imposizione di limiti all'esercizio di attività potenzialmente dannose per la collettività (Tar Campania - Napoli num. 1566 del 2025;Corte Cost., sentenza n. 108 del 17 maggio 2017).
In conclusione, l'operato della Questura di Napoli risulta immune da vizi. Avendo correttamente qualificato l'istanza del ricorrente come "nuova apertura" sulla base dell'accertata e incontestabile interruzione dell'attività di raccolta scommesse, ha legittimamente applicato la normativa regionale sul distanziometro e, verificatane la violazione, ha doverosamente respinto la richiesta.
Per le ragioni sopra esposte, il ricorso deve essere rigettato.
3.- Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell'Amministrazione resistente, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DA LI, Presidente FF
Gianluca Di Vita, Consigliere
FA MA, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| FA MA | DA LI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.