Sentenza 24 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 48 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 48 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di conSIlio, composta dai SIg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott. Eugenio Scopelliti ConSIliere dott.ssa Ginevra Chiné ConSIliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 27/2023 R.G.L., vertente
TRA
, nato il [...] a [...], CF Parte_1
, e , nato a [...] il [...], CF C.F._1 Parte_2
rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Rosarno, del foro di Palmi, C.F. C.F._2
, pec elettivamente domiciliati presso lo C.F._3 Email_1 studio di quest'ultima, sito in Rosarno (RC), Via Trapani n. 25 appellanti
CONTRO
(CF ), in persona del pro tempore Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, CF , presso i cui uffici, in Reggio Calabria, Via del Plebiscito n. 15, è per legge P.IVA_2 domiciliato appellato
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Palmi, e Parte_1 [...]
esponevano che in data 05.07.2016, avevano inoltrato istanza di accesso agli atti, Pt_2 volta ad ottenere copia di tutta la documentazione relativa alla pratica di indennizzo ex legge 210/92 in favore di , nata il [...] e deceduta il 30.04.2014. Persona_1
In data 29.08.2016 l'Ufficio 4 - presso il Ministero Controparte_3 della aveva inoltrato la documentazione richiesta, da cui risultava che in data CP_1
18.04.1996 era stata accolta la richiesta di indennizzo in favore della SI.ra , nella Per_1 forma dell'assegno bimestrale reversibile.
Essi ricorrenti, in qualità di eredi della SI.ra , avevano diritto alla reversibilità Per_1 dell'assegno bimestrale concesso ai sensi della Legge 210/92 per quindici anni dalla data della morte, atteso che il danno irreversibile da epatite post-trasfusionale aveva inciso profondamente sulla vita della SI.ra , al punto tale da cagionarne la morte. Persona_1
In data 10.01.2017 era stata presentata la richiesta di reversibilità dell'assegno bimestrale o assegno una tantum ex art. 2 Legge 25.02.92 n. 210; in data 13.01.2018 era stato notificato il verbale ML/V n. 236 del 05.09.2017 dalla Commissione medica ospedaliera presso il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Messina, che aveva formulato un giudizio negativo in ordine al diritto a fruire della reversibilità dell'assegno bimestrale, sul rilievo che “ … La morte per <<ematoma subdurale iniziale coma insufficienza multiorgano>>, non può considerarsi legata ad evoluzione o complicazione della suddetta patologia epatica per la quale erano stati riconosciuti i benefici della Legge 210/92, in quanto non è presente in atti documentazione clinica o strumentale da cui emergano segni di sofferenza epatica tali da potersi considerare causa o concausa efficiente e determinante per il decesso dell'interessata”. Proposto ricorso gerarchico al ai sensi dell'art. 5, comma 1, L. Controparte_1 210/92, con D.M. n. 5602 del 24.09.2019, notificato il 30.09.2019, il aveva respinto CP_1 il ricorso con la seguente motivazione: “Le cause del decesso della SI.ra Persona_1 siano correttamente riferite nella scheda di morte ISTAT dove si attribuisce all'ematoma cerebrale dovuto alle ripetute cadute l'innesco dei processi di coma ed insufficienza multiorgano (ivi incluso evidentemente, ma non solamente il fegato) che hanno in definitiva portato a morte la perizianda”. Proponevano, ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 210/92, azione per far valere il proprio diritto ex L. 210/92 in materia di indennizzi agli eredi dei danneggiati irreversibilmente da emotrasfusioni, diritto violato dal giudizio di mancanza di un nesso causale o concausale efficiente e determinante tra l'infezione da HCV ed il decesso della SI.ra . Per_1 Le cause della morte erano riconducibili ai danni provocati dalla trasfusione del sangue infetto, considerato che SI.ra soffriva di una serie di patologie provocate Per_1 dell'epatite post-trasfusionale: la stessa, in particolare, era particolarmente provata dal punto di vista psicologico tanto che in prossimità del decesso, a causa di una delle crisi ricorrenti, era stata ricoverata presso il reparto di psichiatria dell'ospedale di Polistena. Per ciò che concerneva i presupposti della L. 210/92, così come integrata dalla L. 238/97, per determinare il nesso causale tra la morte e l'epatite post-trasfusionale, dal certificato necroscopico risultava che il decesso era stato determinato dalle seguenti patologie: Causa iniziale ematomasubdurale, coma, disturbo bipolare, anemia microcitemica;
Causa intermedia cirrosi da HCV;
Causa terminale insufficienza multiorgano. Nella scheda ISTAT di morte, parte A sezione 4, risultava che “hanno contribuito al decesso le seguenti patologie: disturbo bipolare, anemia microcitemica, cirrosi da hcv”. Tali risultanze inducevano a ritenere che la malattia legata alla trasfusione di sangue infetto aveva contribuito, seppur congiuntamente ad altri fattori, al decesso. Per tale motivo agli eredi spettava la reversibilità dell'assegno bimestrale per quindici anni decorrenti dalla morte della beneficiaria ovvero l'assegno una tantum ex art. 2 Legge 25.02.92 n. 210. L'indispensabilità del nesso causale tra patologia e il decesso risultava esclusivamente ai fini del riconoscimento dell'assegno “una tantum”, ma non in ordine alla concessione dell'assegno reversibile che muoveva da presupposti differenti. Fino all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2004, l'indennizzo previsto dalla L. 210/92 sanciva il diritto ad una prestazione (l'assegno bimestrale) espressamente reversibile, privo di qualsiasi limite riferito alla sussistenza di alcun nesso causale. La SI.ra aveva ottenuto il diritto all'indennizzo ex L 210/92 già nel 1996, Per_1 quindi in un momento antecedente alla riforma del 2004, che aveva previsto la necessità della sussistenza del nesso causale tra la morte e la patologia causata dalla trasfusione. Avendo i ricorrenti diritto alla reversibilità dell'assegno bimestrale a decorrere dalla data della morte della , chiedevano accertare che la malattia legata alla trasfusione Per_1 3
di sangue infetto, per cui la dante causa era assegnataria di assegno bimestrale, aveva contribuito al decesso, accertando il diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi, all'assegno una tantum ex art. 2 Legge 25.02.92 n. 210; dichiarare il diritto dei ricorrenti al conseguimento della reversibilità dell'assegno bimestrale, di cui la defunta risultava beneficiaria sin dal 1996, con decorrenza dalla data della morte, 30.04.2014; condannare il Controparte_1
, alla corresponsione dell'assegno in favore dei ricorrenti con decorrenza dal
[...] 30.04.2014 con interessi e rivalutazione;
condannare il , al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore del antistatario.
Costituitosi, il resisteva all'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto. CP_1 Affermava che l'art. 2, comma 3 L. 210/92 stabiliva: “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. […]”1. Il comma 1 dell'art. 2, richiamato dal comma 3, stabiliva: “L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della legge 2 maggio 1984, n. 111 […]”. La lettera della legge non lasciava spazio a dubbi: le due prestazioni erano alternative, equivalenti a soddisfare il diritto del familiare superstite, e il presupposto era il medesimo: il rapporto di causalità tra la morte e le vaccinazioni. Tanto era confermato dal successivo art. 3, comma 4: “Alla domanda di indennizzo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, è allegata la documentazione comprovante: la data della vaccinazione, i dati relativi al vaccino, le manifestazioni cliniche conseguenti alla vaccinazione e il decesso. Per le infezioni da HIV alla domanda è allegata la documentazione comprovante la data di effettuazione della trasfusione o della somministrazione di emoderivati con l'indicazione dei dati relativi all'evento trasfusionale o all'emoderivato, nonché la data dell'avvenuto decesso”. Tale documentazione era evidentemente preordinata a consentire agli uffici competenti l'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità. Nel caso in esame, il rapporto causale non sussisteva. La SI.ra era affetta da microdrepanocitosi, patologia congenita ematologica, Per_1 a causa della quale aveva subito periodiche emotrasfusioni fin dall'anno 1966. Nel dicembre 1988 era stata sottoposta a splenectomia e colecistectomia e, in tale occasione, le era stata praticata una biopsia epatica intraoperatoria che aveva mostrato la presenza di emocromatosi (tipica complicanze dei soggetti politrasfusi per forme emolitiche), senza cenno di epatopatia di possibile origine virale. Già nel 1990 era presente un'iniziale compromissione cardiaca, anch'essa dovuta all'accumulo di ferro nel miocardio ed anche a causa della scarsa compliance della paziente alle terapie atte a contrastare detto accumulo, e sempre a tale anno si era fatto risalire il primo accertamento di positività all'anti-HCV. In data 5 aprile 1994, la SI.ra aveva proposto istanza di indennizzo ex lege Per_1
210/1992 per epatopatia post- trasfusionale da HCV, indennizzo riconosciuto giusta verbale della Commissione Medica Ospedaliera di Messina ML/V n° 173/95 del 28 giugno 1995 con attribuzione della sesta categoria della tabella A di cui al D.P.R. 834/1981. Con riferimento all'evento per cui è causa, dalla documentazione sanitaria emergeva che la SI.ra , affetta da disturbo bipolare da epoca imprecisata, era stata ricoverata Per_1 il giorno 16 aprile 2014 presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Santa Maria degli Ungheresi di Polistena (RC) con diagnosi di ingresso di disturbo bipolare, motivo per cui il giorno stesso era stata trasferita presso la Divisione di Psichiatria del medesimo nosocomio. Ella era 4
appena stata dimessa dal Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura dell'Ospedale di Locri, avendo però continuato a manifestare un comportamento incongruo, protrattosi anche durante il ricovero in esame, con rifiuto di trattenersi a letto e/o nella propria stanza. Gli esami ematochimici eseguiti al momento del ricovero avevano mostrato un quadro ematologico compatibile con la microdrepanocitosi già nota con normalità delle piastrine, della VES e modesto aumento delle transaminasi. In data 19 aprile le era stato riscontrato un ematoma in sede mascellare destra di origine non nota ma da sospetta caduta dal letto, per cui era stata richiesta consulenza ortopedica, che aveva riscontrato un'ecchimosi e l'esecuzione di una radiografia di controllo, da cui non erano emerse apprezzabili lesioni ossee di tipo traumatico. Il giorno successivo si era registrata la comparsa di un'ecchimosi in regione periorbitaria destra trattata con bendaggio ed applicazione di ghiaccio, mentre la paziente aveva continuato a mostrarsi estremamente agitata tanto da essere collocata in una stanza attigua all'infermeria, e con la disposizione di chiamare il personale sanitario per recarsi in bagno. Era in atti il referto di una TAC dell'encefalo senza mezzo di contrasto del
22 aprile che aveva mostrato un ematoma sottocutaneo sopra l'osso parietale, in assenza di fratture del massiccio faciale e di versamenti ematici intracranici, mentre una radiografia dell'arto superiore sinistro aveva mostrato una frattura composta distale del radio. Il giorno
23 aprile la paziente era stata sottoposta ad una ecografia addominale che aveva mostrato un fegato aumentato di volume con struttura disomogenea (il che metteva ancora più in dubbio la presenza di una cirrosi epatica, la cui caratteristica principale era la riduzione di volume dell'organo per problemi di cicatrizzazione) e normalità del calibro della vena porta (il che pure permetteva di escludere la presenza di una situazione di ipertensione portale). Il giorno 24 aprile la SInora, alzandosi dal letto, per una riferita perdita di equilibrio, avrebbe urtato contro l'anta di un armadio procurandosi una ferita lacero-contusa in regione occipitale, per cui era stata accompagnata in Pronto Soccorso per gli accertamenti del caso e successivamente ad eseguire una nuova TAC encefalo, il cui referto aveva mostrato un risanguinamento attivo dell'ematoma subdurale sinistro. Per tale motivo, era stata trasferita presso il Reparto di Rianimazione e Terapia Intensiva dell'Ospedale di Polistena, ove si registrava un peggioramento delle condizioni neurologiche con rilevato stato di coma, rendendo necessario un trasferimento in elisoccorso presso il reparto di Rianimazione dell'Ospedale Bianchi-Melacrino-Morelli di Reggio Calabria. Giunta presso detto nosocomio la SInora era stata sottoposta ad intervento chirurgico di svuotamento dell'ematoma subdurale, nonché a numerose emotrasfusioni, mentre un controllo TAC encefalo del 26 aprile post-operatorio, aveva evidenziato la presenza di vari focolai di versamento ematico sottodurale con sospetto di edema cerebrale. Gli esami ematochimici eseguiti, oltre a confermare la già nota iperglicemia, evidenziavano, a partire dal 24 aprile, un peggioramento rapidamente progressivo delle condizioni della paziente con un'iniziale alterazione della funzionalità renale, un aumento esponenziale delle transaminasi (AST=626, ALT=640, LDH 1397) ed un'alterazione dei valori della coagulazione in precedenza non noti. Un'ultima ecografia addome del 29 aprile 2014 aveva mostrato una epatomegalia steatosica con normalità della vena porta in presenza di versamento liquido endoaddominale ed il giorno successivo si era verificato il decesso per le seguenti cause così come riportate nella scheda di morte ISTAT: causa iniziale: ematoma subdurale;
causa intermedia: coma;
causa finale: insufficienza multiorgano;
altri stati morbosi rilevanti: disturbo bipolare, anemia microcitemica, cirrosi da HCV. Nella cartella clinica relativa all'ultimo ricovero dal 24 al 30 aprile 2014 presso il reparto di Rianimazione dell' , all'anamnesi patologica prossima erano Parte_3 stati riferiti episodi di aggressione fisica subiti ad opera della sua vicina di letto (presumibilmente nel corso del ricovero in Psichiatria presso l'Ospedale di Polistena), il che spiegava, forse, il motivo per cui il suo trasferimento presso l Parte_3 era stato segnalato dai sanitari al posto fisso di Polizia dell'Ospedale. 5
In base ai fatti descritti poteva condividersi il giudizio medico-legale formulato dalla C.M.O. di Messina. Al momento del ricovero, 16 aprile 2014 la SI.ra era sostanzialmente affetta Per_1 da un grave disturbo bipolare che la portava a comportamenti incongrui e potenzialmente pericolosi per la propria incolumità (aggressività eterodiretta, allontanamento notturno dal proprio domicilio, perdite di coscienza con caduta a terra), mentre gli esami ematochimici non avevano evidenziato una cirrosi epatica franca, ma unicamente un aumento delle transaminasi in assenza di insufficienza d'organo. Per tale motivo era da escludersi l'ipotesi che lo stravaso ematico cerebrale, conseguenza delle ripetute lesioni subite nei primi giorni di ricovero, fosse stato favorito da una condizione di ipocoagulabilità del sangue di origine epatica. Il peggioramento del quadro cerebrale con la comparsa dell'edema riscontrato alla TAC del 26 aprile era compatibile con i traumi ripetuti subiti dalla paziente. Anche il versamento liquido in addome riscontrato all'ecografia il giorno antecedente il decesso non era da attribuirsi ad una presunta condizione di cirrosi epatica, in quanto accompagnato da un aumento steatosico dell'organo e dalla normalità del calibro della vena porta, fattori questi incompatibili con l'esistenza di una cicatrizzazione cirrotica del fegato. In conclusione, le cause del decesso correttamente erano state riferite nella scheda di morte ISTAT, laddove era stato attribuito all'ematoma cerebrale l'innesco dei processi di coma ed insufficienza multiorgano (ivi incluso evidentemente, ma non solamente, il fegato). Infondato era il secondo motivo, con cui era stato affermato che il rapporto causale non costituisse un requisito dell'assegno di reversibilità in favore del familiare nei casi – come il presente – in cui l'indennizzo alla persona danneggiata dalle vaccinazioni fosse stato riconosciuto in data anteriore all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2004, atteso che, originariamente, la legge 210/92 sanciva il diritto ad una prestazione (l'assegno bimestrale) espressamente reversibile. La legge 24 dicembre 2003, n. 350 – cui si riferivano i ricorrenti – aveva disposto (con l'art. 3, comma 145) che “La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'articolo 2 della stessa legge”. La disposizione aveva natura palesemente (“si intende”) interpretativa, dunque retroattiva, con la conseguenza che, anche a voler considerare il periodo temporale anteriore, l'assegno di reversibilità restava ancorato alla sussistenza del nesso causale. Inoltre, poiché il diritto del familiare era iure proprio e scaturiva dalla morte del titolare, esso sorgeva solo in tale momento, ossia nel 2014, con conseguente applicazione della normativa vigente a quella data. In via subordinata, osservava che i ricorrenti non avevano comunque diritto all'assegno di reversibilità, non avendo provato l'ulteriore requisito previsto dalla legge, ossia di essere
“soggetti a carico” del defunto. Concludeva chiedendo il rigetto l'avversa domanda siccome infondata, con vittoria di spese, competenze e onorari della procedura.
2. La sentenza emessa dal Tribunale di Palmi. Con sentenza n. n. 1258/2022, pubblicata il 01/09/2022, il Tribunale di Palmi rigettava la domanda e compensava le spese di lite. Affermava che dalla documentazione in atti risultava che la SI.ra , che aveva Per_1 ottenuto l'indennizzo di cui alla legge 210/92, era deceduta per “Ematoma subdurale, coma, insufficienza multiorgano” e, quindi, il decesso non poteva considerarsi legato ad evoluzione o complicazione della patologia epatica per la quale le erano stati riconosciuti i benefici della L. 210/92. Il nesso di causalità tra le patologie di cui ex L. 210/92 ed il decesso del beneficiario era rilevante ai fini del riconoscimento della reversibilità dell'assegno una tantum. 6
I ricorrenti avevano sostenuto l'inapplicabilità di tale requisito deducendo che lo stesso era stato introdotto dalla legge finanziaria nr 350/2003, la quale aveva modificato l'art 3 comma 2 della legge nr 210 del 1992, ma tutto ciò era avvenuto in epoca posteriore al riconoscimento dell'indennizzo a favore della SInora e quindi non poteva essere Per_1 applicato al caso di specie in quanto tale norma non è retroattiva. Tale assunto non era condivisibile. La reversibilità dell'indennizzo era disciplinata dall'art. 2 comma 3 L. 210/1992, la quale statuiva che “Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.”. La formulazione della legge era chiara nel richiedere il nesso eziologico (nell'inciso
“Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte”), tra l'evento morte e la patologia post trasfusionale;
la previsione contenuta nell'art 3 comma 145 della legge 350/2003, lungi dall'avere una portata innovativa o modificativa della disciplina previgente, aveva fornito un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 2 L 210/ 1992 e, dunque, non poteva che avere efficacia retroattiva. Deponeva a favore di tale interpretazione lo stesso tenore letterale dell'art 3 comma 145 della L. 350/2003 il quale stabilisce che “La reversibilità dell'assegno di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 25 febbraio 1992 n. 210, e successive modificazioni, si intende applicabile solo in presenza delle condizioni di cui al comma 3 dell'art 2 della stessa legge”. La locuzione “si intende” era chiara nel conferire un SInificato interpretativo e non innovativo alla norma. Inoltre, trattandosi di un diritto acquisito iure proprio, non confondibile con l'indennizzo riconosciuto alla SInora nel lontano 1996, esso presupponeva necessariamente Per_1
l'evento morte dell'originario beneficiario, che, nel caso di specie, si era verificato nel 2014 e quindi in epoca posteriore alla Legge Finanziaria del 2003, rientrando nella portata applicativa di tale legge e, dunque, assoggettato alle condizioni da essa stabilite. Dal momento che non risultava il nesso causale tra la morte e l'epatite, essendo il decesso causato da altre ragioni e precisamente da ematoma subdurale (causa iniziale), coma ed insufficienza multiorgano, doveva concludersi per la non spettanza del diritto. A ciò si andava aggiunto che i ricorrenti non avevano nemmeno provato la vivenza a carico della beneficiaria, altro elemento essenziale per il riconoscimento dell'assegno. Il ricorso, quindi, andava rigettato e, sussistendo in atti la dichiarazione ex art. 152 disp att. c.p.c., le spese di lite andavano compensate.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da e Parte_1 [...]
, che ne invocavano la riforma. Pt_2 Con il primo motivo - richiamato di essere eredi legittimi e familiari conviventi della SI.ra nata il [...] e deceduta il 30.04.2014, titolare di indennizzo ex Persona_1 legge 210/92 a decorrere dal 18.04.1996 nella forma dell'assegno bimestrale reversibile - lamentavano la nullità della sentenza per difetto di motivazione quanto al diniego della c.t.u., che, in quanto sollecitata dalla parte, necessitava di motivazione. Nello specifico, esaminando il certificato necroscopico e le cause del decesso ivi riportate, sussistevano dubbi sulla capacità dell'organo giudicante, senza l'ausilio di un consulente tecnico, di escludere l'incidenza causale dell'insufficienza epatica da HCV, patologia post trasfusionale, sull'evento morte, considerato che la patologia risultava inserita 7
tra le concause, proprio perché l'Ufficio medico -legale aveva ritenuto che la morte fosse legata ad una serie di stati patologici che avevano generato l'insufficienza multiorgano, tra cui la patologia epatica. La SI.ra aveva riportato un ematoma subdurale;
tuttavia, non era deceduta Per_1 in quel momento, bensì in una fase successiva a seguito di un processo ingravescente, nel quale la malattia post trasfusionale aveva fortemente inciso per via della riduzione della sintesi epatica dei fattori della coagulazione, tipica dell'insufficienza epatica cronica. Il Tribunale aveva omesso di considerare che la causa iniziale coincideva con l'ematoma subdurale, ma la causa terminale era stata l'insufficienza multiorgano in quanto non era stato possibile contenere l'emorragia, rivelatasi letale, proprio a causa dell'alterazione dei fattori coagulanti provocata all'epatite contratta a seguito delle trasfusioni infette. Il fatto che nel certificato necroscopico e nella scheda ISTAT fosse stata riportata l'epatite come causa intermedia e l'insufficienza multiorgano come causa terminale, consentiva di attribuire pacificamente un ruolo di concausa alla patologia epatica causata dalle trasfusioni di sangue infetto. Con il secondo motivo lamentavano la nullità della sentenza per difetto di valutazione delle prove, poiché il Tribunale aveva disatteso la documentazione prodotta, omettendo di accertare che il SI. era il coniuge della SI.ra e, come Parte_1 Persona_1 risultava dal certificato rilasciato dal Centro per l'impiego, all'epoca della morte occorsa nel 2014, era a carico della moglie da ben sette anni poiché disoccupato dal 2007.
, figlio della defunta , all'epoca della morte era Parte_2 Persona_1 minorenne – sedici anni –, non svolgeva attività lavorativa e soffriva di disturbi psichici sorti sin dalla nascita, come risultava dalla documentazione medica prodotta. Risultava dimostrata la vivenza dei ricorrenti a carico della titolare dell'indennizzo in data antecedente alla morte della stessa. Con il terzo motivo affermavano che la sentenza era nulla per violazione di legge, poiché la L. 24 dicembre 2003 n. 350 non era applicabile retroattivamente, posto che “la reversibilità dell'assegno (condizione migliorativa introdotta a seguito del d.l. 548/96) costituisce regola generale entro i limiti temporali ivi stabiliti, senza essere condizionata dall'evento morte del danneggiato (…). La norma in questione non pone alcuna specifica condizione al riguardo, né in particolare richiede che la morte del titolare sia causalmente legata alla patologia per cui fruiva dell'indennizzo, come invece avviene per l'assegno una tantum (…). Gli unici requisiti che appaiono configurabili per il diritto alla reversibilità dell'indennizzo sono il decesso del titolare e l'appartenere ad una delle categorie a cui la legge lo riconosce” (Cfr. Sent Trib di Reggio Emilia 183/2017; Sent. Trib. Torino n. 10896/2003). Non trattavasi di norma interpretativa e l'applicazione retroattiva era incostituzionale. Nel caso di specie non vi era alcun riferimento ad un limite già imposto dal legislatore in quanto, prima della riforma, l'art. 2 della legge 25 febbraio 1992, n. 210 recitava: “
1. L'indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, consiste in un assegno, reversibile per quindici anni, determinato nella misura di cui alla tabella B allegata alla Legge 29 aprile 1976, n. 177, come modificata dall'articolo 8 della Legge 2 maggio 1984, n. 111. L'indennizzo è cumulabile con ogni altro emolumento a qualsiasi titolo percepito ed è rivalutato annualmente sulla base del tasso di inflazione programmato (1).
2. L'indennizzo di cui al comma 1, è integrato dall'indennità integrativa speciale di cui alla Legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato, ed ha decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 3. La predetta somma integrativa è cumulabile con l'indennità integrativa speciale o altra analoga indennità collegata alla variazione del costo della vita. Ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 1, anche nel caso in cui l'indennizzo sia stato già 8
concesso, è corrisposto, a domanda, per il periodo ricompreso tra il manifestarsi dell'evento dannoso e l'ottenimento dell'indennizzo previsto dalla presente legge, un assegno una tantum nella misura pari, per ciascun anno, al 30 per cento dell'indennizzo dovuto ai sensi del comma 1 e del primo periodo del presente comma, con esclusione di interessi legali e rivalutazione monetaria.
3. Qualora a causa delle vaccinazioni o delle patologie previste dalla presente legge sia derivata la morte, l'avente diritto può optare fra l'assegno reversibile di cui al comma 1 e un assegno una tantum di lire 150 milioni. Ai fini della presente legge, sono considerati aventi diritto nell'ordine i seguenti soggetti a carico: il coniuge, i figli, i genitori, i fratelli minorenni, i fratelli maggiorenni inabili al lavoro. I benefici di cui al presente comma spettano anche nel caso in cui il reddito della persona deceduta non rappresenti l'unico sostentamento della famiglia.” Il comma 3 specificava il regime opzionale a favore degli eredi tra l'assegno reversibile previsto al comma 2 e l'indennità una tantum, senza specificare alcun limite alla reversibilità insita nell'assegno bimestrale. Pertanto, considerare la legge finanziaria del 2004 come una norma interpretativa, era infondato ed irragionevole. L'indennizzo in godimento alla SI.ra sino alla data del decesso era Persona_1 quello disciplinato dalla L. 210/1992 in vigore all'epoca del riconoscimento e, pertanto, la reversibilità dell'assegno costituiva regola generale non condizionata dall'evento morte del danneggiato. Riguardo alla natura del diritto alla reversibilità, il Tribunale aveva affermato che trattandosi di diritto iure proprio, sarebbe stato opportuno applicare la normativa vigente alla data della domanda del familiare, omettendo di considerare che il procedimento da cui scaturiva il diritto alla reversibilità aveva origine dalla proposizione della domanda amministrativa da parte del de cuius e non dagli eredi, da ciò derivava l'applicazione della normativa vigente al momento in cui tale procedimento aveva avuto inizio. Chiedevano disporre c.t.u. medico – legale, incaricando un medico esperto in ematologia ed epatologia, al fine di accertare che la malattia legata alla trasfusione di sangue infetto, per cui la SI.ra risultava assegnataria di assegno bimestrale, aveva Per_1 contribuito al decesso della stessa, accertando il diritto ai benefici previsti a favore degli eredi dalla L 210/92 e, espletato l'accertamento, chiedevano che la Corte dichiarare il diritto dei ricorrenti, in qualità di eredi, all'assegno una tantum ex art. 2 Legge 25.02.92 n. 210; in subordine, dichiarare il diritto dei ricorrenti al conseguimento della reversibilità dell'assegno bimestrale, di cui la defunta risultava beneficiaria sin dal 1996, con decorrenza dalla data della morte della stessa occorsa il 30.04.2014.
Costituitosi, il resisteva all'appello, affermandone l'infondatezza. Controparte_1 La decisione di non disporre un mezzo istruttorio – tanto più la consulenza tecnica – non necessitava di espressa motivazione, potendo il giudizio di irrilevanza ricavarsi dalle ragioni addotte a sostegno della pronuncia di merito. Nel caso in esame il giudice aveva ritenuto evidente sulla base dei fatti documentati l'assenza del nesso causale, così da non richiedere una valutazione tecnico-scientifica. Dunque, erroneamente controparte identifica un vizio di motivazione. In ogni caso era corretta la decisione in punto di assenza del nesso causale, ribadendo quanto già esposto nell'atto di costituzione depositato nel giudizio di primo grado (cfr. sub 1) ribadendo che le cause del decesso erano correttamente riferite nella scheda di morte ISTAT, dove si era attribuito all'ematoma cerebrale l'innesco dei processi di coma ed insufficienza multiorgano (ivi incluso evidentemente, ma non solamente, il fegato). Il secondo motivo di appello era inammissibile e comunque infondato, poiché la mancata prova del requisito previsto dalla legge, ossia di essere “soggetti a carico” del 9
defunto, costituiva una ratio decidendi ulteriore rispetto a quella principale, assorbente, sicché, acclarata questa, il motivo era inammissibile per difetto di interesse. Il terzo motivo di appello era infondato: esso muoveva dal postulato che il rapporto causale non costituiva requisito dell'assegno di reversibilità in favore del familiare nei casi – come il presente – in cui l'indennizzo alla persona danneggiata dalle vaccinazioni fosse stato riconosciuto in data anteriore all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2004, atteso che, originariamente, la legge 210/92 sanciva il diritto ad una prestazione (l'assegno bimestrale) reversibile.
In contrario, la norma era interpretativa, ma inoltre, poiché il diritto del familiare era iure proprio ed insorgeva dalla morte del titolare, nel 2014, doveva applicarsi la normativa vigente a quella data. Chiedeva, quindi, il rigetto dell'appello.
Il decreto ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. In via preliminare, rispetto alla disamina degli altri motivi di appello e della necessità di disporre la chiesta c.t.u., in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, va esaminato il secondo motivo di appello, con cui è stato lamentato che il Tribunale aveva disatteso la documentazione prodotta, omettendo di accertare che , Parte_1 coniuge di , all'epoca della morte della moglie, occorsa nel 2014, era a carico Persona_1 della stessa da ben sette anni poiché disoccupato dal 2007, come risultava dal certificato rilasciato dal Centro per l'Impiego.
, figlio della defunta , all'epoca della morte era Parte_2 Persona_1 minorenne, sedici anni, non svolgeva alcuna attività lavorativa e soffriva di disturbi psichici sin dalla nascita, come risultava dalla documentazione medica prodotta. Risultava, pertanto, dimostrata la vivenza dei ricorrenti a carico della titolare dell'indennizzo in data antecedente alla morte della stessa.
4.1. In punto di vivenza a carico, va richiamato che “in materia di indennizzi ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, il riconoscimento dell'assegno "una tantum" in favore dei superstiti, anche a seguito della modifica apportata all'art. 2, comma 3, della l. n. 210 del 1992 ad opera dell'art. 1, comma 3, della l. n. 238 del 1997, presuppone la sussistenza del requisito - pur non riportato nella disposizione modificatrice - della "vivenza a carico" della vittima, giacché il diritto al ristoro poggia su una concezione dì famiglia intesa quale comunità di reciproco sostentamento, i cui appartenenti, nell'ordine stabilito dalla legge, risultano quali aventi diritto non tanto per il vincolo successorio con la vittima, quanto piuttosto per una condivisione determinata proprio dallo speciale vincolo di convivenza, che rappresenta il cardine della legislazione e senza il quale la giustificazione stessa della misura assistenziale verrebbe a mancare. (Cass. civ. sez. lav., 11/05/2018, n. 11407; Cass. civ sez. lav., 25/11/2020, n. 26842). Per costante insegnamento del giudice di legittimità, (cfr. ex multis Cass. 23225/2024, Cass. 15041/2024, Cass 41548/2021, Cass. 26842/2020), il requisito della "vivenza a carico", se non si identifica indissolubilmente con lo stato di convivenza né con una situazione di totale soggezione finanziaria, va considerato con particolare rigore, essendo necessario dimostrare che la titolare della prestazione provvedeva, in via continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dei congiunti indicati dalla norma. Trattasi di elemento costitutivo del diritto all'assegno una tantum ed esso deve ritenersi parte delle condizioni dell'azione processuale, il cui onere probatorio la legge pone a carico dei ricorrenti (così in motivazione la già citata in massima Cass. 11/05/2018, n.11407). 10
Tale onere probatorio non può ritenersi assolto nella fattispecie dedotta in giudizio per le ragioni che appresso si espongono. In primo luogo, va osservato che non risulta prodotto neanche uno stato di famiglia indicativo dei componenti del nucleo familiare, sì da poter avere cognizione degli stretti congiunti che, in ipotesi, potrebbero/avrebbero potuto provvedere al reciproco sostentamento. Tale considerazione si renda ancor più necessaria, dovendosi prendere atto che dalla documentazione depositata dagli appellanti, risulta che il consenso informato del 16.02.2014 per la terapia con emotrasfusioni ed emoderivati proviene da , Controparte_4 figlia della , così come l'accettazione del rischio dell'intervento in data 24.04.2014, Per_1 ore 18:00 risulta sottoscritta, non solo dal marito , ma anche dalla figlia Parte_1
. Controparte_4 Deriva da quanto sopra che, pur risultando dagli atti l'esistenza di altri prossimi congiunti, i ricorrenti/appellanti non hanno dedotto e provato alcunché né sulla composizione del nucleo familiare, né sull'assolvimento del dovere di solidarietà familiare dei prossimi congiunti di contribuire al reciproco sostentamento, richiamato quanto prima esposto sulla non indefettibilità del requisito della convivenza e della soggezione finanziaria. Nel prosieguo, si osserva che non è stata depositata alcuna documentazione reddituale né della , né dei ricorrenti/odierni appellanti. Per_1 Non è stato offerto alcun elemento di cognizione idoneo a coonestare le affermazioni degli appellanti, secondo cu essi erano fiscalmente a carico della , i cui redditi, si è Per_1 detto non sono stati documentati, sì che non v'è argomento da cui poter desumere che ella provvedesse in via continuativa ed in misura prevalente al mantenimento del marito e del flglio. L'appellante ha prodotto esclusivamente Modello C2 storico, Parte_1 Centro dell'Impiego di , relativo al periodo 23.05.2007 al 01.03.2010, da cui CP_5 risulta: “in data 23.05.2007; Acquisizione stato occupazionale ALTRO proveniente da MOVIMENTI;
in data 24.05.2007 Acquisizione stato occupazionale INOCCUPATO proveniente da D.I.D. e in pari data rilascio D.I.D.; dal 19.01.2010 al 28.02.2010 ASSUNZIONE LAVORO A TEMPO DETERMINATO nella mansione di braccianti agricoli orario tempo pieno giorni presunti in agric.: 15; in data 01.03.2010 Acquisizione stato occupazionale DISOCCUPATO proveniente da movimenti”. A tenore delle allegazioni rese dal ricorrente/appellante siffatte movimentazioni, limitate al triennio 2007 – 2010, proverebbero che fosse la , fino al momento della Per_1 sua morte, anno 2014, a provvedere al sostentamento del marito perché questi era stato disoccupato fino al 2010 ed avrebbe continuato ad esserlo fino al 2014. L'assunto prova troppo, operando un processo deduttivo che, muovendo dallo stato di disoccupazione di dal 2007 al 2010, lo protrae ininterrottamente fino Parte_1 al 2014, data del decesso della moglie, senza documentare alcunché sulla percezione di emolumenti, reddituali o di altra natura del successive al 01.03.2010, oltre che, lo si Pt_1 è esposto, dei componenti del nucleo familiare al momento della morte della . Per_1 Il rigore dell'onere probatorio gravante sulla parte in questa materia è stato ribadito dalla Suprema Corte, cfr. ord. 19485/2024, in una fattispecie in cui il richiedente, pur avendo un reddito imponibile pari a zero, percepiva una pensione di invalidità e il reddito di cittadinanza, tale che la Suprema Corte, proprio ai fini della vivenza a carico ha demandato al giudice territoriale di operare l'indefettibile valutazione in raffronto a tali ultime provvidenze. Astraendo il principio di diritto dalla fattispecie concreta sottoposta all'esame della Suprema Corte nella pronuncia ora citata, deve rilevarsi che esso vada ricondotto al principio generale, costantemente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la vivenza a carico deve essere oggetto di prova rigorosa a carico del richiedente, prova non 11
fornita nel presente giudizio, in cui sono rimasti ignoti i componenti del nucleo familiare, i relativi redditi e l'eventuale percezione di prestazioni previdenziali/assistenziali. Le medesime lacune assertive e probatorie valgono per la vivenza a carico di
[...]
, figlio della ricorrente, nato il [...], affetto di insufficienza mentale di grado Pt_2 medio. Non risultando in alcun modo allegato e provato che la provvedesse in via Per_1 continuativa e in misura quanto meno prevalente, al mantenimento dei ricorrenti, presupposto indefettibile per il riconoscimento dei benefici invocati e, quindi, non essendo stato provato che gli stessi si trovassero in uno stato di dipendenza economica rispetto alla congiunta deceduta, non può affermarsi sussistente il diritto invocato. Difettando il requisito della "vivenza a carico", condizione dell'azione, restano assorbiti gli ulteriori motivi di doglianza, posto che, quand'anche essi, in ipotesi, fossero positivamente riscontrati, anche eventualmente a seguito dell'invocata c.t.u., la domanda non potrebbe comunque trovare accoglimento. L'appello, quindi, va rigettato con conferma dell'impugnata sentenza. La dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. rende irripetibili le spese di questo grado di giudizio sostenute dall'appellato . CP_1 Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e nei confronti Parte_1 Parte_2 di , in persona del avverso la sentenza n. 1258/2022 Controparte_1 CP_6 emessa dal Tribunale di Palmi, pubblicata il 01/09/2022, ogni diversa istanza, eccezione deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Dichiara irripetibili, ex art. 152 disp. att. c.p.c., le spese di questo grado di giudizio sostenute dal . Controparte_1
3. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di conSIlio del 24 gennaio 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti