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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 23/12/2025, n. 854 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 854 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Pavia
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1539/2025
Il Giudice RE CE OR, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. URSINI Parte_1 C.F._1
MICHELE.
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di e di . CP_3 Controparte_4
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “CHIEDE CHE L'ADITO TRIBUNALE, EX ART. 700 C.P.C., disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso, voglia così provvedere: 1.
Sospendere l'efficacia del decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 del Dirigente dell'
[...]
;
2. Dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inserimento Controparte_5 negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, valide per l'anno scolastico 2025-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, eventualmente con riserva;
3. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato inserimento della parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, ad ogni effetto giuridico ed economico, inclusa la possibilità di ricevere nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti. NEL
MERITO, VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso, voglia così provvedere:
1. Revocare e porre nel nulla il decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 del Dirigente dell' ; 2. Controparte_5
Dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, valide per l'anno scolastico 2025-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, eventualmente con riserva;
3. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato inserimento della parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, ad ogni effetto giuridico ed economico, inclusa la possibilità di ricevere nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa o in separata sede, derivante dalla disposta illegittima esclusione dalle GPS e per tutta la durata dell'esclusione, nonché dalla conseguente impossibilità di conseguire le nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, per la fase cautelare e per quella di merito, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti.
Per la parte resistente: “In via definitiva, nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio cautelare e di merito a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L.
12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' (d'ora in avanti anche soltanto il ) Controparte_2 CP_1 per chiedere, anche in via cautelare, l'annullamento del decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 con il quale era stata esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze.
1.1. Si è costituito in giudizio, anche nel sub procedimento cautelare, il CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 5 1.2. All'udienza fissata per la discussione sull'istanza cautelare la parte ricorrente, data la prossimità dell'udienza prevista per la discussione sul merito, ha rinunciato alla domanda d'urgenza.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che risulta documentato che in data 11 agosto 2025 era stato comunicato alla ricorrente il decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali in quanto l' Controparte_6 aveva comunicato all'ufficio scolastico territoriale di la circostanza che CP_5 Pt_1
era stata destinataria della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai
[...] sensi dell'art. 55 quater del D.lgs. 165 2001.
È incontestato che, al momento della presente decisione, il licenziamento non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, la quale, tuttavia, non ha comunque documentato la circostanza.
2.1. Parte ricorrente ha dedotto svariati motivi di illegittimità dell'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024 laddove stabilisce all'art. 6 comma 2 che “Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto (…) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”.
La ricorrente lamenta che: la previsione darebbe luogo ad un illegittimo e permanente divieto di accesso, prescindendo dalle motivazioni del licenziamento pregresso;
che la disposizione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione omettendo di specificare che l'esclusione riguarda solo coloro per i quali il licenziamento sia diventato definitivo;
che la previsione non tiene luogo della presunzione di non colpevolezza;
che non consente di reintegrare in graduatoria coloro che abbiano impugnato con successo il provvedimento disciplinare;
che la disposizione viola il principio di proporzionalità e del giusto processo non consentendo una tutela nel corso dell'accertamento della legittimità del licenziamento.
Le deduzioni non meritano accoglimento.
Innanzitutto, la parte erra nel ritenere che l'ordinanza ministeriale nel comminare l'esclusione dalle graduatorie non tenga conto della motivazione del licenziamento in quanto l'art. 6 citato dà rilievo soltanto ai licenziamenti intervenuti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, essendo quello per motivi disciplinari comunque riconducibile a tale ultimo ambito.
Si contesta, inoltre, che l'esclusione dalle graduatorie sia definitivo in quanto appare evidente che in caso di annullamento del licenziamento lo stesso decreto di esclusione perde
Pag. 3 di 5 un presupposto di fatto e di diritto determinante;
tuttavia, non può trascurarsi che in assenza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela della pubblica amministrazione il licenziamento esiste ed è efficace a nulla rilevando la mera, eventuale, pendenza del giudizio.
Infondata è anche l'argomentazione che rimanda alla presunzione di innocenza che, come è noto, assiste le sole sanzioni penalistiche.
Quanto alla violazione del principio di proporzionalità si evidenzia che, come sostenuto in un altro provvedimento dell'intestato Tribunale (cfr. ordinanza del 14 novembre
2025 fascicolo parte resistente) appare ragionevole e quindi proporzionato che la pubblica amministrazione non consenta la costituzione del rapporto di lavoro con soggetti la cui inadeguatezza sia già stata accertata nell'ambito di un procedimento disciplinare.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.
La doglianza è meramente astratta in quanto la parte non ha allegato e documentato in base a quali circostanze di fatto e di diritto la decisione dell'amministrazione sarebbe cambiata se fosse stata attivata l'interlocuzione citata.
Invero la parte per avere un interesse concreto ed attuale all'accertamento della violazione dedotta avrebbe dovuto allegare e documentare circostanze idonee ad inficiare l'efficacia del presupposto di fatto e di diritto della sua esclusione, vale a dire il venir meno del suo licenziamento.
2.3. Parimenti deve concludersi per il dedotto difetto di istruttoria;
la parte ricorrente si
è limitata ad una serie di asserzioni prive di qualsivoglia connessione con la fattispecie concreta avendo la stessa omesso di specificare quali circostanze di fatto non siano state considerate nell'azione della pubblica amministrazione.
2.3.1. Insussistente è il difetto di motivazione in quanto il provvedimento contestato contiene un chiaro rimando ai suoi presupposti giuridici ed alle ragioni di fatto sottese alla decisione.
2.4. Risulta, in ultimo, inconferente il richiamo al principio del favor partecipationis atteso che si tratta di un criterio interpretativo delle clausole di un bando di gara volto a favorire la più ampia partecipazione possibile;
nel caso di specie, invece, si è in presenza di una applicazione piana di una causa di esclusione espressa e di indubbia interpretazione.
Pertanto, il ricorso è infondato;
l'insussistenza del diritto azionato in giudizio fa sì che anche la domanda cautelare sarebbe stata rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo
Pag. 4 di 5 i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio di merito, esclusa quella istruttoria, e per le soli fasi introduttive e di trattazione del procedimento cautelare, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro e della riduzione di cui all'art. 152 bis delle disp. att. al cod. proc. civ. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 4.123,20.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
RE CE OR
Pag. 5 di 5
SEZIONE PRIMA
N.R.G. 1539/2025
Il Giudice RE CE OR, all'udienza del 22/12/2025 svolta ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa proposta da
(c.f. ) con il patrocinio dell'avv. URSINI Parte_1 C.F._1
MICHELE.
ricorrente contro
(c.f. Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(c.f. con il patrocinio Controparte_2 P.IVA_2 di e di . CP_3 Controparte_4
resistente
OGGETTO: Altre ipotesi
Conclusioni
Per la parte ricorrente: “CHIEDE CHE L'ADITO TRIBUNALE, EX ART. 700 C.P.C., disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso, voglia così provvedere: 1.
Sospendere l'efficacia del decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 del Dirigente dell'
[...]
;
2. Dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inserimento Controparte_5 negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, valide per l'anno scolastico 2025-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, eventualmente con riserva;
3. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato inserimento della parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, ad ogni effetto giuridico ed economico, inclusa la possibilità di ricevere nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti. NEL
MERITO, VOGLIA L'ADITO TRIBUNALE disattesa ogni eventuale contraria avversa eccezione e/o istanza e previa disapplicazione degli atti amministrativi richiamati nella premessa del presente ricorso, voglia così provvedere:
1. Revocare e porre nel nulla il decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 del Dirigente dell' ; 2. Controparte_5
Dichiarare il diritto della parte ricorrente all'inserimento negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, valide per l'anno scolastico 2025-2026, ad ogni effetto giuridico ed economico, eventualmente con riserva;
3. Per l'effetto, ordinare alle amministrazioni resistenti l'immediato inserimento della parte ricorrente negli elenchi aggiuntivi alle GPS di prima fascia per le classi di concorso A018 e ADSS, ad ogni effetto giuridico ed economico, inclusa la possibilità di ricevere nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Condannare le amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, da liquidarsi in corso di causa o in separata sede, derivante dalla disposta illegittima esclusione dalle GPS e per tutta la durata dell'esclusione, nonché dalla conseguente impossibilità di conseguire le nomine a tempo determinato o indeterminato;
4. Il tutto con ogni conseguenziale provvedimento di legge e con vittoria di spese e competenze, per la fase cautelare e per quella di merito, da distrarsi in proprio favore ex art. 93 c.p.c. e con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, c. 1° bis, del D.M. n. 55/2014, in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali nel presente atto, idonei a rendere immediatamente consultabili i documenti prodotti.
Per la parte resistente: “In via definitiva, nel merito 1. Rigettare il ricorso in quanto infondato in fatto e in diritto;
2. Condannare parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio cautelare e di merito a favore del funzionario delegato ex comma 42, art. 4 della L.
12.11.2011 n. 183 (legge di stabilità 2012) nella misura corrispondente alla tariffa vigente per gli avvocati detratto il 20% degli onorari di avvocato ivi previsti.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha convenuto in giudizio il e Parte_1 Controparte_1
l' (d'ora in avanti anche soltanto il ) Controparte_2 CP_1 per chiedere, anche in via cautelare, l'annullamento del decreto prot. n. 4237 dell'11.8.2025 con il quale era stata esclusa dalle graduatorie provinciali per le supplenze.
1.1. Si è costituito in giudizio, anche nel sub procedimento cautelare, il CP_1 chiedendo il rigetto della domanda.
Pag. 2 di 5 1.2. All'udienza fissata per la discussione sull'istanza cautelare la parte ricorrente, data la prossimità dell'udienza prevista per la discussione sul merito, ha rinunciato alla domanda d'urgenza.
2. Venendo al merito della controversia si osserva, innanzitutto, che risulta documentato che in data 11 agosto 2025 era stato comunicato alla ricorrente il decreto di esclusione dalle graduatorie provinciali in quanto l' Controparte_6 aveva comunicato all'ufficio scolastico territoriale di la circostanza che CP_5 Pt_1
era stata destinataria della sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso ai
[...] sensi dell'art. 55 quater del D.lgs. 165 2001.
È incontestato che, al momento della presente decisione, il licenziamento non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente, la quale, tuttavia, non ha comunque documentato la circostanza.
2.1. Parte ricorrente ha dedotto svariati motivi di illegittimità dell'Ordinanza
Ministeriale n. 88/2024 laddove stabilisce all'art. 6 comma 2 che “Non possono partecipare alla procedura di inserimento nelle GPS e nelle correlate graduatorie di istituto (…) coloro che siano stati licenziati dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per giusta causa o giustificato motivo soggettivo ovvero siano incorsi nella sanzione disciplinare del licenziamento con o senza preavviso, ovvero della destituzione”.
La ricorrente lamenta che: la previsione darebbe luogo ad un illegittimo e permanente divieto di accesso, prescindendo dalle motivazioni del licenziamento pregresso;
che la disposizione viola il principio di tassatività delle cause di esclusione omettendo di specificare che l'esclusione riguarda solo coloro per i quali il licenziamento sia diventato definitivo;
che la previsione non tiene luogo della presunzione di non colpevolezza;
che non consente di reintegrare in graduatoria coloro che abbiano impugnato con successo il provvedimento disciplinare;
che la disposizione viola il principio di proporzionalità e del giusto processo non consentendo una tutela nel corso dell'accertamento della legittimità del licenziamento.
Le deduzioni non meritano accoglimento.
Innanzitutto, la parte erra nel ritenere che l'ordinanza ministeriale nel comminare l'esclusione dalle graduatorie non tenga conto della motivazione del licenziamento in quanto l'art. 6 citato dà rilievo soltanto ai licenziamenti intervenuti per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, essendo quello per motivi disciplinari comunque riconducibile a tale ultimo ambito.
Si contesta, inoltre, che l'esclusione dalle graduatorie sia definitivo in quanto appare evidente che in caso di annullamento del licenziamento lo stesso decreto di esclusione perde
Pag. 3 di 5 un presupposto di fatto e di diritto determinante;
tuttavia, non può trascurarsi che in assenza di un provvedimento giurisdizionale o di autotutela della pubblica amministrazione il licenziamento esiste ed è efficace a nulla rilevando la mera, eventuale, pendenza del giudizio.
Infondata è anche l'argomentazione che rimanda alla presunzione di innocenza che, come è noto, assiste le sole sanzioni penalistiche.
Quanto alla violazione del principio di proporzionalità si evidenzia che, come sostenuto in un altro provvedimento dell'intestato Tribunale (cfr. ordinanza del 14 novembre
2025 fascicolo parte resistente) appare ragionevole e quindi proporzionato che la pubblica amministrazione non consenta la costituzione del rapporto di lavoro con soggetti la cui inadeguatezza sia già stata accertata nell'ambito di un procedimento disciplinare.
2.2. Parte ricorrente ha anche allegato l'omessa comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo.
La doglianza è meramente astratta in quanto la parte non ha allegato e documentato in base a quali circostanze di fatto e di diritto la decisione dell'amministrazione sarebbe cambiata se fosse stata attivata l'interlocuzione citata.
Invero la parte per avere un interesse concreto ed attuale all'accertamento della violazione dedotta avrebbe dovuto allegare e documentare circostanze idonee ad inficiare l'efficacia del presupposto di fatto e di diritto della sua esclusione, vale a dire il venir meno del suo licenziamento.
2.3. Parimenti deve concludersi per il dedotto difetto di istruttoria;
la parte ricorrente si
è limitata ad una serie di asserzioni prive di qualsivoglia connessione con la fattispecie concreta avendo la stessa omesso di specificare quali circostanze di fatto non siano state considerate nell'azione della pubblica amministrazione.
2.3.1. Insussistente è il difetto di motivazione in quanto il provvedimento contestato contiene un chiaro rimando ai suoi presupposti giuridici ed alle ragioni di fatto sottese alla decisione.
2.4. Risulta, in ultimo, inconferente il richiamo al principio del favor partecipationis atteso che si tratta di un criterio interpretativo delle clausole di un bando di gara volto a favorire la più ampia partecipazione possibile;
nel caso di specie, invece, si è in presenza di una applicazione piana di una causa di esclusione espressa e di indubbia interpretazione.
Pertanto, il ricorso è infondato;
l'insussistenza del diritto azionato in giudizio fa sì che anche la domanda cautelare sarebbe stata rigettata.
3. Alla soccombenza di parte ricorrente segue la sua condanna al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, le quali vengono liquidate nel dispositivo secondo
Pag. 4 di 5 i parametri minimi del D.M. n. 55 del 2014, attesa la non particolare complessità della controversia, calcolati per tutte le fasi del giudizio di merito, esclusa quella istruttoria, e per le soli fasi introduttive e di trattazione del procedimento cautelare, tenuto conto della misura prevista per le cause aventi un valore compreso tra euro 5.200 e 26.000, rito lavoro e della riduzione di cui all'art. 152 bis delle disp. att. al cod. proc. civ. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della resistente che si liquidano in euro 4.123,20.
Pavia, 23/12/2025
Il Giudice
RE CE OR
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