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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 31/01/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2811/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2811/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Fabrizio Marino e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Torquato Tasso n. 480, giusta procura speciale in atti ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI (Cod. Fisc., ) e per essa non Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in qualità di mandataria all'incasso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, Via Cesare Battisti, n.85, ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'Avv. Fabrizio Marino per l'attrice (come da memoria di trattazione scritta in data 14.06.2024):
“L'avv. Fabrizio Marino, conclude per l'accoglimento della domanda introduttiva nell'interesse del sig. e pertanto si riporta a tutto quanto dedotto, Parte_1 chiesto ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
pagina 1 di 7 Per parte convenuta opposta l'Avv. Giada Isidori (come da note di trattazione scritta in data 18.06.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, e per tutte le ragioni esposte nel su esteso atto così giudicare: Nel merito: a) in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto numero 595/2022 (R.G. 943/2022) del Tribunale di Monza, depositato in data 28/02/2022; b) in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor nello Parte_1 stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso opponente signor
al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo di euro 24.569,18 o Parte_1 la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 2.7.2014 al saldo;
c) In ogni caso respingere ogni eccezione o/domanda ex adverso proposta perché inammissibile perché manifestamente generica oltre comunque perché infondata e non provata: Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 28 marzo 2022 quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 di notificava il decreto ingiuntivo n. 595/2022, R.G. n.943 /2022, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Monza il 27/02/2022 all'odierno ricorrente Parte_1 ingiungendogli il pagamento della somma di € 25.569,18, interessi come da domanda, oltre spese e competenze professionali, a titolo di residuo non pagato dell'utilizzo di finanziamento su contratto multi conto del 16.07.2007 stipulato con Controparte_3
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Monza, Controparte_1
Ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale attiva e/o di titolarità del credito di , la quale, a seguito di un contratto di cessione CP_1 di crediti pecuniari pro-soluto, avrebbe acquistato da Banca IFIS la titolarità del credito vantato nei confronti del medesimo.
Ha asserito, tuttavia, che il primo anello delle plurime cessioni indicato dalla ricorrente si riferisca ad una presunta e non provata cessione da parte della Società Parte_2
a ed ha contestato la sussistenza del contratto di cessione, di cui
[...] Controparte_4 ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 214 c.p.c. gli atti di cessione depositati. In ogni caso, ha affermato l'inopponibilità della stessa cessione a in Parte_1 assenza del rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 del D.lgs. n. 385
pagina 2 di 7 del 1° settembre 1993, ossia l'iscrizione della pretesa cessione nel registro delle imprese e l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto dell'asserita cessione. Ha poi eccepito la prescrizione decennale del diritto alla percezione dell'importo di euro 24.569,18, relativo al finanziamento asseritamente sottoscritto non riconducibile a paternità alcuna e la prescrizione quinquennale del preteso debito imputabile ad interessi. Inoltre, ha rilevato il difetto di prova dell'erogazione del finanziamento, nonché la mancata produzione dei piani di ammortamento, da cui conseguirebbe l'invalidità della pattuizione degli interessi, non rispettando il requisito formale imposto dall'art. 1284 C.C. e dall'art. 117 T.U.B. Infine, ha rilevato la nullità del contratto di finanziamento e per l'effetto ha chiesto accertarsi che l'opponente non è debitore delle somme azionate, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto de quo.
, e per essa si costituiva in data 11/11/2022 e, CP_1 Parte_3 dichiarava in primo luogo che il credito ingiunto fosse debitamente comprovato e che la documentazione fornita fosse sufficiente per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo. Precisava inoltre che in data 2.12.2008 lo stesso opponente aveva ammesso la propria esposizione debitoria con atto di riconoscimento di debito. Contestava, altresì, tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall' opponente sia relative alla effettiva titolarità del credito in capo a , specie in riferimento alla CP_1 sussistenza della legittimazione attiva da parte di quest'ultima, sia in ordine alla presunta inopponibilità all'opponente delle intervenute cessioni di credito, tutte regolarmente comunicate al debitore. Ha, inoltre, affermato l'inammissibilità dell'eccepito difetto di conformità della documentazione allegata al fascicolo monitorio in quanto dedotta senza alcuna ragione obiettiva per cui sussisterebbe la presunta difformità; tra l'altro, ha aggiunto che il disconoscimento effettuato non risulta fondato in ragione di quanto emerge documentalmente dagli atti. In merito alla asserita prescrizione decennale del capitale e quinquennale degli interessi creditori ha rilevato che trattandosi di somme da restituire ratealmente l'obbligazione è in realtà unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata oppure al momento della decadenza del beneficio. Nel caso in esame deve dunque applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. con la conseguenza che la prescrizione decorrente dall'ultima rata (15.07.2013) sarebbe maturata solo il 15.07.2023; tra l'altro ha evidenziato che il decorso della prescrizione è stato interrotto dall'atto di comunicazione di cessione di credito con contestuale atto di costituzione in mora del 4.11.2014 effettuato presso la residenza di
Pt_1
Parimenti, ha affermato l'inammissibilità del disconoscimento documentale e di firma del contratto oggetto di causa in quanto infondata e non provata.
pagina 3 di 7 Ha, infine, contestato la genericità delle contestazioni inerenti all'asserita nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto caratterizzato da tutti i requisiti previsti dall'art.117 TUB. Nel merito, ha asserito l'infondatezza di tutte le doglianze di parte attrice di cui ha chiesto il rigetto;
pertanto ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la conferma integrale dello stesso. Con ordinanza, emessa in data 20.12.2022, il Giudice precedente assegnatario della causa, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e termine per instaurare la procedura di mediazione, rinviando all'udienza del 04 maggio 2023. All'udienza suindicata, mutato il Giudice nella persona fisica, e stante l'esito negativo della procedura di mediazione instaurata, su istanza delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Con successiva ordinanza in data 07 dicembre 2023, il G.I. preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti indicati in motivazione ed alla CTU grafologica e rilevata l'assenza di ulteriori istanze istruttorie rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024. All'udienza suindicata, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
-----------
La e per essa la mandataria ha ottenuto decreto CP_2 Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di con cui è stato ingiunto il pagamento della Parte_1 somma di Euro 24.569,18, oltre interessi legali e spese del procedimento a titolo di residuo non pagato dell'utilizzo di finanziamento su contratto multiconto del 16.07.2007 stipulato con Controparte_3
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. In particolare, occorre esaminare, con priorità, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, sin dall'atto introduttivo, e reiterata per tutto il corso del giudizio. Invero, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di CP_1 asserendo la mancata prova in capo a della titolarità del credito
[...] CP_1 azionato con il procedimento monitorio, ossia che i crediti azionati siano stati oggetto di cessione;
ha poi sostenuto che il credito deriverebbe da un finanziamento sottoscritto dal medesimo con di cui mancherebbe il primo anello delle plurime cessioni Controparte_3 indicate dalla ricorrente e che si riferisce alla cessione avvenuta dalla Parte_4
a
[...] Controparte_4
pagina 4 di 7 Ha affermato, pertanto, che nessuna delle successive cessioni del credito sia stata provata dall' opposta, né che il credito fosse oggetto del contratto di cessione dalla parte originaria alla Parte_4
Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue. Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo - intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria – che produce il passaggio della titolarità del credito, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c. Ne consegue che è onere della parte, qualificatasi cessionaria dei crediti, allegare e dimostrare di essere titolare dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo si è da ultimo espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. III ord. n. 3405, 06/02/2024) la quale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/93, ha precisato che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. (cfr. tra le altre Cass., 05/11/2020 n. 24798; Cass., 16/04/2021 n. 10200; Cass., 22/06/2023 n. 17944) Dunque, è consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità che non sia sufficiente la pubblicazione sulla GU dell'avviso di cessione, ex art. 58, comma 2, TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova di essere stato il credito in oggetto compreso nell'operazione di cessione in blocco, in quanto in ogni cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è collegato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione. Pertanto, questo Giudice supportato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ex art 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco fornendo la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n. 24798/20). Deve poi osservarsi che qualora, come nei fatti per cui è causa, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
pagina 5 di 7 In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'asserita attuale titolarità del credito. Va rammentato, inoltre, che la dimostrazione dell'intervenuto negozio di cessione dello specifico credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, diventa ancora più rilevante nel caso di specie in cui il credito azionato in sede monitoria è stato oggetto di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'odierna opposta , pur CP_1 dando atto di una avvenuta cessione realizzatasi “in data 6 dicembre 2012 ove CP_3 cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti di a
[...] Parte_1 [...]
mediante cessione in blocco dei crediti che veniva pubblicata sulla gazzetta Parte_4 ufficiale della repubblica italiana n.145 del 13/12/2012” (cfr. memoria ex art. 183 VI comma n.2 depositata in data 03.07.2023), non ha prodotto il contratto di cessione intervenuto tra e necessario ai fini della ricostruzione Controparte_3 Parte_2 della vicenda successoria, limitandosi ad allegare la mera pubblicazione in GU (cfr. doc 5 comparsa di costituzione). Dall'esame del documento suindicato (GU n. 145/2012), non emerge l'individuazione specifica dei crediti ceduti (indicati invece genericamente per classi), e non risulta provata l'intervenuta cessione del credito oggetto di attivazione in sede giudiziale da parte del cessionario. Invero, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco occorre ai fini dell'efficacia dell'atto che la stessa sia provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto di cessione. (in senso conforme cfr. Sentenza Trib. Milano sez. VI civile n. 7350/2021 pubbl. 16-09-2021 secondo cui il solo documento idoneo a provare nell'ambito dell'opposizione a d.i. la titolarità del credito del cessionario è il contratto di cessione). Alla luce delle considerazioni suesposte, va rilevato come nel caso di specie l'opposta non abbia prodotto in giudizio il vero e proprio contratto di cessione del credito, con il quale ha asseritamente trasferito a lo specifico diritto di credito CP_3 Parte_2 vantato nei confronti dell'odierno opponente. Ne discende, sulla scorta delle evidenziate considerazioni in diritto, che l'opposta non abbia dato prova di essersi resa cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, atteso che non è stato prodotto alcun documento identificante la trasmissione dello specifico diritto nei confronti di . Parte_1
Deve essere, dunque, dichiarata la carenza di legittimazione attiva della CP_1
e per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
[...]
Le diverse eccezioni e doglianze fatte valere dall'odierno opponente devono intendersi assorbite in quanto la carenza di legittimazione attiva di parte opposta è idonea a determinare la decisione del presente giudizio.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 596/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 28/02/2022; 2) condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_1 che vanno liquidate in Euro 3.380,00 per onorari, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..
Monza, 29 gennaio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Monza, Sezione Prima Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cinzia Fallo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al numero 2811/2022 Registro Generale affari contenziosi civili promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall' Avv.to Parte_1 C.F._1
Fabrizio Marino e con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, Via Torquato Tasso n. 480, giusta procura speciale in atti ATTORE OPPONENTE
NEI CONFRONTI DI (Cod. Fisc., ) e per essa non Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 in qualità di mandataria all'incasso, rappresentata e difesa dall'Avv. Giada Isidori ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Grosseto, Via Cesare Battisti, n.85, ove è elettivamente domiciliata giusta procura in atti
CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO del giudizio: opposizione a decreto ingiuntivo – contratto di finanziamento.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
L'Avv. Fabrizio Marino per l'attrice (come da memoria di trattazione scritta in data 14.06.2024):
“L'avv. Fabrizio Marino, conclude per l'accoglimento della domanda introduttiva nell'interesse del sig. e pertanto si riporta a tutto quanto dedotto, Parte_1 chiesto ed eccepito nei propri scritti difensivi e nei verbali di udienza. Con vittoria di spese e competenze di lite oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al sottoscritto procuratore.”
pagina 1 di 7 Per parte convenuta opposta l'Avv. Giada Isidori (come da note di trattazione scritta in data 18.06.2024):
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Monza, disatteso e reietto tutto quanto in contrario esposto e richiesto, anche in via incidentale e istruttoria, esperiti gli incombenti di rito, e per tutte le ragioni esposte nel su esteso atto così giudicare: Nel merito: a) in via principale, rigettare integralmente l'opposizione avversaria nonché ogni eccezione e/o domanda ex adverso proposta in quanto infondata in fatto e/o in diritto e comunque non provata e, per l'effetto, confermare in ogni parte il decreto ingiuntivo opposto numero 595/2022 (R.G. 943/2022) del Tribunale di Monza, depositato in data 28/02/2022; b) in via subordinata, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare l'obbligo pecuniario a carico dell'opponente signor nello Parte_1 stesso dedotto e qui reiterato e, per l'effetto, condannare lo stesso opponente signor
al pagamento in favore dell'esponente, dell'importo di euro 24.569,18 o Parte_1 la diversa somma che sarà accertata in corso di causa o che risulterà di giustizia, oltre interessi legali dal 2.7.2014 al saldo;
c) In ogni caso respingere ogni eccezione o/domanda ex adverso proposta perché inammissibile perché manifestamente generica oltre comunque perché infondata e non provata: Con vittoria di spese e compensi professionali.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. In data 28 marzo 2022 quale mandataria con rappresentanza Controparte_1 di notificava il decreto ingiuntivo n. 595/2022, R.G. n.943 /2022, Controparte_2 emesso dal Tribunale di Monza il 27/02/2022 all'odierno ricorrente Parte_1 ingiungendogli il pagamento della somma di € 25.569,18, interessi come da domanda, oltre spese e competenze professionali, a titolo di residuo non pagato dell'utilizzo di finanziamento su contratto multi conto del 16.07.2007 stipulato con Controparte_3
Con atto di opposizione a decreto ingiuntivo ritualmente notificato Parte_1 conveniva in giudizio, davanti il Tribunale di Monza, Controparte_1
Ha eccepito, in via preliminare, il difetto di legittimazione sostanziale attiva e/o di titolarità del credito di , la quale, a seguito di un contratto di cessione CP_1 di crediti pecuniari pro-soluto, avrebbe acquistato da Banca IFIS la titolarità del credito vantato nei confronti del medesimo.
Ha asserito, tuttavia, che il primo anello delle plurime cessioni indicato dalla ricorrente si riferisca ad una presunta e non provata cessione da parte della Società Parte_2
a ed ha contestato la sussistenza del contratto di cessione, di cui
[...] Controparte_4 ha disconosciuto, ai sensi dell'art. 2719 c.c. e 214 c.p.c. gli atti di cessione depositati. In ogni caso, ha affermato l'inopponibilità della stessa cessione a in Parte_1 assenza del rispetto degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 58 del D.lgs. n. 385
pagina 2 di 7 del 1° settembre 1993, ossia l'iscrizione della pretesa cessione nel registro delle imprese e l'inclusione del credito azionato tra quelli oggetto dell'asserita cessione. Ha poi eccepito la prescrizione decennale del diritto alla percezione dell'importo di euro 24.569,18, relativo al finanziamento asseritamente sottoscritto non riconducibile a paternità alcuna e la prescrizione quinquennale del preteso debito imputabile ad interessi. Inoltre, ha rilevato il difetto di prova dell'erogazione del finanziamento, nonché la mancata produzione dei piani di ammortamento, da cui conseguirebbe l'invalidità della pattuizione degli interessi, non rispettando il requisito formale imposto dall'art. 1284 C.C. e dall'art. 117 T.U.B. Infine, ha rilevato la nullità del contratto di finanziamento e per l'effetto ha chiesto accertarsi che l'opponente non è debitore delle somme azionate, con conseguente revoca e/o annullamento del decreto de quo.
, e per essa si costituiva in data 11/11/2022 e, CP_1 Parte_3 dichiarava in primo luogo che il credito ingiunto fosse debitamente comprovato e che la documentazione fornita fosse sufficiente per ottenere l'emissione del decreto ingiuntivo. Precisava inoltre che in data 2.12.2008 lo stesso opponente aveva ammesso la propria esposizione debitoria con atto di riconoscimento di debito. Contestava, altresì, tutte le ulteriori eccezioni sollevate dall' opponente sia relative alla effettiva titolarità del credito in capo a , specie in riferimento alla CP_1 sussistenza della legittimazione attiva da parte di quest'ultima, sia in ordine alla presunta inopponibilità all'opponente delle intervenute cessioni di credito, tutte regolarmente comunicate al debitore. Ha, inoltre, affermato l'inammissibilità dell'eccepito difetto di conformità della documentazione allegata al fascicolo monitorio in quanto dedotta senza alcuna ragione obiettiva per cui sussisterebbe la presunta difformità; tra l'altro, ha aggiunto che il disconoscimento effettuato non risulta fondato in ragione di quanto emerge documentalmente dagli atti. In merito alla asserita prescrizione decennale del capitale e quinquennale degli interessi creditori ha rilevato che trattandosi di somme da restituire ratealmente l'obbligazione è in realtà unica ed il relativo debito non può considerarsi scaduto prima della scadenza dell'ultima rata oppure al momento della decadenza del beneficio. Nel caso in esame deve dunque applicarsi l'ordinaria prescrizione decennale ex art. 2946 c.c. con la conseguenza che la prescrizione decorrente dall'ultima rata (15.07.2013) sarebbe maturata solo il 15.07.2023; tra l'altro ha evidenziato che il decorso della prescrizione è stato interrotto dall'atto di comunicazione di cessione di credito con contestuale atto di costituzione in mora del 4.11.2014 effettuato presso la residenza di
Pt_1
Parimenti, ha affermato l'inammissibilità del disconoscimento documentale e di firma del contratto oggetto di causa in quanto infondata e non provata.
pagina 3 di 7 Ha, infine, contestato la genericità delle contestazioni inerenti all'asserita nullità del contratto di finanziamento oggetto di causa, in quanto caratterizzato da tutti i requisiti previsti dall'art.117 TUB. Nel merito, ha asserito l'infondatezza di tutte le doglianze di parte attrice di cui ha chiesto il rigetto;
pertanto ha chiesto la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto e la conferma integrale dello stesso. Con ordinanza, emessa in data 20.12.2022, il Giudice precedente assegnatario della causa, ritenuta l'infondatezza dei motivi di opposizione, concedeva la provvisoria esecuzione al decreto opposto e termine per instaurare la procedura di mediazione, rinviando all'udienza del 04 maggio 2023. All'udienza suindicata, mutato il Giudice nella persona fisica, e stante l'esito negativo della procedura di mediazione instaurata, su istanza delle parti venivano concessi i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c. Con successiva ordinanza in data 07 dicembre 2023, il G.I. preso atto dell'intervenuta rinuncia all'eccezione di disconoscimento delle sottoscrizioni dei documenti indicati in motivazione ed alla CTU grafologica e rilevata l'assenza di ulteriori istanze istruttorie rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20 giugno 2024. All'udienza suindicata, tenutasi con le modalità della trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti come precisate in epigrafe la causa veniva trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
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La e per essa la mandataria ha ottenuto decreto CP_2 Controparte_1 ingiuntivo nei confronti di con cui è stato ingiunto il pagamento della Parte_1 somma di Euro 24.569,18, oltre interessi legali e spese del procedimento a titolo di residuo non pagato dell'utilizzo di finanziamento su contratto multiconto del 16.07.2007 stipulato con Controparte_3
L'opposizione è fondata e merita accoglimento. In particolare, occorre esaminare, con priorità, l'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata da parte opponente, sin dall'atto introduttivo, e reiterata per tutto il corso del giudizio. Invero, parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva di CP_1 asserendo la mancata prova in capo a della titolarità del credito
[...] CP_1 azionato con il procedimento monitorio, ossia che i crediti azionati siano stati oggetto di cessione;
ha poi sostenuto che il credito deriverebbe da un finanziamento sottoscritto dal medesimo con di cui mancherebbe il primo anello delle plurime cessioni Controparte_3 indicate dalla ricorrente e che si riferisce alla cessione avvenuta dalla Parte_4
a
[...] Controparte_4
pagina 4 di 7 Ha affermato, pertanto, che nessuna delle successive cessioni del credito sia stata provata dall' opposta, né che il credito fosse oggetto del contratto di cessione dalla parte originaria alla Parte_4
Sul punto, il Tribunale osserva quanto segue. Il contratto di cessione del credito è un contratto consensuale ad effetti traslativi che si perfeziona a seguito dell'accordo - intervenuto tra la parte cedente, originaria titolare del credito, e la parte cessionaria – che produce il passaggio della titolarità del credito, così come prescritto dal principio generale di cui all'art. 1376 c.c. Ne consegue che è onere della parte, qualificatasi cessionaria dei crediti, allegare e dimostrare di essere titolare dello specifico credito di cui si chiede il pagamento in sede giudiziale. Come più volte affermato dalla giurisprudenza di merito e da quella di legittimità la cessione dei crediti bancari in blocco deve essere provata mediante la produzione del contratto di cessione non essendo da solo sufficiente l'estratto ex art. 58 TUB. Circa la centralità della dimostrazione dell'accordo si è da ultimo espressa anche la Suprema Corte (cfr. Cass. civ. sez. III ord. n. 3405, 06/02/2024) la quale, in tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 d.lgs. n. 385/93, ha precisato che “ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”. (cfr. tra le altre Cass., 05/11/2020 n. 24798; Cass., 16/04/2021 n. 10200; Cass., 22/06/2023 n. 17944) Dunque, è consolidato orientamento della Giurisprudenza di legittimità che non sia sufficiente la pubblicazione sulla GU dell'avviso di cessione, ex art. 58, comma 2, TUB, in quanto l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non anche la prova dell'avvenuta cessione. In caso di contestazione, quindi, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova di essere stato il credito in oggetto compreso nell'operazione di cessione in blocco, in quanto in ogni cessione di crediti il fondamento sostanziale della legittimazione attiva è collegato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione. Pertanto, questo Giudice supportato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito ritiene che colui che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ex art 58 TUB, ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco fornendo la prova documentale della propria legittimazione, a meno che il resistente non l'abbia implicitamente o esplicitamente riconosciuta (cfr. Cass. civ. ord. n. 24798/20). Deve poi osservarsi che qualora, come nei fatti per cui è causa, siano dedotte una pluralità di cessioni del medesimo credito, è comunque necessario allegare e dimostrare i singoli trasferimenti del diritto.
pagina 5 di 7 In particolare, grava sull'ultimo cessionario l'onere di fornire la prova negoziale in ordine a tutte le cessioni medio tempore intervenute che abbiano determinato l'asserita attuale titolarità del credito. Va rammentato, inoltre, che la dimostrazione dell'intervenuto negozio di cessione dello specifico credito, oggetto dell'ingiunzione di pagamento, diventa ancora più rilevante nel caso di specie in cui il credito azionato in sede monitoria è stato oggetto di un'operazione di cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 TUB. Ciò premesso, nella fattispecie in esame, l'odierna opposta , pur CP_1 dando atto di una avvenuta cessione realizzatasi “in data 6 dicembre 2012 ove CP_3 cedeva le ragioni di credito vantate nei confronti di a
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mediante cessione in blocco dei crediti che veniva pubblicata sulla gazzetta Parte_4 ufficiale della repubblica italiana n.145 del 13/12/2012” (cfr. memoria ex art. 183 VI comma n.2 depositata in data 03.07.2023), non ha prodotto il contratto di cessione intervenuto tra e necessario ai fini della ricostruzione Controparte_3 Parte_2 della vicenda successoria, limitandosi ad allegare la mera pubblicazione in GU (cfr. doc 5 comparsa di costituzione). Dall'esame del documento suindicato (GU n. 145/2012), non emerge l'individuazione specifica dei crediti ceduti (indicati invece genericamente per classi), e non risulta provata l'intervenuta cessione del credito oggetto di attivazione in sede giudiziale da parte del cessionario. Invero, ai fini della prova dell'avvenuta cessione dei crediti in blocco occorre ai fini dell'efficacia dell'atto che la stessa sia provata documentalmente mediante l'allegazione del relativo contratto di cessione. (in senso conforme cfr. Sentenza Trib. Milano sez. VI civile n. 7350/2021 pubbl. 16-09-2021 secondo cui il solo documento idoneo a provare nell'ambito dell'opposizione a d.i. la titolarità del credito del cessionario è il contratto di cessione). Alla luce delle considerazioni suesposte, va rilevato come nel caso di specie l'opposta non abbia prodotto in giudizio il vero e proprio contratto di cessione del credito, con il quale ha asseritamente trasferito a lo specifico diritto di credito CP_3 Parte_2 vantato nei confronti dell'odierno opponente. Ne discende, sulla scorta delle evidenziate considerazioni in diritto, che l'opposta non abbia dato prova di essersi resa cessionaria del credito oggetto del presente giudizio, atteso che non è stato prodotto alcun documento identificante la trasmissione dello specifico diritto nei confronti di . Parte_1
Deve essere, dunque, dichiarata la carenza di legittimazione attiva della CP_1
e per l'effetto va disposta la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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Le diverse eccezioni e doglianze fatte valere dall'odierno opponente devono intendersi assorbite in quanto la carenza di legittimazione attiva di parte opposta è idonea a determinare la decisione del presente giudizio.
Le spese processuali seguono il principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo.
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P.Q.M.
Il Tribunale di Monza, definitivamente pronunciando, assorbita e rigettata ogni ulteriore istanza o eccezione, così provvede: 1) accoglie l'opposizione proposta da e, per l'effetto, revoca il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 596/2022 emesso dal Tribunale di Monza in data 28/02/2022; 2) condanna a rifondere le spese di lite a Controparte_1 Parte_1 che vanno liquidate in Euro 3.380,00 per onorari, oltre anticipazioni, spese generali (15%), I.V.A. e contributo c.p.a..
Monza, 29 gennaio 2025. Il Giudice
Dott.ssa Cinzia Fallo
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