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Sentenza 14 giugno 2025
Sentenza 14 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/06/2025, n. 2682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2682 |
| Data del deposito : | 14 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15981/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Imbriani n. 33, presso lo studio dell'avv.
Giuliano Ferraro, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1
, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro svolto, con conseguente condanna
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 08/11/21 al 02/07/22 con mansioni di operaio magazziniere, oltre che di addetto alle consegne;
b) Di aver lavorato dalle 08.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
16.00 il sabato;
c) Di aver ricevuto la retribuzione di 800,00 euro mensili;
d) Di non aver percepito la mensilità di giugno 2022, la 13esima, né il trattamento di fine rapporto e quanto dovuto per ferie e permessi. Ritualmente citato in giudizio, la resistente non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto dal ricorrente.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti spettanze retributive maturate per tutto il corso del rapporto.
Rispetto alle domande proposte, quindi, deve rimarcarsi come l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro ricada inevitabilmente sul lavoratore.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non offre risultati idonei per ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro allegato.
Tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio, infatti, hanno una conoscenza molto limitata: entrambi, infatti, si sono recati solo saltuariamente presso il luogo di lavoro e la testimone ha precisato di esservi andato tra le tre o le quattro volte. Pt_1
Nessuno dei testimoni, peraltro, ha affermato di essersi recato sul luogo di lavoro asserito nella giornata del sabato.
In aggiunta, poi, nessuno dei testimoni ha riferito circostanze che possono far desumere l'esistenza della subordinazione allegata dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno dichiarato di essersi trattenuti sul luogo asserito di lavoro solo per il tempo di effettuare degli acquisti.
Anche la documentazione prodotta, poi, non appare determinante, in quanto le chat non sono univocamente riconducibili alle parti, né il ricorrente ne spiega la rilevanza, limitandosi alla produzione negli allegati, senza chiarire tale elemento cosa vada a provare ed in che modo.
Pag. 2 di 3 Sulla base delle risultanze appena riportate, quindi, deve ritenersi non raggiunta la prova sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il resistente.
Conseguentemente non possono che essere rigettate tutte le domande proposte dal ricorrente.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 14.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Il Giudice Unico del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro dott.
Marco Cirillo, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 15981/2023 R.G.
TRA
, Parte_1 elettivamente domiciliato in Napoli, alla via Imbriani n. 33, presso lo studio dell'avv.
Giuliano Ferraro, da cui è rappresentato e difeso
- ricorrente -
E
, Controparte_1
- resistente contumace–
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19/12/2023 presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio la Controparte_1
, chiedendo l'accertamento del rapporto di lavoro svolto, con conseguente condanna
[...]
al pagamento delle differenze retributive maturate.
Nello specifico, la ricorrente ha dedotto:
a) Di aver lavorato alle dipendenze della convenuta dal 08/11/21 al 02/07/22 con mansioni di operaio magazziniere, oltre che di addetto alle consegne;
b) Di aver lavorato dalle 08.00 alle 19.00 dal lunedì al venerdì e dalle 8.00 alle
16.00 il sabato;
c) Di aver ricevuto la retribuzione di 800,00 euro mensili;
d) Di non aver percepito la mensilità di giugno 2022, la 13esima, né il trattamento di fine rapporto e quanto dovuto per ferie e permessi. Ritualmente citato in giudizio, la resistente non si è costituita e deve esserne dichiarata la contumacia.
All'esito dell'istruttoria ammessa, la causa è stata rinviata per la discussione, con concessione di un termine per il deposito di note, come richiesto dal ricorrente.
L'udienza di discussione, poi, è stata sostituita dal deposito di note di trattazione scritta.
Nelle note di trattazione scritta per l'odierna udienza parte ricorrente ha insistito nelle proprie richieste.
Ritenuta matura per la decisione, quindi, la causa è stata decisa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
Parte ricorrente ha proposto una domanda volta ad ottenere l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato e le conseguenti spettanze retributive maturate per tutto il corso del rapporto.
Rispetto alle domande proposte, quindi, deve rimarcarsi come l'onere probatorio in relazione alla sussistenza del rapporto di lavoro ricada inevitabilmente sul lavoratore.
Tale prova non è stata raggiunta nel presente giudizio.
Al riguardo, infatti, deve osservarsi che l'istruttoria svolta nel corso del giudizio non offre risultati idonei per ritenere la sussistenza del rapporto di lavoro allegato.
Tutti i testimoni escussi nel corso del giudizio, infatti, hanno una conoscenza molto limitata: entrambi, infatti, si sono recati solo saltuariamente presso il luogo di lavoro e la testimone ha precisato di esservi andato tra le tre o le quattro volte. Pt_1
Nessuno dei testimoni, peraltro, ha affermato di essersi recato sul luogo di lavoro asserito nella giornata del sabato.
In aggiunta, poi, nessuno dei testimoni ha riferito circostanze che possono far desumere l'esistenza della subordinazione allegata dal ricorrente, anche in considerazione del fatto che gli stessi hanno dichiarato di essersi trattenuti sul luogo asserito di lavoro solo per il tempo di effettuare degli acquisti.
Anche la documentazione prodotta, poi, non appare determinante, in quanto le chat non sono univocamente riconducibili alle parti, né il ricorrente ne spiega la rilevanza, limitandosi alla produzione negli allegati, senza chiarire tale elemento cosa vada a provare ed in che modo.
Pag. 2 di 3 Sulla base delle risultanze appena riportate, quindi, deve ritenersi non raggiunta la prova sulla sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente ed il resistente.
Conseguentemente non possono che essere rigettate tutte le domande proposte dal ricorrente.
Nulla per le spese a fronte della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- Nulla per le spese.
Si comunichi.
Aversa, 14.06.2025
Il Giudice del lavoro
Dott. Marco Cirillo
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