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Sentenza 18 ottobre 2025
Sentenza 18 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 18/10/2025, n. 862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 862 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2236/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 12 maggio 2025
da
nata a [...], in data [...], cittadina Parte_1 italiana, e residente a [...]4 C.F. C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela SOFIA, C.F. , del
[...] CodiceFiscale_2
Foro di Trieste ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio corrente in Trieste, Via
Giustiniano n. 8 Ricorrente
contro nato in [...], in data [...] e Controparte_1
residente a [...], C.F. rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso nel presente processo con l'Avv.Giovanna Augusta de'Manzano, del Foro di Trieste, fax 040 3483626, presso il cui studio in Email_1
Trieste (TS), largo don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliato Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e contributo al mantenimento pagina 1 di 4 figli:
nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 CodiceFiscale_4
e
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._5
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/05/2025 la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento dei figli nati dalla relazione con il signor esponendo che la convivenza era cessata nel 2013, che il padre già CP_1 corrispondeva 200 euro per i figli (100 ciascuno) sulla base di un accordo spontaneo tra i genitori;
che egli lavorava presso Fincantieri con regolare contratto e uno stipendio mensile di circa 1800 euro mentre la madre era priva di reddito;
ha rappresentato che la figlia è Per_1
affetta da un handicap e riconosciuta invalida e il figlio ha gravi problemi di salute CP_2 tanto da essere ritenuto portatore di handicap;
che il procedimento era stato determinato dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato in mancanza della collaborazione del padre cui comunque ha chiesto di imporre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di
400 euro (200 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituitosi in giudizio, il sg ha ricordato che la madre percepisce in via CP_1
esclusiva l'Assegno Unico, che egli è gravato da spese di affitto e condominiali per circa 500 euro al mese e che, pertanto, il raddoppio del contributo al mantenimento rappresenterebbe un impegno significativo, considerando il reddito mensile di circa 1800 euro, la necessità di mantenere un terzo figlio (nato dalla nuova compagna Persona_2 Persona_3
) e la necessità di frequentare effettivamente i primi due figli superando gli ostacoli
[...] posti dalla madre;
chiede dunque che i figli siano affidati a entrambi i genitori, che l'AU sia percepito al 100% dalla madre a fronte del mantenimento di un contributo al mantenimento di
100 euro per ciascun figlio o, in subordine, di far corrispondere l'aumento del contributo al mantenimento a un godimento paritario dell'assegno unico.
3. All'udienza del 16 ottobre 2025 sono state sentite liberamente le Parti: la ricorrente ha evidenziato di non riuscire a lavorare regolarmente a causa degli impegni e delle visite richiesti pagina 2 di 4 dai figli, di dover sostenere un onere di locazione di circa 500 euro al mese pur abitando in una casa dell'ATER, mentre il padre ha riferito di avere un figlio minore di cinque anni e una compagna che non lavora (oltre ad avere a propria volta spese di locazione e condominiali per circa 500 euro al mese); il giudice ha dunque esperito il tentativo di conciliazione delle parti con esito positivo proponendo un contributo al mantenimento a carico del padre di 200 euro al mese per ciascun figlio fino a che la madre non avrà lealmente documentato un reddito da lavoro di almeno 600 euro al mese: pesa, invero, su tale proposta, la considerazione degli handicap dei minori: è affetta da un ritardo mentale di grado medio e dovrà seguire un Per_1
percorso di progressivo miglioramento delle proprie residue abilità e godere di un insegnante di sostegno specializzato;
mentre , pur non risentendo di un pari grado di invalidità, è CP_2
stato riconosciuto portatore di handicap. Considerando che i Servizi socio-sanitari e i centri in convenzione con ASUGI potranno offrire alla madre collocatario dei minori un valido supporto, la madre è stata incoraggiata dal giudice a reperire una regolare occupazione: tale obiettivo consentirà al padre dei minori di vedere ridotto l'onere di contribuire al mantenimento dei figli da 200 attuali cadauno a 100 euro mensili per figlio) atteso che a propria volta, pur godendo di un buon stipendio ha a propria volta spese correnti idoneo a impegnarlo quasi completamente: dalla documentazione in atti e dai rispettivi CUD 2025 emerge, infatti, che la ricorrente gode solo di un reddito da pensione di 7.991 euro oltre agli assegni familiari pari a euro 4386, mentre il signor ha un reddito da lavoro dipendente di 23.932. CP_1
Con l'adesione delle parti alla proposta elativa al contributo al mantenimento, la decisione
è stata rimessa al Collegio senza ulteriore istruttoria.
4. Il Collegio, alla luce della documentazione dimessa dalle parti, ritiene la proposta di onerare il padre dei minori di un contributo pari a euro 200 ciascuno sia proporzionata all'attuale situazione economica dei genitori;
quanto all'affidamento dei minori non vi sono motivi per derogare al principio dell'affidamento congiunto con la necessità per il padre di poter continuare a vedere i figli regolarmente, tenendoli presso di sé almeno per due fine settimane alternate dal venerdì alla domenica: tale regime appare il più compatibile con i suoi impegni di lavoro e anche con la distanza dalle rispettive abitazioni dato che egli risiede a
ON e lavora presso una delle impese di Fincantieri. Oltre a ciò va prevista la pagina 3 di 4 permanenza dei minori presso il padre per almeno due settimane estive anche non consecutive,
e per una settimana durante le vacanze natalizie.
5. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 2236/2025, definitivamente pronunciando così decide:
dispone
1. i figli naturali dei signori e siano Parte_1 Controparte_1
affidati a entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre a Trieste, piazzale
LC De Gasperi 3;
2. il padre potrà vedere i figli e almeno a fine settimana alternati dal Per_1 CP_2 venerdì alla domenica sera tenendoli presso di sé a ON (dove, alternativamente, li potrà accompagnare la madre stessa); durante le vacanze estive potrà tenerli con sé per almeno due settimane anche non consecutive, e per una settimana durante le vacanze natalizie;
3. il padre è obbligato a corrispondere alla madre a partire da novembre 2025 – mediante bonifico da accreditare su un c/c o un libretto - un contributo per il mantenimento dei minori pari a 200,00 euro al mese per ciascun figlio (importo rivalutabile annualmente), oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. la madre potrà continuare percepire in via esclusiva l'AUU;
5. il contributo al mantenimento a carico del padre sarà ridotto a 100 euro/mese per ciascun figlio dal momento in cui la madre potrà documentare di percepire un reddito da lavoro per un importo netto di almeno 600,00 euro al mese;
6.pese del giudizio compensate
Così deciso in Trieste, 18/10/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TRIESTE - SEZIONE CIVILE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Gloria Carlesso Presidente relatore dott.ssa Francesca Ajello Giudice dott.ssa Filomena Piccirillo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso con ricorso depositato il 12 maggio 2025
da
nata a [...], in data [...], cittadina Parte_1 italiana, e residente a [...]4 C.F. C.F._1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuela SOFIA, C.F. , del
[...] CodiceFiscale_2
Foro di Trieste ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio corrente in Trieste, Via
Giustiniano n. 8 Ricorrente
contro nato in [...], in data [...] e Controparte_1
residente a [...], C.F. rappresentato CodiceFiscale_3
e difeso nel presente processo con l'Avv.Giovanna Augusta de'Manzano, del Foro di Trieste, fax 040 3483626, presso il cui studio in Email_1
Trieste (TS), largo don Bonifacio 1, risulta elettivamente domiciliato Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio e contributo al mantenimento pagina 1 di 4 figli:
nata a [...] il [...], C.F. Persona_1 CodiceFiscale_4
e
[...]
nato a [...] il [...], C.F. Controparte_2 C.F._5
[...]
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 12/05/2025 la signora ha chiesto al Tribunale di Parte_1
disciplinare il regime di affidamento e di mantenimento dei figli nati dalla relazione con il signor esponendo che la convivenza era cessata nel 2013, che il padre già CP_1 corrispondeva 200 euro per i figli (100 ciascuno) sulla base di un accordo spontaneo tra i genitori;
che egli lavorava presso Fincantieri con regolare contratto e uno stipendio mensile di circa 1800 euro mentre la madre era priva di reddito;
ha rappresentato che la figlia è Per_1
affetta da un handicap e riconosciuta invalida e il figlio ha gravi problemi di salute CP_2 tanto da essere ritenuto portatore di handicap;
che il procedimento era stato determinato dalla necessità di presentare l'ISEE aggiornato in mancanza della collaborazione del padre cui comunque ha chiesto di imporre l'onere di contribuire al mantenimento dei figli nella misura di
400 euro (200 ciascuno) oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Costituitosi in giudizio, il sg ha ricordato che la madre percepisce in via CP_1
esclusiva l'Assegno Unico, che egli è gravato da spese di affitto e condominiali per circa 500 euro al mese e che, pertanto, il raddoppio del contributo al mantenimento rappresenterebbe un impegno significativo, considerando il reddito mensile di circa 1800 euro, la necessità di mantenere un terzo figlio (nato dalla nuova compagna Persona_2 Persona_3
) e la necessità di frequentare effettivamente i primi due figli superando gli ostacoli
[...] posti dalla madre;
chiede dunque che i figli siano affidati a entrambi i genitori, che l'AU sia percepito al 100% dalla madre a fronte del mantenimento di un contributo al mantenimento di
100 euro per ciascun figlio o, in subordine, di far corrispondere l'aumento del contributo al mantenimento a un godimento paritario dell'assegno unico.
3. All'udienza del 16 ottobre 2025 sono state sentite liberamente le Parti: la ricorrente ha evidenziato di non riuscire a lavorare regolarmente a causa degli impegni e delle visite richiesti pagina 2 di 4 dai figli, di dover sostenere un onere di locazione di circa 500 euro al mese pur abitando in una casa dell'ATER, mentre il padre ha riferito di avere un figlio minore di cinque anni e una compagna che non lavora (oltre ad avere a propria volta spese di locazione e condominiali per circa 500 euro al mese); il giudice ha dunque esperito il tentativo di conciliazione delle parti con esito positivo proponendo un contributo al mantenimento a carico del padre di 200 euro al mese per ciascun figlio fino a che la madre non avrà lealmente documentato un reddito da lavoro di almeno 600 euro al mese: pesa, invero, su tale proposta, la considerazione degli handicap dei minori: è affetta da un ritardo mentale di grado medio e dovrà seguire un Per_1
percorso di progressivo miglioramento delle proprie residue abilità e godere di un insegnante di sostegno specializzato;
mentre , pur non risentendo di un pari grado di invalidità, è CP_2
stato riconosciuto portatore di handicap. Considerando che i Servizi socio-sanitari e i centri in convenzione con ASUGI potranno offrire alla madre collocatario dei minori un valido supporto, la madre è stata incoraggiata dal giudice a reperire una regolare occupazione: tale obiettivo consentirà al padre dei minori di vedere ridotto l'onere di contribuire al mantenimento dei figli da 200 attuali cadauno a 100 euro mensili per figlio) atteso che a propria volta, pur godendo di un buon stipendio ha a propria volta spese correnti idoneo a impegnarlo quasi completamente: dalla documentazione in atti e dai rispettivi CUD 2025 emerge, infatti, che la ricorrente gode solo di un reddito da pensione di 7.991 euro oltre agli assegni familiari pari a euro 4386, mentre il signor ha un reddito da lavoro dipendente di 23.932. CP_1
Con l'adesione delle parti alla proposta elativa al contributo al mantenimento, la decisione
è stata rimessa al Collegio senza ulteriore istruttoria.
4. Il Collegio, alla luce della documentazione dimessa dalle parti, ritiene la proposta di onerare il padre dei minori di un contributo pari a euro 200 ciascuno sia proporzionata all'attuale situazione economica dei genitori;
quanto all'affidamento dei minori non vi sono motivi per derogare al principio dell'affidamento congiunto con la necessità per il padre di poter continuare a vedere i figli regolarmente, tenendoli presso di sé almeno per due fine settimane alternate dal venerdì alla domenica: tale regime appare il più compatibile con i suoi impegni di lavoro e anche con la distanza dalle rispettive abitazioni dato che egli risiede a
ON e lavora presso una delle impese di Fincantieri. Oltre a ciò va prevista la pagina 3 di 4 permanenza dei minori presso il padre per almeno due settimane estive anche non consecutive,
e per una settimana durante le vacanze natalizie.
5. Le spese del giudizio sono compensate tra le parti.
P. Q. M.
Il Tribunale di Trieste, Sezione Civile, nella causa civile iscritta al n. 2236/2025, definitivamente pronunciando così decide:
dispone
1. i figli naturali dei signori e siano Parte_1 Controparte_1
affidati a entrambi i genitori con collocamento e residenza presso la madre a Trieste, piazzale
LC De Gasperi 3;
2. il padre potrà vedere i figli e almeno a fine settimana alternati dal Per_1 CP_2 venerdì alla domenica sera tenendoli presso di sé a ON (dove, alternativamente, li potrà accompagnare la madre stessa); durante le vacanze estive potrà tenerli con sé per almeno due settimane anche non consecutive, e per una settimana durante le vacanze natalizie;
3. il padre è obbligato a corrispondere alla madre a partire da novembre 2025 – mediante bonifico da accreditare su un c/c o un libretto - un contributo per il mantenimento dei minori pari a 200,00 euro al mese per ciascun figlio (importo rivalutabile annualmente), oltre al 50% delle spese straordinarie;
4. la madre potrà continuare percepire in via esclusiva l'AUU;
5. il contributo al mantenimento a carico del padre sarà ridotto a 100 euro/mese per ciascun figlio dal momento in cui la madre potrà documentare di percepire un reddito da lavoro per un importo netto di almeno 600,00 euro al mese;
6.pese del giudizio compensate
Così deciso in Trieste, 18/10/2025
Il Presidente estensore
dott.ssa Gloria Giovanna Carlesso
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