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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 03/01/2025, n. 10 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 10 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRAPANI
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Michele Ruvolo Presidente dott.ssa Arianna Lo Vasco Giudice dott.ssa Federica Emanuela Lipari Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 948/2024, promossa da:
(c.f. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Ludovico La Grutta, giusta procura in atti
Ricorrente
Contro
(c.f. , rappresentata e difesa dagli CP_1 C.F._2
avv.ti Loredana Mazzarella e Salvatore Sanci, giusta procura in atti
Resistente
e con l'intervento del Pubblico Ministero
INTERVENIENTE NECESSARIO
Conclusioni: come da verbale del 23.10.24 cui si rinvia
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 19.06.2024, ha adito Parte_1
l'Autorità Giudiziaria onde ottenere la modifica delle condizioni poste con la pronuncia che ha dichiarato cessati gli effetti civili del matrimonio con la resistente . CP_1
All'uopo, il ricorrente ha dedotto che, con sentenza n. 191/87, emessa da questo Tribunale, sono stati dichiarati cessati gli effetti civili del matrimonio contratto con e che, giusta decreto del 7-7/23/9/1994, il CP_1
Tribunale ha modificato le condizioni statuite nella summenzionata sentenza, stabilendo, per quel che di maggiore interesse ai fini del decidere, che l' versasse un assegno mensile di mantenimento per i due Parte_1
figli della coppia, e , del valore di lire 500,00, da Persona_1 Per_2 rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT.
Il ricorrente ha evidenziato che, nelle more, la prole – all'epoca della sentenza e del decreto di modifica minorenne e comunque non economicamente indipendente – ha raggiunto la maggiore età nonchè
l'indipendenza economica. Ed invero, la figlia (nata a [...] il Persona_1
16.9.1978) lavora in Inghilterra, ove ha fissato la sua residenza. Parimenti, il figlio (nato a [...] il [...]) ha conseguito diploma presso il Per_2
Conservatorio Musicale di Ferrara e attestato di OSS, svolgendo attività lavorativa, seppur senza uno stabile impiego.
Pertanto, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di: “Modificare le condizioni economiche rese in sede di divorzio tra i coniugi Parte_1
e di cui al decreto del Tribunale di Trapani del 7/7-
[...] CP_1
23/9/1994 revocando l'assegno di mantenimento dei figli non ricorrendone più i presupposti di legge. Condannare, in caso di opposizione la convenuta al pagamento delle spese, competenze ed onorari del presente procedimento”.
Costituendosi in giudizio, ha rappresentato di non convivere CP_1 con i figli maggiorenni già da diversi anni, confermando il trasferimento della figlia all'estero nonché dando atto dell'attuale Persona_1 conflittualità dei rapporti con il figlio , rispetto al quale ha anche Per_2
confermato il conseguimento dei titoli di studio e professionali come indicati
2 dall' Pertanto, rappresentando che il versamento dell'assegno di Parte_1
mantenimento da più di un anno viene versato direttamente nelle mani dei figli maggiorenni per accordo tra le parti, ha chiesto al Tribunale di
“valutare la persistenza, nella specie, del diritto dei figli maggiorenni al versamento diretto del contributo al mantenimento da parte del ricorrente, posto che la stessa non convive più con gli stessi figli e potrebbe difettare della legittimazione passiva”, rimettendosi in ogni caso alla decisione di questo Collegio.
La causa è stata istruita documentalmente e, all'udienza del 23.10.2024, rimessa al Collegio per la decisione, all'esito della discussione orale.
***
Tanto premesso, in punto di diritto, occorre osservare che, “in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica,
l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è
a carico del richiedente, vertendo esso sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro: di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto”, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa… I principi della funzione educativa del mantenimento e dell'autoresponsabilità circoscrivono, in capo al genitore,
l'estensione dell'obbligo di contribuzione del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica per il tempo mediamente necessario al reperimento di un'occupazione da parte di questi, tenuto conto del dovere del medesimo di ricercare un lavoro contemperando, fra di loro, le sue aspirazioni astratte con il concreto mercato del lavoro, non essendo giustificabile nel “figlio
3 adulto” l'attesa ad ogni costo di un'occupazione necessariamente equivalente a quella desiderata” (cfr. Cass. 26875/2023; cfr. anche Cass.
29264/2022 secondo cui: “Il figlio di genitori divorziati, che abbia ampiamente superato la maggiore età, e non abbia reperito, pur spendendo il conseguito titolo professionale sul mercato del lavoro, una occupazione lavorativa stabile o che, comunque, lo remuneri in misura tale da renderlo economicamente autosufficiente, non può soddisfare l'esigenza ad una vita dignitosa, alla cui realizzazione ogni giovane adulto deve aspirare, mediante l'attuazione dell'obbligo di mantenimento del genitore, bensì attraverso i diversi strumenti di ausilio, ormai di dimensione sociale, che sono finalizzati ad assicurare sostegno al reddito, ferma restando
l'obbligazione alimentare da azionarsi nell'ambito familiare per supplire ad ogni più essenziale esigenza di vita dell'individuo bisognoso”).
Orbene, nel caso di specie, entrambi i figli delle parti hanno ampiamente raggiunto la maggiore età, e nessuno dei due è più convivente con la madre, la quale, sulla base dei titoli giudiziali allegati, ha beneficiato di un assegno a carico dell' quale contributo per il mantenimento della prole. Parte_1
È pacifico che la figlia di anni 46, vive e lavora Persona_3
in Inghilterra.
Anche in ordine al figlio, (49 anni) - in disparte le Parte_2
questioni inerenti il rapporto conflittuale con la - entrambe le parti CP_1 hanno concordemente affermato come lo stesso abbia nel tempo acquisito var titoli di studio e abilitazioni professionali, nonchè svolto, ancorché saltuariamente, attività lavorativa.
In definitiva, per le ragioni suesposte,, va revocato l'obbligo di versamento dell'assegno di mantenimento a carico di disposto Parte_1 nella sentenza n. 191/1987, emessa da questo Tribunale, così come modificato giusta decreto del 7/7-23/9/1994.
Stante l'esito della lite ed il contegno processuale della parte convenuta le spese di lite vanno integralmente compensate.
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P.Q.M.
Il Tribunale, ogni altra deduzione e/o difesa allo stato disattesa:
accoglie il ricorso presentato da contro e Parte_1 CP_1
per l'effetto dispone, a decorrere dalla data del deposito del ricorso, a modifica dele condizioni statuite nella sentenza emessa dal Tribunale di
Trapani n n. 191/1987, emessa da questo Tribunale, così come modificato giusta decreto del 7/7-23/9/1994, la revoca dell'obbligo del ricorrente di versare in favore della assegno per il mantenimento della CP_1 prole.
compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Trapani, 3 gennaio
2025.
Il Giudice rel. est.
Federica Emanuela Lipari
Il Presidente
Michele Ruvolo
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